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Corte di Cassazione

Omicidio colposo - Delitto colposo. Brevi cenni - Colpa professionale - Colpa stradale.

Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza 27 giugno 2011, n. 25649

Le dinamiche dell’accertamento della prevedibilità e della evitabilità dell’evento nel reato di omicidio colposo tra una valutazione ex ante e l’utilizzo del principio dell’agente modello.

Si legge quanto appresso in sentenza:
1. Con sentenza del 3/3/2005 il Tribunale di Teramo assolveva, perché il fatto non costituisce reato, …omissis... dal delitto di cui all’art. 589 c.p., omicidio colposo in danno di …omissis..., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. …omissis...). Al …omissis... era stato addebitato che, mentre circolava a bordo di un autocarro Mercedes sull’autostrada A … (in direzione …omissis...), all’uscita della galleria …omissis..., per la neve presente sull’asfalto, aveva perso il controllo del mezzo, così da mettersi di traverso sulla carreggiata creando ostacolo per i veicoli sopraggiungenti, tra cui l’auto BMW 525 condotta dal …omissis... che, dopo aver perso il controllo del veicolo, andava ad impattare contro l’autocarro, riportando gravi lesioni che ne determinavano il decesso.
2. Avverso la sentenza proponevano appello le sole parti civili …omissis... . Con sentenza del 22 gennaio 2009 la Corte di Appello De L’Aquila, riformava la pronuncia di primo grado ai soli ai fini civili e, premessa la concorrente responsabilità della vittima e dell’imputato, quantificata nel 50%, condannava il …omissis... ed il responsabile civile Assitalia Ass.ni s.p.a. al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 25.000.
Osservava la Corte di merito che senza dubbio esisteva il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento, in quanto, perdendo il controllo del mezzo, si era posto di traverso sull’autostrada, determinando un ostacolo per i veicoli che sopraggiungevano.
Quanto all’elemento soggettivo della colpa, sebbene la presenza della neve all’uscita della galleria non fosse stata segnalata da lampeggianti, all’interno della galleria vi erano segnali di pericolo, che, seppur di carattere generico, dovevano imporre al conducente dell’autocarro una maggiore prudenza nella guida.
Sulla base di tali valutazioni, la Corte distrettuale pronunciava la condanna risarcitoria, ripartendo la responsabilità del fatto in eguale misura.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:
3.1. il difetto di motivazione in relazione all’affermata sussistenza del nesso causale senza indicazione della legge scientifica di copertura. Infatti, dagli accertamenti tecnici svolti, era emerso che l’autocarro si era fermato a circa 122 mt. di distanza dalla uscita della galleria, sulla corsia di sorpasso ed aveva lasciato sul lato destro 4 mt. di spazio per l’eventuale passaggio di auto sopraggiungenti. Pertanto la condotta del …omissis... aveva creato un’occasione per il sinistro, ma non ne costituiva la causa, che invece era addebitabile alla condotta della vittima, la quale ben avrebbe potuto in tempo avvistare l’ostacolo e passare attraverso lo spazio lasciato libero sulla carreggiata.
