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Ipnosi e processo

Pierpaolo Rivello 


Pierpaolo Rivello
Presidente del Tribunale militare di Sorveglianza



1. Il divieto del ricorso a tecniche volte ad incidere sulla libertà di autodeterminazione

Nell’analizzare la tematica concernente i possibili ostacoli all’utilizzo dell’ipnosi in ambito processuale occorre partire, alla luce di un’impostazione tradizionale che richiederebbe peraltro, come vedremo tra breve, un approfondimento maggiore rispetto a quello generalmente riservatole dalla dottrina, dal dettato dell’art. 188 c.p.p. Tale norma prevede che neppure con il consenso della persona interessata possano essere utilizzati "metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti".
La disposizione in oggetto estende conseguentemente ad ogni tipo di attività probatoria il principio già delineato, con la stessa formulazione, dall’art. 64, comma 2, c.p.p., in base al quale, parimenti "non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti".
Per quanto concerne le metodiche che possono ricadere sotto il divieto di cui all’art. 188 c.p.p., gli interpreti fanno riferimento, in primo luogo, alla narcoanalisi o "siero della verità", tendente a provocare, mediante uno stato di narcosi artificiale, determinato dalla somministrazione di sostanze barbituriche ed anfetaminiche, un allentamento delle inibizioni volontarie che permettono ai soggetti di non rivelare il vero accadimento dei fatti e di mantenere i segreti. Si afferma che gli esiti ricavabili da tale metodica sarebbero in ogni caso assai dubbi, giacché anche a livello inconscio i soggetti possono opporre resistenze difensive non superabili dalla narcoanalisi che, d’altro canto, non permette di distinguere tra il ricordo reale e i prodotti di fantasia incorporati nella memoria di taluni individui, quasi come parti del loro effettivo vissuto.
Relativamente all’incidenza sulla libertà morale, viene inoltre precisato che detta tecnica si tradurrebbe in un’ablazione della capacità critica dell’interrogato.
Analoghe considerazioni vengono sviluppate, senza particolari approfondimenti, come invece sarebbe doveroso, per il procedimento ipnotico. In realtà nessuna delle considerazioni stancamente ripetute per giustificare la ricomprensione del divieto del ricorso all’utilizzazione dell’ipnosi in ambito processuale appare frutto di un’effettiva conoscenza di tale metodica e di una meditata disamina delle tematiche afferenti a detta materia. Da un punto di vista generale, analizzando il contenuto dell’art. 188 c.p.p. (la cui previsione è riproposta dall’art. 189 c.p.p., laddove subordina l’ammissibilità delle prove atipiche alla condizione che esse non pregiudichino la libertà morale), si afferma, sulla base di un’opinione tralatizia, che il divieto formulato dalla norma, la cui inosservanza determina un’ipotesi di inutilizzabilità "patologica"(1), tende a perseguire lo scopo di garantire l’individuo, onde preservare, come indicato nel titolo della rubrica, la sua libertà morale(2).
È stato sottolineato come occorra accettare l’idea che alcune delle regole fissate dal legislatore per disciplinare l’ambito delle prove "in quanto volte a salvaguardare valori etici (si pensi ai diritti fondamentali della persona) finiscano con l’imporsi sulle esigenze puramente logiche e conoscitive fino a sacrificarle"(3); in simili ipotesi ci si troverebbe di fronte al doveroso prevalere di quelle che vengono definite "le istanze ideologiche" rispetto a quelle epistemologiche, nell’ambito di un’impostazione diretta a privilegiare l’esigenza di tutela di determinati valori di civiltà, anche a discapito della possibilità di pervenire più agevolmente all’accertamento dei fatti.
Chi focalizza l’attenzione unicamente su detto rilievo conclude affermando che il "garantismo", inteso come sistema volto a proteggere i diritti fondamentali della persona(4), prevale, alla luce di ben precise scelte normative, ispirate a considerazioni etiche, sulle esigenze conoscitive, avendo il legislatore ritenuto che l’esigenza di tutela della libertà morale dell’individuo debba essere prioritaria rispetto ad ogni altra considerazione, sia pur legata a significativi aspetti di politica criminale(5).
Può osservarsi che la tesi incentrata sulle esigenze garantistiche di tutela dell’individuo conduce a sostenere che la disposizione dell’art. 188 c.p.p. (postasi nel solco già tracciato dal testo dell’art. 180 del progetto di codice di procedura penale del 1978) rientra nell’ambito di quelle che l’ordinamento anglosassone definisce come collision norms, e cioè delle disposizioni in base alle quali la tutela di determinati valori ritenuti meritevoli di particolare protezione viene fatta prevalere sulla stessa esigenza di accertamento dei fatti. In altri termini, secondo detta impostazione, il ricorso alle tecniche ipnotiche, anche qualora potesse rivelarsi utile alla ricostruzione dei fatti di causa, dovrebbe comunque essere bandito in quanto contrastante con i valori posti a presidio dell’individuo.
Non si vede peraltro perché debba essere ravvisato un tale contrasto. Certo, esso sussisterebbe laddove si pensasse di ricorrere coattivamente alla sottoposizione ad ipnosi, giacché in questo caso saremmo di fronte a vere e proprie forme di "violenza", tali da violare, al di là dell’ambito processuale, anche le norme penali sostanziali. In presenza dell’espresso consenso degli interessati, il diniego di utilizzo di una simile metodica, che potrebbe invece permettere di far riaffiorare nelle persone informate sui fatti di causa dei ricordi fondamentali per la ricostruzione dei fatti, rimossi magari a causa della situazione stressogena ad essi connessa (si pensi a chi si sia trovato ad assistere a brutali delitti, o sia stato vittima di uno stupro)(6), pare invece tradursi, almeno astrattamente, come una compressione del "diritto alla prova", e cioè del diritto a veder pienamente ricostruita una determinata vicenda del passato rilevante ai fini processuali.
Certo non si può ignorare che la libertà morale rappresenta una garanzia soggettiva indisponibile(7); può peraltro aggiungersi che ravvisare nell’ipnosi una violazione della libertà morale rappresenta spesso il frutto di incomprensioni, o meglio di una mancata conoscenza della natura di tale metodica. Numerosi studi hanno ad esempio permesso di dimostrare come anche sotto ipnosi non sia possibile indurre il soggetto ipnotizzato alla commissione di condotte contrastanti con i suoi convincimenti morali; è d’altra parte contraddittorio sostenere da un lato, al fine di sostenere la tesi della scarsa attendibilità dei risultati ricavabili da tale metodologia, che l’ipnosi non permette di abbattere tutte le "barriere" e le "difese" poste dall’individuo alla possibilità di rivelare determinati accadimenti di cui questi è a conoscenza, e d’altro canto affermare che a seguito dell’ipnosi l’interessato risulta totalmente privato della sua libertà morale.
Parimenti non appare risolutiva, al fine di giustificare il bando dell’ipnosi dall’ambito giudiziario, l’asserzione in base alla quale il soggetto sotto ipnosi può diventare facile strumento di suggestione da parte dell’ipnotista; non si deve infatti confondere il ricorso professionalmente corretto a tale metodica con l’utilizzazione spregiudicata di essa al fine di giungere a risultati che dovrebbero comunque essere stigmatizzati; in altri termini un determinato strumento non va vietato solo perché potrebbe esserne fatto un cattivo uso, giacché se così fosse si ritornerebbe all’impostazione di quanti a suo tempo, nel mille e ottocento, si opposero, per un certo arco di tempo, alla produzione dei fiammiferi sostenendo che in tal modo gli incendiari avrebbero potuto realizzare più agevolmente i loro propositi criminosi.
L’ipnosi usata in ambito medico non mira ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del soggetto, ma tende a permettergli di rievocare e rivivere determinati fatti ed esperienze; non bisogna dunque confondere la tecnica scientifica dell’ipnosi con le forme di intrattenimento televisivo o teatrale, nel corso delle quali taluni soggetti vengono indotti a compiere determinate operazioni su invito di pseudo ipnotizzatori dilettanti, che in tal modo utilizzano l’ipnosi secondo parametri espressamente vietati dal Regolamento e dallo Statuto del Centro italiano di ipnosi clinica e sperimentale(8).
Si faccia l’ipotesi in cui un soggetto, avendo assistito ad un delitto particolarmente raccapricciante, ed avendo subito a causa di tale fatto una compromissione al suo equilibrio psicologico, decida di sottoporsi alle cure di uno psichiatra, e che detto professionista decida di avvalersi delle tecniche ipnotiche per ottenere un effetto di rilassamento; in tal caso sarebbe davvero arduo sostenere che un simile caso rientri nel disposto dell’art. 188 c.p.p., ed impedisca l’utilizzabilità della deposizione del soggetto in ambito processuale.
Né sarebbe del tutto razionale sostenere che il divieto fissato dall’art. 188 c.p.p. non operi laddove il ricorso alle tecniche ipnotiche venga deciso autonomamente e "privatamente" dall’interessato, come strumento di cura psicologica, e debba invece essere ritenuto sussistente laddove detto ricorso venga invece proposto dagli organi investigativi o dall’Autorità giudiziaria.
Semmai, si potrebbe distinguere tra il ricorso all’ipnosi nel corso dell’assunzione della testimonianza e l’utilizzo dell’ipnosi in un momento antecedente. Qua a venire in gioco non è solo il concetto di "prova" e l’estensione della sua valenza alla fase preprocessuale, ma anche l’individuazione della ratio stessa dell’art. 188 c.p.p. Un’applicazione indifferenziata del divieto potrebbe del resto indurre a condotte volte a pervenire ad una sua agevole elusione. Si pensi alla situazione in cui il difensore dell’indagato ritenga che un testimone oculare di un delitto, inidoneo a ricordare i fatti a causa del turbamento emotivo da essi provocato sulla sua psiche, potrebbe invece essere idoneo a descrivere la vicenda, scagionando così il suo assistito, qualora sottoposto a preventivo trattamento ipnotico. In tal caso, onde evitare i rischi connessi con l’invocata applicazione dell’art. 188 c.p.p., il difensore potrebbe limitarsi a suggerire all’interessato di sottoporsi, a fini di cura, ad un trattamento ipnotico presso uno psichiatra abilitato all’uso di detta terapia. Il problema, ancora una volta, è dato dal fatto che gli operatori del diritto hanno dell’ipnosi una visione assolutamente falsata, confondendola con gli spettacoli di tipo ludico a cui hanno talvolta assistito, e non tengono conto del suo uso in ambito psichiatrico.
Maggiori perplessità suscita invece, indubbiamente, la possibilità di sottoporre ad ipnosi il soggetto indagato od imputato, sia pure con il suo consenso.
Va infatti osservato che l’eventuale consenso dell’indagato a sottoporsi ad ipnosi (o ad altre tecniche volte a determinare un allentamento dei freni inibitori che permettono agli individui di non rivelare determinati dati di cui in realtà siano a conoscenza) parrebbe condizionato dal fatto che una scelta di segno contrario potrebbe influire negativamente nella considerazione del giudice, cosicché anche il consenso dell’interessato sembrerebbe il frutto di una indiretta coazione, derivando dal timore che un eventuale dissenso venga interpretato come un’implicita ammissione di colpevolezza, o quantomeno di contrarietà alla sottoposizione ad una prova altrimenti "decisiva"(9).
Va peraltro ribadito che tali considerazioni perdono la loro valenza qualora ad essere assoggettato ad ipnosi non fosse l’indagato, ma un soggetto informato sui fatti di causa, e dunque un potenziale testimone. Occorre peraltro a questo punto tener conto di un’ulteriore possibile obiezione nei confronti dell’utilizzo dell’ipnosi ai fini processuali. Una parte della dottrina rileva infatti che il divieto di cui all’art. 188 c.p.p. risulterebbe dettato anche da considerazioni epistemologiche, mirando ad evitare il ricorso a prove ritenute intrinsecamente inattendibili, a causa della tecnica adottata per assumerle. Si sottolinea al riguardo che non di rado nel configurare le regole di esclusione probatoria il legislatore pone accanto alla finalità di tutela dell’individuo anche l’esigenza di evitare l’utilizzazione di materiale di dubbia attendibilità(10), cosicché la conseguente limitazione si inquadra anche in una precisa scelta metodologica circa le modalità di formazione dei dati conoscitivi; dunque i due aspetti, quello garantistico e quello epistemologico, non si pongono in tal caso su piani antitetici, ma appaiono al contrario strettamente connessi ed agevolmente coordinabili fra loro(11). Viene in tal caso individuata un’intersecazione tra la volontà di proteggere l’attendibilità dell’accertamento, l’affidabilità dei risultati conoscitivi (intrinsic policy)(12), e la consapevolezza dell’irrinunciabilità della tutela dei diritti individuali (extrinsic policy)(13).
Del resto già in passato, accanto a prese di posizione che, nello spiegare le ragioni del divieto del ricorso in ambito processuale a metodiche volte ad influire sulla "libertà morale" dell’individuo, tendevano precipuamente ad evidenziare la necessità di escludere soluzioni improntate alla ricerca della verità "ad ogni costo", anche in spregio della dignità umana(14), altra parte della dottrina incentrava l’attenzione sulla scarsa affidabilità di questi potenziali strumenti probatori(15), o evidenziava come a base di tale divieto potessero essere addotte entrambe le motivazioni sovraesposte(16). Per quanto concerne l’ipnosi, era stato ad esempio affermato che essa non solo comprime la libertà morale del soggetto sottoposto a tale tecnica, ma non offre una reale sicurezza dal punto di vista dei risultati amnestici così raggiungibili, in quanto i soggetti ipnotizzati "possono ricordare versioni distorte dei fatti realmente accaduti"(17).
Occorre tuttavia osservare come nel corso del tempo non siano mancate anche opinioni assai differenti, favorevoli all’eventuale utilizzo di metodologie quali la narcoanalisi(18), quantomeno in caso di espresso consenso degli indagati(19).
Con riferimento alla non sicura attendibilità di determinate metodologie, un’autorevolissima dottrina, pur sostanzialmente contraria alla loro adozione, oltre a prevedere che "nella magistratura italiana si manterrà vivissima anche in futuro la tendenza ad escludere, nel processo, il ricorso a mezzi probatori offerti da tecniche moderne sotto il motivo della loro non assoluta attendibilità. Già abbiamo visto espressa tale posizione a proposito del lie-detector, oltre che della narcoanalisi", rilevava, criticamente, che "l’argomento non ha in sé gran pregio, se si pensa che nessun mezzo, a cominciare dalla testimonianza, offre al giudice criteri di certezza", aggiungendo peraltro che "il canone potrebbe caso mai trasformarsi in quello volto all’esclusione dei mezzi di prova tecnica la cui attendibilità appaia ancora troppo controversa ed equivoca per permettere al giudice di includerli come un valido elemento di controllo o di confronto nel quadro delle sue valutazioni"(20).
Non ha senso sostenere, ad esempio, che l’utilizzazione del trattamento ipnotico per rivivificare la memoria dei testimoni non può trovare applicazione in ambito processuale a causa della non totale affidabilità di tale strumento, quando dal punto di vista epistemologico è ben noto come lo strumento probatorio più diffuso, e cioè la testimonianza, sia di per sé altamente inaffidabile, stante il progressivo deterioramento della memoria e le sue distorsioni dovute ad una svariata serie di fattori.
È stato giustamente precisato che "la validità del ricordo ipnotico va misurata non tanto con la realtà oggettiva ma con il ricordo normale ... sotto questo profilo, anche se le informazioni fornite da un soggetto ipnotizzato è meno probabile che siano false (sebbene ciò sia possibile) rispetto a quelle fornite in stato di piena coscienza, non c’è alcuna garanzia che corrispondano alla verità oggettiva", rilevandosi peraltro quanto segue: "sembra tuttavia possibile affermare che il richiamo ipnotico generalmente contiene più fatti di quelli disponibili nello stato di veglia e che questi fatti non sono meno rispondenti alla realtà oggettiva di quelli ottenuti dal ricordo cosciente. In altri termini, mentre dobbiamo sempre dubitare della validità oggettiva della memoria umana, non abbiamo fondati motivi per fidarci di meno delle dichiarazioni ottenute sotto ipnosi rispetto a quelle ottenute in stato normale di mente"(21).
Non è inoltre affatto scontato che l’ipnosi rientri nel divieto concernente l’utilizzo di metodi o tecniche idonei "ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti". Bisogna, infatti, vedere cosa si deve intendere per "alterare". L’interpretazione più corretta sembrerebbe quella volta a limitare il divieto alle sole tecniche che possano compromettere la genuinità del ricordo, non certo a quelle dirette a facilitarne la riemersione, giacché, se fosse corretta quest’ultima impostazione, dovrebbe ritenersi vietata la stessa domanda al teste volta ad indurlo a sforzarsi di ricordare con precisione un determinato fatto.
Sempre per quanto concerne l’ipnosi, va poi ulteriormente ribadito come le considerazioni svolte da larga parte della dottrina processual-penalistica, volte a rimarcare la presunta ridotta affidabilità dal punto di vista scientifico di tale metodica, appaiano calibrate su una visione dell’ipnosi ormai palesemente datata, in quanto non tengono conto degli enormi progressi di tale branca nell’ambito del settore medico e del conseguente riconoscimento sempre più diffuso da essa ottenuto tra gli esperti della psichiatria e della psicologia.
Si può anzi sostenere che dal punto di vista scientifico le considerazioni ripetute in molti manuali di diritto processuale penale in tema di ipnosi sono sicuramente erronee, basandosi su una serie di pregiudizi privi di ogni effettiva validità.
Anche dal punto di vista giurisprudenziale comunque gli interventi in questo settore sono estremamente scarsi, caratterizzandosi oltretutto per un’acritica riconduzione della problematica in esame entro l’ambito della normativa volta a tutelare la libertà morale della persona nell’assunzione della prova. In relazione al codice del 1988 uno dei pochi casi di interesse ha riguardato una vicenda in cui, onde valutare l’idoneità a testimoniare di un minorenne, questi era stato sottoposto ad ipnosi. Al riguardo, l’organo giudicante non ha avuto dubbi nel ritenere inutilizzabili i risultati dell’ accertamento, stante il divieto delineato dall’art. 188 c.p.p., relativo a tutte le forme di assunzione della prova(22).
Appare significativo osservare come le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi sul ricorso avverso l’irrogazione di una sanzione disciplinare emessa dalla Sezione disciplinare del C.S.M. nei confronti di un magistrato che aveva fatto sottoporre ad una seduta ipnotica un soggetto informato sui fatti, abbiano affermato che il divieto di cui all’art. 188 c.p.p. opera non soltanto "con riferimento all’atto in cui si procede alla formazione ed acquisizione della prova", ma anche rispetto "ai momenti prodromici come quelli della sua ricerca", precisando che detto divieto "avente carattere generale ed assoluto ... non consente la scissione tra gli atti di ricerca della prova ed ogni altro momento prodromico, e la sua materiale e formale raccolta ad opera del giudice (o del p.m.), tra i quali peraltro sussiste uno stretto rapporto funzionale"(23).
È interessante soffermarsi sulla vicenda che diede origine a detto provvedimento. Un soggetto, avendo rinvenuto un cadavere, era stato colto da uno stato di shock che gli impediva di ricordare i particolari inerenti a questo tragico fatto; onde far riacquistare a tale potenziale teste i ricordi rimossi, un magistrato della Procura aveva deciso di sottoporlo a tecniche di eterostimolazione, e più precisamente a sedute di ipnosi, onde rimuovere (con il consenso dell’interessato) il predetto stato di shock e poter così più fruttuosamente sviluppare le indagini.
A seguito di tali sedute il soggetto era stato in grado di ricordare che sul luogo del delitto erano presenti un’autovettura ed un motorino.
