Le indagini sulla scena del crimine. Discrasia legislativa

Donatella Curtotti Nappi



Donatella Curtotti Nappi
Professore Associato di Diritto Processuale Penale
dell’Università di Foggia



Luigi Saravo



Luigi Saravo
Maggiore, Comandante della 2^ Sezione
Reparto Tecnico del Ra.C.I.S




1. Premessa

Importa poco cosa avesse in mente il legislatore delegato del 1988 quando elaborò quel nugolo di norme deputate a regolamentare la fase di ricerca ed assicurazione delle fonti di prova. Qualsiasi idea lo avesse ispirato, oggi risulta obsoleta e scantonata in un passato normativo molto più lontano della sua effettiva dimensione temporale. In pochi anni, tanto da non poterli contare che su due mani, la scienza e la tecnologia hanno fatto capolino nell’accertamento penale, anche nella fase del sopralluogo giudiziario, penetrando con forza nei suoi metabolismi genetici.
Ci si aspettava che il legislatore, dopo un iniziale stato di sbigottimento, riuscisse ad addomesticarne la presa cercando un compromesso tra l’accoglimento delle nuove realtà cognitive (l’ausilio delle scienze parallele era occasione alla quale una macchina introspettiva qual è il procedimento penale non poteva resistere) ed il controllo sulla loro natura disordinata e sfuggente attraverso quegli schemi logici lungo i quali si dipana da molti decenni - e in alcuni casi da molti secoli - il processo penale.
Si chiedeva al legislatore di conciliare il pensiero scientifico con quello giuridico aprendo il sistema ad un ammodernamento "controllato" del rito che non ne scompaginasse strutture, equilibri, diritti, garanzie.
Nulla di tutto questo si è verificato. Le norme non sono state modificate. È subentrata una fase di indolenza, di flemma, di attesa, forse di rinvio. È prevalso uno stato di apatia che ha finito per concedere alla giurisprudenza le mosse terapeutiche. Ma il percorso indicato dalle pronunce di legittimità si è diretto verso una mera re-interpretazione del dato preesistente che, in presenza di manovre poco incisive, ha continuato a rimanere insoddisfacente e asincrono, frutto di un inquadramento risalente nel tempo, mentre, in virtù di affondi più penetranti, si è spinto sino a legittimare abusi investigativi di vecchia conoscenza.
Qualcuno direbbe che anche sul tema del sopralluogo giudiziario si è già al crepuscolo perché l’assetto normativo non è stato in grado di fronteggiare in maniera adeguata la sfida che gli proviene quotidianamente dalla realtà operativa(1). Qualchedun’altro, più realista, direbbe che siamo in piena paraistruzione. Le norme nascondono "pendant amorfi o formalmente semplificati di autentiche figure istruttorie"(2).


2. I termini del problema

È da condividere appieno quest’ultima riflessione. Oramai il sopralluogo giudiziario rappresenta il nuovo nodo da sciogliere nel difficile rapporto tra scienza e processo penale perché l’indulgere in una cornice normativa vacua non solo penalizza un’azione investigativa efficace, approfondita e rapida, e quindi la correttezza dell’accertamento penale tutto, ma inficia irrimediabilmente i meccanismi di garanzia di cui dispone ancora il soggetto debole del processo penale, che è naturalmente l’imputato.
Per comprendere la portata di questa analisi, occorre partire dal dato fattuale. Sempre più alto è il tasso di scientificità delle investigazioni svolte nella fase delle indagini preliminari lì dove la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, l’indagato e i consulenti tecnici, si avvalgono di strumenti di elevata specializzazione, nonché di ultima generazione Soprattutto nelle investigazioni compiute sulla scena del crimine, si sta assistendo ad un cambiamento epocale; attività specialistiche proprie di diversi settori della scienza (biologia, ingegneria, balistica, informatica, etc.) sono messe al servizio delle indagini raggiungendo livelli di impiego e produttività ritenuti irrealizzabili alcuni anni orsono.
Il pensiero corre alle nuove tipologie di mezzi probatori, come i documenti informatici e telematici(3), o ai più moderni strumenti di ricerca delle tracce del reato(4) quali i modelli di psicologia investigativa (criminal profiling(5)), la ricostruzione virtuale in 3D della scena del crimine attraverso, ad esempio, le sofisticate tecniche di fotosferica, le videoriprese full HD, le scannerizzazioni laser che hanno sostituito i "vecchi" rilievi topografici, le tecniche di evidenziazione delle tracce attraverso il luminol o mediante le lampade multilunghezza d’onda, le analisi in microscopia elettronica, l’uso di anticorpi monoclonali per accertamenti specifici sul campo(6), fino ad arrivare all’analisi in "single cell" mediante microdissettore laser(7).
Per non parlare delle tecniche di identificazione personale. Le trasformazioni subite nell’arco di pochi decenni hanno cambiato il modo di intendere l’intera investigazione scientifica. Si è passati dalle tecniche identificative antroposomatiche di Bertillon alla scoperta dei cc.dd. polimorfismi eritrocitari, tra cui il noto gruppo AB0, infine alla rivoluzionaria scoperta del DNA, del DNA "microsatellite"(8) e del Polymerase Chain Reaction(9).
Ebbene, per molti anni la natura tecnico-scientifica di questo tipo di attività ispettive ha fatto credere che le relative problematiche si muovessero solo su un versante spiccatamente strumentale(10).
È l’errore in cui sono incorsi il legislatore prima e la comunità giuridica poi, accettando di buon grado una normativa fatta di strutture fluide, pratiche vaghe, inidonee a coprire e legittimare le indagini sulla scena del crimine(11); indagini che, nel frattempo, producevano bulimicamente materiale probatorio di cui il dibattimento non poteva più fare a meno.
Le conseguenze non si sono fatte attendere. La magmaticità della disciplina ha generato attività ispettive non virtuose che hanno prodotto effetti devianti sull’intero accertamento penale. Niente di più facile. In fondo si sa che i risultati delle indagini della polizia giudiziaria sulla scena del crimine indirizzano sin da subito le scelte investigative degli operatori segnando la direzione probatoria dell’accertamento, gravano sulle determinazioni inerenti l’adozione della misura cautelare, incidono sulle decisioni giurisdizionali in ordine ad un’eventuale richiesta di archiviazione o sulle stesse scelte delle parti per l’accesso ai riti alternativi. In più, pesano sensibilmente sull’istruzione dibattimentale quando si trasformano in prove, vuoi per l’intrinseca ed originaria irripetibilità delle operazioni vuoi per una eventuale irripetibilità sopravvenuta.
Ipotesi, queste, molto frequenti tanto che la dottrina suole parlare di ricerca delle prove e non di ricerca delle fonti di prova.
Allora, quando queste indagini sono fatte in maniera non rituale (contro le leggi della scienza e della tecnica) e mancano, nel contempo, forme di controllo immediato, tutto il procedimento penale rischia di implodere irrimediabilmente.
Di qui, il vero tema da affrontare in punto di scienza annessa al processo non è più la "prova scientifica" ontologicamente intesa, quello che gira intorno al problema dell’affidabilità ed attendibilità delle risorse tecnico-scientifiche utilizzate nel processo e proietta sulla fase del giudizio la verifica dell’idoneità degli ordinari strumenti e metodi di accertamento quali meccanismi di controllo e selezione del sapere specialistico(12). È il momento di cercare soluzioni normative che disciplinino ogni passaggio operativo di cui va componendosi il sopralluogo giudiziario, ne individuino i soggetti legittimati e predispongano cautele a garanzia della sua corretta esecuzione.
Le difficoltà non si possono sottacere. Scontiamo un ritardo culturale (al pari, comunque, del resto della comunità giuridica internazionale) per il quale al tema è sempre stata riservata un’attenzione diversa, a velocità ridotta, rispetto al tema "più classico" della prova scientifica. In più, siamo al cospetto di atti fisiologicamente poco inclini a cautele di questo tipo vuoi perché meno partecipati, per essere eseguiti dalla P.G. nei primi momenti di svolgimento delle indagini preliminari in assenza del P.M. e in assenza di un soggetto cui attribuire il reato, vuoi perché sottratti al contraddittorio per la natura urgente delle relative operazioni.
Esiste anche un altro elemento di difficoltà che induce lo studioso a non essere troppo ottimista sulla reattività risolutiva del legislatore. La sua insensibilità empirica.
Si sa che il codice male accetta di seguire le pulsioni del mondo dei fatti perché preferisce lavorare in solitudine seguendo rotte teoriche. Per i temi della prova scientifica, ciò è ancora più vero. Si sceglie di resistere al fascino delle scoperte nel timore di rimanervici aggrovigliati. Quest’atteggiamento, però, è fallace. Quando, nel mondo di quel diritto che cura l’affare penale, le regole rimangono artificialmente lontane dalla realtà che devono "curare", il processo rischia di svilire l’efficacia gnoseologica dei suoi metabolismi cognitivi arrivando a costruire meccanismi ad eruendam veritatae che assomigliano più a mere elucubrazioni. Il processo si tramuta in un rito obsoleto, fatto di trame lambiccate, assai pericolose perchè destinate a raggiungere conclusioni non adeguate.


3. Alla ricerca di una definizione

Lo abbiamo appena detto. Si può scegliere di non modificare le regole processuali ma non si può chiedere alla scienza di arrestarsi e, nel suo incessante moto, non le si può impedire di scompaginare il processo e la sua sacralità.
Nel caso del sopralluogo giudiziario, non solo si è generata un’evidente asincronia tra quanto il codice di rito consente di fare agli operatori sulla scena del crimine e quanto questi potrebbero potenzialmente fare se la normativa fosse meno contratta. Ma, cosa più preoccupante, la prassi ha scelto di superare a modo suo l’inadeguatezza normativa nell’impossibilità di rinunciare all’impiego della tecnologia e della scienza nelle indagini. Ha, così, rotto gli argini codicistici preesistenti e si è riversata nella realtà investigativa senza il rispetto delle regole fondamentali di ogni accertamento penale. La giurisprudenza, dal canto suo, si è dimostrata generosa e disponibile ad assecondare mosse di questo tipo, naturalmente non proprio rituali.
Prima di addentrarsi in questo complesso percorso deviante, è bene comprendere quanto la normativa sul sopralluogo giudiziario si sia rivelata inappropriata. Non è che l’istituto sia mal riuscito; si è dimostrato del tutto inesistente. L’operatore continua ad essere costretto a ritagliare i modelli legali di comportamento da plurime disposizioni, equivoche, incomplete, mal composte, frutto della disattenzione di un legislatore poco sensibile e poco lungimirante rispetto ad un segmento della fase delle indagini preliminari che nel corso degli anni ha assunto un ruolo sempre più centrale(13).
Basti pensare che non è possibile individuare una definizione normativa di sopralluogo giudiziario.
Solo richiamando la letteratura più attenta al fenomeno(14), lo si arriva ad identificare in quel complesso di attività, a carattere scientifico, che ha come fine la conservazione dello stato dei luoghi, la ricerca e l’assicurazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato, utili per l’identificazione del reo e/o della vittima, nonché per la compiuta ricostruzione della dinamica dell’evento e per l’accertamento delle circostanze in cui esso si è realizzato.
L’oggetto del sopralluogo è la scena del crimine, il luogo in cui si è consumata un’interrelazione multidirezionale tra le componenti del delitto, vale a dire reo, mezzo lesivo, luogo e vittima(15). La correlazione di questi elementi, estremamente variabile, produce un effetto statico composto da un ambiente, dal cadavere e da una serie infinita di tracce (biologiche come sangue, formazioni pilifere, liquido seminale, saliva, ecc.; e non biologiche come reperti balistici in senso lato, sostanze chimiche, fibre, materiale di derivazione ambientale, impronte di scarpe, di pneumatici, ecc.).
Le tracce non sono mai completamente assenti. Ogni contatto, secondo la nota teoria dell’interscambio di Locard (responsabile del laboratorio della polizia scientifica di Lione che illustrò la sua teoria nel 1910), lascia un segno di sé ad un altro e/o trattiene un segno dell’altro in sé.
Le tracce rinvenibili possono essere innumerevoli. «Non possono mentire contro se stesse e sono prove che non si dimenticano, che non si confondono per la concitazione del momento e che non possono essere sbagliate; unicamente l’errore umano nel ricercarle, studiarle o capirle può sminuire il loro valore»(16).
Per decifrarle con elevata dose di attendibilità, oramai da più di un secolo e grazie alle intuizioni di Salvatore Ottolenghi (fondatore nel 1902 della scuola di polizia scientifica(17)), si è scelto di trasferire nell’approccio investigativo sulla scena del crimine il c.d. metodo scientifico(18), vale a dire la rigorosa applicazione di conoscenze e metodologie proprie delle diverse discipline esatte finalizzate all’acquisizione degli elementi materiali propri del fatto di reato nonché all’adeguata ed armonica interpretazione dei dati in essi contenuti (quelle che vanno sotto il nome di scienze forensi(19)).
Non si è più al cospetto di un’attività ispettiva lasciata all’empirismo, all’intuito e all’esperienza degli investigatori, bensì di un’indagine fondata su approcci operativi regolati da leggi scientifiche. Rigore applicativo, metodo e logica abduttiva, rappresentano i cardini su cui poggia la nuova investigazione sul campo delittuoso. La scena del crimine diventa un complesso laboratorio campale in cui esperire delicate analisi sulle microtracce in essa contenute, alla stregua di un laboratorio di prova di tipo chimico o biologico che, tuttavia, se ne discosta per minore mutevolezza e variabilità dei suoi elementi.
Lo stesso percorso investigativo in cui il sopralluogo giudiziario si articola è dotato di rigore metodologico componendosi di una serie di "tappe investigative obbligate", ora a carattere conservativo ora a carattere modificativo dello stato dei luoghi e delle cose, che ciascun operatore è tenuto a rispettare a garanzia del buon esito delle attività(20).
Gli studiosi, infatti, parlano di "sistematica"(21) del sopralluogo per riassumere i numerosi passaggi lungo cui si dipana. In particolare, si dice essere composto quasi sempre da due fasi di intervento:
-  la prima (detta "di primo intervento") consta di attività di congelamento della scena del reato (tese ad evitare interventi esterni inquinanti che contaminino i luoghi e le cose attraverso l’introduzione di nuovi elementi o la rimozione o alterazione di quelli preesistenti), di osservazione e fissazione delle caratteristiche generali del luogo e delle cose rinvenute (destinate a visualizzare e documentare sin da subito le condizioni oggettive e soggettive della scena), di protezione ed assicurazione dello stato dei luoghi (dirette a preservare quanto presente impedendone l’alterazione, la dispersione, la modificazione);
-  la seconda, immediatamente successiva alla prima ma meno concitata per l’assenza di urgenze operative improcrastinabili, è composta da attività di ispezione (orientate a fissare la esatta collocazione spaziale delle tracce nonché le condizioni in cui queste vengono rinvenute), di descrizione di quanto percepito ed apprezzato (tale attività corrispondono al cosiddetto "ritratto parlato" del sopralluogo), di ricerca di tutte le tracce inerenti al reato ed, infine, di repertazione di quelle asportabili.
Alla repertazione seguono altre fasi non meno importanti, sebbene estranee alle attività di sopralluogo giudiziario propriamente detto. Sono quelle che permettono di veicolare la fonte probatoria dalla scena del crimine ai laboratori per ottenere l’esame cognitivo dei reperti analizzati.
Questi passaggi diventano determinati ai fini dell’accertamento penale tutto perché consentono di attivare il processo di contestualizzazione delle tracce ai fatti ed ottenere una prima ricostruzione criminodinamica della condotta lesiva(22). Inoltre, è in quest’ultima fase che si riesce ripristinare le garanzie difensive che, nelle attività compiute sulla scena, potrebbero non essere state applicate per l’urgenza delle operazioni. Non a caso, ogni passaggio si sottopone (o si dovrebbe sottoporre) a procedure standardizzate che diano garanzia della tracciabilità dei reperti dal loro ingresso nei laboratori sino alle soglie del dibattimento (c.d. catena di custodia).
Quanto ai soggetti competenti allo svolgimento di questo complesso articolato di attività tecnico-scientifiche, non si può non prendere atto del fatto che oramai si assiste ad un monopolio operativo della polizia giudiziaria. Sia l’esame della scena del crimine che lo studio in laboratorio delle tracce repertate con ricerche in campo biologico, chimico, fisico, dattiloscopico o medico, sono condotte dalla Polizia scientifica e dai reparti di investigazione scientifica dell’Arma dei Carabinieri i cui livelli di competenza sono indiscussi ed impareggiabili, associati ad un parco tecnologico efficiente e costantemente aggiornato. Ciò vuol dire che anche con il sopraggiungere del pubblico ministero, gli organi di P.G. mantengono un ampio spazio di autonomia investigativa, frutto delle specifiche e polivalenti competenze specialistiche.


4. L’assetto normativo

Le disposizioni di cui si avvale il codice per la descrizione delle attività investigative da compiere in seno al locus commissi delicti non possono che essere individuate negli artt. 348, 354, 359, 360 e 244 c.p.p.
Il primo contempla un ipotesi di "sistema" che consente alla P.G. - attraverso un’attività investigativa a forma libera - di procedere alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione delle stesse e dello stato dei luoghi (art. 348, comma 2, lett. a, c.p.p.), da compiersi anche avvalendosi della collaborazione di persone idonee(23), quando lo esige l’elevato tasso di specificità tecnica delle indagini (art. 348, comma 4, c.p.p.)(24). Dopo la modifica apportata dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, il terzo comma della norma de qua risolve definitivamente per tabulas la questione relativa alla possibilità per la P.G. di svolgere indagini di propria iniziativa dopo l’intervento del P.M. in presenza di elementi successivamente emersi, anche per assicurare le nuove fonti di prova.
Il comma 1 dell’art. 354 c.p.p. attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di compiere "attività generica di conservazione" per «curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero»(25). Gli ultimi due commi della norma regolano un’attività positiva di intervento (attribuita, nei casi di particolare necessità ed urgenza, anche agli agenti di polizia giudiziaria dall’art. 113 disp.att. c.p.p.) che succede a quella ispettiva e si sostanzia in accertamenti e rilievi tanto (al comma 2) sullo stato dei luoghi e delle cose, nel caso in cui vi sia il pericolo che queste, nonché le tracce del reato, si «alterino, si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente», quanto (al comma 3 ed in presenza dei medesimi presupposti(26)) sulle persone salvo a trasformare l’operazione in un’ispezione di tipo personale. Anche in questo caso, la novella del 2001 ha ampliato l’autonomia ispettiva della P.G. legando il requisito dell’urgenza anche alla mancata assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M.
Inutile dire che trattasi sempre di attività irripetibili e, quindi, detentrici di una forte carica probatoria tanto da essere inserite direttamente nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b, c.p.p., ed essere lette in dibattimento (art. 511 c.p.p.).
Il sistema ha controbilanciato tale dominio probatorio con un articolato di cautele di cui è titolare l’imputato; l’art. 357, comma 2, lett. e, c.p.p., contempla l’obbligo di documentazione con specifico verbale delle operazioni svolte, l’art. 356 c.p.p. consente al difensore di assistere agli accertamenti, senza diritto di essere preventivamente avvisato(27) benché di tale facoltà la polizia giudiziaria abbia il dovere di dare notizia all’indagato se presente (art. 114 disp.att. c.p.p.)(28), l’art. 366 c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria l’onere di depositare gli atti nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al loro compimento con facoltà per i difensori di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi(29).
Relativamente ai poteri tecnico-investigativi del pubblico ministero sulla scena del crimine, l’art. 359 c.p.p. prevede la nomina di consulenti qualora si tratti di procedere ad «accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze».
Per gli accertamenti aventi il connotato dell’irripetibilità la disciplina offre maggiori garanzie partecipative che, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., contemplano il diritto alla presenza del difensore e dei consulenti di parte nonché il diritto di promuovere riserva di incidente probatorio in luogo dell’accertamento irripetibile secondo il rito dell’art. 400 c.p.p.
L’ultima disposizione interessata dal tema in esame (che, secondo uno schema sistematico più logico, avrebbe dovuto essere collocata tra le norme regolanti le attività d’indagine del P.M.) è quella dell’art. 244 c.p.p. ove, attraverso l’istituto dell’ispezione, si riconosce un generico potere accertativo in capo al pubblico ministero anche quando le tracce del reato siano scomparse, siano state cancellate ovvero occorra verificare quelle precedenti tenendo anche conto del modo, tempo e causa di eventuali modificazioni. Al secondo comma della norma si parla, infatti, di un esame successivo (tardivo od ulteriore) del locus commissi delicti.
Individuate le norme, è facile comprenderne la ratio. Si è al cospetto di un distinguo netto tra i due tipi di investigazione: quella del pubblico ministero, di valore alto, fatta di atti aventi carattere valutativo cui attribuire il termine "accertamento tecnico", costruito come equivalente del concetto di perizia; quella della polizia giudiziaria, di minor spessore, limitata nel tempo e nello spazio ed avente valenza più materiale che concettuale. Non a caso il quarto comma dell’art. 348 c.p.p. parla di compimento di atti ed operazioni, mentre l’art. 359 c.p.p. recupera il termine accertamenti, volendo richiamare valutazioni dalla portata cognitiva ben più completa ed approfondita.
È vero che nel 2001, "nel secondo tempo della vicenda", il legislatore ha scelto di allungare i tempi di azione della P.G. attribuendole maggiori spazi investigativi sulla scena del crimine. Il lavorio riformatore, però, è stato svolto a metà perché è rimasta immutata l’impostazione giuridica (ma soprattutto ideologica) di fondo. Si è continuato a attribuire alla P.G. solo poteri tecnici di rilevazione lasciando i compiti valutativi ai consulenti del P.M. I primi continuano ad essere considerati meri agenti classificatori; i secondi, menti assertive dell’indagine.
Le norme, dunque, tradiscono un caparbio attaccamento del legislatore ai schemi investigativi datati. Ovvio che l’assetto invecchi non appena le scoperte della modernità si offrono in maniera non più camuffabile allo scibile giudiziario e le competenze specialistiche si concentrano in quelle stesse forze dell’ordine cui il legislatore aveva concesso ridotti spazi di autonomia operativa.

5. La realtà investigativa

Sulla scena del crimine, la P.G. oramai compie di propria iniziativa operazioni a carattere valutativo per le quali si richiede un giudizio che va oltre la cieca e grossolana osservazione o acquisizione delle potenziali fonti di prova(30). Ha competenze e strumenti tali da non potersi limitare ad eseguire semplici "rilievi", ma compie accertamenti, sovente anche complessi, al pari di quanto faceva prima il pubblico ministero assistito dai suoi consulenti tecnici. Non parliamo solo delle sofisticate tecnologie campali applicate al teatro criminis ma anche di tutte quelle operazioni considerate un tempo semplici, come l’esaltazione delle impronte papillari, che assurgono sempre più a valore di accertamenti. Queste ultime, infatti, potrebbero consistere in un "mero" rilievo stante l’impiego di un pennello e la rilevazione di una traccia già esistente, ma in ragione della moltitudine di tecniche e materiali oramai a disposizione degli investigatori, si tramutano in un’attività accertativa vera e propria, non più esperibile "dall’uomo comune" ma che richiede specifiche competenze ed una elevata qualificazione atte a consentirgli di formulare giudizi e valutazioni in ordine alla tecnica o alle procedure elettive da applicare.
Basti pensare che un semplice contatto(31) o anche un’impronta papillare(32) potrebbero rilasciare un contenuto cellulare sufficiente a consentire addirittura la tipizzazione del DNA. Di qui, la scelta sulla metodica da impiegare per l’ottimale esaltazione delle impronte diventa determinate ai fini dell’intero accertamento penale. L’esperto è, quindi, chiamato a fare valutazioni e prendere decisioni significative per il processo.
Sappiamo, però, che l’art. 354 c.p.p. non consentirebbe tutto questo, limitato com’è a legittimare solo mere operazioni o rilievi di natura tecnica.
Di qui, per bypassare il vincolo normativo, si è scelto di ricorrere ad una sorta di «convertibilità delle consulenze», attraverso la nomina degli ufficiali di polizia giudiziaria in qualità di consulenti tecnici del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 359 c.p.p., cui affidare attività di collaborazione di tipo privatistico. Si è, così, evitato di assegnare loro il compito di agire in via autonoma nel compimento degli accertamenti. Le critiche non possono sottacersi.
Intanto, perché tutto questo ha generato un paradosso evidente. Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono chiamati a svolgere incarichi peritali retribuiti, a spesa dell’Erario, che potrebbero condurre per mero dovere istituzionale, senza ulteriore carico pubblico. Il taglio privatistico dell’art. 359 c.p.p. mal si concilia con l’ambito pubblico entro cui deve inquadrarsi l’intervento tecnico della polizia giudiziaria.
L’altra disfunzione si lega alla considerazione che la nomina della polizia giudiziaria in qualità di consulente tecnico del pubblico ministero porta con sé un’attenuazione dei controlli esperibili sul suo operato. Essendo un’attività di «massimo rilievo interpretativo»(33), risulta svincolata da «qualunque azione di controllo formale e sostanziale»(34), tanto in punto di diritto poiché «non sono previsti presupposti particolari per la realizzazioni di tali attività»(35) e la stessa nomina non è soggetta ad alcuna formalità, quanto in punto di fatto poiché il pubblico ministero difficilmente si preoccupa di verificare nel merito le risultanze cui è giunto il consulente tecnico per, eventualmente, discostarsene(36). Il controllo, al contrario, sarebbe ben più pregnante nel caso in cui le forze dell’ordine operassero in via istituzionale secondo il combinato disposto degli artt. 348 e 354 c.p.p.
Ancora. Questa soluzione genera un vulnus nelle garanzie difensive dell’indagato. Se le operazioni di cui all’art. 354 c.p.p. sono accompagnate da quel sistema di guarentigie difensive descritto in precedenza, gli accertamenti eseguiti ex art. 359 c.p.p. sono operabili all’insaputa dell’indagato. «L’imputato non ha alcun mezzo per farne valere eventuali inadeguatezze o per controllare il suo operato in tempo reale, né è avvertito dell’ingresso in scena di tale soggetto finché questi non compia accertamenti irripetibili»(37).
Per non parlare del diverso regime di documentazione. Le consulenze disciplinate dall’art. 359 c.p.p. devono essere documentate mediante verbale in forma riassuntiva (art. 373, comma 2, c.p.p.), quindi con un rigore formale attenuato, lì dove quelle condotte ai sensi dell’art. 354 c.p.p., in quanto atti ad utilizzazione privilegiata, devono essere tradotti in verbali integrali.
Ma le soluzioni escogitate per non incappare nelle strettoie dell’art. 354 c.p.p., sono anche altre. Oramai quasi sempre il P.M. procede alla delega delle relative attività tecniche, ai sensi dell’art. 370 c.p.p. Le disfunzioni si ripropongono in misura analoga al caso della conversione delle consulenze. Non avendo altro scopo che quello di determinare il pubblico ministero, le attività delegate alla polizia giudiziaria non sono comprese tra quelle alle quali il difensore e l’indagato hanno diritto di assistere. Non si dimentichi, peraltro, che tale prassi penalizza le indagini stesse dato che, nell’ambito di una attività delegata, la polizia non gode di margini di discrezionalità tecnica e, quindi, non è libera di scegliere gli strumenti più idonei al perseguimento degli obiettivi di indagine, ciò che avrebbe in presenza di un’attività "solo" guidata dalle direttive del pubblico ministero(38).
Il discorso si aggrava a proposito degli accertamenti tecnici irripetibili. Infatti, grazie agli ultimi ritrovati della tecnica, gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria vengono sempre più spesso condotti sulla scena del crimine e non più soltanto in laboratorio, il che li rende automaticamente atti irripetibili al pari dei "vecchi" rilievi.
Se si volessero applicare alla lettera le norme a disposizione dell’interprete, la P.G. non potrebbe compiere siffatte attività perché esulano dai suoi poteri di mera rilevazione. Dovrebbe, quindi, attendere l’intervento del P.M. il quale, a sua volta, dovrebbe innescare le procedure di cui all’art. 360 c.p.p.; cosa che quasi mai è possibile per l’impellenza delle operazione da eseguire e per i noti ritardi nell’espletamento delle procedure di cui si compone l’incidente probatorio (notifiche, in primis).
Va da sé che, in questi casi, si contrabbandano per rilievi operazioni ad alto contenuto valutativo, in danno della posizione difensiva dell’indagato.

6. La giurisprudenza accomodante

C’è stato chi, tra le sezioni di legittimità, ha ritenuto di trovare una soluzione ermeneutica che legittimasse il compimento di operazioni valutative irripetibili(39) attraverso l’ampliamento del concetto di "rilievo" di cui al secondo comma dell’art. 354 c.p.p. comprendendovi operazioni di carattere non solo ispettivo o ricognitivo(40). Si è finito con l’operare un distinguo con il concetto di "accertamento" i cui contorni sono stati sensibilmente ridimensionati. E, così, sono stati qualificati come meri rilievi gli accertamenti compiuti su un numero di telaio di un ciclomotore(41), l’attività di misurazione dei molluschi mediante un calibro metallico a scorsoio(42), i rilievi fonometrici(43), l’estrazione dei dati archiviati in un computer(44), il prelievo di frammenti di polvere da sparo(45), il prelievo del DNA su oggetti contenenti residui organici(46), l’accertamento della natura e dei principi attivi di una sostanza stupefacente(47), il rilevamento e la comparazione delle impronte dattiloscopiche e papillari(48). In punto di diritto, ciò ha consentito alla polizia giudiziaria di effettuare sulla scena del crimine atti d’investigazione scientifica di natura irripetibile, nonostante il loro contenuto valutativo, senza l’osservanza delle forme stabilite per l’art. 360 c.p.p.
Altrettanto interessante è quella giurisprudenza che ha salvato molte attività di P.G. relative a rilievi urgenti eseguiti fuori dai casi di cui all’art. 354 c.p.p., in primis fuori dalla condizione di assenza del pubblico ministero. Accade spesso, infatti, che per l’impellenza dell’intervento tecnico-scientifico, si preferisce non incorrere nelle lungaggini procedurali dell’accertamento tecnico irripetibile (che sarebbe obbligatorio non appena il P.M. entra in scena) e lasciare che esso venga effettuato dalla polizia giudiziaria con le forme dell’art. 354 c.p.p.
Come ciò sia giuridicamente possibile, è presto detto. Ancora una volta, per non incappare in situazioni scomode, la Suprema Corte interviene a sciogliere il nodo interpretativo (sarebbe meglio parlare di "abuso normativo") attraverso un ampliamento dei presupposti legittimanti il sopralluogo giudiziario; lo fa allungando sotto il profilo temporale il requisito dell’"urgenza" di cui all’art. 354 c.p.p., cosicché le attività tecnico-scientifiche impiegate nel sopralluogo giudiziario vengono considerate anche quelle eseguite dopo che il pubblico ministero abbia acquisito la direzione delle indagini preliminari. Quest’ultima soluzione è estremamente pericolosa. Le garanzie difensive assicurate dal codice di rito nel caso di atti irripetibili condotti dalla polizia giudiziaria sulla scena del crimine non possono dirsi pari a quelle previste nelle procedure di espletamento di un accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p., che ha il precipuo scopo di garantire l’acquisizione probatoria nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto dei fondamentali canoni dell’immediatezza e dell’oralità(49).
C’è, infine, da registrare un ultimo dato sconfortante che, ancora una volta, giunge dalla giurisprudenza di legittimità e che apre la strada all’arretramento del diritto di difesa nel caso di atti di polizia giudiziaria compiuti nelle forme dell’art. 354 c.p.p.
Sono state ritenute valide le attività eseguite nel mancato rispetto delle garanzie difensive di cui agli artt. 356 e 366 c.p.p. (così come sono passati indenni da censura i verbali incompleti degli atti di polizia giudiziaria(50)), facendo sì che il diritto all’assistenza del difensore, in tutt’uno con il diritto al deposito dei relativi verbali con facoltà di esame e di copia, si sia trasformato in una vuota "formula di stile" (peraltro unica nel panorama normativo dedicato al tema) che non riesce ad assicurare un’effettiva assistenza difensiva nel compimento delle investigazioni tecnico-scientifiche connotate dall’urgenza.


7. Le prospettive futuristiche

È scontato che per porre fine agli equivoci operativi e alle soluzioni interpretative rocambolesche della giurisprudenza occorrerebbe rivedere il sistema normativo dedicato alle operazioni di sopralluogo giudiziario.
Ma, al di là di futuri sviluppi, riteniamo possibile operare degli aggiustamenti giuridico-operativi che facciano leva su una interpretazione più fedele del dato normativo esistente. Intendiamo dire che la conoscenza approfondita della realtà investigativa consente di re-interpretare le norme nella misura più corretta ed aderente allo spirito accusatorio del nostro sistema.
Intanto, non vi è dubbio che le problematiche connesse all’attività d’indagine di polizia giudiziaria sulla scena del crimine partano da un equivoco di fondo, cioè dalla confusione normativa dei concetti di accertamento e rilievo. È questa una "zona grigia" che, per l’imprecisione e l’ambiguità delle formule usate, ha prestato il fianco alle più varie interpretazioni ed applicazioni.
Apparirebbe necessario chiarire ciò che per le norme non è affatto chiaro: il reale significato dei due termini. Ma, in fondo, siamo convinti che questo chiarimento non è necessario perché non più attuale(51); abbiamo già ricordato come la P.G. oramai compia sempre veri e propri accertamenti aventi carattere valutativo ed interpretativo(52).
Se un distinguo deve essere operato è quello che attiene ai diversi presupposti e alle diverse finalità cui tendono le operazioni di P.G. Si deve riconoscere alle forze dell’ordine una prerogativa nel compimento delle attività tecnico-scientifiche quasi a sfiorare gli spazi di un potere investigativo esclusivo; ma tale potere non può spingersi oltre le operazioni urgenti che sono le sole a poter giustificare l’attenuazione delle garanzie difensive.
Riteniamo che la differenza nella disciplina delle attività di sopralluogo giudiziario (rilievi o accertamenti che siano) segua l’incedere fisiologico del percorso lungo cui si snoda comunemente il sopralluogo: il distinguo va fatto tra le attività tecnico-scientifiche compiute nella condizione di periculum in mora, ossia in situazioni di urgenza dettate dall’elevata labilità delle tracce da repertare, le attività tecnico-scientifiche compiute in condizioni di "urgenza investigativa", che è l’emergenza dettata dalla necessità di dare immediato corso alle indagini e rimessa alla valutazione discrezionale dell’investigatore, ed infine ogni altra attività scientifica compiuta al di fuori delle prime due situazioni. Questa tripartizione corrisponde, infatti, ai tre diversi momenti di intervento tecnico degli organi di P.G. che, già da molti anni, è stata testata ed applicata nei paesi di common law.
Il primo è finalizzato al congelamento, descrizione iniziale ed assicurazione delle fonti di prova labili ed è di competenza delle forze dell’ordine che sopraggiungono sulla scena (c.d. first intervener); il secondo - anch’esso tempestivo - è dedicato ad un’analisi più attenta e specialistica delle tracce latenti con relativa raccolta e repertazione ed è assegnato agli ufficiali di P.G. aventi maggiore cognizione tecnico-scientifica (c.d. scene examiner); il terzo è destinato ad ottenere il risultato probatorio proveniente dalla tracce repertate attraverso l’analisi di laboratorio effettuata dai reparti tecnici della P.G. sotto la direzione del P.M. (c.d. forensic scientist).
È evidente che sotto il profilo processuale, la tripartizione pone seri problemi di tenuta normativa. Non tanto per la prima attività (dotata di irripetibilità congenita) che rientra a pieno titolo nelle procedure predisposte dall’art. 354 c.p.p., perché agisce con urgenza su ciò che è destinato a svanire in poco tempo, quanto per la seconda che, allo stato, non troverebbe una copertura legislativa dal momento che non rientrerebbe né nelle forme dell’art. 354 c.p.p., perché trattasi di operazioni in cui l’urgenza è dettata dal contesto e non dalla natura deperibile della traccia ed è eseguita alla presenza del pubblico ministero, né in quelle dell’art. 360 c.p.p. che, per le lungaggini procedurali di cui è dotato, mal si adatta ad esecuzioni operative rapide.
L’unica soluzione prospettabile è quella che si giova dell’interpretazione estensiva del terzo comma dell’art. 348 c.p.p., così come modificato nel 2001 dalla legge n. 128, lì dove sgancia l’operato autonomo della P.G. dalla presenza o dalla direzione del pubblico ministero consentendo "di svolgere di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura(re) le nuovi fonti di prova". A quest’ultima finalità possono ricollegarsi senza dubbio le attività tecnico-scientifiche connotate dal carattere dell’"urgenza investigativa" perchè hanno ad oggetto quelle tracce del reato alle quali solo il vaglio attento e specialistico degli esperti intervenuti sulla scena del crimine in seconda battuta, può riconoscere la valenza di atto urgente. Si tratta, quindi, di nuove fonti di prova non palesatesi agli occhi del primo operatore.
Nessun problema, invece, per le attività appartenenti all’ultimo intervento scientifico (quello di laboratorio) che possono avere sia valenza ripetibile, quindi lasciate anch’esse alle iniziative della P.G. secondo la disciplina "di sistema" dell’art. 348 c.p.p.(53), che valenza irripetibile e, pertanto, eseguibili solo nelle forme garantite dell’art. 360 c.p.p.(54).
 Siamo consapevoli che questa tripartizione normativa offra il fianco a due critiche. La prima è legata alla natura vaga dei concetti di urgenza che ciascun operatore può allestire come meglio crede senza eccessivi margini di controllo. La seconda è dettata dal sensibile ampliamento degli spazi investigativi della polizia giudiziaria nelle prime fasi delle indagini preliminari.
 Ci sembra, tuttavia, che questa soluzione ermeneutica sia la sola attualmente percorribile (senza far ricorso a modifiche legislative tra le quali l’estensione alla polizia giudiziaria del potere di ispezione di cui all’art. 244 c.p.p. che, più di ogni altra norma, riassume il carattere e le finalità del sopralluogo giudiziario) capace di conciliare diverse ed opposte esigenze: riuscire ad assecondare le indagini (di inevitabile dominio degli operatori tecnici), evitare gli abusi interpretativi della giurisprudenza (non più costretta a ritagliare interpretazioni estreme dell’art. 354 c.p.p.), tutelare la posizione difensiva dell’indagato a patto, naturalmente, che le norme attualmente in vigore vengano applicate (prima tra tutte quella che consente al difensore di essere presente al compimento dell’atto, pur senza l’avviso), ridurre il rischio di attività delegate o nomine di carattere privatistico. Questa soluzione presenta anche il dono della coerenza poiché alla stessa conclusione il legislatore è giunto già nel 1992 per le indagini c.d. tradizionali ammettendo attività di polizia giudiziaria successiva e parallela a quella del pubblico ministero.
Insomma, volendo esemplificare, non importa comprendere (problema che, al contrario, sta impegnando dottrina e giurisprudenza(55)) se la polizia giudiziaria possa procedere al congelamento dei dati digitali, delle informazioni e dei programmi informatici anche se tali operazioni non sono di mera e meccanica memorizzazione (non sono, cioè, semplici rilievi). Dirimente, invece, è l’esigenza investigativa sottesa all’atto; se "urgente" perché deperibile o essenziale per lo sviluppo immediato delle indagini non può che essere compiuto dalla polizia giudiziaria ex artt. 354 e 348 c.p.p.; se "non urgente" non può che essere eseguito nelle forme dell’accertamento tecnico irripetibile qualora ci sia il rischio di non poter compiere un’ulteriore volta le operazioni.
Va fatto un ultimo accenno a difesa della soluzione prospettata e che cerca di rispondere alla obiezione di molti in merito all’eccesso di autonomia concessa agli organi di P.G.
Occorre prendere atto del fatto che i veri organi delle indagini tecnico-scientifiche sono solo gli operatori di P.G. Perlomeno al momento, rappresentano le strutture maggiormente all’avanguardia nel settore delle indagini scientifiche, sia da un punto di vista tecnologico sia nel campo della certificazione dei processi analitici così come imposto dalle norme europee.
In virtù di direttive europee provenienti dall’ENFSI (ove si sta completando un complesso lavoro di armonizzazione delle procedure d’intervento previste nei singoli Stati finalizzato a migliorare, in termini di attendibilità probatoria, la qualità delle attività scientifiche del sopralluogo giudiziario(56)), in Italia è in corso un’attenta riorganizzazione dei laboratori e dei modelli operativi tesi a conseguire standard/certificazioni (quali l’ISO 9001 o l’accreditamento ISO/IEC 17025 o ISO/IEC 17020(57)) che, una volta entrata a regime, sarà essa stessa garanzia della corretta esecuzione delle operazioni o, per contro, della loro inaffidabilità.


Approfondimenti
(1) - Cfr., richiamando quanto Hegel diceva della filosofia, G. Ubertis, La prova scientifica e la nottola di Minerva, in Ind. pen., 1996, pagg. 502 ss.
(2) - F. Cordero, Procedura penale, III ed., Milano, 1995, pag. 706.
(3) - Sull’argomento, tra i molti, G. Amato, V. Destito, G. Dezzani, C. Santoriello, I reati informatici, Padova, 2010; E. Lorenzetto, Le attività urgenti di investigazione informatica e telematica, in Aa.Vv., Sistema penale e criminalità informatica, a cura di L. Lupària, Milano, 2009, pagg. 143 ss.
(4) - Sul distinguo tra prova scientifica quale sintesi dei più moderni ed avanzati strumenti di ricerca probatoria e prova scientifica quale complesso di nuovi metodi scientifici da adottarsi nella formazione, acquisizione e valutazione della prova, L. P. Comoglio, L’utilizzazione processuale del sapere extragiuridico nella prospettiva comparatistica, in Riv. dir. proc., 2005, pagg. 1145 ss.
(5) - G. Gullotta, M. Betsos, L’omicidio e la sua investigazione, Milano, 2005; G. Magliocca Domingo, Analisi psicologico-investigativa della scena del crimine, in Il nuovo diritto, 2005, pagg. 559 ss.
(6) - L. Saravo, M. Curuni, A. Cecchi, P. Martini, D. Gaudio, Nuove tecnologie nella ricerca delle tracce, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, 2010, pag. 67.
(7) - L. Saravo, Laser Microdissection in Forensic Analisy, in Aa.Vv., Molecular Forensic, Chichester - West Sussex, 2007, pag. 163.
(8) - J. M. Butler, Forensic DNA Typing, Biology, Technology and Genetics of STR Markers, New York, 2005.
(9) - Per approfondimenti si richiamano A. Spinella, G. Solla, L’identificazione personale nell’investigazione scientifica: DNA e impronte, in Cass. pen., 2009, pagg. 428 ss.
(10) - In senso analogo P. Perri, Un’introduzione alle investigazioni scientifiche, in Ciberspazio e diritto, 2008, pagg. 145 ss.
(11) - Diverso, e ben più aperto, è l’approccio della comunità giuridica di common law. Vds. il profilo in A. N. Ancheta, Scientific evidence and equal protection of the law, New Jersey, 2006, pagg. 19 ss., che nel tracciare i rapporti tra science and law, comincia con il richiamare il pensiero di O. W. Holmes, The path of the law, in Harvard Law Review, 1987, n. 10, pag. 469, quando afferma che «For the rational study of the law the black letter man may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics».
(12) - Per G. Canzio, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice, in Dir. pen. proc., 2003, pag. 1194, «(s)embra ... che talune caratteristiche del processo penale italiano del 1988 siano tali da renderlo verosimilmente meglio attrezzato, rispetto alla tradizionale cultura processuale anglo-americana, per far fronte alla crescente complessità dei metodi della scienza e della tecnologia applicati nell’accertamento dei fatti».
(13) - Il fenomeno, tuttavia, non è prettamente italiano. Parla di "Judiciary’s inertia", in riferimento al sistema nord-americano, A. N. Ancheta, Scientific evidence and equal protection of the law, cit., pag. 149.
(14) - In tema di sopralluogo giudiziario si vedano le riflessioni di A. Morgigni, L’attività della polizia giudiziaria, Milano, 2002, pag. 505; L. Rinella, L’attività di polizia giudiziaria, Bari, 2000, pagg. 105 ss.; A. Scaglione, L’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, rist. agg., Torino, 2001, pagg. 152 ss.
(15) - Sugli aspetti tecnici e giuridici delle indagini sulla scena del crimine, di recente, A. Dale, S. Becker, The Crime scene: How Forensic Science Works, Albany N.Y., 2007; R. Sutton, K. Trueman, Crime scene management, San Francisco, 2009; D. Beaufort, S. Moore, Crime scene management and evidence recovery, Oxford University Press, 2009. In Italia A. Manganelli, F. Gabrielli, Investigare. Manuale pratico delle tecniche d’indagine, Padova, 2007.
(16) - E. Locart, Traité de criminalistqiue, Lione, 1931, pag. 231.
(17) - S. Ottolenghi, L’insegnamento della polizia scientifica ai funzionari di pubblica sicurezza: prolusione al corso di polizia scientifica agli alunni dell’amministrazione di pubblica sicurezza (in Roma), raccolta da Gasti-Loescher-Bretschneider-Resenberg, 1904.
(18) - «Sarebbe un errore pensare che l’alleanza tra scienza e investigazione sia una faccenda nata solo qualche anno fa. (…) Nel corso della dinastia Sung in Cina (960-1279), il medico Sung Tz’u compone il primo trattato di scienze forensi conosciuto al mondo, lo Hsi Yuan Chi Lu, che possiamo tradurre come "Lo spazzare via i torti, le ingiustizie", ma anche "Lo sgombrare il campo dagli errori". Porta la data del 1247, e precede di secoli i primi lavori medico-legali dell’Europa rinascimentale, come il trattato di Fortunato Fedele del 1602 e il più famoso manuale di Paolo Zacchia del 1635». Così C. Lucarelli, M. Picozzi, Scena del crimine, Milano, 2010, pagg. 21 ss.
(19) - Sulla definizione di "forensic sciences", M. M. Houck, Science of crime solving, New York, 2009, pag. 2: «(t)he forensic science describes the science of associating people, places and things involved in criminal activities; these scientific disciplines assist in investigating and adjudicating criminal and civil cases. Science is the collection of systematic methodologies used to increasingly understand the physical world».
(20) - Per una descrizione più attenta delle attività di sopralluogo giudiziario si rinvia a D.M. Tancredi, Il sopralluogo giudiziario. Fondamenti metodologici e profili operativi dell’indagine medico-legale sulla scena del crimine, in Aa.Vv., Trattato di medicina legale e scienze affini, diretto da G. Giusti, vol. II (Semeiotica medico legale), 2a ed., Padova, 2009, pagg. 385 ss.
(21) - L. Saravo, M.Curuni, A. Cecchi, P. Martini, D. Gaudio, Nuove tecnologie nella ricerca delle tracce, cit., pag. 72.
(22) - Ancora L. Saravo, M. Curuni, A. Cecchi, P. Martini, D. Gaudio, Nuove tecnologie nella ricerca delle tracce, cit., pag. 67, affermano che: "l’analisi di contesto rappresenta (…) l’elemento fondamentale per attribuire ad una traccia il titolo di prova giudiziaria".
(23) - La norma non prescrive alcuna formalità per la scelta e la nomina degli ausiliari. «Ne deriva che nessun tipo di invalidità o inutilizzabilità degli accertamenti compiuti discende dalla mancanza di una investitura scritta dei predetti». Così Cass., sez. III, 27 gennaio 1998, Cerutti, in CED Cass., n. 210329.
(24) - Tale ultima previsione legittima "un’ulteriore ipotesi di attività tecnica concessa alle forze dell’ordine", secondo l’orientamento di G. Riccio, Profili funzionali e aspetti strutturali delle indagini preliminari, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pag. 107. Contra A. Scalfati, Gli accertamenti tecnici dell’accusa, in Ind. pen., 1992, pag. 126; M. Nobili, La nuova procedura penale (lezioni agli studenti), Bologna, 1989, pag. 230.
(25) - Cass., sez. III, 30 luglio1994, Zanazzo, in CED Cass., n. 199417.
(26) - Il terzo comma è stato aggiunto nella stesura definitiva del codice. La limitazione alle attività tecniche "sulle persone" è stata indotta dal rispetto di una sentenza costituzionale (Corte cost., 27 marzo 1962, n. 30, Ciciriello, in Giur. cost., 1962, pagg. 133 ss.) che espressamente vietava alla polizia il compimento di accertamenti su parti del corpo normalmente non esposte. Sul punto A. Scalfati, Gli accertamenti tecnici dell’accusa, cit., pag. 132.
(27) - D’altra parte appare evidente che nel caso in esame, trattandosi di accertamento c.d. "a sorpresa", il preventivo avviso all’interessato avrebbe reso inutile l’accertamento stesso ricorda Cass., sez. I, 13 dicembre 1993, Costantini, in CED Cass., n. 197468.
(28) - Cass., sez. I, 26 giugno1998, Cappellini e altro, in CED Cass., n. 211278; Cass., sez. I, 5 dicembre 1994, Rizzo e altri, ivi, n. 200239.
(29) - Per gli accertamenti di polizia giudiziaria aventi il requisito della ripetibilità, "le garanzie della difesa non trovano applicazione", precisa Cass., sez. I, 11 novembre 1991, Varenna, in CED Cass., n. 189531.
(30) - Ci si riferisce alla tradizionale distinzione tra rilievo ed accertamento secondo la quale con il primo termine si richiamano attività meramente materiali, di assicurazione e percezione di dati effettuate mediante un’opera di carattere specialistico, con esclusione però di una qualsiasi attività valutativa; con il secondo, attività di elaborazione e valutazione, che possono essere connesse o meno a quelle di acquisizione dei dati sui cui sono effettuate. Per tutti, sulla distinzione, C. Carini, Accertamenti tecnici, in Il diritto. Sole 24 ore, vol. I, Milano, 2007, pag. 19.
(31) - L. Saravo, DNA Profiling by Steel Cable, in Progress in Forensic Genetics, 2004, n. 10, pagg. 473 ss.
(32) - D. Färber, Recovery of Latent Fingerprints and DNA on Human Skin, in Journal of Forensic Sciences, 2010, n. 55, pagg. 1457 ss.
(33) - In questa direzione A. Gentilomo, N. Orthmann, La responsabilità del consulente tecnico del P.M.? Revisione critica ed ipotesi di soluzione, in Dir. pen. proc., 2006, pagg. 1297 ss.
(34) - Cass., sez. V, 8 agosto 2000, Brunello, in CED Cass., n. 216940.
(35) - Cfr. A. Scalfati, Gli accertamenti tecnici dell’accusa, cit., pag. 136.
(36) - Cass., sez. III, 7 aprile 2010, D.S.B., in CED Cass., n. 247870; Cass., sez. III, 4 dicembre 2008, Speranza e altri, ivi, n. 242157.
(37) - P.G. Macrì, Consulente tecnico di parte e consulente del pubblico ministero: poteri e responsabilità, in Jus, 2008, pag. 186.
(38) - A tal proposito Cass., sez. V, 16 febbraio 1999, Batoli, in CED Cass., n. 212896; Cass., sez. VI, 21 settembre 1993, Fattibene, ivi, n. 195719, secondo cui «non è sindacabile la tipologia degli atti di indagine utilizzati dalla polizia giudiziaria per pervenire all’accertamento dei fatti».
(39) - Contra, da ultimo, Cass., sez. I, 16 gennaio 2008, Pannone, in CED Cass., n. 239101, secondo cui «la nozione di accertamento tecnico concerne non l’attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato (nel caso di specie, il prelievo di un campione biologico), priva di alcun carattere di invasività, bensì soltanto il loro studio e la loro valutazione critica».
(40) - Come nel caso dei prelievi del DNA dal materiale biologico rinvenuto in un passamontagna. Così Cass., sez. I, 13 aprile 2007, Piras, in CED Cass., n. 237359.
(41) - Cass., sez. II, 4 settembre 2009, Chiesa ed altro, in CED Cass., n. 244950.
(42) - Cass., sez. III, 28 settembre 2009, Cinti, in CED Cass., n. 244928.
(43) - Cass., sez. I, 15 gennaio 2007, Curcio, in CED Cass., n. 236561, che ne esclude la relativa operazione nelle forme dell’art. 360 c.p.p.
(44) - Cass., sez. I, 4 giugno 2009, Corvino, in CED Cass., n. 244454; Cass., sez. I, 2 aprile 2009, Stabile Aversano, ivi, n. 243150; Cass., sez. I, 16 marzo 2009, Dell’Aversano, ivi, n. 243495.
(45) - Cass., sez. I, 16 aprile 2008, Innocenti ed altro, in CED Cass., n. 239616; Cass., sez. I, 10 maggio 2006, P.G. in proc. Ditto ed altro, ivi, n. 234266; Cass., sez. I, 14 dicembre 2005, Fummo ed altro, ivi, n. 233354; Cass., sez. I, 17 giugno 2002, Maisto ed altro, ivi, n. 221621; Cass., sez. I, 24 giugno 1997, Pata, ivi, n. 207857. Contra, Cass., sez. I, 7 novembre 1998, Andolfi, ivi, n. 211497; Cass., sez. I, 28 marzo 1997, P.G. in proc. Ambra ed altri, ivi, n. 207220.
(46) - Cass., sez. I, 13 novembre 2007, Pannone, in CED Cass., n. 239101; Cass., sez. I, 31 gennaio 2007, Piras, ivi, n. 237359; Cass., sez. I, 3 marzo 2005, Candela ed altro, ivi , n. 233448.
(47) - Cass., sez. IV, 2 marzo 2005, Calò, in CED Cass., n. 231551; Cass., sez. IV, 13 agosto 2004, Abbinante ed altro, ivi, n. 229692; Cass., sez. IV, 20 novembre 2003, ivi, n. 229364. Contra Cass., sez. IV, 9 luglio 2009, Matarazzo ed altro, ivi, n. 244688.
(48) - Tra le tante Cass., sez. V, 9 febbraio 2010, Costache, in CED Cass., n. 246872; Cass., sez. I, 11 giugno 2009, Dedej, ivi, n. 244295; Cass., sez. IV, 25 giugno 2008, Sparer, ivi, n. 241022; Cass., sez. II, 27 ottobre 1998, ivi, n. 213311. Contra Cass., sez. II, 23 gennaio 2009, Trokthi, ivi, n. 244344.
(49) - F. Giunchedi, Gli accertamenti tecnici irripetibili, Torino, 2009, pag. 105.
(50) - Cass., sez. IV, 16 marzo 2005, Mastronardi, in CED Cass., n. 231846.
(51) - Per P.P. Dell’Anno, Accertamento e valutazione nelle attività di consulenza disposte dal pubblico ministero, Giust. pen., 1991, III, c. 246, solo con riferimento alla perizia è prevista la possibilità di un’attività valutativa a carattere tecnico-scientifico.
(52) - Va da sé che risulta obsoleta l’opinione di chi, sulla scorta di interpretazioni testuali del dato normativo, continua ad optare per una distinzione dei due termini lasciando al rilievo la natura di attività di mera osservazione ovvero di materiale descrizione, e all’accertamento quella di attività di elaborazione e valutazione di dati. Cfr. E. Aprile, Le indagini tecnico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla formazione della prova penale, in Cass. pen., 2003, pagg. 4036 ss.
(53) - Di diverso avviso R.E. Kostoris, I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993, pag. 145; A. Scalfati, Gli accertamenti tecnici dell’accusa, cit., pag.127.
(54) - Apprezzabile è la scelta di Trib. Milano, 20 gennaio 1996, Grignaschi, in Arch. n. proc. pen., 1996, pag. 269, nel ritenere l’accertamento di tipo medico ginecologico effettuato su minore non operabile con lo strumento della consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p., bensì con quello dell’art. 360 c.p.p.
(55) - E. Lorenzetto, Le attività urgenti di investigazione informatica e telematica, in Aa.Vv., Sistema penale e criminalità informatica, a cura di L. Lupària, Milano, 2009, pagg. 143 ss. Quanto alla giurisprudenza Cass., sez. I, 26 febbraio 2009, Ammutinato, in CED Cass., n. 243922; Cass., sez. I, 25 febbraio 2009, Dell’Aversano, cit., tutte orientate a considerare tale attività accertamento tecnico ripetibile.
(56) - L’ ENFSI è l’organizzazione che riunisce gli istituti forensi europei di rilievo istituzionale e che si pone come principale ed autorevole riferimento per le discipline forensi sia a livello scientifico che a livello organizzativo e gestionale. Il Working Group on Scene of Crime sta elaborando un "Manuale di buone pratiche", finalizzato ad armonizzare ed uniformare le procedure ed i protocolli di tutte le forze di polizia europee. Sul punto G. Lago, Banche dati DNA: raccomandazioni internazionali, studio comparato con la Legge 85/2009, in Giust. pen., 2010, c. 141 ss.
(57) - Trattasi di standard internazionali per le attività ispettive. Cfr. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005, "General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection".