Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
LA FILIERA DEL VINO, ECCELLENZA ITALIANA A RISCHIO FRODI
10/10/2025
di Diego MARCOLINI
(Ten. CC RFI - Scuola Ufficiali Carabinieri - 7° Corso di Formazione per il Ruolo Forestale)

Il comparto vitivinicolo rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy e un pilastro economico del settore agroalimentare nazionale, con un fatturato superiore ai 14 miliardi di euro. Tuttavia, l’alto valore commerciale della filiera la rende particolarmente esposta alle frodi alimentari, in particolare di tipo commerciale, con ripercussioni sulla tutela del consumatore e sulla trasparenza del mercato. Le frodi commerciali che, spesso non sono rilevabili dai controlli convenzionali e difficilmente percepibili dall’acquirente, assumono quindi, nel settore, il connotato di “reato a vittima muta”. Il contrasto a tali illeciti risulta complesso per le Forze dell’Ordine, in quanto richiede competenze tecniche avanzate e strumenti investigativi innovativi. Tra le tecnologie emergenti, al fine di ricostruire la tracciabilità dei prodotti, si segnala l’utilizzo del Wine Dna Fingerprinting, tecnica in grado di identificare le varietà di uva utilizzate nella produzione del vino tramite marcatori genetici. Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano ad oggi non consente ancora l’utilizzo di queste metodiche in sede investigativo-processuale. A riguardo, la “Commissione Caselli” aveva previsto una revisione del codice di rito, proponendo modifiche agli articoli 354 c.p.p., 189 c.p.p e 223 disp. att. c.p.p., per consentire l’ammissione di analisi sperimentali come prova atipica. Seppur il lavoro della Commissione non sia andato a buon fine, è rimasto un riferimento fondamentale nel tempo su cui basare una revisione organica della normativa in ambito di tutela agroalimentare e che, alla luce delle recenti riaperture istituzionali, ha fatto da base per un rinnovato slancio verso un aggiornamento normativo atteso da tempo.


The wine sector is one of the finest examples of Made in Italy and represents an economic pillar of the national agri-food industry, with a turnover exceeding 14 billion euros. However, the high commercial value of the wine supply chain makes it particularly vulnerable to food fraud, especially of a commercial nature, with serious consequences for consumer protection and market transparency. In fact, commercial frauds are often not detectable through standard controls and are hardly noticed by buyers, thus becoming so-called “silent victim crimes” in the sector. Combating these offences is complex for law enforcement, as it requires advanced technical skills and innovative investigative tools. Among the emerging technologies, Wine DNA Fingerprinting stands out. This technique can identify the grape varieties used in wine through genetic markers, helping verify the match between documented and actual contents. However, the current Italian legal framework still does not allow the use of such methods in judicial investigations. The Caselli Commission had proposed a reform of the code of criminal procedure, suggesting changes to articles 354, 189, and 223 of the code and its implementing provisions, to allow experimental analyses to be accepted as unconventional evidence. Although the Commission’s work did not lead to formal changes, it remains a key reference for a broader reform in food law, which, following recent institutional developments in 2025, is once again being considered for long-awaited regulatory updates.

fotoIntroduzione

Il settore vitivinicolo rappresenta una componente fondamentale del sistema agroalimentare italiano, con il nostro Paese tra i leader mondiali nella produzione e nell'esportazione di vino. La produzione industriale del settore è regolamentata da un complesso quadro normativo a livello europeo e nazionale, che disciplina ogni fase della filiera, dalla coltivazione alla commercializzazione ed è in continuo aggiornamento. Da ultimo infatti, la normativa si è arricchita dei provvedimenti inerenti: l’etichettatura, con l’inserimento della lista degli ingredienti (il vino fino ad ora era esente da tale obbligo normativo) e le disposizioni sulla produzione dei vini dealcolati. Il settore vitivinicolo, caratterizzato da una crescita economica costante e da una filiera lunga e complessa, è particolarmente esposto a frodi di tipo commerciale. Dal punto di vista delle Forze di Polizia, impegnate nelle attività di controllo, le frodi nel comparto presentano sfide investigative significative. Infatti, in ambito agroalimentare i reati assumono connotati peculiari che rendono difficile l'individuazione e la raccolta delle fonti di prova. Inoltre, le norme e gli strumenti in mano agli enti di controllo non riescono a tenere il passo delle innovazioni tecnologiche utilizzate nella contraffazione alimentare. A questo si aggiunge che la normativa penale in materia agroalimentare, risalente in gran parte agli anni '30, si è dimostrata insufficiente ad affrontare le sfide moderne. Se le fattispecie di reato non sono aggiornate, la situazione per quanto riguarda gli istituti giuridici previsti dal codice di rito è del tutto similare. A riguardo, le moderne tecniche di analisi, disponibili oggi, che possono essere di supporto alla ricostruzione della tracciabilità e a disvelare alcune pratiche illecite, non sono applicabili perché non previste dall’ordinamento nazionale. Tuttavia, il legislatore europeo è aperto in questa direzione, segnando un’epocale svolta. Si può affermare come il settore attende una riforma organica degli strumenti a disposizione delle Autorità di controllo e delle Forze di Polizia che operano a tutela del consumatore e del mercato che, dopo il tentativo fallito dalla “Commissione Caselli”, ad oggi non è ancora realtà.

Alcuni numeri del settore

Il Made in Italy è considerato sinonimo di qualità e questo vale per qualsiasi prodotto che origina dal nostro Paese; infatti i beni che nascono dalla nostra terra, trasformati poi dal “genio” italiano, riscuotono molto successo, fuori e dentro i confini nazionali. L’industria agroalimentare agisce come amplificatore del valore e delle peculiarità locali in quanto il legame tra questo tipo di attività e i territori risulta essere indissolubile. All’interno del settore agroalimentare italiano, considerati il numero di addetti, le superfici di territorio interessate ed il valore economico e pubblicistico, la filiera vitivinicola occupa un ruolo di primaria importanza.
Per meglio comprendere la filiera, vengono esposti alcuni dati pubblicati da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), che ogni anno elabora dei report sul settore agroalimentare e, nel caso del vino, produce dei resoconti specifici. Nel nostro Paese la superficie vitata totale ammonta a 680.741 ha (dato 2024), mentre le regioni con le più ampie superfici coltivate sono il Veneto, Sicilia e Puglia che, da sole, coprono quasi 300.00 ha. A livello di cultivar impiantate, il Sangiovese è il vitigno più diffuso, seguito da Glera e Pinot Grigio, (da sole, queste varietà occupano circa 120.000 ha). La produzione di vino per l’annata 2024 si attesta sopra i 44 Mln di hl, il 15% in più rispetto alla scarsa vendemmia del 2023. Con tale produzione l’Italia, anche per l’annata 2024, si riconferma come il leader mondiale a livello produttivo. Il fatturato dell’industria vitivinicola che, per l’anno 2023, si attestava a 13,8 miliardi è cresciuto, sfondando la quota dei 14 miliardi di euro, coprendo da solo circa il 10% del fatturato di tutta l’industria agroalimentare italiana. Sul fronte dei marchi di qualità il vino è capofila del settore agroalimentare con 529 prodotti che hanno una protezione comunitaria (DOP e IGP) 1.  

Il reato nell’agroalimentare

La frode può essere considerata un’attività criminale che riguarda molteplici settori: finanziario, dell’abbigliamento nonché quello agroalimentare. Tale pratica affonda le sue radici in tempi storicamente lontani: Cicerone in uno dei suoi scritti asseriva che “due sono i modi con i quali si fa ingiustizia: con la violenza e con la frode; la frode è propria della volpe, la violenza del leone; sia l’una che l’altra è contraria alla natura umana, ma la frode desta maggiore repulsione” (SEMERARO, 2013). Esaminando la questione possiamo indicare come, nel senso generale del termine, per “frode alimentare” si intende la produzione, detenzione, commercio, vendita o somministrazione di alimenti non conformi alle leggi vigenti. 
In base al bene giuridico tutelato, le frodi alimentari possono essere suddivise in due macro-categorie: frodi sanitarie, altresì denominate frodi tossiche in quanto il loro effetto è diretto sulla salute del consumatore e frodi commerciali, che ledono i diritti contrattuali di un altro operatore o del consumatore.
Parlando delle qualità intrinseche di un prodotto, possiamo avere tre tipologie di frodi: le prime due sono frutto della manipolazione dell’uomo, mentre l’ultima deriva da fenomeni naturali che interessano l’alimento stesso. 
 Adulterazioni
Variazioni non dichiarate dei componenti di un prodotto alimentare. Nella filiera vitivinicola appartengono a questi fenomeni l’annacquamento o l’aggiunta di alcool di origine esogena (metilico/etilico).
 Sofisticazioni
Sono molto simili alle adulterazioni: di fatto anche qui si modifica la composizione naturale dell’alimento con l’aggiunta di sostanze esogene o sostituendo uno o più elementi propri dell’alimento con uno di qualità inferiore, il tutto al fine di migliorarne l’aspetto o per coprire i difetti. 
In ambito enologico si possono utilizzare additivi non ammessi, come ad esempio l’enocianina, utile per ottenere colori più ricercati dal punto di vista commerciale.
 Alterazioni
Riguardano tutte le condotte che pongo in essere una modifica della composizione e dei caratteri organolettici degli alimenti, causati da fenomeni degradativi o per prolungata conservazione. Un’alterazione presente nella filiera del vino è sicuramente l’inacidimento (processo che porta la quantità di acido acetico oltre i limiti di legge).
Discorso diverso viene fatto per le frodi che colpiscono la sfera commerciale dei prodotti. In questo caso si parla di:
 Contraffazioni
Le condotte hanno l’obbiettivo di far apparire un alimento diverso da come è nella sua costituzione o creare un prodotto ex novo. Il fine ultimo è quello di sfruttare i vantaggi commerciali del prodotto più conosciuto. Si riporta ad esempio una recente sentenza della Corte di Cassazione inerente la produzione e commercializzazione di vini pregiati contraffatti. “Il soggetto, partendo da vino scadente, lo ha manipolato per ottenere una gradazione maggiore mediante aggiunta di alcol etilico e successivamente lo ha confezionato falsificando etichette, fascette, ed altre indicazioni relative ai marchi e alle indicazioni geografiche” 2.
