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  • N.2 - Aprile-Giugno
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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (massime a cura dell’Ufficio Massimario)

CODICE PENALE

Reati contro il patrimonio - Delitti Danneggiamento -In genere Consumazione - Differenza dal reato di deturpamento di cose Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 635 e 639)

Sez. 2, Sent. n. 2768 del 2 dicembre 2008 ud. (dep. 21/01/2009) Pres. Bardovagni, rel. Zappia, P.M. (Conf.), ric. Varsalona.
(Dichiara inammissibile, App. Sassari, 19 febbraio 2008)

Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell’azione dannosa ma per la diversa tipologia dell’alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l’uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento.



Reati contro il patrimonio - Delitti Riciclaggio - Delitto da cui proviene il denaro -Associazione mafiosa Ammissibilità - Fondamento.

(Cod. Pen. artt. 416 bis e 648 bis, Legge 9 agosto 1993 n. 328 art. 4)

Sez. 1, Sent. n. 2451 del 27 novembre 2008 cc. (dep. 21/01/2009) Pres. Chieffi, rel. Bonito, P.M. (Conf.), ric. P.M. in proc. Franchetti.
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 22 agosto 2008)

In tema di riciclaggio, l’associazione per delinquere di stampo mafioso costituisce delitto da cui provengono il denaro o i beni sostituiti o trasferiti, posto che è l’associazione mafiosa in quanto tale, anche indipendentemente dalle attività cui si dedica, a rendere tali attività illegali, poiché esse sono perseguite e realizzate con lo strumento dell’omertà, dell’intimidazione o della violenza, senza neppure la necessità di una preventiva individuazione, da parte dell’associazione medesima, di un programma criminoso di reati-fine.



Reati contro il patrimonio - Delitti Truffa - Elemento oggettivo (materiale) - In genere - Danno patrimoniale Derivazione da condotta commissiva Necessità - Esclusione - Condotta omissiva - Possibilità.

(Cod. Pen. art. 640)

Sez. 2, sent. n. 2808 del 2 ottobre 2008 cc. (dep. 21/01/2009) Pres. Bardovagni, rel. Cammino, P.M. (Conf.), ric. Bedino e altri.
(Rigetta, Trib. lib. Pordenone, 11 aprile 2008)

Nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui. (Fattispecie nella quale l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, indotta in errore sull’identità dell’effettivo “primo acquirente” del latte prodotto, causato da fittizia interposizione di società cooperative tra produttore del latte e acquirente finale, aveva omesso di richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull’eccedenza delle relative quote) V. sez. II civ., 27 luglio 2006, n. 17106.


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione Elemento soggettivo (psicologico): dolo - Dolo generico - Sufficienza Motivi dell’allontanamento dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari - Irrilevanza - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 43 e 385, DPR 3 novembre 2000 n. 396 art. 30)

Sez. 6, Sent. n. 44969 del 6 novembre 2008 ud. (dep. 3/12/2008) Pres. De Roberto, rel. Colla, P.M. (Parz. Diff.), ric. Iussi.
(Rigetta, App. Torino, 11 Aprile 2006)

Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente. (Fattispecie in cui l’imputato, pur essendo stato autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione per il tempo strettamente necessario ad accompagnare la moglie in ospedale il giorno del parto, era stato sorpreso presso l’ufficio anagrafe ove si era recato per la dichiarazione di nascita del figlio).


Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolumità individuale Omicidio - Circostanze aggravanti Premeditazione - Elementi costitutivi.