3.2 il difetto di motivazione in ordine all’affermata presenza della colpa in capo al’imputato. Invero la precipitazione nevosa di forte intensità, all’uscita della galleria, nel versante teramano era del tutto imprevedibile, a fronte del fatto che all’ingresso, nel versante aquilano, la strada era asciutta ed inoltre la precipitazione non era stata segnalata con strumentazione semaforica o lanterne.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Quanto alla censura sul difetto del nesso causale tra la condotta di guida dell’imputato e l’evento, va premesso che la sentenza di primo grado ha assolto il …omissis..., perché il fatto non costituisce reato, per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa. Pertanto, in assenza di un’impugnazione dell’imputato per ottenere la pronuncia di una formula più favorevole, è precluso rimettere in discussione la sussistenza del fatto sotto il profilo del nesso causale.
Va ricordato che questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha statuito che l’imputato ha interesse ad appellare la sentenza di assoluzione in primo grado "perché il fatto non costituisce reato" e ne consegue che l’imputato, il quale non abbia proposto appello, non può dedurre in sede di legittimità, con il ricorso avverso la sentenza che in appello lo abbia condannato, censure su punti (l’accertamento del rapporto di causalità) rispetto ai quali non è più possibile contestare la decisione di primo grado per la formazione del giudicato o per l’esistenza di una. In ogni caso, va sottolineato come questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la sussistenza della causalità della condotta da parte di chi ponga in essere un ingombro sulla carreggiata, soprattutto in strade a scorrimento veloce.
3.2. Quanto al profilo della colpa (cioè alla possibilità di prevedere la situazione di pericolo all’uscita della galleria, con conseguente obbligo cautelare di limitare la velocità), il giudice di primo grado ha ritenuto che l’assenza di segnalatori semaforici all’interno della galleria e la circostanza che le condizioni meteorologiche sul versante de …omissis... erano normali, aveva reso imprevedibile la presenza di una bufera di neve all’uscita della galleria sul versante.
Di contro la Corte di Appello ha valorizzato la presenza in galleria di due cartelli, posti in prossimità dell’uscita (a 400 mt.) segnalati "Pericolo, strada sdrucciolevole per possibile presenza di ghiaccio o neve". Tali segnali, sebbene generici, dovevano indurre ad una maggiore prudenza e ad una limitazione della velocità.
Le argomentazioni della Corte di merito appaiono sorrette da adeguata motivazione laddove si osservi che, a parte la segnalazione del pericolo, la notevole lunghezza della galleria (circa 10 km.) non poteva determinare un affidamento sul fatto che le condizioni meteorologiche alla sua uscita fossero le stesse presenti all’ingresso.
Va ricordato che l’accertamento della prevedibilità dell’evento in tema di delitti colposi, va effettuata con valutazione "ex ante", giacché non può essere addebitato all’agente modello ("homo ejusdem professionis et condicionis") di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, essendo il …omissis... un autista professionale, non poteva sottovalutare la portata dei cartelli di avvertimento di pericolo siti in una lunga galleria con sbocco in zona di montagna ("Galleria Gran Sasso"). All’infondatezza del ricorso segue il suo rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalle parti civili che si liquidano come da dispositivo. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle costituite parti civili, in solido col responsabile civile, delle spese di questo giudizio, che liquida, per ognuna delle parti civili, in Euro 2.000, oltre accessori come per legge.