Nel settore del vino, come in generale nel comparto agroalimentare, le frodi più diffuse sono quelle commerciali in quanto, chi pone in essere tali condotte, pur ingannando il compratore su origine, provenienza e qualità del prodotto, evita di porre sul mercato alimenti pericolosi o dannosi per il consumo umano, ben consapevole delle notevoli differenze sanzionatorie previste per le frodi sanitarie (NATALINI, 2021). 
I reati di frode commerciale, che si rinvengono all’interno del Capo II, del Titolo VIII del Libro II del codice penale sono: frode in commercio (art. 515); vendita di sostanze alimentari non genuine per genuine (art. 516), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517).
Questi delitti, punibili esclusivamente nella forma dolosa, costituiscono inoltre reato presupposto 3 ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato di cui al D. Lgs. 231/2001.
Tralasciando la mera descrizione di questi reati, non funzionale allo scopo di questo elaborato, Si passa a trattare alcune caratteristiche che questi assumono nel comparto agroalimentare e che, inevitabilmente si riverberano sulle attività dei diversi enti di controllo, compresa l’Arma dei Carabinieri.
Tratti caratteristici dei reati di cui sopra, assunti nel settore sono:
 Criminalità economica comune.
 Ad offensività seriale.
 A vittima muta.
Per i primi due punti si può affermare che questi reati avvengono in contesti imprenditoriali leciti ma, il frodatore, mosso da intenti economici sarà spinto a commettere il reato non una sola volta ma tutte le volte che ne avrà occasione. Si aggiunge che, come sostenuto da Caselli 4, il criminale, rispondendo alla regola del profitto, valuta la sua condotta alla luce dei benefici e al rischio di punizione. Infatti, quando la bilancia tra costi e benefici, pende decisamente a favore di questi, il delinquente non attribuirà alla pena un significativo effetto deterrente. L’ultimo punto risulta essere fondamentale in quanto, i reati invisibili o “a vittima muta” sono così definiti perché non sono percepibili sensorialmente e, pertanto, il consumatore viene danneggiato, ma mai in modo consapevole (NATALINI, 2021).  Questo condiziona, e non poco, l’attività della polizia giudiziaria per quanto riguarda sia l’origine delle attività d’indagine sia la raccolta dei mezzi di prova da portare in dibattimento. Proprio per le caratteristiche descritte di cui sopra, in generale, i procedimenti per le frodi economiche nel settore alimentare difficilmente traggono origine da esposti o denunce di persone offese bensì dall’attività di iniziativa della polizia giudiziaria oppure da accertamenti di natura amministrativa. È l’attività di iniziativa infatti, lo strumento principale attraverso cui la polizia giudiziaria interviene nel contrasto alle frodi nel settore.
Fatte queste dovute premesse si può affermare che, per poter operare nel contrasto dei reati commerciali in materia agroalimentare e quindi nel settore viticolo enologico, si presuppone un sapere tecnico e specialistico che comporta l’intervento coordinativo di un Pubblico Ministero specializzato che dovrà concentrarsi sulla ricerca di più fonti di prova convergenti senza di fatto far affidamento sulla sola prova scientifica, che invece risulta essere il pilastro nelle attività di indagine per frodi sanitarie (NATALINI, 2021). 

Tecniche innovative a supporto della polizia giudiziaria

Come introdotto precedentemente, il punto critico nell’ambito della tutela penale degli alimenti riguarda la ricerca delle fonti di prova. L’ottenimento di queste ultime risulta particolarmente arduo nelle frodi commerciale intrinseche che, come sostenuto da Natalini (2017), non sono facilmente individuabili dalle regolari analisi ufficiali perché pensate proprio per eludere i parametri legali. La natura di reato a vittima muta e la complessità giuridico-tecnologica del prodotto alimentare (in generale) e quindi del vino, richiedono l’attivazione di tutti i mezzi di ricerca della prova che l’ordinamento mette a disposizione e, a dire il vero, anche un loro aggiornamento. Ad oggi però, dal punto di vista normativo non è stata adottata nessuna revisione, tuttavia nella prassi operativa, la scienza e la tecnica hanno visto nascere nuovi sistemi innovativi per ovviare al gap esistente tra strumenti in mano agli “Agropirati” e chi si occupa di perseguirli. 
Storicamente, quando si parla di frodi agroalimentari, spesso il vino è il protagonista. Possiamo affermare che proprio grazie alle frodi poste in essere nel settore viticolo enologico sono stati introdotti i primi strumenti di analisi forense applicati al settore agroalimentare: precisamente fu proprio lo scandalo del “vino al metanolo” a dare il via all’era delle metodiche “sperimentali” che successivamente portarono ad una revisione della normativa in ambito di controlli 5. A riguardo, frutto di quel periodo fu il riconoscimento in Gazzetta Ufficiale delle analisi isotopiche, utilizzate oggi per riscontrare: sostanze zuccherine esogene, annacquamento del vino e tracciabilità geografica.
Tra i metodi innovativi, in evidenza negli ultimi anni, ci sono quelli che permettono l’identificazione delle specie o varietà mediante riconoscimento del DNA vegetale. Questa metodica, diversamente da quella prevista per le analisi isotopiche che necessita di una banca dati da aggiornare annualmente, prevede la costituzione di un data base con i genomi delle cultivar di vite (Vitis vinifera L.) di interesse industriale solo un'unica volta: questo perché il genoma, al contrario dei rapporti isotopici presenti nei tessuti cellulari vegetali, non è soggetto a variazioni dovute a fattori esterni come l’andamento stagionale. Nella pratica si sfrutta il concetto per cui il DNA vegetale presente nelle foglie o nell’uva di una determinata cultivar di vite rimane anche nel vino e, grazie a questo, si può risalire ai vitigni usati in vinificazione e quindi presenti in bottiglia.
Tutto ha origine al 2007, quando, grazie ad un importante studio, è stato possibile sequenziare il DNA della vite, diventando così la prima specie frutticola ad essere sequenziata. (JAILLON et al., 2007). Circa 10 anni più tardi, l’evoluzione delle tecniche di sequenziamento hanno permesso la nascita di una nuova tecnica: il Wine Dna Fingerprinting (WDF). La tecnica origina dai laboratori dell’Università di Siena è stata poi ulteriormente implementata e perfezionata con l’intervento dell’ente statunitense TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau). Successivamente il lavoro di ricerca è stato svolto dall'Università di Siena, Serge Genomics e in collaborazione con Pietro Liò, professore presso il dipartimento di Computer Science and Technology dell'Università di Cambridge (VIGNANI et al, 2019). Dallo studio emerge come tra WDF e genotipizzazione 6 umana sussistano delle somiglianze metodologiche e di scopo. Entrambe infatti richiedono la purificazione del DNA e, nelle applicazioni forensi, tali metodi sono chiamati ad analizzare mescolanze di materiale genetico. Il genotipo individuale è generalmente ricostruito tramite amplificazione del DNA genomico nucleare e mira al riconoscimento di marcatori molecolari SSR. Il potere di questo test, nel caso di applicazione in campo vitivinicolo, sta nel rilevare la rarità del genotipo in migliaia varietà di vite. Si osserva come le condizioni del test WDF possono essere meno rigorose di quelle eseguite per gli esseri umani grazie alle dimensioni più ridotte della popolazione oggetto di studio: infatti vi è un numero limitato di cultivar utilizzate a livello industriale e della struttura della popolazione, meno complicata, in quanto la vite viene propagata attraverso tecniche di riproduzione agamica (VIGNANI et al., 2019). Più recentemente le prove sono andate avanti per cercare di superare alcuni problemi legati alla natura del prodotto e alla sua produzione, ossia la degradazione del materiale genetico nelle condizioni di vinificazione. Quindi gli studiosi si sono concentrati su come le varie tecniche di vinificazione possano ostacolare il riconoscimento ed eventualmente se lo stesso problema si possa riscontrare in una fase di conservazione post imbottigliamento. Dagli studi effettuati emerge come le normali pratiche enologiche (come travaso e filtrazione) consentano agevolmente il riconoscimento, che risulta essere più difficoltoso, ma comunque effettuabile, dopo pratiche speciali come la termovinificazione. Per quanto riguarda la conservazione, dalle prove sperimentali si evince la possibilità di individuazione della varietà fino all’ottavo mese post imbottigliamento, superato tale periodo la corretta individuazione varietale è ostacolata dalla degradazione del materiale genetico, in particolare nel vino rosso (ZAMBIANCHI et al., 2021; ZAMBIANCHI et al., 2022).

Conclusioni

Dopo il caso del “vino al metanolo”, uno degli scandali agroalimentari più impattanti avvenuto nel nostro Paese, il sistema del vino italiano è passato da un sistema ad indirizzo meramente produttivo ad un sistema di tipo qualitativo 7.La filiera oggi traina il settore agroalimentare e, alla luce dei risultati economici, è spesso soggetta a pratiche non conformi alla normativa vigente. A riguardo, un aggiornamento alle normative in campo alimentare manca oramai dal 2009, anno in cui è stato introdotto l’art. 517-quater c.p. Infatti, a nulla è servito il lavoro effettuato dalla Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare presieduta dal Dr. Gian Carlo Caselli ed istituita con D.M. Giustizia 30/04/2015. Dal lavoro della Commissione sono derivate due proposte di legge, A.C 823 e A.C. 1004 recanti Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. Tra le proposte di riforma contenute nelle disposizioni originarie, quelle di interesse per l’operatore di polizia, riguardano sicuramente due punti: la modifica dell’art. 354 c.p.p. e la modifica dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. 
In primo luogo, si prevedeva di inserire, nelle disposizioni dell’art. 354 c.p.p. la possibilità di effettuare il prelievo di campioni rappresentativi, inoltre si proponeva di disciplinare come “atto a sorpresa” il prelievo di campioni durante le attività ispettive disposte dal Pubblico Ministero, il che avrebbe consentito di evitare notifiche alla parte e scongiurare così eventuali manipolazioni e dispersioni delle fonti di prova (NATALINI, 2023). Il secondo punto riguardava il tema della valutazione della prova scientifica. Si evidenzia come il nostro ordinamento è disallineato rispetto alle previsioni europee che, a riguardo, con il Reg. (UE) 2017/625 inerente i controlli ufficiali, dispone, all’art. 34, che i metodi di campionamento e di analisi sono, nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, conformi alle norme dell’Unione che ne stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza. La norma, tuttavia, apre alla possibilità, qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non esista alcuno dei metodi contenuti nel testo normativo, l’utilizzo di metodi diversi purché supportati da protocolli scientifici accettati internazionalmente. Il disegno di legge, che è datato 2015, di fatto anticipava tale previsione, aprendo la strada a delle indagini “pionieristiche” in materia di sofisticazioni e frodi alimentari (NATALINI, 2021). L’adeguamento normativo sarebbe avvenuto mediante la modifica dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. che, ad oggi, costituisce l’unica disposizione processuale che detta una disciplina sulle analisi di campioni e garanzie da assicurare all’interessato. Facendo leva sulla tassatività delle nullità processuali si propose di sancire il principio processuale dell’ammissibilità dell’effettuazione delle analisi cosiddette “sperimentali”. Il ricorso a tali metodiche muoveva per disvelare le frodi concepite da contraffattori “seriali” che attuano tecniche altamente sofisticate, non rivelabili dalle metodiche convenzionali o ufficiali. Si impone, allora, l’effettuazione della ricerca analitica di marcatori non ancora riconosciuti a livello regolamentare ma che, unitamente ad altri elementi di prova, possono assurgere ad elementi di prova dell’operata frode 8. La Commissione proponeva quindi di fissare ex lege il principio che gli esiti derivanti da analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte da leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti fossero valutati dal Giudice secondo le disposizioni ex art.189 c.p.p., quindi, secondo lo statuto della cosiddetta prova atipica (NATALINI, 2021). Il richiamo alle disposizioni dell’art. 189 voleva essere un’ulteriore garanzia nei confronti del reo, in quanto si sarebbe evitato così di fondare eventuali condanne solo da esiti di analisi sperimentali, ponendo in capo al Pubblico Ministero e alla Polizia Giudiziaria l’onere di fornire al Giudice del dibattimento ulteriori e convergenti elementi di prova sulle attività di frode. 
Il valore aggiunto di quella riforma non risiedeva tanto nell’introduzione di nuove fattispecie di reato (anche queste previste nel testo) bensì nel mettere in mano alla polizia giudiziaria strumenti in grado di poter far emergere le condotte illecite. Infatti, proprio negli ultimi anni, la filiera vitivinicola ha subito diversi cambiamenti, tecnologici e scientifici e l’industria del settore ormai si basa su strumentazioni e tecnologie che derivano anche da altri comparti e le sostanze impiegate hanno affinità con l’industria farmaceutica per quanto riguarda le dosi d’impiego. Sono quindi ormai lontani i tempi delle frodi grossolane, che prevedevano l’impiego di acqua e alcool metilico: oggi, è sufficiente qualche millilitro di sostanza per ettolitro di prodotto ed un vino di scarsa qualità può essere confuso, dal consumatore, per un altro prodotto. 
Per concludere, alla luce di quanto esposto, si ravvisa come nel settore vitivinicolo vi sia una forte discrepanza tra strumenti normativi e tecnico-pratici in mano alle industrie, rispetto a quelli previsti per chi è chiamato, per doveri di servizio, al controllo del settore e alla tutela del consumatore. 
Ad esempio, oggi, le analisi del DNA non sono più in una fase embrionale ma sono una realtà, utilizzata anche in fase di autocontrollo aziendale.
Nel 2025 qualche cosa sembra essersi mosso a livello delle Istituzioni: infatti nello scorso aprile è ripreso il percorso di riforme che il comparto sta attendendo da anni e che la “Commissione Caselli” non ha mai completato, ma dal quale sicuramente è possibile prendere spunto per future riforme in materia di sicurezza alimentare che consentano un’attività efficace al contrasto delle frodi nel settore.


