Osservazioni sull'introduzione del reato di autoriciclaggio nel codice penale

Ranieri Razzante 


Ranieri Razzante
Professore e Avvocato,
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia
Docente nell’Università di Firenze.


1. Introduzione

La questione dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio, vale a dire l’utilizzo da parte di un soggetto di denaro o altre utilità derivanti da un reato presupposto da egli stesso commesso, è tuttora aperta nel dibattito giurisprudenziale, dottrinale e soprattutto normativo.
Va ricordato, come necessaria premessa, che nell’ordinamento italiano le condotte di autoriciclaggio non sono riconosciute come reato e dunque penalmente punibili in virtù della clausola di riserva di apertura degli artt. 648 bis e ter(2).
Tale scelta del legislatore costituisce una delle principali cause di inefficacia della normativa in tema di riciclaggio e si richiama a tal proposito la sanzionabilità dell’autoriciclaggio in altri ordinamenti; fra gli altri, quello spagnolo, francese, oltre che negli Stati Uniti e in Svizzera.
Nello stesso senso vanno richiamate le indicazioni fornite in ambito internazionale quali la Raccomandazione del 2005 del Fondo Monetario Internazionale (FMI), oltre che nazionali, tra le quali ricordiamo l’audizione parlamentare del 2008 del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi e le recenti Relazioni del Procuratore nazionale antimafia dott. Piero Grasso, interventi tutti volti alla punibilità della condotta del "riciclatore di sé stesso", onde assicurare un più incisivo contrasto all’economia sommersa e alla criminalità organizzata che la genera.
A questo si aggiunga che nell’agosto 2008 la Guardia di Finanza emanava una circolare (n. 81) la quale, partendo dalla considerazione che il Decreto legislativo 231/2007 (provvedimento fondamentale nella lotta al riciclaggio), all’art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto), non contiene nessun riferimento all’inciso iniziale degli artt. 648 bis e ter, ritiene che la segnalazione di operazione sospetta debba essere effettuata anche in riferimento a quelle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto.
In realtà la punibilità dell’autoriciclaggio, che un’autorevole dottrina(3) ha definito "mostro giuridico", si scontra con il principio penalistico della non punibilità del post factum: il divieto di incriminazione del medesimo soggetto per condotte considerate il naturale proseguimento dell’illecito principale in quanto sostanziale duplicazione punitiva per il medesimo fatto.
In questo contesto, l’ABI, con la circolare 5 febbraio del 2009, ha elaborato e trasmesso un approfondimento sulla fattispecie di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti (ex D.Lgs. 231/2001), e in quel frangente l’Associazione si è limitata ad escludere la rilevanza penale dell’autoriciclaggio proprio in relazione a quei principi sanciti dalla disciplina penalistica. Ipotesi che si ritiene dannosa anche per lo stesso sistema bancario, cui la norma dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2007 - come sopra accennato - già applica la definizione di "autoriciclaggio".