La vicenda processuale

Nel percorrere un tratto autostradale in zona di montagna, all’uscita di una galleria, il conducente di un autocarro, a causa delle precipitazioni nevose che avevano interessato il manto stradale di uno dei due versanti del traforo, perdeva il controllo del mezzo, in modo tale da mettersi di traverso sulla carreggiata e creare ostacolo per i veicoli che nel frattempo sopraggiungevano sul luogo del sinistro. Tra questi, un’autovettura andava ad impattare contro l’autocarro; il conducente nell’occasione riportava gravi lesioni che successivamente ne determinavano il decesso. In merito alla vicenda, l’adito Tribunale di Teramo assolveva con sentenza del 3 marzo 2005 il conducente dell’autocarro dall’accusa di delitto colposo (art. 589 c.p.) aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale perché "il fatto non costituisce reato". Avverso la sentenza le parti civili proponevano ricorso alla Corte di appello de L’Aquila che con sentenza del 22 gennaio 2009 riformava la pronuncia di primo grado ai soli ai fini civili. Affermata la concorrente responsabilità della vittima e dell’imputato, quantificata nel 50%, il Giudice di secondo grado condannava l’imputato, in solido con il responsabile civile Assitalia Ass.ni s.p.a., al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva.
La Corte affermava in sentenza, la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento giacché questi, perdendo il controllo del mezzo, si "…era posto di traverso sull’autostrada, determinando un ostacolo per i veicoli che sopraggiungevano…" nonché dell’elemento soggettivo della colpa, quand’anche la presenza della neve all’uscita della galleria non fosse stata adeguatamente segnalata(1), in quanto l’esigua cartellonistica afferente al pericolo di residui nevosi sulla carreggiata, avrebbe dovuto comunque "…imporre al conducente dell’autocarro una maggiore prudenza nella guida…". D’altronde, confermerà in seguito la Suprema Corte, la lunghezza della galleria (10 km circa) doveva indurre il conducente a ritenere improbabile che le condimeteo del versante di uscita fossero favorevoli analogamente a quelle che rilevava all’atto di accedere al tunnel.
Sulla base di tali valutazioni, la Corte d’appello pronunciava la detta condanna risarcitoria, ripartendo la responsabilità del fatto in eguale misura.
L’imputato ricorreva alla Suprema Corte lamentando, in diritto, il difetto del nesso di causalità tra la di lui condotta e l’evento in quanto l’autocarro, come si era potuto appurare nel corso dei rilievi effettuati subito dopo al sinistro, si era fermato a circa 122 mt. di distanza dalla uscita della galleria, sulla corsia di sorpasso, ed aveva lasciato sul lato destro 4 mt. di spazio per l’eventuale passaggio di auto sopraggiungenti, creando un’occasione per il sinistro di cui non poteva dirsi unica ed esclusiva causa.
Al riguardo la Suprema Corte, limitandosi ad esaminare esclusivamente dal punto procedurale l’eccezione sollevata dalla difesa, rilevava che in assenza dell’impugnazione da parte dell’imputato della sentenza di secondo grado, al fine di ottenere una pronuncia di assoluzione con formula più favorevole, per costante giurisprudenza "…non può dedurre in sede di legittimità, con il ricorso avverso la sentenza che in appello lo abbia condannato, censure su punti (l’accertamento del rapporto di causalità) rispetto ai quali non è più possibile contestare la decisione di primo grado per la formazione del giudicato…"(2).
Proseguivano gli ermellini sottolineando che con altrettanta costanza la Corte medesima aveva "…ripetutamente riconosciuto la sussistenza della causalità della condotta da parte di chi ponga in essere un ingombro sulla carreggiata, soprattutto in strade a scorrimento veloce…"(3).
In diritto il ricorrente richiamava, quanto al profilo della colpa(4), le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado che aveva ritenuto che l’assenza di segnalatori semaforici all’interno della galleria unitamente alla circostanza che le condizioni meteorologiche sul versante di accesso alla galleria erano normali, avevano di fatto reso imprevedibile la presenza di una bufera di neve all’uscita sul versante opposto. Si trattava, chiarisce la Suprema Corte, di condurre quella valutazione ex ante della verificabilità dell’evento giacché non può essere addebitato all’agente il fatto di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere (al momento del sinistro - n.d.a.), non poteva prevedere. In caso contrario si determinerebbe processualmente una forma di responsabilità oggettiva, ipotesi del tutto estranea al nostro Ordinamento(5).
Il Giudice del diritto, nel caso di specie, alle riserve espresse dalla difesa aggiungeva che la qualità di autista professionale del conducente dell’autocarro gli imponeva il dovere di non sottovalutare la portata dei cartelli di avvertimento di pericolo, benché non adeguati, siti in una lunga galleria con sbocco in zona di montagna e di considerevole lunghezza dichiarando, pertanto, infondato il ricorso dell’imputato ed il suo conseguente rigetto nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, unitamente a quelle sostenute dalle parti civili.

Brevi cenni sul delitto colposo

L’art. 43 del codice penale recita che "Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" richiedendo per la sussistenza del reato (c.d. colposo) esclusivamente una condotta antigiuridica ricollegata all’evento.
L’evento criminoso non è assolutamente voluto dal reo (elemento negativo della fattispecie), altrimenti si cade nell’ipotesi di responsabilità dolosa, ma si determina a seguito della negligenza, imprudenza ed imperizia che ne caratterizzano l’azione.
Il delitto è, infatti, di natura dolosa laddove il fatto di reato è dall’agente preveduto e voluto; ciò sia nei reati di evento (dove la volontà deve estendersi all’evento) che in quelli di pura condotta (dove la volontà può limitarsi all’azione od omissione verificatasi, che di per sé costituisce reato). Qualora, per contro, l’evento non è voluto, anche se preveduto, e si sia verificato a causa della violazione delle regole di condotta che le norme gli impongono (negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), si concretizzerà l’ipotesi di delitto colposo.
Più semplicemente, il delitto è colposo quando, per fare un esempio, nel corso di un viaggio in automobile, a velocità superiore ai limiti consentiti dalle particolari condimeteo che rendono scivoloso il fondo stradale, si perde il controllo dell’automezzo e si investe un pedone uccidendolo ovvero, come del caso della sentenza in commento, si procura in modo diretto il decesso di un automobilista che sopraggiunge nel medesimo senso di marcia.
E’ chiaro che l’investimento del pedone o la collisione con altro automezzo non sono assolutamente voluti, ma sono venuti a verificarsi, appunto, causa di una velocità non conforme alle norme che regolano la circolazione stradale ovvero per inosservanza di regole di natura cautelare..
Anche se l’automobilista non aveva intenzione di cagionare la morte del terzo, ma a lui sia attribuibile il mancato rispetto di dette regole cautelari di condotta, questi risponde innanzi al Autorità giudiziaria di delitto colposo per averlo con imprudenza determinato e verrà condannato ad una pena che va da un minimo edittale di uno ad una massimo di cinque anni di reclusione ai sensi dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589 c.p.
è proprio l’assenza del momento volitivo dell’evento, dunque, l’elemento che distingue la responsabilità dolosa da quella colposa, tra le quali secondo un consolidato orientamento dottrinale sussisterebbe un rapporto di genus a species (il comma 2 dell’art. 42 c.p. spiega come la responsabilità dolosa costituisca nei delitti la regola, limitando notevolmente i casi di responsabilità colposa o preterintenzionale che, tra l’altro, devono essere tassativamente indicati, data la loro eccezionalità(6)).
Comunque, a prescindere, dalla presunta natura del precitato rapporto la dottrina maggioritaria è più volta intervenuta affermando che il delitto colposo è autonoma fattispecie penale, e non già una ipotesi penale caratterizzata da un minus rispetto a quella tipica del reato di natura dolosa, con caratteristiche proprie sia dal punto di vista dell’elemento oggettivo(7) che da quello della colpevolezza.
Accanto all’elemento di carattere negativo dell’assenza del momento volitivo dell’evento, l’art. 43 c.p. cit. prevede, nell’indicare i termini della natura della responsabilità per colpa, che l’evento sia cagionato da una condotta negligente, ascrivibile all’agente che pone in essere un comportamento omissivo (per errore e/o ignoranza per lui ineccepibili) diverso da quello che la norma gli impone, imprudente ovvero realizzata in difetto delle specifiche regole di perizia che la sua stessa natura richiede ovvero, ancora, dalla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, la cui funzione primaria è quella di risolvere ex ante situazioni di potenziale conflitto di interesse fra beni tutelati(8).
Per imprudenza si intende una attività positiva che non si accompagni, nelle speciali circostanze del caso, a quelle cautele che la ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela della incolumità e degli interessi propri o altrui
L’imperizia è, invece, il difetto di quella specifica abilità che l’esercizio di una speciale funzione od attività richiedono (nel caso di specie quella di condurre un autocarro per il trasporto di masserizie sulla rete autostradale).
Relativamente alla condotta nell’ambito del reato di natura dolosa sono destinate ad emergere, oltre i comportamenti direttamente riconducibili alla volontà dell’agente, anche atti istintivi, abituali o dovuti a dimenticanza ove questi poteva essere controllati(9).
