Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

BIODIVERSITA' 
I FUNGHI: BENE GIURIDICO PROTETTO, BALUARDO A TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ FORESTALE
25/10/2013
Di Maria Dolores CURTO V.q.a.f. Giovanni TREZZA Assistente Capo CFS  Nicola OTTAVIANO Assistente Capo CFS

Il settore dei funghi, in Italia principalmente, riveste oggi una importanza ancora maggiore...

 

Riassunto
Il settore dei funghi, in Italia principalmente, riveste oggi una importanza ancora maggiore rispetto ad alcuni anni addietro, in quanto è cambiata la cultura, la sensibilità del consumatore, la conoscenza, l'approccio verso questo particolare alimento. Molti studi hanno approfondito alcune conoscenze già note, ampliandole, ma principalmente evidenziando come il mondo della micologia, dei macromiceti in particolare, è sempre più ricco di risorse, di nuovi ambiti di applicazione, di nuove sorprese. Nel corso del tempo è cambiata la sensiblerie verso tutto il mondo dei funghi alla luce del riconosciuto ruolo ecosistemico di indiscutibile valore, tale da far considerare i funghi a ragion di logica dei veri e propri beni giuridici protetti, baluardi a tutela della biodiversità forestale.Infatti, spesso, quando si pensa alle foreste, ai boschi si fa riferimento alle svariate specie vegetali e soprattutto arboree che lo caratterizzano, ma non sempre si pone la dovuta attenzione su altri organismi viventi fondamentali per il mantenimento dell’equilibrio ecosistemico: i funghi. Il ruolo ecologico dei funghi quindi è fondamentale per la vita sul pianeta: senza di essi le piante superiori non potrebbero alimentarsi e crescere. In virtù di ciò,  transitivamente argomentando,  la stessa vita degli esseri viventi sarebbe compromessa perché, venendo meno le piante, verrebbe a mancare il processo di fotosintesi clorofilliana necessario per la produzione di ossigeno per la vita sulla Terra. L’importanza della micodiversità, ossia delle svariate complesse tipologie, forme ed ecosistemi fungini, è dunque di fondamentale rilievo. I funghi, epigei ed ipogei (i tartufi) dunque rappresentano una risorsa scarsa, ossia insostituibile con valenze ecologiche, alimentari, economiche e turistiche. La tutela legale della micodiversità impone dunque l’adozione di  norme di settore che rimandano necessariamente ad una collegata azione di controllo, specifico settore d’intervento, che vede nell’attività di vigilanza  del Corpo Forestale dello Stato, il volano centrale.  La Micologia infatti è una disciplina cha ha da sempre destato attenzione, fascino e fervente curiosità, essendo notevoli e variegati gli ambiti interdisciplinari interessati.Spesso l’informazione e la formazione micologica sono state suffragate da approfondimenti tematici e testuali inerenti la biologia, la morfologia, la sistematica, gli aspetti legati alla tossicità ed alla commestibilità dei funghi, ecc. Mancava, soprattutto a livello locale, specificatamente per la Regione Campania, un testo che approfondisse in dettaglio gli aspetti normativi connessi alla realtà dei controlli ispettivi in materia micologica. Il Protocollo Operativo intitolato“La vigilanza nel settore della disciplina della raccolta, commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei in Regione Campania”, ha il pregio di colmare questo vuoto, cogliendo l’esigenza, comune sia ai raccoglitori che ai preposti ai controlli, di chiarire tutti quei dubbi interpretativi sollevati dalla normativa generale, locale e regionale di settore, fornendo un manuale operativo organico, funzionale di pratico ausilio per i connessi controlli e, per organicità delle tematiche affrontate, d’interesse per tutte le diverse realtà regionali italiane.

Abstract
 
Today, especially in Italy, the mushroom industry is more important than some years ago, because the culture, the customer sensibility, the knowledge and the approach toward this particular food have changed. Many studies have deepened the knowledge of mushrooms, underlying above all how the mycology world, the macromycetes in particular, is always more resourceful, more suitable to new fields of application and more surprising.  Over the years, the “sensiblerie” toward the mushroom world has changed, thanks to the well-known and valued ecosystem role, which considers mushrooms as authentic goods protected by law and bulwarks for the protection of forest biodiversity.  In fact, when we often think about forests, we refer to several vegetable species that characterize it, but we don’t pay attention to other living organisms that are essential for the ecosystem balance: the mushrooms.  As a result, the ecological role of mushrooms is very important for life on earth: without them, the higher plants could not feed themselves and grow up. For this reason, the life of living beings would be in danger, because without plants, the process of photosynthesis, which is necessary for the production of oxygen for life on earth, would fail. Therefore, the mycodiversity, such as the mushroom complex typology, form and ecosystem, is very important. In some way, epigeal and hypogeal (truffles) fungi are a poor resource, because they are irreplaceable by ecological, food, economic andtourist valence.  So, the legal guardianship of mycodiversity requires the application of industry standards that necessarily lead to a related control action through the supervision of the Italian Forest Ranger.  Mycology has always caught attention, charm and curiosity for remarkable and different interdisciplinary fields it concerns.  The mycological information and education have been often born out by close examinations about biology, morphology, systematics and some aspects related to toxicity and edibility of mushrooms. There was not a book which deepened in detail the perspective aspects linked to inspections on mycology, especially locally for the Region of Campania.   The Operating Protocol titled “The supervision in the field of gathering and marketing of epigeal and hypogeal mushrooms in the Region of  Campania”  has the claim and the aim to fill in this gap, suiting the needs of both gatherers and controllers, in order to clarify interpretative doubts arose by general, local and regional rules. It provides a practical and functional manual which can be interesting for all the different Italian regional realities.

 
 

 
Per Diversità Biologica o Biodiversità si intende la variabilità fra tutti gli organismi viventi, inclusi, ovviamente, quelli del sottosuolo, dell’aria, gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini ed i complessi ecologici dei quali fanno parte; questa include la diversità all’interno della specie, tra le specie e degli ecosistemi (CBD, Rio de Janeiro 1992). Con la consapevolezza dell’importanza della Biodiversità, l’Italia, nell’ambito degli impegni assunti a livello Internazionale con la ratifica della Convenzione per la Diversità Biologica (CBD), si è dotata di una Strategia Nazionale per la Biodiversità, il cui testo integrale è consultabile dal sito www.minambiente.it- sezione Natura/Biodiversità. Tale Strategia Nazionale rappresenta uno strumento di grande importanza per garantire, negli anni a venire, la reale integrazione tra gli obiettivi di sviluppo del Paese e la tutela del suo inestimabile patrimonio di Biodiversità. Il concetto di base è che il benessere umano, ossia lo sviluppo sostenibile, dipende dai servizi forniti dalla Natura; si deve pertanto giungere al superamento dell’antitesi esistente tra la conservazione della Natura e lo sfruttamento economico delle risorse naturali.

 
                                                          LE QUATTRO TIPOLOGIE DI  SERVIZI ECOSISTEMICI
1.  SERVIZI DI SUPPORTO, che comprendono ad esempio la formazione del suolo, la fotosintesi ed il ciclo nutritivo alla base della crescita e della produzione;
2.   SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, che forniscono i beni veri e propri, quali cibo, risorse idriche, legna, medicinali;
3.    SERVIZI DI REGOLAZIONE, che regolano il clima, l’acqua (ed esempio le inondazioni), i rifiuti e la diffusione delle malattie;
4.    SERVIZI CULTURALI, relativi alla bellezza, all’aspirazione ed allo svago, che contribuiscono sul nostrobenessere  spirituale.
 

Pertanto è di fondamentale importanza riconoscere le tipologie degli ecosistemi e dei servizi e delinearne i confini geografici e di funzionalità specifica. In quest’ottica si inseriscono i tre Obiettivi Strategici della summenzionata Strategia Nazionale. Fra questi, in particolare,  l’Obiettivo Strategico 1 prevede di garantire, entro il 2020, la conservazione della Biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica e i complessi ecologici di cui fanno parte e assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi eco sistemici, al fine di garantire il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano. Le Foreste, insieme ai Ghiacciai, alle Montagne, ai Fiumi, Laghi e Zone Umide, alle Aree aride, alle Aree coltivate, alle Zone costiere e isole ed ai Mari ed Oceani, rappresentano una tipologia di ecosistema complesso che caratterizza gran parte del territorio italiano.

 
Figura 1 Classificazione dei servizi ecosistemici in Italia per tipologia ambientale
 

+ “servizi esistenti in ambienti italiani”;
X ”Servizi presenti in maniera molto significativa in Italia

 

In tale ottica l’iniziativa di dedicare il 2012 all’anno internazionale delle foreste ha per scopo quello di soffermare l’attenzione di tutti sulla centralità e crucialità di tale ecosistema per la tutela della Biodiversità.
Spesso quando si pensa alle foreste, ai boschi si fa riferimento alle svariate specie vegetali e soprattutto arboree che lo caratterizzano, ma non sempre si pone la dovuta attenzione su altri organismi viventi fondamentali per il mantenimento dell’equilibrio ecosistemico: i funghi.
I funghi possono sembrare simili alle piante, perché non si spostano dal luogo in cui sono nati, ma in realtà sono diversi: le loro cellule non contengono clorofilla, perciò non possono compiere la fotosintesi. I funghi sono eterotrofi ma non sono neppure animali, perché si sviluppano in modo diverso. Formano dunque un regno a parte; questo comprende non soltanto i macrofunghi epigei ed ipogei che incontriamo nei prati e nei boschi, ma anche le muffe che ricoprono ad esempio i frutti marci ed i microscopici lieviti usati per la produzione del  pane e del vino.
Nell’ambito della catena ecologica i funghi svolgono un ruolo insostituibile: essi, contribuendo in modo sostanziale alla decomposizione della materia organica, attaccano e degradano la lignina e la cellulosa, sostanze abbondanti nelle cellule vegetali,  instaurando spesso un rapporto mutualistico di simbiosi con le piante superiori, consistente nello scambio di nutrienti, reso possibile dalle micorrize, ossia dal contatto intimo ipogeo fra le ife fungine e le radici delle piante.
Infatti da questa associazione, gli alberi ricevono minerali fondamentali per il proprio sostentamento, quali azoto, fosforo e ferro, mentre i funghi si alimentano con il 25% degli zuccheri, linfa elaborata, prodotta dagli alberi a seguito della fotosintesi clorofilliana. Quindi i funghi, azotofissatori per eccellenza, contribuiscono, insieme ai microrganismi, alle muffe ed ai batteri,  alla decomposizione delle materie inorganiche presenti negli strati superficiali dei sottoboschi forestali, trasformandoli in humus, ricco di nutrienti per le piante.
Il ruolo ecologico dei funghi quindi è fondamentale per la vita sul pianeta: senza di essi le piante superiori non potrebbero alimentarsi e crescere. In virtù di ciò, transitivamente argomentando, la stessa vita degli esseri viventi sarebbe compromessa perché, venendo meno le piante, verrebbe a mancare il processo di fotosintesi clorofilliana, necessario per la produzione di ossigeno per la vita sulla Terra.
L’importanza della micodiversità, ossia delle svariate complesse tipologie, forme ed ecosistemi fungini, è dunque di fondamentale rilievo. I funghi, epigei ed ipogei (i tartufi), dunque rappresentano una risorsa scarsa, ossia insostituibile con valenze ecologiche, alimentari, economiche e turistiche, rappresentando in ultima analisi dei veri e propri baluardi a tutela della biodiversità forestale.
Anche dal punto di vista normativo i funghi rappresentano un bene giuridico, secondo l’accezione dell’art.810 del Codice Civile e come tale pertanto suscettibili di tutela. Il legislatore ha infatti ben inteso la valenza fondamentale per la collettività del bene giuridico fungo, disciplinandone sia la raccolta che la commercializzazione, secondo normative nazionali e regionali di salvaguardia appositamente calibrate, onde evitare un depauperamento incontrollato a difesa degli ecosistemi forestali.
Nella dicotomia bene/valore della collettività e bene/oggetto di un diritto proprio dello Stato persona è possibile rintracciare una nozione di bene in senso giuridico che possa trascendere quella solamente civilistica, fissata dalla norma ex art.810 del codice civile, la quale, se condivisa, potrebbe essere idonea a definire il concetto in discorso con una valenza generale e come tale estensibile all’intero Ordinamento Giuridico.
Infatti, partendo dal  bene/valore della collettività  si può dire, semplificando, che con tale concetto si vuole fare riferimento ai cc.dd. interessi generali dello Stato/Ordinamento, che vengono riconosciuti direttamente sin dalla fonte primigenia del ns. ordinamento (cfr. i principi informati ai “valori” della comunità organizzata a Stato) e tutelati attraverso la predeterminazione “tassativamente legislativa” di precetti, la cui inosservanza e quindi lesione del “bene/valore”, trova puntuale ed esaustiva reazione da parte dello Stato/Ordinamento nella sanzione penale.
In conclusione, quindi, si può affermare che bene “in senso giuridico” è ogni “cosa” che può formare oggetto di diritti e tutela (cfr.diritti disponibili) e/o oggetto di tutela risarcitoria (cfr. diritti indisponibili) e/o oggetto di un diritto proprio dello Stato/Persona Giuridica, la cui lesione (oltre a comportare la reazione dello Stato/Ordinamento con la comminazione della sanzione penale) impone allo Stato/Persona Giuridica (quale titolare formale di situazioni giuridiche soggettive fruibili sostanzialmente dai cittadini solo uticives) di attivarsi, per ottenere una riparazione anche sul piano civilistico: si pensi, al riguardo, alla legittimazione ad agire per il risarcimento del c.d. danno ambientale che è riservato dalla legge alla sola Pubblica Amministrazione (ex art. 311 D.Lgs. 152/2006).
In virtù di quanto argomentato, quindi, i funghi rappresentano a ragion di logica un bene giuridico, oggetto di tutela e di importanza chiave per il mantenimento della biodiversità forestale.
Ecco perché dunque è doverosa l’attività di controllo e di vigilanza nella raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei ed epigei.

 

IL PROTOCOLLO OPERATIVO IN MATERIA MICOLOGICA REDATTO DAL C.F.S.

Figura 2 - Protocollo Operativo pubblicato in intranet

La vigilanza nel settore della disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei in Regione Campania

La tutela legale della micodiversitàimpone dunque l’adozione di  norme di settore che rimandano necessariamente ad una collegata azione di controllo, specifico settore d’intervento, che vede nell’attività di vigilanza  del Corpo Forestale dello Stato, il volano centrale.
La Micologia infatti è una disciplina cha ha da sempre destato attenzione, fascino e fervente curiosità, essendo notevoli e variegati gli ambiti interdisciplinari interessati.
Spesso l’informazione e la formazione micologica sono state suffragate da approfondimenti tematici e testuali inerenti la biologia, la morfologia, la sistematica, gli aspetti legati alla tossicità ed alla commestibilità dei funghi, ecc.
Mancava, soprattutto a livello locale, specificatamente per la Regione Campania, un testo che approfondisse in dettaglio gli aspetti normativi, connessi alla realtà dei controlli ispettivi in materia micologica.
Il Protocollo Operativo intitolato“La vigilanza nel settore della disciplina della raccolta, commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei in Regione Campania”, ha il pregio di colmare questo vuoto, cogliendo l’esigenza, comune sia ai raccoglitori che ai preposti ai controlli, di chiarire tutti quei dubbi interpretativi sollevati dalla normativa generale, locale e regionale di settore, fornendo un manuale operativo organico, funzionale di pratico ausilio per i connessi controlli e, per organicità delle tematiche affrontate, d’interesse per tutte le diverse realtà regionali italiane.
Detto Protocollo Operativo  è il frutto di una collaborazione fattiva, in particolare tra la Provincia di Avellino - Assessorato all’Agricoltura e il Corpo Forestale dello Stato di Avellino.
Una sinergia istituzionale che mette ordine in una materia, quella riguardante la raccolta e la commercializzazione dei funghi e dei tartufi, fornendo utili e preziose informazioni.
L’importanza delle azioni svolte e programmate emerge dalla consapevolezza che i funghi epigei ed ipogei, oltre ad essere elemento indispensabile degli ecosistemi forestali e praticoli, rappresentano risorse biologiche, suscettibili, se ben regolate ed ottimizzate, di fornire apporti anche economici, collegabili con il turismo, a vantaggio dei territori e delle popolazioni che hanno conservato i substrati vegetali idonei alla loro conservazione e moltiplicazione.
Le attività realizzate sono state anche il frutto di numerosi incontri a cui hanno preso parte rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’Ispettorato Micologico dell’A.S.L. di Avellino, delle associazioni ambientaliste, delle Comunità Montane ed è stata creata una task force non solo per i controlli, ma anche per fornire linee-guida operative, fugare i dubbi dei raccoglitori e degli operatori preposti alla vigilanza, anche al fine di approfondire le problematiche collegate all’articolata normativa di settore, spesso interagente  con altri dettami normativi disciplinanti i regolamenti degli usi civici ed altre norme attinenti all’ambiente, alla salute umana ed al comparto agro-alimentare.
Il lavoro è stato ideato dall’equipe dell’Ufficio Contenzioso e Cites del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Avellino, nonché dagli autori del presente articolo, a seguito del tavolo tecnico, istituito nel settembre 2010 presso il Settore Agricoltura e Ricerca Scientifica della Provincia di Avellino, finalizzato all’individuazione di univoche linee guida, nei controlli in materia.
Esso fondamentalmente rappresenta un primo tentativo di approntare un semplice e schematico strumento operativo, anche alla luce dell’entrata in vigore in Campania delle specifiche leggi regionali che, fra gli addetti ai controlli, hanno sollevato una serie di dubbi interpretativi.
Come primario obiettivo si è posto quello di trovare efficaci soluzioni interpretative che, in linea con i dettami normativi, rendessero più agevole l’attività dell’operatore di vigilanza, realizzando in campo una stretta sinergia fra tutti gli Enti istituzionalmente preposti, nonché una coordinata azione di contrasto agli illeciti nel settore specifico della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi ipogei ed epigei in Regione Campania.
Il Protocollo operativo nasce ad uso interno del Corpo Forestale dello Stato  ed è corredato di relativa modulistica e di una sezione micologica, realizzata al fine di fornire un quadro sinottico immediato delle specie fungine sicuramente commestibili, velenose e mortali presenti in Regione Campania, attraverso il ricorso a funzionali schede di identificazione, fornendo un utile apporto informativo anche per tutti i soggetti raccoglitori interessati.
Nel gennaio 2011, la Provincia di Avellino, nell’apprezzare e lodare il lavoro compiuto, ha fatto richiesta del  protocollo al fine di predisporne una futura pubblicazione, di organizzare  seminari formativi e stampa dei relativi modelli di verbali di contestazione per gli addetti alla vigilanza.
L’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, riconosciuta la validità del lavoro realizzato, ha autorizzato  la pubblicazione.  In data 4 aprile 2011 presso l’Università degli Studi di Salerno, in occasione del convegno: ”Il tartufo, questo sconosciuto” realizzato dall’Osservatorio Appennino Meridionale e dall’Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Giunta Regionale della Campania, è stato presentato il Protocollo Operativo del CFS, che ha ottenuto l’apprezzamento dei presenti e la richiesta di adozione degli Enti interessati.
All’attualità il lavoro in argomento, fruibile in intranet per tutto il personale C.F.S.nella specifica sezione Strumenti di Lavoro/Controlli Agroalimentari, rappresenta soprattutto per gli addetti alla vigilanza, un valido strumento operativo in quanto tratta i principali aspetti connessi ai controlli in ordine alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei, conseguendo l’uniformità dell’azione di controllo.
Il lavoro, oggetto di apprezzamento del Capo del Corpo Forestale, è aggiornato alla principale normativa in materia al mese di gennaio 2011.
Inoltre detto Vademecum ben rimarca le diverse fasi operative scaturenti dal controllo micologico  e chiarisce i ruoli complementari ed autonomi degli Enti coinvolti, sia inerentemente alla raccolta, che alla commercializzazione.
A tal riguardo è stato ben delineato il ruolo svolto dall’Ispettorato Micologico dell’ASL, così come tra l’altro previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento ed in particolare dall’art.10 della L.R. Campania nr. 08/2007 e s.m.i.
Il  Protocollo Operativo in argomento offre inoltre lo spunto per evidenziare come i controlli ispettivi in materia micologica, inerenti gli aspetti connessi alla commercializzazione e somministrazione dei funghi epigei ed ipogei, si inquadrino nel più ampio e complesso scenario delle verifiche in tema di sicurezza alimentare, settore che prevede a livello locale e territoriale, la centralità del ruolo svolto, in ambito di controllo preventivo e repressivo ed in tema di salute pubblica, dall’Ispettorato Micologico dell’ASL.
Tale ruolo, perfettamente incardinato nelle procedure delineate dal presente Protocollo Operativo,  bene si esplica se svolto in perfetta cooperazione con le altre forze di Polizia, anche alla luce del vigente Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di Alimenti, Mangimi, Sanità e Benessere Animale, Sanità delle Piante, vigente in Regione Campania.
Pertanto una finalità perseguita, nel predetto manuale, è stata quella di aver intelligentemente elaborato, in un’ottica di condivisa sinergia fra tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti, un prezioso strumento di lavoro per gli addetti ai controlli micologici, implementato da  una funzionale  modulistica, da specifici quadri sinottici di approfondimento procedurale e corredato da schematiche schede micologiche, in modo da rendere fruibile ed interessanti tutti gli argomenti trattati, fornendo in sostanza un ottimo e prezioso vademecum anche per i raccoglitori di funghi epigei ed ipogei.
In conclusione è opportuno rilevare come detto lavoro rappresenti un primo approccio alla realizzazione di un semplice e schematico protocollo operativo per gli addetti ai controlli.
In effetti le norme di settore hanno sollevato una serie di dubbi interpretativi ed operativi e ciò ha sicuramente rallentato, all’indomani dell’entrata in vigore delle specifiche leggi regionali, un’efficace azione di controllo/contrasto sul territorio.
Il presente protocollo operativo, sicuramente suscettibile in futuro di aggiornamenti e/o adeguamenti, si è posto come primario obiettivo quello di trovare efficaci e pratiche soluzioni  interpretative che, in linea con i dettami normativi, rendessero più agevole l’attività dell’operatore preposto alla vigilanza, realizzando in campo una stretta sinergia fra tutti gli altri Enti istituzionalmente preposti, nonché una coordinata azione di contrasto agli illeciti nel settore specifico della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi ipogei ed epigei in Regione Campania.
Allo scopo e prioritariamente per i soggetti istituzionali preposti ai controlli, è stata dunque elaborata apposita modulistica, tutta fruibile dal citato sito intranet e si è ritenuto opportuno poi implementare il protocollo operativo con una sezione micologica, che avesse come scopo prioritario, senza entrare in aspetti morfo-micologici di dettaglio, quello di fornire un quadro sinottico immediato delle specie fungine sicuramente commestibili, velenose e mortali presenti in Regione Campania, attraverso il ricorso a funzionali schede di identificazione micologica, fornendo un utile apporto informativo.

 
 

Le attività ispettive dell’operatore di vigilanza e dell’ispettore micologico presso il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L.

 
Il panorama delle leggi ambientali presenti in Italia, assai nutrito ed articolato, implica negli addetti ai lavori la conoscenza di specifici ambiti normativi.  Per la particolarità di questi ultimi, spesso è ricorrente fra i preposti ai controlli l’esigenza di uno strumento, che sia di ausilio al fine di intervenire in quelle situazioni nelle quali è necessario agire immediatamente.
Una risorsa importante dell’ecosistema naturale è rappresentata dai funghi ipogei ed epigei, tutelati da leggi nazionali e regionali, che hanno disciplinato in maniera organica la loro raccolta e  commercializzazione.
E’ importante tuttavia considerare i funghi, da un punto di visto legislativo, anche come alimenti – Sentenza n.0186 del 29 aprile 1967 della III^ Sezione - Corte di Cassazione. Pertanto,  intorno alle specifiche normative, ruotano una serie di disposizioni legislative generali, connesse anche a discipline  di carattere igienico sanitario. In particolare giova menzionare la legge 30.4.1962, n. 283 “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, il D.P.R. 26.3.1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 283/62”, il D.Lgs. 26.5.1997 n. 155 “Igiene dei prodotti alimentari”, il D.M. 27.2.1996, n. 209 s.m.i. “Additivi alimentari”, il Reg. CEE/2218/89 “Limiti di contenuto di radioattività”, il D.Lgs. 27.01.1992 n.109 s.m.i  “Etichettatura dei prodotti alimentari” ed il D.Lgs.03.03.1993 n.123 “Controllo ufficiale dei prodotti alimentari” ed altre normative di settore.
La recente emanazione della disciplina regionale sull’esercizio della racconta e della commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei ha investito in particolare, fra i vari soggetti preposti alla vigilanza, il Corpo Forestale dello Stato ed in  virtù di ciò è scaturita l’esigenza di approfondire la materia da un punto di visto tecnico-operativo.
Il Comando provinciale, in merito, ha realizzato un puntuale e versatile “protocollo operativo”, rivolto essenzialmente ai reparti dipendenti, riflettente i principali aspetti operativi connessi ai controlli in ordine alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei e che, al contempo, fosse teso anche ad uniformare l’azione di controllo.
Al riguardo si evidenzia l’opportunità di discernere due momenti cruciali, operativi di controllo, ben distinti:

 
 
  1. L’attività di controllo in campo dell’operatore di polizia;
  2. L’attività specifica dell’Ispettorato micologico dell’A.S.L. competente;

Entrambe le fasi operative presuppongono la conoscenza della normativa tecnica di settore, nazionale e regionale, che disciplina  la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e dei tartufi, nonché delle diverse normative ambientali connesse, ovvero “Norme di salvaguardia Parchi Nazionali e Regionali, Regolamenti Usi civici, Leggi in materia sanitaria ed alimentare, nonché  norme amministrative o/e penali a seconda delle casistiche emergenti “.
Tanto premesso ed in perfetta armonia con le disposizioni normative di riferimento, che inquadrano il Corpo forestale dello Stato come organo istituzionale deputato alle funzioni di vigilanza ed alle attività formative,
Funzioni di vigilanza
Funghi epigei - D.P.R. 376/1995 art.11,  L.R. Campania 8/2007 art.20 comma 1;
Funghi ipogei - Legge  752/1985 art.15 comma 1 e  L.R.Campania 13/2006 art.15 comma 1;
Attività formative, culturali e tecnico-giuridiche, relativamente agli aspetti connessi alla conservazione, alla tutela ambientale  nei riguardi della raccolta e della tutela della flora fungina, di cui all’art.10 della Legge 352/1993;
il Comando provinciale del C.F.S. di Avellino ha realizzato nello specifico:

 
  • un prontuario operativo di facile consultazione e fruibilità da parte degli operatori, in cui viene stilizzata la casistica associata ai controlli;
  • un versatile modello di verbale di contestazione di illecito amministrativo relativo alle varie fattispecie di violazione previste, sia in tema di raccolta che di commercializzazione, sia per i funghi epigei che per i tartufi;
  • un modello di verbale di sequestro amministrativo finalizzato all’eventuale successiva confisca dei funghi epigei ed ipogei con contestuale verbale di consegna dei predetti funghi all’Ispettorato Micologico dell’A.S.L. competente;
 

Inoltre, detti strumenti operativi sono stati raccolti in un funzionale CD-ROM didattico dal titolo: “Vigilanza nel Settore della disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei in Regione Campania: Istruzioni operative per gli operatori preposti alla vigilanza”, ad uso esclusivo interno del C.F.S.
L’attività di controllo dell’operatore sul campo viene di fatto facilitata dall’utilizzo della suddetta modulistica secondo uno schema operativo di seguito sintetizzato.
Al riguardo è opportuno precisare come i controlli in argomento prevedano, come seconda e cruciale fase operativa, il coinvolgimento diretto dell’Ispettorato micologico dell’A.S.L., ai sensi art.10 della L.R. Campania nr. 8/2007 e D.G.R. Campania Nr.179/2008 – allegato A ed E, finalizzato:

 
  • alla classificazione della specie: riconoscimento micologico;
  • al giudizio di commestibilità delle specie classificate ed oggetto di verifica ispettiva;
  • all’eventuale convalida del sequestro amministrativo operato e contestuale confisca;
  • alla distruzione dei funghi epigei eventualmente giudicati non commestibili ex art. 19 co.2 della L.R. Campania nr.08/2007;
  • alla distruzione dei funghi ipogei (tartufi), commestibili e non, da eseguirsi in ogni caso sempre dopo le 2 (due) ore dall’accertamento della relativa infrazione,   semprecchè il trasgressore non dimostri la legittima provenienza dei tartufi entro tale termine ex art. 16 co.2 della L.R. Campania nr.13/2006;
  • alla donazione gratuita, per scopi benefici, dei soli funghi epigei confiscati agli istituti di solidarietà presenti sul territorio ed eventualmente, preventivamente, individuati dalle Autorità competenti.
Figura 3–L’attività di controllo: raccolta e commercializzazione nel settore micologico in Regione Campania. Schema operativo
 
 

Sarà cura poi dell’Ispettorato micologico dell’A.S.L. attivare, nelle fasi successive all’accertamento avvenuto sul campo, tutte le formalità anzidette, compresa quella inerente la notifica del controllo micologico alla parte e l’invio degli atti prodotti all’organo accertatore e/o all’Autorità amministrativa interessata, nonché quant’altro ritenuto necessario da detto Ente.

 

Protocollo Operativo: alcuni approfondimenti di carattere operativo ed interpretativo

 
Soffermandosi per un attimo sulla prima fase del controllo ispettivo, che coinvolge l’attività di controllo di campo dell’operatore di polizia, è fondamentale l’approfondimento a priori di alcuni aspetti operativi di seguito analizzati:

 
 

L’atteggiamento di raccolta

 
Per atteggiamento di raccolta si deve intendere la constatazione di una volontà di immediata evidenza, allorquando siano bene visibili attrezzi tipici, funghi freschi asportati dal loro ambiente, cestini, contenitori vari, vestiario etc., nonché quando sia dimostrabile la potenzialità a raccogliere, laddove vengano a crearsi le condizioni di possibile presenza e/o reale esistenza di funghi nei paraggi, con eventualità di eseguire nel frangente la raccolta con mezzi idonei. E’ normale che l’atteggiamento di raccolta tipico è rappresentato dalla situazione in cui si sorprende l’accertato nel mentre è intento a raccogliere materialmente i funghi.

 

Il luogo di raccolta: localizzazione e proprietà privata

 
Al riguardo, dovendo in alcuni casi constatare illeciti in particolari areali non sempre tabellati, è fondamentale, ai fini di una corretta impostazione del verbale di contestazione, la rilevazione delle coordinate geografiche di latitudine Nord e longitudine Est, da eseguirsi possibilmente con  G.P.S. (GeographicPositioning System) di reparto, anche al fine di determinare l’esatta collocazione dell’infrazione rilevata e/o proprietà pubblica o privata.
La L.R. Campania 8/2007, all’art.7, stabilisce i luoghi di raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili in Regione Campania. In merito alla proprietà privata, lo stesso articolo di legge, al comma 4, stabilisce che il proprietario può inibire la raccolta mediante idonea tabellazione e recinzione del fondo. Solo in tal caso,  ossia con tabellazione e recinzione dell’intero fondo, il proprietario può esercitare la privativa senza limiti di quantità sui funghi spontanei epigei commestibili del suo fondo, semprecché sia munito di autorizzazione alla raccolta (ex art.4 co.8 L.R. Campania 8/2007), rilasciata dall’Ente territorialmente competente, Provincia o Comunità Montana, per il Comune in cui ricade il fondo medesimo (ex allegato C) Linee guida L.R. Campania 8/2007 di cui alla D.G.R. Campania del 20.11.2010 n. 813).
Nel caso in cui l’operatore di polizia giudiziaria dovesse intervenire, magari a seguito di segnalazione del presunto possidente in una proprietà privata, non recintata e/o debitamente tabellata, ove sia in atto una raccolta di funghi da parte di un raccoglitore, peraltro autorizzato, lo stesso operatore di polizia procederà ad identificare le persone presenti, raccoglitore e presunto proprietario, di poi effettuerà le verifiche del caso ed, in caso di querela dell’avente diritto, agirà penalmente, a seconda dei casi, nei confronti del raccoglitore per invasione di proprietà privata, turbativa e/o danneggiamento (artt. 633, 634 e 635 del C.P., delitti di competenza del giudice di pace D.lgs 274/2000).  Tale condotta penalmente rilevabile si ravviserà anche nel caso in cui il raccoglitore, autorizzato a raccogliere funghi in quella particolare proprietà privata, risultante oggettivamente libera alla raccolta perché non recintata e contemporaneamente debitamente tabellata, non ottemperi alla diffida/invito anche verbale del legittimo proprietario ad allontanarsi dal proprio fondo, ponendo di fatto in essere una condotta contraria alla manifesta volontà del proprietario e pertanto reiterata ed illecita e perseguibile a querela di parte.
Per quanto attiene invece alla comprensione degli ambiti di raccolta dei tartufi, è fondamentale tener presente le diverse classificazioni di tartufaie, così come previste dalla specifica normativa.

 

Abilitazione ed autorizzazione alla raccolta

 
E’ fondamentale cogliere una sostanziale differenza interpretativa fra abilitazione (da intendersi come colloquio abilitativo/esame d’idoneità) e autorizzazione alla raccolta dei funghi ipogei ed epigei, ove l’abilitazione consta nel requisito dell’obbligatorietà per tutti i raccoglitori, di età superiore a 14 anni, di sostenere una tantum un preventivo colloquio abilitativo alla raccolta. L’autorizzazione alla raccolta (c.d. tesserino) è invece quel permesso che concede al titolare di esercitare il proprio specifico diritto di raccolta in tutto il territorio della Regione Campania, nel rispetto della normativa di settore.  E’ opportuno precisare che gli Enti competenti, Province o Comunità Montane, possono delegare il rilascio della specifica autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, ai Comuni, ex art.3 co.1  della L.R.8/2007.
L’autorizzazione alla raccolta dei funghi freschi epigei, secondo l’allegato 2 del D.G.R.Campania nr.813/2010 – Nuovo allegato “C” – Linee Guida, ha validità quinquennale dalla data di rilascio. Al termine di tale periodo, detta autorizzazione, va debitamente rinnovata senza obbligo di risostenere il colloquio abilitativo, fatto salvo quanto previsto dall’art.19 co.5 della L.R.Campania nr.8/2007. Resta inteso che il raccoglitore, per esercitare il diritto di raccolta in Regione Campania, al di fuori della sua proprietà e nelle aree consentite, debba provvedere alla convalida mediante il previsto pagamento annuale del contributo regionale, entro un mese decorrente dalla data di rilascio della relativa autorizzazione alla raccolta o del suo rinnovo, operante al termine dei cinque anni della sua validità. Pertanto ogni tesserino rilasciato ha una scadenza annuale diversa, facendo fede la relativa data di rilascio o di rinnovo.
In caso di ritardato pagamento, l’Ente competente per territorio (Comunità Montana, Provincia o Comune delegato), rilascerà relativa autorizzazione previa corresponsione di debita mora di pagamento, pari ad una maggiorazione del 5% del contributo annuale dovuto per ogni mese compiuto a partire dal giorno in cui scade l’autorizzazione annuale.
La mancata convalida annuale del tesserino, dimostrata esclusivamente dall’allegazione della relativa attestazione di pagamento, determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta dei funghi, solo per l’anno in cui non è stato effettuato il versamento a favore dell’Ente competente al rilascio, restando invariata la validità quinquennale dello stesso e le sanzioni amministrative di cui all’art. 19 co.1, lettera a) punto 1 della Legge Regionale n. 8/2007. In ultimo si precisa che all’attualità la normativa regionale di settore non prevede l’applicazione di nessuna sanzione amministrativa allorquando il raccoglitore, durante il controllo, dichiari di essere in possesso di regolare autorizzazione, ma di non averla a seguito.
L’organo di vigilanza, in tale ipotesi, se non è possibile un riscontro immediato, magari contattando l’Ente tenuto al rilascio della specifica autorizzazione (Comunità Montana o Provincia, in base alla residenza anagrafica del raccoglitore), può nell’immediatezza procedere ad un sequestro amministrativo finalizzato ad un’eventuale confisca o restituzione dei funghi raccolti e, successivamente, laddove il raccoglitore, entro un ragionevole lasso di tempo, non dimostri la regolarità dell’autorizzazione alla raccolta posseduta, ivi compreso la validità temporale dell’attestazione annuale di pagamento, eleverà la sanzione amministrativa, così come previsto dall’art.19 co.1 lettera a) della L.R. Campania nr.8/2007.

 

La confisca e il sequestro amministrativo

 
E’importante evidenziare la differenza fra l’istituto della confisca amministrativa (alienazione del bene) e quello del sequestro amministrativo (sottrazione temporanea del bene). Il ricorso a questi due strumenti operativi di natura amministrava presuppone due fasi: una di competenza dell’organo accertatore (sequestro amministrativo), l’altra di pertinenza dell’Ispettorato Micologico dell’A.S.L., estraneo alla constatazione della violazione ed avente competenza specifica in merito, come tra l’altro espressamente previsto da legge. Assunto che l’art.19 co.2 e 3 della L.R.Campania 8/2007 preveda,  in caso di violazione, la confisca dei funghi illecitamente raccolti, ha generato sicuramente dei problemi di natura tecnico-operativa. Infatti, approfondendo l’istituto giuridico della confisca in campo sanitario-amministrativo, è subito emerso che la specifica immediata esecuzione non può essere di competenza del personale accertatore, in quanto la suddetta normativa individua espressamente l’Ispettorato micologico delle A.S.L. come soggetto istituzionale preposto a ciò. Pertanto, si è pensato di ricorrere, onde permettere il raccordo fra la constatazione sul campo e la  successiva verifica micologica, ad un “verbale di sequestro amministrativo finalizzato ad un’eventuale successiva confisca”. Questa  rappresenta la soluzione più efficace per rendere tempestiva e valida l’attività dell’operatore di polizia preposto al controllo, che assume la custodia temporanea dei funghi sequestrati, dopo averli adeguatamente repertati, senza entrare in analisi micologiche non espressamente richieste, per poi consegnarli al competente ispettore micologo dell’A.S.L. per le successive fasi connesse allo specifico controllo ai fini della salvaguardia della salute pubblica.
Gli aspetti operativi collegati al sequestro amministrativo: uso di guanti in lattice, per evitare possibili contaminazioni; sacchetti per alimenti
di carta, opportunamente forati, per contenere i funghi sequestrati; predisposizione di appositi cartellini finalizzati alla repertazione;

 

La commercializzazione in forma fissa ed itinerante: Differenza

 

E’ fondamentale ai fini dei controlli evidenziare la differenza tra commercializzazione di funghi freschi in forma itinerante, vietata ai sensi dell’art.6 co.2 Ordinanza del Ministero della Sanità del  03.04.2002 in applicazione dell’art. 650 c.p., e fissa, preventivamente autorizzata.
La commercializzazione dei funghi epigei in forma itinerante è ovviamente sempre vietata in ragione del fatto che i funghi sono equiparati, da un punto di vista igienico-sanitario, ad alimenti e pertanto il “punto vendita”, ossia il luogo specifico di commercializzazione riveste, ai fini della salubrità dell’alimento fungo, un’importanza fondamentale.
Se il luogo di vendita, spesso individuato all’aperto è preventivamente autorizzato e/o regolamentato dalle specifiche strutture delle ASL, si pensi ad esempio alla vendita nei comuni mercati rionali, in tal caso l’attività connessa di vendita dei funghi si configura in “forma fissa” e quindi effettuata in modo lecito.
Viceversa, la vendita discontinua in vari luoghi, spesso improvvisati e privi di ogni preventiva autorizzazione sanitaria, si configura come attività eseguita in forma itinerante e pertanto in modo illecito, così come previsto dalla su richiamata Ordinanza Ministeriale.
Se il luogo di vendita si configura in una struttura mobile, la stessa deve essere idonea alla commercializzazione dei funghi da un punto di vista sanitario. Inoltre la stessa vendita dei funghi è lecita solo se anche il luogo di sosta della struttura mobile è preventivamente autorizzato dall’A.S.L. competente per territorio, altrimenti si configura un’illecita commercializzazione in forma itinerante.

 

Il controllo ispettivo sui tartufi: check - list operativo

 

Per facilitare i controlli sui funghi ipogei è utile evidenziare quanto segue:

A. OBBLIGHI  RACCOGLITORI TARTUFI

  1. Sostenere l’esame di idoneità presso la Provincia di residenza;
  2. Requisito necessario è l’età minima 14 anni;
  3. Possesso del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi;
  4. Rilasciato dal Comune di residenza anagrafica del richiedente; ha una validità sull’intero territorio nazionale, è valevole 5 anni, va rinnovato e vidimato annualmente, pena la sua validità;
  5. Versamento, ai fini del rilascio del tesserino, della tassa di concessione governativaregionale. Importo per l’anno  2010 in Regione Campania: Euro 185,92 da eseguirsi su c.c.p. nr.: 21965181 intestato a “Regione Campania - Servizio Tesoreria - Casuale: Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi, art. 17 L.R. 13/2006 – Codice 1147” – Tassa corrisposta ogni 5 anni, al termine della validità del relativo tesserino;
  6. Versamento della tassa di concessione governativaregionale annuale. Importo per l’anno  2010 in Regione Campania: Euro 92,96 da eseguirsi su c.c.p. nr.: 21965181 intestato a “Regione Campania - Servizio Tesoreria - Casuale: Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi, art. 17 L.R. 13/2006 – Codice  1148” – Tassa corrisposta ogni anno entro il 31 gennaio dell’anno solare per il quale si chiede il rinnovo;. 
  7. Vidimazione annuale conseguente all’esibizione dei pagamenti effettuati alla Provincia di residenza.  Il tesserino vidimato dall’Ente, esibito a controllo, ne legittima la validità, in quanto la vidimazione presuppone l’accertamento di tutti i pagamenti dovuti. Il Tesserino vidimato dalla Provincia di una diversa Regione è sempre valido in quanto esso abilita il titolare alla raccolta in ambito nazionale.

B. CHECK-LISTOPERATIVO PER IL CONTROLLO ISPETTIVO TARTUFI

I. Fase - Verifica ambito di raccolta. Luogo dove avviene l’accertamento:

  1. TARTUFAIA NATURALE La raccolta dei tartufi è sempre consentita secondo normativa e tramite il c.d. tesserino;
  2. TARTUFAIA NATURALE GRAVATA DA USO CIVICO. Richiede l’obbligo della tabellazione e dell’approvazione della Giunta Regionale La raccolta è consentita solo agli utenti dell’uso civico previo possesso del  tesserino e secondo i quantitativi individuati dal P.A.F. (Piano Assestamento Forestale) approvato;
  3. TARTUFAIA NATURALE PROTETTA. Non inserita in un ambito di raccolta individuato dalla Regione Campania e/o insistente in area inibita alla raccolta da altre norme ambientali. La raccolta è vietata ad esempio in virtù delle norme di salvaguardia Parchi nazionali e regionali;
  4. TARTUFAIA CONTROLLATA o COLTIVATA. La raccolta è libera, ossia senza tesserino e senza limiti di quantità con l’obbligo della tabellazione. Solo i proprietari possono inibire la raccolta agli estranei.
  5. TARTUFAIA CONTROLLATA O COLTIVATA GRAVATA DA USO CIVICO Richiede l’obbligo della tabellazione e dell’approvazione della Giunta Regionale. Gli utenti vengono assimilati ai proprietari delle tartufaie controllate o coltivate: raccolta libera.
  6. TARTUFAIA su FONDI RIMBOSCHITI o IMBOSCHITI. E’ fatto divieto di raccolta per otto anni;
 

II. Fase - Controllo del Tesserino Tartufi. Possesso e Vidimazione:

  1. Verifica della provincia italiana che lo ha rilasciato;
  2. Controllo delle vidimazioni annotate per anno;
  3. Nel caso di tesserino tartufi, in Regione Campania, rilasciato dal Comune di residenza del richiedente, controllare:
  • Pagamento tassa di concessione governativa regionale per il rilascio del tesserino(all’attualità Euro 185,92 – obbligazione alla quale si adempie ogni cinque anni);
  • Pagamento tassa di concessione governativa annuale (all’attualità Euro 92,96, da pagare entro il 31 gennaio dell’anno solare in corso)

III. Fase - Accertamento delle principali modalità di raccolta tartufi ai sensi dell’art. 6 L.R. Campania 13/2006 e L.R. Campania 9/2011

  1. Numeri di cani a seguito massimo 2 più uno di età inferiore a mesi sei e verificare gli estremi d’identificazione ed iscrizione dei cani da tartufo all’anagrafe canina regionale, come da normativa vigente;
  2. Uso del vanghetto;
  3. Quantità massima giornaliera personale di raccolta chilogrammi 2 in tartufaia naturale, elevabile a chilogrammi 4 nel caso di ricercatore di tartufi aderenti ai consorzi volontari (previsti dall’art.3 co.7 della L.R.Campania nr.13/2006), ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto dall’art.3 co.5 della L.R. Campania 13/2006;
  4. Rispetto del calendario di raccolta per specie, come da D.R.G. Campania 22/2007.
 

La commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei: quadri sinottici

 
Ai fini dei controlli è necessario innanzitutto distinguere funghi epigei e funghi ipogei, essendo le normative di riferimento simili ma differenti.
I funghi epigei commestibili, ai fini della vendita, si distinguono in: freschi, coltivati, secchi e conservati.
Il primo passo che deve compiere l’operatore preposto al controllo è dunque individuare la tipologia dei funghi venduti, in quanto la normativa di riferimento contempla varie fattispecie a seconda della loro tipologia di vendita. Si dovrà, pertanto, prestare attenzione alle specie ammesse alla vendita distinte per tipologia, nonché al tipo di autorizzazioni, certificazioni ed etichettature necessarie a seconda dei casi. Al riguardo si forniscono i seguenti due quadri sinottici, inerenti la commercializzazione dei funghi epigei e dei tartufi, elaborati al fine di schematizzare le principali varie fattispecie, utili in riscontro alla consultazione dell’allegato prontuario delle violazioni.  Va comunque precisato che l’art. 10 (Etichettatura dei funghi) del D.P.R. 376/1995 richiama espressamente sull’argomento il D.lgs 109/1992 s.m.i, al quale bisognerà ricorrere per gli aspetti sanzionatori  previsti dall’art.18 ed inerenti  le violazioni accertate  in materia di commercializzazione di funghi epigei.
In tal caso l’Ente, a cui vanno destinati i proventi delle sanzioni amministrative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, è la Regione Campania (c.c.p. nr.: 21965181 - Codice. Identificativo Tributo: 1304), mentre gli eventuali scritti difensivi vanno indirizzati al Settore Regolamentazione dei Mercati della Regione Campania - Isola A/6 Centro Direzionale di Napoli.
E’ opportuno altresì ricordare che l’etichettatura dei funghi epigei deve riportare le seguenti indicazioni fondamentali:  il nome scientifico della relativa specie dei funghi posti in vendita ex art. 10 comma 2 del D.P.R. 376/1995; la denominazione di vendita; la quantità netta; il termine minimo di conservazione (data di scadenza); nome e sede dello stabilimento che ha trattato i funghi.
Per i tartufi conservati, invece, l’etichettatura  trova espresso riferimento agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge 752/1985, sanzionati dall’art.16 comma 1 lett.“e” punto 4 della L.R.Campania 13/2006.
E’ utile osservare inoltre che, in caso di accertamento di violazioni in materia sia di soli funghi epigei freschi che di tartufi posti in vendita, si procede al sequestro amministrativo, finalizzato a successiva confisca per i primi, ex art.19 comma 1 e 2 della L.R.C. 8/2007 e alla distruzione per i  secondi, ex art. 18 Legge 752/1985, in entrambi i casi da parte dell’Ispettorato Micologico dell’A.S.L. competente per territorio.
Nel caso, invece, di commercializzazione illecita di funghi epigei coltivati, secchi e conservati, la norma non prevede espressamente la confisca, pertanto sarà compito dell’accertante, se ritenuto opportuno, procedere, in via del tutto preventiva e tesa essenzialmente alla salvaguardia della salute pubblica,  al sequestro amministrativo/sanitario dei funghi in questione, mirato  alla verifica micologica a cura dell’A.S.L., che provvederà a confermare  la validità del sequestro, nonché a  tutte le procedure ad esso conseguenti (confisca, distruzione, restituzione, donazione benefica, etc.). 
E’ doveroso  far osservare  che, in tali casi, soprattutto se sono coinvolte nell’ispezione quantità notevoli di funghi epigei, è opportuno collaborare da subito con personale dell’Ispettorato Micologico dell’ASL competente, affinché lo stesso fornisca all’operatore di polizia, già nell’immediatezza, indicazioni procedurali puntuali in merito, anche circa la corretta determinazione delle particolari specie fungine commercializzate ed oggetto d’ispezione.
E’ opportuno precisare come la commercializzazione dei funghi intesi come “alimenti” demandi all’applicazione di norme di settore riconducibili al c.d. “pacchetto igiene e sicurezza alimentare umana ed animale”, nonché a norme afferenti al ”l’etichettatura degli alimenti” ed alla loro “tracciabilità e rintracciabilità”.
Al riguardo giova quindi menzionare almeno le seguenti normative europee e nazionali, riportate altresì nel capitolo quinto del presente protocollo: Reg. CE 178/2002, recepito dal D.Lgs 190/2006; Reg. CE 852/2004,  recepito dal D.Lgs 193/2007;  Reg. CE 882/2004;  D.Lgs 109/1992 (modificato dai D.P.C.M. 6 febbraio 1996 n.175, 28 luglio 1997 n. 311 e dal D.Lgs 68/2000), D.Lgs 77/1993,  D.Lgs 181/2003 e Legge 4/2011. Laddove il controllo ispettivo preveda l’applicazione di dette norme specifiche di carattere alimentare e si spinga fuori dal campo di applicazione delle norme di settore sui funghi, interessando in generale l’igiene degli alimenti, la competenza specifica per l’accertamento delle infrazioni amministrative è demandata alle ASL competenti per territorio, fermo restando il ruolo concorsuale in materia sempre di polizia amministrativa che può essere svolto dagli altri organi di vigilanza.  Tuttavia se la stessa verifica ispettiva evidenzi illeciti di natura penale, la relativa competenza è invece trasversale a tutta la polizia giudiziaria statale e locale.    Al riguardo si precisa che la Legge 36/2004, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”, all’art. 2, comma 1, lettera e), annovera tra le funzioni del CFS, tra l’altro, il concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza  in genere. Tale ruolo di centralità dei controlli preventivi e repressivi in materia agroalimentare ed agroambientale per il C.F.S. è stato altresì ribadito  dall’art. 4, comma 7 della Legge 4/2011, che in particolare ha espressamente previsto, nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, anche il personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.
Al riguardo gli illeciti penali, a tutela della salute pubblica e contro l’ordine economico (adulterazioni e contraffazioni alimentari), sono contemplati dagli articoli  439, 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517, 517 bis e 648 del c.p., meglio rubricati nell’allegato prontuario delle violazioni.
In ultimo è opportuno non trascurare anche l’aspetto legato alla somministrazione dei funghi epigei ed ipogei commestibili presso i punti di ristoro.  Sovente infatti, data la particolare natura del prodotto in questione, il raccoglitore, occasionale o professionale che sia, può decidere di vendere il proprio raccolto direttamente al ristoratore.  In tale ipotesi l’autorità di controllo dovrà effettuare le verifiche del caso, risalendo la filiera alimentare, trattandosi appunto di un controllo riguardante essenzialmente la salute alimentare di competenza specifica del Dipartimento di Salute Pubblica delle AA.SS.LL., nello specifico dell’Ispettorato Micologico.
Ciò nonostante essendo il controllo in argomento di triplice natura, ossia di sicurezza alimentare, di polizia giudiziaria e fiscale, è auspicabile un controllo coordinato dell’ASL con un Organo di polizia, che attui una cooperazione sinergica di competenze specifiche e tecniche, anche alla luce del “Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2011 – 2014 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale” di cui alla Deliberazione  della Giunta Regionale della Campania del 04.08.2011 nr. 377. 
A fronte di quanto illustrato, il controllo in argomento dovrà prefiggersi essenzialmente le seguenti finalità:

 
  1. Stabilire la particolare tipologia di funghi epigei o ipogei al momento dell’acquisto da parte del ristoratore,  prima che essi siano cucinati e somministrati al pubblico, individuando così se trattasi di prodotto fresco, coltivato, secco o conservato;
  2. Risalire, tramite documentazione fiscale di acquisto (autofattura, fatturazione fiscale, registro acquisti, ecc) al fornitore primario, che, nel caso sia un raccoglitore, dovrà essere in possesso delle autorizzazioni previste;
  3. Verificare la certificazione sanitaria pertinente alla partita acquistata di funghi epigei o ipogei, solo se comperati come freschi.  Negli altri casi, ossia funghi coltivati, secchi o conservati, il controllore  riscontrerà se il ristoratore si sia attenuto a quanto prescritto dalle relative etichettatura;
  4. Accertare se il ristoratore si è attenuto agli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Reg. CE 852/2004 “sull'igiene dei prodotti alimentari”, sanzionati dagli artt. 2 e 6 comma 4 del D.lgs 193/2007 in materia di somministrazione di alimenti;
  5. Verificare se siano stati somministrati al pubblico alimenti alterati o contraffatti e/o se sussistano reati inerenti l’ordine economico di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517 bis del c.p., o la Salute Pubblica di cui agli artt. 439, 440, 442, 444, 473, 474 e 648 del c.p.;
  6. Procedere, a seconda dei casi e quando espressamente previsto da legge, a sequestro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROTOCOLLO OPERATIVO E L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO IN TEMA DI SICUREZZA AGROALIMENTARE MESSA IN ATTO DAL C.F.S.

Figura 5 - Campania: vendita itineranteillecita di funghi accertatadal CFS durante l’ordinaria attività d’istituto, con conseguente sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca, a cura dell’Ispettorato Micologico dell’ASL

 
La redazione del Protocollo Operativo “la vigilanza nel settore della disciplina della raccolta commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei in Regione Campania”,a seguito della sua pubblicazione in intranet, ha permesso al personale del Corpo Forestale dello Stato di dotarsi di un valido strumento di lavoro che facilitasse l’esecuzione dei controlli in materia, anche in maniera uniforme sul territorio nazionale, grazie all’opportunità di poter disporre di un’adeguata modulistica facilmente fruibile.
I risultati conseguiti sono stati significativi, ragion per cui ci si auspica che gli stessi si possano nel futuroottenere anche nel settore della commercializzazione e della pubblica somministrazione alimentare (si pensi ai ristoranti ed ai luoghi di ristoro), tipici aspetti ispettiviconnessi alla sicurezza agroalimentare e di specifica competenza per il C.F.S.
Nello scorso anno, numerosi sono stati i controllidel C.F.S. in materia di vendita e commercializzazione di funghi epigei ed ipogei sull’intero territorio nazionale ma, in particolare, si ricordala complessa attività ispettiva e d’indagine messa in atto,nel periodo novembre 2011 - marzo 2012 denominata “operazione Por-Cina”. Quest’ultima, infatti, ha interessato diverse regioni e diversi reparti del C.F.S. che talvolta si sono ispiratial Protocollo Operativo in argomento. Nello specifico, tale operazione coordinata dal Comando provinciale C.F.S. di Milano, su delega della Procura della stessa città,  ha comportato nel complesso, in Lombardia, Piemonte, Veneto e Campania, il sequestro diseimila confezioni di funghi porcini secchi, (boletusedulis e relativo gruppo), pari a cinque quintali.Quest’ultimi venivano confezionati e distribuiti da un’azienda operante nell’hinterland milanese e venivano posti in vendita sugli scaffali dei supermercati con etichette riportanti in modo esplicito il riferimento all’Italia come luogo di origine del prodotto, ingannando così i consumatori.
L’Operazione in argomento, scaturisce da un controllo amministrativo effettuato nel novembre 2011 dal personale del Comando provinciale C.F.S. di Benevento congiuntamente all’Ispettorato Micologico, presso un punto vendita, ove hanno riscontrato la presenza di confezioni di funghi porcini secchi con l’indicazione del T.M.C. (Termine Minimo di Conservazione) oltre il limite consentito dalla legge, che prevede una data di scadenza non superiore ai 12 mesi dal confezionamento. Allo scopodi ricostruire la corretta tracciabilità dell’alimento, oggetto della verifica, anche in considerazione della presenza sull’etichetta del marchio “Made in Italy”, i controlli si sono concentrati in azienda nel Comune di Lainate (MI), ove si è scoperta l’origine cinese degli alimenti posti in vendita dall’azienda milanese. Il titolare dell’azienda è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di frode nell’esercizio del commercio e la Procura della Repubblica di Milano delegail C.F.S. al controllo di tutti gli esercizi commerciali, su scala nazionale, che avevano acquistato, nel corso degli ultimi mesi, funghi porcini secchi dall’azienda lombarda. E’ stato così possibile ricostruire la destinazione di oltre 3 tonnellate di prodotto che risultavano importate in Italia nella primavera 2011.