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Giustizia Militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra Magistrato Militare

Azione cosciente e volontaria.

(C.p., art. 42).

Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 48. Pres. Chieffi, Est. Corradini, P.G. Gentile, concl. per la dich. inamm.; imp. ric. da sent. C.M.A. di Roma (rigetta).

La fuga dalla realtà, attraverso la ricerca esasperata di un’evasione, non può mai integrare la mancanza di coscienza e di volontà delle azioni poste in essere volontariamente, ancorché caratterizzate da una situazione di particolare emozione e cioè dalla presenza di uno stato emotivo particolare, da ritenere irrilevante ai fini penali (1).
 
1) Così motiva, su questo punto, la sentenza ora massimata: “Con il terzo motivo si propone la questione della mancanza di dolo della disobbedienza in considerazione dello stato confusionale in cui si sarebbe trovato l’imputato nel corso della notte del fatto a causa del turbamento conseguente alla malattia della moglie. Quanto dedotto, come già rilevato dalla sentenza impugnata, potrebbe però al massimo integrare uno stato emotivo o passionale, come tale inidoneo ad escludere la imputabilità a norma dell’art. 90 C.p.p. e comunque inidoneo ad escludere pure il dolo per assenza di una azione umana cosciente e volontaria, come potrebbe verificarsi nel caso di un malore improvviso, di cui però non solo non vi è la prova ma neppure il sospetto nel caso in esame. La sentenza impugnata ha invero sottolineato come nel corso di tutta la notte l’imputato avesse tenuto un comportamento cosciente e volontario, uscendo nuovamente dall’alloggio dopo esservi stato riportato dal servizio d’ordine, arrivando a deridere i militari addetti a quel servizio infilandosi in un taxi insieme alle diverse donne cui si accompagnava, per fare rientro nell’alloggio solo il giorno dopo alle undici della mattina. Pur dando atto della possibilità di reazione, anche anomala, alle situazioni stressanti, come la malattia di un familiare, davanti alle quali può trovarsi qualsiasi uomo, peraltro la fuga dalla realtà attraverso la ricerca esasperata di evasione, non può mai integrare mancanza di coscienza e di volontà di azioni poste in essere, invece, volontariamente, pur se in situazione di particolare emozione e cioè in presenza di uno stato emotivo particolare, che però, come già detto, non rileva ai fini penali”.


Casi di ricorso per cassazione.

(C.p.p., art. 606)

Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008,
n. 45. Pres. Chieffi, Est. Cassano, P.G. Gentile, concl. per il rigetto; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di Verona (dich. inammissibile).

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, lett. e), C.p.p., novellato dall’art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia “effettiva” e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (1) (2).

(1) In senso conforme, Corte di cassazione, Sez. VI, 15 marzo 2006, ric. C.

(2) La sentenza continua affermando ancora: “Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e interamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi “atti del processo” e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione”.


Disobbedienza aggravata.

(C.p.m.p., art. 173; D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 64, co. 2)

Corte di cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 324. Pres. Chieffi, Est. Mocali, P.G. Rosin, concl. parz. conf.; P.M. ric. da sent. Tribunale Militare di Verona (annulla, senza rinvio).

L’ordine del superiore di sottoscrivere, per presa d’atto, il documento attestante l’avvenuta inflizione della sanzione disciplinare della consegna si pone come atto funzionale ed attinente al servizio, e come tale è vincolante per l’inferiore, che ha l’obbligo di darvi esecuzione (1).

(1) Così motiva la sentenza: “Con la sentenza di cui in epigrafe, il g.u.p. del tribunale militare di Verona, cui le parti avevano rivolto richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti del caporal maggiore Yyyyy Xxxxx, in ordine al reato di disobbedienza aggravata, perché il fatto non sussiste. Osserva il giudicante che il fatto addebitato a costui era il rifiuto di sottoscrivere, per presa d’atto, il documento attestante l’avvenuta inflizione della sanzione disciplinare della consegna, nonostante i reiterati inviti rivoltigli dal suo diretto superiore. Premesso che la disciplina militare era dettagliatamente descrittiva circa il dovere di obbedire agli ordini; e che, a parte quelli di contenuto criminoso, dopo l’ordinanza n. 39/2001 della Corte Costituzionale, doveva ritenersi che solo la disobbedienza ad un ordine funzionale e strumentale alle esigenze di servizio e della disciplina, costituisse il reato previsto dall’art. 173 c.p.m.p., osservava il
g.u.p. che l’art. 59 del Regolamento militare di disciplina conferiva al procedimento il carattere della oralità e quindi, ai fini di cui sopra, doveva ritenersi sufficiente la comunicazione verbale del provvedimento ultimativo, con la conseguenza che il rifiuto di sottoscrivere l’atto formale non integrava gli estremi del reato in contestazione. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il
p.m. militare, che denunciava violazione di legge. Il carattere di oralità del procedimento disciplinare doveva intendersi nel senso della speditezza e della non previsione di una cartolarità; ma non v’era dubbio che la comunicazione del provvedimento adottato dovesse avvenire per iscritto, come prevedeva espressamente l’art. 64 del Regolamento di disciplina militare, completamente disatteso dal giudice. Situazione che riguardava anche la consegna semplice e non solo quella di rigore; con la conseguenza che l’interessato non aveva alcun diritto di sindacare l’ordine del superiore, che si poneva come finalizzato alle esigenze del servizio, anche alla luce di una costante giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è fondato. È vero che l’art. 59 del D.P.R. n. 545/1986 (Regolamento di disciplina militare) stabilisce che il procedimento disciplinare deve svolgersi oralmente in tutte le sue fasi, che vanno dalla contestazione degli addebiti, alla comunicazione, all’interessato, del provvedimento adottato; e tuttavia, l’art. 64 comma 2 dello stesso testo normativo - che il g.u.p. militare non ha preso in considerazione - prescrive, nel caso che la sanzione inflitta sia quella della consegna (come nel caso di specie) che vi sia una comunicazione scritta al soggetto punito, da trascriversi nella documentazione personale. Appare indubbio che tale disposizione si ponga come speciale, rispetto alla normativa che genericamente regola il procedimento disciplinare; e che la necessità di una trascrizione nei documenti personali del militare legittimi (come altre volte ha osservato la giurisprudenza di questa Corte suprema, correttamente citata dal ricorrente p.m. militare) la prova scritta della presa d’atto da parte dell’interessato. È vero - e lo ha osservato la ridetta giurisprudenza - che, così come nel caso delle notifiche di atti processuali in genere, il rifiuto di sottoscrizione opposto dal destinatario non blocca il relativo iter, ma nel caso della disciplina militare, dove è generalizzato l’obbligo di obbedienza all’ordine legittimo del superiore, la diversa scelta legislativa, cui deve ovviamente seguire l’invito a sottoscrivere la comunicazione della punizione inflitta si pone come funzionale (rispondendo così al requisito di legittimità costituzionalmente imposto, come giustamente evoca la decisione impugnata) e attinente al servizio, tutelando anche l’interesse del militare punito, il cui fascicolo personale viene ad introitare l’atto. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso del processo”.


Inammissibilità dell’impugnazione.

(C.p.p., art. 591, comma 1, lett. c)).

Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 42. Pres. Chieffi, Est. Corradini, P.G. Gentile, concl. parz. conf.; imp. ric. da sent.
C.M.A. di Roma (dich. inammissibile).

È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), C.p.p., il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato e spedito per mezzo del servizio postale, privo del-l’autenticazione della sottoscrizione da parte di un notaio, di altra persona autorizzata o del difensore (1).

