Le basi militari alleate in Italia aspetti di rilevanza per l’attività di Polizia Militare

Francesco Coletta 

Francesco Coletta
Tenente Colonnello,
Capo Ufficio O.A.I.O.
Comando?Carabinieri Aeronautica Militare.




1. Premessa

Più volte nel corso della mia professione ho avuto necessità di confrontarmi con quelle particolari realtà rappresentate dalle basi militari concesse in uso dallo Stato italiano a Forze Armate straniere. Sovente l’intervento era determinato dalla necessità di mediare tra il personale nazionale che rivendicava le prerogative previste per gli ufficiali/agenti di P.G./P.S., nonché per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri l’esercizio dell’attività di Polizia Militare, ed i rappresentanti degli stati ospitati che presupponevano in loro favore l’esistenza di una qualche forma di extra-territorialità; purtroppo non di rado un simile convincimento si è riscontrato anche tra funzionari - di vario livello - delle istituzioni nazionali.
Poiché tali fraintendimenti potrebbero trovare una qualche forma di giustificazione nella quantità, diversità ed a volte difficoltà di reperimento della normativa di riferimento, può essere utile procedere inizialmente ad una sua ricognizione riepilogata al successivo paragrafo.
Ulteriore complessità è data alla materia dalla differente tipologia delle stesse basi militari, che più correttamente dovremmo denominare installazioni o quartier generali come meglio specificato nel successivo glossario, conseguenza di accordi tra lo stato italiano ed organismi internazionali - come la N.A.T.O. o l’O.N.U. - o singole nazioni tra le quali principalmente gli Stati Uniti d’America ma anche altre generalmente appartenenti al Patto Atlantico(1).
Nella presente trattazione non sarà comunque esaminato il caso delle basi O.N.U. che non sono qualificabili come basi militari strictu sensu per quanto esse stesse presentino problematiche di sicurezza e di polizia che coinvolgono direttamente la Polizia Militare in ragione delle incombenze affidate al riguardo alle Forze Armate Italiane(2).


2. I principali riferimenti normativi

Quella che segue è una sintetica elencazione dei principali riferimenti normativi che disciplinano la materia; lungi dal voler essere caratterizzata dal requisito della esaustività, non contiene volutamente tutte le norme di non diretta rilevanza per l’attività di P.M., come quelle di natura finanziaria in materia di ripartizione delle spese e di risarcimenti, o gli atti normativi di minore livello nella gerarchia delle fonti quali ad esempio le innumerevoli circolari ministeriali emanate sui più diversi settori(3) che, benché di estremo interesse per la P.M., avrebbero appesantito eccessivamente la trattazione della materia esulando dalla finalità del presente lavoro che ha il solo scopo di una generale presentazione rivolta a quanti non abbiano mai avuto occasione di occuparsi dell’argomento.
-  Trattato del Nord Atlantico stipulato tra i paesi costituenti la N.A.T.O. a Washington il 4 aprile 1949; si tratta di accordo adottato con cosiddetta procedura solenne ex art. 80 della Costituzione ratificato dall’Italia con legge n. 465 del 1 agosto 1949 (per brevità a volte denominato trattato NATO). È ad esso che si fa riferimento primario in ordine alla legittimità di tali basi in relazione al contenuto del suo art. 3 il quale prescrive l’obbligo per gli stati membri a prestarsi mutua assistenza ed a mantenere ed accrescere la loro capacità individuale o collettiva, ed in senso lato quindi il termine "collettiva" può essere inteso anche come bilaterale, di resistere ad un attacco armato;
-  Convenzione tra gli Stati membri del trattato della N.A.T.O. sullo statuto delle loro forze armate stipulato a Londra il 19 giugno 1951, anch’esso accordo solenne ex art. 80 Cost., ratificato dall’Italia con legge n. 1335 del 30 novembre 1955 (per brevità a volte denominato con l’acronimo SOFA NATO). Contiene tra l’altro le principali deroghe concesse al personale militare, civile ed ai loro famigliari (come meglio descritti al successivo glossario) sull’applicazione della normativa nazionale dello stato di soggiorno;
-  Accordo Bilaterale sulle Infrastrutture stipulato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 20 ottobre 1954 (per brevità a volte denominato con l’acronimo BIA). Si tratta di accordo adottato con procedura cosiddetta semplificata, stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 839 del 11 dicembre 1984 e per tale ragione non soggetto al requisito della pubblicità ed oltretutto tuttora coperto da classifica di segretezza(4);
-  Decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 2 dicembre 1956 "Regolamento relativo all’applicazione dell’art. VII della convenzione tra gli stati aderenti alla N.A.T.O. sullo status delle loro forze armate";
-  Accordo tra il governo italiano e SHAPE sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961; si tratta di accordo solenne ex art. 87 della Costituzione ratificato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 2083 del 18 settembre 1962. è l’accordo di riferimento sul funzionamento dei quartier generali che sono cosa diversa rispetto alle installazioni come meglio specificato nel successivo glossario;
-  Memorandum d’intesa tra il ministero della difesa italiano ed il dipartimento della difesa USA relativo alle installazioni ed alle infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia stipulato a Roma il 2 febbraio 1995 (per brevità a volte denominato Shell Agreement)(5);
-  Convenzione tra gli stati appartenenti alla NATO e gli altri stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze con protocollo addizionale stipulata a Bruxelles il 19 giugno 1995 e ratificata dall’Italia con legge n. 229 del 30 giugno 1998;
-  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 19 marzo 2004 "individuazione dei criteri relativi all’azione amministrativa nei confronti delle contestazioni inerenti l’applicazione del SOFA NATO";
-  Accordi tecnici stipulati tra gli stati coinvolti relativi alle singole installazioni dislocate in Italia(6).


