Libertà fondamentali nella Costituzione Italiana e nel contesto internazionale

Barbara Sabrina Deborah Marinelli


Barbara Sabrina Deborah Marinelli
Ricercatrice esperta UE, settore e competenze storico-giuridico, esperta Medio Oriente e Libertà fondamentali.




1. Premessa

Il presente articolo si pone il problema delle Libertà fondamentali, di notevole importanza e corrispondente attenzione oggi, anche da parte dei media.
Il concetto di Libertà fondamentali è un concetto classico, che trova corrispondenza ed attenzione anche nella Filosofia del diritto, oltre alla Storia del diritto italiano, al Diritto costituzionale e alla Sociologia del diritto.
Aristotele, Platone, Socrate hanno sentito e dimostrato l’attenzione al tema.
Kant, Hegel ed anche San Tommaso si sono confrontati con essa.
Sicuramente tra tutti, meritano qui doverosa attenzione Benjamin Constant, "La libertà che ci è propria, deve essere fatta del godimento pacifico dell’indipendenza privata".
"Poichè viviamo nei tempi moderni, voglio la libertà che conviene ai tempi moderni"; "La libertà individuale, lo ripeto, ecco la vera libertà moderna"(1).
John Stuart Mill "Ciascuno è l’unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica sia mentale e spirituale"(2), "Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo l’individuo è sovrano"(3); Jean J. Rousseau "L’obbedienza alla legge che ci siamo prescritti è la libertà"(4); C.S. Montesquieu "La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono"(5); Thomas Hobbes "Il cittadino ha la piena libertà di fare tutto quello che non è vietato dalla norma positiva"(6); Norberto Bobbio "La libertà è una qualità o proprietà della persona"(7).
Si occupò in materia di Libertà anche M.K. Gandhi(8).
Nel corso del tempo il concetto di Libertà fondamentali ha trovato una sua continuità ed evoluzione nei Diritti dell’uomo e nella dimensione internazionale dei c.d. Diritti umani.
É liberta fondamentale tutto ciò che attiene alla sfera individuale dell’individuo. Le garanzie costituzionali offerte dal nostro ordinamento, sono limitate, poiché limitate erano anche le conoscenze che si avevano dell’argomento all’epoca della redazione della Costituzione italiana.
La stessa dottrina, anche se presente già quella classica, trova maggior interesse successivamente.
Le Libertà assurgono a vere posizioni di diritto soggettivo.
Sono diritti soggettivi, ma nella Costituzione per descriverne la differenza vengono lasciate tali, e si completano con i diritti enucleati, (es. Diritto di riunirsi, etc.).
Poi se la Carta costituzionale è precisa nell’indicare libertà e diritti, in ambito europeo il respiro che si avverte sul tema è maggiore.
Si pensi al primo ed importante Diritto alla vita(9); che si ricollega poi al tema della salute, ai numerosi ed astiosi dibattiti sulla legittimità o meno della pratica dell’eutanasia.
Il Diritto di esprimersi e di espressione che ha in ambito europeo una dimensione più estesa, al pensiero, alla musica, all’arte, alla danza e a tutte le forme di espressione dell’individuo; che si richiama all’art. 21 Cost. it. "Ognuno ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero".
Poi ci sono anche norme che invece sono proprio diritti per la nostra Costituzione, come ad esempio il Diritto al matrimonio (art. 29 Cost. it.), ed invece un Diritto al matrimonio in ambito europeo lasciato di respiro più ampio; come una delle situazioni della vita che vengono a crearsi in età adulta.
Aperto anche ad una concezione di matrimoni misti, tra partner di diversi Stati membri.
Altro diritto importante, è il Diritto alla salute, art. 32 Cost. it., letto in correlazione con l’art. 2 Cost. it., sancito come posizione giuridica soggettiva, che soprattutto in ambito europeo (il tema è uno a cui la Comunità europea è molto sensibile) il Diritto alla Salute, viene concepito come scelta unilaterale dell’individuo.
Vige infatti la Libertà di scelta e di cura.
Il riconoscimento del rapporto tra medico e paziente, come rapporto di fiducia intuitu personae.
Pertanto, oltre al diritto al consenso informato (ai sensi anche della legislazione sulla Privacy), l’individuo è libero di scegliere, nel caso verificatosi un problema medico o una malattia o patologia, le cure da intraprendere, il luogo presso il quale le porrà in essere ed il medico di fiducia. Si auspica un riconoscimento della medicina ufficiale con quella naturale, data la sensibilità di molti pazienti alle cure e data la inadattabilità alle volte della medicina ufficiale, ritenuta troppo invasiva ed aggressiva.
Poiché, per dirlo con John Stuart Mill "Ciascuno è l’unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica sia mentale e spirituale"(10), "Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo l’individuo è sovrano"(11).
Inoltre, il Diritto al gioco, Diritto di istruzione e Diritto del lavoro (per il nostro ordinamento art. 1, art. 4, art. 35, 36, 37, 38 Cost. it.) che sanciscono le varie fasi della vita dell’individuo.
Infine nel contesto internazionale, quello che rileva è il rispetto dei Diritti umani. In particolare il rispetto del Divieto di tortura(12), (con rispetto non solo delle norme comunitarie ed internazionali, ma anche delle Convenzioni di Ginevra), Divieto di trattamenti disumani e degradanti che ledono la dignità dell’individuo.
Ed in questo caso riguarderà non solo casi di conflitto in contesti internazionali, ma anche reati politici, rivolte civili, etc.


2. Libertà fondamentali nella Costituzione Italiana

In primis lo Statuto albertino 1848 enunciava le Libertà fondamentali in singole e brevi norme. Successivamente la Costituzione italiana 1948 eredita quanto avvertito come una esigenza fondamentale.
Una priorità per la tutela dell’individuo.
Si tenga presente che al momento della redazione dello Statuto albertino prima e della Costituzione italiana(13) dopo, poco si conosce sulle Libertà fondamentali.
Per cui l’argomento risulta trattato in modo limitato e sommario, seppur nell’insieme completo.
Sarà il tempo a darne spessore e a fornire tutte le possibili sfumature in dottrina, nonché a fornire una rilevante normativa e una puntuale giurisprudenza.
Infatti "Cinquant’anni fa, nel momento in cui si scriveva la Costituzione repubblicana, si trattava di un’esperienza fondamentalmente nuova; poco o nulla si aveva alle spalle in materia di tutela dei diritti"(14).
Anche se già nei Principi fondamentali articolo di centrale importanza risulta essere l’art. 2 Cost. it. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"(15); è il Titolo I a rubricare le singole Libertà dell’individuo.
Spesso è lo stesso articolo 2 della Costituzione italiana ad essere letto e messo in correlazione con la singola norma violata in riferimento.
Le libertà fondamentali riconosciute dalla Carta costituzionale sono limitate in quanto il problema è maggiormente avvertito ai nostri giorni.
Le stesse riguardano la sfera individuale e personale dell’individuo.
Nella Costituzione italiana, il Titolo I si apre con l’art. 13 Cost. it., Sulla libertà personale(16), definendola inviolabile; art. 14 Cost. it. Sull’inviolabilità del domicilio; art. 15 Cost. it. Sulla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione inviolabile; art. 16 Cost. it. Sulla libertà di circolazione e soggiorno.
Si distinguono dalle singolari libertà individuali, sopra esposte, le libertà collettive(17).
Pertanto, l’art. 17 Cost. it. Sul diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi; l’art. 18 Cost. it. Sul diritto di associarsi liberamente; l’art. 19 Cost. it. sul diritto di professare liberamente la propria fede religiosa; art. 21 Cost. it. Sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Mentre, l’art. 33 Cost. it. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento; l’art. 39 Cost. it. Sulla libera organizzazione sindacale; l’art. 41 Cost. it. Sulla libera iniziativa economica privata; l’art. 49 Cost. it. Sul diritto di associarsi liberamente in partiti.
La Costituzione è così strutturata:
-  Principi fondamentali e Diritti e doveri dei cittadini (artt. 2-3 Cost. it.; artt. 7-8-19-20 Cost. it.; artt. 13-18 Cost. it.; artt. 21-28 Cost. it.);
-  Rapporti etico-sociali (art. 9 Cost. it.; artt. 29-34 Cost. it.);
-  Rapporti economici (art. 1 Cost. it.; artt. 35-47 Cost. it.);
-  Rapporti politici (art. 1, co. II, Cost. it.; art. 48, Cost. it.; artt. 49 Cost. it., art. 72, co. III, Cost. it.; art. 98, Cost. it.; art. 50, Cost. it.)(18).
Infine ritengo assuma qui importanza esaminare la "fedeltà alla repubblica; difesa della patria; dovere del servizio militare (artt. 52 e 54)"(19).
Il Dovere di Fedeltà alla Repubblica è trattato all’art. 54, I co., che così recita "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi". Dovere di rispetto nei confronti dello Stato, della Costituzione, delle leggi e della bandiera. "L’aspetto formale del dovere di fedeltà si estrinseca anche nell’omaggio alla bandiera, che perciò figura nell’art. 12 Cost. ed è protetta (dal vilipendio) negli artt. 292-293 cod. pen."(20).
Mentre la Difesa della Patria, è sancita al "Il primo comma dell’art. 52 dice: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino"(21).
"Sacro dovere è un dovere che supera ogni altro"(22). Inoltre, "Il dovere della difesa della Patria grava peraltro su tutti i cittadini, uomini e donne, militari o civili"(23).
Sul servizio militare, infine, "Il servizio militare è stato voluto come obbligatorio dai costituenti allo scopo di evitare l’istituzione di un corpo armato di professionisti, sempre pericoloso perché può diventare uno strumento per un colpo di Stato, e allo scopo concorrente di legare le Forze armate alla vita del paese mediante l’adozione di un esercito di leva"(24). Prevista poi, successivamente, l’obiezione di coscienza (Leggi n. 772/1972; n. 695/1974; DPR n. 1139/1977)(25). I cambiamenti fino ad oggi hanno portato ad un esercito professionale su base volontaria.


3. Libertà fondamentali nel contesto internazionale

Il contesto internazionale è segnato dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo(26) del 1948, anche se già precedentemente la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo francese del 1789, le Costituzioni americane, trattavano e tutelavano i diritti fondamentali.
Considerata un punto d’arrivo in materia, in realtà la stessa presenta anche un punto di partenza per le Carte successive. (In particolare, la Convenzione europea dei diritto dell’uomo 1950, la Carta dei diritti di Nizza 2000).
Andando in specifico ad esaminare il documento, per la parte delle Libertà, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo 1948, riporta che:
-  art. 1, co. 1: Diritto alla Libertà degli esseri umani;
-  art. 3: Diritto alla vita, alla libertà e sicurezza;
-  art. 12, co. 1: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione;
-  art. 13, co. 1: Diritto alla libertà di movimento e di residenza;
-  art. 16, co. 1: Uomini e donne hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia;
-  co. 3: La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato;
-  art. 18, co. 1: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione;
-  art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere;
-  art. 26, co. 2: L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni;
-  art. 27, co. 2: Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Venendo alla situazione attuale, nel contesto internazionale, l’argomento trova ripetute violazioni specialmente in quei Paesi ove si vive la guerra civile, che porta ad una privazione totale delle Libertà fondamentali. Questo però è il punto di vista Occidentale dell’argomento, in quanto si può contestare la privazione delle Libertà, solo qualora le Carte costituzionali di questi paesi le prevedano come legittime. Il riferimento non è per niente scontato, dal momento che i paesi del Medio Oriente, del Nord Africa e comunque di religione islamica hanno altra cultura, altro background storico-sociale, con una forte ingerenza della religione anche negli Affari di Stato e nella politica. Spesso, è proprio questa ingerenza tra religione e politica e questo identificarsi della religione con lo Stato che porta anche a delineare una forma di fondamentalismo islamico. Pertanto anche il concetto sulle Libertà fondamentali non è scontato che sia condiviso giuridicamente.


4. Libertà fondamentali nel Diritto Europeo

Anche in ambito europeo è data massima attenzione alle Libertà fondamentali che trovano loro enucleazione nella Carta dei diritti di Nizza del 7 dicembre 2000(27). La stessa Carta è stata poi ritenuta parte essenziale ed introdotta nella Costituzione europea. "La Carta è inserita, come parte II, nel progetto di Costituzione; le sue disposizioni sono giuridicamente vincolanti, senza che ciò implichi un ampliamento delle competenze dell’Unione"(28).
L’Europa conosceva già la Convenzione europea sui diritti dell’uomo(29) del 1950, in materia di Libertà; mentre nel 2000, quando si arrivò alla redazione della Carta di Nizza, si avvertì la necessità di creare una Carta organica di tutela dei diritti. E la novità di tale Carta fu di presentare le libertà fondamentali, quali diritti, anche come valori. Probabilmente la Carta risente dell’anno giubilare e ne impronta il riconoscimento ed il valore giuridico delle singole Libertà riconosciute come singolari ed individuali diritti soggettivi. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, così come chiamata nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, è la parte II dello stesso trattato(30).
La Carta, strutturata e ripartita in sette Titoli, così enuncia:
-  preambolo;
-  titolo I, Dignità;
-  titolo II, Libertà;
-  titolo III, Uguaglianza;
-  titolo IV, Solidarietà;
- titolo V, Cittadinanza;
- titolo VI, Giustizia;
- titolo VII, Disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta.
In specifico il Titolo II è Sulla Libertà:
-  articolo II-66, Diritto alla libertà e sicurezza;
- articolo II-67, Rispetto della vita privata e della vita familiare;
-  articolo II-68, Protezione dei dati di carattere personale;
-  articolo II-69, Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia;
-  articolo II-70, Libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- articolo II-71, Libertà di espressione e d’informazione;
-  articolo II-72, Libertà di riunione e di associazione;
-  articolo II-73, Libertà delle arti e delle scienze;
-  articolo II-74, Diritto all’istruzione;
-  articolo II-75, Libertà professionale e diritto di lavorare;
-  articolo II-76, Libertà d’impresa;
-  articolo II-77, Diritto di proprietà;
-  articolo II-78, Diritto di asilo;
-  articolo II-79, Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione.
Quello che la Carta tutela è quanto previsto anche in Costituzione. In una dimensione sovrastatale, nel caso di conflitto tra Costituzione e Carta dei diritti è la Carta che avoca anche il testo costituzionale.
In particolare la Libertà che viene qui tutelata è una libertà che coinvolge l’individuo in tutta la sua vita privata, nonché in quella professionale.
Anche se le libertà fondamentali sono di per sé un diritto soggettivo individuale, mentre il diritto è una posizione giuridica riconosciuta in quanto tale.
Libertà e sicurezza, privacy, rispetto vita privata e vita familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di espressione ed informazione, delle arti e delle scienze, diritto all’istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d’impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione tengono conto anche delle diverse cittadinanze dei cittadini.
Vengono riconosciuti per dare modo di riconoscere l’esistenza della dimensione europea.
Infine, in ambito europeo si parla di tutela delle Quattro libertà: libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali, rubricate nel Trattato di Roma per la realizzazione del mercato interno(31).
"Il progetto di Costituzione enuncia i valori sui quali si fonda l’Unione: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione"(32).
Inoltre "L’Unione si prefigge di promuovere la pace, nonché i suoi valori e il benessere dei popoli. Offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e un mercato unico nel quale la concorrenza è libera e non distorta. L’Unione si adopera per un’Europa dello sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata, un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Promuove il progresso scientifico e tecnico. Combatte l’esclusione e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra i sessi, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori. L’Unione promuove la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la solidarietà tra gli Stati membri"(33).

5. Conclusione

L’argomento sulle Libertà fondamentali è argomento di rilevante interesse ancora oggi e di vivace attenzione.
L’importanza e l’interesse dati, si devono non solo a quanto la storia ci riporta a seguito di quelle che sono state le Rivoluzioni epocali (rivoluzione americana e rivoluzione francese), i loro ideali ed alla successiva concessione delle Costituzioni, ma anche a quanto concquistato con il riconoscimento e la rispettiva tutela offerta in merito alle Libertà fondamentali, quali veri e propri diritti soggettivi.
Anche se la tutela fornita ed apprestata in Costituzione alle stesse non è ampiamente trattata e le stesse Libertà fondamentali sono argomento di cui all’epoca non si conosceva molto, vengono comunque rappresentate in modo limitato ma esaustivo nella parte centrale della Costituzione.
L’importanza centrale dell’individuo trova in esse la massima esplicazione e riconoscimento giuridico offerto dall’ordinamento.
Si spazia così dalle Libertà fondamentali ai Diritti dell’uomo per arrivare nel contesto internazionale ai c.d. Diritti umani.
L’articolo costituzionale chiave del tema Libertà fondamentali risulta essere l’art. 2 Cost. it. che così recita "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"(34).
Articolo insieme generale e specifico; di destinazione individuale e collettivo. Argomento in continuo aggiornamento ammette il riconoscimento e la tutela anche di diritti di nuova generazione.
Se di massima importanza sono i diritti sulla persona e personalità(35), la tutela costituzionale offerta si incentra sull’individuo, la sua persona, il suo domicilio, la corrispondenza, la possibilità di riunirsi, di associarsi, e di manifestare liberamente il proprio pensiero che in ambito europeo rientra nel diritto di espressione (come la musica, l’arte, etc.).
Diritto alla privacy (nel nostro ordinamento L. 675/1996 e D. L.vo 196/2003), Diritto alla riservatezza sono sicuramente esigenze quanto più avvertite, specialmente nella nostra società convulsa ed attratta da tanti stimoli; mentre tra i diritti di nuova generazione rientra anche il Diritto all’ambiente.
Mentre il Diritto alla salute, come il Diritto alla vita sensibilizzano l’attenzione dei temi così importanti per il diritto e per l’attenzione della Comunità europea.
Diritto alla salute come diritto di scelta e di cura in libertà, lasciato all’individuo responsabile. Dove non solo si evidenzia l’importanza del rapporto medico-paziente, come rapporto di fiducia c.d. intuitu personae, inoltre l’importanza per la scelta delle cure da sopportare.
Il dovere medico all’informazione della diagnosi, dalle quali dipendono le cure. Dove "Ciascuno è l’unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica sia mentale e spirituale"(36), "Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo l’individuo è sovrano"(37).
Il Diritto alla vita(38), come diritto seguito in tutto il Suo percorso.
Dalla nascita dell’individuo, sino alla Sua morte.
Questo diritto, inevitabilmente tocca il problema etico-morale dell’eutanasia(39).
Infine, sempre in ambito europeo, ma sentito anche in ambito nazionale il Diritto dell’ambiente. In specifico, DIR 2008/99/CE: da attuare dagli Stati membri entro 26 dicembre 2010 (in realtà la legge Comunitaria 2009 delega il Governo al recepimento entro 9 mesi dall’entrata in vigore).
D. Lg. 2011 n. 231: attuativo della DIR 2008/99 ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2011 (art. 25 - decies, Reati ambientali)(40).



Approndimenti
(1) - B. Constant, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, Torino 2010, pagg. 28-29, pag. 41.
(2) - J.S. Mill, Saggio sulla libertà, Milano 1981, pag. 36.
(3) - J.S. Mill, op.cit., pag. 3, nota 2, pag. 33.
(4) - J.J. Rousseau, Contrat social, I, 8.
(5) - C.S. Montesquieu, De l’esprit des lois, XII, 2.
(6) - T. Hobbes, Compendio di Storia del diritto Medievale e Moderno, Napoli 2001, pag. 147.
(7) - N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Torino 1995, pag. 3.
(8) - M.K. Gandhi, La mia vita per la libertà, Roma 2007.
(9) - C. Russo - P.M. Quaini, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Seconda edizione, Milano 2006. Articolo 2: diritto alla vita, pagg. 85-101.
(10) - J.S. Mill, op.cit., pag. 3, nota 2, pag. 36.
(11) - J.S. Mill, op.cit., pag. 3, nota 2, pag. 33.
(12) - Consilium, Council of the European Union, EU Guidelines, Human Rights and International Humanitarian Law, march 2009. 2. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, pagg. 12-20.
(13) - M. Fioravanti, Appunti di storia delle Costituzioni moderne, Torino 1995. Libertà in Costituzione, pag. 15; Costituzione garanzia/Costituzione indirizzo, pag. 131; Supremazia della Costituzione, pag. 134; Valori nella Costituzione, pag. 139.
(14) - V. Onida, La tutela dei diritti fondamentali in Italia nella prospettiva dell’integrazione europea, in Le libertà e i diritti nella prospettiva europea, Atti della giornata di studio in memoria di Paolo Barile, Firenze - 25 giugno 2001, pag. 52.
(15) - P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984. I diritti inviolabili; i doveri inderogabili (art. 2), pagg. 53-60; v. anche V. Crisafulli - L. Paladin, S. Bartole - R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, 2008. Art. 2, pagg. 10-14; I diritti inviolabili dell’uomo, pag. 10.
(16) - A. Barbera, I principi costituzionali della libertà personale, Milano 1967; v. anche Barile, op.cit., pag. 6, nota 15. La libertà personale, del corpo e dello spirito (art. 13, 27 III e IV co., 25 III co.), pagg. 111-117.
(17) - Fioravanti, op.cit., pag. 6, nota 13. Libertà al singolare e libertà al plurale, pagg. 15-16; v. anche F. Grossi, I diritti di libertà ad uso di lezioni, Torino 1991. Una sola libertà giuridica o tanti diritti di libertà? pag. 115.
(18) - P. Barile, op.cit., pag. 6, nota 15. Le libertà nella costituzione italiana, pagg. 15-17; Reazioni critiche, scetticismo e ottimismo, il cammino delle libertà dal 1948 ad oggi, pagg. 17-22. La Costituzione ha operato un aggiornamento in senso garantistico dello Statuto albertino, innovando radicalmente solo nel settore delle situazioni afferenti a formazioni sociali; il che non esclude, peraltro, la presenza di un processo di creazione, in futuro, di "spazi di libertà più ampi di quelli tracciati all’interno dei diritti di libertà, pag. 19; allargamento del tutto imprevedibile delle libertà, pag. 19.
(19) - P. Barile, op.cit., pag. 6, nota 15, pagg. 426-430.
(20) - P. Barile, op.cit., pag. 6, nota 15, pag. 428.
(21) - P. Barile, op.cit., pag. 6, nota 15, pag. 428; cfr. V. Crisafulli - L. Paladin, S. Bartole - R. Bin, Commentario breve alla Costituzione italiana, art. 52 Cost., pagg. 527-530. Il sacro dovere di difendere la patria, pag. 527.
(22) - P. Barile, op.cit., pag. 6, nota 15, pag. 429; cfr. V. Crisafulli - L. Paladin, S. Bartole - R. Bin, op.cit., pag. 8, nota 21, pagg. 527-530.
(23) - P. Barile, op.cit., pag. 6, nota 15, pag. 429; v. anche V. Crisafulli - L. Paladin, S. Bartole - R. Bin, op.cit., pag. 8, nota 21, pagg. 527-530. In base all’art. 52 la difesa della Patria è un dovere del cittadino, pag. 528.
(24) - P. Barile, op.cit., pag. 6, nota 15, pagg. 429-430; v. anche V. Crisafulli - L. Paladin, S. Bartole - R. Bin, op.cit., pag. 8, nota 21. L’obbligo del servizio militare, pag. 528.
(25) - P. Barile, op.cit., pag. 6, nota 15, pag. 430; cfr. V. Crisafulli - L. Paladin, S. Bartole - R. Bin, op.cit., pag. 8, nota 21. L’obiezione di coscienza e il servizio civile, pagg. 528-529.
(26) - A. Cassese, I diritti umani oggi, Roma 2005. La Dichiarazione universale, pagg. 32-41; I diritti umani sono davvero universali? pagg. 60-74.
(27) - http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf.
(28) - Il progetto di Costituzione per l’Europa elaborato dalla Convenzione europea, Presentazione ai cittadini, Lussemburgo 2004. La Carta dei diritti fondamentali costituisce parte integrante della Costituzione europea, pag. 9.
(29) - M. Delmas-Marty, Verso un’Europa dei diritti dell’uomo. Ragion di Stato e diritti umani nel sistema della Convenzione europea, Verona 1994. Capitolo II - Italia. 2. Il problema della integrazione della Convenzione europea nel sistema giuridico italiano, pagg. 168-170; 4. I diritti dell’uomo "strettamente definiti" e il sistema italiano, pagg. 174-180; anche B. Conforti, L’applicabilità diretta e sistematica della Convenzione e la tutela del singolo, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, profili ed effetti nell’ordinamento italiano, Milano 2002. 1. Il problema dell’applicabilità diretta. "Il tema che mi è stato assegnato riguarda la necessità che il giudice interno applichi direttamente il diritto internazionale e nel caso specifico la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel caso della Convenzione il problema si pone in modo ancora più acuto perché si tratta della tutela dei diritti dei singoli, e quindi non ci si può trincerare dietro la convinzione oramai superata che le disposizioni delle convenzioni si rivolgono agli Stati e non agli individui", pag. 85; inoltre V. Grementieri, L’Italia e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: bilancio di quindici anni di ricorsi individuali. "Un passo ulteriore e necessario sarebbe a questo punto una ancora maggiore attenzione da parte dei giudici italiani, i quali, attraverso una applicazione più puntuale e diretta della Convenzione europea nei giudizi interni, potrebbero contribuire ad eliminare le cause di violazione dei diritti fondamentali, pag. 22.
(30) - Il progetto di Costituzione per l’Europa elaborato dalla Convenzione europea, op.cit., pag. 12, nota 28. 3.2.2 Diritti fondamentali, pag. 9.
(31) - Il progetto di Costituzione per l’Europa elaborato dalla Convenzione europea, op.cit., pag. 12, nota 28. 3.1 Valori e obiettivi dell’Unione, Libertà fondamentali e non discriminazione, pag. 7.
(32) - Il progetto di Costituzione per l’Europa elaborato dalla Convenzione europea, op.cit., pag. 12, nota 28. 3.1 Valori e obiettivi dell’Unione, Valori dell’Unione, pag. 7.
(33) - Il progetto di Costituzione per l’Europa elaborato dalla Convenzione europea, op.cit., pag. 12, nota 28. 3.1. Valori e obiettivi dell’Unione, Obiettivi dell’Unione, pag. 7.
(34) - V. Crisafulli - L. Paladin, S. Bartole - R. Bin, op.cit., pag. 8, nota 21. Art. 2 Cost.it., pagg. 10-14.
(35) - Grossi, op.cit., pag. 7, nota 17. Diritti personalissimi, pag. 190; Diritto al nome, pag. 192.
(36) - J.S. Mill, op.cit., pag. 3, nota 2, pag. 36.
(37) - J.S. Mill, op.cit., pag. 3, nota 2, pag. 33.
(38) - C. Russo - P.M. Quaini, op.cit., pag. 4, nota 9, pagg. 85-101.
(39) - P. Manzini - F. Casolari - A. Lollini, Casi difficili, Libertà fondamentali e globalizzazione nella giurisprudenza europea, Torino 2010. Le decisioni sul fine-vita, pagg. 7-12.
(40) - http://www.ipsoa.it/Opinione/Diritto/ecoreati_in_arrivo_ma_l_italia_tradisce_la_direttiva_id1038743_art.aspx.