(1) Così motiva la sentenza: (omissis) “Il ricorso è inammissibile. Come risulta dalla attestazione della cancelleria della Corte Militare di Appello in data 14 giugno 2007 il ricorso, sottoscritto personalmente dall’imputato Xxxxxx Yyyyyy Zzzzzz, è stato spedito con raccomandata in data 11 giugno 2007 ed è pervenuto nella suddetta cancelleria il 14 giugno successivo. L’art. 583, comma 1, C.p.p. ammette che la impugnazione possa essere trasmessa alla cancelleria cui è destinata mediante raccomandata ma prevede, al comma 3, che, nel caso in cui la impugnazione provenga dalle parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Si tratta di disposizione dettata al fine di agevolare la presentazione della impugnazione da parte del soggetto che non possa o non voglia recarsi personalmente nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero del giudice del luogo in cui si trova (art. 582 C.p.p.), ma anche di garantire la effettiva provenienza dell’atto, attraverso la previsione di una serie di modalità di autenticazione della sottoscrizione della parte privata che è tassativa proprio perché deve assicurare che l’atto provenga dal soggetto interessato e non da altri, in considerazione dei rilevanti interessi coinvolti e della necessità che il successivo grado di giudizio sia attivato dal soggetto effettivamente legittimato (v., Cass., 21 dicembre 1985, Sc.). La funzione di autenticazione è stata poi interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte in modo estremamente rigoroso, ad esempio escludendo la capacità di autenticazione della sottoscrizione dell’imputato da parte del difensore nel giudizio di merito che non sia cassazionista, poiché la autenticazione della sottoscrizione è ritenuta a pieno titolo funzione del difensore e per l’esercizio di essa è quindi richiesta la iscrizione all’albo speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense (v., per tutte, Cass., 24 novembre 1993, Ca., rv. 197456).
Nella specie la mancata autenticazione della sottoscrizione del ricorso, presentato personalmente dalla parte privata (imputato) e spedito per mezzo del servizio postale, comporta pertanto il mancato rispetto delle disposizioni previste dall’art. 583 C.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), C.p.p. (v., per tutte, Cass., n. 32668 del 20 settembre 2006, rv. 235072). Alla dichiarata inammissibilità del ricorso seguono per legge (art. 616 C.p.p.) le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo” (omissis).


Leva e reclutamento - Intervenuta abrogazione delle relative norme Esclusione - Intervenuta abrogazione di fattispecie penali relative ad assenza dal servizio -Esclusione -Intervenuta parziale modifica delle norme in materia di leva e reclutamento - Successione di leggi penali Applicabilità della legge più favorevole.
 
(C.p., art. 2, comma 4; C.p.m.p., art. 151)

Corte di cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 152. Pres. Chieffi, Est. Piraccini, P.G. Rosin, concl. conf.; P.M. ric. da sent. Tribunale Militare di La Spezia (annulla, senza rinvio).


Le sopravvenute norme di modifica dell’ordinamento delle Forze armate introdotte con la legge 14 novembre 2000, n. 331, hanno limitato l’operatività del servizio di leva obbligatoria a casi eccezionali, con la conseguenza che il reato di mancanza alla chiamata non è stato abrogato, ma ne è stato modificato il contenuto del precetto, nel senso che esso non ricomprende più la condotta precedentemente sanzionata. Per i fatti anteriormente commessi, anche se la chiamata alle armi sia stata legittimamente emessa - e sempre che non sia stata pronunciata sentenza definitiva - debbono applicarsi le norme più favorevoli ex art. 2, comma 4 C.p. e deve dichiararsi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (1).
(1) Così motiva la sentenza: “Il Tribunale militare di La Spezia condannava Xxxxx Yyyyy per il reato di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p. e cioè per mancanza alla chiamata alle armi, ritenendo di non poter accogliere la giurisprudenza della Suprema Corte che, con orientamento concorde, aveva affermato che l’abolizione del servizio militare obbligatorio, realizzato con la legge 14 novembre 2000 n. 331, interveniva direttamente sulla fattispecie penale del rifiuto di prestare il servizio militare per cui ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p. determinava la non punibilità delle condotte pregresse. Riteneva che la non abrogazione del servizio militare obbligatorio comportava che, nei casi in cui vi fosse stato un legittimo provvedimento di chiamata alle armi, emesso nel caso di specie nel 2000, la sua violazione fino all’1 gennaio 2005, data di termine ex lege del servizio obbligatorio, determinava la sussistenza del reato. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva erronea applicazione della legge penale in quanto l’abolizione del servizio militare obbligatorio, pur non aveva abrogato il servizio obbligatorio di leva, avendolo solo sospeso, determinava una successione di leggi nel tempo con conseguente applicazione dell’art. 2 c.p., non potendo costituire alcun discrimine il momento in cui era avvenuta la chiamata alle armi. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio. Come ormai conformemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta dalla legge 331/2000, non ha abolito il servizio di leva obbligatorio ma ne ha limitato l’operatività a casi eccezionali, riferiti anche al tempo di pace, con la conseguenza che il reato di rifiuto del servizio militare o di mancanza alla chiamata non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto con la conseguenza che non ricomprende più la condotta precedentemente sanzionata e, pertanto, per i fatti anteriormente commessi, anche se la chiamata alle armi era stata legittimamente emessa e sempre che non sia stata pronunciata sentenza definitiva, debbono applicarsi le norme più favorevoli ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. e deve dichiararsi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (Sez. I, 16 novembre 2006 n. 42399, riv. 235582; Sez. I, 9 marzo 2007 n. 12363, riv. 236224)”.


Modalità di presentazione dell’impugnazione.

(C.p.p., art. 582)

Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 41. Pres. Chieffi, Est. Corradini, P.G. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. dist. di Napoli (dich. inammissibile).

Le particolari disposizioni previste dall’art. 123
C.p.p. per le impugnazioni dell’imputato, che si trovi in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura, non possono applicarsi ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che restano sottoposti alle disposizioni di carattere generale (1).

(1) Così motiva la sentenza: (omissis) “Come risulta dalla attestazione in calce all’atto di ricorso, lo stesso, sottoscritto personalmente dall’imputato Xxxxxx Yyyyyy, che ha dichiarato nel corpo del ricorso di trovarsi sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Mola di Bari, è stato depositato il 5 aprile 2007 presso la tenenza dei Carabinieri di Mola di Bari ed è quindi pervenuto nella cancelleria della Corte Militare di Appello in data 5 maggio 2007. Quanto alle modalità di presentazione della impugnazione, l’art. 582 C.p.p. prevede che l’atto possa essere presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di parti private o di difensori, anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. L’art. 583, comma 1,
C.p.p. ammette poi che la impugnazione possa essere trasmessa alla cancelleria cui è destinata anche mediante raccomandata - nel qual caso si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata - ma prevede, al comma 3, che, nel caso in cui la impugnazione provenga dalle parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Si tratta di disposizioni dettate al fine di agevolare la presentazione della impugnazione da parte del soggetto che non possa o non voglia recarsi personal-mente nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero del giudice del luogo in cui si trova (art. 582 C.p.p.), ma anche di garantire la effettiva provenienza dell’atto, attraverso la previsione di una serie di modalità di autenticazione della sottoscrizione della parte privata che è tassativa proprio perché deve assicurare che l’atto provenga dal soggetto interessato e non da altri, in considerazione dei rilevanti interessi coinvolti e della necessità che il successivo grado di giudizio sia attivato dal soggetto effettivamente legittimato (v. Cass. 21 dicembre 1985, Sc.). La funzione di autenticazione è stata poi interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte in modo estremamente rigoroso, ad esempio escludendo la capacità di autenticazione della sottoscrizione del-l’imputato da parte del difensore nel giudizio di merito che non sia cassazionista, poiché la autenticazione della sottoscrizione è ritenuta a pieno titolo funzione del difensore e per l’esercizio di essa è quindi richiesta la iscrizione all’albo speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense (v., per tutte, Cass. 24 novembre 1993, Ca., riv. 197456). Ed anche con riguardo agli altri soggetti, diversi dal difensore, autorizzati ad autenticare la sottoscrizione è stata ritenuta tassativa la elencazione, contenuta nell’art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, non abrogata dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione e legalizzazione delle firme, delle persone (sindaco, notaio, giudice conciliatore, membro del consiglio del-l’ordine forense) autorizzate ad autenticare la sottoscrizione delle dichiarazioni di impugnazione e delle enunciazioni dei relativi motivi trasmessi per posta; con la conseguenza che la relativa facoltà non può essere estesa ad altri pubblici ufficiali o soggetti comunque investiti, ad altri fini, di funzioni autenticative o certificative e la stessa facoltà concessa dall’art. 5 alle predette persone non è da queste delegabile, neppure nell’ambito dello stesso ufficio (v. Cass. 2 aprile 1992, Ag. ed altre conformi). Nella specie la mancata autenticazione della sottoscrizione del ricorso, presentato personalmente dalla parte privata (imputato) ai Carabinieri e poi spedito per mezzo del servizio postale, comporta pertanto il mancato rispetto delle disposizioni previste dall’art. 583 C.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), C.p.p. (v., per tutte, Cass. N. 32668 del 20 settembre 2006, rv. 235072). Non può ritenersi che la presentazione presso la Tenenza dei Carabinieri di Mola di Bari, che hanno generalizzato l’Xxxxxx all’atto della presentazione, integri la autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 583 C.p.p. poiché i Carabinieri non rientrano fra i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione per i fini che qui interessano.
E non rileva neppure la circostanza che l’Xxxxxx fosse sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno poiché nel luogo di soggiorno obbligato avrebbe potuto avvalersi di soggetti abilitati alla autenticazione ed in primo luogo del Sindaco. Le particolari disposizioni previste dall’art. 123
C.p.p. per le impugnazioni dell’imputato che si trovi in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura (per cui è previsto che possono essere ricevute da un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la immediata trasmissione all’autorità procedente, al più tardi il giorno successivo art. 44 Dispos. Att. C.p.p.) non possono ugualmente applicarsi al caso in esame, in considerazione della loro specialità dettata al fine di consentire la impugnazione ai soggetti detenuti (sia pure in detenzione domiciliare) mentre i soggetti sottoposti a misure di prevenzione sono liberi e restano quindi sottoposti alle disposizioni di carattere generale. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in . 1.000, ai sensi dell’art. 616 C.p.p.” (omissis).


Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

(C.p.p., art. 603)

Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 43. Pres. Chieffi, Est. Cassano, P.G. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di Verona (dich. inammissibile).

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede di appello, l’art. 603 C.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti a) di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero b) di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio (1). Nel caso a), il giudice d’appello deve disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, mentre nel caso b), deve rinnovare l’istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.

(1) “Con riguardo alla prima ipotesi, - di cui alla lettera a), continua ancora la sentenza - in considerazione del principio di presunzione di completezza dell’istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d’appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all’affermazione o alla negazione di responsabilità dell’imputato (Sez. 5, 1 febbraio 2000, n. 01075, ric. L., riv. 215772; Sez. 2, 7 luglio 2000, n. 08106, ric. A., riv. 216532; Sez. 5, 8 agosto 2000, n. 08891, ric. C., riv. 217209). Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che nessuna censura di violazione di legge possa essere mossa al provvedimento impugnato. Occorre, innanzitutto, rilevare che il ricorrente ha dedotto per la prima volta in cassazione aspetti di fatto su cui si fondava la richiesta di riapertura del-l’istruttoria dibattimentale diversi da quelli indicati nei motivi d’appello. In secondo luogo, è da sottolineare che i giudici hanno illustrato, con motivazione giuridicamente corretta e logicamente articolata le ragioni per le quali non poteva essere accolta la richiesta difensiva di escutere nuovamente il Col. L.P., il quale aveva già deposto in primo grado e aveva riferito in maniera esaustiva in ordine a tutti i profili su cui veniva sollecitato un ulteriore approfondimento”.


Truffa ordinaria e truffa militare Differenze.

(C.p., art. 640; C.p.m.p., art. 234).

Corte di cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 145. Pres. Chieffi, Est. Mocali, P.G. Rosin, concl. per il rigetto; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di Napoli (dich. inamm.).

Le previsioni criminose di truffa di cui all’art. 640 c.p. e all’art. 234 c.p.m.p. sono integrate dagli stessi elementi costitutivi, con l’unica differenza che la seconda è commessa in danno dell’ “amministrazione militare”, termine che rientra nel concetto di “pubblica amministrazione” (1) (2).
(1) Negli stessi temi: C.Cass., Sez. I, 18 luglio 1994, ric. B.
(2) V. motivazione nella massima che segue.



Truffa militare - Fatto commesso a danno dell’Amministrazione militare da appartenente all’Arma dei Carabinieri o al Corpo della Guardia di Finanza - Competenze dell’Autorità Giudiziaria Militare.
(Cost., art. 103; C.p.m.p., art. 234, 2° comma)

Corte di cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 145. Pres. Chieffi, Est. Mocali, P.G. Rosin, concl. per il rigetto; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di Napoli (dich. inamm.).


In tema di truffa addebitata ad appartenenti all’Arma dei Carabinieri o al Corpo della Guardia di Finanza, in danno dell’Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell’indebito rimborso di spese di missione, eccedenti quanto effettivamente pagato, è configurabile la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria militare e non di quella ordinaria, facendo l’Arma dei Carabinieri, come la Guardia di Finanza, parte integrante delle Forze Armate dello Stato. L’Amministrazione militare di cui al capoverso, n. 1, dell’art. 234 C.p.m.p. deve intendersi, infatti, circoscritta nelle strutture occorrenti per l’organizzazione del personale e dei mezzi militari destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della Difesa o dai Corpi militari (1).

(1) Così motiva la sentenza:”Con sentenza dell’11 dicembre 2001, il tribunale militare di Napoli assolveva i sottufficiali dei Carabinieri Xxxxxx Yyyyyy e Jjjjj Kkkkkk dalla imputazione di duplice truffa militare perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p. Su gravame del p.m. militare, seguito da quello incidentale degli imputati, la corte militare d’appello, sezione distaccata in Napoli - con la sentenza oggi esaminata - dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui al capo b), confermando nel resto la pronuncia assolutoria. Osservava, in via preliminare, detta corte che era infondata l’eccezione di difetto giurisdizionale del giudice militare, sollevata nell’interesse degli imputati sul rilievo che il danno da costoro eventualmente prodotto, non avrebbe interessato l’Amministrazione militare, in quanto dipendenti dal ministero dell’Interno e non da quello della Difesa; invero, per costante giurisprudenza, tale Amministrazione si identifica nel complesso delle strutture occorrenti per l’organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, mentre i beni in dotazione alla stessa si identificano in quelli amministrati dal ministero della Difesa o dai Corpi militari, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato. Era indubbio, nella specie, che i fondi sui quali interferiva la condotta degli imputati, fossero amministrati dall’autorità militare e ciò, in una con la qualità di militare dei due sottufficiali dell’Arma, radicava la competenza del giudicante attuale. Ciò premesso, rilevava la corte militare che il processo aveva tratto origine dalla segnalazione del maresciallo Wwwww, il quale, recatosi in missione a Piacenza, ed alloggiando presso l’Hotel Stella, si era sentito offrire insistentemente dal gestore, in relazione alla sua qualità, di ottenere, come da prassi in casi analoghi, una fatturazione di entità superiore al prezzo effettivamente da pagare. Si erano allora inviati, in qualità di agenti provocatori, due altri sottufficiali presso detto albergo, ed anche a loro era stato offerto il medesimo trattamento, riservato ai militari. L’esame della sequestrata contabilità alberghiera, consentiva, secondo la sentenza esaminata, di ritenere l’effettività di tale prassi, in quanto in una apposita colonna dei registri era annotata la qualità di appartenenza dei clienti (i cui rapporti con amministrazioni militari erano poi stati accertati, anche nei casi della loro qualità di civili) a corpi militari; ed era altrettanto significativo che di detta qualità si fossero spontaneamente informati i gestori dell’albergo, per quanto i due sottufficiali avessero esibito semplici patenti di guida. Era impensabile - come invece era stato ritenuto in altro procedimento, svoltosi dinanzi al giudice ordinario - che tali annotazioni non fossero eseguite ( e del resto, il loro esame diretto documentava l’uniformità grafica delle annotazioni, il che rendeva inutile l’esperimento di una perizia) dai gestori, ma dalla polizia giudiziaria che aveva svolto le indagini; anche perché tale colonna riportava indicazioni diverse, laddove i clienti non erano militari. Elemento decisivo, per configurare il meccanismo truffaldino, era poi quello per il quale le fatture concernenti clienti civili, nell’arco di tempo considerato, recavano importi sensibilmente inferiori a quelle riguardanti i militari, per la stessa stanza; anche accettando l’idea che le tariffe fossero comunque diversificate, era però evidente che quelle adottate per i militari erano sempre prossime ai limiti superiori. Superflue ed irrilevanti erano le testimonianze chieste al riguardo dalla difesa. Era del tutto ipotetica la tesi - una volta accertata la prassi tenuta dai gestori dell’albergo - che i due imputati non avessero accettato il trattamento di favore; mancava qualsiasi dato di fatto a sostegno, anche perché l’argomento secondo il quale l’importo fatturato nei loro confronti conteneva l’inglobamento di un pasto consumato, era privo di prova: la relativa dichiarazione (ad integrazione del contenuto del foglio di viaggio) non era stata rinvenuta in allegato al medesimo, né era annotata in calce, mentre, se fosse esistita, ne avrebbe tenuto conto il competente ufficio, all’atto della liquidazione. Senza poi tacere che la direzione dell’albergo compilava separatamente le fatture dei pernottamenti e quelle dei pranzi. Era irrilevante la tesi che, sovraffatturando in tali termini, la direzione dell’albergo non ritraesse una effettiva utilità economica, dimostrando il contrario (anche sotto il profilo della regolarità fiscale) la tenuta di tale genere di contabilità. In conclusione, la corte militare, previa la concessione delle attenuanti previste dagli artt. 62 bis e 62
n. 4 c.p., dichiarava estinto per prescrizione l’episodio truffaldino di cui al capo b), mentre - mancando per il periodo di riferimento qualunque riscontro documentale - confermava l’assoluzione per quello sub a); era conseguente il rigetto dell’appello incidentale, oltre tutto proposto al solo fine di ottenere una modifica della formula assolutoria, per la quale i prevenuti non avevano un interesse tutelabile. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore, il Xxxxxx e il Jjjjjj, che, in via preliminare, reiteravano l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice militare, rilevando che costoro avevano agito in occasione di operazioni di polizia giudiziaria, estranee agli interessi dell’amministrazione militare, e riconducibili invece a quelli del ministero della Difesa; ragion per cui i beni economici assegnati ad altri dicasteri, non potevano ricollegarsi a quello militare. Ed invero, i costi delle missioni venivano imputati al ministero della Difesa, soggetto danneggiato dalla pretesa condotta truffaldina. Non era un caso che, in analoga circostanza (una ipotesi di truffa ai danni del fondo di assistenza per i finanzieri) fosse individuata la giurisdizione del giudice ordinario (sentenza n. 7728/1996, T., di questa Corte). In ogni caso, mancava nella sentenza impugnata qualsiasi valutazione dei documenti prodotti per attestare la pertinenza dei fondi in questione al ministero dell’Interno. In punto di valutazione della responsabilità, era dedotto vizio della motivazione, in una con la mancata assunzione di prova decisiva. La corte militare era partita da un pregiudizio colpevolistico, ritenendo certa l’esistenza della prassi truffaldina seguita dai gestori dell’Hotel Stella; ingiustificatamente era stato negato l’espletamento di una perizia sui registri dell’albergo, sul presupposto che, in separato procedimento, le annotazioni cui la sentenza impugnata aveva dato tanta importanza, non fossero state attribuite ai detti gestori; eppure, era stata introitata (ma non considerata) la consulenza grafologica di parte, che conduceva a conclusioni opposte a quelle ritenute dai giudici di merito. Altrettanto ingiustificatamente, non erano stati ammessi i testimoni indicati dalla difesa, sia sulla fatturazione di cifre elevate anche nei confronti di clienti civili, sia sulla effettiva diversificazione delle tariffe praticate dall’albergo, sia sul constatato pagamento, da parte di clienti militari, della cifra effettivamente fatturata. Ed ancora ingiustificatamente si era rifiutata l’acquisizione (incongruamente negandone l’esistenza) della dichiarazione esplicativa rilasciata dai ricorrenti, circa l’inglobamento nella fattura del pernottamento, del pasto effettivamente consumato. Violati erano i criteri di valutazione della prova, anche sulla affermata prassi truffaldina, della quale ai giudici militari era sfuggita l’antieconomicità per la direzione alberghiera, e che poggiava su due presupposti indimostrati: il rilascio di fatture gonfiate ai soli militari e il minor prezzo praticato ai clienti civi
li. Si trattava, sotto entrambi gli aspetti, di mere congetture, fondate su dati ambigui e generici, come quello, da ultimo ipotizzato, del pernottamento da parte dei due imputati, in una unica camera, allo scopo di far apparire incongruo un importo pienamente congruo. In ogni caso, da tale ultima congettura, deriverebbe la mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. Nell’interesse dei ricorrenti, il difensore ha presentato motivi nuovi di ricorso, ulteriormente illustrando (anche con produzione di atti e documenti) le tesi difensive sopra esposte, con particolare riferimento alla necessità di acquisire le prove richieste e di chiarire ulteriormente la inesistenza della prassi cui si accennava nella pronuncia impugnata, della quale si insisteva per l’annullamento. L’eccezione di carenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria militare - qui riproposta, senza tenere conto delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata - deve essere recisamente disattesa, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale le previsioni criminose di cui all’art. 640 c.p. e all’art. 234 c.p.m.p. sono integrate dagli stessi elementi costitutivi, con l’unica differenza che il secondo è commesso in danno dell’ “amministrazione militare”, termine che rientra nel concetto di “pubblica amministrazione” (così Sez. I, 18 luglio 1994, B.); più recentemente, è stato deciso che l’amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l’organizzazione del personale e dei mezzi militari destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal ministero della Difesa o dai Corpi militari; ne consegue che, facendo l’Arma dei Carabinieri (come la Guardia di Finanza, in relazione alla quale questa Corte si esprimeva, superando analogamente le obiezioni oggi mosse dai ricorrenti) parte integrante delle Forze Armate dello Stato, è configurabile la giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare e non di quella ordinaria, in tema di truffa addebitata ad appartenenti a tali Corpi in danno dell’amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell’indebito rimborso di spese di missione, eccedenti quanto effettivamente pagato (cfr. Sez. I, 19 aprile 2001, F.; id., 31 gennaio 2000, Pet.; id., 19 gennaio 2000, Pel.). E non per nulla i rimborsi avvenivano mediante compilazione di documenti presentati all’Ufficio amministrativo dal quale erano governati i due marescialli, che liquidava le loro debenze attingendo a fondi amministrati dal medesimo Ufficio, come la sentenza in esame ricorda (pagg. 38 e segg.). Ne consegue la manifesta infondatezza degli appunti mossi al giudice militare, per non essersi attenuto ad altre decisioni, di segno contrario, di singoli giudici ordinari. Ciò premesso, deve rilevarsi la inammissibilità del congiunto ricorso, tenendo presente che, per uno dei capi d’imputazione, è ormai passata in giudicato l’assoluzione, non impugnata dal p.g.; mentre per l’altro capo, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. Ne consegue che, per poter applicare una formula di ampio proscioglimento, dovrebbe qui riscontrarsi quella “evidenza” dell’estraneità dei ricorrenti ai fatti loro addebitati, richiesta dall’art. 129 c. 2 c.p.p., in presenza, cioè, di una causa estintiva del reato, l’innocenza dell’imputato deve emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito, appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”. Ed invero, il richiamato requisito della “evidenza”, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione; ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della “causa più favorevole” sono costituiti unicamente dalla sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p. (cfr., in un quadro giurisprudenziale costante, Sez. VI, 8 giugno 2004, D.). Nella fattispecie, la sentenza impugnata argomenta convincentemente sulla esistenza di una vera e propria prassi di rimborsi gonfiati a vantaggio dei militari, richiamando inoppugnabili emergenze testimoniali e documentali; accerta la diversità del rimborso chiesto dagli attuali ricorrenti, rispetto al trattamento riservato ai clienti civili; le argomentazioni contrarie che il ricorso svolge o non incentrano carenze logico-giuridiche dell’impianto argomentativi che sorregge la pronuncia de qua, o propongono ricostruzioni alternative, o richiedono addirittura l’acquisizione di nuove prove, in contrasto insanabile coi principii ermeneutici sopra enunciati. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo”.



Formula di proscioglimento Declaratorie di cause di non punibilità Prevalenza della formula di ampio proscioglimento rispetto all’estinzione del reato per prescrizione - Quando ricorre.

(C.p.p., art. 129, 2° comma)

Corte di cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 145. Pres. Chieffi, Est. Mocali, P.G. Rosin, concl. per il rigetto; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di Napoli (dich. inamm.).

Per poter applicare una formula di ampio proscioglimento, in luogo dell’estinzione del reato per prescrizione, dovrebbe riscontrarsi quella “evidenza” dell’estraneità degli imputati ai fatti loro addebitati, richiesta dall’art. 129, c. 2,
c.p.p. In presenza di una causa estintiva del reato, l’innocenza dell’imputato deve, perciò, emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito, appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”. Ed invero, il richiamato requisito della “evidenza”, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obietti-va, che renda superflua ogni dimostrazione (1).

(1) V. motivazione nella massima che precede.