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Giustizia Militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra, Magistrato Militare

Rimessione del processo - Notificazione dell’istanza alle altre parti - Necessità.

(C.p.p., artt. 46 e 148)

Corte di Cassazione, Sez. VII, Ord. n. 9615 del 12 giugno 2009, Pres. Rossi, Est. Cassano, P.M. Rosin, concl. conf., imp. ric. avverso ord. del Gip T.M. di Napoli (dich. inamm.).

La notificazione dell’istanza di rimessione del processo alle altre parti costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sia per il tenore letterale dell’art. 46 C.p.p., contenente un implicito rinvio alle forme previste dall’art. 148 stesso codice, sia per la rilevanza dell’atto che, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati, perché abbiano la possibilità di interloquire al riguardo.
Ne consegue che non può assimilarsi alla notificazione della richiesta il deposito della stessa nelle mani dell’assistente giudiziario in udienza (1).

(1) In questi sensi anche Corte di Cassazione, Sez. I, 7 ottobre 1996, n. 5026, rv. 205733; Corte di Cassazione, Sez. I, 3 aprile 1996, n. 2174, rv. 204895.


Reato militare - Nozione.

(C.P.M.P., art. 37, comma 1)

 Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 759 del 22 settembre 2009, Pres. Fazzioli, Est. Barbarisi, P.M. Rosin, concl. conf., imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (dich. inamm.).

La nozione di reato militare, che costituisce il limite costituzionale oggettivo della giurisdizione dei tribunali militari (art. 103 Cost., comma 3) è contenuta nell’art. 37 C.p.m.p., comma 1, secondo cui deve ritenersi reato militare "qualunque violazione della legge penale militare".
Si tratta dunque di una definizione meramente formale che si risolve in una tautologia, spostando la ricerca della nozione di reato militare a quella della legge penale militare.
Nessuno dei criteri indicati dalla dottrina per dare contenuto sostanziale al reato militare si prospetta idoneo a tal fine: non la qualità di militare del soggetto attivo, in quanto, per un verso, i militari possono commettere un reato comune e, per altro verso, estranei alle forze armate possono commettere reati militari; non il tipo di pena inflitta, giacché se è vero che esistono reati comuni puniti con la pena della reclusione militare, è altrettanto vero che per alcuni reati militari è prevista quale pena quella comune dell’ergastolo o della reclusione; non infine l’interesse tutelato dalla norma, perché, se è vero che tutti i reati militari ledono interessi tipici del servizio, della disciplina o dell’amministrazione militare, esistono numerosi casi di lesioni dei medesimi beni giuridici che danno vita a reati comuni.
Non resta che la nozione formale (e restrittiva) di reato militare formulata dall’art. 37 C.p.m.p., secondo il quale perché si abbia reato militare occorre che si tratti di un fatto che sia offensivo di un interesse militare e che sia previsto dalla legge penale militare (1).

(1) In senso conforme, Corte di Cassazione, Sez. I, 31 marzo 1994, Masini, in Cass. Pen. mass. ann., 1995, n. 1538, p. 2583. Sul punto anche Corte Costituzionale, 6 luglio 1995, n. 298, che ha definito inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 C.p.m.p., confermando l’adozione da parte del legislatore di un criterio meramente formale per definire la nozione di reato militare.


Minaccia di un militare nei confronti di altro militare - è reato formalmente militare.

(C.P.M.P., art. 229)

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 759 del 22 settembre 2009, Pres Fazzioli, Est. Barbarisi, P.M. Rosin, concl. conf., imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (dich. inamm.).

Il reato di cui all’art. 229 C.p.m.p. (minaccia di un militare nei confronti di altro militare) è un reato "formalmente" militare, in quanto sia il soggetto attivo che quello passivo sono militari, sicché sussiste la particolare caratterizzazione dell’interesse dell’amministrazione militare al giudizio. Per tale reato, la giurisdizione appartiene al giudice militare (1).

(1) La stessa sentenza indica come precedente conforme Corte di Cassazione, Sez. I, 10 febbraio 2006, n. 7449, Confl. giurisd. in proc. Aprile.


Ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 730 del 16 luglio 2009, Pres. Chieffi, Est. Bricchetti, P.M. Rosin, concl. conf., imp. ric. avverso sent. C.M.A. (rigetta).

L’"insufficienza" della motivazione non costituisce ipotesi di ricorso per cassazione, né, di riflesso, di annullamento della sentenza, bensì di correzione, ex art. 547 C.p.p.


Successione di leggi penali - Rifiuto del servizio militare di leva - Revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato - Insussistenze.

(C.p.m.p., art. 151; C.p., art. 2, comma 4; C.p.p., art. 673)

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 3 del 9 gennaio 2009, Pres. Silvestri, Est. Canzio, P.M. Gentile, concl. conf., imp. ric. avverso Ord. del T.M. di La Spezia (dich. inamm.).

Le innovazioni legislative succedutesi dal 2000 ad oggi, in tema di "sospensione" del servizio militare obbligatorio, non hanno comportato l’abolizione tout court del servizio di leva obbligatoria e il conseguente venir meno delle corrispondenti fattispecie di reato di cui agli artt. 14, comma 2 della Legge n. 230 del 8 luglio 1998 e 151 C.p.m.p., ma ne hanno tuttavia limitato l’operatività a specifiche ed eccezionali situazioni, determinando così la parziale modificazione del contenuto del precetto penale, secondo lo schema delineato per la successione di leggi penali nel tempo dall’art. 2, comma 4, c.p.
Alla stregua di tale principio di diritto, sopravvivendo il servizio militare obbligatorio in tempo di pace, sia pure in casi particolari ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 331 del 14 novembre 2000, e configurandosi quella parziale continuità normativa che impedisce di considerare totalmente abrogato il reato, ne consegue che, qualora si sia formato il giudicato, non è possibile intervenire ai sensi dell’art. 673 C.p.p.


Diffamazione militare - Mancata previsione della prova liberatoria - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; C.p. art. 596; C.p.m.p. art. 227)

Corte Costituzionale, sent. del 19 ottobre 2009 n. 273, Pres. Amirante, Est. Napolitano; giudizio di legittimità costituzionale promosso da TM di Napoli nel procedimento penale militare a carico di C.C. (dichiara illegittimità costituzionale).

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost, l’art. 227 C.p.m.p., nella parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto di diffamazione militare (rientrante nella giurisdizione dei tribunali militari) della causa di non punibilità della prova liberatoria prevista dall’art. 596, terzo comma, n. 1, e quarto comma, del C.p., per il corrispondente delitto di diffamazione (rientrante nella giurisdizione ordinaria) (1) e (2).
La pronuncia di illegittimità costituzionale deve essere estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge il marzo 1953, n. 87, anche, con riguardo all’applicabilità dell’art. 596, terzo comma, n. 2, C.p., quando, per il fatto attribuito alla persona offesa, vi sia nei suoi confronti un procedimento penale (3).

(1) Secondo il remittente Tribunale militare di Napoli, l’art. 596 C.p., pur escludendo in via generale la prova liberatoria (primo comma), la ammette nelle limitate ipotesi contemplate nei commi secondo e terzo, prevedendo inoltre (quarto comma) che, una volta provata la verità del fatto, l’autore dell’imputazione non è più punibile. Tale causa di non punibilità è, invece, del tutto ignota al codice penale militare che non contiene alcuna norma analoga.
La prova liberatoria di cui all’art. 596 C.p. in origine non era presente nel codice del 1930, che si limitava a prevedere l’eventuale deferimento a un giurì d’onore del giudizio sulla verità del fatto. Solo con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), venne introdotta la modifica dell’art. 596 C.p. nei termini tutt’oggi in vigore, senza però che fosse prevista, né allora né in epoca successiva, una corrispondente disciplina per le fattispecie militari.
In tal modo, il trattamento penalistico pressoché identico quanto alla morfologia complessiva delle due figure criminose di ingiuria e diffamazione, si diversificava profondamente in tema di cause di non punibilità, in quanto da un lato il codice penale comune risolve «in senso liberale la questione del valore da attribuire alla verità dell’addebito», mentre dall’altro il codice penale militare, nato nel 1941, continua a rispecchiare la sua matrice autoritaria, contraria ad ammettere la possibilità di provare la legittimità della pubblica censura ai comportamenti di determinati soggetti.
L’attuale disarmonia, a parere del collegio rimettente, «non appare comprensibile sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo possibile individuare alcun valido motivo della perdurante sperequazione; e per ciò stesso appare ingiustificata ex art. 3 Cost., poiché finisce per trattare la posizione dei militari imputati di ingiuria e diffamazione in modo pesantemente diverso da quello previsto per i non appartenenti alle Forze Annate imputati di illeciti del tutto analoghi».
Il Tribunale militare aveva evidenziato che il caso sottoposto al suo giudizio rientrava nell’ipotesi contemplata dall’art. 596, terzo comma, numero 1, C.p. perché la persona offesa era un pubblico ufficiale e i fatti a lui attribuiti si riferivano all’esercizio delle sue funzioni.
Quanto alla rilevanza, il Tribunale militare di Napoli asseriva che era appena il caso di rilevare che l’esito del procedimento sarebbe stato ben diverso se si fosse ammessa o si fosse negata la possibilità della prova liberatoria: poiché in un caso si poteva pervenire a una pronuncia favorevole all’imputato nei termini previsti dall’art. 596, quarto comma, C.p. e, nell’altro, ad una soluzione di segno contrario.
2) La sentenza così motiva: "La Corte Costituzionale ha da tempo chiarito che la diversità di disciplina tra ordinamento penale comune e militare può rilevare in termini di violazione del principio di eguaglianza solo ove sia dato riscontrare una assoluta identità tra il reato comune e quello militare, sul terreno sia della condotta tipica, sia dell’oggettività giuridica del reato (si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 272 del 1997 e n. 448 del 1991) e che i reati militari sono connotati, quale loro peculiare ed intrinseca caratteristica, da «un’offesa alla disciplina e al servizio» a cui corrisponde l’interesse generale di garantire l’efficienza e la coesione delle Forze Armate.
Le due fattispecie di diffamazione previste, rispettivamente, dall’art. 595 C.p. e dall’art. 227 C.p.m.p. sono già state oggetto di una questione di costituzionalità, prospettata in relazione alla violazione del principio di uguaglianza determinata dalla differente disciplina della condizione di procedibilità.
In tale occasione, la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione della procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di diffamazione militare e la sua esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di corpo prevista dall’art. 260 C.p.m.p., affermando che «nei reati militari [è] sempre insita "un’offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all’interesse privato caratteristico della querela": presupposto sulla base del quale "si è preferito attribuire al comandante del corpo, con l’istituto della richiesta" una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all’ordinaria azione penale» (ordinanza n. 410 del 2000, nella quale si citano le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42 del 1975, nonché l’ordinanza n. 229 del 1988).
Si è quindi esclusa la violazione del principio di uguaglianza, giustificando la diversità di trattamento nella peculiarità della situazione propria del cittadino inserito nell’ordinamento militare alle cui specifiche regole egli è vincolato rispetto a quella della generalità degli altri cittadini e ponendo l’accento ancora una volta sulla lesione del bene giuridico della disciplina e del servizio che, rispondendo a interessi di tipo pubblicistico, non tollera subordinazione all’interesse privato».

(Omissis)

Se, dunque, l’unica ratio giustificativa della diversa disciplina tra le due ipotesi delittuose in tema di condizione di procedibilità è l’interesse di tipo pubblicistico della tutela della disciplina e del servizio, mancano ulteriori apprezzabili ragioni che possano giustificare il diverso trattamento ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità della cosiddetta exceptio veritatis. Il presupposto, infatti, per l’applicabilità della prova liberatoria di cui all’art. 596, terzo comma, numero 1, C.p. è che la persona offesa sia un pubblico ufficiale e che il fatto ad esso attribuito si riferisca all’esercizio delle sue funzioni. è evidente che viene in rilievo un interesse pubblico all’accertamento del fatto che non può che determinare l’estensione di tale strumento probatorio anche a quanto previsto dall’art. 227 C.p.m.p.
Nel caso in esame, pertanto, all’estensione dell’applicabilità della prova liberatoria prevista dall’art. 596, terzo comma, numero 1, C.p. alla diffamazione militare non ostano le ragioni che, in occasione dell’ordinanza n. 410 del 2000 hanno precluso l’accoglimento della questione allora sollevata. Del resto, proprio con riferimento a quanto affermato in tale decisione, la tutela delle specifiche esigenze dell’ordinamento militare è sufficientemente assicurata dal diverso sistema di attivazione dell’azione penale.
Sulla base di tali considerazioni, si impone la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza, dell’art. 227 C.p.m.p., nella parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell’art. 596, terzo comma, numero 1, e quarto comma, del C.p.
Per le medesime ragioni la pronuncia di illegittimità costituzionale deve essere estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche con riguardo all’applicabilità dell’art. 596, terzo comma, numero 2, C.p. che, allo stesso modo, prevede la prova liberatoria quando per il fatto attribuito alla persona offesa vi sia nei suoi confronti un procedimento penale".
(3) Resta, comunque, ancora valida (continua ancora la Corte), "l’ipotesi di cui al numero 3 del terzo comma dell’ art. 596 C.p., relativa alla richiesta formale del querelante di estendere il giudizio all’accertamento della verità o della falsità del fatto ad esso attribuito.
Tale ultima disposizione, infatti, si riferisce alla figura del querelante e, pertanto, la sua applicazione non può estendersi alla fattispecie di diffamazione militare dato che l’ordinamento penale militare non conosce l’istituto della querela".


Diffamazione militare - Diffamazione comune - Elementi comuni.

(C.p. art. 595; C.p.m.p. art. 227)

Corte Costituzionale, sent. del 19 ottobre 2009 n. 273, Pres. Amirante, Est. Napolitano; giudizio di legittimità costituzionale promosso da TM di Napoli nel procedimento penale militare a carico di C.C. (dichiara illegittimità costituzionale).

Le due fattispecie di diffamazione "militare" (art. 227 C.p.m.p.) e diffamazione "comune" (art. 595 C.p.), presentano una piena equivalenza sul terreno sia della condotta tipica, sia dell’oggettività giuridica del reato. La diffamazione militare si pone in rapporto di specialità con il corrispondente delitto previsto dal codice penale, distinguendosi unicamente per la qualità del soggetto attivo e della persona offesa, che devono essere entrambi militari, restando invece identica, sotto il profilo testuale, la descrizione della fattispecie base delle due norme incriminatrici, vale a dire l’offesa della altrui reputazione nella comunicazione con più persone.
Anche le ipotesi aggravate, previste rispettivamente dall’art. 595, secondo, terzo e quarto comma, C.p. e dell’art. 227, secondo e terzo comma, C.p.m.p., sono sostanzialmente corrispondenti. In entrambi i casi è previsto un aggravamento della pena nell’ipotesi dell’attribuzione del fatto determinato e dell’offesa recata a mezzo stampa, con altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico. Infine, a fronte della previsione dell’aggravante rappresentata dall’offesa recata ad un corpo politico amministrativo o giudiziario per il delitto comune, nell’ipotesi speciale è contemplata la corrispondente aggravante dell’offesa recata a un corpo militare ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, coerentemente con la specificità della diffamazione militare.


Giudizio di appello - Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale - Istituto di carattere eccezionale - è tale.

(C.p.p. art. 603)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 1° dicembre 2009 n. 1048, Pres. Chieffi, Est. Capozzi; PG. Gentile, conci. conf; imp. rie. da sent. della CMA (rigetta).

Nel giudizio di appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, tenuto conto che, nel secondo grado, è abbandonato il principio dell’oralità, avendo il legislatore presunto che l’indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi in primo grado.
In tale prospettiva, l’art. 603, comma primo, C.p.p. non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è la parte a chiedere al giudice di appello di assumere nuove prove, essendo tale potere vincolato e subordinato, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (1).

(1) "Dal che consegue (continua ancora la sentenza) che, se è vero che il diniego dell’eventualmente invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dev’essere motivato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione, può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, essendo sufficiente che la Corte territoriale abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, senza far luogo all’espletamento di una perizia sulle munizioni rinvenute in suo possesso".


Ritenzione di oggetti di armamento militare.

(C.p.m.p. art. 166)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 1° dicembre 2009 n. 1048, Pres. Chieffi, Est. Capozzi; PG. Gentile, conci. conf; imp. nc. da sent. della GMA (rigetta).

Per il reato di ritenzione di oggetti di armamento militare di cui all’art. 166 C.p.m.p., è irrilevante, al fine del decorso della prescrizione, la determinazione del momento nel quale il detentore di tali oggetti è entrato in possesso del munizionamento sequestratogli, valendo a tali fini solo il momento in cui il munizionamento anzidetto è stato rinvenuto in suo possesso in esito a perquisizioni.


Insubordinazione con minaccia ed ingiuria - Esclusione della prova liberatoria.

(C.p., art. 596, comma 3, n. 1; C.p.m.p., art. 189)

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 856 del 14 ottobre 09, Pres. Fazzioli, Est. Capozzi, P.M Gentile, conci. conf; imp. nc. avverso sent. della CMA di Roma (rigetta ed annulla parzialmente con rinvio per altro motivo).

Non è applicabile al reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria di cui all’art. 189 C.p.m.p., neppure nella forma putativa di cui all’art. 59, quarto comma, C.p., la speciale scriminante prevista dall’art. 596, comma terzo, n. 1, C.p., alla stregua del quale, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa, se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto a lui attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni.
Trattasi, invero, di scriminante non prevista dal vigente codice penale militare di pace e, in assenza di qualsiasi richiamo, contenuto in tale ultimo codice, essa non può ritenersi applicabile in via automatica in un contesto militare, anche perchè non conforme al particolare rigore al quale sono normalmente ispirati i rapporti fra gli appartenneti alle Forze Armate, improntati principalmente ad accentuati principi gerarchici.


Revisione - Casi di revisione - Esiti di altri procedimenti - Irrilevanza.

(C.p.p., art. 629)

 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sent. n. 973 del 12 Novembre 2009, Pres. Silvestri, Est. Piraccini, P.M. Gentile; imp. nc. avverso sent. della CMA di Roma (rigetta).

In materia di revisione, l’esito di procedimenti penali a carico di altri imputati autori dello stesso reato non può avere alcuna influenza sul giudicato, visto che le prove raccolte a carico di ogni soggetto possono essere tra loro diverse e non possono determinare alcun contrasto di giudicati.


Revisione - Nozione.

(C.p.p., artt. 629, 630 e 631)

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sent. n. 973 del 12 Novembre 2009, Pres. Silvestri, Est. Piraccini, P.M. Gentile; imp. nc. avverso sent. della CMA di Roma (rigetta).

L’istituto della revisione è uno strumento eccezionale previsto dall’ordinamento nel caso in cui dopo la condanna siano sopravvenute nuove prove che dimostrino che l’imputato deve essere prosciolto e si individuino prove preesistenti, ma non valutate dal giudice di merito.


Connessione di procedimenti - Reati comuni e militari - Casi di rilevanza.

(C.p.p., art. 13, comma 2)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 1° dicembre 2009 n. 1047, Pres. Chieffi, Est. Di Tornassi; P.G. Gentile, conci. conf; imp. nc. avverso sent. C.MA. di Roma (rigetta).

I casi di connessione fra procedimenti, rilevanti ai fini dell’art. 13 comma 2, C.p.p., sono esclusivamente quelli stabiliti dal precedente art. 12, in cui non si menziona nè il caso della identità delle persone offese, né quello della connessione "probatoria", né, tanto meno, quello della esistenza di una unica notitia criminis, relativa a più reati. Sicché, nell’assenza di uno dei casi di connessione tassativamente determinati, è indubbia la giurisdizione del giudice militare ai sensi degli artt. 103, terzo comma, Cost. e 263 C.p.m.p.
Le esigenze probatorie, l’unicità della denunzia, l’identità delle persone costituiscono aspetti non sufficienti ad istituire alcuna ipotesi di connessione ex art. 12 C.p.p. e non rilevano quindi per l’attrazione del reato militare nell’ambito della giurisdizione comune ex art. 13, comma 2 C.p.p. (1).

(1) La sentenza prosegue ancora, affermando che anche la considerazione di profili di "opportunità" non espressamente previsti per legge, è inibita dalla riserva istituita dal terzo comma dell’art. 111 Cost.


Difesa legittima - Reati militari - Necessità di respingere una violenza.

(C.p.m.p. art. 42)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 1° dicembre 2009 n. 1046, Pres. Chieffi, Est. Giordano, imp. nc. avverso sent. GMA. di Roma (rigetta).

Per i fatti costituenti reato militare, la scriminante della legittima difesa è configurabile a norma dell’art. 42 comma 2 C.p.m.p., con un ambito più ristretto dell’art. 52 C.p., e solo in caso di necessità di respingere una violenza.


Diffamazione - Critica nei confronti di pubblico ufficiale - Ammissibilità - Condizioni.

(C.p.m.p. art. 227; C.p. art. 596)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 14 ottobre 2009 n. 852, Pres. Fazzioli, Est. Siotto; P. G. Gentile, concl. conf.; imp. nc. avverso sent. C. MA. di Roma (‘annulla con rinvio).

Le critiche di scarsa professionalità o inadeguatezza pubblicamente rivolte ad un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l’agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continenza (1).

(1) A conferma del proprio assunto, la sentenza richiama la precedente decisione della stessa Corte n. 36077/2007.
In altra sentenza (n. 13549/2008), la Corte di Cassazione ha avuto anche occasione di rammentare il peso interpretativo assunto dal fondamento costituzionale del diritto costituzionale di critica, cardine del pieno esercizio della dialettica democratica e del diffuso controllo sul corretto operato dei pubblici poteri.