3. Glossario

È importante individuare il corretto significato tecnico-giuridico dei termini utilizzati nelle norme precedentemente indicate al fine di attribuire in modo certo la disciplina d’interesse alle singole figure/fattispecie; sovente infatti l’accezione comune dei termini non corrisponde esattamente al significato pattuito nei trattati, convenzioni, accordi stipulati tra gli stati coinvolti.
Il glossario che segue è tratto da analoghe elencazioni e/o definizioni contenute in alcune delle norme richiamate nel precedente paragrafo:
-  quartieri generali interalleati: sono tali SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), con sede a Mons in Belgio ed ogni quartier generale militare internazionale dipendente direttamente da SHAPE; è quindi importante conoscere la diretta dipendenza gerarchica e funzionale di ogni comando alleato stabilmente presente in Italia per cogliere la corretta disciplina applicabile ai soli quartier generali per distinguere quanto viceversa applicabile alle installazioni ed alle infrastrutture;
-  installazione: è il complesso dell’area e delle strutture immobili su di esso insistenti e contenute entro limiti definiti e chiaramente individuabili che trovano riscontro nell’accordo stipulato per la sua concessione in uso; nel frasario corrente è il termine che meglio può avvicinarsi nel significato alla dizione comune di base;
-  infrastruttura: sono tali le singole strutture fisse (fabbricati) e gli impianti (centri di telecomunicazione, stazioni radar etc.) compresi nel relativo elenco generalmente allegato all’accordo stipulato per la concessione in uso della specifica installazione; pertanto non è tale ogni immobile comunque acquisito o in qualsiasi modo utilizzato dalla FF.AA. straniera/alleata(7);
- forza: con questo termine si individua il personale appartenente alle forze armate dello stato/alleanza cui è stata concessa in uso una base in Italia; è necessario in questo caso inquadrare correttamente, secondo la normativa giuridica del paese di origine, lo status di militare per non incorrere nell’erronea attribuzione ai civili al seguito delle FF.AA.;
- elemento civile: è il termine che contraddistingue appunto il personale civile al seguito di una forza; è bene tener presente, proprio in relazione ai diversi tipi di basi presenti in Italia come già indicato in premessa, che la definizione contenuta nella normativa N.A.T.O. non è esattamente corrispondente a quella contenuta nella normativa bilaterale Italia-U.S.A. così che, oltre al rapporto esistente con l’organizzazione militare alleata, nel primo caso è sufficiente l’ulteriore condizione della cittadinanza del paese delle FF.AA. ospitate mentre nel secondo caso si richiede espressamente anche l’appartenenza del dipendente al dicastero della difesa statunitense; pertanto è necessario inquadrare correttamente il rapporto di lavoro con lo stato straniero per evitare fraintendimenti con la categoria che segue;
-  personale civile: possono essere ricompresi in questa categoria i cittadini dello stato alleato al seguito delle forze ma non direttamente impiegati da esse (poste, scuole, banche, spacci etc. interni alle basi) o effettivi a ditte che hanno rapporti speciali con le FF.AA. alleate quali i cosiddetti contractors;
-  personale civile locale: è il termine con cui si individua tutto il personale - di qualsiasi cittadinanza - non appartenente alle precedenti categorie, che sia stato assunto dalle forze alleate nel contesto e per le esigenze della specifica base ove è impiegato; essi sono soggetti alla normativa giuslavorista italiana;
-  persona a carico: è da ricomprendere in questa categoria il coniuge ed i figli a carico di un membro della forza, elemento o personale civile.