2. Il quadro internazionale

La legislazione internazionale(4), offre numerosi spunti di osservazione sul tema, delineando una evidente disomogeneità normativa sulla fattispecie in esame.
Si evince infatti, da uno sguardo all’ambito internazionale, la conferma della "facoltà"(5) rimessa ai singoli Stati dell’Unione di escludere eventualmente dalla punibilità per riciclaggio le «persone che hanno commesso il reato principale». Asserzione che trova riscontro anche nell’analisi delle 40 Raccomandazioni del GAFI le quali, a ben vedere, non recano un’indicazione in tal senso, né tantomeno la Decisione quadro 2001/500 GAI del Consiglio dell’Unione Europea in data 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro.
Altresì, nella Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, presentata in occasione della Conferenza internazionale svoltasi a Palermo nel novembre del 2000, e ratificata con la legge n. 146/2006, si giunse alla medesima conclusione: circa gli obblighi di penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato, all’art. 6, par. 2 lett. e) si prevede che, ove richiesto dai principi fondamentali dell’ordinamento, il reato non trovi applicazione «alle persone che hanno commesso il reato presupposto».
Di fronte ad un "fenomeno" di tale complessità, interventi di "prevenzione" potrebbero rappresentare ragione di maggior efficacia della normativa; in questa direzione, il 26 febbraio 2009, nell’ambito della riunione plenaria del FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) presso l’OCSE, l’esame di Follow- up del sistema italiano ha trovato apprezzamento per le misure recentemente adottate (www.fatf-gafi.org).
Non mancano tuttavia, come accennato, a livello normativo e in un’ottica repressiva, ripetuti tentativi di riforma e più recenti proposte sia in ambito nazionale che internazionale: quattro sinora i disegni di legge finalizzati all’introduzione del reato, e cioè il d.d.l. 733 bis (di iniziativa governativa) nel mese di gennaio, i d.d.l. 1445 e 1454 nel mese di marzo, e il d.d.l. 1629 del 23 giugno 2010.
Di seguito una breve esemplificazione delle principali proposte di modifica normativa, sebbene non recepite dal legislatore nazionale.
Il d.d.l. n. 733 bis prevedeva di apportare le seguenti modifiche all’art. 648 bis: sopprimere, al primo comma, le parole: «fuori dei casi di concorso nel reato; aggiungere un quinto comma secondo cui: "le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l’uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali".
Il d.d.l. n. 1445 prevedeva invece un nuovo testo dell’art. 648-bis, rubricato riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, secondo cui: "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall’articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648".
La motivazione sottostante all’esclusione della rilevanza penale della condotta di autoriciclaggio è riconducibile all’impostazione secondo la quale se il riciclaggio è commesso dallo stesso autore del reato presupposto vi è una prosecuzione criminosa da parte del medesimo soggetto, configurandone un post factum non punibile; il disvalore complessivo risulterebbe infatti già sanzionato con il primo frammento di condotta, ovvero con la punizione del reato presupposto; quindi non ci sarebbe un secondo comportamento, bensì la prosecuzione di una pregressa condotta.
Quanto ai singoli ordinamenti, molti paesi di civil law(6) si inseriscono nello stesso solco seguito dall’Italia, tant’è che l’autoriciclaggio non viene punito, mentre pacificamente si punisce l’autoriciclatore in tutti i Paesi di common law.
Di recente la Francia ha deciso di inserire tale reato nel proprio ordinamento, ritenendo che il bene leso dal reato di riciclaggio, identificato nell’integrità del sistema economico-finanziario legale, sia sempre diverso dal bene leso dal reato presupposto e che, pertanto, le due condotte siano entrambe meritevoli di autonomo rilievo penale(7).
Gli Stati Uniti puniscono da tempo anche l’autore del reato presupposto, qualora ricicli i proventi dell’attività illecita da lui stesso compiuta, e così la Svizzera, la Germania e il Regno Unito(8).
Il medesimo approccio anche nei codici spagnolo e portoghese: il primo, a differenza di quanto stabilito in tema di ricettazione e favoreggiamento (artt. 298 e 299 c.p.), espressamente richiede che l’autore del fatto di riciclaggio non sia anche l’autore del fatto presupposto.
La previsione di simile elemento negativo non ricorre in seno all’art. 301 avente ad oggetto il reato di riciclaggio.
L’applicabilità della fattispecie sarebbe giustificata dalla sua specifica proiezione teleologica, caratterizzata da un illecito volto alla tutela di un bene quale quello dell’economia pubblica(9).
Nel codice portoghese è rinvenibile analogo assetto di disciplina, mentre i reati di ricettazione e di favoreggiamento (artt. 231 e 232) sono applicabili solo all’extraneus, il reato di riciclaggio (art. 368-A), a seguito delle modifiche apportate dalla legge 27 marzo 2004, n. 11, risulta applicabile anche all’autore del fatto presupposto.
La norma nulla dispone quanto ai possibili soggetti attivi del reato(10).
Per quanto attiene alla disciplina prevista dal codice svizzero deve segnalarsi che anch’esso (art. 305-bis c.p.) nulla dispone in ordine ai soggetti attivi del reato(11).
La dottrina prevalente ritiene, però, di applicare analogicamente la non punibilità dell’autofavoreggiamento (art. 305 c.p.)(12).
La nota Convenzione di Strasburgo(13) infine lascia libere le parti contraenti di prevedere che il reato di riciclaggio non si applichi alle persone che hanno commesso il reato principale(14).
L’analisi svolta sugli ordinamenti dei principali paesi esteri, che accolgono la nozione di autoriciclaggio, ha evidenziato che l’individuazione di reati-presupposto risulta, invero, circoscritta:
a) dal riferimento ad un determinato ammontare della pena edittale comminata (all’ammontare massimo o alla soglia minima della pena detentiva) funzionale alla qualificazione degli illeciti ritenuti di particolare gravità (es. Svizzera e Australia);
b) dall’elencazione per categorie dei reati rilevanti ai fini del riciclaggio (es. Giappone);
c) dall’adozione di un approccio cd. misto in cui viene definita una lista di reati e, con funzione residuale, reati individuati secondo un approccio per soglia (ammontare minimo e massimo della pena edittale, come è nel caso del Portogallo e della Grecia). Solo in due ordinamenti (Belgio, Gran Bretagna) è stato adottato un approccio "all crime", ovvero con un’espressa previsione del reato di autoriciclaggio.