Il relativo procedimento si concluse comunque con un’archiviazione; nei confronti del magistrato, la cui condotta era stata ritenuta lesiva del prestigio dell’ordine giudiziario, avendo questi deciso di utilizzare il ricorso all’ipnosi, venne poi instaurato un procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione di una sanzione da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, avverso la quale era stato esperito il ricorso rigettato dalle Sezioni Unite con la sovracitata pronuncia.


2. I dubbi concernenti la riconducibilità di determinate metodiche entro il divieto dell’art. 188 c.p.p.

Estendendo l’analisi al di là del campo dell’ipnosi va precisato come possano sussistere delle fondate perplessità circa l’individuazione di quale sia l’effettivo ambito della previsione delineata dall’art. 188 c.p.p.
Continua ad esempio a suscitare molti dubbi il quesito se rientri o meno nel divieto normativo in esame anche l’utilizzo del poligrafo, o lie-detector. Infatti tale strumento, limitandosi a registrare le variazioni del respiro, della pressione sanguigna, del ritmo cardiaco e della risposta elettrodermica, causate dalle reazioni del soggetto ad una serie di domande a lui formulate, non altera la volontà né influisce in alcun modo sulla sfera psichica dell’interessato(24).
Non sembra infondato un accostamento, almeno sotto l’aspetto della mancata incidenza sulla libera determinazione dell’individuo, con la "psicodiagnostica di Rorschach", che altro non è se non un metodo di psicologia applicata, diretto a porre in luce "l’associazione di idee fra lo stato di tensione interiore del soggetto e le sue manifestazioni esteriori attraverso comportamenti, scritti, disegni, ecc."(25).
Interrogativi analoghi potrebbero essere sollevati anche con riferimento ad una serie di ulteriori metodologie, sviluppate negli ultimi anni, in campo scientifico, tra cui le analisi elettroencefalografiche, quali la Brain Fingerprinting, basata su un’onda cerebrale, denominata P300, la cui ampiezza di fronte a determinati stimoli visivi, uditivi od olfattivi varia a seconda che questi siano o meno familiari all’interessato, potendosi in tal modo, ad esempio, cercare di verificare se un soggetto sia stato in precedenza in un luogo ed abbia visto determinati oggetti, eventualmente presenti sulla scena del crimine(26).
Parimenti innovativo, in questo settore, risulta il metodo della Rilevazione Termica Cutanea, fondato sul criterio secondo cui quando un soggetto mente si verifica un maggior afflusso di sangue, e conseguentemente un aumento della temperatura cutanea nelle zone periorbitali(27).
Non si vede davvero come l’adozione di simili criteri di analisi possa risultare lesivo della libertà di autodeterminazione di chi viene sottoposto a questi accertamenti. Altra questione, ovviamente, è se dette metodiche possano essere giudicate pienamente attendibili. Per quanto riguarda il poligrafo, i sostenitori di questa tecnica rilevano che l’osservazione delle reazioni fisiologiche di un individuo, quali le modificazioni della pressione del sangue e del ritmo della respirazione, a seguito di determinate domande, permette di smascherare le eventuali menzogne nelle risposte.
In senso contrario viene tuttavia obiettato che tale strumento vale unicamente a registrare le emozioni, e dunque la sussistenza o meno di uno stato di tensione, ma non consente di individuare se esso sia o meno dovuto alla falsità della risposta; ad esempio un individuo eccessivamente ansioso, pur fornendo risposte corrispondenti ai suoi effettivi ricordi, potrebbe essere giudicato menzognero a seguito dell’analisi del poligrafo(28).
Analogamente un soggetto sottoposto al test della P300 potrebbe mostrare "familiarità" con luoghi nei quali in realtà non è mai stato, ma che ha avuto occasione di vedere reiteratamente in mostre fotografiche o in riprese televisive.
Se peraltro, come pare, le perplessità concernono unicamente la non scontata affidabilità di simili accertamenti, non si vede perché debba essere esclusa a priori la possibilità di farvi ricorso in ambito giudiziale, e non si attribuisca invece al giudice, di volta in volta, il controllo al riguardo, ai sensi dell’art. 189 c.p.p.


3. La sottoposizione del teste ad ipnosi nell’esperienza giurisprudenziale nordamericana

Per comprendere come la giurisprudenza nordamericana abbia affrontato la tematica afferente al possibile ricorso ad una metodologia tutto sommato non "tradizionale" in ambito processuale, quale è appunto l’ipnosi, occorre necessariamente tener conto degli esiti di due fondamentali pronunce, e cioè quella in c. Frye del 1923 e, a distanza di settant’anni, quella in c. Daubert del 1993, concernenti entrambe la tematica dell’ammissibilità di strumenti probatori connessi con l’utilizzo di metodiche scientifiche "nuove" o "controverse".
Va al contempo sottolineato che la valenza di queste due decisioni non può dirsi limitata agli Stati Uniti, sebbene esse siano il frutto di una faticosa elaborazione e di una lenta sedimentazione avvenuta all’interno della giurisprudenza nordamericana.
Al centro della disamina sviluppata da queste notissime sentenze, che costituiscono davvero dei leading cases, vi sono i numerosi problemi inerenti all’ammissibilità della scientific evidence, ed in particolare le delicate questioni relative all’individuazione dei criteri atti a permettere di giungere ad una valutazione di affidabilità in ordine ai mezzi di prova di carattere tecnico-scientifico, che non abbiano ancora avuto un’ampia diffusione in ambito giudiziario.
La pronuncia Frye v. United States(29) si basò sul principio della general acceptance da parte del mondo scientifico.
Con detta decisione, concernente specificamente la scientific testimony, venne esclusa l’ammissione di una richiesta di prova formulata dalla difesa di un soggetto accusato di omicidio, diretta all’utilizzo, come exculpatory evidence, di una primordiale "macchina della verità"; più precisamente fu rigettata l’istanza di ammettere a deporre un esperto che si era avvalso di tale macchina formulando all’imputato alcune domande concernenti la sua responsabilità sui fatti di causa e controllando le reazioni dello stesso, attraverso le variazioni della pressione sistolica (c.d. sistolic blood pressure detection test).
Questa pronuncia fu caratterizzata dallo sforzo argomentativo tendente a chiarire quali siano i parametri che debbono essere osservati per pervenire all’accoglimento di "nuove" prove scientifiche e che condusse all’elaborazione dello standard del c.d. General Acceptance Test, for Admissibility of Scientific Evidence, basato appunto sul requisito della general acceptance of the principle or tecnique in the scientific community.
Venne così affermato, da parte della Circuit Court del Distretto della Columbia, che il giudice, nelle situazioni scientificamente controverse, caratterizzate dall’elaborazione di tesi innovative, laddove non sia ancora chiaro se si è in presenza di mere sperimentazioni o di tesi ormai "verificate", deve in primo luogo valutare la rilevanza della prova con riferimento alla concreta vicenda in esame(30), essendo evidentemente inammissibile, per un principio di economia processuale, una prova la cui acquisizione sarebbe comunque inutile(31).
Una volta riconosciuto sussistente detto requisito, il magistrato sarebbe poi tenuto a verificare quali siano le posizioni della "scienza ufficiale", alla luce delle conoscenze "generalmente accettate" da parte della comunità scientifica, come chiaramente emerge dal seguente, fondamentale passaggio argomentativo di detta sentenza: "Mentre le corti saranno ben disposte verso la possibilità di ammettere una testimonianza peritale che poggia su un principio o una scoperta scientifica noti, i dati su cui si basa la deduzione devono aver raggiunto un tale grado di consenso da essere generalmente accettati nello specifico campo scientifico (corsivo nostro)"(32).
Si potrebbe osservare che la pronuncia Frye, indubbiamente ispirata ad una visione neo-positivistica della scienza, rimanda ad un contesto di idee assai vicino all’impostazione che caratterizzò l’opera di Peirce, volta ad esprimere un atteggiamento di assoluta fiducia nella possibilità di formazione di un consenso generalizzato, di un’unanime accettazione da parte di un’ideale comunità scientifica; secondo detta tesi, infatti, le diverse ricerche, pur partendo magari da differenti presupposti teorici, devono necessariamente pervenire, qualora siano "corrette", ad uno stesso risultato, ad una sola ed unica conclusione(33).
Il principio della General Acceptance, incentrato sul richiamo all’opinione della maggioranza della comunità scientifica, finiva peraltro col rendere il giudice totalmente vincolato al giudizio della comunità scientifica; è significativo notare come proprio alla luce di tale principio per molti anni la giurisprudenza statunitense ritenne di dover escludere l’ammissibilità del ricorso alle tecniche ipnotiche in ambito processuale, in quanto in quegli anni la scienza medica prevalente nutriva ancora forti dubbi sull’effettiva validità di simili metodiche(34).
L’ipnosi era nota ed accreditata come un valido strumento terapeutico solo presso una cerchia ristretta di psichiatri e psicologi, e ciò impediva la formazione, all’interno del mondo scientifico, di un consenso "generale" su di essa, come invece richiesto dalla sovracitata decisione.
Va tuttavia osservato che il c.d. Frye test, elaborato nel 1923, dopo un periodo iniziale in cui venne valutato, quasi senza eccezioni, come uno strumento davvero risolutivo per risolvere i rapporti tra scienza e diritto, cominciò successivamente ad essere sottoposto ad una rivisitazione critica, volta a sottolinearne le lacune e la parziale inadeguatezza, mostrando come esso lasciasse insoluti numerosi problemi discendenti dalla sua stessa impostazione di base, quali ad esempio l’individuazione di quale sia la "comunità scientifica" alla quale occorre fare riferimento in caso di prove scientifiche coinvolgenti settori multidisciplinari, o l’accertamento di quando debba ritenersi raggiunto un consenso che possa essere definito come "generale" (non avendo evidentemente senso sostenere che la sola presenza di un’isolata voce di dissenso valga ad escludere il riconoscimento di scientificità ad una determinata metodologia, laddove essa abbia un accreditamento quasi universale in un determinato contesto di ricerca), o, da ultimo, l’interrogativo circa la sussistenza e l’ampiezza dei margini di autonomia valutativa del giudice in questa materia.
Apparve inoltre chiaro che a causa dell’accoglimento dei criteri delineati dalla pronuncia Frye il mondo giuridico finiva col risultare gravemente pregiudicato nell’aspirazione a fruire dei frutti del progresso tecnologico, non potendo avvalersi, se non a distanza di anni, dei risultati derivanti da nuove scoperte scientifiche, in quanto si deve generalmente attendere un lungo arco temporale prima che esse ottengano una piena, generale accettazione(35).
In segno di reazione contro il carattere iugulatorio del Frye test, fu conseguentemente proposto da una parte della dottrina di subordinare il giudizio di ammissibilità della prova scientifica alla sola relevancy, in base al c.d. McCormick’s relevancy test, dal nome di colui che sviluppò una simile impostazione(36). In tal modo, peraltro, onde superare le secche a cui conduceva l’adozione del Frye test, si finiva per suggerire una tesi che sottovalutava l’esigenza di un’analisi volta a soffermarsi sul rischio consistente nell’utilizzazione di dati conoscitivi ottenuti mediante l’adozione di metodiche inattendibili. Dopo circa settant’anni, le impostazioni accolte dalla pronuncia Frye, basate sulla necessità di un generale riconoscimento da parte della comunità scientifica quale presupposto per l’ammissibilità di una "nuova" prova scientifica, e sulla configurazione di una regola exclusionary in caso di mancanza di tale requisito, sono state comunque superate ad opera della decisione in c. Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.(37), talora considerata come una sorta di pietra miliare in questa tematica(38).
Per effetto di tale pronuncia la Corte Suprema ha rivisto e modificato il precedente orientamento giurisprudenziale. I giudici della Corte Suprema Federale, abbandonando la rigidità monocorde della precedente decisione Frye, hanno infatti delineato, intervenendo a conclusione di un complesso iter giudiziario(39), una più estesa serie di parametri, evidenziando numerosi criteri di affidabilità, che si traducono in correlativi indici di ammissibilità.
Si è infatti negato, a differenza di quanto sostenuto dalla pronuncia Frye, che il riferimento al consenso generalizzato della comunità scientifica sia l’unico elemento di valutazione dell’effettiva scientificità di una determinata metodica, affermandosi invece che i dati da prendere in considerazione al riguardo sono vari ed assai diversificati fra loro.
Nella sentenza Daubert, che rappresenta senza ombra di dubbio un significativo punto di riferimento per tutta la successiva giurisprudenza, è stato sottolineato come nel giudizio di ammissibilità occorra tener conto di almeno quattro aspetti, dovendosi accertare:
-  se la teoria avanzata o la tecnica che si intende utilizzare possano essere testate o siano già state testate;
-  se esse abbiano costituito oggetto di pubblicazioni scientifiche;
-  se sia noto il loro grado di potenziale errore;
-  se siano state generalmente accolte nel mondo scientifico.
Secondo la pronuncia Daubert deve conseguentemente essere ammessa come good science la tecnica che, oltre ad adottare metodologie generalmente accettate e riconosciute come valide e coerenti, sia già stata verificata o possa comunque essere verificata ed in relazione alla quale vengano indicati gli standards di controllo sperimentale; occorre altresì che le relative tesi di supporto siano state rese note e poste al centro del dibattito su accreditate pubblicazioni scientifiche, onde essere sottoposte al c.d. peer review, e cioè alla procedura di revisione critica con la quale gli appartenenti ad una determinata disciplina vagliano la scientificità ed attendibilità dei nuovi lavori e delle nuove tesi, e risultino accolte dalla maggioranza della comunità scientifica (questo criterio, intorno al quale risultava incentrata, in maniera quasi esclusiva, la pronuncia Frye, assume dunque una valenza ben diversa nella sentenza Daubert, stante il suo necessario collegamento con gli ulteriori requisiti).
La pronuncia Daubert ha inteso riattribuire al giudice un ruolo assai incisivo, imponendogli di verificare con attenzione la validità delle metodologie tecniche e scientifiche di cui gli esperti si intendono avvalere ai fini della formazione della prova. Il magistrato assume in tal modo la veste di vero e proprio gatekeeper al riguardo, secondo una terminologia ampiamente utilizzata proprio nella decisione in esame al fine di sottolineare la posizione così riconosciuta al giudice.
Con la sentenza Daubert viene affidato al giudice un compito di effettivo controllo circa la possibilità di dare ingresso ai dati conoscitivi ricavabili dalle "conoscenze esperte", tenuto conto del rispetto di una serie di canoni, di guidelines concernenti gli standards of probative reliability, e dunque i criteri che debbono essere seguiti nel valutare l’ammissibilità delle prove scientifiche.
L’influenza della pronuncia Daubert, ed in particolare la rilevanza dell’argomentazione volta ad attribuire al giudice una gatekeeping function, è stata enorme, nella giurisprudenza americana, dando luogo ad un significativo stream di decisioni ad essa rigidamente allineate; basti pensare che non di rado, nell’ordinario linguaggio forense, si parla genericamente di una c.d. Daubert hearing, dedicata a valutare, in sede di pre-trial hearing, l’ammissibilità delle prove scientifiche la cui attendibilità non sia ancora data per scontata dagli studiosi del settore.
Questa decisione ha inoltre avuto ripercussioni anche a livello normativo. A seguito di un emendamento alla Rule 702, entrato in vigore il 1° dicembre 2000, volto a delineare i criteri di ammissibilità dell’expert testimony, sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, si è previsto che la testimonianza dell’esperto debba essere basata upon sufficient facts or data; è stata imposta l’indicazione di quale sia la metodologia accolta dall’esperto, che deve essere "affidabile", o meglio deve essere il prodotto di "princìpi e metodi affidabili" (the product of reliable principles and methods), tali da garantire la validità di un simile apporto in sede processuale; è infine stato richiesto al giudice di verificare che i principi scientifici, le metodologie ed i criteri tecnici vengano applicati dall’esperto in modo corretto (e cioè che the witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case), accertando al contempo che la metodologia risulti fit, e dunque suitable, adatta ad aiutare la giuria a risolvere le questioni di fatto costituenti oggetto della vicenda processuale.
Venendo allo specifico oggetto della nostra disamina, il sempre crescente numero di studi e di pubblicazioni relative all’ambito delle tecniche ipnotiche e le sperimentazioni volte a confermarne l’utilità e la valenza dal punto di vista medico, unite al sempre più diffuso consenso circa l’effettiva scientificità di dette metodiche, permettono di prevedere che, nel futuro, almeno sotto questo aspetto numerosi requisiti delineati dalla pronuncia Daubert potrebbero essere riconosciuti sussistenti dalle varie Corti americane.
In realtà l’utilizzo di questa tecnica in ambito processuale non ha quasi mai interessato l’ipotesi concernente le eventuali confessioni che potrebbero essere rese sotto ipnosi, in quanto in tal caso appare evidente la violazione del principio volto a tutelare i soggetti dal rischio di auto incriminazioni estorte, ma ha riguardato invece la tematica relativa al ricorso all’ipnosi finalizzato allo scopo di permettere a determinati soggetti, che abbiano assistito a vicende costituenti oggetto di giudizio, di "rinfrescare la memoria" o di eliminare blocchi mentali insorti proprio a causa di determinati episodi criminosi (si pensi alle vittime di strupro), agevolando così la ricostruzione dei fatti di causa.
Dopo un iniziale ostracismo circa la possibilità di ammettere a deporre dei soggetti che erano stati precedentemente sottoposti a sedute ipnotiche, il successivo riconoscimento dell’ipnosi come valida modalità terapeutica, da parte dell’American Medical Association e dell’American Psychological Association contribuì a modificare la precedente impostazione.
La dottrina specialistica tuttavia, pur sottolineando la potenziale utilità del ricorso a detta metologia, ha messo in guardia da troppo facili entusiasmi o da sopravvalutazioni dei possibili esiti ricavabili dal ricorso all’ipnosi in ambito processuale(40).
È stato infatti ricordato che in alcuni casi l’utilizzo dell’ipnosi si dimostrò estremamente utile to help bring back forgotten memories of witnesses to crimes, mentre in altre occasioni gli elementi forniti dai soggetti sottoposti all’ipnosi si rivelarono del tutto privi di veridicità(41).
Il problema fondamentale è dato dal fatto che in occasione delle regressioni temporali realizzate avvalendosi dell’ipnosi i soggetti ipnotizzati non sempre pervengono ad un effettivo ricordo legato a fasi pregresse della loro esistenza; talora essi mostrano invece a pronounced tendency to confabulate e, dunque, semplicemente la tendenza a ripetere frasi o comportamenti apparentemente corrispondenti a quelli dell’età a cui sono stati fatti regredire ipnoticamente.
Del resto il fatto venne evidenziato già da un importante studio svolto da Stalnaker e Riddle nel 1932(42); un gruppo di soggetti sotto ipnosi venne trasportato idealmente indietro negli anni fino al periodo scolastico, quando occorreva imparare a memoria il poema The Village Blacksmith di Longfellow. Fu poi chiesto agli stessi di recitare il poema; apparentemente essi si mostrarono in grado di adempiere agevolmente questo compito, evidenziando così una memoria assai più vivida rispetto a quella dello stato non ipnotico; peraltro un esame più attento rivelò come essi pronunciassero parole od intere frasi apparentemente corrispondenti allo stile di Longfellow, ma in realtà non contenute nel poema. In altri termini i soggetti ipnotizzati non avevano fatto altro se non "riempire" i vuoti di memoria con frasi immaginarie. In successive ricerche gli individui sottoposti a sedute di regressione di età riuscirono a descrivere in maniera nitidissima i loro compagni di classe; anche in tal caso fu constatato che i soggetti così indicati non corrispondevano affatto ai reali compagni. In simili ipotesi non si è dunque in presenza di un reale incremento dei dati ricordati, ma semmai si assiste alla ricerca inconscia di to fill in those aspects which the individual cannot remember in an effort to comply with the suggestions of the hypnotist(43).
In molti casi risulta difficile anche per gli psicologi o gli psichiatri particolarmente esperti nel campo dell’ipnosi riuscire a differenziare il ricordo e la memoria "reale" da quella che è semplice confabulation.
Peraltro, mentre dal punto di vista clinico lo scopo perseguito con l’ipnosi può essere quello di alleviare una condizione stressogena, senza che rivesta alcun effettivo interesse l’accurata ricostruzione di un evento passato, la situazione è assai diversa quando l’ipnosi viene utilizzata in ambito giudiziario.
In relazione a detto contesto occorre distinguere l’utilizzazione dell’ipnosi nel corso delle indagini dal possibile ricorso a tale metodica nella fase processuale.
Per quanto concerne le investigazioni l’utilizzo della tecnica ipnotica per refresh the memory ha talora condotto a risultati estremamente significativi, permettendo di ricordare dati fondamentali per il prosieguo delle indagini e per l’identificazione degli autori di determinati reati.
Particolarmente degna di nota è una vicenda avvenuta in California (nota come The Chowchilla kidnapping case), ove grazie al trattamento ipnotico un soggetto fu in grado di ricordare il numero di targa di un autoveicolo utilizzato per perpetrare il rapimento di un gruppo di bambini. In altri casi invece i soggetti sottoposti ad ipnosi hanno fornito informazioni del tutto inattendibili(44).
Non è del resto corretta l’opinione, assai diffusa al di fuori dell’ambito medico, secondo la quale la mente sarebbe una sorta di magazzino di dati, immodificabili, che potrebbero poi essere "prelevati" più agevolmente in virtù di tecniche quali l’ipnosi; in realtà memory is continuosly changing and is reconstructive as well as reproductive. It is possible that highly traumatic, emotional material that is repressed could be less subject to the kind of continuing changes seen with relatively neutral material, but even this is doubtful since ... many of the memories recovered in psychotherapy include material which is not historically accurate(45).
Per quanto invece riguarda la fase processuale occorre tener conto di una grave limitazione conseguente al ricorso all’ipnosi. Infatti, come sottolineato a più riprese dalla dottrina nordamericana, un testimone che sia incerto nei suoi ricordi concernenti un particolare evento può veder trasformata tale sua incertezza, dopo un trattamento ipnotico, in un’assoluta convinzione di esattezza dei dati conoscitivi apparentemente ritornati alla mente, sebbene tale certezza possa risultare spesso correlata ad una confabulation anziché ad una reale riemersione di conoscenze in precedenza cancellate dalla memoria(46).
Tale sicurezza incrollabile, derivante dalla sottoposizione ad ipnosi, rende di fatto priva di significato la cross examination. Detta tecnica di escussione, che dovrebbe far emergere le inesattezze nelle dichiarazioni di un teste, le sue perplessità, i suoi vuoti di memoria, non può infatti condurre alla realizzazione di tali risultati qualora venga esperita nei confronti di un soggetto dotato di una fiducia assoluta (derivante dalle precedenti sedute ipnotiche) nell’esattezza delle sue dichiarazioni.
Vi è inoltre un rischio elevato che determinate conoscenze, acquisite nei più svariati modi (si pensi alla lettura di un giornale ove viene riportato il nome dell’indiziato, o ai commenti della gente circa un determinato delitto ed il suo possibile autore) costituiscano, a seguito dell’ipnosi, la base delle "pseudomemorie" del teste e siano così inconsciamente incorporate accanto ai ricordi reali, venendo a formare con questi un tutt’uno inestricabile(47).
La giurisprudenza (al pari della dottrina) statunitense ha conseguentemente evidenziato che l’ipnosi altera inevitabilmente la natura della testimonianza, in quanto la parte non ha la possibilità di sottoporre a cross examination il teste nelle stesse condizioni in cui questi versava antecedentemente alla sottoposizione al trattamento ipnotico.
L’osservanza di una serie di parametri operativi, accuratamente indicati dagli specialisti in questo settore, potrebbe comunque permettere di ridurre (anche se non di annullare del tutto) alcuni dei timori sovraesposti.
Il teste antecedentemente alla sottoposizione al trattamento ipnotico dovrebbe descrivere i fatti, così come egli attualmente li ricorda; ciò permetterebbe di distinguere le memorie radicate nella mente del soggetto antecedentemente alla sottoposizione ad ipnosi rispetto a quelle emerse a seguito di tale trattamento.
L’intera fase del trattamento ipnotico andrebbe inoltre videoregistrata, onde permettere una successiva verifica del suo corretto svolgimento.
Infine l’ipnotista deve avere il minor numero possibile di informazioni circa la vicenda che si intende far riaffiorare nei ricordi del soggetto ipnotizzato; la situazione ottimale è quella in cui l’ipnotista è totalmente all’oscuro circa i particolari di tale vicenda, risultando in tal modo esclusa la possibilità che egli inavvertitamente finisca col condizionare su alcuni punti l’ipnotizzato(48).
Devono inoltre essere assolutamente evitate in tale contesto le c.d. leading questions; si pensi alla domanda, rivolta ad una donna vittima di aggressione: "descriva l’uomo che l’ha aggredita", dalla quale si ricava l’implicita indicazione che l’aggressore era un uomo e non una donna.
Comunque, per quanto concerne l’ammissibilità dell’ipnosi, è stato giustamente rilevato come il mondo giuridico nordamericano sia pervenuto a soluzioni estremamente variegate fra loro(49).
In alcuni casi si è infatti sostenuto che l’assoggettamento ad ipnosi in epoca antecedente allo svolgimento del trial diminuisce il weight , il "peso" della testimonianza, ma non incide sulla sua ammissibilità, dovendo il giudice di volta in volta valutare la credibilità del teste precedentemente sottoposto ad ipnosi(50).
Altre decisioni hanno ritenuto che il teste possa deporre sui fatti ricordati a seguito del trattamento ipnotico, qualora nella sottoposizione ad ipnosi siano state osservate le cautele volte a limitare il pericolo di interventi atti a suggestionare tale soggetto.
Una sentenza paradigmatica al riguardo, e cioè quella in c. Hurd(51), nel delineare quali parametri devono essere rispettati in materia, ha confermato l’impostazione accolta in dottrina da Orne ed ha sottolineato che:
-  The investigation must be conducted by an experienced hypnotist;
-  The hypnotist must be neutral with respect to the case;
-  Any information given to the hypnotist prior to the session must be recorded;
-  Before hypnosis, the hypnotist should record the patient’s recollection of relevant facts;
-  All contacts between the hypnotist and the client must be fully recorded;
-  Only the hypnotist and the client may be present at any session.
Un difforme orientamento giurisprudenziale ha invece aderito all’impostazione secondo la quale la deposizione di un soggetto precedentemente sottoposto a trattamento ipnotico deve essere ritenuta inammissibile(52).
All’interno di questo orientamento lo schieramento maggioritario sostiene tuttavia che l’inammissibilità riguarda unicamente le dichiarazioni relative ai ricordi frutto del trattamento ipnotico, e non concerne invece i dati che il teste era già in grado di rievocare antecedentemente alla sottoposizione a tale trattamento. La più nota pronuncia ispirata a detta tesi è indubbiamente la pronuncia in c. Hughes.
La Corte di appello di New York, nella pronuncia People v. Hughes, rilevò che non doveva essere ritenuta ammissibile la deposizione di un teste in ordine alle vicende che questi era stato in grado di ricordare solo a seguito di un trattamento ipnotico, stante la possibile inattendibilità di tali deposizioni.
Venne infatti osservato che la memoria post-ipnotica è esposta al rischio derivante da una serie di fattori: le dichiarazioni del teste possono essere il frutto di condizionamenti scaturiti, intenzionalmente o, più verosimilmente, senza alcuna intenzionalità nel corso della o delle sessioni ipnotiche; d’altro canto il soggetto può descrivere, a seguito dell’ipnosi, eventi mai accaduti, solo al fine di riempire in tal modo i suoi vuoti di memoria; infine l’ipnosi può rafforzare, ingiustificatamente, la sicurezza del teste circa l’esattezza dei suoi ricordi, impedendo così un’efficace cross examination.
Occorre ripercorrere, sia pur brevemente, la vicenda che diede origine a tale processo.
La sera del 19 maggio 1978, nella cittadina di Syracuse, un uomo penetrò nella stanza di una donna che stava dormendo, la trascinò giù dal letto, l’afferrò alla gola, la colpì e poi la violentò nel giardino che si trovava dietro casa.
Quando il marito della vittima, che lavorava in una fabbrica vicina e faceva il turno di notte, tornò a casa al mattino del 20 maggio trovò sua moglie distesa sul terreno, senza vestiti e con il corpo coperto da lividi, fango ed erba; ella gli disse di essere stata violentata. La vittima venne immediatamente condotta in un ospedale, ove peraltro, a causa dello shock subito, apparve incapace di ricordare esattamente cosa era avvenuto.
La donna violentata si comportava in maniera isterica ed incoerente, e rifiutò dapprima di rispondere alle domande formulatele dalla polizia. Nei giorni successivi i sospetti degli investigatori si concentrarono su un vicino di casa, che nel frattempo era stato arrestato per una violenza sessuale commessa nel mese di aprile. Poco dopo la vittima disse alla sorella, che era venuta a trovarla e le chiedeva chi l’avesse aggredita: "io vidi Kirk". Kirk era il nome del vicino di casa. Quando la polizia poté finalmente rivolgerle delle domande, affermò di avere delle sensazioni confuse, ma di ricordare comunque il viso di Kirk. Ella acconsentì poi ad essere sottoposta ad un trattamento ipnotico, onde poter rievocare meglio i fatti. Venne chiamato uno psicologo, al quale la polizia non indicò il nome dell’indagato né fornì alcun particolare circa la vicenda in oggetto, onde evitare ogni possibile pericolo di condizionamento.
Peraltro antecedentemente alla sottoposizione ad ipnosi la vittima seppe da suo marito che la polizia aveva individuato nel vicino di casa il possibile autore del crimine. La prima seduta ipnotica si svolse il 7 giugno. Prima di essere sottoposta ad ipnosi la donna disse allo psicologo di sperare che l’autore del crimine non fosse il loro vicino di casa, al quale era legata da rapporti di amicizia.
Lo psicologo procedette quindi ad ipnotizzarla e le chiese di immaginare di stare a guardare la televisione e di vedere sullo schermo ciò che era accaduto nella notte del 19 maggio. Questo tentativo di riemersione dei ricordi si rivelò peraltro infruttuoso. Vi fu un ulteriore tentativo, qualche giorno dopo; la donna venne nuovamente posta in stato ipnotico e questa volta indicò nell’indagato l’uomo che l’aveva colpita e violentata. Successivamente essa ebbe occasione di leggere un articolo su un giornale, concernente i possibili effetti della suggestione preipnotica, e decise di consultare uno psichiatra, onde poter verificare se era stata indotta a ricordare qualcosa che in realtà non era vero. Raccontò immediatamente allo psichiatra, in occasione del primo incontro, in data 20 giugno, di essere stata assalita e violentata e precisò che stava tentando di ricostruire mentalmente l’episodio, onde rimuovere il blocco mentale che l’aveva colpita. Aggiunse inoltre che in precedenza si era assoggettata ad un trattamento ipnotico e che alcune informazioni erano scaturite proprio a seguito di tale trattamento. Lo psichiatra la sottopose a sua volta ad ipnosi, a seguito della quale poté soltanto ricordare la mano di un uomo che le serrava la gola e la bocca.
Vi furono altre due sedute ipnotiche, che non condussero ad alcun risultato significativo, in quanto la donna non fu in grado di superare il blocco emotivo che le impediva di rievocare il fatto. Lo psichiatra decise allora, con il consenso dell’interessata, di fare ricorso al sodio pentothal, e cioè al c.d. "siero della verità". Sotto l’influenza di questa sostanza la vittima disse di ricordare di essere stata violentata in giardino dall’indagato e precisò che sul luogo del delitto era presente anche il fratello di costui. In sede di hearing vennero chiamati alcuni vicini di casa onde corroborare le dichiarazioni della vittima. In particolare una vicina disse di aver visto, verso le ore 23.00, l’indagato ritornare a casa e di averlo notato iniziare a salire le scale.
All’esito dell’hearing la Corte ritenne che le procedure ipnotiche erano state effettuate nel rispetto di parametri rigorosi e che le dichiarazioni fornite dalla vittima risultavano inoltre riscontrate da ulteriori elementi. Nel corso del trial la vittima poi narrò gli eventi così come ricordati sia prima sia dopo la sottoposizione al trattamento ipnotico e identificò nell’accusato il suo assalitore. La giuria dichiarò conseguentemente l’accusato colpevole di rape, burglary and assault.
La Corte di appello ribaltò invece tale conclusione, così affermando, con una decisione presa peraltro a semplice maggioranza: from our reading of recent decisions in the field and of recognized authorities we are persuaded that hypnotically produced testimony is not generally accepted in the scientific community as reliable and that it should therefore, be inadmissible. Venne pertanto ritenuta necessaria la celebrazione di un nuovo trial; si rilevò tuttavia che in tale occasione la vittima avrebbe potuto testimoniare sui fatti ricordati antecedentemente alla prima sessione ipnotica (uno dei giudici dissentì da tali conclusioni, affermando che la testimonianza sui dati riemersi alla mente a seguito di procedura ipnotica deve ritenersi ammissibile, in linea generale, quando risulta corroborata da altri elementi probatori, e rilevando che nel caso in esame vi era stata sufficient corroboration).
Bisogna evidenziare che con la pronuncia Hughes non si giunse comunque ad affermare che il teste deve essere considerato "contaminato" per effetto della sottoposizione ad ipnosi e come tale impossibilitato a deporre su qualsivoglia aspetto processualmente rilevante; si ammise invece che un simile teste potrebbe legittimamente testimoniare in ordine agli eventi ricordati antecedentemente al trattamento ipnotico.
Mediante detta pronuncia è stato tuttavia riconosciuto che la sottoposizione ad ipnosi rafforza la fiducia da parte del teste nei suoi ricordi, e che ciò può rendere priva di effetto la tecnica della cross examination. Si è pertanto sostenuto che, qualora la parte intenda produrre un teste precedentemente sottoposto ad ipnosi, essa ha l’onere di produrre prove convincenti circa l’affidabilità della testimonianza in ordine ai ricordi pre-ipnotici.
Una delle conclusioni più significative alle quali è giunta la pronuncia Hughes è inoltre rappresentata dal riconoscimento a favore dell’accusato, nelle ipotesi in cui il prosecutor intenda chiamare a testimoniare un soggetto precedentemente sottoposto ad ipotesi, del diritto a veder celebrato a hearing on admissibility, e dunque un’udienza volta a verificare l’ammissibilità della testimonianza richiesta.
Qualora, a seguito dell’hearing, il soggetto venga poi ammesso a testimoniare, il difensore può comunque produrre un expert testimony affinchè questi deponga sui potenziali effetti prodotti dall’ipnosi sui ricordi del teste.
Prima di concludere la nostra analisi, ed a titolo di riepilogo di quanto precedentemente esposto, dobbiamo osservare come nell’ambito della giustizia statunitense le iniziali perplessità di una parte del mondo scientifico in ordine alla validità delle tecniche ipnotiche abbiano influito negativamente sulla possibilità di adozione di tale metodologia a fini processuali e come, d’altro canto, la giurisprudenza e la dottrina abbiano stentato a recepire le indicazioni offerte dai successivi contributi in campo psichiatrico, volti invece ad evidenziare in maniera sempre più netta la solidità delle tesi favorevoli all’utilizzo delle tecniche ipnotiche.
Tutto ciò permette di spiegare perché, almeno secondo una parte della giurisprudenza nordamericana, non possa e non debba tenersi conto dei fatti rievocati dal teste precedentemente sottoposto ad ipnosi.
È possibile peraltro ipotizzare che la giurisprudenza degli U.S.A. in un futuro non troppo lontano finirà col modificare l’impostazione attualmente maggioritaria, prendendo atto da un lato della scientificità della tecnica ipnotica, qualora praticata da professionisti esperti, e dall’altro della possibilità di evitare pericolosi influssi condizionanti, qualora vengano rispettati i parametri elaborati da Orne e richiamati, ad esempio, dalla pronuncia Hurd.

Approfondimenti



(1) - Sulla distinzione tra inutilizzabilità "patologica" e "fisiologica" (o, accogliendo una diversa terminologia, tra inutilizzabilità "sanzione" ed inutilizzabilità "funzione") v.: G. De Gregorio, L’inutilizzabilità, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, Le prove, Tomo primo, Le regole generali sulla prova, coordinamento di E. Marzaduri, Torino, 1999, pagg. 202 ss.; nonché N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992, pagg. 5 ss.
(2) - V.: A. Nappi, Il diritto alla prova. Modello accusatorio e principio dispositivo. Poteri di integrazione officiosa, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1997, n. 98, La prova penale, pag. 94, secondo cui la normativa diretta a vietare l’uso di metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti rappresenta un esempio di previsione legislativa ispirata all’esigenza di "tutela della libertà e dignità della persona".
(3) - R. Orlandi, L’attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale, in La prova nel dibattimento penale, III ed., Torino, 2007, pag. 8; in tal senso v. anche: P. Ferrua, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, ivi, pag. 324, il quale evidenzia la sussistenza di regole probatorie finalizzate a tutelare "valori in aperto conflitto con quello della verità".
(4) - V.: R. Guastini, I fondamenti teorici e filosofici del garantismo, in Le ragioni del garantismo. Discutendo con L. Ferrajoli, a cura di L. Gianformaggio, Torino, 1993, pagg. 48 ss.
(5) - V.: M. Nobili, sub art. 187 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, II, Torino, 1990, pag. 391.
(6) - V.: E. Zappala’, Il principio di tassatività del mezzi di prova nel processo penale, Milano, 1982, pag. 150: "nei confronti dei testimoni l’utilità dell’ipnosi emerge chiaramente dalla capacità di essa a trarre delle informazioni da soggetti che, avendo subito un intenso turbamento emozionale nell’assistere ad un episodio di particolare violenza, non riescono a ricordare gli elementi essenziali della vicenda", detto Autore inoltre così aggiunge: "a parte tale più manifesta ipotesi, anche negli altri casi di difficoltà nel ricordare, il più alto livello di concentrazione prodotto dalle tecniche ipnotiche, rispetto al normale stato di veglia, può dare qualche contributo di rilievo: per esempio, una "rivivificazione" in cui il teste racconta i dettagli di una scena alla quale in un lontano passato ha assistito con la descrizione delle persone che ha visto".
(7) - V.: G. Di Chiara, Diritto processuale penale, in G. Fiandaca - G. Di Chiara, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2003, pag. 272; O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato, cit., pag. 35.
(8) - V. in particolare l’art. 4.4.3 del predetto Regolamento.
(9) - V. in tal senso: F. Cordero, Il procedimento probatorio, (1963), in id., Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, pag. 70, il quale sostiene che laddove il legislatore ritenesse che il semplice consenso dell’interessato fosse sufficiente a far ritenere ammissibile l’adozione di strumenti altrimenti lesivi della libertà morale dell’interessato ciò "equivarrebbe ad un’indiretta coazione: se la parte rifiuta d’assoggettarsi alla ‘prova’, come sottrarsi al sospetto d’una dissimulazione della verità? A questo punto, il nemo tenetur se detegere sarebbe seriamente compromesso".