4. La sovranità nazionale

Nessuna forma di extraterritorialità è concessa alle basi alleate presenti in Italia, i terreni e le infrastrutture non sono di proprietà della nazione ospitata ma vengono a quest’ultima concessi in uso dallo stato di soggiorno che ne mantiene la piena proprietà anche quando realizzati con risorse finanziarie esclusive dello stato alleato. Il pieno riconoscimento della sovranità nazionale del paese ospitante è espressamente sancito da alcune delle norme richiamate al secondo paragrafo come il DPR 2083/1962 e lo Shell Agreement; essa trova inoltre indiretto riscontro nell’applicazione in una molteplicità di precetti laddove ad esempio si prevede che:
-  i membri di una forza nonché gli elementi civili ed i famigliari a carico debbono impegnarsi a rispettare le leggi in vigore nello stato di soggiorno;
-  ogni installazione è posta sotto comando italiano;
-  è necessaria la preventiva autorizzazione delle autorità italiane per qualsiasi cambio di destinazione d’uso delle infrastrutture.
Modeste forme di immunità, solo parzialmente assimilabili a talune immunità diplomatiche e che in nulla affievoliscono la sovranità territoriale dello stato italiano, riguardano i soli quartier generali interalleati ed alcuni alti ufficiali generali aventi funzioni di alta responsabilità al loro interno; dette immunità riguardano l’impossibilità di eseguire perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri, espropri ed altre misure cautelari nei confronti dei beni mobili ed immobili degli Head Quarters (H.Q.) nonché la inviolabilità delle carte e dei documenti personali dei citati generali/ammiragli e l’applicabilità al loro bagaglio delle facilitazioni previste per il corpo diplomatico. Tali immunità non si applicano alle installazioni ed alle infrastrutture né alla generalità delle forze, degli elementi e del personale secondo le definizioni date nel precedente glossario.

a. Il comandante nazionale

Tale figura è sancita da più norme tra quelle citate in riferimento; è previsto e deve essere nominato per ogni installazione; generalmente - seppur con alcune eccezioni - è un ufficiale appartenente alla F.F.A.A. italiana assegnataria della superficie demaniale ove insiste la base; egli ha piena giurisdizione sull’area occupata dall’installazione e sulle infrastrutture su di esso esistenti, è il garante della sovranità nazionale ed il rappresentante ufficiale dell’installazione e, per tale ragione, mantiene i collegamenti con le autorità civili e militari locali.
Tra i suoi poteri rientrano quelli di:
-  libero accesso senza restrizioni a tutte le aree dell’installazione comprese quelle concesse in uso esclusivo alle forze del paese ospitato, per le sole aree riservate (riservatezza da intendersi ai fini del segreto di stato) di esclusiva competenza alleata può essere richiesto un preavviso(8);
-  vigilare sullo smaltimento dei rifiuti segnalando eventuali violazioni al comandante alleato;
-  assolvere ai compiti di P.M. nei confronti dei militari italiani.
Tra i suoi doveri rientrano quelli di:
-  informare il comandante alleato e le SS.AA. di ogni presunta violazione delle leggi nazionali da parte delle attività alleate;
-  intervenire affinché il comando alleato interrompa ogni attività ritenuta pericolosa per la vita e la salute pubblica;
-  esercitare la responsabilità in materia di sicurezza emanando apposite direttive.
Inoltre egli deve riceve preventiva comunicazione di tutte le attività alleate di rilievo con specifico riferimento ad attività operative ed addestrative, ai movimenti di materiali armamenti e personale, ad ogni avvenimento o inconveniente, a qualsiasi spiegamento - anche temporaneo - di aeromobili.

b. Il comandante alleato

Egli esercita il comando pieno esclusivamente sul proprio personale, il proprio equipaggiamento e le proprie operazioni.
Se richiesto deve contribuire con propri uomini e mezzi all’organizzazione di sicurezza dell’installazione di cui però non ha la responsabilità che, come anzidetto, ricade sul comandante nazionale.
Deve adottare le misure necessarie ad evitare abusi nella vendita delle merci esenti da dazi e comunicare le azioni intraprese al comandante nazionale.
Ulteriori limiti e poteri all’esercizio della sua azione di comando saranno illustrati nel successivo capitolo dedicato all’attività di polizia.


5. La giurisdizione penale

L’art. VII del SOFA NATO ed il DPR n. 1666 del 2 dicembre 1956 disciplinano gli istituti delle cosiddette riserva e priorità di giurisdizione volti a regolare i possibili conflitti tra ordinamenti, conseguenti alla contestuale applicabilità delle norme penali e processuali vigenti sia negli stati di origine che di soggiorno, ed a garantire il principio del ne bis in idem a fronte della pretesa dello stato d’origine a veder applicato il proprio ordinamento nei confronti dei propri cittadini, cosiddetto diritto di bandiera, e della rivendicazione della competenza territoriale nell’applicazione dell’ordinamento nazionale da parte dello stato di soggiorno.
Sostanzialmente è previsto senza condizioni l’esercizio esclusivo della riserva di giurisdizione da parte di uno stato quando questi intenda perseguire, nei confronti di un membro o elemento civile e loro famigliari a carico, comportamenti penalmente rilevanti per il proprio ordinamento che risultino però ininfluenti per l’ordinamento dell’altro stato.
Viceversa nelle ipotesi di giurisdizione concorrente può essere esercitata in modo prioritario da parte dello stato di origine la propria giurisdizione - comunque rinunciabile sia d’iniziativa che a richiesta - nel caso in cui il reato sia stato commesso da un proprio membro nell’esercizio delle proprie funzioni o se la vittima è lo stesso Stato di origine o un proprio membro (ma anche elemento civile o famigliari a carico) o le proprietà di quest’ultimo; negli altri casi ha priorità la giurisdizione dello stato di soggiorno.
La ripartizione della casistica, sopra riportata in estrema sintesi, può risultare solo apparentemente lineare, chiara ed efficace a dirimere potenziali controversie; un più attento esame infatti evidenzia sia sul piano teorico che pratico talune criticità. Occorre infatti tener presente ad esempio la problematica del concorso quando questa si riferisca a più soggetti caratterizzati diverso "status", dei quali alcuni assoggettabili alle forme di priorità ed altri no, o quando questa si riferisca a più reati commessi in un unico contesto comportamentale non omogeneamente assoggettabili alla predetta priorità(9).
Sul piano pratico deve viceversa considerarsi il fatto che, come la comune esperienza insegna, al verificarsi di un evento di rilevanza penale non è quasi mai possibile stabilire fin da principio di fronte a quale situazione ci si trovi: se si tratta di evento accidentale, di un’ipotesi di reato, di un gesto autolesionista o quant’altro; né risulta sempre qualificabile giuridicamente l’accaduto nella sua immediatezza e tantomeno può individuarsi tempestivamente il possibile autore del reato e conseguentemente il suo status(10).
Si tratta evidentemente di tutta una serie di circostanze che nei casi concreti non consentono di stabilire a priori quale organo investigativo prima e giudiziario poi possa rivendicare la propria competenza e se questa possa essere esercitata in via esclusiva o se vadano preventivamente risolti casi di giurisdizioni concorrenti con tutte le conseguenze che i tempi necessari a dirimerli possono determinare sull’efficacia e la tempestività dell’azione investigativa.
Alla luce di quanto precede va però considerato che tutta la normativa richiamata ribadisce, quale principio generale, la impregiudicata sovranità del paese di soggiorno sulle installazioni alleate; inoltre la competenza a definire le richieste, l’accettazione o la rinuncia all’esercizio della giurisdizione fa capo ai massimi livelli governativi mentre la loro istruzione coinvolge organi giudiziari di livello non inferiore alla Procura Generale, come rilevabile anche da specifica circolare emanata nel 1957 dal ministero di grazia e giustizia; non ultimo deve prendersi in esame che la qualificazione giuridica della fattispecie di reato, premessa dalla quale è possibile individuare le singole ipotesi cui si applica la riserva di giurisdizione, è competenza - nell’ordinamento italiano - dell’A.G. inquirente. Tutte queste considerazioni fanno propendere chi scrive nell’affermare che il primo intervento sul posto e gli adempimenti d’indagine necessari/obbligatori ricadono, nelle more delle decisioni degli enti competenti, sugli organi giudiziari e di P.G. dello stato di soggiorno i cui atti compiuti debbono essere poi rimessi tramite la Procura Generale competente alle autorità dello stato di origine nel caso accertato di riserva o priorità della giurisdizione(11).


6. La polizia amministrativa, militare, di frontiera

a. Polizia di prevenzione

I poteri di polizia vengono riconosciuti allo stato di origine in forma attenuata; i limiti principali attengono all’oggetto, ristretto alle sole forze, ed al territorio, generalmente ristretto all’interno delle installazioni. In particolare:
-  l’esercizio del diritto di polizia all’interno delle installazioni può essere esercitato dallo stato di origine senza alcun pregiudizio della riconosciuta sovranità nazionale dello stato di soggiorno e comunque sempre in armonia con la legislazione vigente nello stato italiano(12);
-  per tutto quanto avviene all’esterno delle installazioni l’esercizio di ogni potere e di ogni atto di polizia è di competenza delle autorità italiane;
-  forme di attività di polizia da svolgersi all’esterno delle basi a cura delle forze può avvenire solo brevi accordi con lo stato di soggiorno;
-  l’eventuale impiego congiunto di forze comuni di polizia all’esterno è subordinato alla direzione da parte di soggetti che in base alla legislazione italiana rivestono la qualifica di Ufficiale di P.S.
Sono consentiti la detenzione ed il porto delle armi in dotazione da parte dei soli membri della forza; diversamente e con specifico riferimento alle armi di proprietà privata è necessario soggiacere alla normativa vigente nello stato di soggiorno.
Dalla possibilità di detenere e portare le armi in dotazione discende anche la possibilità di impiegare legittimamente dette armi quantomeno in funzione di autodifesa così come ricordato dalla Procura Generale Militare della Repubblica in sede di parere richiesto dai vertici militari italiani.

b. Polizia militare

In generale è consentito l’esercizio da parte dello stato di origine dell’attività di P.M. all’interno delle installazioni mentre all’esterno l’impiego della P.M. è limitato al solo scopo di mantenere l’ordine e la disciplina tra i membri della forza e sempre subordinatamente a specifici accordi con le autorità dello stato di soggiorno ed in collegamento con esse.
Conformemente vige il principio generale della impossibilità di impiegare i membri delle forze come sentinelle o guardie per la vigilanza esterna; tale impiego è ammesso esclusivamente per far fronte a specifiche necessità topografiche o locali e sempre qualora preventivamente concordato con le autorità militari italiane e la locale Autorità di Pubblica Sicurezza.
Come già indicato la responsabilità della sicurezza esterna delle basi e del materiale presente/circolante al di fuori delle installazioni fa capo al Governo Italiano, ed a tale scopo le autorità militari italiane possono disporre servizi di scorta al personale ed al materiale in transito sul territorio nazionale; tali scorte viceversa dovranno essere obbligatoriamente effettuate se richieste dalle autorità alleate che - nel caso - dovranno però sostenerne tutti gli oneri economici.
I movimenti delle colonne di mezzi debbono essere preventivamente notificati, concertati e concordati con le autorità militari italiane, analogamente si deve procedere per qualsiasi movimento di materiale che richiede "cautela"(13).

c. Polizia di frontiera

La possibilità di accesso in territorio italiano del personale appartenente alle forze e dei propri famigliari è stata genericamente riconosciuta sin dagli accordi più datati; successivamente tale facoltà è stata estesa dagli accordi più recenti, agli elementi civili ed alle persone a carico. Tutte queste categorie possono entrare in territorio italiano in deroga alle norme riguardanti i passaporti, i visti e le ispezioni normalmente applicate in caso di immigrazione (la norma non esclude però i controlli doganali che sono viceversa ammessi nei confronti dei membri, elementi civili e famigliari a carico); è necessario però il possesso del passaporto con indicazione della propria qualifica per gli elementi civili ed il personale a carico mentre per i membri della forza è necessario il possesso di un documento di identità contenente generalità grado ed arma di appartenenza insieme ad un ordine di servizio che ne attesti l’appartenenza alla forza e l’impiego presso lo stato di soggiorno.
Per consentire le previste operazioni di frontiera nei confronti di soggetti non ricompresi nelle precedenti categorie beneficianti di esenzione, qualora l’installazione costituisca di fatto il valico dal quale avviene il primo ingresso in Italia - senza altro precedente scalo in territorio nazionale - di cittadini stranieri, è fatto obbligo al comandante alleato di fornire un elenco di dette persone. Analogamente la perdita dello status di membro di una forza o di elemento civile deve essere notificata allo stato di soggiorno se l’interessato non viene rimpatriato, così come deve essere ricevuta comunicazione delle assenze illegittime superiori ai ventuno giorni.
Franchigia doganale è ammessa per gli equipaggiamenti, le provviste (carburanti compresi) appartenenti ad una forza, analoga franchigia è ammessa per alcuni beni di proprietà dei membri quali veicoli, mobilio ed effetti personali.


7. Varie

In generale è prevista la libera circolazione in Italia dei veicoli assegnati alle forze purché questa avvenga nel rispetto delle norme generali di comportamento previste dal codice della strada; tali mezzi debbono recare una targa distintiva così come le autovetture private alle quali è concessa, per un solo veicolo di proprietà a persona, esenzione fiscale e tributaria; nel tempo è invalsa la prassi, non prevista dalle norme richiamate in riferimento ma ammessa da circolari ministeriali, di ottenere dagli uffici della motorizzazione civile italiana targhe nazionali che vanno a configurarsi come delle vere e proprie "targhe di copertura" in analogia a quanto avviene per le forze di polizia nazionali; in ogni caso l’immatricolazione e la "targatura" di veicoli da parte delle forze è subordinato al preventivo accertamento dell’avvenuta stipula della polizza RCA prevista dalla legislazione italiana in materia.
Le patenti di guida rilasciate dallo stato di origine sono valide anche nello stato di soggiorno senza formalità; esse sono riconosciute dal governo italiano ma debbono essere accompagnate da una traduzione se utilizzate per la condotta di veicoli muniti di targa di copertura o di targa ufficiale non militare; è prevista anche la possibilità di conversione senza esame con patente civile italiana sino alla categoria "B"; il rilascio di dette patenti è comunque subordinato alla verifica della conoscenza delle norme italiane sulla circolazione stradale.
All’interno delle basi possono essere aperti spacci, centri medici, scuole, uffici vari (anche postali e bancari), il cui utilizzo, inizialmente riservato al solo personale della nazione ospitata, è stato successivamente esteso anche al personale italiano appositamente autorizzato dal Comandante alleato.
L’assunzione di personale, maestranze e dipendenti comunque non rientranti tra gli elementi/personale civili deve avvenire per tramite dei servizi di collocamento dello stato di soggiorno e nel rispetto della normativa sul lavoro (salariale, previdenziale, antinfortunistica) vigente per quest’ultimo.



Approfondimenti
(1) - Ne è un esempio l’aeroporto militare di Decimomannu, in provincia di Cagliari, sede di reparto dell’Aeronautica Militare al cui interno vi è una base concessa in uso alla Luftwaffe in forza di un accordo bilaterale Italia-Germania; per quanto attiene alla possibilità di accordi relativi alla concessione di basi militari a paesi non aderenti al Patto Atlantico nella realtà non se ne riscontrano di permanenti, anche in relazione a quanto riportato al secondo paragrafo citando il Trattato NATO, se ne riscontrano però di temporanee specie quando le FF.AA. Italiane sono impegnate in operazioni e/o esercitazioni congiunte con altri paesi non NATO.
(2) - Si pensi al caso della base O.N.U. attualmente insistente all’interno del sedime militare aeroportuale di Brindisi, ove è insediato un distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica Militare, in espansione in aree già in uso alla base militare di San Vito dei Normanni oggetto di accordo bilaterale Italia-USA. Il relativo accordo di attuazione prevede la figura del C.te della base aerea di Brindisi come un ufficiale dell’A.M. responsabile tra l’altro della sicurezza esterna, perimetrale e degli accessi alla base ONU.
(3) - Ci si riferisce a mero titolo di esempio a quanto emanato nel tempo:
- dal dicastero delle finanze e dalle sue articolazioni in materia doganale relativamente all’ingresso ed all’uscita di beni dal territorio nazionale;
- dal dicastero dell’economia e dalle sue articolazioni in materia di esenzione/applicazione di imposte sui prodotti commercializzati all’interno delle basi;
- dal dicastero dei trasporti e dalle sue articolazioni in materia di immatricolazione dei veicoli civili e militari e di riconoscimento delle patenti;
- dal ministero degli interni in materia di porto e detenzione di armi e munizioni;
- dal ministero della difesa e dalle sue articolazioni in materia di scorte;
- dal ministero della giustizia in materia di disciplina della riserva di giurisdizione.
(4) - L’accordo è stato solo in parte "desecretato" dall’allora governo a seguito di specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria inquirente che stava indagando sulla strage denominata del Cermis.
(5) - L’accordo, rimasto sottratto alla pubblicità successivamente alla stipula rimanendo di fatto riservato ai soli ambiti della Difesa, divenne pubblico a seguito di decisione del Presidente del Consiglio pro tempore on. Massimo D’Alema adottata il 10 marzo 1999; esso più che innovativo risulta confermativo del BIA meglio delineandone gli aspetti relativi alla sovranità nazionale specie nei settori gestionali ed operativi delle attività militari; tra l’altro prevede l’obbligo del rinnovo dei singoli accordi tecnici da stipulare per ogni base Italia-U.S.A. presente in territorio nazionale: tale termine è ancora lontano dall’essere stato rispettato in modo completo non essendo ad esempio stato sinora redatto l’accordo per la Naval Air Station di Napoli Capodichino.
(6) - Come già indicato taluni accordi pur molto "datati" cronologicamente permangono nella loro efficacia per inerzia temporale protraendosi tuttora l’omesso adeguamento previsto dallo Shell Agreement; a mero titolo di esempio si cita il caso della base di Ghedi (BS) con accordo "fermo" al 1963.
(7) - Sovente per il funzionamento delle installazioni le forze dello stato ospitato ricorrono al libero mercato per l’uso di immobili di varia natura che, se non elencati nelle apposite liste, non possono configurarsi formalmente come infrastrutture, un caso davvero emblematico al riguardo è rappresentato dalla base U.S.A. di Gricignano (CE).
(8) - È interessante notare come nello Shell Agreement sia prevista analoga facoltà, su autorizzazione del comandante nazionale, al solo personale dell’Arma dei Carabinieri effettivo ai reparti costituiti in seno alle FF.AA. italiane (Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare, Comando Carabinieri per la Marina Militare, Comando Carabinieri di Polizia Militare c/o l’Esercito Italiano, Reparto Carabinieri Stato Maggiore Difesa).
(11) - Sul punto pare concorde anche l’Autorità Giudiziaria secondo gli interventi delle Procure della Repubblica competenti emessi a seguito di casi concreti che avevano visto contrapposti gli organi investigativi italiani e statunitensi a fronte di eventi a potenziale rilevanza penale che avevano visto coinvolti, specie quali vittime e/o parti offese, individui successivamente identificati quali cittadini americani sia militari che civili.
(12) - Risultano sovente in contrasto con l’ordinamento italiano le previsioni normative straniere in materia ad esempio di arresto e perquisizione d’iniziativa ad opera delle FF.OO. che pertanto - in tali casi - non possono essere effettuati da parte delle autorità militari alleate benché consentite dal loro ordinamento nazionale.
(13) - Il termine, che pare caratterizzato da una certa vaghezza nel significato, è quello letteralmente contenuto nel testo in lingua italiana dello Shell Agreement; è parere di chi scrive che ad esso debbano essere ricondotti materiali quali armi, munizioni, esplosivi, combustibili, materiali pericolosi, mezzi eccedenti le sagome limite etc.