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Giustizia Militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra, Magistrato Militare

Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.

(C.p.p., art. 653)

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 29 gennaio 2008 n. 226, Pres. Ruoppolo, Est. Roberto Chieppa; D.R. ric. avverso TAR Puglia (respinge il ricorso).

Nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di assoluzione svolge la sua efficacia di giudicato agli effetti della sussistenza del fatto, dell’accertamento che l’imputato non lo ha commesso e della sua irrilevanza penale.
In quest’ultimo caso, l’inconfigurabilità dell’illecito penale non esclude la rilevanza dello stesso fatto ai fini disciplinari, in quanto la potestà disciplinare opera in sfera diversa da quella del giudizio penale, tant’è che anche le formule assolutorie non precludono l’ingresso all’azione disciplinare e la possibilità che il medesimo comportamento possa essere qualificato dall’Amministrazione come illecito disciplinare (1) (2).

(1) In questi sensi anche Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 10 del 27 giugno 2006, in cui ancora si precisa che "…la potestà disciplinare, nelle sue forme proprie, opera in sfera diversa da quella che inerisce al magistero penale, tant’è che di regola anche le formule assolutorie, fatta eccezione della pronuncia perché il fatto non sussiste, ovvero l’imputato non lo ha commesso, non precludono l’ingresso all’azione disciplinare (Corte costituzionale 16-19 dicembre 1986, n. 270) e neanche la sentenza penale istruttoria di proscioglimento preclude che il medesimo comportamento possa essere qualificato dall’amministrazione come illecito disciplinare (Sez. V, 3 marzo 1988, n. 114)".
(2) Nella specie, il C. di S. ha concluso, affermando che "l’assoluzione del ricorrente da parte della Corte di Appello perché il fatto non costituisce reato non è incompatibile con l’adozione della contestata sanzione della destituzione, fondata sulla rilevanza disciplinare dello stesso fatto".



Procedimento disciplinare per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza - Termine per l’apertura del procedimento disciplinare.

(D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 9, comma 6)

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 29 gennaio 2008 n. 226, Pres. Ruoppolo, Est. Roberto Chieppa; D.R. ric. avverso TAR Puglia (respinge il ricorso).

Non sussiste la violazione del termine di apertura del procedimento disciplinare, fissato dall’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737/1981 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notifica della sentenza stessa all’Amministrazione, nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare, virtualmente aperto e, poi, sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato, venga tempestivamente riattivato.




Casi di revisione.

(C.p.p., art. 630)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 5 maggio 2009 n. 1545, Pres. Silvestri, Est. Giordano; P.G. Gentile, concl. conf.; imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (dich. inamm.).

La richiesta di revisione non corrisponde a nessuna delle tassative ipotesi previste dall’art. 630 C.p.p., e in particolare è estranea a quella prevista dalla lettera a), quando essa è fondata soltanto sul differente esito di vicende analoghe, determinato da ragioni processuali o da una differente valutazione dello specifico materiale probatorio acquisito nei confronti di altri soggetti e in relazione a episodi diversi.


Testimonianze - Voci correnti nel pubblico - Ipotesi di ammissibilità.

(C.p.p., art. 194, comma 3)

Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 11 novembre 2008 n. 1320, Pres. Fazzioli, Est. Giordano; P.G. Rosin, concl. conf.; imp. ric. avverso sent. C.M.A. di Roma (rigetta).

Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico previsto dall’art. 194, comma 3, C.p.p. non opera quando vengono in realtà riferite da appartenenti a una cerchia ben determinata e individuabile di persone, quale è un non grande reparto militare come la compagnia, notizie circolate all’interno di tale limitato gruppo, da ritenersi utilizzabili, ancorché provenienti da altri componenti dello stesso che non sia stato possibile identificare e rintracciare.


Impugnazioni - Legittimazione - Difensore delle parti private diverse dall’imputato - Necessità di procura speciale.

(C.p.p. artt. 122, 568 ss.)

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 1263 del 21 ottobre 2008, Pres Fazzioli, Est. Silvestri, P.M. Rosin, concl. conf., imp. Milde Max Josef; ric. Difensore della Repubblica Federale di Germania, avv. sent. Corte Mil. Appello (rigetta).

Le norme relative alle impugnazioni delle parti private, diverse dall’imputato, prevedono e conferiscono il potere d’impugnativa alle stesse parti personalmente considerate, e non ai loro difensori: di talchè questi ultimi - a differenza di quanto stabilito per il difensore dell’imputato dal terzo comma dell’art. 571 c.p.p. - non possono ritenersi legittimati alla interposizione dell’atto di gravame, a meno di non essere muniti di procura speciale (1).

(1) La stessa sentenza cita come precedente conforme, Corte di Cassazione, Sez. IV, 14 maggio 1997, ric. Ferrera. In applicazione di tale regola e in riferimento alla posizione del responsabile civile è stato affermato che il difensore non è autonomamente legittimato a proporre impugnazione e che il compimento di tale atto gli è consentito soltanto nell’esercizio del potere derivante da procura speciale (Corte di Cassazione, Sez. IV, 27 settembre 1989, riv. 182526; Sez. IV, 19 aprile 1990, riv. 184878; Sez. IV, 26 gennaio 1993, riv. 195854).


Sovranità statale - Svolgimento di operazioni belliche internazionali - Principio consuetudinario dell’immunità degli stati dalla giurisdizione civile - Limite - Gravi violazioni del diritto internazionale umanitario - Ammissibilità dei mezzi di tutela giurisdizionale.

(C.p.m.g. artt. 13, 185;
C.p. art. 110)

Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 1263 del 21 ottobre 2008, Pres Fazzioli, Est. Silvestri, P.M. Rosin, concl. conf., imp. Milde Max Josef; ric. Difensore della Repubblica Federale di Germania, avv. sent. Corte Mil. Appello (rigetta).

Il principio consuetudinario dell’immunità giurisdizionale degli Stati non ha una portata assoluta e indiscriminata, ma è destinato a rimanere inoperante nelle fattispecie nelle quali con esso concorra il principio di diritto internazionale consuetudinario che legittima l’esercizio dei mezzi di tutela apprestati per la reintegrazione dei danni provocati da crimini internazionali originati da gravi lesioni dei diritti inviolabili della persona umana (1) (2).

(1) Correttamente è esclusa l’immunità dalla giurisdizione civile della Repubblica Federale di Germania per la ragione che il diritto fatto valere dalle parti civili è scaturito da un crimine contro l’umanità.
Come nota la sentenza nella sua parte motiva, il problema devoluto alla cognizione della Corte si risolveva nello stabilire se la norma consuetudinaria di diritto internazionale che riconosce l’immunità giurisdizionale degli Stati per gli atti compiuti nell’esercizio della sovranità debba essere o non applicata anche nell’ipotesi di condotte consistenti in crimini internazionali.
"Sul punto - afferma ancora la sentenza - le posizioni tradizionali della giurisprudenza di legittimità erano unanimi nel riconoscere l’operatività, assoluta e inderogabile, del principio di diritto consuetudinario internazionale della «immunità ristretta o relativa» in virtù del quale l’esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile attiene agli atti iure imperii, attraverso i quali si esplica l’esercizio della sovranità statale, e non si estende, invece, agli atti iure gestionis o iure privatorum posti in essere dallo Stato, indipendentemente dal suo potere sovrano, alla stregua di un privato cittadino (cfr., ex plurimis, Cass., sez. Un. Civ., 12 giugno 1999, n. 328; 3 febbraio 1996, n. 919; 24 settembre 1993, n. 9675; 30 maggio 1990, n. 5091).
Tale orientamento ha avuto una svolta netta, e consapevolmente argomentata in senso difforme, con la sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, ric. Ferrini, con la quale le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, pur tenendo fermo il principio della immunità ristretta, ha ritenuto che esso incontri un limite qualora le condotte riferibili allo Stato, anche se riconducibili nella sfera di esercizio di poteri sovrani (quali quelli posti in essere nello svolgimento di operazioni belliche), costituiscano grave violazione della libertà e della dignità della persona umana, tanto da poter essere qualificate come crimini internazionali.
Le linee interpretative segnate dalla sentenza Ferrini sono state riprese e ribadite in tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte.
Il nuovo indirizzo sull’immunità giurisdizionale condizionata degli Stati è stato recepito anche in una recente sentenza penale di questa stessa Sezione che, nell’esaminare il tema dell’immunità funzionale o ratione materiae dalla giurisdizione penale dell’individuo-organo dello Stato straniero per gli atti eseguiti iure imperii nell’esercizio dei compiti e delle funzioni a lui attribuiti, ha chiarito come tale immunità trovi un preciso limite nelle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, ossia in quei crimini lesivi dei diritti inviolabili di libertà e dignità della persona umana (Cass., Sez. I, 19 giugno 2008, P.G. in proc. Lozano, rv. 240556). è significativo il fatto che, per giustificare la ratio decidendi di tale pronuncia, sia stato esplicitamente richiamato l’arresto delle Sezioni Unite Civili costituito dalla citata sentenza Ferrini dell’11 marzo 2004, che ha riconosciuto nei crimini internazionali un limite all’immunità giurisdizionale degli Stati. E il richiamo deve considerarsi puntuale e affatto pertinente quando si considera che il collegamento tra l’immunità funzionale dell’individuo-organo e l’immunità dello Stato è stato oggetto di specifica trattazione nella parte finale della motivazione della sentenza Ferrini laddove si argomenta che "l’immunità funzionale, secondo l’opinione prevalente, costituisce specificazione di quella che compete agli Stati, poiché risponde all’esigenza di impedire che il divieto di convenire in giudizio lo Stato straniero possa essere vanificato agendo nei confronti della persona mediante la quale la sua attività si è esternata. Ma se il rilievo è esatto, come sembra a questa Corte, deve allora convenirsi con quanti affermano che se l’immunità funzionale non può trovare applicazione, perché l’atto compiuto si configura quale crimine internazionale, non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l’immunità dello Stato e per negare, conseguentemente, che la sua responsabilità possa essere fatta valere davanti all’autorità giudiziaria di uno Stato straniero".
In definitiva, la precedente disamina autorizza a concludere che negli ultimi anni si è affermato un indirizzo sufficientemente univoco, onde deve riconoscersi che la posizione interpretativa che esclude l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile nell’ipotesi di crimini internazionali rappresenta ormai un punto fermo nella giurisprudenza di legittimità".
(2) Come nota ancora la sentenza ora massimata, le critiche di parte ricorrente miravano principalmente a contestare il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 5044/2004, ribadito dalle decisioni successive, attraverso la rassegna delle varie pronunce emesse dalle Corti supreme di numerosi ordinamenti nelle quali è stato attribuito al principio dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile un valore assoluto che non ammette limitazioni neppure in presenza di condotte consistenti in crimini internazionali: di talchè, a giudizio del ricorrente, l’orientamento della Corte di Cassazione costituirebbe nella prassi internazionale una posizione del tutto insolita e non sarebbe rispondente alla normativa effettivamente vigente nell’ambito dei rapporti fra stati.
 Tale tesi non è stata però ritenuta avere pregio, dovendosi rilevare che le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, con la predetta sentenza n. 5044 del 2004, hanno compiuto un’attenta ed esauriente analisi dei contenuti delle decisioni pronunciate dalle Corti straniere indicate dal ricorrente, ponendo in risalto, per alcune di esse, la difformità delle fattispecie rispetto a quella che formava oggetto del processo ed osservando che, comunque, esistono altre pronunce di autorità giurisdizionali straniere con le quali è stato negato che il principio dell’immunità giurisdizionale dello Stato possa paralizzare l’esercizio delle azioni giudiziarie dirette a fare valere diritti individuali il cui titolo è identificabile in crimini internazionali derivanti dalla violazioni delle norme poste a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.


Diritti inviolabili dell’uomo - Appartenenza alle norme imperative di ius cogens - Derogabilità - Esclusione - Nullità di un trattato internazionale concluso in loro violazione.

(Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, art. 53)

Corte di Cassazione, Sez. I, u. p., Sent. n. 1263 del 21  ottobre 2008, Pres Fazzioli, Est. Silvestri, P.M. Rosin, concl. conf., imp. Milde Max Josef; ric. Difensore della Repubblica Federale di Germania, avv. sent. Corte Mil. Appello (rigetta) (1).

Le norme consuetudinarie formatesi a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo non sono derogabili e appartengono al sistema di norme imperative del diritto internazionale generale o di ius cogens. La preminenza di tale categoria di norme risulta inequivocamente dal contenuto dell’art. 53 della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata e resa esecutiva con L. 12 febbraio 1974, n. 112, ove è stabilito che "è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale" ed è precisato che "ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere".

(1) La sentenza ancora afferma che "… se è vero che le norme sorte a tutela della libertà e della dignità umana trovano base giustificativa in principi universali ed inderogabili, percepiti come tali dall’intera comunità internazionale, la coerenza interna del sistema esige che alla violazione di quei valori fondamentali segua immancabilmente la reazione repressiva dei componenti di detta comunità e delle stesse vittime che hanno subito la lesione, dato che, se così non fosse, non avrebbe senso proclamare il primato dei diritti fondamentali della persona e, poi, contraddittoriamente escludere la possibilità di accesso al giudice negando, in tal modo, agli individui la possibilità di usare i mezzi indispensabili ad assicurare l’effettività e la preminenza di quei diritti fondamentali conculcati dall’azione criminosa di uno Stato".


Fonti del diritto - Costituzione della Repubblica italiana - Rinvio mobile o formale alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Adattamento automatico e costante dell’ordinamento interno.

(Cost., art. 10, comma 1)

Corte di Cassazione, Sez. I, u. p., Sent. n. 1263 del 21 ottobre 2008, Pres Fazzioli, Est. Silvestri, P.M. Rosin, concl. conf., imp. Milde Max Josef; ric. Difensore della Repubblica Federale di Germania, avv. sent. Corte Mil. Appello (rigetta).


Mediante la disposizione del primo comma dell’art. 10 Cost., per effetto del quale "l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", viene introdotta nel sistema costituzionale italiano una norma sulla produzione giuridica con funzione di rinvio mobile o formale, la cui operatività produce l’effetto di realizzare l’adattamento automatico e costante dell’ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generale, vale a dire alle regole consuetudinarie e ai principi generali riconosciuti vincolanti dall’intera comunità internazionale.


Reati contro le leggi e gli usi di guerra - Violenza contro privati nemici che non prendono parte alle operazioni militari – Nozione.

(C.P.M.G. , art. 185)

Corte di Cassazione, Sez. I, u. p., Sent. n. 1263 del 21ottobre 2008, Pres Fazzioli, Est. Silvestri, P.M. Rosin, concl. conf., imp. Milde Max Josef; ric. Difensore della Repubblica Federale di Germania, avv. sent. Corte Mil. Appello (rigetta).

Il delitto previsto dall’art. 185 c.p.m.g. corrisponde ad una fattispecie compresa fra i reati contro le leggi e gli usi della guerra, la cui principale connotazione è identificabile nell’operatività di regole dettate dagli Stati per disciplinare la violenza nei conflitti armati (ius in bello) in vista della salvaguardia degli interessi protetti dalla normativa internazionale e della tutela della persona umana come bene assoluto: si tratta, dunque, di norma incriminatrice strettamente collegata al diritto umanitario bellico regolato da convenzioni e da consuetudini internazionali, onde la relativa fattispecie, cagionando la grave lesione di valori riconosciuti in ogni società civile, rientra nel novero dei crimini internazionali di guerra (1).

(1) Come precedente conforme, v.  Corte di Cassazione, Sez. I, 8 novembre 2007, ric. Sommer ed altri, riguardante il massacro di S. Anna di Stazzema, compiuto dalle truppe tedesche contro la popolazione civile.