Immigrazione e criminalità

Considerazioni generali sui diritti dei migranti e riflessi sul reato cd culturalmente orientato

Danilo Riponti



Danilo Riponti
Avvocato in Conegliano (TV), Membro della Commissione Giustizia della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo, nonché dell’Accademia Medico-giuridica delle Venezie. Cultore di Antropologia Criminale presso l’Università di Trieste.




1. I fenomeni migratori nella società contemporanea
 
a. Immigrazione e diritti fondamentali dell’uomo

I fenomeni migratori costituiscono nell’attualità uno degli eventi epocali più significativi ed importanti, in relazione alla vita e all’evoluzione delle società civili occidentali, determinando l’incontro con la diversità nella quotidianità, e una molteplice serie di consequenziali reazioni, talvolta positive e altre volte problematiche.
Ne scaturiscono complesse problematiche di tipo sociologico e giuridico, incentrate sulla necessità di una corretta integrazione che si pone quindi come una questione inderogabile in funzione della tutela dei diritti di tutti e di una possibile convivenza dai connotati positivi.
Le chiavi di lettura, entrambe fondamentali e irrinunciabili per un corretto approccio al problema, sono il rispetto della dignità umana e della legalità.
Solo su entrambi questi fondamentali principi si può costruire un’autentica integrazione, che non sia pietismo ipocrita o buonismo assistenziale.
La dignità umana è tornata recentemente quale elemento centrale nel dibattito sulle migrazioni nelle affermazioni dell’Arcivescovo Agostino Marchetto intervenuto a Roma ad un simposio su "La dignità dell’uomo e i diritti umani ai tempi della globalizzazione", organizzato dalla Fondazione Konrad Adenauer in cooperazione con la Comunità di Sant’Egidio.
Il presule, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, ha iniziato con l’osservare che le migrazioni "costituiscono oggi una delle sfide più complesse in questo nostro mondo globalizzato".
Per questo, "è naturale" che "balzi in primo piano pure il tema del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana - e quindi anche di coloro che sono coinvolti nella mobilità umana".
Preliminarmente, è opportuno segnalare alcuni dati che emergono dal quattordicesimo censimento della popolazione condotto nell’ottobre del 2001 dall’Istat i cui dati definitivi sono stati resi disponibili nel 2004. Emerge innanzitutto che la concentrazione della presenza straniera nelle aree urbane è ancora presente ma attenuata, con una presenza più diffusa e distribuita sul territorio. Una differenza sostanziale, riscontrabile comparando i dati del censimento del 1991 con quelli del 2001 riguarda la composizione della popolazione straniera quanto a proporzione fra uomini e donne ed età anagrafica: infatti si va assistendo ad una lenta femminilizzazione della popolazione stranieri, in virtù dei ricongiungimenti familiari si va infatti riequilibrando una situazione che nel 1991 vedeva una forte prevalenza della componente maschile. All’aumentare della componente femminile si accompagna quindi un numero sempre maggiore di minorenni con una percentuale che, per l’effetto combinato di questi due fattori, ricongiungimenti e nascite, è aumentata dal 14,2% del 1991 al 21,3% del 2001.
Sovvertendo gli iniziali progetti di vita i nuclei familiari si sono ricostituiti non con il rientro in patria degli uomini ma al contrario con l’arrivo in Italia del resto della famiglia. Questi risultati forniscono interessanti spunti di riflessione circa la realtà immigratoria in Italia. Le percentuali che testimoniano il continuo aumentare della componente femminile fra gli stranieri ci danno la misura più evidente di come l’immigrazione stia diventando stanziale. è in questa ottica che si spiega anche il considerevole aumento dei minorenni rispetto alla percentuali del 1991: minorenni che si sono ricongiunti al resto della famiglia oppure sono nati in Italia.
Sarà certamente interessante esaminare l’evoluzione di questi dati sulla base delle risultanze del censimento 2011, attualmente in corso di espletamento.
Nel corso dell’ultimo decennio la presenza straniera in Italia non solo è aumentata di quasi un milione di individui ma soprattutto ha assunto carattere stabile. Di fronte a questa nuova prospettiva di una popolazione immigrata che decide di realizzare il proprio progetto di vita nel Paese di accoglienza i problemi che il Paese d’arrivo è tenuto ad affrontare mutano radicalmente.
Con la stabilizzazione progressiva degli immigrati si esce infatti dall’ambito della gestione dell’urgenza per entrare nell’ottica della gestione della convivenza e dell’integrazione. A questo punto la riflessione si sposta sulle modalità di gestione dell’immigrazione da parte del paese-ospite da un lato e sulle strategie sociali e culturali messe in atto dagli immigrati per gestire il proprio inserimento definitivo nel paese d’accoglienza.
Il fatto che la presenza straniera nel nostro Paese sia diventata oltre che numericamente molto significativa anche stanziale rende impellente affrontare la problematica della coesistenza, in epoca di particolare tensione sociale determinata dalla crisi economica globale. Sino ad oggi lo straniero nella sua veste di lavoratore era ben accetto, se non addirittura richiesto, specialmente nelle aree a forte la domanda di forza-lavoro immigrata. Un tale approccio ha funzionato in modo molto efficace nelle aree del Nord Italia ad alta occupazione, ma ora conosce un momento di crisi legato alla crisi finanziaria del 2008 e alle conseguenti ricadute sull’economia reale e sull’occupazione, che dovranno essere oggetto di attenta valutazione.
Il problema sorge invece da sempre in relazione alla dimensione privata dello straniero. Per identificare questo atteggiamento Zolberg, direttore del Centro Internazionale per la Migrazione di NY, riferendosi ai nuovi migranti transnazionali in America, coniava l’espressione "wanted but not welcome" mentre il sociologo Maurizio Ambrosiani parla di "utili invasori". Riferendosi al caso esemplare della città di Treviso si parla in tal senso di "sindrome trevigiana" laddove gli stranieri, graditi di giorno in quanto forza lavoro impiegata nella piccola e media impresa, non sono altrettanto ben visti di notte o, comunque più in generale, nella loro dimensione sociale di residenti e fruitori della città(1).

b. Formazione dell’identità: identità e riconoscimento

I molteplici riflessi del formarsi di una società multiculturale appaiono più chiari all’esito di una breve trattazione in ordine alla tematica della formazione dell’identità. Gli uomini, quali esseri culturali, avvertono il bisogno di conferire un significato al mondo: tale percorso però non può avvenire nella forma del monologo essendo al contrario le relazioni umane i luoghi decisivi per la scoperta e l’affermazione di sé(2).
Partendo infatti dal presupposto che l’identità sia il risultato dell’interazione tra il sentimento di sé che ognuno costruisce nel corso di un cammino interiore e le identità che socialmente ci vengono attribuite, è evidente come non si possa pensare il soggetto umano al di fuori di una dimensione sociale e collettiva.
Nella lettura della dialettica hegeliana proposta da Kojève, filosofo russo naturalizzato francese (1902-1968), la lotta fra servo e padrone realizza il desiderio specificatamente umano di riconoscimento; Hegel per primo avrebbe rivendicato la necessità di una relazione di riconoscimento come ciò che precede e permette la costruzione dell’identità, considerandola dunque dialettica e non immediata o sintetica. L’Io può superare il riferimento circolare della coscienza e l’illusione di essere solo sulla terra solo nell’incontro/scontro con l’estraneità dell’Altro.
La sfida per il riconoscimento va oltre la lotta per l’accettazione e diventa incontro per la differenziazione dall’Altro. Il pluralismo sottopone così l’individuo ad un continuo confronto con la diversità fornendogli l’occasione per prendere coscienza di sé.
La centralità delle interazioni sociali nella ricerca e nell’affermazione di sé conferisce al riconoscimento un peso tale per cui il non riconoscimento o il misconoscimento diventano una forma di oppressione, una condanna alla non visibilità, una deminutio capitis.
L’oppressione reale che scaturisce da un misconoscimento spiega perché le donne, anche una volta venuti meno molti degli impedimenti oggettivi, non abbiano ancora per molto tempo saputo sfruttare le nuove opportunità. La proiezione subita di un’immagine riduttiva ha comportato che esse interiorizzassero questo sentimento di inferiorità, senza riuscire a liberarsene e condannandole ad una sistematica rinuncia.
Trasferendo tale approccio gnoseologico dal piano individuale a quello collettivo, il peso della legittimazione pubblica nell’accettazione di sé oltre a rimarcare il legame fra identità collettive ed individuali denota come l’appropriazione delle tradizioni e della lingua non possa avvenire "privatamente". Lo Stato quindi si trova costretto a decidere in merito alla tutela dei diritti culturali. La sicura consapevolezza identitaria dei gruppi tradizionali è stata gettata nell’incertezza dal pluralismo delle idee, nonostante la naturale posizione di forza della cultura maggioritaria rispetto a quelle minoritarie fiaccate da sradicamento e shock culturale.
Lo stato-nazione infatti non esiste più e così neppure le tradizionali e consolidate cerchie di riconoscimento definite in termini di omogeneità etnica e culturali costringendo membri vecchi e nuovi della struttura sociale a rivedere reciprocamente le proprie posizioni.
Si diffonde la paura di non avere più punti di riferimento comuni e di smarrire una dimensione collettiva sicura, facendo dell’identità un problema non solo degli immigrati ma anche dei gruppi tradizionali.
La contraddizione identitaria del migrante coinvolge oggi anche coloro che, pur non avendo fisicamente abbandonato la propria terra, non la riconoscano più perché radicalmente modificata dalla presenza di nuovi elementi.
Ognuno di noi si trova quindi costretto a mediare fra l’attaccamento alle tradizioni e l’acquisizione dei nuovi linguaggi portati da immigrazione e globalizzazione; nessuno vive più nel proprio Paese d’origine perché la presenza multietnica è diventata il connotato del Paese d’adozione di tutti, che conserva e deve conservare il proprio patrimonio culturale nazionale originario, ma nel rispetto delle culture altrui, che se adeguatamente armonizzate divengono uno strumento fecondo di rivitalizzazione culturale e sociale.
Ciò è avvenuto molto spesso, nella storia dell’Umanità, basti pensare a quanta ricchezza culturale ha raccolto la Repubblica Serenissima di Venezia nei suoi rapporti con l’Oriente.
Peraltro l’immigrazione può generare fenomeni di multietnicità, come pure fenomeni di multiculturalità, che è errato identificare tra loro.
Appare quindi necessario distinguere attentamente tra la società multietnica e la società multiculturale, infatti:
-  la presenza di gruppi etnici, linguistici ed anche nazionali all’interno di società complesse è il risultato della presenza di minoranze radicate e soprattutto di migrazioni recenti;
-  la società multietnica è "un aggregato sociale costituito da componenti etniche che interagiscono fra loro e che organizzano il loro comportamento sulla base di una supposta diversità etnico-culturale, rivendicata all’interno del gruppo o imposta dall’esterno’’;
-  la multiculturalità non implica necessariamente la multietnicità, perché le differenze culturali non sono riconducibili solo alla etnicità, ma derivano anche dalle diversità religiose, ideologiche, sociali ed economiche: in pratica, una società multietnica è sempre multiculturale ma non il contrario, giacché la multiculturalità può non dipendere dalla polietnia.

c. La politica della dignità universale

Concetto fondamentale nel dibattito sulle migrazioni è quello della dignità umana, dell’uguaglianza e dei diritti fondamentali dell’uomo. Nel percorso che conduce alla solenne Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, si riconoscono tre diverse tappe: dall’affermazione della dignità umana ad opera del Giusnaturalismo per cui l’Uomo è, allo stato di natura, libero, uguale ed indipendente; alla seconda fase caratterizzata dall’affermazione dei diritti del cittadino, lontana quindi da quella connotazione universale che rappresenta invece l’ultimo tassello del suddetto percorso. L’ultima tappa è infatti rappresentata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che contiene l’attestazione positiva ed universale della dignità umana attribuita in base al solo status di essere umano.
La ricerca di un fondamento assoluto capace di legittimare definitivamente questo sistema di valori ha coinvolto molti pensatori. Il Giusnaturalismo deriva l’elenco dei Diritti Umani dalla Natura dell’Uomo presupponendo che essa sia un concetto univoco e generale capace di essere un valido fondamento assoluto.
Nel corso della Storia, le continue modifiche nel corpus dei diritti umani rende assai problematico considerarli diritti innati e "veri" in assoluto: emerge dunque dirompente la relatività dei diritti assoluti anche in considerazione dell’impossibilità di definirli con una formula unanimemente condivisa ad esclusione di quella tautologica(3).
Qualunque formula diversa da quella per cui i diritti dell’uomo sono quelli che gli spettano in quanto tale comporta l’assunzione di termini di valore la cui interpretazione non può essere neutrale nè suscettibile di accordo unanime. Su questo punto si può ricordare le polemiche e gli scontri che accompagnarono in Europa il tentativo di redigere una Costituzione dell’Unione Europea, in particolare la querelle verteva sull’introduzione all’interno della tavola dei valori condivisi le radici se non cattoliche, stante la presenza all’interno della Unione di Paesi di tradizione e fede protestante, perlomeno di quelle cristiane. Tanto accese sono state le polemiche da portare al naufragio del tentativo di redigere una Costituzione dell’Unione Europea, peraltro con notevole miopia da parte dei legislatori comunitari, che hanno misconosciuto l’evidenza storica delle radici Cristiane dell’Europa. Si ha sin d’ora il primo accenno della problematica dell’espansione delle norme. Come conciliare l’eventuale adesione della Turchia alla Unione Europea con l’approvazione di un testo costituzionale contenente il riferimento alle comuni radici cristiane?
D’altro canto, il riferimento alle radici cristiane dell’Europa poteva ben essere inserito nella Costituzione Europea in ossequio al rispetto di una realtà storica e culturale inoppugnabile, piuttosto che non ad un patrimonio di valori religiosi specifici.
In concomitanza con la fine dell’illusione del fondamento assoluto subentra il consensus omnium gentium quale promotore della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948 come unico fondamento, seppur relativo, possibile.
è indubbio però che la teoria dei diritti su cui ha attecchito quel testo nonché lo stesso linguaggio usato siano radicati in una determinata tradizione culturale di stampo occidentale, non universale ed anzi contrastata da culture diverse da quelle occidentali, con una diversa visione del mondo.
La proprietà logica dell’universalità, senza cui questi perderebbero la connotazione di diritti dell’Uomo, collide clamorosamente con la filiazione di questo elenco dalla cultura occidentale, fatto in relazione al quale si spiega la questione degli Asian Values.
E in verità, la crisi dell’universalismo pare essere un dato inoppugnabile.
L’espressione "Valori Asiatici" nata a Singapore negli anni 70 inizialmente in termini politici per poi assumere un’accezione più spiccatamente teorica, vuole sottolineare un’identità comune in contrapposizione a quella occidentale.
La Dichiarazione di Bangkok del 1993 propone infatti alcuni valori, quali la centralità della famiglia e della comunità rispetto all’individuo, che la distanziano dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1948.
Nell’elenco del "valori asiatici" troviamo la priorità dell’armonia sociale, la devozione verso la famiglia, l’interventismo statale ed il rispetto per la leadership politica, la dedizione al lavoro ed ad una vita all’insegna della parsimonia. Questi ideali vogliono marcare il confine con l’Occidente dove prevarrebbero il singolo e la sua libertà, la famiglia atomistica, una certa disaffezione politica ed il consumismo.
è d’uopo sottolineare come anche quella delineata dai Valori Asiatici sia una visione parziale della realtà in considerazione del fatto che questi rappresentano non l’intero Oriente ma soltanto l’universo valoriale di quanti si richiamano al Confucianesimo. Va comunque sottolineato che in ogni caso il primato dell’individuo sulla comunità è un dato reale e di effettiva distanza tra i due mondi.
La questione però è estremamente delicata ed emblematica di come la propaganda dei Diritti Umani, quando si accompagna all’universalizzazione della cultura che li ha espressi nelle forme del 1948, venga vissuta come un’imposizione su scala mondiale.

d. Il processo di espansione delle norme

Taylor chiarisce come le norme, gli ordinamenti giuridici e i fondamenti filosofici sottostanti siano concetti da tenere separati dal momento che solo le prime sono suscettibili di esportazione.
Se si postula il presupposto etnocentrico secondo il quale la Dichiarazione del 1948 rappresenta l’acme dell’evoluzione della teoria dei diritti universali, non esiste allora alternativa alla mondializzazione di quell’elenco e della cultura che lo ha redatto. In questa prospettiva non c’è quindi spazio per le preoccupazioni di chi si sente invaso non tanto da precetti giuridici ma da concezioni circa l’essenza stessa dell’essere uomo che non condivide. La questione si riassume dunque nel peso delle differenze culturali nel processo di espansione delle norme.
Taylor sul punto distingue fra disposizioni normative da un lato e giustificazioni filosofiche dall’altro, esportabili le prime, non altrettanto facilmente le seconde. Se infatti si può negoziare un’intesa sui precetti giuridici, per quel che attiene invece la strategia di giustificazione ogni civiltà ha il proprio sentiero.
Raggiungere un rawlsiano - Rawls filosofo statunitense contemporaneo - consenso per intersezione attraverso percorsi culturali diversi necessita di una progettualità non esistendo un compromesso spontaneo. Perché si possa iniziare una trattativa occorre infatti la messa a punto di una politica di negoziazione nella consapevolezza che l’accordo raggiunto dovrà essere continuamente aggiornato(4).
Nella loro accezione più ragionevole, i Valori Asiatici sono "l’equivalente omeomorfo" orientale dei nostri Diritti; molti paesi dell’Estremo Oriente infatti, se riconoscono i diritti fondamentali nei propri documenti costituzionali, mantengono delle ovvie differenze nell’applicazione e nel contenuto, figlie degli aspetti specifici delle culture locali.
Gli "equivalenti omeomorfi" non sono dunque deviazioni da uno standard predefinito dal momento che la legittimità e la coerenza di ciascun apparato normativo non può essere valutata prescindendo dal suo contesto culturale. Se ci si allontana dai presupposti etnocentrici ed evoluzionistici, accettando che ogni cultura si appropri dello strumento giuridico in maniera creativa, il diritto emerge quale potente vettore di dialogo interculturale.
Il dialogo fra il nostro diritto e gli "equivalenti omeomorfi" prodotti dalle altre civiltà rappresenta dunque l’alternativa al tentativo di esportazione di precetti e culture giuridiche.

e. Politica dell’universalismo: ugualizzazione dei diritti

L’ipotesi dell’uguaglianza fra tutti gli uomini compare nel quinto secolo avanti Cristo nell’opera di alcuni esponenti della Sofistica, corrente di pensiero che sposta l’asse dell’indagine filosofica dal Cosmo all’Uomo. Alcuni dei suoi esponenti muovendo dalla distinzione fra legge naturale immutabile e leggi umane desumono un’idea cosmopolita ed egualitaria secondo cui gli uomini sono uguali per natura e invece divisi dalle leggi civili. In questo senso i Sofisti anticipano gli esiti cui giungeranno in seguito gli esponenti della scuola Stoica.
Si attua pertanto un passaggio dall’idea propria della cultura greca classica che riconosce uguaglianza giuridica ai soli cittadini maschi e liberi all’idea ellenistica dell’uguaglianza naturale fra tutti gli uomini in una dimensione chiaramente universalistica. In questo senso il pensiero Stoico rappresenta l’incipit di un percorso filosofico destinato a confluire da ultimo nel Giusnaturalismo.
Sotto un profilo filosofico,peraltro, si sono ricercati molti fondamenti al principio di uguaglianza.
J.J. Rousseau descrive lo stato di natura come la condizione originaria in cui gli uomini sono liberi e indistinti ma isolati. Per poter sopravvivere si pone pertanto come inevitabile il passaggio da quella primordiale solitudine allo stato sociale a cui inevitabilmente conseguono le prime disuguaglianze fra le capacità dei singoli.
Ecco che stante il bisogno della dimensione sociale, l’imperativo diventa la costruzione di una società che veda gli uomini comunque e ancora liberi, e come tali aventi pari diritti.
è su queste basi che attecchisce il pensiero liberale con il trionfo della politica dell’uguaglianza, che costituisce il presupposto fondante la visone attuale dei diritti umani. La cifra distintiva del pensiero liberale è la rivendicazione dei diritti dell’individuo contro ogni forma di coercizione arbitraria o potere oppressivo. L’asservimento dello Stato alla legge insieme alla divisione dei poteri costituisce la premessa di uno Stato di diritto che, separando legislativo, esecutivo e giudiziario, consente di limitare il potere con il potere impedendo derive autoritarie. La libertà dei liberali si identifica con il diritto di fare tutto ciò che permettono le leggi. Tutti temono le eccezioni e chi teme le eccezioni ama la legge scriveva già Rousseau equiparando qualunque ipotesi di trattamento differenziato ad una discriminazione.

f. Dalla politica dell’uguaglianza alla politica della differenza

Per onestà intellettuale non si può omettere di citare quella corrente di pensiero politico che per alcuni rappresenta la negazione dei postulati liberali e invece per altri ne rappresenta l’inevitabile esito o addirittura la sublimazione, corrente di pensiero che possiamo con buona approssimazione ricondurre alla definizione di "multiculturalismo".
Per i fautori del multiculturalismo la parità di trattamento si giustifica in stati mono-nazionali dove l’adesione dello Stato alla cultura maggioritaria non discrimina nessuno, altrettanto non potrà dirsi in una realtà multinazionale.
L’illusorietà del neutralismo appare in tutta la sua disarmante evidenza nel momento in cui già solo la scelta della lingua ufficiale appare in questo senso chiaramente faziosa.
Il potere esecutivo, per sua stessa natura "di parte", è chiamato a stabilire lingua, confini interni, festività pubbliche e simboli statali, trovandosi inesorabilmente costretto a sposare la tradizione di un solo gruppo etnico, tendenzialmente quello di maggioranza.
Queste decisioni governative non sono però eludibili come altrettanto ineludibile è la loro parzialità: se infatti in linea teorica lo Stato può sottrarsi alla scelta di una religione ufficiale, non altrettanto può fare con la scelta di una lingua.
Nell’ottica multiculturalista la neutralità liberale è destinata a ridursi in un dissimulato governo della maggioranza, il cui solo rimedio è rappresentato dalla riformulazione dei diritti sociali "in modi sensibili alle differenze".
I diritti differenziati in funzione dell’appartenenza dovrebbero trovare applicazione sia rispetto alle minoranze nazionali, vale a dire quelle culture territorialmente concentrate che prima di essere assorbite in uno stato più ampio si governavano da sole, che ai gruppi etnici formatisi per immigrazione.
I succitati diritti sono raggruppabili in tre sottoinsiemi:diritti di autogoverno, diritti polietnici e diritti di rappresentanza speciale.
Con i primi ci si riferisce alle rivendicazioni di autonomia politica o giurisdizionale territoriale avanzate dalle componenti nazionali di minoranza all’interno di uno stato multinazionale (Kymlicka, La cittadinanza multiculturale, Il Mulino Bologna 1999). A legittimare queste istanze interviene il riconoscimento internazionale del diritto all’autodeterminazione a lungo arbitrariamente precluso dalla tesi "dell’acqua salata" alle minoranze nazionale interne e ristretto alle colonie d’oltremare. Le rivendicazioni per l’autogoverno ingenerano la devoluzione di parte dei poteri ad un’unità politica controllata dalla minoranza nazionale e corrispondente al territorio da essa storicamente occupato ora attraverso il meccanismo del federalismo ora con un sistema di terre riservate. Considerando che questi diritti sono intrinseci, la loro concessione rappresenta una misura permanente e non un rimedio ad un’oppressione eliminabile una volta che questa sia stata riparata (provvedimenti di affermative action).
I diritti polietnici invece sono reclamati da gruppi etnici e minoranze religiose perché sia consentito loro di esprimere pubblicamente la propria identità culturale senza subire per questo discriminazioni. Queste rivendicazioni poggiano sull’intenzione delle minoranze, specialmente se visibili, di partecipare alle istituzioni della società dominante senza che l’espressione della loro identità condizioni negativamente la loro riuscita. Infine i diritti di rappresentanza speciale vogliono rimediare alla sottorappresentazione nelle istituzioni dei gruppi storicamente svantaggiati con l’istituzione dio riserve di determinati numeri di seggi negli organi legislativi. Il timore della scarsa rappresentatività del processo politico coinvolge in questa rivendicazione i gruppi minoritari caratterizzati per etnia ma anche le donne, gli handicappati e tutte le categorie emarginate.

g. Immigrazione e religione

La centralità del pensiero cristiano in un approccio assiologico al fenomeno, appare assoluta e indubitabile, in quanto il messaggio evangelico, nell’affermare l’eguaglianza di ogni uomo, appare insuperabile, costituendo il fondamentale codice dei diritti della Persona Umana. Come sopra accennato, l’Arcivescovo Marchetto sottolinea "la Chiesa sia continuamente impegnata a vari livelli, attenta, com’è, soprattutto a promuovere un cammino che rispetti e valorizzi la dignità della persona migrante". "In considerazione della caratteristica globale e strutturale delle migrazioni, essa incoraggia e auspica lo sviluppo di una politica esplicita e concertata, dove i migranti non siano un capro espiatorio per altri problemi sociali, né una minaccia alla sicurezza e alla stabilità".
"Punto di partenza umano ed ecclesiale", continua l’Arcivescovo nel proprio intervento, sono infatti "l’affermazione dell’uguaglianza tra le persone, ben oltre le determinazioni di etnia, di lingua e di origine, e altresì l’unità della famiglia umana". Per questo motivo, la Chiesa è "estremamente attenta" all’accoglienza e all’accompagnamento pastorale dei migranti, non dimenticando di sottolineare che il fenomeno della migrazione comporta anche "un complesso di doveri e di diritti, primo tra i quali il diritto allo spostamento migratorio".
Il diritto degli Stati alla gestione dell’immigrazione, dal canto suo, deve "prevedere misure chiare e fattibili di ingressi regolari nel Paese, vegliare sul mercato del lavoro per ostacolare coloro che sfruttano i lavoratori migranti, mettere in atto misure di integrazione quotidiana, contrastare comportamenti di xenofobia, promuovere quelle forme di convivenza sociale, culturale e religiosa che ogni società plurale pur identica esige".
Lo Stato, inoltre, "deve esercitare il suo dovere-diritto di garantire la legalità, reprimendo la criminalità e la delinquenza e gestendo le persone in situazione irregolare", ma operando sempre "nel rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle convenzioni internazionali". La tutela della dignità della persona umana, ha spiegato l’Arcivescovo, "mette ancora più in rilievo la necessità di una cura pastorale specifica nell’ambito migratorio per la prima e seconda generazione", che deve contemplare "il rispetto per l’uso della lingua materna nella catechesi, nella predicazione e nell’amministrazione dei Sacramenti, l’attenzione per le esigenze particolari della religiosità popolare, l’invio di missionari appositamente designati".
Le strutture pastorali, ha aggiunto, devono "garantire un progressivo processo di integrazione attiva nella Chiesa locale, che superi la tentazione della ‘colonizzazione religiosa’ e dell’assimilazione tout court, evitandosi d’altra parte pure una forma di ghetto".
Accanto al tratto prettamente pastorale, ha proseguito monsignor Marchetto, "non devono mancare adeguati interventi pure nel campo sociale, civile e politico".
Allo stesso modo, si è chiamati a "migliorare il livello di ‘umanesimo’ della società, rinnovando anche la cultura e la scuola nelle sue molte ramificazioni". In questa prospettiva, la conoscenza dei vari gruppi etnici e delle loro culture è "un passo obbligato che va inserito nei programmi educativi scolastici e in quelli della catechesi". Per questo, bisogna insistere "sulla formazione, soprattutto dei giovani, ma anche dei leader dei gruppi e delle collettività".
"L’urgenza di oggi e il segreto del futuro stanno nel dialogo tra persone, comunità, popoli, culture, religioni ed etnie perché la chiusura o l’intolleranza nascono dall’idolatria di se stessi e del proprio gruppo".
In considerazione di questo, è quindi indispensabile "riaffermare che, per avere effetti veramente positivi e duraturi, la globalizzazione deve essere fondata su una visione della persona umana che risponda ai criteri cristiani profondamente umani, ben oltre le ideologie materialiste e laiciste, che sposano la causa del relativismo, relativizzando, in fondo, appunto la fondamentale dignità di ogni persona umana".

h. Immigrazione e diritto all’istruzione. la pedagogia interculturale

Per pedagogia interculturale s’intende una metodologia protesa verso un’integrazione dinamica diversa tanto dall’assimilazione/omogeneizzazione quanto dalla ghettizzazione, che sono entrambi due errori pericolosissimi: si tratta pertanto di un incontro produttivo fra diverse concezioni del vivere che comporta però inevitabilmente una ridefinizione delle identità di chi vi partecipa. Mentre la pedagogia per stranieri consiste in una didattica speciale a loro esclusivamente rivolta in quanto soggetti emarginati, quella interculturale è indirizzata invece a tutte le componenti della società entrando a far parte così della pedagogia generale.
Se la prima interpreta gli stranieri come oggetto di bisogno la cui diversità costituisce un deficit da sanare attraverso l’assimilazione, viceversa l’educazione interculturale guarda agli immigrati come soggetti di risorse positive specifiche; mentre la didattica differenziale si prefigge di aiutare gli stranieri a colmare il gap della diversità, la prospettiva interculturale si ripromette di individuare le modalità di comunicazione fra soggetti culturalmente distanti. Per cogliere le potenzialità delle differenze occorre quindi un’infarinatura di educazione interculturale che coinvolga tutte le figure professionali che operano nella scuola. L’Italia, guardando al risultato delle scelte già sperimentate in tema di inserimento degli handicappati, decide di evitare l’istituzione di classi speciali per gli stranieri per scongiurare la segregazione scolastica; occorre dunque rintracciare le modalità per regolare la coesistenza di italiani e stranieri all’interno della stessa classe nel modo più proficuo per entrambi.
La normativa italiana in materia comincia estendendo il diritto/dovere all’istruzione a tutti i minori, senza considerazione per la posizione giuridica dei genitori. La Circolare Ministeriale della Pubblica Istruzione 12 Gennaio 1994 n. 5 che rimuove l’iscrizione con riserva per gli alunni senza regolare permesso di soggiorno, rappresenta l’approdo adeguato dell’allargamento del diritto all’educazione a quanti presentino i requisiti d’età per l’obbligo scolastico a prescindere dalla condizione giuridica. In relazione poi all’applicazione interdisciplinare della pedagogia interculturale nella scuola italiana, alcune circolari introducono lo svolgimento di attività di sostegno finalizzate all’integrazione linguistica nonché alla valorizzazione delle culture native.


2. Il problema dell’immigrazione nella tradizione degli studi criminologici

Questa lunga premessa alla tutela dei diritti umani in relazione ai fenomeni migratori, diviene assai importante per comprendere se e come è possibile gestire i fattori di devianza rispetto alla legalità connessi alle migrazioni, sovente legate alla negazioni dei diritti. D’altronde, il fenomeno non può essere gestito se non attraverso il rispetto rigoroso della legalità, mediante scelte che si devono ricondurre a quanto previsto dalle leggi e non al mero arbitrio.
Il principio di legalità, che nel nostro ordinamento ha peraltro rango Costituzionale, sottomette al governo delle leggi anche gli organi dello Stato ed esprime una scelta garantista verso i diritti della persona; nella sua accezione più prettamente giuspenalistica, il principio di legalità si riassume plasticamente nel brocardo latino di origine illuministica nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali. Viene quindi riaffermata con forza, nei sistemi giuridici occidentali, la fiducia tutta liberale nello stato di diritto, dove tutti indistintamente ma inderogabilmente sono sottoposti al dominio delle legge e perciò stesso sono liberi. La libertà dei liberali,com’è noto, ha un significato negativo e si identifica infatti con il diritto di fare tutto ciò che non è vietato e quindi è permesso dalle leggi. Il rispetto della legalità è la condizione di base, parallela alla tutela dei diritti dell’Uomo, perché possa parlarsi correttamente di integrazione.
Non c’è possibilità di integrazione senza il rispetto della legalità, sia nell’ingresso nella comunità nazionale ospitante sia nel rispetto delle sue regole normative di convivenza e del suo ordinamento giuridico.
Il pensiero criminologico ha sempre analizzato con interesse il problema migratorio e le devianze ad esso connesse, legate a situazioni di illegalità.
Nel 1894, nella terza edizione de "l’Uomo Delinquente", Lombroso, a proposito dei rapporti fra densità di popolazione e delinquenza, osservava:
"Vero è che fra l’Italia e la Francia abbiamo veduto un vero contrasto, una completa contraddizione che ripullulerà anche per la ricchezza, in quanto che da noi l’omicidio decresce regolarmente colla densità e in Francia invece si innalza straordinariamente col massimo della densità, per quanto Parigi sia alquanto inferiore della Senna Oise che la circonda. Ma questa contraddizione (…) è dovuta alla speciale condizione in Francia di un elemento nuovo, mancante fra noi che è la immigrazione che aumentavi, sì, ma sinistramente, la densità, portandovi più di 1.200.000 stranieri dell’età e delle condizioni più proclivi al reato, - e ciò in pochi punti. (…)" "Quanto meno poi l’immigrazione è stabile, tanto più dà delitti.
I Belgi che si naturalizzano in Francia vi commettono molto meno delitti degli emigranti Spagnuoli che quasi vi sono accampati (…). L’emigrante, dettavo già io nella 2a di questo libro (1876), rappresenta quella specie di agglomero umano che ha la massima facilità ed incentivo al delitto associato: maggiori bisogni, minore sorveglianza, minore vergogna; maggior agio di sfuggire alla giustizia, maggior uso del gergo; ed i ladri sono quasi sempre nomadi (…). Ed ecco una nuova causa per cui differisce nel rapporto degli omicidi colla densità, l’Italia dalla Francia, che ha nell’ultimo decennio 1880-90 una quota media di soli 11.163 emigrati, mentre l’Italia giunge, nel 1892, a 246.751…" (Lombroso, 1894).
Queste riflessioni lombrosiane manifestano una sorprendente attualità ed anche un valore quasi profetico, ove si tenga conto che maturano in epoca in cui l’Italia era esclusivamente terra d’emigrazione, e trovano un corollario sul versante sociologico nel pensiero di Durkheim, che, tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, esaminando anche in relazione alla devianza degli immigrati le problematiche connesse al suicidio, osservava una più elevata percentuale di suicidi e tentati suicidi fra questi ultimi, che fra gli autoctoni.
Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione agli immigrati quali autori di reati, per elevati fattori di rischio, che, alcune commissioni d’inchiesta istituite negli USA tra il 1888 e il 1931 hanno individuato nella prevalenza di soggetti maschi di giovane età, a basso reddito e concentrati in aree metropolitane, con problemi di comunicazione linguistica e spiccate differenze culturali, tutte variabili che generavano evidenti aree sottoculturali.
Nel 1931 la National Commission On Law Observance and Enforcement (commissione Wickerman), ha tracciato delle interessanti e precise linee di demarcazione dei fenomeni criminologici, rilevando che per gli immigrati prevalevano reati predatori c.d. "a sangue freddo", mentre tra gli americani prevaleva la criminalità ispirata a premeditazione e pianificazione, come pure è stato constatato come certamente erano più propensi a delinquere i gli immigrati di seconda generazione, che per motivi linguistici e conoscitivi erano in grado di esprimere maggiore efficienza del sistema americano e subivano in modo particolare la marginalizzazione e la mancanza del benessere riservato ai cittadini.
Anche l’Europa ha manifestato a cicliche riprese flussi migratori al proprio interno (dai paesi meno sviluppati dell’area mediterranea a quelli più sviluppati del Nord Europa) e dall’esterno (con particolare riferimento alle ex colonie, specie inglesi e francesi).
La reazione dei diversi Paesi fu molto differenziata sia sotto il profilo delle politiche sociali che delle analisi dei fattori di devianza.
In generale, con riferimento al fenomeno verificato tra gli anni ’50 e gli anni ’60 del ventesimo secolo, si è constatato che la prima generazione di immigrati era animata da virtuose condotte sociali e forte impegno lavorativo, e presentava un tasso di criminalità inferiore a quello dei cittadini, mentre la seconda generazione era maggiormente incline al crimine per motivazioni essenzialmente di tipo socio-psicologico, in conseguenza di un certo disadattamento sociale, di sentimenti di esclusione e frustrazione.
Tra le varie teorie elaborate in materia si possono evidenziare:
a. la teoria del conflitto culturale. La nozione di sottocultura, in senso criminologico, consiste in quella suddivisione della cultura,composta da una combinazione di situazioni sociali fattoriabili, quali l’educazione, la condizione sociale, l’ambiente etnico, la residenza regionale, rurale e urbana e l’affiliazione religiosa, che costituiscono un’unità funzionale che determina un effetto integrato sugli individui che vi partecipano (Gordon). La sottocultura si manifesta attraverso l’interazione con quelle persone che già condividono ed hanno interiorizzato,nelle loro opinioni e nelle loro azioni il modello culturale del sottogruppo (Cohen), e non ha necessariamente un connotato negativo, bensì si contrappone ai sistemi di valori accettati come dominanti nella società di cui fa parte. è tuttavia frequente che la sottocultura orienti la sua devianza in senso criminale, ed in tal senso si è parlato di sottocultura della violenza (Wolfgang-Ferracuti), e si è proposta una classificazione delle sottoculture delinquenziali nelle forme criminali, conflittuali ed astensioniste (Cloward-Ohlin). In quest’ottica, la criminalità si origina dal contrasto fra la cultura d’origine dell’immigrato e quella del Paese di accoglienza;
b. la teoria della mobilità, che si collega alla prima perché valorizza i legami interni tra l’immigrato e il proprio gruppo etnico di appartenenza che valuta l’influenza degli stessi quali cause di insorgenza di contrasti con la comunità ospite;
c. la teoria della devianza come risposta alle frustrazioni, che ricollega la criminalità al disadattamento sociale particolarmente accentuato nel processo di migrazione;
d. la teoria dell’anomia o del conflitto tra norme sociali, che si ricollega alla perdita dei punti di riferimento etico-sociali propri della comunità di origine senza una correlata interiorizzazione dei valori espressi dalla nuova società di accoglienza. L’assenza di norme di riferimento determina uno squilibrio nella condotta individuale, ovvero una incertezza circa i comportanti corretti secondo le aspettative sociali della comunità d’accoglienza, con assoluta confusione degli obiettivi individuali.
Su tale scenario si inseriscono "dell’etichettamento" (labelling theory) e sulla "reazione sociale", sviluppatesi negli anni ’60 in area anglosassone (Lemert, 1981) che vuole la reazione sociale nei confronti degli stranieri quale conseguenza non tanto di reali comportamenti devianti (Goffman, 1970) quanto della stigmatizzazione e dell’etichettamento degli stessi come "diversi e pericolosi".
Il fenomeno è bivalente, con un profilo decisamente negativo in quanto stigmatizzante e ostativo ad un recupero del reo, e un profilo positivo legato alla difesa sociale e alla capacità della società di identificare e difendersi da soggetti devianti e pericolosi. Sotto il primo approccio, si è rilevato che il comportamento criminale non occasionale conseguirebbe, in modo evidentemente non voluto e paradossale, proprio alla reazione delle collettività e delle istituzioni, in quanto attribuendo l’etichetta di criminale all’autore di un reato si genera un effetto, determinato dalla diffidenza, disistima e stigmatizzazione sociale, ed esclusione sociale idoneo a trasformare l’autore vero o presunto di un singolo reato in un delinquente cronico.
L’etichettamento produrrebbe quindi conseguenze deleterie sia a livello di rappresentazione sociale e di auto percezione, sia di opportunità e di frequentazioni. Questo processo può dare il via alla carriera criminale, rendendo anche possibile il passaggio dal reato originario a forme di devianza anche più gravi, oltre che ad un’ostilità ed ad un distacco dal corpo sociale (Howard S. Becker, Outsiders).
Secondo la teoria dell’etichettamento ne sarebbero vittime soprattutto coloro che compiono reati che suscitano allarme sociale e che non dispongono di mezzi materiali né di una reputazione o di uno status consolidato in grado di contrastare la penetrazione dell’etichetta di criminale. Di conseguenza la reazione sociale non è attivata in maniera uguale per tutti i tipi di reato ma, al contrario, è più severa e dannosa nei confronti della microcriminalità e dei reati associati alle minoranze, ai poveri, ai presunti recidivi, o a chi ha un determinato aspetto. Secondo questa teoria la reazione sociale sarebbe quindi un fattore criminogeno, da mitigare attraverso la parsimonia nella somministrazione della sanzione penale da riservarsi ai fenomeni più gravi e optando invece per l’adozione di misure alternative al carcere finalizzate al reinserimento del detenuto ed alla cancellazione dell’etichetta.
Conclusivamente comunque, buona parte degli studi criminologici indicavano che il tasso di criminalità degli immigrati sembrava uguale e talvolta anche inferiore a quello della popolazione di accoglienza e che semmai il problema poteva insorgere nella seconda generazione. In tal senso Ferracuti affermava recisamente che il "pregiudizio dello straniero più criminale del nativo è la conseguenza di una reazione xenofoba" (Ferracuti, 1970), mentre Ponti annotava: "... la scarsa criminalità fra gli immigrati, inferiore a quella teoricamente prevedibile per la concentrazione di fattori ambientali sfavorevoli, è anche da riferirsi a una selezione di personalità con doti positive che può caratterizzare coloro che si accingono a emigrare all’estero: maggior maturità della personalità, iniziativa personale, alto livello di aspirazione, capacità di affrontare situazioni nuove, buona tolleranza alla frustrazione, spirito di sacrificio" (Ponti,1990).
La condizione di straniero non doveva dunque essere valutata come causa diretta di criminalità, ma come uno dei tanti fattori da analizzare nello studio della delinquenza di un dato Paese (Montero, Carranza, 1988).
A partire dalla fine degli anni ’80 e, in misura assai più netta, nel corso degli anni ’90, si è assistito ad un mutamento nelle caratteristiche e nella rilevanza della criminalità degli immigrati in Europa.
Ciò è coinciso con un profondo cambiamento nella natura e nella direzione dei flussi migratori: si può affermare, semplificando e schematizzando la questione, che da una migrazione determinata principalmente dalla domanda, caratterizzata da fattori di attrazione (la necessità di mano d’opera non qualificata nei Paesi più industrializzati) si è passati ad una di offerta, contraddistinta da fattori di spinta (miseria, disoccupazione, guerre nei Paesi d’origine dei flussi migratori).
Già dalla metà degli anni ’70, i principali Paesi europei hanno reso più restrittive le loro politiche nei confronti degli immigrati, mentre il moltiplicarsi di fattori di crisi demografici, economici e politici nei Paesi in via di sviluppo dell’area mediterranea e nell’Europa Orientale e balcanica (si pensi alle guerre degli anni ’90) ha accentuato la pressione all’espatrio. Alcune nazioni, come l’Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo si sono trasformate da zone di transito o fonte di emigrazione, a mete di immigrazione.
Nell’arco dell’ultimo ventennio negli Stati Europei le statistiche hanno evidenziato un progressivo aumento della quota di reati commessi da stranieri, che riguarda gli stranieri senza permesso di soggiorno - la cui presenza nei diversi Stati si è fortemente incrementata - ma anche gli immigrati regolari, che sembrano aver iniziato a commettere più reati degli autoctoni.
Permane inoltre il problema della criminalità degli immigrati di seconda generazione, la cui pericolosità era stata denunciata sin dalla fine degli anni ’80 da alcuni criminologi tedeschi ed olandesi (Kaiser, 1996).
Il tasso di criminalità, peraltro, varia molto in rapporto alla provenienza degli immigrati.
Occorre peraltro ricordare sempre gli ostacoli di fondo che si incontrano nello studio del comportamento deviante di una popolazione straniera: la difficoltà maggiore, al riguardo, resta quella di definire la componente irregolare e clandestina straniera che le varie fonti ufficiali disponibili, concepite per fini diversi, non riescono a fornire in misura attendibile.
All’inizio degli anni ’90 uno studio svolto da ricercatori Istat su popolazione straniera e devianza in Italia, basato sul raffronto fra numero annuale dei permessi di soggiorno (considerato come indicatore del numero di stranieri presenti) e numero degli entrati nelle carceri dallo stato di libertà, aveva evidenziato che, nel periodo 1970-1989, ad un incremento di circa tre volte e mezzo del numero dei permessi di soggiorno corrispondeva una crescita della devianza (misurata dal numero degli entrati nelle carceri), di sette volte e mezzo, con un raddoppio del tasso di devianza specifica. Nello stesso periodo, l’indice specifico di devianza degli italiani (numero degli entrati per 100mila abitanti) era cresciuto del 46%.
Osservavano gli autori dello studio che l’incremento della devianza degli stranieri era proporzionalmente superiore al loro numero e sembrava crescere a ondate in base all’area di provenienza dei nuovi arrivati ed al grado di integrazione raggiunto dall’ondata precedente.
A livello territoriale la delinquenza straniera si sviluppava nelle regioni ad alto tasso di immigrazione ed in particolare nelle aree metropolitane del Centro Nord, dove erano maggiori le possibilità di delinquere (Caputo, Putignano, 1992).
Sempre per quanto riguarda l’Italia, un recente saggio di Marzio Barbagli, docente di Sociologia nell’Università di Bologna, basato su una rigorosa disamina comparativa di dati anche inediti ricavati da interessanti e complesse ricerche, ha fornito preziose indicazioni sulla criminalità degli immigrati, evidenziando che nell’ultimo decennio il coinvolgimento degli stranieri nelle attività delinquenziali è certamente aumentato in misura significativa come pure è aumentata la loro presenza negli Istituti di pena (dal 16% del 1991 al 28% del 1996); infine, assai significativamente, è cresciuta esponenzialmente la quota degli stranieri,sia irregolari che con permesso di soggiorno, sul totale dei condannati e sul totale dei denunciati per reati vari.
Gli stessi detengono alcuni monopoli criminali, il 30% dei condannati per la produzione e il commercio di stupefacenti sono stranieri e la tendenza tende ad amplificarsi; inoltre, osserva Barbagli, l’aumento della quota di condanne degli stranieri è avvenuta "per tutti i reati, lievi e gravi, strumentali (rivolti cioè a raggiungere un utile economico) ed espressivi (nati cioè da azioni impulsive e fini a se stesse): furti e rapine, ricettazione, produzione e commercio di stupefacenti, lesioni volontarie, violenze carnali e omicidi" (Barbagli 1998).
Le attività criminose risultano diversificate e concentrate in base alle nazionalità, con un fenomeno di vera e propria specializzazione criminale. I furti e i reati predatori in genere vengono statisticamente compiuti soprattutto dagli ex jugoslavi di entrambi i sessi (spesso minori nomadi), oltre che da marocchini, algerini e tunisini; lo spaccio di eroina da marocchini e tunisini; il traffico di marijuana da albanesi, quello di cocaina da sud americani, lo sfruttamento della prostituzione da albanesi e nigeriani. Anche se per questi reati la crescita della quota degli stranieri condannati si è verificata in tutta l’Italia, valori eccezionalmente elevati sono stati registrati nelle grandi città del Centro-Nord.
Ricordiamo che già nel 1992 il citato studio dell’ISTAT aveva indicato come aree di provenienza a maggior rischio di devianza quelle dell’ex Jugoslavia e dell’Africa, rispetto all’Asia ed ai Paesi economicamente avanzati (Caputo, Putignano 1992). Ancora prima, Bandini e colleghi avevano osservato con lucida preveggenza: "Tutti questi dati testimoniano come gli stranieri, e in particolare gli jugoslavi (la maggior parte dei quali è costituita da nomadi) e gli africani, abbiano ‘preso il posto’ (letteralmente) dei meridionali all’interno delle istituzioni segreganti per adulti e minori (…).
Anche il nostro Paese, alle soglie degli anni Novanta, sembra quindi iniziare ad essere contraddistinto dagli stessi problemi sociali che affliggono molto altri Paesi dell’Europa occidentale, in cui al tradizionale contrasto economico sembra sovrapporsi un contrasto etnico e culturale di dimensioni molto marcate" (Bandini, Gatti; Marugo, Verde, 1991).
Barbagli, infine, rileva come il mutamento nella qualità e nell’incidenza della devianza degli immigrati riscontrato in Italia, ma anche nel resto d’Europa, va posto in relazione al già richiamato mutamento delle caratteristiche dei flussi migratori recenti rispetto al passato, con il peggioramento della situazione sociale ed economica, ma anche ai cambiamenti nei progetti migratori e nei gruppi di riferimento, al rapporto tra le aspirazioni degli immigrati e le possibilità che hanno di realizzarle effettivamente.
Correlativamente va segnalato anche un fenomeno di grande interesse legato all’incidenza del fattore etnico/culturale, ma sotto il profilo opposto della vittimalità.
è assolutamente rilevante infatti la predisposizione degli immigrati a subire condotte criminali in misura assolutamente e significativamente maggiore rispetto agli altri cittadini, in ragione delle medesime motivazioni sottoculturali che determinano effetti vittimogeni, consequenziali all’appartenenza a gruppi culturali ove la violenza è accettata e praticata a danno dei soggetti deboli, all’esposizione a fattori di emarginazione e sfruttamento, di particolare gravità nell’attuale fase di crisi economica.
Questo fenomeno, che vede la qualità di migrante come una vera e propria predisposizione vittimogena, esige una particolare attenzione e dovrà essere reso oggetto di studi e analisi statistiche specifiche e accurate.


3. La percezione sociale di criminalità e immigrazione

Il pensiero sociologico individua nello studio della devianza un fertile terreno di analisi dei fatti migratori, in relazione alle trasformazioni della società. Le teorie e le ricerche sociologiche sul punto, sviluppatesi sin dalla fine del 1700 si ispirano a paradigmi di stampo utilitarista e positivista.
Nell’ottica utilitarista il crimine è visto non come reazione a fattori o influenze esterne ma come il risultato di una libera determinazione individuale e razionale, con cui il soggetto agisce per ottenere benefici, ponderandone i rischi l’illiceità e le sanzioni. Questo approccio più recentemente è stato ripreso dalle teorie della scelta razionale della devianza che pongono al centro del formarsi delle preferenze devianti l’interesse predatorio ed il calcolo economico, ma anche quelle della deterrenza che si prefiggono di prevenire il crimine attraverso un inasprimento delle pene.
L’approccio positivista vede invece il comportamento criminale come determinato da fattori ambientali e sociali che influenzano in modo determinante il soggetto, condizionandone in modo decisivo le scelte.
Nella ricerca criminologica, peraltro ai vecchi modelli monofattoriali di causalità lineare sono subentrati strumenti interpretativi più sofisticati e articolati, basati sulla pluralità dei fattori eziologici interagenti tra loro, e i fatti criminali vengono sottoposti ad una visione sistemica e globale, come il frutto di una complessa interazione fra modalità e finalità degli atti criminosi, caratteristiche dei soggetti attivi e delle vittime e reazione sociale agli stessi.
La reazione sociale, che si fonda in modo significativo anche sulla percezione che l’opinione pubblica si forma degli eventi delittuosi, è fondamentale per l’evoluzione della condotta deviante, e per tale motivo ormai da anni, si susseguono nel mondo occidentale ricerche ed indagini condotte su opinione pubblica e devianza: particolare importanza in tali ambiti rivestono le ricerche sulla c.d. "paura del crimine"(5)# (fear of crime), ossia sul problema delle conseguenze sociali e culturali del timore indotto dalla crescita della delinquenza, come pure sul ruolo svolto dalle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione di massa. Il fenomeno è di una gravità assoluta, anche perché in questi anni si deve notare un esasperato e patologico interesse dei mass-media su determinati eventi criminosi proposti con forme di spettacolarizzazione esasperata degli accadimenti, che alimentano una curiosità morbosa e malata di parte dell’opinione pubblica, e con la malsana prassi di celebrare indagini criminalisti che e processi mediatici, che inquinano l’attività delle forze di polizia e della magistratura.
Si aggiunga altresì che, proponendo i media solo messaggi di violenza e di perversione, si alimenta nella società civile un clima di paura del crimine che genera effetti estremamente negativi sulla qualità di vita delle persone.
Sono molteplici gli effetti nefasti di questo pessimo costume culturale tristemente imperante:
- si crea la percezione per cui tutta la società civile è malata e contaminata irreversibilmente dal male, annichilendo tutte le valenze positive che vi albergano;
- si alimenta una malata curiosità, assimilabile a quella delle casalinghe durante la Rivoluzione francese, che andavano a fare la maglia comodamente sedute con le amiche in piazza, davanti alle ghigliottine che tagliavano continuamente le teste degli oppositori del regime (le famose tricoteuses);
- si diffonde un clima di diffidenza e della sfiducia nei confronti delle istituzioni, percepite come incapaci di arginare i fatti criminali, con conseguente contrazione della partecipazione alla vita sociale e al controllo sociale informale che i cittadini socialmente impegnati svolgono "naturalmente nel territorio di residenza.
Eventuali esperienze di vittimizzazione talvolta accentuano ed aggravano queste situazioni, ma la paura del crimine è ampiamente diffusa anche indipendentemente dalle stesse. Solo le esperienze di vittimizzazione cui è risultata associata una forte reazione del sistema di giustizia, hanno determinato un sensibile abbassamento della paura del crimine, avendo la vittima constatato in prima persona le conseguenze del fatto criminoso e la reazione sociale allo stesso.
I diritti dei migranti, imperniati sul rispetto della dignità umana e della legalità, vanno coniugati con un’attività corretta di informazione ed educazione all’integrazione: infatti le indagini criminologiche più recenti fanno emergere lo spaccato di una società senza dubbio fortemente allarmata per una delinquenza connessa ai fenomeni migratori, che viene percepita in crescita in quanto acuita dalla crisi economica.
La paura del crimine viene amplificata dall’informazione fornita dai media sulla criminalità e ai costanti e immediati richiami alla nazionalità dei rei, se immigrati, onde il ruolo mediatico nella percezione dei problemi criminali non deve essere sopravvalutato, a fronte invece dell’esperienza diretta del contesto di vita e dell’eventuale esperienza di vittimizzazione.
Talvolta anche fomentate da motivazioni di stampo politico, la società civile manifesta tuttavia un notevole diffidenza nei confronti delle istituzioni nonché in merito alla efficacia della reazione ai criminali da parte dell’Autorità: la maggioranza delle vittime si dichiara infatti poi parzialmente o totalmente insoddisfatta del comportamento delle Autorità e non adeguatamente tutelata dalle Forze dell’Ordine.
La reazione strumentale è si prevalentemente indirizzata in senso sostanzialmente repressivo, con una richiesta di pene più severe o di un maggior rigore applicativo di quelle già esistenti, senza però trascurare l’importanza di un approccio di tipo "preventivo" al problema, con il potenziamento delle Forze dell’Ordine e attraverso la previsione di una riforme sociali, che i cittadini richiedono insistentemente ai poteri pubblici.
Davanti al fenomeno migratorio la società civile appare consapevole di trovarsi di fronte ad una trasformazione sociale inevitabile.
Le adesioni a giudizi totalmente negativi o positivi, con una forte polarizzazione delle opinioni si riscontra ragionevolmente laddove vi sia una esperienza ancora limitata del fenomeno, mentre la presenza protratta nel tempo di un numero importante di stranieri induce tendenzialmente una valutazione più pragmatica.
La difficile convivenza con l’immigrazione clandestina ha influenzato anche il giudizio sulla politica ufficiale nei confronti dell’immigrazione, talvolta incapace di risposte rapide, in termini di programmazione dei flussi e lotta alla clandestinità, a fronte dell’escalation dei problemi, per es. in relazione ai movimenti di rivolta connessi alla cd. primavera araba.
L’aumento della criminalità viene percepito in modo netto dalla società civile e posto in diretta relazione ai fenomeni migratori, generando una forte domanda di sicurezza.
La trasformazione sociale in senso multiculturale e/o multietnico è un dato ormai accettato come irreversibile ma che necessita d’essere gestito attraverso sagge politiche, poiché ricomprende molte situazioni che sfuggono al controllo legale, specie ove il migrante sia manovrato da associazioni criminali o sia abbandonato a se stesso, in condizioni di totale abbruttimento e povertà.


4. Un tipico reato culturalmente motivato: la violenza domestica

Una situazione assai paradigmatica, in cui i connotati della società multietnica determinano una rilevante influenza dei valori culturali nella configurazione di condotte penalmente illecite è quello della violenza domestica e dei reati familiari in genere.
Per violenza domestica, si intende, secondo l’accettata definizione della World Health Organization, "ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale e riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all’interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo". (WHO, 1996).
Può costituire affermazione "politicamente scorretta", ma appare inoppugnabile come i conflitti familiari trovino un fattore detonante di rilievo nei contrasti culturali. I diversi modelli culturali possono generare conflitti di culture legati a diversi patrimoni di valori dei membri del sistema familiare: costituiscono un elevato fattore di criticità in relazione alle condotte di violenza domestica, specie nei casi in cui il sistema familiare sia composto da soggetti di diversi ceppi culturali.
Thorsten Sellin, studiando la criminalità degli immigrati, si è occupato in modo assai perspicuo dei "conflitti culturali" partendo dal presupposto che ogni società possiede proprie "norme di condotta’’, che prescrivono i comportamenti che le persone devono tenere in determinate situazioni e che vengono tramandate da una generazione all’altra. Mentre nelle società semplici, omogenee sul piano culturale, queste norme di condotta tendono a diventare leggi e a godere di un consenso generale, nelle società moderne, disomogenee sul piano culturale, è molto frequente la possibilità di conflitti tra le norme dei diversi gruppi.
"I conflitti culturali sono il risultato naturale di un processo di differenziazione sociale, che produce un’infinità di raggruppamenti sociali, ciascuno con la propria impostazione o situazione di vita, la propria interpretazione delle relazioni sociali, la propria ignoranza o interpretazione sbagliata dei valori sociali degli altri gruppi.
La trasformazione di una cultura da un modello omogeneo e ben-integrato ad un modello eterogeneo non-integrato è perciò accompagnata da un aumento delle situazioni conflittuali. Viceversa, le operazioni connesse ad un processo di integrazione porteranno ad una riduzione delle situazioni conflittuali’’.
Su tali premesse emerge un’area di condotte che se il soggetto agente, in virtù del proprio patrimonio culturale, non percepisce come illecite, mentre costituiscono reato per l’ordinamento giuridico ospitante.
Tale situazione genera una forte problematicità, in bilico tra l’elemento soggettivo e la buona fede dell’agente da un lato, e il rispetto della legge penale dall’altro, sovente a fronte di condotte di rilevante gravità e pericolosità.
Un reato è "culturalmente motivato" se coesistono i seguenti fattori:
- il motivo culturale. L’eziologia della condotta, cioè la causa che ha determinato il soggetto a commettere il reato, che trova spiegazione nel bagaglio culturale di cui è portatore l’agente;
- la coincidenza di reazione. è necessario che la motivazione culturale dell’individuo abbia una "dimensione oggettiva’’, per cui,in altre parole, il motivo culturale non fa solo parte dell’etica individuale dell’agente, ma è anche espressione del bagaglio culturale ben consolidato del gruppo etnico di appartenenza, per cui tutti gli appartenenti allo stesso vi si conformano e agirebbero in modo analogo;
-  il divario tra culture. La cultura del gruppo etnico a cui appartiene l’agente dovrà essere infine messa a confronto con quella del Paese ospitante, in modo da individuare le differenze di considerazione e di trattamento tra i due sistemi: se il divario è consistente, anche questa verifica si intenderà superata e si potrà concludere per la sussistenza di un reato culturalmente motivato.
Il reato culturalmente orientato (o motivato) può essere pertanto definito come il comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo etnico di minoranza, che è considerato reato dalle norme del sistema della cultura dominante.
Lo stesso comportamento, nella cultura del gruppo di appartenenza dell’agente, è invece condonato, accettato come normale, o è approvato, o, in determinate situazioni, è addirittura imposto.
Le motivazioni criminogenetiche che conducono ad un reato culturalmente motivato, in relazione ai diversi valori che caratterizzano la cultura dell’agente, possono essere molteplici:
-  motivazioni religiose: celebre il caso, risalente agli anni ’80, della famiglia Oneda, in cui i genitori di una bambina talassemica, testimoni di Geova, si rifiutarono di sottoporla alle necessarie terapie emotrasfusionali, così cagionandone la morte, pur di ottemperare ad un precetto della loro religione; ovvero il caso assai frequente, del marito che minaccia e percuote la propria moglie che si rifiuta di indossare il burka;
-  motivazioni di coscienza o convinzione, che si fondano su filosofie di vita del gruppo;
-  motivazioni inerenti una particolare concezione dell’onore o della morale familiare: genitore che impone con violenza o minacce alla giovanissima figlia uno sposo da lui prescelto, o abusa dei mezzi di correzione;
-  motivi legati a consuetudini o tradizione, di tipo sociale o tribale, proprie della cultura del soggetto agente.
Diversificate possono essere, a fronte di reati di questo genere, le possibili risposte dell’ordinamento giuridico.
Una prima tipologia di reazione viene detta risposta assimilazionista(6): la stessa nega ogni rilevanza alle differenze multiculturali, con reazione legale egualitaristica (cd. modello francese, di totale indifferenza al fattore culturale) o iperpunitiva (ad es., la legge 7/2006 sulle mutilazioni genitali femminili, in relazione alle quali il fattore culturale aggrava il trattamento sanzionatorio).
Vi è poi una risposta multiculturale forte (cd. modello inglese) che valorizza l’atteggiamento multiculturale sino a quasi scardinare il sistema vigente e si impernia sulla c.d. cultural defense(7) (esimente culturale).
Infine, si pone la risposta multiculturale debole(8), che tende ad armonizzare il fattore culturale con il sistema vigente, interpretandone gli istituti (valutazione dell’elemento soggettivo, configurabilità di scriminanti, attenuanti etc.), ove possibile, pro reo.
Ogni soluzione offre pregi e difetti.
Mentre la prima appare ideologicamente molto rigida e intollerante verso le differenze culturali e l’atteggiamento soggettivo dell’agente, la seconda rischia di generare una disapplicazione di norme imperative inderogabili.
La terza soluzione pare la più percorribile, giacché il perno dell’impostazione multiculturale è la cultural defense (difesa o scriminante culturale), intesa come una causa di esclusione o diminuzione della responsabilità penale, invocabile da un soggetto appartenente ad una minoranza etnica con cultura costumi e usi diversi, o addirittura in contrasto con quelli della cultura del Paese d’accoglienza; la cultural defense, tuttavia, attualmente non costituisce un istituto giuridico autonomo, ma opera solo all’interno di altri istituti, quali l’elemento soggettivo del reato, l’errore di diritto, la legittima difesa, lo stato di necessità, la coscienza e volontà della condotta, il vizio totale o parziale di mente, lo stato emotivo, la provocazione.
Tuttavia, parrebbe ancor più adeguato un modello ibrido di stampo vittimologico. Infatti:
-  un efficace modello deve essere riferito alla capacità di creare integrazione, perché essa riduce i conflitti: la Commissione CE con la Comunicazione 1° settembre 2005, intitolata "Un’agenda comune per l’integrazione. Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione europea", individua una serie di "principi fondamentali comuni"che si ispirano alla logica del modello multiculturalista, ma sul dichiarato presupposto per cui "l’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea": si tratta di pilastri invalicabili;
-  tale modello dovrebbe prevedere l’introduzione normativa di una serie di fattispecie di reati culturali, da un lato, e la valorizzazione di circostanze esimenti/attenuanti dall’altro, peraltro nell’assoluto rispetto dei diritti fondamentali, umani e costituzionali, posti a tutela della vittima, in quanto il diritto penale segna la linea di confine e di ammissibilità dei costumi delle minoranze culturali rispetto a valori imprescindibili come la tutela della persona, dell’uguaglianza e dei diritti delle vittime.
Ne discendono alcune conseguenze conclusive:
-  il fattore culturale non deve mai prevalere sulla tutela dei diritti fondamentali della vittima: si può scriminare in talune situazioni un uso rituale di allocinogeni, o il portare in luogo pubblico da parte di un sikh il coltello tradizionale al collo, non invece la lesione di beni costituzionali, quali l’integrità fisica e la libertà fisica e sessuale della vittima;
-  la componente culturale deve inserirsi un progetto di integrazione, che resta lo strumento che consente di coniugare i diritti del migrante con quelli della società civile e dell’ordinamento ospitante: in tale ambito, debbono essere elaborati modelli di prevenzione e comunque di contrasto al fenomeno, idonei a salvaguardare i diritti di tutte le parti sociali.


Approfondimenti
(1) - U. Melotti, Migrazioni Internazionali. Globalizzazione e culture politiche, Bruno Mondatori, Milano 2004.
(2) - J. Habermas, C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano 1998.
(3) - N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi Torino 1990.
(4) - Rawls, The Domain of the Political and Overlapping Consensus, New York University Law Review, New York 1989.
(5) - Sul tema si veda ampiamente Santinello M., Gonzi P., Scacchi L., Le paure della criminalità. Aspetti psicosociali di comunità, Giuffrè, Milano, 1998.
(6) - Un celebre caso di risposta assimilazionista egualitaria nella giurisprudenza italiana è certamente quello di Sanaa Dafani, brutalmente uccisa dal padre nel 2009, nel Pordenonese: Dafani, secondo il Gip del Tribunale di Pordenone che lo ha condannato all’ergastolo, era "molto suggestionato dal giudizio dei suoi connazionali e dalla valutazione negativa che avrebbero dato al fatto che la figlia si era allontanata da casa per andare a convivere more uxorio, secondo un modello ormai consolidato nella civiltà occidentale, ma non ancora accettato in Paesi ove vigono diverse tradizioni e culture". Nessuna motivazione religiosa, solo l’intenzione di "salvare le apparenze". questa sua "mentalità retrograda" originava da "un limitato contesto culturale e un carattere possessivo e autoritario, più che dalla stretta osservanza del suo credo religioso: egli infatti - scrive il Gip - era musulmano, ma non praticante". Questa mentalità "non gli aveva impedito - evidenzia il magistrato - di assimilare consuetudini discutibili, sebbene tollerate dal mondo occidentale", come l’abuso di alcool, gli incontri con prostitute e lo sperpero del denaro, ma lo aveva portato "a impedire alla figlia di crescere come le altre adolescenti vissute in Italia, coltivando relazioni affettive, vestendo all’occidentale e truccandosi".
(7) - Alcuni casi emblematici di cultural defense nel panorama internazionale possono essere:
- caso Kargar: un immigrato afgano viene visto, da una vicina di casa, mentre bacia il pene del proprio figlio di un anno e mezzo; imputato del reato di abusi sessuali si difende sostenendo che tale condotta, nella sua cultura d’origine, costituisce espressione di affetto paterno e non ha alcuna valenza sessuale;
- caso Kimura: un’immigrata giapponese, tradita e abbandonata dal marito, in ottemperanza ad un’antica pratica tradizionale giapponese, decide di uccidersi insieme ai suoi due figlioletti (i quali effettivamente muoiono, mentre la donna, soccorsa, sopravvive);
- caso Kong Moua: un giovane immigrato laotiano sequestra e compie atti di violenza sessuale ai danni della sua fidanzata, nella convinzione di realizzare un rituale matrimoniale tradizionale della tribù laotiana Hmong alla quale entrambi - autore e vittima - appartengono;
- caso Dong Lu Chen: un immigrato cinese uccide a martellate la propria moglie fedifraga per ristabilire il proprio onore secondo le tradizioni cinesi.
(8) - Un caso emblematico nel Trentino (Trib. Trento 19 febbraio 2009, n. 138) costituisce un esempio di risposta multiculturale debole, fondata su malintesi diritti maritali e ancestrali codici familiari. Secondo questa sentenza, l’attenuante legata alla componente o fattore culturale in taluni casi può costituire il presupposto non per scriminare al condotta ma per ritenere configurabile l’ipotesi caso "di minore gravità" a norma dell’u.c. dell’art.609 bis c.p., mentre alcuni episodi di ingiurie e minacce per il medesimo motivo non integrano il reato ex art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia). Sussistono tuttavia seri dubbi circa la corretta impostazione dogmatica, certo non vittimologica ma imperniata sulla capacità a delinquere o sull’atteggiamento psicologico dell’agente (che avrebbe limitato la colpevolezza in virtù della primeva subcultura d’origine), nel perpetrare il reato sessuale; quanto poi ai maltrattamenti, è ben vero che la giurisprudenza richiede l’abitualità della condotta, desunta dal superamento di una soglia minima di sistematicità:tuttavia la reiterazione va valutata vittimologicamente, cioè in funzione della sua idoneità a costituire aggressione alla personalità e dignità della vittima (soggetto debole), e il dolo del reo può essere generico, e anche carente di un connotato programmatico.