L’evento antigiuridico deve essere conseguenza di una condotta contraria al dovere dell’agente di rispettare talune disposizioni di natura cautelare; l’evento, pertanto, non è tanto (o non solo) il risultato dell’azione materiale ma il frutto della mancata osservanza di siffatte disposizioni. In pratica nell’evento deve venire a concretizzarsi quell’ipotesi che la norma cautelare tendeva ad elidere.
Tale considerazione ha indotto parte della giurisprudenza ad escludere che possa concretizzarsi una responsabilità di natura colposa in capo all’autore di una condotta che determini un evento che si sarebbe verificato anche in assenza della di lui azione.
Se altrimenti fosse si verrebbe a determinare un’ipotesi di responsabilità oggettiva che, giova ricordarlo, non è ammessa nel nostro Ordinamento(10).
Occorre, dunque, che l’inosservanza delle norme cautelari sia attribuibile all’agente; nel caso in cui il soggetto non poteva in alcun modo prevedere ed evitare il fatto di reato non sussistono a suo carico profili di responsabilità penale di alcun genere(11). Per determinare la prevedibilità ed evitabilità del fatto la dottrina richiama la figura dell’agente modello di generiche attività (es. automobilista-modello, insegnante-modello) ulteriormente specificata grazie alla natura dell’attività stessa e di quegli elementi che caratterizzano la partecipazione del soggetto ad una determinata cerchia sociale e professionale (es. automobilista privato, conduttore automezzi pubblici, conduttore autocarri per trasporto masserizie).
L’attribuibilità determina una colpa c.d. generica in capo all’agente; detta colpa deve poi diventare specifica nella consapevolezza della responsabilità di aver cagionato proprio il fatto per evitare il quale la norma cautelare era stata effettivamente posta(12).
L’agente, come ampiamente ribadito, per rispondere del fatto a livello di colpa non deve volere il fatto tipico (in caso contrario risponderà della sua condotta a titolo di dolo). Nel caso in cui difetti l’accettazione e, dunque, il soggetto non si renda conto di poter cagionare un danno al terzo, ricorre l’ipotesi di colpa incosciente.
Nel caso, invece, egli accetti il rischio del suo verificarsi, pur nella convinzione che ciò non accadrà, la dottrina fa riferimento al concetto di colpa cosciente, che costituisce un’aggravante comune per i delitti colposi(13) (art. 61, n. 3, c.p.), la quale pone tutta una serie di problematiche in merito alla compatibilità di tale forma di colpa con un’altra figura di derivazione squisitamente dottrinale: il dolo c.d. eventuale. Tale specifica forma di dolo ricorre, infatti, nelle ipotesi in cui l’agente, pur non volendo l’evento, l’abbia preveduto ed abbia accettato il rischio del suo concretizzarsi. Addirittura, secondo un orientamento del tutto marginale, la sussistenza della colpa con previsione o cosciente verrebbe a svuotare del tutto il significato il c.d. dolo eventuale. Ma, come detto, si tratta di un orientamento marginale, destinato ad avere scarso seguito, peraltro mai ripreso dalla giurisprudenza.
Le due figure in esame hanno, infatti, strutture giuridiche differenti la cui diversità poggia sul grado di prevedibilità dell’evento e, quindi, su come il soggetto agente se ne rappresenta la verificazione; sussisterebbe un’ipotesi di il dolo eventuale laddove l’evento sia preveduto come concretamente possibile ovvero quella di colpa cosciente qualora l’evento rimanga un’ipotesi astratta nella mente del soggetto agente(14).
Un orientamento senz’altro più recente, ritiene che la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente sia da individuarsi nel grado di accettazione del rischio che l’evento si realizzi. Risponderebbe a titolo di dolo eventuale il soggetto che, pur agendo ad altro fine, abbia accettato il rischio che si determini un evento delittuoso come risultato della sua condotta ed a titolo di colpa cosciente colui il quale, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella certezza che esso non si verifichi (rifiutando la mera idea del rischio) confidando nella propria capacità di controllare l’azione(15).
La suprema Corte, al riguardo, ha accolto tale tesi affermando in tempi recenti che sussiste il dolo eventuale solo ove sia possibile individuare la rappresentazione nell’agente della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell’evento delittuoso come conseguenza della condotta unitamente all’accettazione del rischio della sua verificazione. Nell’ipotesi in cui, per contro, l’agente, pur essendosi rappresentato l’evento come possibile, abbia posto in essere la sua condotta nella convinzione errata e/o colpevole che l’evento non si sarebbe comunque verificato, vi sarà colpa cosciente in ragione del fatto che la realizzazione dell’evento viene da lui percepita alla stregua di mera ipotesi astratta non concretamente realizzabile.


La colpa professionale

Le attività professionali sono quelle, in genere, che richiedono la soluzione di problemi di notevole difficoltà tecnica, il che nel tempo ha evidenziato la necessità di una certa elasticità nel condurre l’indagine per l’accertamento della sussistenza di profili di responsabilità colposa in capo al professionista.
Secondo alcuni autori questi andrebbe valutato nelle sue azioni sulla base delle regole cautelari generali (negligenza, imprudenza, imperizia, etc.). Altri, accompagnati da una certa parte della giurisprudenza, ritenevano potesse trovare più realisticamente applicazione l’art. 2236 c.c. in base al quale il professionista deve essere chiamato a rispondere solo per colpa grave, con esclusione di responsabilità per gli altri gradi di colpa.
Proprio l’adesione di parte della giurisprudenza a tale tesi comportò che della questione venisse investita la Corte Costituzionale(16), innanzi alla quale si intendeva eccepire la disparità di trattamento che siffatta interpretazione della norma induceva tra i cittadini. La Corte liquidò la questione come non fondata giacchè la particolare interpretazione della colpa professionale aveva il merito "…da un lato di non mortificare l’attività complessa con il rischio di una incriminazione penale; dall’altro quella di non indulgere verso atteggiamenti improntati a leggerezza e negligenza…".
In pratica, secondo il Giudice Costituzionale andavano valutate con maggiore elasticità solo le disposizioni inerenti la perizia nell’esercizio dell’attività professionali, mantenendo inalterato il metro di giudizio relativamente alle ipotesi di negligenza ed imprudenza.
Detta pronuncia che, comunque, propone forti elementi di chiusura, ha indotto la giurisprudenza ad abbandonare la tesi che si richiamava al disposto dell’art. 2236 c.c. giacché trattasi di norma diretta a disciplinare esclusivamente l’obbligo civile di risarcimento nel rapporto contrattuale, dal quale è esentato il prestatore d’opera ove la prestazione implichi problemi tecnici di speciale gravità; norma che non può essere estesa all’ambito penale le cui norme assicurano la tutela di beni primari quali la vita e la salute della persona(17).
In favore di tale tesi, a parere di chi scrive, depone la semplice considerazione che la norma penale in tema di colpa non fornisce alcun elemento che possa far pensare ad una sua graduazione (non è fatta distinzione, come nel codice civile, tra colpa grave, colpa meno grave e colpa lieve); le uniche distinzioni sono effettuate dal Legislatore penale ai fini della misura della pena (ex art. 43 c.p.).
L’unica possibilità che nel penale si apre alla necessità di garantire una maggiore flessibilità nell’esaminare la condotta del professionista è data dalla c.d. colpa speciale che pertiene, secondo autorevole e recente dottrina, le attività giuridicamente autorizzate, anche se rischiose, perché socialmente utili (es. attività medica, sportiva, etc.). Per tali casi appare in tutta evidenza la materiale impossibilità di fare riferimento a concetti quali la prevedibilità ed evitabilità dell’evento (es. il medico può statisticamente prevedere l’esito di un delicato intervento chirurgico) ma è necessario ricorrere alle disposizioni e regole, scritte e non, fissate dalla migliore esperienza (scienza) del settore, la cui finalità è contenere nel minimo il rischio(18).
Si passa, dunque, nel caso di colpa speciale, dalla prevedibilità alla prevenibilità dell’evento(19).

La fattispecie penale

Per omicidio colposo si intende il fatto di chi cagiona la morte di un altro soggetto esclusivamente per colpa (senza volontà - n.d.a.), ossia per imprudenza, imperizia, negligenza, o per inosservanza di leggi e/o regolamenti, ordini e discipline. L’art. 589 c.p., in proposito, stabilisce che "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".
Il soggetto, dunque, non solo non vuole la morte del terzo ma neanche l’evento da cui deriva la morte.
Relativamente al caso di specie la sentenza in esame, nel richiamare il cpv dell’art. 589 c.p. che prevede l’aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, la giurisprudenza (superando il dibattito relativo al concetto di colpa professionale di cui si è dato atto nella sezione che precede - n.d.a.) ha più volte affermato che questa si concretizza in qualsiasi disattenzione, imprudenza od imperizia nella circolazione sulla pubblica via.
La regola generale afferente all’utilizzo delle strade ed autostrade, per qualsiasi tipo di utente (pedone, automobilista privato o professionale, ciclista, motociclista che sia), è fissata dall’art. 140 del codice della strada che prevede che "…gli utenti …omissis… devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione…", dettando una norma di carattere volutamente generale che ha, di fatto, indotto i giudici di merito a ritenere sussistente una responsabilità per colpa per il caso in cui il soggetto oltre che incorrere nella violazione di specifiche norme del codice della strada si renda imprudente, negligente ovvero agisca con imperizia. Per chiudere, alcune indicazioni di natura tecnico procedurale.
La pena prevista è quella della reclusione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni; relativamente all’ipotesi di omicidio colposo aggravato la reclusione va dai 2 ai 7 anni, mentre per le ipotesi pluriaggravate previste dal neointrodotto 3° comma si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni
La competenza è, oggi, completamente a carico del Tribunale monocratico (in precedenza per le ipotesi residuali di cui al 3° comma era competente il Tribunale in sede collegiale).
L’arresto in flagranza è facoltativo mentre il fermo è consentito nelle sole ipotesi aggravate.
è sempre prevista, invece, l’applicazione delle misure cautelari personali.

