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Recenti interventi legislativi in tema di sicurezza pubblica

Col. Francesco Bonfiglio


Francesco Bonfiglio
Colonnello dei Carabinieri
Capo di Gabinetto Direzione Investigativa Antimafia Roma






1. Premessa

Con la locuzione "pacchetto sicurezza" viene indicata una serie di provvedimenti normativi - un decreto legge, più disegni di legge e tre decreti legislativi(1)- relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica del Paese.
Il cd. "pacchetto sicurezza" è stato approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 2008, che si è tenuta in via straordinaria in Napoli, ed oggetto di vaglio in ulteriori successivi Consigli. Al citato pacchetto è stato associato anche un disegno di legge che prevede l’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm(2) (chiamato pure "Schengen 2") in materia di cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto del terrorismo, della criminalità transfrontaliera e della migrazione illegale, con l’istituzione della "banca dati nazionale del DNA", da poco divenuto legge. Inoltre, con D.L. n. 11/09(3) sono state, sempre nel medesimo contesto, inserite norme contro gli atti persecutori (il cd. stalking) ed aggravanti per i crimini a sfondo sessuale. Il 2 luglio 2009, con l’approvazione in seconda lettura al Senato della Repubblica, si è concluso l’iter parlamentare del disegno di legge presentato il 3 giugno 2008, proprio presso questa assemblea.


2. Il decreto legge n. 92/2008, convertito nella l. n. 125/2008

Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica è stato il primo provvedimento del pacchetto sicurezza a completare l’iter parlamentare con la conversione nella legge n. 125/2008, pubblicata sulla GURI n. 173 del 25 luglio 2008 con modifiche.
Il testo, prevede:
-  nuove norme per contrastare l’immigrazione clandestina, finalizzate ad ampliare i casi di espulsione su ordine del giudice, in caso di condanna penale, e ad introdurre analoghe misure per i cittadini comunitari;
-  nuove norme in materia di circolazione stradale, che apportano:
• modifiche al codice della strada, con aumenti di pena per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
• modifiche al codice penale in tema di omicidio colposo e lesioni colpose con aumenti di pena, per le ipotesi commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale e sugli infortuni sul lavoro ovvero dovute a guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e con l’introduzione di una nuova circostanza aggravante qualora il fatto penalmente rilevante sia commesso da un soggetto illegalmente presente sul territorio nazionale;
- nuovi poteri ai sindaci, che potranno adottare provvedimenti urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli, non solo per l’incolumità pubblica, ma anche per la sicurezza urbana(4) (la più recente legge del luglio 2009 ha conferito ulteriori funzioni in tema di presidio del territorio e di tutela del decoro urbano);
-  maggiore cooperazione tra la Polizia municipale e le Forze dell’ordine;
-  modifiche al codice di procedura penale per ampliare le fattispecie penali perseguibili con il rito del giudizio direttissimo e con quello del giudizio immediato;
-  l’ampliamento dei casi in cui non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena per dare concretezza al "principio della certezza della pena";
-  misure più efficaci nella lotta alla mafia;
-  specifiche norme in materia di distruzione delle merci contraffatte sequestrate.
In particolare, le novità introdotte dalla legge n. 125/2008, di specifica rilevanza nella lotta alle mafie riguardano le modifiche apportate:
-  dall’art. 1 all’art. 416-bis del c.p. che hanno:
• esteso l’applicazione della norma alle associazioni di tipo mafioso anche straniere (modificati rubrica e co. 8);
• aumentato (commi 1, 2 e 4) le pene edittali per le varie fattispecie criminose contemplate dalla norma (partecipazione, promozione o organizzazione, associazione armata);
-  dall’art. 2 agli artt. 51, 328, 371-bis del codice procedura penale. In particolare:
• la lettera 0a) estende ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, co. 3-quinquies, c.p.p., la possibilità che le funzioni di P.M. per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente, come già previsto dallo stesso art. 51, ai co. 3-ter (per i gravi delitti di criminalità organizzata di cui al comma 3-bis) e 3-quater c.p.p. (per i reati di terrorismo). Per motivi di coerenza sistematica si integra la formulazione del co. 3-ter dell’art. 51, accorpando in tale comma tutti i casi in cui le funzioni di P.M. in dibattimento possono essere attribuite a procuratori dei circondari (e sopprimendo conseguentemente il secondo periodo del co. 3-quater);
•  la lettera 0b) modifica invece il co. 1-bis dell’art. 328 c.p.p.. Tale comma riformato attribuisce le funzioni di Giudice per le indagini preliminari ad un magistrato del Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51, co. 3-bis e 3-quater;
•  la lettera 0b), aggiungendo il co. 1-quater all’art. 328 c.p.p. attribuisce, in parallelo a quanto già avviene per il P.M., al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale distrettuale la competenza anche con riferimento ai procedimenti per i citati reati di cui all’art. 51, co. 3-quinquies, c.p.p.;
• per motivi di coordinamento, la lettera 0b) concentra nel co. 1-bis dell’art. 328 c.p.p. tutte le deroghe alla competenza territoriale del G.I.P., nel quale viene inserito anche il riferimento ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-quater, c.p.p. (terrorismo), che era contenuto nell’art. 328, comma 1-ter, c.p.p., del quale, conseguentemente, è stata disposta l’abrogazione;
• la lettera b) interviene sull’art. 371-bis c.p.p. estendendo le funzioni di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia "ai procedimenti di prevenzione antimafia";
-  le modifiche apportate dall’art. 10 alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia". Nel dettaglio:
• il primo comma, lett. a) ha esteso l’applicabilità della legge "ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale" (i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, c. 6, 416, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 c.p., i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare le attività previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e dall’art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
• con le successive lettere b), c), d), e), f) e g) è intervenuto sugli artt. 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-quater e 10-quater della menzionata legge n. 575/1965, ampliando la categoria dei soggetti cui è attribuito il potere di proposta per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e personali (nonché dei connessi poteri di iniziativa ed indagine disciplinati dalla legge) includendovi il Procuratore distrettuale antimafia ed il Direttore della D.I.A.(5) (struttura investigativa interforze monofunzionale). Sullo specifico punto è opportuno precisare che l’attribuzione dei poteri al Direttore della D.I.A. non costituisce una novità; sino alla recente riforma, infatti, al Direttore - in forza del combinato disposto dell’art. 2, co. 2-quater D.L. n. 345/1991 convertito, con modificazioni, nella L. n. 410/1991, e dei decreti ministeriali 23 dicembre 1992 e 3 novembre 1993 - erano intestati poteri derivanti dalla soppressione dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (di seguito, Alto Commissario).  Con la riformulazione dei menzionati articoli, una norma di rango primario attribuisce formalmente al Direttore della D.I.A. il potere di proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché i connessi poteri d’indagine e di proposta ai fini dell’adozione di provvedimenti cautelari e definitivi. In tal modo, inoltre, risultano sottratti appigli al contenzioso che, specie in passato e fino all’intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, si innescava sulla contestazione del difetto di legittimazione del Direttore della D.I.A. Quanto all’estensione al Procuratore distrettuale della Repubblica, la norma colma un evidente difetto di coordinamento di norme succedutesi nel tempo che ha fatto sì che, all’Ufficio giudiziario titolare delle indagini preliminari in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata, difettasse il potere di avviare indagini patrimoniali finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione e, soprattutto, il potere di proporre sequestri e confische ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
• si evidenzia, inoltre, la possibilità riconosciuta dal citato art. 10 che, prevedendo il co. 6-bis all’art. 2-bis della L. n. 575/1965, consente di "aggredire la sfera patrimoniale disgiuntamente da quella personale", fermo restando che si renderà comunque necessario dimostrare al giudice della prevenzione elementi connotanti una pericolosità sociale, anche remota, a cui accostare il presupposto dell’illecita costituzione dei beni di cui viene richiesta l’ablazione. La norma, comunque, consente di proseguire il procedimento preventivo patrimoniale anche nel caso sopraggiunga la morte del proposto, nei confronti degli eredi o aventi causa;
-  le modifiche apportate dall’art. 10-bis all’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, che ha introdotto il sequestro e la confisca per equivalente nei confronti degli eredi o aventi causa.

3. La novella recante le "disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Il disegno di legge sulla sicurezza pubblica (A.S. 733-A e B) che, dopo l’approvazione in prima lettura da parte del Senato della Repubblica avvenuta in data 5 febbraio 2009, è stato licenziato dalla Camera dei Deputati il successivo 14 maggio con modificazioni (sono stati presentati tre emendamenti da parte del Governo, sostitutivi del preesistente testo costituito da 55 articoli) - mira a rendere più incisiva ed efficace l’azione di prevenzione e contrasto dello Stato alle molteplici manifestazioni di criminalità mediante l’introduzione di norme che disciplinano e sanzionano più rigidamente fattispecie di reato già esistenti o mediante nuove previsioni normative che intervengano in quei settori in cui è stato ritenuto necessario colmare il vuoto normativo.
In generale, la nuova legge (L. n. 94/2009, entrata in vigore l’8 agosto 2009(6)) introduce, fra l’altro:
-  specifiche aggravanti per i reati commessi in danno di persone portatrici di minorazione fisica e anziani nonché nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato commesso da un minore di anni diciotto o di altre persone non imputabili;
-  il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, con rilevanti differenze rispetto alla precedente fattispecie abrogata con la L. n. 205/1999, con il relativo trattamento sanzionatorio coerente con gli arresti giurisprudenziali della Corte costituzionale(7);
-  una disciplina più rigorosa per l’acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio;
-  norme più severe per la tutela del decoro urbano;
-  il reato di impiego di minori nell’accattonaggio, prevedendo come pena accessoria per taluni reati la perdita della potestà del genitore;
-  il reato di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato, attribuendone la competenza al Giudice di pace;
-  misure più incisive contro la criminalità organizzata;
-  disposizioni in materia di iscrizione anagrafica, subordinandola alla verifica da parte dei comuni delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile di residenza;
-  disposizioni volte a contrastare l’uso illecito - anche ai fini di finanziamento del terrorismo - del cd. money transfer;
-  il prolungamento della permanenza nei "Centri di Identificazione ed Espulsione" (già Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza) fino a un periodo di 180 giorni, per rendere più efficaci, secondo l’intendimento del legislatore le procedure di espulsione e respingimento.
Le novità apportate dalla legge in scrutinio in tema di contrasto alle mafie, proseguendo un percorso intrapreso nel maggio 2008, volto al rafforzamento delle competenze della D.I.A. e del Procuratore Nazionale Antimafia, riguardano, sostanzialmente:
Art. 1, co. 20 e 21 - Attività di trasferimento di fondi "money transfer".
I commi, ai fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio, introducono la norma che impone, agli operatori del settore dei servizi di trasferimento di denaro, obblighi di identificazione di coloro che chiedono tali prestazioni. Si tratta di una disposizione, in vigore dal 7 settembre 2009 volta ad integrare le norme già previste per il contrasto al terrorismo internazionale estendendo ai money transfer(8) obblighi già previsti per i gestori di internet point dell’art. 7 del D.L. 28 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazione della L. 31 luglio 2005, n. 155 (obbligo di acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il cittadino che ordina l’operazione è extra-comunitario). Il sistema è divenuto, secondo gli analisti di settore, il secondo al mondo dopo gli USA per volume di transazioni e per numero di operatori.
Art. 2, co. 1 - Poteri del Procuratore nazionale antimafia.
Prevede la possibilità per il P.N.A. di accedere ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione, estendendone i poteri di coordinamento non solo per le funzioni propositive dei Procuratori distrettuali ma anche per i due soggetti titolari di analoga funzione, appartenenti al potere esecutivo (Direttore della D.I.A. che ovviamente ha competenza per tutto il territorio nazionale e Questore). In pratica, il P.N.A., sin dall’inizio del procedimento di prevenzione potrà esercitare il coordinamento, essendo l’unico soggetto titolare del potere di accesso a tutti i registri dei relativi procedimenti, evitando eventuali pregiudizievoli dispersioni di energie per riscontrate duplicazioni operative.
Art. 2, co. 2 - Poteri di accesso ad accertamento del prefetto.
Introduce l’art. 5-bis al D. Lgs. n. 490/1994 riguardante le certificazioni antimafia, assegnando al Prefetto il potere di disporre accertamenti nei cantieri delle imprese interessate ai lavori pubblici, avvalendosi dei Gruppi interforze costituiti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 (com’è noto, a tali gruppi partecipa la D.I.A. con personale delle articolazioni territoriali e di tutte le Forze di polizia del territorio; a livello centrale, le attività di monitoraggio di competenza del Dicastero dell’Interno sono attribuite alla D.I.A.).
Attualmente, il potere del Prefetto riguarda anche interventi non ricompresi nelle opere di interesse strategico nazionale, come peraltro già previsto nello schema di decreto legislativo di modifica al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (in tale ultimo schema di decreto legislativo è prevista anche la possibilità di ricorrere al potere di accesso indipendentemente dall’importo dei valori e, dunque, senza i vincoli imposti dalle soglie di valore comunitario).
L’innovazione si configura come l’inserimento nell’ordinamento, con norma primaria, di una singolare attività, espressione di un potere di derivazione altocommissariale, devoluto in via permanente (D.M. 23 dicembre 1992), ai Prefetti in conseguenza della soppressione (31 dicembre 1992) del citato organo commissariale. Tale sistema di verifica è da tempo inserito nei cd. protocolli di legalità che prevedono, appunto, diversificati moduli operativi per prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, a prescindere dall’importo del lavoro da realizzare.
Art. 2, co. 3 - Infiltrazioni mafiose e normativa antiriciclaggio.
Il potere di accesso cui la norma fa riferimento - art.1, co. 4, D.L. n. 629/1982 - rientra tra le competenze prima intestate all’Alto Commissario che, successivamente, il Ministro dell’Interno ha delegato al Direttore della D.I.A. con D.M. in data 23 dicembre 1992, integrato da quello del 30 novembre 1993.
La modifica comporta un allargamento della platea dei soggetti(9) potenzialmente destinatari dell’attività, individuati dall’emendamento in tutti coloro che sono soggetti agli obblighi in materia di antiriciclaggio, come elencati nel D. Lgs. n. 231/2007 di recepimento della cd. "Terza Direttiva UE antiriciclaggio".
La novella si è resa necessaria anche alla luce delle numerose modifiche legislative intervenute. Da una parte lo scioglimento dell’Alto Commissario che, a far data dal 1° gennaio 1993, ha cessato le proprie funzioni, le cui funzioni sono state conferite con proprio decreto dal Ministro dell’Interno, con facoltà di delega, nei confronti dei Prefetti e del Direttore della D.I.A. Dall’altra, i poteri di accesso di cui all’art. 1, 4 co., D.L. n. 629/1982 sono stati assegnati al Direttore della D.I.A. in materia di approfondimenti delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette dall’art. 8, co. 4 lettera c), del D. Lgs. n. 231/2007.
Art. 2, co. 4 e 5 - Modifiche in materia di misure di prevenzione antimafia.
Il comma estende l’ambito di applicazione della L. n. 575/1965 ai reati (sono quelli di grave allarme sociale) di cui all’art. 12-quinquies, co. 1, del D.L. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori) e modifica il titolo della L. n. 575/1965, da "Disposizioni contro la mafia" a "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere". Quest’ultima modifica ha la mera funzione di coordinamento con quella che ha interessato la rubrica dell’art. 416 bis c.p. e la nuova denominazione della Commissione parlamentare antimafia (L. n. 132/2008).
Art. 2, co. 6 - Modifiche in materia di misure di prevenzione antimafia.
Questo articolo, completa le previsioni, già divenute legge in sede di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuiscono al Direttore della D.I.A., con norma primaria, i poteri di richiedere informazioni e copie della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini agli Uffici della P.A., nonché agli Enti creditizi ed alle imprese. Infatti, l’art. 10 della L. n. 125/2008 non era intervenuto sul co. 6 dell’art. 2-bis della legge 575/1965 nel senso di includere il Direttore della D.I.A. tra le Autorità legittimate a richiedere informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini agli uffici della Pubblica Amministrazione, nonché agli enti creditizi ed alle imprese.
Tale preclusione rischiava di prestarsi, come prima cennato, a capziose interpretazioni restrittive in sede di applicazione della norma, con riguardo alla legittimazione del Direttore della D.I.A. all’esercizio del citato potere. Allo scopo di prevenire i rischi sopra evidenziati, la norma è intervenuta nello stesso senso sul comma 4 del medesimo art. 2-bis, assegnando anche al Direttore della D.I.A., al pari di quanto riconosciuto al Procuratore della repubblica (gli unici a detenere tale potere), la legittimazione a richiedere il sequestro anticipato dei beni.
In precedenza, anche tali poteri erano attribuiti in via derivata con norma secondaria, con conseguente alimentazione del contenzioso.
Art. 2, co. 7 - Confisca dei valori ingiustificati.
Analogamente alla modifica apportata dalla L. n. 125/2008 alla L. n. 575/1965, introduce la confisca per equivalente (annullando il riferimento al profitto, prezzo del reato nella determinazione delle utilità da confiscare) anche nel caso di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, il quale prevede che al condannato per una serie di qualificati gravi delitti siano sempre confiscati i beni di cui non può giustificare la provenienza. Inoltre, la lett. b) dell’articolo modifica il comma 4-bis del citato art. 12-sexies sulle modalità di esecuzione del sequestro. Prevede, infatti, che anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del medesimo art. 12-sexies si applichino le disposizioni in materia di esecuzione, amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli artt. 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies, 2-duodecies della legge 31 marzo 1965, n. 575.
Art. 2, co. 8 - Registri dei provvedimenti di prevenzione.
Il comma, inserito nel corso dell’esame in Commissione (era articolo autonomo), modifica la disciplina dei registri dei procedimenti di prevenzione di cui all’art. 34 della L. n. 55/1990; sul punto:
- viene chiarito che tali registri possono essere anche informatici;
- viene stabilito che nei suddetti registri deve essere effettuata l’immediata annotazione nominativa delle persone (fisiche e giuridiche) nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il Direttore della D.I.A. devono dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio, delle proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali che intendono presentare al Tribunale.
Art. 2, co. 9 e 10 - Modalità di esecuzione del sequestro.
L’innovazione armonizza le norme in materia di esecuzione dei sequestri di prevenzione ex lege n. 575/1965 e dei sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. In particolare, il nuovo art. 104-bis delle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del c.p.p. prevedono che nel caso in cui il sequestro riguardi aziende di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, l’A.g. nomini un amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo nazionale la cui istituzione è prevista dal successivo comma. Tuttavia, il giudice può affidare con decreto motivato la custodia giudiziale dei suddetti beni a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
Art. 2, co. 11 e 17 - Conservazione e amministrazione di beni sequestrati.
I commi contengono norme che incidono sulla fase di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati. La istituzione (entro 180 gg. dall’entrata in vigore della legge) di un Albo degli amministratori giudiziari (tenuto dal Ministero della Giustizia) con una sezione di esperti in gestione aziendale e la fissazione di uniformi criteri-guida per la scelta degli amministratori. Tali innovazioni sembrano misure idonee ad assicurarne la valorizzazione delle capacità professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, trattandosi di soggetti spesso esposti ai tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata nel corso delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Art. 2, co. 18 - Custodia beni mobili registrati.
La modifica, intervenendo sull’art. 2-undecies della L. n. 575/1965, consente che i beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione di cui alla L. n. 575/1965 possano essere affidati in custodia giudiziale gratuita con facoltà d’uso agli Organi di polizia o ad altri soggetti pubblici aventi finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale, che ne facciano richiesta. I beni sequestrati potranno essere assegnati(10) agli Organi di polizia anche per le esigenze di polizia giudiziaria. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario, l’affidamento in custodia non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest’ultimo. La norma, stante la formulazione lessicale, sembra avere, per quanto attiene l’affidamento in custodia giudiziale alle Forze dell’ordine - in costanza dei requisiti - natura obbligatoria. La disciplina, ora introdotta, è analoga a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti.
Art. 2, co. 19 - Esclusione dagli appalti pubblici.
Il comma innova l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, che elenca i soggetti i quali:
- non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- non possono essere affidatari di subappalti;
- non possono stipulare i relativi contratti.
Prevedendo che i casi di esclusione di cui al suddetto art. 38 non si applichino alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca di prevenzione ex lege 575/1965 o a titolo di misura di sicurezza ex art. 12-sexies ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario.
La innovazione, di forte impatto nel mondo imprenditoriale, prevede l’esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori (e figure assimilate) che non denunciano estorsioni (cd. norma antiracket). Tale circostanza deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato (estorsore o concussore) formulato nei tre anni anteriori alle pubblicazione del bando di gara. Sono introdotte le cause di esclusione della responsabilità ex art. 4 della L. n. 689/1981. La circostanza deve essere riferita dal P.M. all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, …insieme alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia. La citata Autorità cura la pubblicazione dell’informazione sul sito internet dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
Art. 2, co. 20 - Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose.
La norma che, incidendo sulla fase di gestione e destinazione dei beni confiscati, ha minore attinenza con i compiti istituzionali delle Forze dell’ordine, modifica la disciplina della destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose. Essa prevede che:
-  la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sia effettuata con provvedimento del Prefetto (invece che dal Direttore centrale del demanio del M.E.F., come attualmente previsto);
-  la proposta non vincolante in merito alla suddetta destinazione sia formulata dal dirigente regionale dell’Agenzia del demanio (competente per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie);
-  la suddetta proposta sia effettuata sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari (invece che sulla base della stima effettuata dal competente ufficio del territorio);
-  che tuttavia il Prefetto possa disporre una nuova stima, qualora lo ritenga necessario;
-  se l’Agenzia del demanio non formula la proposta sulla destinazione entro 90 giorni dal momento in cui ha ricevuto il provvedimento di confisca definitivo da parte della cancelleria del tribunale, il Prefetto procederà autonomamente;
-  il provvedimento del Prefetto deve essere emanato entro 90 giorni dalla proposta (mentre oggi si prevedono 30 giorni) ovvero dal decorso del termine assegnato all’Agenzia del demanio per la formulazione della proposta.
Art. 2, co. 22 - Presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione antimafia.
L’innovazione, che interviene a distanza di poco tempo sull’art. 10 del D.L. n. 98/2008 con l’ultima novella, prevede che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste ed applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
Art. 2, co. 25 - Modifiche all’articolo 41-bis della legge n. 354/1975.
La norma prolunga il periodo iniziale di applicazione del regime detentivo speciale a quattro anni (ora di due anni, normalmente è applicato per un anno), con possibilità di proroghe successive di due anni ciascuna (ora le proroghe sono di un anno). La novella valorizza la "perdurante operatività del sodalizio criminale", anche in ordine alla impossibilità di fondare sul mero decorso del tempo l’esclusione della capacità di collegamento con l’organizzazione. Cambia la procedura di impugnazione dei provvedimenti ministeriali, incardinandola, per tutto il territorio nazionale, presso il Tribunale di sorveglianza di Roma per evitare orientamenti giurisprudenziali eterogenei da parte dei diversi Tribunali aditi.
Art. 2, co. 30 - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso.
Il comma, molto articolato (recepisce anche i vari approfondimenti confluiti in vari disegni di legge della passata legislatura), incide profondamente sull’art. 143 del testo unico per gli enti locali del 2000 riscrivendolo, in quanto - fra l’altro - modifica la normativa in materia introducendo l’incandidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento ed alcune misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti dell’ente locale, allo scopo di contrastare il manifestarsi di fenomeni di collegamenti di questi con la criminalità mafiosa. In particolare, la novella recepisce il contenuto di una circolare applicativa del Ministero dell’Interno riguardante la materia emanata nel 1991 e gli approdi giurisprudenziali più rilevanti, fra cui la nota sentenza della Corte Cost. n. 103 del 1993. Il legislatore ha collocato, anche in questo settore, il Prefetto (si avvale di una commissione di indagine che, per la prima volta, è normativamente strutturata) in prima linea a guidare le operazioni (emerge il ruolo nodale attribuito a tale funzione, anche in questo ambito), prevedendo anche una forma di stretta collaborazione interistituzionale con il capo della Procura che, in deroga all’obbligo del segreto fissato dall’art. 329 del c.p.p., è chiamato a trasmettere al Prefetto le informazioni che ritenga utile mettere in comune. Altresì, è stato introdotto il previo parere obbligatorio del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica allargato al P.M. competente, al fine di irrobustire il percorso argomentativo della proposta prefettizia.

4. Alcuni approfondimenti tematici di rilievo per l’attività antimafia

Alla luce delle modifiche intervenute e precedentemente sintetizzate, di seguito si riportano alcuni approfondimenti sulle tematiche di specifico interesse nella lotta alla mafia.

a. I soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

L’art. 10, co. 1°, lett. a) del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazione dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ha esteso, attraverso la modifica dell’art. 1 della legge n. 575/1965, l’ambito di applicazione della medesima, ricomprendendo tra i soggetti destinatari - che nella vecchia vigenza erano i soli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso - tutti gli indiziati per uno dei reati di cui all’art. 51, co. 3-bis, c.p.p. (reati di competenza distrettuale), vale a dire gli indiziati per:
-  i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, co. 6, c.p. (associazione per delinquere diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.), 416, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) e 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
-  i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
-  i delitti di cui all’art. 74 del testo unico approvato con il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, il citato art. 74 prevede e sanziona l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
-  i delitti previsti dall’art. 291-quater del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che prevede l’associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Come è stato già evidenziato, tale ambito è stato ampliato ad opera dell’art. 2, co. 4-5 della recente legge sul "pacchetto sicurezza", che prevede l’ulteriore estensione dell’ambito di applicazione della L. n. 575/1965 agli indiziati del delitto di cui all’art. 12-quinquies, co. 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (trasferimento fraudolento di valori)(11).
Proprio con riferimento all’ambito dei soggetti destinatari, occorre considerare che l’art. 11 ter della legge n. 125/2008 ha abrogato l’art. 14 della legge n. 55/90 che estendeva le disposizioni della L. 575/1965 ai soggetti di cui ai nn. 1) e 2) della L. n. 1423/1956 quando l’attività delittuosa da cui si riteneva derivassero i proventi fosse una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 64b bis o 648 ter c.p. ovvero a quella di contrabbando. L’abrogazione di tale norma potrebbe, dunque, far ritenere che i proventi derivanti da alcuni gravi reati come estorsione, usura e riciclaggio (che sono fuori dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p.) non possano essere aggrediti con gli strumenti previsti dalla legge n. 575/1965 se non commessi con modalità di tipo mafioso o per agevolare associazioni di tipo mafioso (nel qual caso, infatti, si rientrerebbe nelle previsioni dell’art. 51, co. 3 bis c.p.p.). In realtà, si può ragionevolmente ritenere che tali proventi possano essere oggetto di misura ablatoria per effetto dell’art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall’art. 13 della legge n. 327/1988, che, estendendo le disposizioni della legge n. 575/1965 anche alle persone indicate nell’art. 1, nn. 1) e 2) della legge n. 1423/1956, include nell’ambito soggettivo delle misure patrimoniali anche i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi ed a tutti coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

b. I soggetti titolari del potere di proposta della misura di prevenzione personale e patrimoniale.

L’art. 2, co. 1, della legge n. 575/1965, novellato dalla legge n. 125/2008, delinea un nuovo assetto anche per ciò che riguarda i soggetti competenti a proporre l’applicazione delle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, camorristico, etc.
In precedenza, i soggetti competenti a formulare la proposta erano:
-  Procuratore Nazionale Antimafia;
-  Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona (l’ufficio del P.M. localmente competente);
-  Questore.
Il nuovo art. 2, co. 1, prevede invece:
-  Procuratore Nazionale Antimafia;
-  Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona (procuratore distrettuale);
-  Questore;
-  Direttore della Direzione investigativa antimafia.
Per quanto concerne l’intestazione del potere ai Procuratori distrettuali, la relazione illustrativa afferma che da più parti era stata evidenziata l’incongruenza della normativa previgente in tema di attribuzioni del P.M. in materia di misure di prevenzione, in quanto essa prevedeva che fosse quello localmente competente ad effettuare le indagini e ad intervenire nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione. Poteva, pertanto, verificarsi, che non coincidessero gli Uffici del P.M. competente ad eseguire le indagini patrimoniali e quello del P.M. competente a proporre misure di prevenzione.
è stato, pertanto, ritenuto opportuno apprezzare, per quanto concerne le misure di prevenzione antimafia, anche l’esperienza delle Direzioni distrettuali antimafia, detentrici di un patrimonio informativo notevolissimo in materia.
Alla luce di quanto sopra, la legge n. 125/2008 ha provveduto ad adeguare la normativa in materia di misure di prevenzione antimafia alle nuove competenze attribuite alle procure distrettuali.
In particolare, è intervenuta sull’art. 2-bis, comma 1, della legge 575/1965, estendendo al Procuratore distrettuale il potere (precedentemente previsto in capo ai soli Procuratori della Repubblica e Questori territorialmente competenti a richiedere l’applicazione di una misura di prevenzione) di effettuare indagini:
-  sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, camorristico, ecc. nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno;
-  sull’attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
Un analogo potere di indagine non è previsto per il Procuratore nazionale antimafia, ma l’omissione non sembra casuale, poiché la Direzione Nazionale Antimafia non è titolare di un autonomo potere di indagine esercitando essa funzioni di coordinamento investigativo(12), anche mediante l’acquisizione e l’elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali, nonché di eventuale avocazione in caso di perdurante ed ingiustificata inerzia. In ordine, invece, all’inserimento nella L. n. 575/1965 della competenza del Direttore della D.I.A., esso non presenta alcun valore innovativo, poiché costituisce un intervento di semplificazione, volto a riunire in un’unica norma tutte le competenze in materia; tale competenza, infatti, era già prevista da precedenti provvedimenti.
In particolare, l’art. 1-quinquies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629(13) conferiva i poteri di indagine e di proposta di applicazione delle misure di prevenzione all’Alto Commissario. Successivamente, l’art. 2, co. 2-quater, del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345(14) trasferì le competenze dell’Alto Commissario al Ministro dell’Interno con facoltà di delega nei confronti dei Prefetti e del Direttore della D.I.A. di cui all’art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tenessero conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. In attuazione di tale previsione di legge, come già evidenziato, la facoltà di proporre le misure di prevenzione fu conferita al Direttore della D.I.A. con decreti del 23 dicembre 1992 e 30 novembre 1993 (vds. infra nota 5).

c.  Separazione delle misure di prevenzione personali da quelle patrimoniali e prosecuzione dopo la morte del proposto.

L’art. 10 del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 575/1965 il co. 6 bis che prevede che "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente e per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso procede nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa". La portata della modifica appena enunciata va, ovviamente, oltre la mera possibilità di presentare la proposta di misura patrimoniale in un momento diverso da quella personale; ciò, infatti, era possibile anche nella previgente disciplina che, al sesto comma dell’art. 2 ter L. n. 575/1965, consentiva di adottare i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni anche dopo l’applicazione della misura ma, comunque, prima che ne cessasse l’applicazione.
La novità risiede, allora, nella possibilità che il soggetto titolare del potere di proposta scelga di promuovere l’applicazione della misura patrimoniale in maniera svincolata da quella personale; in tal caso, le vicende della misura personale restano irrilevanti per la misura patrimoniale.
In proposito, la normativa previgente stabiliva che la possibilità di sottoporre a misura di prevenzione patrimoniale un bene fosse subordinata all’accertamento di specifici presupposti, attinenti alla persona ed alla condotta di vita del soggetto, che giustificassero l’applicazione di una misura di prevenzione personale; in buona sostanza, in mancanza di un collegamento con la pericolosità sociale del soggetto, il bene nella disponibilità del medesimo non assumeva una sua specifica valenza di "pericolosità". In buona sostanza, ciò che la vecchia norma tendeva a prevenire era l’uso "pericoloso" che di un bene poteva fare un soggetto di cui fosse stata accertata la pericolosità sociale. La stretta relazione tra la pericolosità del soggetto e la possibilità di sottoporre a confisca i patrimoni nella sua disponibilità esponeva, allora, i provvedimenti ablatori dei patrimoni alle sorti dei provvedimenti giudiziari concernenti la pericolosità sociale del soggetto stesso, con la conseguenza che i destinatari di misure a carattere patrimoniale, spesso, non potendo allegare fatti idonei ad elidere le argomentazioni probatorie del proponente in ordine all’illecita provenienza dei beni, tendevano ad ottenere la revoca della misura personale per il venir meno del requisito della pericolosità sociale sotto il profilo dell’attualità.
Tale provvedimento, infatti, avrebbe trascinato con sé anche la misura patrimoniale ed avrebbe portato alla restituzione di beni di cui era già stata accertata la provenienza illecita e che in ragione di tale accertata illegittima provenienza erano oggettivamente dotati di un insito potere destabilizzante per l’economia lecita. La modifica normativa, operata dalla legge n. 125/2008 ed ulteriormente innovata con quella di luglio 2009, nel senso della separazione della misura di prevenzione personale dalla misura di tipo patrimoniale può essere equiparata - in certo senso - ad una sorta "di perdurante illeicità dei beni", dovuta alla sua formazione illecita, che il bene stesso mantiene anche quando il soggetto, che di esso può farne uso, non è più socialmente pericoloso.
Questo rende possibile, oltretutto, che, in caso di morte del proposto(15), il procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento.
Nel vigore della precedente disciplina, invece, tale evento determinava la riconsegna dei beni sequestrati agli eredi aventi causa del de cuius, per il venir meno del presupposto della pericolosità sociale del soggetto.
L’unica eccezione era rappresentata dalla confisca definitiva dei beni, poiché ad essa consegue l’irreversibile devoluzione dei beni confiscati allo Stato, come stabilito dalle modifiche introdotte con L. n. 109/1996(16).
Il fondamento normativo delle modifiche introdotte può essere agevolmente rintracciato negli artt. 41 e 42 Cost. che lasciano spazio, in materia di diritto di proprietà e di diritto alla libera iniziativa economica, alla possibilità di un intervento pubblico a garanzia del rispetto dell’utilità sociale o a garanzia della sicurezza#(17).
Tali innovazioni sono coerenti con quanto la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita nel corso della XV^ legislatura, in sede di approvazione della Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e designazione dei beni della criminalità organizzata approvata nella seduta del 27 novembre 2007, ha apertamente evidenziato.
Inoltre, il comma undicesimo dell’art. 2-ter, aggiunto dall’art. 10, lett. d) n. 4, della L. n. 125/2008 prevede la possibilità di proporre la confisca nel caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta e, in tal caso, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Infine, l’art. 10 della L. n. 125/2008 aggiunge, all’art. 2-ter, il decimo comma che estende anche alle misure di prevenzione patrimoniale l’istituto della cd. "confisca per equivalente"(18) che assume la configurazione di sanzione accessoria, tesa a colpire il patrimonio lecito a causa dell’indebita sottrazione di quello illecito.


5. Le conclusioni

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 dell’ultimo segmento del "pacchetto sicurezza" si è concluso, dopo un periodo di intenso lavoro parlamentare variamente intrecciato con quello di altri testi all’esame delle Assemblee elettive nel medesimo torno di tempo, l’intero percorso concernente le articolate e complesse misure per rendere più sicura la vita dei cittadini, nel dichiarato rispetto anche delle normative comunitarie.
I provvedimenti immessi nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, con particolare riferimento a quelli "volti ad assicurare un più efficace contrasto - anche sul piano patrimoniale e delle infiltrazioni nel sistema economico - delle diverse forme di criminalità organizzata", sono alimentati da una filosofia di base finalizzata a neutralizzare le molteplici manifestazioni delinquenziali, attraverso l’irrigidimento sanzionatorio, introducendo anche nuove previsioni normative che coprono taluni ambiti del sistema penalistico precedentemente non inseriti nella trama dei precetti.
L’ampiezza degli intervenuti modificativi (sono oltre un centinaio i ritocchi alle norme preesistenti che incidono anche sui "codici fondamentali" del sistema), tutti finalizzati ad incrementare la dotazione normativa contro ogni forma di crimine che, tuttavia, avrebbero avuto bisogno di alcune norme transitorie per consentire la celere definizione dei procedimenti già in atto, attraverso il rafforzamento di taluni poteri propulsivi e le modalità di intervento operativo, agevolerà in modo rilevante anche il lavoro investigativo ed amministrativo della polizia giudiziaria e promuoverà la definitiva conquista del controllo del territorio da parte dello Stato nelle aree in cui è più pervasiva la presenza delle mafie.

Approfondimenti
(1) - I tre decreti legislativi, in particolare, sono dedicati a:
- ricongiungimenti familiari dei cittadini (D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160), con l’introduzione di alcune condizioni limitative all’esercizio del diritto al ricongiungimento nei confronti del coniuge, dei figli maggiorenni e dei genitori;
- riconoscimento e revoca dello status di rifugiato (D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159), con la previsione di nuove norme "per il riconoscimento della protezione internazionale";
- libera circolazione dei cittadini comunitari, con la previsione di nuove norme in materia di verifica del reddito, iscrizione anagrafica, rilievi dattiloscopici, presupposti ed esecuzione dell’allontanamento, divieto di reingresso. Tale provvedimento, tuttavia, al momento è stato accantonato.
(2) - Il Trattato di Prüm (ratificato con L. n. 85/2009, pubblicata sulla GURI n. 160 del 13 luglio 2009, S.O. n. 108, entrata in vigore il 14 luglio successivo,), sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Stati membri dell’Unione Europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), ha lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all’immigrazione clandestina. Il Trattato è aperto all’adesione degli altri Stati membri e all’art. 1 esprime l’auspicio che, sulla base dei risultati conseguiti, possa essere trasferito nell’ambito del diritto dell’Unione Europea. L’Accordo di Prüm enumera i settori di applicazione e, in particolare, prevede disposizioni concernenti lo scambio di dati relativi a DNA e impronte digitali, lo scambio di informazioni su persone inquisite, sugli autoveicoli e i proprietari degli stessi, sul possibile utilizzo di Sky Marshalls a bordo degli aerei da parte dei Paesi che intendano avvalersi di tale strumento, sulla falsificazione di documenti, sui rimpatri congiunti e i pattugliamenti congiunti di frontiera. Per quanto attiene alla lotta all’immigrazione clandestina è previsto anche l’invio di Ufficiali di collegamento esperti in falso documentale nei Paesi di origine dei flussi migratori irregolari. L’Accordo prevede, altresì, la possibilità di costituire squadre miste per forme di intervento comune nel territorio di uno degli Stati contraenti e la mutua assistenza in occasione di manifestazioni di massa, catastrofi ed altre gravi calamità.
(3) - Convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/2009 pubblicata sulla GURI n. 95 del 24 aprile 2009.
(4) - Al riguardo, in data 5 agosto 2008 è stato adottato specifico D.M. pubblicato sulla GURI n. 186 del 9 agosto 2008.
(5) - La piena legittimazione del Direttore della D.I.A. era ben consolidata nel sistema ordinamentale anche attraverso i numerosi ed univoci arresti giurisprudenziali della Corte Suprema. In particolare, cfr., ex multis, la recente sentenza della Cass. 2^ sez. penale n. 34866/2008. I giudici della Corte hanno ribadito che deve affermarsi il principio in ragione del quale il Direttore della D.I.A. è titolare, in via permanente, del potere di proporre al Tribunale competente l’applicazione di una misura di prevenzione sia nei confronti delle persone indiziate di mafiosità - e con D.M. 30 novembre 1993, anche per proporre, nei confronti di detti indiziati, misure di prevenzione patrimoniali - sia nei confronti di tutte le categorie indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, (ad eccezione di quelle previste dal n. 3 dell’art. 1 della stesa legge), alle quali categorie sono, infatti, estensibili le disposizioni di cui alla L. n. 575 del 1965, secondo quanto prescrive la L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, nel testo modificato dalla L. n. 327 del 1988, art. 13.
(6) - Pubblicata sulla GURI n. 170 del 24 luglio 2009, S.O. n. 128.
(7) - Cfr. in particolare la Sentenza n. 341/1994 che ha considerato ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato all’ingiuria, in relazione alla tutela di un interesse che supera la persona fisica ed investe il prestigio della P.A.. Tuttavia, la rigidità del minimo edittale (sei mesi di reclusione per l’oltraggio) è apparsa ai Giudici delle leggi non coerente con "l’odierna visuale democratica dei rapporti tra P.A. e cittadini".
(8) - è il trasferimento di fondi, anche all’estero, senza dover essere titolari di un conto bancario/postale, né possedere una carta di credito. è sufficiente presentare un documento di identità ed indicare i dati identificativi del destinatario, cui il mittente comunicherà il codice di controllo (sulla ricevuta è indicato il numero di controllo dell’operazione: MTCN/Money Transfer Control Number). Subito dopo il denaro è disponibile nel luogo di destinazione, in contanti ed in valuta locale (presso la corrispondente agenzia) previa presentazione del documento e dichiarando il relativo codice di controllo.
(9) - Tali soggetti sono gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, i professionisti, i revisori contabili, gli operatori che svolgono attività di recupero credito terzi, le agenzie di intermediazione immobiliare, le case d’aste, etc.
(10) - Gli Uffici Sudi di Camera e Senato hanno segnalato, in sede di esame parlamentare, che l’individuazione generica "Autorità giudiziaria competente" ad affidare i beni non contribuisce a dare chiarezza legislativa al nuovo disposto, trasferendo l’onere all’interprete.
(11) - Convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.
(12) - L’emendamento approvato in sede di esame alla Camera dei Deputati ha confermato in capo al P.N.A. il potere di coordinamento nella fase di indagini precedente la formulazione della proposta prevenzionale.
(13) - "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726
(14) - "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/1991, n. 410
(15) - La Corte Suprema, con la pronuncia a Sezioni unite del 3 luglio 1996, aveva ritenuto che la morte del proposto sopravvenuta all’accertamento giurisdizionale della pericolosità sociale (per es. secondo grado) consentisse l’applicazione della misura patrimoniale. Ora la legislazione consacra questo antico arresto giurisprudenziale
(16) - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
(17) - In proposito, C. Cost., sentenza n. 335 del 1996, afferma che "… la garanzia della proprietà in tanto varrebbe in quanto possa assolvere la propria funzione sociale che consiste nella sua capacità di favorire e incrementare lo sviluppo di altri diritti costituzionalmente protetti. Ma, se ciò non avviene, e se anzi si verifica la "mortificazione" di quella funzione, il diritto di proprietà diviene antisociale e ne viene meno la ragione di tutela... E tra i beni e gli interessi, costituzionalmente rilevanti, da valutare nell’ambito della tutela della proprietà, vi sono le esigenze di garanzie dell’iniziativa privata, il cui libero ed equilibrato esercizio viene alterato da fattori estranei che ne inquinano le condizioni di funzionamento; vi sono, inoltre, i profili della solidarietà sociale ed economica che trovano concretizzazione attraverso lo svolgimento di attività lavorative legali, mentre le acquisizioni illecite, se non contrastate, incrementato i vincoli intimidatori e rendono ‘allettante’ l’attività illegale finalizzata al profitto".
(18) - "Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede".