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Giustizia militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra Magistrato Militare

Divieto di secondo giudizio.

(C.p.p., art. 649)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 20 gennaio 2011 n. 76, Pres. Chieffi, Est. Capozzi; P.G. Gentile, concl. conf., imp. e P.G. presso la Corte Militare di Appello ricorrenti avversi sent. della C.M.A. di Roma (rigetta entrambi).

Il principio del ne bis in idem, pur impedendo al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto sul quale si è formato il giudicato, non esclude, tuttavia, che il medesimo fatto storico possa essere preso in esame e valutato con riferimento ad un reato differente, atteso che la medesima vicenda criminosa è ben suscettibile di essere valutata con riferimento a tutte le possibili sue implicazioni penali e quindi anche sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che, nel primo giudizio, il fatto non sia stato dichiarato insussistente, ovvero che sia stata accertata la mancata sua commissione da parte dell’imputato (1) (2).

(1) Cfr. anche Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2009, n. 16556, rv. 246953; Cass., 3^, 15 aprile 2009, n. 25141, rv. 243908.
(2) Nel suo ricorso uno degli imputati aveva lamentato la violazione della legge penale per essere stata la sentenza impugnata emessa in violazione del principio di cui all’art. 649 c.p.p., che vieta l’instaurazione di un secondo giudizio a carico di un soggetto già prosciolto per il medesimo fatto.
La sentenza ha escluso tale violazione, osservando che la precedente sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa nei confronti dell’imputato ricorrente dal G.I.P. ordinario in ordine ai reati comuni di corruzione e turbata libertà degli incanti, non conteneva alcun accertamento definitivo in ordine alla mancata commissione da parte dell’imputato dei fatti, e non poteva neppure escludere che questi ultimi potessero essere presi in esame dall’autorità giudiziaria penale militare sotto il diverso profilo del reato di peculato militare aggravato continuato, ovvero del reato di truffa aggravata continuata, entrambi previsti dal c.p.m.p.





Peculato militare.

(C.p.m.p., art. 215)

Corte di Casazione, Sez. I, sent. del 20 gennaio 2011 n. 76, Pres. Chieffi, Est. Capozzi; P.G. Gentile, concl. conf., imp. e P.G. presso la Corte Militare di Appello ricorrenti avversi sent. della C.M.A. di Roma (rigetta entrambi).

Il reato di peculato militare, di cui all’art. 215 c.p.m.p. si differenzia dal reato di truffa, previsto dall’art. 234 del medesimo codice, in quanto nel primo gli eventuali artifizi e raggiri posti in essere dall’agente non sono finalizzati all’impossessamento del danaro pubblico e non ne costituiscono le modalità utilizzate per entrare in possesso del danaro medesimo, costituendone piuttosto un posterius, finalizzato ad occultare l’illecita appropriazione di danaro ed a consolidare pertanto l’illecito possesso del danaro, siccome evento già verificatosi; al contrario, nel delitto di truffa, gli artifizi ed i raggiri costituiscono le modalità indefettibili attraverso cui il militare procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, atteso che detti artifici o raggiri con induzione di taluno in errore costituiscono gli strumenti utilizzati dall’agente per procurarsi la disponibilità del bene oggetto dell’illecita condotta, si da rappresentare gli elementi costitutivi del delitto di truffa, i quali precedono il conseguimento del profitto ingiusto (1) (2) (3).

(1) In questi termini, anche Cass., Sez. I, 11 aprile 2006, n. 17320, rv. 234133; Cass., Sez. I, 13 maggio 2009, n. 26705, rv. 244710.
(2) Nella specie, la Corte Militare di Appello, in parziale riforma di due sentenze emesse dal Tribunale militare di Roma e riunite in grado di appello, aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati, per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione, previa derubricazione degli stessi da plurimi episodi di concorso in peculato militare aggravato continuato a concorso in truffa aggravata continuata.
Per giungere a tale derubricazione, la Corte Militare di Appello aveva ritenuto che il comportamento tenuto dagli imputati, con riferimento ai numerosi episodi di impossessamento di denaro ad essi contestati fosse da qualificare come truffa e non come peculato militare, in quanto essi avevano posto in essere numerosi episodi di artifici e raggiri per entrare in possesso di denaro, avendo tra l’altro indotto in errore il comandante dell’ufficio militare, del quale detenevano la cassa, facendogli firmare false autorizzazioni a prelevare somme di denaro.
(3) Il Procuratore Generale Militare ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte Militare di Appello, nel rilievo che, nella specie, non si sarebbe potuto parlare d’artifici o raggiri posti in essere dai due imputati, in quanto gli ordini di prelievo sarebbero stati da essi interamente falsificati, comprese le firme del comandante, senza alcun coinvolgimento di quest’ultimo nella formazione dei falsi ordini di prelievo, si che, nel comportamento degli imputati, gli artifici ed i raggiri, tipici del delitto di truffa, non avrebbero avuto alcuna incidenza e gli episodi attribuiti ai due imputati avrebbero dovuto essere qualificati come peculato militare, così come stabilito dal giudice di primo grado, in quanto essi sarebbero consistiti in altrettanti indebiti impossessamento di denaro pubblico, di cui essi avevano il possesso in ragione delle loro funzioni e del loro grado, si da far ritenere che l’impossessamento del pubblico denaro fosse stato da essi effettuato direttamente e senza utilizzare alcun tipo di artificio o raggiro.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile l’obiezione formulata dal Procuratore Generale Militare ricorrente, osservando che tale qualificazione dei fatti appare invero in netto contrasto con quanto rappresentato dalla sentenza impugnata, la quale ha viceversa evidenziato come il comportamento posto in essere dagli imputati fosse da qualificare come tipico del delitto di truffa, avendo la sentenza esattamente evidenziato i numerosi artifizi e raggiri posti in essere dagli imputati, consistiti nell’avere essi pur sempre predisposto le procedure amministrative previste per la somministrazione di beni e servizi agli enti della Marina Militare che pur ne avevano fatto regolare richiesta, salva la sussistenza di riscontrate irregolarità, costituite per lo più dall’assenza ovvero dall’omissione di registrazione delle fatture da parte delle ditte interessate, con conseguente indebito impossessamento da parte loro di somme di denaro.
In tale contesto, la Corte di Cassazione ha osservato che non appare condivisibile la tesi sostenuta dalla procura ricorrente, la quale ha ritenuto di poter escludere la sussistenza del delitto di truffa aggravata ipotizzato a carico degli imputati solo perché sarebbe stato appurato che essi avessero direttamente falsificato la firma del direttore dell’ente militare, essendo stato al contrario accertata la commissione, da parte degli imputati, di diversi, numerosi e ben più rilevanti artifici e raggiri, si che, in ogni caso, le dedotte falsificazioni di firme non potevano certo ritenersi come gli unici ed esclusivi atti di artificio e raggiro posti in essere dagli imputati.




Utilizzabilità di sentenze pronunciate in altro procedimento penale.

(C.p.p., art. 238 bis, 187 e 192)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 20 gennaio 2011 n. 76, Pres. Chieffi, Est. Capozzi; P.G. Gentile, concl. conf., imp. e P.G. presso la Corte Militare di Appello ricorrenti avversi sent. della C.M.A. di Roma (rigetta entrambi).

Le sentenze pronunciate in altro procedimento penale, ancorchè non ancora divenute irrevocabili, sono utilizzabili in altro procedimento alla stregua di documenti, sì da poter essere utilizzate come prova dei fatti documentali da esse rappresentati (1).

(1) Cfr. anche Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2010, 11905, rv. 246550.