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  • N.3 - Luglio-Settembre
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Giustizia Militare

Mancanza alla chiamata.

(C.p. art. 2, commi 2 e 4; C.p.m.p. art. 151;
L. 14 novembre 2000, n. 331)

Core di Cassazione, Sez. VII, ord. del 12 gennaio 2010 n. 241, Pres. Rossi, Est. Giordano; P.G. Gentile, concl. conf.; imp. ric. ord. T.M. di Verona (dich. inamm.).

In seguito all’entrata in vigore della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, alle fattispecie di reato, come la mancanza alla chiamata di cui all’art. 151 C.p.m.p., è applicabile non il secondo ma il quarto comma dell’art. 2 C.p., perché in tali ipotesi si versa in situazione di parziale continuità normativa, non avendo la sospensione del servizio di leva stabilita dall’art. 7 D.lgs. 215/2001 determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio che continua a essere previsto, ai sensi dell’art. 2 legge 331/2000, per specifiche situazioni e determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, mentre per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, è rimasto obbligatorio il servizio di leva, ma solo sino al 31 ottobre 2005 (1).
E poiché il comma 4 dell’art. 2 C.p. pone come limite all’applicabilità della legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, quando la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, il fatto che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, con riguardo alla fase esecutiva, l’enunciato principio non può che comportare l’inapplicabilità della nuova disciplina della materia, per cui la reiezione da parte del giudice dell’esecuzione della richiesta presentata ai sensi dell’art. 673 C.p.p. dal Xxxx deve ritenersi pienamente legittima.

(1) Ulteriore conferma di un principio ormai consolidato. Sul punto, v., tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. I, 27 febbraio 2007, n. 896, nonché Corte di Cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 152, entrambe pubblicate in questa Rassegna, rispettivamente, a pag. 136 del n. 1 del 2008, ed a pag. 182 del n. 2 del 2009.


Obiezione di coscienza.

(L. 4 luglio 1998, n. 230, art. 14, co. 2; D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7, co. 3;
L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 1)

Core di Cassazione, Sez. I, sent. N. 407 del 23 aprile 2010, Pres. Silvestri, Est. Bonito; P.G. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da sent. del GUP del T.M. di Napoli (rigetta).

In tema di obiezione di coscienza, la fattispecie penale indicata nell’art. 14, secondo comma (1) della Legge 4 luglio 1998, n. 230 (2) deve ritenersi modificata a seguito dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, successivamente modificato dalla Legge 23 agosto 2004, n. 226, il cui art. 1, prevede che "le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005" e che "fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva… i soggetti nati entro il 1985".
Per effetto di tale complesso normativo, l’ultimo contingente per il servizio militare obbligatorio è stato chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 ed ha terminato il servizio il 31 ottobre 2005.
Pertanto, pur non comportando la nuova disciplina una effettiva modifica del precetto penale e pur non essendo per questo applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 2, comma 2, C.p., che prevede l’ipotesi di "abolitio criminis" nel caso che la legge posteriore abbia stabilito che il fatto non costituisce reato, il caso dedotto in giudizio va giudicato ad esso applicando il principio previsto dall’art. 2, comma 4, C.p., secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Nel caso di specie, in assenza di un giudicato, assume rilevanza decisiva la norma di cui all’art. 7 D.Lgs. 215/2001, che ha previsto la sospensione del servizio obbligatorio di leva, norma questa più favorevole, giacché disciplinante in modo diverso il servizio di leva, avendone sospeso l’obbligatorietà.

(1) Secondo l’indicato art. 14, viene stabilito che soggiace alla pena della reclusione da sei mesi a due anni "chi non avendo chiesto o non avendo ottenuto l’ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare".
(2) La legge ora indicata ha abrogato in toto la precedente legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695.


Sentenza - Motivazione.

(C.p.p., artt. 546, primo comma, lett. c) e 606, primo comma, lett. e) )

Core di Cassazione, Sez. I, sent. del 14 gennaio 2010 n. 45, Pres. Chieffi, Est. Vecchio; P.G. Rosin, concl. parz. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A. (dich. inamm.).

La funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui l’ulteriore principio di diritto affermato reiteratamente dalla Corte, secondo cui ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica (1).

(1) Ulteriore conferma di un principio affermato anche da Corte di Cassazione, 26 giugno 2009, n. 622.


Truffa - Danno dell’amministrazione militare.

(C.p.m.p., art. 234)

Core di Cassazione, Sez. I, sent. del 22 dicembre 2010, n. 1146, Pres. Di Tomassi, Est. Cavallo; P.G. Intelisano, concl.conf., imp. ric. avverso sent. della C.M.A. di Roma (rigetta).

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa in danno dell’amministrazione militare, p. e p. dall’art. 234, primo e secondo comma, n. 1, C.p.m.p., la scarsa diligenza o la mancanza di controllo e di verifica, da parte dei pubblici funzionari, dell’operato illegittimo del soggetto attivo del reato, «non escludono la idoneità dei mezzi usati dal prevenuto per ingannare l’amministrazione militare» (1) (2).

(1) Negli stessi termini, come nota la stessa sentenza, per il delitto di truffa a danno della pubblica amministrazione (art. 640, primo e secondo comma, n. 1, C.p.) anche Corte di Cassazione, Sez. 2, sentenza n. 1233 del 23 giugno 1987, dep. 30 gennaio 1988, Rv. 177505, nonché, proprio in tema di truffa militare, Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 44053 dell’11 novembre 2008, dep. 26 novembre 2008, Rv. 241829.
(2) La sentenza ancora rileva che per il delitto di truffa l’elemento soggettivo è costituito dal dolo "generico", diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l’inganno, il profitto, il danno), e che «è priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l’agente a realizzare l’inganno», potendo tale dato rilevare, semmai, sul piano dell’intensità del dolo.


Truffa - Ingiusto profitto.

(C.p.m.p., art. 234)

Core di Cassazione, Sez. I, sent. del 22 dicembre 2010, n. 1146, Pres. Di Tomassi, Est. Cavallo; P.G. Intelisano, concl.conf., imp. ric. avverso sent. della C.M.A. di Roma (rigetta).

Nel delitto di truffa, il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, mentre l’elemento del danno, seppure deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, ben può consistere anche nella mera indisponibilità di un bene da parte del soggetto passivo, indotto in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato (1).
Né si può ritenere escluso che l’indisponibilità del bene costituisce di per sé un danno patrimoniale, dall’eventualità che lo stesso, in caso di mancato compimento dell’atto di disposizione, non risulti immediatamente produttivo di un vantaggio economico per il soggetto passivo della truffa (2).

(1) Nella specie, trattavasi di un militare, utente di alloggio demaniale per temporanea sistemazione (AST), che, con artifizi e raggiri, consistenti nel dichiarare falsamente che il proprio nucleo familiare continuava ad occupare il detto alloggio anche successivamente al suo trasferimento in altra sede di servizio, si procurava l’ingiusto profitto costituito dalla mancata decadenza anticipata dal contratto di utenza e dalla mancata applicazione del canone maggiorato conseguente alla perdita del titolo.
(2) Negli stessi termini, ex multis, Corte di Cassazione, Sez. U., sentenza n. 1 del 16 dicembre 1998, dep. 19 gennaio 1999.

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare