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  • Anno 2012
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  • N.3 - Luglio-Settembre
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Editoriale

Copertina del numero
Copertina della Rassegna dell'Arma - N.3 - Luglio-Settembre


Presentiamo, in apertura di fascicolo, il testo dell’interessante conferenza tenuta alla Scuola Ufficiali dall’Arcivescovo Ordinario militare per l’Italia, S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi, su “L’etica della prossimità nella vita militare”.

L’interazione planetaria tra le persone, le società e le culture, favorita dal costante sviluppo delle tecniche di comunicazione, ha prodotto negli individui la consapevolezza che il riconoscimento dell’interdipendenza reciproca è il presupposto fondamentale per la costruzione della solidarietà globale del genere umano.

I principi dell’etica, imperniati sulla trasparenza, l’onestà e la responsabilità, devono essere i riferimenti per l’umanità tutta, i valori di base per una convivenza pacifica e tollerante. In tale contesto, l’etica del Carabiniere assume un particolare significato nell’ambito del “rapporto di prossimità” con il cittadino; relazione connaturata nel modello di comportamento istituzionale. Un modello che comporta capacità di mediazione e di pacificazione e una sensibilità professionalità che porta a discernere e mettere in pratica ogni forma di tutela garanzia della dignità individuale: “il prossimo è ogni uomo”.

Pubblichiamo, a seguire, l’intervento su “Giustizia e storia” tenuto dal Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Dott. Antonino Intelisano, nell’ambito di un convegno svoltosi alla Terza Università di Roma.

Il rapporto tra giurisprudenza e storiografia è stato oggetto, negli anni, di continui approfondimenti per analizzare teorie, principi e procedure, in un’ottica di condivisione dei risultati scientifici e dottrinali dei due ambiti disciplinari. L’interazione/sconfinamento nelle rispettive aree di pertinenza tra il giudice e lo storico ha comportato, talvolta, infruttuose actiones finium regundorum, ma spesso risultati fecondi di interessanti prospettive.

Il giudice è comunque obbligato a pronunciarsi per dare una risposta di giustizia, che si pone come un dato concreto e immediato, mentre lo storico è chiamato sostanzialmente a comprendere e non a giudicare, disponendo di libertà nella scelta dell’oggetto della ricerca, nella selezione delle fonti di prova e nelle valutazioni finali, pur nell’ambito di un rigoroso metodo scientifico. Entrambi, nel formulare un’ipotesi o nella ricerca di una congettura da verificare, ricorrono all’uso di tecniche discorsive proprie.

In chiusura di rubrica, pubblichiamo un saggio di un Avvocato penalista del Foro di Roma che esamina alcune condotte criminose perpetrate su internet, mediante l’utilizzo di particolari software (TOR - The Onion Router) che garantiscono anonimato e impunità a chi effettua transazioni per l’acquisto, su specifici “mercati anonimi” (Silk Road - anonymous marketplace) di sostanze stupefacenti, materiale pedopornografico, manuali di istruzione per la falsificazione di documenti o la costruzione di piccoli ordigni esplosivi.

Il ricorso a tale fenomeno, in progressiva espansione, risiede soprattutto nella consapevolezza, per gli autori di questo “cybercrime”, di non poter essere individuati per l’impossibilità di ricostruire la tracciabilità delle procedure seguite per l’acquisto illegale sul web. A ciò deve aggiungersi la possibilità di avvalersi di mezzi non convenzionali di pagamento: la cd. moneta virtuale o “Bitcoins”.

Il contrasto a questa nuova emergenza delinquenziale appare, pertanto, particolarmente difficoltoso per le peculiarità del reato e per il coinvolgimento di grandi sodalizi criminali ben organizzati. Un intervento normativo, a livello internazionale, quale ad esempio l’istituzione di una vera e propria banca dati (estensione transnazionale dell’art. 106 del Testo Unico Bancario) alla cui iscrizione condizionare l’attività di intermediazione finanziaria o di raccolta di denaro - ad avviso dell’Autore - appare indispensabile.