3. Il quadro nazionale

Il Governatore della Banca d’Italia, Draghi, nella «testimonianza» alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) del Senato della Repubblica, circa le problematiche connesse al riciclaggio, a margine dell’esame dei disegni di legge n. 733 in materia di sicurezza pubblica, il 15 luglio 2008 affermava che la punibilità del c.d. autoriciclaggio (oggetto del disegno di legge A.S./583) avrebbe dato risposta alle sollecitazioni del Fondo Monetario Internazionale, che già nel 2005 si era così espresso. Tuttavia, pur prospettandone una possibile adesione, egli precisava che «la punizione dell’autoriciclaggio consentirebbe di allineare la fattispecie penale alla più ampia nozione di riciclaggio introdotta dal D.Lgs. 231 ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto. Andrebbero comunque ricercate misure che favoriscano la perseguibilità del reato di riciclaggio senza aggravare ingiustificatamente i responsabili di reati di ridotta pericolosità sociale».
A tal proposito, vale la pena ricordare la testimonianza resa dallo stesso Governatore alla Commissione Antimafia nel giugno del 2007: «se da un lato la punibilità dell’autoriciclaggio potrebbe garantire un più agevole accertamento probatorio delle fattispecie criminose complesse, dall’altro va considerato che, nell’ipotesi di reati presupposto caratterizzati da un minore grado di offensività, potrebbe determinare un’eccessiva punizione della condotta».
Nella stessa sede (14 giugno 2007), il Governatore proponeva «anche l’opportunità di qualificare meglio l’attuale fattispecie del delitto di riciclaggio, incentrando la condotta criminosa sul compimento di atti idonei a occultare la provenienza illecita del denaro o dei beni». Di fatto, uno dei più rilevanti pericoli indotti dalla non punibilità dell’autoriciclaggio per i responsabili dei delitti presupposto, consiste in una scelta di "convenienza": allorché la scelta si rivela conveniente, vengono stabilite «abili strategie di difesa processuale, basate sulla falsa ammissione del concorso nel reato sottostante», che di fatto «consentono di evitare la condanna per riciclaggio».
A tal fine, i profili di prevenzione generale s’intersecano con quelli più propriamente inerenti all’indagine volta all’emersione del riciclaggio "per la cui efficienza ed efficacia in vista del risultato viene invocata l’eliminazione dell’inciso di apertura dell’art. 648 bis c.p."(15).


4. Osservazioni della dottrina e della giurisprudenza italiana

In tema di limiti del concorso nel reato da cui derivano i proventi illeciti, la dottrina e giurisprudenza hanno più volte affermato l’esclusione (chiarito, ad escludere una) di una concorrente responsabilità tra delitto presupposto e successivo riciclaggio, con la conseguente qualificazione giuridica del fatto commesso nel suo corrispondente ambito di rilevanza penale.
Sul tema è intervenuta una pronuncia della Cassazione Penale che, con una recente sentenza(16), ha percorso una qualche attenuazione del divieto di penalizzazione di autoriciclaggio. La Suprema Corte si è posta innanzitutto il problema dell’ammissibilità del riciclaggio realizzato mediante versamento di denaro di provenienza illecita in una società partecipata a maggioranza dall’autore del delitto presupposto.
La Suprema Corte apre il proprio ragionamento affermando che se da un lato è vero che il socio di maggioranza autore del reato presupposto non è punibile per riciclaggio, dall’altro del reato possono certamente rispondere gli amministratori della società alla quale il denaro viene versato e che provvedono a reinvestirlo.
In effetti la circostanza che la società sia di fatto riconducibile all’autore del reato presupposto non fa venir meno la distinzione tra la società stessa e il suo socio di maggioranza, il quale non potrebbe in assenza della collaborazione degli amministratori effettuare i pagamenti della società, ricevere denaro, realizzare operazioni di reinvestimento del denaro. Dunque questa situazione non fa venir meno la lesione al bene giuridico tutelato.
Testualmente "in concreto, il solo spostamento della titolarità del denaro dall’autore del reato presupposto alla società consente la creazione di un primo schermo tra il denaro e la sua provenienza". Quando questa operazione si verifichi con la complicità di terzi estranei alla commissione del reato presupposto costituisce essa stessa riciclaggio, ovviamente ascrivibile solo a quei terzi.
Di qui l’obbligo, secondo i Supremi giudicanti, del sequestro della partecipazione di maggioranza della società utilizzata a tal fine.
Sequestro legittimo intanto perché la società è cosa pertinente al reato poiché costituita per la realizzazione dello stesso; e, poiché la società non possiede una propria realtà fisica, che possa essere oggetto di una successiva confisca cui è preordinato il sequestro, si dovrà fare riferimento - a questi fini - ai diritti di partecipazione da cui scaturiscono gli organi sociali. Secondo le regole della confisca questa non potrebbe riguardare beni appartenenti a soggetti estranei al reato quale potrebbe essere inteso il socio di maggioranza, autore del reato presupposto e per questo non punibile per riciclaggio. Tuttavia, afferma la Corte di Cassazione, questi che non ha commesso il delitto di riciclaggio certamente non vi è estraneo. Egli è per la Cassazione il "motore immobile" del reato, nel senso che pur non commettendolo ne determina la realizzazione e se ne attribuisce l’utilità immediata consistente nell’occultare il rapporto tra il profitto illecito e la propria persona.
Si tratta della determinazione da parte della Cassazione di una non estraneità che può essere vista anche come una prima forma di superamento della non punibilità in fatto di autoriciclaggio.
Questa soluzione è fonte di preoccupazione per quanti dovrebbero effettuare la segnalazione nel caso in cui l’impresa-cliente, a seguito di un reato fiscale comportante un mero risparmio di imposta, abbiano poi "reimpiegato" i beni stessi in attività economiche o finanziarie anche legittime all’interno dell’impresa(17).
È soggetta a confisca in tal caso non la sola partecipazione dell’amministratore -ovvero di colui che è definito dalla Corte "motore immobile" del reato di riciclaggio (non lo commette direttamente ma ne determina la commissione e se ne attribuisce l’utilità immediata) - ma anche di tutte le quote di partecipazioni nella società.
"Viene anzitutto in causa l’art. 240 co. 1 c.p., essendo la società cosa pertinente al reato di riciclaggio perché fu destinata, secondo la dizione della legge, a commetterlo.
Poiché la società, ripetiamo, non possiede una propria essenza fisica che possa essere oggetto di confisca, tale misura di sicurezza dovrà appuntarsi sui meccanismi che ne costituiscono l’essenza e ne consentono il funzionamento ovvero i diritti di partecipazione che ne fissano il sostrato e dal quale promanano gli organi sociali"(18).
La giurisprudenza più autorevole osserva che così facendo si finirebbe per eludere il divieto di "autoriciclaggio", fattispecie di reato assolutamente non contemplata dall’ordinamento penale né punibile in virtù della mancata approvazione parlamentare dei disegni di legge sinora presentati, a differenza del "riciclaggio semplice" - ex art. 648 bis c.p. "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa….." - contestabile agli stessi amministratori societari.
Sul piano sostanziale replica la Suprema Corte: "il titolare della quota di maggioranza della società costituita al fine di legittimare lo spostamento della titolarità delle somme di denaro dall’autore del reato presupposto (persona fisica) alla persona giuridica (società) non è punibile ai sensi dell’art. 648 bis c.p., atteso che sia l’autore del reato presupposto e non di quello di riciclaggio".
Utile poi ai fini del nostro discorso è la sentenza della Cassazione, sez. V, 10 gennaio - 28 febbraio 2007 n. 8432. Questa, ribadendo l’esclusione della punibilità per il concorrente nel reato presupposto rispetto al riciclaggio, afferma che il medesimo soggetto «non può essere chiamato a rispondere di tale successiva attività, fatta rientrare nel post factum non punibile attraverso la clausola di riserva introdotta nell’articolo 648 bis del c.p. Peraltro, al fine di distinguere il concorrente dal riciclatore non basta il ricorso al criterio "temporale", giacché occorre, in più, che si proceda a verificare, di volta in volta, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell’autore del reato principale, la decisione di delinquere», così da qualificarsi come "contributo causale".


5. Punibilità dell’autoriciclaggio

Nell’ordinamento penale italiano il reato continuato - "continuazione nel reato" - ex art. 81 cpv. c. p. "è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge". La gravità della pena prevista per il riciclaggio porterebbe quest’ultimo, per la sua ampia formulazione, ad integrare di frequente nella "continuazione" la violazione più grave, con un’incidenza sul piano del "disvalore penale" rispetto all’offesa contenuto del delitto presupposto commesso dallo stesso autore del riciclaggio.
Prosegue l’articolo: "Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". Questo anche a fronte di interessi lesi particolarmente significativi per la vittima, diversamente valutabili in funzione di mero aumento del quantum sanzionatorio(19).
Si comprende dunque il richiamo a quel "principio di offensività", espresso dalla Corte Costituzionale nella recente pronuncia n. 249 del 2010: "Il difetto di proporzione nel trattamento punitivo, d’altra parte, priverebbe la pena della sua funzione rieducativa, non potendo il condannato percepirla come strumento utile al suo reinserimento nella società, ma solo ed appunto come una punizione eccedente il grado della propria responsabilità"(20).
Nel suo fondamento costituzionale e nella direttrice della «proporzione» tra pena e valore tutelato, il principio nel merito è invocato per evidenziare «l’eccessiva rigidità del sistema», cui darebbe luogo la soppressione della clausola, tale da integrare una «possibile violazione» del principio stesso di offensività, a fronte di un eccessivo rigore sanzionatorio(21).
La necessità del superamento della vigente clausola di riserva è emersa soprattutto di fronte ad oggettive difficoltà in sede processuale «in estrema sintesi, riconducibili alla esigenza di dimostrare sul piano probatorio, allo stesso tempo, la consapevolezza della illecita origine del denaro "sostituito o trasferito"» e la contestuale estraneità del soggetto agente alla commissione del reato da cui lo stesso denaro proviene. «Il venir meno di questa seconda condizione comporta infatti, il più delle volte, che la originaria contestazione si traduca in ipotesi di concorso nella commissione del reato presupposto»(22).
Il limitato numero delle pronunce in materia di riciclaggio, frutto di progressive variazioni ed estensioni normative, è oggetto di ricorrenti rilievi critici, ove «una doverosa cautela nel misurare l’efficacia del sistema di prevenzione antiriciclaggio sulla base del numero di condanne penali per lo specifico reato, la cui oggettiva esiguità non tiene conto delle ben più numerose ipotesi di concorso nella commissione di illeciti - è il caso delle condotte "presupposte" -, scoperte e sanzionate penalmente proprio grazie alle segnalazioni sospette prodotte dai soggetti tenuti ai c.d. obblighi di collaborazione attiva, loro imposti dalla normativa antiriciclaggio»(23).
La collocazione sistematica della fattispecie di "riciclaggio", va subito rilevato, nella sua previsione normativa ha generato problemi interpretativi, quanto (ed in parte proprio a causa di tali problemi) applicazioni pratiche incongrue, oltre che determinato effetti di scarsa consistenza sotto il profilo dell’azione repressiva.
Il privilegio di autoriciclaggio si tramuta così in un vantaggio ingiustificato, da superare con una pronta modifica normativa anche mediante l’inserimento di una clausola di salvaguardia, perseguendo la finalità di dare contorni il più possibile definiti alla nuova fattispecie.
Di fatto anche gli standard internazionali in materia indicano che la punibilità dell’autoriciclaggio è opportuna sia dal punto di vista dell’architettura giuridica, sia quale strumento per gli inquirenti e magistratura.
Pertanto il legislatore nazionale del 2007 ha ritenuto opportuno che l’autoriciclaggio fosse considerato reato ai fini dell’azione di prevenzione: la rilevanza assegnata dagli standard internazionali alla punibilità dell’autoriciclaggio conferma la necessità di introdurre tale reato nell’ordinamento penale italiano in chiave repressiva(24).


6. Proposta di modifica normativa del Codice Penale

Le analisi condotte sull’adeguatezza dell’apparato di prevenzione del riciclaggio pongono sempre più in evidenza l’esigenza di modificare un sistema sanzionatorio contraddistinto da incoerenze sistematiche e dalla contemporanea presenza di eccessi punitivi per comportamenti poco rilevanti e di gravi lacune nella tutela. In tale ambito, è stata rilevata la maggiore efficacia di "sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto che [di] misure penali lievi, destinate a rapida prescrizione e che finiscono, in genere, per colpire solo dipendenti sprovvisti di significativi poteri decisionali"(25) e sono state illustrate alcune incoerenze del sistema sanzionatorio amministrativo, caratterizzato dalla coesistenza di "norme che imputano la responsabilità alle persone fisiche … con altre che la pongono a carico delle persone giuridiche" e da "meccanismi di quantificazione delle sanzioni pecuniarie che, parametrandone l’entità all’importo delle operazioni, producono spesso effetti del tutto sproporzionati".
Alla luce di quanto procede, si propone - molto sommessamente - la seguente "Ipotesi di modifica normativa del Codice Penale", che vuole costituire solo una bozza per una successiva discussione accademica:

"Art. 648-bis
(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall’articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Nei confronti della persona che ha commesso ovvero che ha concorso nel reato presupposto si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648".

L’articolo 648-ter è abrogato.



Approfondimenti
(1) - Il presente studio, in versione sintetica, è stato prodotto dall’Autore come appunto alla Commissione Parlamentare Antimafia, della quale è Consulente, nel mese di febbraio 2011.
(2) - Per espressa disposizione dell’ultimo comma dell’art. 648 bis, il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l’attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l’attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto. Tale impostazione rende a nostro avviso ancora più ragionevole l’introduzione dell’autoriciclaggio. Si vedano in giurisprudenza, per tutte, Cass. Pen. Sez. II, n. 18607 del 16 aprile 2010; Cass. Pen. Sez. IV, n. 11303 del 7 novembre 1997; Cass. Pen. Sez. VI, n. 495 del 15 ottobre 2008; Cass. Pen. Sez. Un., n. 4769 del 23 settembre 1997. In dottrina si veda Razzante R., Lotta al riciclaggio e quadro giuridico di riferimento in Italia, in Guida ai controlli fiscali, n. 6/2008, 7 ss., nonché Razzante R., Denaro sporco il grande business, in Gnosis - Rivista italiana di Intelligence, n. 2/2008, 159 ss.; Criscuolo L., Brevi note sull’ampliamento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, in Scritti in onore di Francesco Capriglione, Padova, 2010, tomo I, 497 ss.; Carriero A.M.A., La prevenzione e il contrasto del riciclaggio, in Diritto delle Banche e degli Intermediari Finanziari, a cura di Galanti E., Padova, 1267 ss.
(3) - Si veda Caraccioli I., Il Riciclaggio di denaro proveniente da frode fiscale, www.odc.torino.it.
(4) - Per un commento recente a quella domestica mi si consenta di rinviare a R. Razzante, Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio, Cedam, Padova, 2008. Quella internazionale comparata è recentemente fotografata nel Rapporto Eurostat del 2010, Money laundering in Europe. In dottrina si veda, ancora, Ping H., A typological study on money laundering, in Journal of Money Laundering Control, Vol. 13, No 1, 2010, 15 ss.; Geary J., Peps-Let’s get serious, in Journal of Money Laundering Control, Vol. 1, No 2, 2010, 103 ss.; Merlonghi G., Fighting financial crime in the age of electronic money: opportunities and limitations, in Journal of Money Laundering Control, Vol. 13, No 3, 2010, 1368 ss.; Chaikin D., How effective are suspicious transaction reporting systems?, in Journal of Money Laundering Control, Vol. 17, No 3, 2009, 238 ss.
(5) - V. art. 6, par. 2 lett. b. Convenzione di Strasburgo 1990.
(6) - In Danimarca, il reato di riciclaggio non si applica all’autore del reato presupposto. In questo caso l’attività di riciclaggio è considerata, infatti, assorbita dalla commissione del reato presupposto. L’autoriciclaggio è considerato contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico; mentre in Belgio l’art. 505, comma 2 del c.p. prevede che possa essere incriminato per riciclaggio anche l’autore o il complice del reato presupposto.
(7) - V. art. 324-1 del Code Penal, Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.
(8) - V. sezioni 327-340 del Proceeds of Crime Act 2002, che prevede un approccio all crime.
(9) - Non sussistono nell’ambito dell’ordinamento spagnolo principi fondamentali che impediscono di perseguire per riciclaggio l’autore del reato presupposto ma, nonostante le autorità spagnole sostengano di aver criminalizzato l’autoriciclaggio in conformità con la Convenzione di Palermo (art. 6, para. 2, lett. e), l’art. 301 del codice penale non prevede espressamente l’autoriciclaggio e non sono stati forniti casi di condanne per autoriciclaggio. In dottrina si veda Carbone M. - Tolli M., Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Bari, 2010.
(10) - Il reato di riciclaggio è contemplato anche nel caso di proventi generati da reati presupposto punibili con una pena detentiva non inferiore a 6 mesi, indipendentemente dal limite massimo ovvero punibili con una pena detentiva superiore 5 anni, indipendentemente dal minimo.
(11) - Ai sensi dell’art. 305 bis del Schweizerisches Strafgesetzbuch, sono considerati presupposto tutti i reati puniti con la reclusione ovvero con altra pena privativa della libertà di almeno un anno. In base a una modifica prevista del Codice Penale in vigore dal 2007, sono reati presupposto tutti i reati passibili di pena privativa della libertà superiore a tre anni.
(12) - Per un approfondimento, Seminara, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in Diritto penale e processo, n. 2/2005; R. Razzante, Il paper trail nella lotta al riciclaggio, in Gnosis - Rivista italiana di Intelligence, n. 2/2010, 57 ss.
(13) - Ratificata con legge dello Stato n. 55/1990.
(14) - V. art. 6, comma 2 punto b) "può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale".
(15) - Così, P. Grasso, Procuratore nazionale antimafia, nell’audizione dinanzi alla Commissione bicamerale nella seduta del 26 giugno 2007
(16) - Cass. Pen. sez. II, (ud. 11 febbraio 2009) 16 febbraio 2009, n. 6561.
(17) - Sul tema, Cass. 24 novembre 1986, n. 13155: "In tema di riciclaggio stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro sporco realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato".
(18) - Così la Cassazione nel rigettare il ricorso presentato avverso il provvedimento di sequestro giudiziario di immobili e quote della società cui il ricorrente, accusato di riciclaggio, risultava titolare di una quota di maggioranza. Si vedano in giurisprudenza anche Cass. Pen. sez. II, n. 22663 del 19 maggio 2010; Cass. Pen. sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010; Cass. Pen. sez. Un., n. 12433 del 30 marzo 2010.
(19) - Si veda M. Zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997 e G.M. Flick, La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990.
(20) - C. Cost., 5 luglio 2010, n. 249.
(21) - Principio questo ribadito nella medesima sentenza ove si afferma che la "la sproporzione per eccesso della sanzione rispetto al fatto, sul piano obiettivo e nella stessa percezione soggettiva da parte del condannato, priverebbe la corrispondente porzione della pena della necessaria finalizzazione rieducativa".
(22) - E. Cappa, U. Morera (a cura di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette, Bologna, 2008; Amato G., Il discrimine tra ricettazione, riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, in Gnosis - Rivista italiana di Intelligence, n. 2/2010, 43 ss.
(23) - In ibidem.
(24) - A suggello di quanto affermato, l’importante presa di posizione del Ministero dell’Economia contenuta nella propria relazione annuale 2008 presentata al Parlamento, su dati forniti dall’UIF, in merito alle "valutazioni sullo stato dell’azione di prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo".
(25) - Il Governatore della Banca d’Italia ha osservato come "molte sanzioni penali colpiscono condotte di scarsa potenzialità offensiva ovvero ipotesi di carenza di controllo, che dovrebbero rilevare solo sul piano amministrativo (es. casi fortuiti di mancata osservanza degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione delle operazioni nell’Archivio unico informatico). Né va dimenticato il paradosso che l’omessa istituzione dell’archivio informatico o del registro della clientela non è reato, mentre è tale l’omissione o il ritardo anche di una sola registrazione". Inoltre è stata rappresentata l’incongruenza della circostanza che "nel vigente quadro normativo convivono …, da un lato, il principio dell’approccio basato sul rischio, che incoraggia gli operatori a valutazioni discrezionali e soggettive; dall’altro, un apparato sanzionatorio che punisce le omissioni in base a parametri rigidi e oggettivi".