Sentenza. Travisamento della prova. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

(Cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

Corte di Cassazione, Sez. 1^, 13 dicembre 2011, n. 16905/2011, Pres. Bardovagni, Rel. Tardio, P.G.M. Barone, concl. conf.; imputato ricorrente avverso sentenza Corte Militare Appello(dich. inamm.)

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la categoria logico-giuridica del travisamento della prova, cui si ricollega la censura relativa alla errata valutazione delle risultanze probatorie, implica la constatazione dell’esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, per essersi utilizzata in sentenza e rappresentata in motivazione una informazione probatoria rilevante non esistente nel processo, o per essersi omessa la valutazione di una prova decisiva, o per essere una determinata informazione, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, contraddetta da una specifico atto probatorio processuale.
L’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., nell’ammettere, nella sua vigente formulazione, un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, poiché inerisce al tessuto argomentativo della ratio decidendi (1).

(1) Nella sua parte motiva, la Corte di Cassazione afferma ancora che Il vizio di prova “omessa o travisata” sussiste, tuttavia, soltanto quando la dedotta distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per l’essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività ai fini del decidere, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nel merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal giudice di merito (tra le altre, Sez. 1, n. 8094 del 11 gennaio 2007, dep. 27 febbraio 2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 4, n. 35683 del 10 luglio 2007, dep. 28 settembre 2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, dep. 6 maggio 2008, Ferdico, Rv. 239789).
Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi “atti del processo” e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice di merito.
La Corte ha anche affermato che, quando ci si trova dinanzi a una “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento’ della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio, asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, non potendo superarsi il limite del devoluttim con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (tra le altre, Sez. U, n. 45276 del 30 ottobre 2003, citata; Sez. 2, n. 5223 del 24 gennaio 2007, dep. 7 febbraio 2007, Medina e altri, Rv. 236130; Sez. 1, n. 24667 del 15 giugno 2007, dep. 21 giugno 2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 4, n. 19710 del 3 febbraio 2009, dep. 8 maggio 2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636)”.
Poste tali premesse, si rileva che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume illogica e contraddittoria, è stata compiutamente condotta dalla Corte d’appello secondo un iter logico che, sviluppatosi in stretta ed essenziale correlazione con lo sviluppo decisionale della sentenza di primo grado, che ha confermato quanto all’affermazione di responsabilità, con lo stesso formando un unico complesso corpo argomentativo (Sez. Un., n. 6682 del 4 febbraio 1992, dep. 4 giugno 1992, P.M., p.c., Musumeci e altri, Rv. 191229), ha fornito, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, una esauriente e persuasiva ricostruzione dei dati fattuali concernenti la vicenda, logicamente dando conto degli itinerari interpretativi percorsi e rappresentando le ragioni significative della decisione adottata a fronte del compiuto vaglio delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi d’appello.
In tale analisi la Corte ha rappresentato il dato di riscontro positivo dato dal teste alle predette dichiarazioni con l’indicazione dell’imputato “scuro in volto, alterato”, coerente, per lo stato di particolare nervosismo dal medesimo espresso, con l’espressione offensiva contestata, e non con quella “guarda la sua situazione”, dedotta, come pronunciata, da parte del ricorrente, e con il comportamento immediatamente successivo del medesimo ricorrente, trasceso nel pugno dato alla macchina del caffè, pure esaminato alla luce delle dichiarazioni testimoniali e senza omettere il confronto con la versione difensiva circa la causa del trauma alla mano, ritenuta inverosimile oltre a non essere supportata da elementi probatori.
Né la Corte ha prescisso dal considerare specificatamente l’argomento difensivo relativo all’affermazione del teste Baldini di non avere sentito frasi sconvenienti pronunciate dal ricorrente, procedendo, invece, con un corretto approccio interpretativo, a verificare le possibili ragioni di tale omessa audizione, riferendole o all’intervento successivo del teste, la cui probabilità trovava fondamento nel suo non rilevato sbattere della porta da parte del ricorrente, o allo stesso rumore della porta sbattuta, e a richiamare, a fronte della chiara audizione della frase offensiva da parte delle persone offese, una non congetturale e condivisa norma di comune esperienza, alla cui stregua è corretto assegnare maggiore attendibilità alla “deposizione di chi personalmente abbia subito gli effetti di una determinata condotta”, attestando “un fatto su se stesso sperimentato”, rispetto a quella di chi “assume di non averne avuto conoscenza”, in coerenza con un principio di diritto già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 6911 del 29 aprile 1992, dep. 11 giugno 1992, Vella, Rv. 190554), secondo il quale il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ha il dovere, nella libertà di giudizio che la legge gli assegna, oltre che di rendere motivazione, di seguire norme di comune esperienza, “salvo che il coacervo probatorio non porti inequivocabilmente a opposta o diversa conclusione”.
L’ordinanza impugnata, che ha logicamente esaminato anche la doglianza difensiva in merito alla discordante affermazione fatta dal teste Andreocci nei dibattimento rispetto a quella di non aver sentito alcuna frase offensiva, fatta dallo stesso nel corso delle indagini preliminari, ha reso conto anche dell’accertamento svolto attraverso l’esame diretto del verbale in forma riassuntiva della udienza dibattimentale, nella sua disponibilità, rilevando che dallo stesso non emergeva la presenza di contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., con conseguente impossibilità di accertare la sussistenza e il contenuto delle dedotte contraddizioni nelle dichiarazioni del teste; e ha plausibilmente evidenziato che, in considerazione dell’atteggiamento comprensivo manifestato dalle persone offese nei confronti dell’imputato e delle esigenze familiari dallo stesso rappresentate, poteva ritenersi, in ogni caso, possibile un ridimensionamento iniziale dell’accaduto da parte del teste Andreocci, idoneo a rendere maggiormente veridica la sua deposizione dibattimentale per la conferma dell’assenza di qualsiasi suo “malanimo”, in tal modo rilevabile.
Le “valutazioni (definite dalla Corte) ragionevoli, che, fondandosi su dati coerenti con le risultanze processuali e informandosi al principio di completezza nella valutazione di tutti i dati fattuali e logici, non fanno emergere vuoti argomentativi in relazione alle prove a carico rappresentate dalle dichiarazioni delle persone offese e alle ragioni della loro riconosciuta attendibilità, e a quelle a favore del ricorrente, in esse comprese le dichiarazioni rese dallo stesso, e alla loro ritenuta incongruenza e implausibilità, e hanno tratto dalla coerente lettura delle emergenze acquisite solide ragioni giustificative dell’espresso convincimento su tutti i punti decisivi della vicenda.
In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive volte a impegnare questa Corte in una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale probatorio del processo e in una alternativa, e non esclusiva, sua diversa analisi valutativa, che, inerendo al merito del giudizio ricostruttivo del fatto, è estranea al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità.
“Le censure, svolte attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso di merito, ripropongono le deduzioni già sostenute e discusse in sede di merito o formulano deduzioni oppositive, nel tentativo di screditare le condotte valutazioni dei dati di fatto, della conducenza degli elementi probatori e della congruenza delle loro fonti, e di accreditare, sulla base di assunta omessa valutazione di tutti gli elementi acquisiti e dedotti, di stimate violazioni dei criteri di completezza e logicità negli argomenti adottati, di esserne letture univoche delle risultanze probatorie, di travisamento dei loro esiti, di valorizzazione assertiva di alcuni dati e sottovalutazione delle incongruenze e contraddizioni evidenziate e della dedotta mancanza di comunicazione diretta tra offensore e offeso, una diversa prospettazione dei fatti e una ricostruzione della vicenda in termini più favorevoli al deducente, ma non correlata alle argomentate risposte già ricevute e non vincente sul piano logico e probatorio.

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare