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Giustizia Militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra Magistrato Militare

Reati contro le leggi e gli usi della guerra.

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 6 novembre 2007 n. 1362, Pres. Gemelli, Est. Silvestri, P.G. Garino, imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (rigetta).

La fattispecie di violenza con omicidio prevista dall’art. 185 C.p.m.g. (violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani) si differenzia dal reato comune di omicidio in virtù degli elementi specializzanti costituiti dalla qualità di militare del soggetto attivo e dal compimento del fatto per cause non estranee alla guerra. In proposito mette conto ribadire, da un lato, che agli ufficiali delle SS spetta la qualifica di militari nemici ai sensi dell’art. 13 C.p.m.g. (1) e, dall’altro, che, il massacro di Sant’Anna di Stazzema era attinente alle vicende belliche, per la precisa ragione che l’operazione era direttamente correlata all’esigenza tedesca di sradicare dal territorio le sacche di resistenza partigiana e di eliminare la rete di assistenza nella popolazione civile, soprattutto in considerazione dell’importanza strategica della zona ai fini dell’erigenda linea gotica.

(1) In questi sensi anche C. Cass., Sez. I, sent. n. 897 del 10 febbraio 1997, Priebke, in sito Ministero della Difesa - Giustizia Militare.




Prospettiva di eventuali punizioni disciplinari.

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 6 novembre 2007 n. 1362, Pres. Gemelli, Est. Silvestri, P.G. Garino, imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (rigetta).

La possibile prospettiva di eventuali punizioni disciplinari e di misure coercitive di altro tipo non può integrare l’esimente ex art. 54 C.p., in quanto nel rapporto di misura tra i beni in conflitto difetta ictu oculi il requisito della proporzionalità fra l’effettivo pericolo prospettato (ma non attuale) e i fatti omicidiari che gli imputati sarebbero stati costretti a commettere (1).

(1) Nella sentenza impugnata (relativa al massacro del 12 agosto 1944 in Sant’Anna di Stazzema) è stata correttamente riconosciuta l’operatività del principio enunciato dalla stessa Corte nell’analoga fattispecie del massacro delle Fosse Ardeatine, essendo stato rilevato, alla stregua degli accertamenti compiuti dal tribunale militare, che mancano apprezzabili elementi probatori per affermare che il rifiuto di partecipare all’eccidio da parte di appartenenti alle milizie delle SS avrebbe avuto come inevitabile conseguenza l’uccisione di chi non aveva obbedito all’ordine.




Aggravante della premeditazione.

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 6 novembre 2007 n. 1362, Pres. Gemelli, Est. Silvestri, P.G. Garino, imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (rigetta).

L’aggravante della premeditazione è pur sempre sussistente nella forma condizionata, allorché l’autore del reato subordini l’attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un comportamento da parte della vittima (1).

(1) Come precedente conforme, la Corte indica C. Cass., Sez. I, del 1 luglio 2004, Giusti, rv. 229839.




Amnistia.

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 6 novembre 2007 n. 1362, Pres. Gemelli, Est. Silvestri, P.G. Garino, imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (rigetta).

Alla stregua del testuale tenore dell’art. 2, comma primo, lett. b), del D.P.R. 4.6.1966, n. 332, l’amnistia ivi prevista per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 (compresi i reati militari diversi da quelli indicati nel successivo art. 4 dello stesso D.P.R.), si applica soltanto ai cittadini dello Stato italiano e non anche ai cittadini stranieri, atteso che il provvedimento di clemenza si proponeva un fine di pacificazione nazionale fra i cittadini italiani in relazione agli eventi bellici interni seguiti alla caduta del regime fascista ed alla nascita della c.d. Repubblica sociale italiana: né può in contrario valere, ove si tratti di stranieri aventi la cittadinanza di uno dei paesi aderenti all’Unione europea, il richiamo all’art. 8 del Trattato di Maastricht, reso esecutivo in Italia con legge 3 novembre 1992, n. 454, con il quale viene istituita la cittadinanza dell’Unione e si stabilisce che i cittadini dell’Unione “godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato”, giacché quei diritti, come specificato nel secondo comma dello stesso art. 8, sono soltanto - in assenza di un’apposita dichiarazione da presentarsi alla presidenza dell’Unione - quelli di petizione, di libera circolazione in tutti gli Stati dell’Unione, di voto amministrativo nel luogo di residenza, di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo, di tutela all’esterno del territorio dell’Unione da parte di qualunque autorità diplomatica europea (1)

1) In questi sensi, anche C. Cass., Sez. I, 22 febbraio 2002, Priebke, rv. 221865; Sez. I, 8 ottobre 2002, Seifert, rv. 222756.




Passaggio dell’applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace (D. Lgs. Lgt. 21 marzo 1946, n. 144).

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 6 novembre 2007 n. 1362, Pres. Gemelli, Est. Silvestri, P.G. Garino, imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (rigetta).

L’art. 6 D. Lgs. Lgt. 21 marzo 1946, n. 144, contenente norme dirette a regolare il passaggio dall’applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, non può ritenersi né implicitamente abrogato dall’art. 103, comma terzo, Cost., né incompatibile con esso, con la conseguenza che al giudice militare, sia pure nell’ambito della specifica competenza attribuitagli dalla Costituzione, va riconosciuto il carattere di giudice naturale precostituito per legge, anche in relazione ai reati contro le leggi e gli usi di guerra, commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 185 C.p.m.g.
La conclusione è avvalorata dall’esplicita previsione dell’art. 13 C.p.m.g. secondo cui le disposizioni relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.