(10) - Come rilevato da A. Nappi, Il diritto alla prova. Modello accusatorio e principio dispositivo. Poteri di integrazione officiosa, loc. cit. (che peraltro, come già osservato, attribuisce all’art. 188 c.p.p. una finalità quasi esclusivamente ricollegabile alla tutela delle garanzie dell’individuo) la legge può vietare una prova per due ragioni: o "per la tutela della sfera personale di libertà costituzionalmente garantita", oppure per "un’opzione sul metodo di formazione della prova".
(11) - V.: G. Ubertis, La ricerca della verità giudiziale, in La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura dello stesso A., Milano, 1992, pag. 31, il quale osserva che le varie regole probatorie sono riconducibili "a due differenti ordini di motivi, peraltro tra loro interagenti", in quanto esse da un lato "trovano il loro fondamento in esigenze di carattere politico ( o sostanziale ), cioè concernono peculiarmente la salvaguardia di ben precisi diritti"; dall’altro "trovano la loro giustificazione in un fondamento epistemologico (o processuale)".
(12) - V. al riguardo, da ultimo, le considerazioni di S. Maffei, Ipnosi, poligrafo, narcoanalisi, risonanza magnetica: metodi affidabili per la ricerca processuale della verità?, in La prova scientifica nel processo penale, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2007, pag. 417.
(13) - V.: N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992, pag. 139. In tal senso v. anche R. Cantone, Il recupero dei ricordi latenti a mezzo ipnosi e tutela della libertà morale della persona, in Cass. pen., 2008, pag. 3624, secondo cui la previsione dell’art. 188 c.p.p. "accanto ... alla tutela della libertà morale ... assolve anche ad un’altra non secondaria funzione, e cioè quella di garantire la genuinità dei risultati probatori".
(14) - V.: G. Vassalli, I metodi di ricerca della verità e la loro incidenza sulla integrità della persona umana, in Riv. pen., 1972, I, c. 393 ss.; M. Cappelletti, Ritorno al sistema della prova legale? in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, pag. 139; F. Carnelutti, Diritto dell’imputato agli esperimenti sul suo corpo, in Riv. dir. proc., 1956, II, pagg. 270 ss.; id., Narco-analisi e diritto dell’imputato, in Temi, 1956, pag. 478. Per una vigorosa presa di posizione volta ad escludere il ricorso all’utilizzo di mezzi diretti a ledere un valore fondamentale quale quello della libertà morale della persona v.: G.D. Pisapia, Compendio di procedura penale, Padova, 1988, pag. 250, che sottolineava il dovere di garantire la "piena libertà fisica e morale, con esclusione di qualsiasi violenza diretta o indiretta"; id., I metodi scientifici di ricerca della verità nel processo penale, in Giust. e Cost., 1972, fasc. 9-10, pag. 65; sempre in tal senso G. Sabatini, Poligrafo e libertà morale, in Giust. pen., 1962, I, c. 9 ss.; nonché id., Prova (diritto processuale penale e diritto processuale penale militare), in Noviss. D. It., XIV, Torino, 1967, pag. 312, il quale, sostenendo che apparivano "esecrandi e da bandire...tutti i metodi che annullano o comunque fiaccano la volontà o la coscienza" affermava che "la narcoanalisi è sul piano medico quello che sul piano chirurgico è la lobotomia".
(15) - B. Burack, Analisi critica della teoria, del metodo e delle limitazioni del "lie-detector" (1955), trad. it. di G. Bellavista, in Riv. it. dir. proc. pen., 1956, pagg. 199 ss.; G. Levasseur, Les méthodes scientifiques de recherche de la vérité, in Revue internationale de droit pénal, 1972, pag. 331.
(16) - V. al riguardo: F. Cordero, Il procedimento probatorio, cit., pagg. 63 ss., che nel fornire una risposta "nettamente negativa" al quesito della compatibilità "dell’uso del lie-detector e della narcoanalisi ... con i principi, ai quali si ispira il sistema delle prove", oltre ad osservare, sia pure per incidens, che "i fondamenti scientifici" di tali metodologie apparivano "dubbi", sottolineava "che il legislatore non tanto non prevede, quanto ripudia esplicitamente ogni mezzo inteso a provocare quella coazione che gli scrittori tedeschi denominano Geständnszwang".
(17) - Cfr.: I. Rampoldi, Mezzi atipici di ricerca della verità attraverso l’individuo: ammissibilità ed attendibilità, in Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, a cura di G. Gulotta, Milano, 1987, pag. 583.
(18) - C. Musatti, Narcoanalisi e perizia psicologica, in Giust. pen., 1953, I, c. 330. A sostegno della tesi dell’utilizzabilità del lie - detector e della narcoanalisi in ambito giudiziale si esprimevano anche S. Di Filippo, Impiego del lie-detector nella ricerca della verità giudiziaria, in Riv. pen., 1966, I, pag. 354; e I. Virotta, Narcoanalisi e diritto positivo, in Arch. pen., 1951, I, pagg. 137 ss.; id., Riflessioni sulla narcoanalisi per fini di giustizia, ivi, 1964, pagg. 130 ss.
(19) - E. Zappala’, Il principio di tassatività dei mezzi di prova nel processo penale, cit., pag. 141, pur sostenendo che l’affidabilità di dette metodiche "non è tale da consigliarne l’uso senza riserve nell’ambito della giustizia penale", sottolineava come, in presenza del consenso dell’interessato e stante l’assenza di rischi per l’equilibrio fisio-psichico della persona sottoposta ad esame, l’assolutezza del divieto di fare ricorso a questi possibili strumenti di conoscenza suscitasse "discreti margini di dubbio", dovendosi oltretutto rilevare che "una cosa è l’obbligo di sottoporsi a simili procedimenti ed un’altra cosa è il diritto a sottoporvisi, come diritto a fornire la prova dei fatti, o come diritto alla prova tout court".
(20) - G. Vassalli, La protezione della sfera della personalità nell’era della tecnica (1962), in Scritti giuridici, III, Il processo e le libertà, Milano, 1997, pagg. 379 e 380.
(21) - E. Zappala’, Il principio di tassatività dei mezzi di prova nel processo penale, cit., pag. 152.
(22) - Ass. Caltanissetta, 28 aprile 1999, Cosca, in Foro it., 2000, II, c. 248.
(23) - Cass., Sez. un. civ., 18 dicembre 2007, X.Y c. Ministero Giustizia, in Cass. pen., 2008, pag. 3617, con nota di R. Cantone, Il recupero dei ricordi latenti a mezzo ipnosi e tutela della libertà morale della persona.
(24) - V. al riguardo: B. Burack, Analisi critica della teoria, del metodo e delle limitazioni del "lie-detector", cit., pagg. 199 ss.; S. Di Filippo, Impiego del lie-detector, loc.cit.; G. F. Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999, pag. 543; nonché, volendo, P.P. Rivello, Limiti al diritto alla prova, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, cit., Le prove, Tomo primo, Le regole generali sulla prova, cit., pag. 16. Da ultimo v.: P. Pietrini, La macchina della verità alla luce delle recenti acquisizioni delle neuroscienze, in Cass. pen., 2008, pagg. 407 ss. Detto Autore, nell’ambito di un’analisi incentrata "sullo stato attuale delle conoscenze apportate dalle neuroscienze riguardo alla possibilità di misurare indici oggettivi di attendibilità di un individuo, cioè di stabilire se una persona stia dicendo la verità o stia invece mentendo", si sofferma tra l’altro sul poligrafo, o "macchina della verità", rilevando come tale strumento si basi "sulla misurazione di indici periferici quali la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la conduttanza palmare, indici che, come è noto, possono subire rapide e vistose variazioni in relazione allo stato emotivo della persona. L’assunzione alla base dell’impiego di queste misurazioni è proprio che l’atto di mentire, in quanto atto non spontaneo e non naturale, indurrebbe nella persona che mente consapevolmente una risposta emotiva associata ad una variazione misurabile degli indici in questione".
(25) - G.F. Ricci, Le prove atipiche, cit., pag. 548.
(26) - V.: L. Farwell - E. Donchin, The Truth will out: Interrogative Polygraphy (Lie Detection) with Event - Related Potentials, in Psychophysiology, 1991, V, pagg. 531 ss.
(27) - V.: P. Pietrini, La macchina della verità, cit., pag. 414: "con l’impiego di sofisticate telecamere ad infrarossi è possibile misurare variazioni anche molto piccole di temperatura. La misurazione, inoltre, non richiede l’applicazione di alcun strumento ma anzi può essere effettuata a distanza e all’insaputa dell’individuo" ; peraltro "l’aspetto più fallace rimane quello della specificità della misurazione. L’aumento di flusso di sangue al volto in molte persone avviene in risposta a situazioni relativamente neutre o routinarie, ma che vengono percepite come causa di disagio, quale può essere appunto ... essere costretti a rispondere alle domande di una persona sconosciuta che rappresenta un’Autorità".
(28) - Per un’esposizione delle diverse impostazioni, in campo scientifico, circa l’effettiva attendibilità del poligrafo v.: I. Rampoldi, Mezzi atipici di ricerca della verità attraverso l’individuo, cit., pag. 581. In senso nettamente critico nei confronti di detta tecnica, v.: P. Pietrini, La macchina della verità, cit., pagg. 407 e 408: "Vi sono individui capaci di mentire senza batter ciglio, e quindi senza alcuna risposta periferica misurabile e, per contro, vi sono persone che per il solo fatto di trovarsi nella situazione particolare di essere sottoposti all’indagine poligrafica e all’interrogatorio hanno risposte emotive anche marcate ma completamente indipendenti dal fatto che stiano dicendo la verità oppure mentendo. In medicina fenomeni come questo sono ben documentati. Si pensi, ad esempio, che la pressione ematica può risultare falsamente elevata quando a misurarla è il medico rispetto ad un familiare del paziente, situazione conosciuta come "effetto camice bianco". Vi sono per contro persone che, a causa di un disturbo psicopatologico, mentono senza sapere di mentire. In questi casi, naturalmente, la macchina della verità prenderà per buone affermazioni del tutto false ma riportate in assoluta buona fede da questi individui. Infine sono note varie strategie che possono essere adottate per falsare volutamente le misurazioni del poligrafo".
(29) - Frye v. United States, 293, FR, 1013, 1014 (D.C. Cir. 1923).
(30) - In base all’art. 401 delle Federal Rules of Evidence statunitensi, volto a dare la definizione di "prove rilevanti": evidence having any tendency to make the existence of any fact that is of consequence to the determination of the action more probable or less probable than it would be without the evidence; pertanto l’espressione "prove rilevanti" si riferisce "a quelle prove che hanno una qualche capacità di rendere l’esistenza di un fatto, importante per la decisione di intraprendere l’azione legale, più probabile ovvero meno probabile di come sarebbe in assenza di esse". Va ricordato che, in linea generale, ai sensi della successiva Rule 402 all relevant evidence is admissible. Sul concetto di rilevanza nella dottrina italiana v.: G. Ubertis, La ricerca della verità giudiziale, cit., pag. 21, il quale osserva che i mezzi di prova appaiono rilevanti qualora "siano idonei ad introdurre nel processo elementi di prova da cui si possano inferire risultati costituiti da proposizioni che, poste a confronto con l’affermazione probatoria cui intendono rapportarsi, siano in grado di confermarla o smentirla".
(31) - Questo concetto è espresso con molta efficacia dalla già citata Rule 402 delle Federal Rules of Evidence, in base alla quale evidence which is not relevant is inadmissible. Va ricordato che, secondo la prevalente dottrina italiana, l’eventuale provvedimento volto ad ammettere una prova manifestamente superflua od irrilevante non può definirsi invalido bensì "inutile", determinando l’introduzione in ambito processuale di un dato che, in quanto inidoneo a costituire tema di prova, appare giuridicamente indifferente. Si è infatti affermato che l’irrilevanza della prova ne determina, strutturalmente, "una sorta di "inutilizzabilità", intesa non come sanzione bensì quale effetto sul piano logico" e pertanto "estranea al trattamento sanzionatorio": così N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, cit., pag. 153; analogamente T. Trevisson Lupacchini, Il procedimento probatorio nel linguaggio del vigente codice di procedura penale, in Giust. pen., 1992, III, c. 552.
(32) - Per un’analisi critica di tale pronuncia v.: A. Dondi, Paradigmi processuali ed "expert witness testimony" nel diritto statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, pagg. 264 ss.; id., Problemi di utilizzazione delle "conoscenze esperte" come "expert witness testimony" nell’ordinamento statunitense, ivi, pag. 1141; M. Taruffo, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, ivi, pag. 233.
(33) - V.: C.S. Peirce, Come rendere chiare le nostre idee, in id., Le leggi dell’ipotesi, trad. it. di M.A. Bonfantini - R. Grazia - G. Proni, Milano, 1984, pag. 123 e 124: "Menti diverse possono partire da punti di vista molto divergenti, ma il progresso della ricerca le porterà, in virtù di una forza esterna a loro stesse, a una e una sola conclusione"; detto Autore precisa che "l’opinione, sulla quale, fatalmente, tutti coloro che indagano si troveranno in definitiva d’accordo, è ciò che intendiamo con verità".
(34) - V.: New York Court of Appeals, The People & C., Respondent, v. Richard Schreiner, Appellant, 77 N.Y. 2d 733, 573 N.E. 2d 552, 570, N.Y.S. 2d 464 (1991), May 7, 1991, ove si sottolinea come proprio applicando il Frye test la Corte "concluded that hypnotically-induced recall was non admissible since hypnosis had not yet gained general acceptance in the scientific community as a reliable means of restoring recollections".
(35) - V. Al riguardo: Coppolino v. State, 223 So.2d 68, 75 (Fla. Dist. Ct. App. 1969), volta appunto a censurare l’"inaccettabile ritardo" provocato dal c.d. Frye test rispetto alla possibilità di tener conto dei risultati dei progressi scientifici (nel caso in esame il problema sottoposto all’esame della Corte verteva sull’ammissibilità di una nuova metodica, concernente l’esame tossicologico diretto ad accertare le ipotesi di avvelenamento). Al riguardo F. Focardi, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Padova, 2003, pag. 177, rileva giustamente che l’impostazione diretta ad esigere la sussistenza della General Acceptance "pone il processo al di fuori del progresso, poiché le nuove teorie scientifiche, per quanto esatte, sono inidonee (in tal caso) ad aiutare il giudice per un certo lasso di tempo (finché non vi sia il consenso della comunità scientifica)".
(36) - C.T. McCormick, Handbook of the Law of Evidence, St. Paul (Minnesota), 1954, pagg. 363 ss.
(37) - Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. 113 S. Ct. 2786 (1993). Per un’analisi di detta pronuncia v.: M. Berger, Procedural Paradigms for Applying the Daubert Test, in Minn. L. Rev., 1994, pagg. 1345 ss.; J. Sanders, Scientific Validity, Admissibility, and Mass Torts after Daubert, ivi, 1994, pagg. 1387 ss.; nell’ambito della dottrina italiana si rinvia invece alle osservazioni sviluppate al riguardo (anche con riferimento alla precedente pronuncia Frye) da A. Dondi, Paradigmi processuali ed "expert witness testimony" nel diritto statunitense, cit., pagg. 261 ss.; id., Problemi di utilizzazione delle ‘conoscenze esperté come ‘expert witness testimony’ nell’ordinamento statunitense, cit., pagg. 1133 ss.; G. Ponzanelli, Scienza, verità e diritto: il caso Bendictin, in Foro it., 1994, IV, c. 184 ss.; M. Taruffo, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, cit., pagg. 219 ss.; sul punto v. inoltre F. Tagliaro - E. D’Aloja - F.P. Smith, L’ammissibilità della prova scientifica in giudizio e il superamento del Frye standard: note sugli orientamenti negli USA successivi al caso Daubert v. Merrel Dow , Inc., in Riv. it. med. leg., 2000, pagg. 719 ss.
(38) - F. Stella, Il giudice corpuscolariano, Milano, 2005, pag. 94, ha definito la sentenza sul caso Daubert "uno dei più grandi eventi giuridici dei nostri tempi"; per analoghe considerazioni v. id., Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio - basse nella successione di eventi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pag. 1225.
(39) - Antecedentemente a tale decisione vi era infatti stata la pronuncia della District Court della California: Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., 727 F. Supp. 570 (S.D. Cal. 1989) e poi la pronuncia della Corte d’appello: Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., 951 F. 2d 1128 (Ninth. Cir. 1991).
(40) - V. in particolare: M.T. Orne, The use and misuse of hypnosis in Court, in International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 1979, n. 27, pagg. 311 ss.; nonché id., Affidavit of Amicus Curiae, Quaglino v. California, U.S. Sup. Ct. No. 77-1288, cert. den. 11727/78, in E. Margolin (Chm.), 16th annual defending criminal cases: the rapidly changing practise of criminal law, vol. 2, New York, Practising Law Institute, 1978, pagg. 831 ss.
(41) - M.T. Orne, Affidavit of Amicus Curiae, cit., pag. 835.
(42) - Stalnaker - Riddle, The effect of hypnosis on long-delayed recall, in Journal of General Psychology, 1932, n. 6, pagg. 429 ss.
(43) - M.T. Orne, loc. ult. cit.
(44) - V.: M.T. Orne, The use and misuse of hypnosis in Court, cit., pag. 318: hypnosis may be useful in some instances to help bring back forgotten memories following an accident or a crime while in others a witness might, with the same conviction, produce information that is totally inaccurate.
(45) - Cfr.: M.T. Orne, The use and misuse of hypnosis in Court, cit., pag. 321.
(46) - In senso critico nei confronti dell’utilizzo dell’ipnosi in ambito forense v., con riferimento alla dottrina canadese , J. Don Read, D. Connolly, and J. W. Turtle, Memory in Legal Context: Remembering Events, Circumstances, and People, in Introduction to Psychology and Law: Canadian Perspectives, Part. Two, Psychological Applications to Criminal Procedure, University of Toronto Press., pag. 104: The primary arguments against the use of hypnosis in forensic settings arise from demonstrations that hypnotized witnesses more frequently recall incorrect or false (fabricated) information during hypnosis than do non-hypnotized participants, that this incorrect information can be accompanied by high confidence, and that such information can be implanted through suggestive questioning techniques - a negative triple-whammy against the use of hypnosis.
(47) - M.T. Orne, The use and misuse of hypnosis in Court, cit., pag. 322: if a witness is hypnotized and has factual information casually gleaned from newspapers or inadvertent comments made during prior interrogation or in discussion with others who might have knowledge about the facts, many of these bits of knowledge will become incorporated and form the basis of any pseudomemories that develop.
(48) - V.: M.T. Orne, The use and misuse of hypnosis in Court, cit., pag. 322: if the hypnotist has beliefs about what actually occurred, it is exceedingly difficult for him to prevent himself from inadvertently guiding the subject’s recall so that he will eventually "remember" what he, the hypnotist, believes actually happened.
(49) - M.M. Martin - D.J. Capra - F.F. Rossi, New York evidence handbook: rules, theory, and practise, 2nd ed., New York, 2003, pagg. 425 ss.
(50) - Chapman v. State, 638 P.2d 1280 (Wyo.1982).
(51) - V.: State v. Hurd, 86 N.J. 525, 432 A. 2d 86 (1981); analogamente Sprynczynatyk v. General Motors Corp., 711 F.2d 1112 (8th Cir. 1985); per un’analisi al riguardo v.: S.R. Smith and R.G. Meyer, Law, Behavior, and Mental Health, 1987, New York University, pag. 294.
(52) - State ex rel. Collins v. Superior Court Moricopa Country, 132 Ariz. 180, 664 P.2d 1266 (1982).