1 L’Italia del vino, Rapporto ISMEA, Tiziana Sarnari, Aprile 2025.
2 Cass. Pen. Sez. V, n. 13767 del 04/04/2024.
3 Legge 23 luglio 2009 n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
4  Gian Carlo Caselli, Presidente Commissione per elaborare proposte di interventi sulla riforma dei reati in materia agroalimentare.
5  Col. A. De Franceschi (2023), Audizioni informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 823-1004 recante. “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agroalimentari”- Roma, 21 giugno 2023.
6 La genotipizzazione è il processo che permette di individuare il genotipo di un organismo tramite test biologici. 
7 L. Bonardi (2014), Spazio e produzione vitivinicola in Italia dall’Unità a oggi. Tendenze e tappe principali, in Territoires du vin, 6, 2014, 01/03/2014, evidenzia che la produzione di vino media era di 72 milioni di ettolitri negli anni settanta, raggiungendo il massimo (di sempre) di 86.500 ettolitri registrato nel 1980. 
8  G.C. Caselli, Linee guida per lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, 14/10/2015.

Bibliografia

-JAILLON O., AURY J.M., NOEL B., POLICRITI A., CLEPET C., CASAGRANDE A., CHOISNE N., AUBOURG S., VITULO N., JUBIN C., VEZZI A., LEGEAI F., HUGUENEY P., DASILVA C., HORNER D., MICA E., JUBLOT D., POULAIN J., BRUYÈRE C., BILLAULT A., SEGURENS B., GOUYVENOUX M., UGARTE E., CATTONARO F., ANTHOUARD V., VICO V., DEL FABBRO C., ALAUX M., DI GASPERO G., DUMAS V., FELICE N., PAILLARD S., JUMAN I., MOROLDO M., SCALABRIN S., CANAGUIER A., LE CLAINCHE I., MALACRIDA G., DURAND E., PESOLE G., LAUCOU V., CHATELET P., MERDINOGLU D., DELLEDONNE M., PEZZOTTI M., LECHARNY A., SCARPELLI C., ARTIGUENAVE F., PÈ M.E., VALLE G., MORGANTE M., CABOCHE M., ADAM-BLONDON A.F., WEISSENBACH J., QUÉTIER F., WINCKER P., 2007 -  French-Italian Public Consortium for Grapevine Genome Characterization, The grapevine genome sequence suggests ancestral hexaploidization in major angiosperm phyla. Nature. 449(7161).

-NATALINI A., 2017 - Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M specializzati. Diritto Agroalimentare, Anno II Fasc. 2.

-NATALINI A., 2021 - Illeciti punitivi in materia Agro-Alimentare: Capitolo XV, indagini preliminari e prove, G. Giapichelli editore Torino.

-NATALINI A., 2023 - Audizione informale sulle proposte di legge A.C. n. 823 e A.C. 1004 recanti Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari, II Commissione Giustizia, Camera dei Deputati.

-SEMERARO A. M., 2013 - Frodi alimentari: aspetti tecnici e giuridici, Rassegna Di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria, 10(2).

-VIGNANI R., LIÒ P., SCALI M., 2019 -  How to integrate wet lab and bioinformatics procedures for wine DNA admixture analysis and compositional profiling: Case studies and perspectives, PLoS ONE 14(2).
 
-ZAMBIANCHI S., SOFFRITTI G., STAGNATI L., PATRONE V., MORELLI L., VERCESI A., BUSCONI M., 2021 - Applicability of DNA traceability along the entire wine production chain in the real case of a large Italian cooperative winery, Food Control, Volume 124, ISSN 0956-7135.
 
- ZAMBIANCHI S., SOFFRITTI G., STAGNATI L., PATRONE V., MORELLI L., VERCESI A., BUSCONI M., 2022 - Effect of storage time on wine DNA assessed by SSR analysis, Food Control, Volume 142, ISSN 0956-7135.
 
Testi di riferimento indicati dall’autore

-BONARDI L., 2014 - Spazio e produzione vitivinicola in Italia dall’Unità a oggi. Tendenze e tappe principali, Territoires du vin, 6.

-CASELLI G. C., 2015 - Linee guida per lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. Ministero della giustizia Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare (DD.MM. 20.4.2015, 30.4.2015 e 31.7.2015).

-DE FRANCESCHI A., 2023 - Audizioni informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 823-1004 recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari” Roma.

-SARNARI T., 2025 - L’Italia del vino, Rapporto ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).