Giurisdizione militare in tempo di pace

(Cost., art. 103, ult. comma)

Corte di Cassazione, Sez. 1^, 13 dicembre 2011, n. 3986/2011, Pres. Bardovagni, Rel. Tardio, P.G.M. Flamini; P.G.M. presso Corte Militare Appello Roma ric. avverso sentenza G.U.P. Tribunale militare Verona (rigetta).

La giurisdizione militare in tempo di pace sussiste, per espressa previsione dell’art. 103, comma 3, Cost. “soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alla Forze Armate” ed è. quindi, riferita alla cognizione dei reati militari, ovvero - secondo la definizione datane dall’art. 37, comma 1, Cod. pen. mil. pace - delle violazioni delle leggi penali militari, sanzionate con una pena militare.
Tale particolare giurisdizione, circoscritta entro limiti rigorosi, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (tra le altre, sentenze n. 29 del 1958, n. 48 del 1959, n. 81 del 1980, n.112 e n.113 del 1986, n. 207 del 1987), quale deroga alla giurisdizione ordinaria da considerare, per il tempo di pace, come la “giurisdizione normale” e la cui eccezionalità è sottolineata dall’uso dell’avverbio “soltanto” nell’indicato art. 103, comma 3, Cost., è esercitata, salva l’ipotesi di connessione nel caso di pluralità di reati, comuni e militari, di cui all’art. 13, comma 2, Cod. proc. pen., dal Tribunale militare che giudica, nella fase dibattimentale, in composizione collegiale mista, quale giudice specializzato con l’intervento di un membro laico, ufficiale delle Forze Armate di grado almeno pari a quello dell’imputato, il cui apporto qualificato è volto ad integrare le conoscenze prevalentemente tecnico-giuridiche dei giudici professionali, fermi restando i poteri di cognizione e di decisione, quale giudice militare monocratico, del giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare secondo i principi del codice di rito penale, in virtù del principio di complementarità espresso nell’art. 261 Cod. Pen. m. p., secondo il quale “salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai Tribunali militari”.