• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2012
    >
  • N.1 - Gennaio-Marzo
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Giustizia militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra Magistrato Militare

Opposizione alla richiesta di archiviazione - Inammissibilità - Ipotesi di deducibilità. (Cp.p., art. 410)

Corte di cassazione, Sez. I, sent. del 10 giugno 2010 n. 1718, Pres. Fazzioli, Est. Piraccini; P.G. Gentile, concl. conf.; parte lesa ric. da decr. di arch. del GIP del T.M. di Roma (dich. inammiss.).

Il GIP può decider de plano sulla inammissibilità della opposizione a richiesta di archiviazione non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, pur senza estendere il giudicato ad una vera e propria valutazione di merito (1) (2).

(1) In senso conforme, v. anche  Corte di cassazione, Sez. V, 8 febbraio 2007, n. 11524, rv. 236520 e 17 gennaio 2005, n. 5661, rv. 231298.
(2) Nel caso di specie, il GIP si era espresso per l’irrilevanza delle indagini suppletive, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, ma per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto finalizzata ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e ritenuti inidonei a configurare il reato denunciato.



Correlazione fra l’imputazione contestata e la sentenza. (C.p.p., art. 521)

Corte di cassazione, Sez. I, sent. del 22 dicembre 2010 n. 1148, Pres. Di Tomassi, Est. Mazzei; P.G. Intelisano, concl. conf., imp. ric. avverso sent. della C.M.A. di Roma (rigetta).

Va esclusa la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, qualora la condotta, ancorché non collimante con quella descritta nel capo di imputazione, sia stata prospettata dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa, per farne derivare una sua responsabilità per un reato di minore gravità (1) (2).

(1) Giurisprudenza costante. Fra le molte decisioni conformi, cfr.  Corte di cassazione, Sez. V, n. 23288 del 26 giugno 2010, Rv. 247761; Sez. VI, n. 20118 del 26 febbraio 2010, dep. 26 maggio 2010, P.G., Rv. 247330; Sez. II, n. 11082 del 12 ottobre 2010, dep. 28 ottobre 2010, Rv. 217222; Sez. VI, n. 5777 del 21 febbraio 1995, dep. 18 maggio 1995, Rv. 201673.
(2) Nel caso in esame, l’imputato (cui era stato contestato una violazione di consegna per aver abbandonato l’itinerario di servizio e di non aver, in tal modo, osservato la consegna che gli imponeva la vigilanza di alcuni luoghi) venne riconosciuto responsabile del contestato delitto di violata consegna sulla base della sua stessa ammissione di aver tenuto una condotta contrastante con le ricevute e conosciute consegne.



Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione. (C.p.p., art. 409)

Corte di cassazione, Sez. I, sent. del 30 novembre 2010 n. 2814, Pres. Chieffi, Est. Siotto; P.G. Rosin, concl. conf., ric. avverso ord. del GIP T.M. di Napoli (dich. inammiss.).

Alla stregua di quanto disposto dall’art. 409, comma 6, C.p.p. e del chiaro richiamo ivi fatto alla sola possibilità di ricorrere per cassazione per le nullità previste dal comma 5 dell’art. 127 C.p.p., è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa del reato avverso il decreto di archiviazione, essendo denunziabili solo le nullità afferenti la violazione del contraddittorio e restando esclusa ogni censura sulla pretesa “abnormità” dell’atto o men che meno sulla errata applicazione delle norme processuali (1) (2) (3).

(1) Nella specie, le censure avanzate dal ricorrente articolate su due ordini di motivi attingevano, il primo, profili di pretesa abnormità del provvedimento di archiviazione, perché adottata all’esito di una piena cognizione dei fatti, ed il secondo, censurante l’adozione dell’archiviazione, in luogo di una remissione degli atti al P.M.
(2) Giurisprudenza costante. V., tra le altre, e da ultimo. Corte di cassazione, sentenza n. 9440 del 2010 e n. 18071 del 2008.
(3) Sull’ampio potere di controllo sulla notitia criminis conferito al GIP, v. Corte di cassazione, sentenza n. 47291 del 2009.