Magg. Luigi Aquino




Approfondimenti
(1) - All’interno della galleria vi erano vetusti segnali di pericolo non dotati di luci di segnalazione lampeggianti, ma la Corte d’Appello ritenne di dover valorizzare la presenza in galleria di due cartelli, posti in prossimità dell’uscita (a circa 400 mt.) segnalanti "Pericolo, strada sdrucciolevole per possibile presenza di ghiaccio o neve".
(2) - Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 17 maggio 2006 n. 4675 (dep. 6 febbraio 2007), rel. Bartalini e Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 5 novembre 2002 n. 45976 (dep. 28 novembre 2003), rel. Fasanella.
(3) - Da ultimo, Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 19 dicembre 1996 n. 578 (dep. 28 gennaio 1997), rel. Fundarò e Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 11 febbraio 2010 n. 10676 (dep. 18 marzo 2010), rel. Esposito.
(4) - E, precisamente, relativamente alla possibilità di prevedere la situazione di pericolo all’uscita della galleria, con conseguente obbligo cautelare di limitare la velocità.
(5) - Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 17 maggio 2006 n. 4675, cit.
(6) - E la natura di tale rapporto conferma la tesi di coloro che affermano che il silenzio del legislatore sull’elemento psichico nell’ambito dei delitti vada interpretato nel senso della necessarietà della sussistenza del dolo ai fini dell’irrogazione della sanzione penale ad un determinato soggetto.
(7) - Condotta, evento e nesso di causalità. Così Fiandaca G. e Musco E., Diritto penale parte generale , ed. Zanichelli, 2009.
(8) - In merito alle fonti devesi distinguere fra regole non scritte e regole scritte, che danno luogo a diversi tipi di colpa (c.d. colpa generica o specifica) le quali devono tutte avere un carattere necessariamente obiettivo, e vanno reperite sulla base del rischio dell’evento (sotto il profilo formale del reperimento della regola) e secondo la migliore scienza e esperienza (sotto il profilo della qualità sostanziale espressa dalla regola) che, comunque, deve essere sempre adeguata all’azione del singolo attraverso il criterio della esigibilità di un suo dato comportamento (vedi più avanti nelle sezioni che seguono).
(9) - è il caso, solo per fare riferimento a recentissimi e tristi casi di cronaca, del genitore che recandosi al lavoro dimentica il figlio nell’autovettura cagionandone il decesso.
(10) - Nel delitto colposo al soggetto si rimprovera di non aver attivato coscienza e volontà, che poteva attivare per porre un assere una diversa condotta e non determinare l’evento dannoso per il quale si determinano profili di responsabilità in capo all’agente.
(11) - Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 17 maggio 2006 n. 4675, cit.; ai fini del giudizio di prevedibilità "…deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione…".
(12) - E’ il caso del conducente dell’autocarro che, omettendo di osservare la cartellonistica che invitava alla prudenza nella guida, ometta di rallentare la velocità di marcia e perda il controllo del mezzo e cagioni un incidente stradale. Per contro se lo stesso, non rallentando, produca solo l’effetto di sollevare parte del manto nevoso che investe un passante cagionandogli lesioni risponderà esclusivamente di violazione del regolamento stradale.
(13) - Difetto di accettazione che distingue la colpa cosciente dalla più grave ipotesi di dolo eventuale.
(14) - Si tratta di una tesi che, a ben vedere, trascura la volontà di verificazione dell’evento e, pertanto, rischia di entrare in contrasto con la previsione dell’art. 43 c.p. che, nel segnalare i connotati distintivi tra dolo e colpa, impone di tenere ben presente la previsione e volizione dell’evento.
(15) - In effetti l’eccessivo affidamento sulle proprie capacità si determina a causa di errore colpevole, per cui si verserebbe comunque in un’ipotesi di responsabilità a titolo di colpa e non di dolo.
(16) - Corte Costituzionale, Sent. n. 166 del 1973.
(17) - Cass. Pen., Sez. IV, Sent. del 10 maggio 1995 n. 5278.
(18) - Mantovani F., Diritto penale. Parte generale, ed. Cedam, Milano, 2007.
(19) - Cass. Pen., Sent. del 21 giugno 2006 n. 21473.