Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri                                                            ISSN 2532-7828

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
CONTROLLI SU EROGAZIONI DEI FONDI COMUNITARI IN AGRICOLTURA
30/10/2024

Ten. Col. Luca Stella
Comandante Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo
luca.stella@carabinieri.it


DAL MONITORAGGIO SATELLITARE AL CONTROLLO CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI

In Italia i controlli sul percepimento dei fondi comunitari sono svolti da diverse amministrazioni, statali e regionali, che rendono spesso difficoltoso un raccordo tra le stesse. Di recente, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) è stata creata una “cabina di regia” tra i diversi controllori che ha contribuito ad uniformare l’azione di contrasto alle condotte illegali e rendere maggiormente efficace l’azione di controllo nel comparto agricolo.

Il contributo descrive e analizza la tipologia di controlli, dal monitoraggio satellitare alle verifiche c.d. in loco effettuate dai Militari dell’Arma, alle competenze di EPPO e OLAF a livello Unionale sino al ruolo svolto dalla Corte dei Conti nei casi di illecito percepimento dei fondi comunitari.

In Italy, controls on the receipt of EU funds are carried out by different administrations, both state and regional, which often make coordination between them difficult. Recently, a “control room” was created at the Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forests (MASAF) between the different controllers, which has helped to standardize the action to combat illegal conduct and make control action in the agricultural sector more effective. The contribution describes and analyzes the type of controls, from satellite monitoring to the so-called on-site checks carried out by the Military of the Arma, to the competences of EPPO and OLAF at the Union level, up to the role played by the Court of Auditors in cases of illicit receipt of EU funds. Keywords: agri-food, EU funds, common agricultural policy

 

fotoLa Cabina di Regia e il Piano Operativo dei Controlli Agroalimentari (POCA)

Il comparto agricolo e agroalimentare rappresentano da sempre un settore fondamentale per il Paese e per il Made in Italy. Per questa loro peculiarità diviene necessario assicurare un adeguato livello di controlli, finalizzati anche a garantire la qualità dei prodotti che vengono commercializzati. Operando in Italia diversi organismi di controllo dipendenti da diverse amministrazioni, statali o regionali, si è resa necessaria la creazione, all’inizio dell’anno 2024, del MASAF[1], un organismo di coordinamento, c.d. cabina di regia[2], con lo scopo di rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto di tali Enti. Creando una struttura di raccordo tra gli organismi di controllo[3], che a vario titolo operano nel comparto agroalimentare, il MASAF vuole favorire lo svolgimento di forme coordinate di attività che ne aumentino l’efficacia, a salvaguardia delle produzioni italiane sempre molto esposte a comportamenti di concorrenza sleale in ambito comunitario e internazionale. La necessità di forme stabili di cooperazione in settori che risultano particolarmente sensibili e che riguardano, in particolare, le verifiche sulla corretta indicazione dell’origine, i controlli di tracciabilità e, più in generale, il contrasto al falso made in Italy, consentono di trarre vantaggio dalle competenze tecniche e dalle particolari specializzazioni delle diverse strutture pubbliche di controllo evitando, allo stesso tempo, la duplicazione delle verifiche a carico degli operatori.

Lo strumento attraverso il quale la “cabina di regia” opera è il “Piano Operativo dei Controlli Agroalimentari” (POCA) nel quale viene preventivamente delineato, per ciascun settore, il fattore di rischio e le potenziali linee di intervento[4].  L’analisi del rischio rappresenta il punto chiave della pianificazione delle attività, sia nella fase di individuazione delle azioni di controllo da effettuare, che nella selezione degli operatori da sottoporre a controllo. Inoltre la stessa risulta fondamentale per l’utilizzo efficace delle risorse, per attuare la prevenzione proattiva dei comportamenti illeciti, ostacolarne il compimento ancor prima che le frodi siano attuate nonché per gestire le situazioni contingenti generate dalle condizioni di variabilità attuali che caratterizzano i mercati. Per l’analisi del rischio potranno essere prese in considerazione le tipologie di irregolarità che si evincono dai dati storici dell’attività di controllo, dalla consultazione di banche dati di interesse a disposizione di ciascuna autorità di controllo ovvero la conoscenza delle informazioni pervenute da altre autorità di controllo, nazionali e internazionali e, infine, le segnalazioni effettuate dai c.d. portatori di interessi come consorzi di tutela, associazioni di produttori o di consumatori.

Per l’individuazione delle attività di controllo, impartite con specifiche “Direttive Operative” ai diversi organismi di verifica e controllo, il vertice del Ministero dovrà tenere in considerazione anche il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2023-2027[5] con i suoi obiettivi strategici e le filiere individuate come rilevanti per il perseguimento di detti obiettivi strategici nazionali. Il PCPN individua in particolare l’obiettivo della tutela del consumatore attraverso il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimentare oltre al perseguimento del contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori, attraverso la cooperazione e il coordinamento tra le diverse autorità competenti e gli organi di controllo.

 

Il monitoraggio satellitare delle superfici agricole e i controlli c.d. “a cascata”

Il controllo tramite il monitoraggio delle superfici o AMS (Area Monitoring System[6]) che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)[7]. L’AMS costituisce un’evoluzione del precedente sistema di controllo tramite monitoraggio[8] per l’esecuzione di controlli oggettivi attraverso le informazioni dei satelliti, Sentinel e Copernicus, integrate con quelle dei satelliti Egnos/Galileo con trattamento automatizzato. Le immagini satellitari con i dati GIS[9] provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole[10] e altri dati di valore almeno equivalente, come le ortofoto [11], permettono di verificare in modo costante l’esercizio di un’attività agricola sulle parcelle oggetto di dichiarazioni. Attraverso l’utilizzo di un complesso sistema di indicatori, c.d. marker, si costituisce un elemento di riscontro per la qualità e l’aggiornamento della parcella di riferimento. Per ciascuna domanda presentata all’organismo pagatore tutti gli appezzamenti afferenti al regime di aiuto monitorato, sono sottoposti ai processi di valutazione dei dati satellitari e ad ognuno di questi vengono attributi gli indicatori che evidenziano l’esistenza o la presenza di una particolare qualità o caratteristica. I marker sono utilizzati per determinare l’esito della verifica relativamente a ciascuno dei regimi di aiuto per i quali l’appezzamento è stato richiesto a premio: tale esito viene espresso simbolicamente mediante l'attribuzione di bandierine che possono assumere diversi colori[12]. Una recente circolare di AGEA[13]  affronta i casi specifici rappresentati con bandierine gialle, ossia i casi che dovranno essere approfonditi, illustrando le  azioni specifiche adottate per la campagna 2023-24, tra cui la verifica della congruenza con altri sistemi e la gestione di casi legati a cause di forza maggiore. Inoltre vengono descritte le attività di controllo per appezzamenti con superficie inferiore a 1.000 m2 e superiori a 1.000 m2. In effetti il monitoraggio automatico satellitare può fornire un esito poco chiaro e non conclusivo soprattutto per le particelle al di sotto di una certa dimensione o di forma stretta e allungata, non presentando pixel utili per generare un marker attendibile[14]. Nei casi in cui le prove acquisite dall’analisi automatizzata delle immagini satellitari non siano sufficienti a comprovare o a smentire con certezza la dichiarazione aziendale, per cui le bandierine rimangono di colore giallo, verranno applicati dei successivi controlli c.d. “a cascata” eseguiti da AGEA e finalizzati a incrementare la componente informativa per la risoluzione dei singoli casi, in modo da prevenire possibili richieste non regolari.

 

I controlli c.d. “in loco” nella Regione Piemonte e il ruolo dell’Arma dei Carabinieri

Questa tipologia di controlli[15] deve essere svolta direttamente dall’organismo pagatore o  delegato per l’esecuzione ad organi di controllo regionali[16] mentre le Forze di Polizia quali l’Arma dei Carabinieri svolgono ulteriori verifiche e indagini anche delegate dall’Autorità Giudiziaria. L’ufficio regionale competente verifica le istruttorie e svolge dei controlli in loco delle seguenti misure e interventi:

-Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022 – REG (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii.: Misura 10 - Pagamento agro-climatico-ambientali; Misura 11 - Agricoltura biologica; Misura 13 - Indennità compensativa;

-Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 – REG (UE) 2115/2021 e ss.mm.ii.: Interventi SRA[17] e Interventi SRB[18].

All’interno di queste misure e interventi, quelli che riguardano direttamente il territorio montano della Regione Piemonte e l’attività di pascolamento oltre che la componente zootecnica delle aziende agricole sono il PSR 2014-2022 – REG (UE) 1305/2013[19] e il CSR 2023-2027 – REG (UE) 2115/2021[20] e ss.mm.ii.

In ogni campagna agraria vengono controllate aziende diverse, dislocate su differenti territori, ma sono possibili casi di una stessa azienda estratta e controllata per due campagne consecutive. Quando ARPEA[21] ha individuato il campione delle aziende da controllare, trasmette i dati al settore regionale competente in tempo utile per la verifica in campo di tutti gli impegni tecnici.

L’ufficio regionale preposto può decidere discrezionalmente di ampliare il campione sulla base di elementi istruttori che possono farlo ritenere necessario, fatta salva l’esecuzione, nei tempi previsti, dei controlli su un campione del 5%[22]. Il criterio di scelta dei territori da controllare è basata sui “Comuni satellite” e sui “Comprensori territoriali omogenei”.

Per quanto concerne il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte 2023-2027[23], i controlli vengono svolti sul 3% delle aziende aderenti agli Interventi SRA e SRB. I controlli in loco vengono di norma effettuati con al massimo 48 ore di preavviso per l’azienda agricola coinvolta, preavviso che discrezionalmente può anche non essere concesso. Al controllo partecipano i funzionari tecnici agricoli del settore regionale competente e le aziende agricole possono farsi assistere da personale del C.A.A. (Centro di Assistenza Agricolo) al quale hanno conferito mandato di assistenza e per il tramite del quale vengono trasmesse le domande. Il controllo degli impegni sottoscritti dalle aziende agricole[24], viene svolto in uno o più giorni e nel caso di domande a premio di superfici di ampia estensione o di allevamenti numerosi, viene effettuata una verifica in campo anche con l’adozione di strumenti di georeferenziazione[25] al fine di ottenere una migliore affidabilità del dato raccolto. Nel corso del controllo i funzionari verificano la correttezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi. Ciò comprende una verifica dell’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento, sulla base dei documenti commerciali, dei registri contabili e dei documenti giustificativi dell’importo indicato nella domanda di pagamento. I controlli verificano che la destinazione o la prevista destinazione d’uso corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno per la quale lo stesso è stato concesso.

In parallelo ai controlli delle autorità amministrativa competenti, le Forze di Polizia, ciascuna nel proprio ambito di competenza, effettuano dei controlli amministrativi presso le aziende agricole che percepiscono contributi comunitari ed indagini di Polizia Giudiziaria in presenza di indizi di reità.

Nello specifico, i Carabinieri Forestali svolgono degli accertamenti amministrativi presso le aziende agricole controllando il rispetto della condizionalità, principalmente in materia di benessere animale, trattamenti fitosanitari e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda invece la parte di Polizia Giudiziaria, circa l’indebito percepimento di contributi comunitari, vengono svolte indagini sul campo con sopralluoghi sulle particelle dichiarate in conduzione per verificare l’effettivo utilizzo della particella e la reale presenza della coltura dichiarata.

In questi ultimi anni, in regione Piemonte, si sono svolte molteplici attività di controllo e indagine sul corretto uso delle superfici pascolive dichiarate in domanda. La conoscenza del territorio e la distribuzione capillare dei Nuclei Forestali hanno permesso di segnalare alle autorità amministrative e penali competenti, numerose aziende agricole che non rispettavano gli impegni presi in Domanda Unica e PSR.

 

Gli organismi di controllo europei: EPPO ed OLAF

A livello Unionale operano due importanti uffici aventi un ruolo strategico nella lotta alle frodi contro gli interessi finanziari dell’Unione Europea e quindi anche della politica agricola comune. Si tratta della Procura Europea, EPPO (European Public Prosecutor’s Office) e di OLAF (European Anti-Fraud Office).

La Procura Europea[26] è un'istituzione indipendente dell'Unione Europea, operativa dal 1° giugno 2021 secondo le disposizioni del Trattato di Lisbona, avente sede in Lussemburgo e con competenza a indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. L’introduzione di EPPO ha consentito di superare i limiti in cui erano costretti ad operare precedentemente le autorità nazionali, potendo queste agire con strumenti delimitati dagli stretti confini territoriali. L'istituzione di una procura europea contribuisce ad ovviare a tali carenze prevedendo una procedura di "cooperazione rafforzata" che vede coinvolti tutti i 22 Paesi aderenti.

Sotto il profilo organizzativo, l'EPPO ha una struttura suddivisa su un livello centrale con sede a Lussemburgo e costituito da un Procuratore capo europeo supportato da ventidue Procuratori europei e affiancato da personale tecnico e investigativo. A livello nazionale, presso le sedi individuate con Decreto del Ministero della Giustizia[27], operano venti Procuratori delegati europei che sono responsabili dello svolgimento delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale e operano in piena indipendenza dalle rispettive autorità nazionali[28]. Tra i compiti affidati alla Procura Europea[29] vengono individuati anche le condotte fraudolente ai danni del bilancio dell'Unione, comprese le operazioni finanziarie quali l'assunzione e l'erogazione di prestiti e i delitti, consumati o tentati, da cui consegue l'appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o da bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto.

OLAF[30], a differenza della Procura Europea, non è un ufficio inquirente ma investigativo, con sede a Bruxelles, presso la Commissione Europea, ma indipendente rispetto a quest’ultima. Esso infatti, con più di quattrocento dipendenti, opera in piena autonomia rispetto alle altre istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, così come rispetto agli altri stati membri. In particolare all’interno dell’ufficio antrifrode, organizzato in quattro direzioni, due delle quali svolgono funzioni esclusivamente investigative, troviamo un’unità specializzata nell’area specifica dei fondi agricoli corrisposti agli agricoltori con la PAC. Le indagini svolte dai funzionari di OLAF, hanno carattere meramente amministrativo e trovano un loro limite nella mancanza dei poteri coercitivi proprie delle autorità giudiziarie e di polizia. Pertanto l’assistenza e la collaborazione delle autorità nazionali sono imprescindibili per l’efficace svolgimento delle indagini e, ancor di più, per l’adozione delle misure disciplinari, amministrative o finanziarie che si rendano necessarie ove siano accertate irregolarità.

L’OLAF indaga su presunti casi di spese irregolari, dovute o no a frode, e poi invia le proprie relazioni sulle indagini alle istituzioni dell’UE o alle autorità degli Stati membri coinvolti. Può inoltre raccomandare il tipo di azione disciplinare, amministrativa, finanziaria o legale che esse dovrebbero intraprendere. Nelle proprie raccomandazioni finanziarie, l’OLAF esorta la pertinente entità dell’UE o autorità nazionale a recuperare i fondi UE oggetto di spesa irregolare (sia essa dovuta a frode o no).

 

Le sanzioni: il ruolo di controllo degli organismi pagatori e della Corte dei Conti in caso di indebito percepimento dei contributi nel comparto agricolo

L’insieme dei regolamenti che disciplinano la politica agricola comune individuano, quale compito specifico degli Stati membri, quello di adottare disposizioni legislative, amministrative e regolamentari per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea prevedendo anche sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di riduzione od esclusione dei pagamenti, secondo quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea e dalla normativa di ciascuno Stato[31].

Le stesse norme dovranno assicurare che le eventuali sanzioni e riduzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata e permanenza dell’inosservanza rilevata. A tal riguardo è prevista l’integrale restituzione dei contributi percepiti qualora la superficie dichiarata dei terreni superi una determinata soglia di irregolarità[32] e sulla discrepanza tra reale e quanto dichiarato, viene previsto la non corresponsione dell’aiuto oltre all’eventuale applicazione di una sanzione supplementare commisurata all’importo dell’aiuto[33].

La quasi totalità del bilancio della PAC è attuato sulla base del principio della gestione concorrente tra la Commissione e Paesi dell’Unione Europea. Tale gestione prevede che la Commissione mantenga la responsabilità finale dell’esecuzione del bilancio ma sono i singoli Stati gli esecutori della complessiva dotazione finanziaria. Pertanto la responsabilità della tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea è condivisa tra le Istituzioni europee e gli Stati membri[34] che dovranno cooperare per il raggiungimento delle misure di prevenzione e contrasto avverso azioni lesive del corretto utilizzo del patrimonio comunitario[35].

Gli organismi pagatori[36], a fronte di un indebito percepimento di fondi comunitari accertato come tale, potranno recuperare direttamente la somma[37]e procedere alla sospensione dei procedimenti di erogazione sulla base di semplici “notizie circostanziate” provenienti da “organismi di accertamento e di controllo”[38]. A tale sospensione, di fatto vincolata[39], consegue l’accantonamento cautelativo delle somme che il soggetto avrebbe diritto di percepire a seguito della presentazione di ulteriori domande di aiuto, finalizzata alla compensazione tra gli importi da restituire e le somme da erogare. Inoltre, sul fatto che il procedimento di AGEA abbia valenza del tutto autonoma rispetto ad un parallelo procedimento penale scaturito dalle stesse indagini, si è già espresso chiaramente il giudice amministrativo[40].

Per quanto attiene alla funzione di controllo svolta dalla Corte dei Conti in materia di PAC, l’erogazione di risorse pubbliche per la realizzazione di un programma della Pubblica Amministrazione, come nel caso della PAC a soggetti privati, crea quel collegamento funzionale tra privato e Pubblica Amministrazione tale da configurare un rapporto di servizio[41].

Il radicamento della giurisdizione della Corte dei Conti, in siffatti casi, risulta pacifico e supportato da numerosa giurisprudenza del giudice di legittimità[42] che ha più volte ribadito come sia poco rilevante il rapporto che il soggetto, pubblico o privato, instaura con la Pubblica Amministrazione. Il beneficiario di fondi comunitari, qualora venga accertata l’irregolare corresponsione di tali somme, è chiamato a rispondere di responsabilità erariale davanti al giudice contabile, perché il punto di discrimine tra giurisprudenza ordinaria e contabile non è più la qualità del soggetto ma invece la natura del danno e degli scopi perseguiti. In tali ultimi casi il danno è commesso nei confronti dell’ente pubblico e lo scopo del programma della pubblica amministrazione è il corretto impiego dei fondi pubblici. Sicché, nel caso sussista un comportamento del soggetto privato che abbia inciso negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A. e l’incidenza sia tale da conseguirne uno sviamento delle finalità perseguite, si realizza un danno per l’ente pubblico di cui si risponde davanti al giudice contabile[43].

Per quanto detto il sistema di percepimento dei fondi comunitari, nel nostro Paese, è un sistema piuttosto complesso. Gli organismi pagatori sono chiamati dapprima ad attivarsi autonomamente per il recupero dell’indebito percepimento di provvidenze in materia di PAC ed in seguito, qualora la condotta sia stata oggetto di pronunciamento della Corte dei Conti[44], con il titolo esecutivo della sentenza per danno erariale.

 

 



[1] Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

[2] I componenti sono Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Dirigenti dell’Agenzia delle Dogane, AGEA e ICQRF. In particolare, per i controlli in materia agroalimentare e per il contrasto alle frodi derivanti dalle truffe per il percepimento delle erogazioni in agricoltura FEAGA e FEASR, l’Arma dei Carabinieri si avvale del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi, entrambi facenti capo al CUFAA, Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

[3] In attuazione di quanto previsto dall’art. 109 del Reg. UE 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

[4] A titolo esemplificativo, per il settore lattiero-caseario vengono individuati due fattori di rischio: a) formaggi a indicazione geografica non conformi ai disciplinari; b) formaggi con composizione non conforme alle norme. All’individuazione di questi fattori conseguono rispettivamente come potenziale linea di intervento: a) i controlli di tracciabilità e potenziamento dell’attività analitica; b) controlli di tracciabilità, documentali e, soprattutto, attività analitica operando i campionamenti prioritariamente tra gli operatori del settore Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaunt e Catering).

[6] Previsto dall’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

[7] Di cui all’art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116 cit.

[8] Introdotto con il Reg. di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione, del 18 maggio 2018, per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.

[9] Il Geographic Information System (GIS) è un sistema informativo computerizzato che consente l’acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione e condivisione di informazioni. È pertanto un sistema che associa dei dati a una posizione geografica sulla superficie terrestre e consente di elaborarli per estrarre informazioni.

[10] La circolare Agea n. 21371/2024 del 14 marzo 2024, avente per oggetto “Domanda unificata interventi Sigc, fascicolo aziendale e nuovo Sipa a partire dalla campagna 2024”, introduce numerosi cambiamenti per la domanda Pac 2024, rivoluzionando il fascicolo aziendale per il nuovo assetto attribuito al Sistema di identificazione delle parcelle agricole (Sipa). In particolare, la parcella di riferimento del nuovo Sipa non sarà più legata al sistema del catasto digitale, bensì sarà realizzata sulla base della Carta nazionale dei suoli, attraverso l’implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l’utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario come le ortofoto multispettrali (RGB-NIR) a 20 cm di risoluzione spaziale e le immagini Sentinel 2.

[11] Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UE 2022/1173, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116, cit.

[12] A seconda dell’esito della verifica a cui si perviene, si possono configurare tre tipi di risultato: bandiera verde, esito conclusivo, qualora sia stata confermata la presenza della coltura richiesta per l’aiuto accoppiato o la presenza di un’attività di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per gli aiuti disaccoppiati; bandiera gialla, esito non conclusivo, qualora il monitoraggio satellitare risulti dubbio e non consenta di verificare quanto dichiarato e richiesto dall’agricoltore; bandiera rossa, esito conclusivo non conforme, qualora risulti inequivocabilmente l’assenza della coltura richiesta per l’aiuto accoppiato o l’assenza di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per gli aiuti disaccoppiati. Il Reg. (Ue) 2022/1173 consente all’art. 10 par. 8 la possibilità per il richiedente di produrre prove finalizzate al riesame della verifica.

[14] Per un approfondimento su questo tema vedasi “W. Devos, D. Fasbender, G. Lemoine, P. Loudjani, P. Milenov, C. Wirnhrdt,- Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC - (Supporting non-paper DS/CDP/2017/03), Centro di ricerca della Commissione Europea, 2017, par. 2. 3. 1. 2., 30-31”.

[15] Art. 4 del D.M. del M.A.S.A.F. n. 410727 del 4 agosto 2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”.

[16] Nello specifico, per la Regione Piemonte, il Settore A1713C “Attuazione Programmi Agroambientali e per l’Agricoltura Biologica” della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte.

[17] Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione.

[18] Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

[19] Operazione 10.1.6, difesa del bestiame dalla predazione dei canidi sui pascoli montani e collinari; Operazione 10.1.8, allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono; Operazione 10.1.9, gestione ecosostenibile dei pascoli; Operazione 13.1.1, indennità compensativa per i territori montani.

[20] Intervento SRA08 – Gestione dei prati e pascoli permanenti, Intervento SRA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità, Intervento SRA17 – Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica, Intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna.

[21] Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

[22] Art. 5 del D.M. del M.A.S.A.F. n. 410727 del 4 agosto 2023, cit.

[23] Adottato con D.G. della Regione Piemonte n. 5-8514 del 30 aprile 2024, avente ad oggetto “Regolamento (UE) 2021/2115. Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. Riadozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 27- 7740 del 20 novembre 2023” e scaricabile al link https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2024-05/dgr_5_-_8514_del_30-04-2024.pdf.(13-05-2024).

[24] Nello specifico, per i premi su superfici a pascolo, i controlli verificano prevalentemente i seguenti aspetti: i) l’utilizzazione pascoliva effettiva e la possibilità di utilizzazione pascoliva delle superfici richieste; ii) il rispetto di una stagione di pascolo minima di 60 o 80 giorni (a seconda dell’impegno assunto); iii) la reale conformità numerica fra i capi riscontrati in alpeggio e i capi dichiarati sui Modelli 4/7 di monticazione/demonticazione; iv) l’effettiva detenzione in alpe dei capi da parte del beneficiario della domanda o di personale coadiuvante famigliare o dipendente; v) il tipo di gestione del pascolo, turnato, guidato o libero; vi) l’effettuazione di interventi di contenimento della vegetazione erbacea e arbustiva di invasione volti a mantenere e migliorare il pascolo; vii) una corretta gestione degli effluenti zootecnici volta ad evitare accumuli di fertilità localmente molto concentrati; viii) la predisposizione di punti acqua e punti sale nell’alpeggio al fine di una sua migliore gestione; ix) il divieto all’uso di prodotti fitosanitari in alpeggio; x) il buono stato di salute e di alimentazione dei capi monticati.

[25] Geographic Information System (GIS) o GPS (Global Positioning System).

[26] Prevista dall’art. 86 TFUE e introdotta con Reg. (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura Europea (EPPO).

[27] DM del 15 aprile 2021, che individua le sedi nelle città di Milano, Roma, Bari, Bologna, Catanzaro, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

[29] Compiutamente individuati dalla Direttiva UE 2017/1371 (recepita con D.lgs. 75/2020) del 5 luglio 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

[30] L’OLAF è stato istituito con decisione n. 1999/352/CE/CECA/Euratom del 28 aprile 1999, poi modificata dalle decisioni 2013/478/UE del 27 settembre 2013, decisione della Commissione (UE) 2015/512 del 25 marzo 2015.

[31] Dossier Senato della Repubblica, XIX Legislatura, Sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari della Politica Agricola Comune (PAC), 19 settembre 2023, 10.

[32] Vedasi per una compiuta ricostruzione della regolamentazione le sentenze del TAR Sicilia, sez. 3, 27 gennaio 2017, n.216 e TAR Sicilia, sez. 3, 26 febbraio 2017, n. 467.

[33] Art. 19 del Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione relativo al sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto, la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

[34] Art. 325 co. 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

[35] A. Vetro, Il “principio di assimilazione “e sua applicazione in tema di giurisdizione della Corte dei Conti per danni all’erario dell’Unione europea, in www.contabilita.pubblica.it, 30/09/2013, 1.

[36] Ad oggi in Italia risultano costituiti sette Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e O. P. Regione Lombardia, Argea), due per le province autonome di Trento e Bolzano e due OP nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane) operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) oltre ai centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell'ambito dell'assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali ( articolo 4, Decreto Legislativo n. 188/2000).

[37] Art. 33 D. Lgs. n. 228/2001.

[38] Tra di essi vanno ricompresi le Forze dell’Ordine e le Autorità di Polizia Giudiziaria.

[39] Sul punto della mancata attivazione della procedura cautelare di sospensione da parte di AGEA, a fronte dell’inoltro da parte degli organi di controllo di notizie circostanziate di indebite percezioni di contributi e della conseguente violazione degli obblighi della normativa in materia, si è espressa più volte la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2010, n. 7377; TAR  Lazio, sez. II Ter, 18 maggio 2011, n. 4325; TAR Lazio, sez. II Ter. Ord., 7 settembre 2011 n. 3248.

[40] TAR Valle d’Aosta, sez. 1, 22 luglio 2019, n. 42 “…i due procedimenti devono essere mantenuti distinti: essi corrono parallelamente e ben possono trovare la loro comune origine negli atti di contestazione redatti dagli organi di P.G., ma hanno finalità e contenuto autonomi...”.

[41] Vedasi in Cass., sez. un. civ, 20 ottobre 2014, ord. n. 22114.

[42] Ex multis, Cass., sez. un. civ., 5 maggio 2011, n. 9846.

[43] Corte Conti, sez. giur. per la Reg. Cal., 12 dicembre 2023, n. 210.

[44] D. Lg. 26 agosto 2016 n. 174, come modificato dal D. Lgs.7 ottobre 2019, Codice della Giustizia Contabile.