(Cod. Pen. artt. 575 e 577 co. 1 n. 3)

Sez. Un., Sent. n. 337 del 18 dicembre 2008 ud. (dep. 9/01/2009) Pres. Gemelli, rel. Canzio, P.M. (Conf.), ric. Antonucci e altri.
(Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Salerno, 30 Ottobre 2007)


Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nel-l’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali Concussione - In genere - Concorso dell’“extraneus” -Condizioni Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 110 e 317)

Sez. 6, Sent. n. 42795 del 23 settembre 2008 ud. (dep. 17/11/2008) Pres. Lattanzi, rel. Matera, P.M. (Conf.), ric. Manfrin.
(Rigetta, App. Torino, 27 Giugno 2005)

Risponde del delitto di concorso in concussione l’estraneo, libero professionista, che non si limiti a farsi portavoce presso la vittima, sua cliente, della richiesta di denaro e a rappresentare le possibili conseguenze negative degli accertamenti, nella specie fiscali, che il pubblico ufficiale richiedente potrebbe svolgere in danno, ma si attivi per il buon esito dell’illecita operazione, da un lato assicurando al pubblico ufficiale la minore esposizione possibile nel rapporto con la vittima, dall’altro, offrendosi di anticipare, per conto della vittima, l’esborso della somma di denaro richiestale.



Reati contro l’ordine pubblico Contravvenzioni -Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Schiamazzi molesti degli avventori di una pizzeria Responsabilità del gestore dell’esercizio - Configurabilità.

(Cod. Pen. art. 659)

Sez. 1, Sent. n. 48122 del 3 dicembre 2008 ud. (dep. 24/12/2008) Pres. Chieffi, rel. Giordano, P.M. (Conf.), ric. Baruffali.
(Rigetta, Trib. Sondrio, 24 Gennaio 2008)

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, una pizzeria) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne. (La Corte ha precisato che la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica).



Stupefacenti - In genere Associazione finalizzata al traffico Concorso con l’associazione per delinquere ex art. 416 e 416 bis cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza.

(Cod. Pen. art. 416 bis, DPR 9 ottobre 1990 n. 309 art. 74)

Sez. Un., Sent. n. 1149 del 25 settembre 2008 cc. (dep. 13/01/2009) Pres. Carbone, rel. Marasca, P.M. (Conf.), ric. Magistris.
(Rigetta, Trib. lib. Bari, 15 ottobre 2007)


I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi.



CODICE PROCEDURA PENALE

Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Quasi flagranza - Caratteri - Sorpresa del reo con cose o tracce del reato - Modalità.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382)

Sez. 4, Sent. n. 46159 del 16 settembre 2008 cc. (dep. 15/12/2008) Pres. Morgigni, rel. Foti, P.M. (Parz. Diff.), ric. P.M. in proc. Olivieri.
(Annulla con rinvio, Trib. Messina, 20 Agosto 2007)

In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la “sorpresa” non avvenga in maniera casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.



Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni Dichiarazioni spontanee - Utilizzabilità nelle indagini preliminari - Sussistenza.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 191, 273 e 350)

Sez. Un., Sent. n. 1150 del 25 settembre 2008 cc. (dep. 13/01/2009) Pres. Carbone, rel. Marasca, P.M. (Conf.), ric. Correnti.
(Rigetta, Trib. lib. Caltanissetta, 20 Marzo 2008)


Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall’art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari.



Indagini preliminari -Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Notizie e indicazioni nell’immediatezza del fatto - Utilizzabilità al fine di sviluppare le indagini - Sussistenza - Testimonianza dell’ufficiale di P.G. sulle indagini svolte - Legittimità.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 194, 195 e 350)

Sez. 4, Sent. n. 41040 del 24 settembre 2008 ud. (dep. 3/11/2008) Pres. Brusco, rel. Amendola, P.M. (Conf.), ric. Muzzolon.
(Dichiara inammissibile, App. Milano, 10 aprile 2007)

La polizia giudiziaria, al fine di sviluppare le indagini in merito a quanto appreso, può utilizzare le dichiarazioni rese dall’indagato nell’immediatezza del fatto senza la presenza del difensore e sugli esiti di tali indagini, nonché sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall’indagato, è legittima l’acquisizione nel dibattimento della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che tali accertamenti ha svolto.



Prove - Mezzi di ricerca della prova Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -In genere Registrazione di una conversazione effettuata con videoripresa da un interlocutore “extraneus”, dotato di strumenti fornitigli dalla polizia giudiziaria - Difetto di autorizzazione del giudice - Inutilizzabilità - Ragioni.
 
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 191, 266, 267, 268 e 271)

Sez. 6, Sent. n. 44128 del 6 novembre 2008 cc. (dep. 26/11/2008) Pres. De Roberto, rel. Serico, P.M. (Diff.), ric. Napolitano e altri.
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 31 marzo 2008)


In materia di intercettazioni, sono inutilizzabili, in assenza di autorizzazione del giudice, le registrazioni di conversazioni effettuate con videoripresa da un soggetto “extraneus”, dotato di strumenti di captazione predisposti e fornitigli dalla polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni.



LEGGI SPECIALI

Circolazione stradale (nuovo codice) Norme di comportamento Circolazione - Guida in stato di ebbrezza - Da alcool - Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità Conseguenze.

(Cod. Strada art. 186, Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117 art. 5, Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 art. 4 co. 1 lett. D, Legge 2 ottobre 2007 n. 160 art. 5, Legge 24 luglio 2008 n. 125 art. 4 co. 1 lett. D)

Sez. 4, Sent. n. 47378 del 21 ottobre 2008 ud. (dep. 19/12/2008) Pres. Marzano, rel. Piccialli, P.M. (Diff.), ric. Dalla Vedova.
(Annulla senza rinvio,Trib.Pieve Di Cadore s.d.Belluno 9 Ottobre 2007)

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, pur dopo le modifiche apportate all’art. 186 cod. strada dall’art. 4 comma primo, lett. d) D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod. in L. n. 125 del 2008, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale; tuttavia, in difetto dell’accertamento tecnico, l’affermazione di responsabilità deve essere limitata, in ossequio al principio del “favor rei”, alla meno grave ipotesi di cui alla lett. a).


Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d’antichità e d’arte) - In genere - Tutela penale dei beni culturali ed ambientali Prescrizioni di tutela diretta - Beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici - Configurabilità del reato di “opere illecite” -Condizioni Individuazione.

(D.Lgs. 22 gennai 2004 n. 42, artt. 10, 12, 21 e 169)

Sez. 3, Sent. n. 42899 del 24 ottobre 2008 ud. (dep. 18/11/2008) Pres. Lupo, rel. Lombardi, P.M. (Parz. Diff.), ric. Valente.
(Annulla senza rinvio, App. Venezia, 11 Gennaio 2008)

In tema di tutela penale delle cose di antichità e d’arte, ai fini della operatività della cosiddetta tutela “diretta” sui beni immobili, qualificati come beni culturali, appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici, la cui violazione integra il reato di esecuzione di opere illecite (artt. 10, 21 e 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è necessario che siano soddisfatte tre condizioni: a) che i predetti beni siano stati realizzati da oltre cinquanta anni; b) che il loro autore non sia più vivente; c) che abbia dato esito positivo la verifica dell’interesse culturale secondo la procedura di cui all’art. 12 del D.Lgs. citato.


Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Con obbligo di soggiorno Violazione delle prescrizioni - Reato Individuazione.

(Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 art. 9 co. 2 Legge 31 luglio 2005 n. 155 Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144)

Sez. 1, Sent. n. 47766 del 6 novembre 2008 cc. (dep. 23/12/2008) Pres. Fazzioli, rel. Cassano, P.M. (Diff.), ric.P.M. in proc. Lunari.
(Dichiara inammissibile, Gip Trib. Tivoli, 10 Aprile 2008)

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 144 del 2005, integra il delitto di cui all’art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956, la violazione di qualsiasi obbligo o prescrizione inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.




Stupefacenti -In genere Associazione finalizzata al traffico Vendita ai consumatori - Apporto all’organizzazione - Condizioni.

(DPR 9 ottobre 1990 n. 309 art. 74)

Sez. 1, Sent. n. 1849 del 9 dicembre 2008 cc. (dep. 19/01/2009) Pres. Fazzioli, rel. Cassano, P.M. (Diff.), ric. Cucchiarelli e altro.
(Rigetta, Trib. lib. Roma, 25 agosto 2008)


In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche l’attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata avvalendosi consapevolmente e continuativamente delle risorse dell’organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall’organizzazione stessa. 



Videosorveglianza in Condominio Privacy e Sicurezza, Diritto alla - Il delitto di interferenze illecite nella vita privata.
Cass. pen., Sez. V, Sent. 26 novembre 2008, n. 44156.

Il condomino che installi per motivi di sicurezza alcune telecamere per visionare gli spazi rientranti tra le parti comuni dell’edificio non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà degli altri condomini informati della presenza del sistema di videosorveglianza. La ripresa con una telecamera delle parti comuni, esposta per vocazione all’utilizzo ed alla vista altrui, non può infatti in alcun modo ritenersi indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini. Non possono trovare, pertanto, applicazione le disposizioni penali in materia di tutela della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto realizzate e perciò riprese.
Si legge quanto appresso in sentenza:
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Trento confermava la sentenza 10 maggio 2007 del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato responsabile

...omissis...

del reato di cui all’art. 615-bis c.p. commesso dal 10 ottobre 2003 al sequestro avvenuto il 31 maggio 2005, e l’aveva condannato, con la recidiva generica, alla pena di nove mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili. Secondo la contestazione l’imputato «installando sul balcone della propria abitazione due telecamere, si procurava indebitamente immagini attinenti la vita privata [che si svolgeva] nella abitazione di ...omissis... e dei suoi familiari». La sentenza del Tribunale rilevava che l’imputato aveva installato nell’ottobre 2003 su di un “poggiolo” [balcone] della propria casa e sul tronco di un albero antistante due telecamere che consentivano di visionare le immagini riprese sul televisore di casa (sia dell’imputato sia delle persone offese) tramite un presa scart; che non v’era certezza che entrambe le telecamere avessero funzionato e funzionassero, ma che erano sufficienti le riprese effettuate da una sola delle due ad integrate il reato contestato; che l’apparato consentiva infatti la ripresa di immagini «relative all’ingresso comune dell’edificio, al vialetto d’accesso e, per una parte di sia pur piccole proporzione, di proprietà esclusiva delle parti civili», alcune inquadrature mostrando «parti di un poggiolo e di uno sporto sicuramente appartenenti alle unità immobiliari di tali persone; che il reato doveva perciò ritenersi sussistente perché, «a parte il rilievo che anche una sola ripresa relativa all’altrui proprietà esclusiva risulterebbe comunque invasiva della riservatezza [...], anche la ripresa di parti comuni, sia pure ad opera di uno dei comproprietari, invade la sfera giuridica degli altri comproprietari...», non essendo dubitabile che le riprese video implicavano «la ripresa di immagini riguardanti le persone degli altri comproprietari nell’atto di utilizzare secondo il proprio diritto la res communis» ciò traducendosi in «una indebita invasione dell’altrui riservatezza», a nulla rilevando che la ripresa dovesse servire allo scopo di tutela da intrusioni di soggetti estranei. La Corte d’appello confermava la condanna ribadendo che le telecamere istallate consentivano di riprendere e di riversare in diretta sul televisore «immagini relative non solo al vialetto e all’ingresso comune dell’edificio, ma anche ad alcune parti di proprietà esclusiva della famiglia

...omissis...


quali un poggiolo e uno sporto»; che al perfezionamento del reato è sufficiente il dolo generico (cita Sez. 1, n. 25666/2003 per un caso del tutto simile) mentre l’avverbio “indebitamente” si riferisce alla sola assenza di cause di giustificazione; che la condivisa installazione di un video citofono era cosa del tutto diversa dalla istallazione di una videocamera; che dalle dichiarazioni testimoniali risultava che l’imputato era ampiamente consapevole del dissenso delle persone offese alla collocazione di apparati video e che ciò nonostante non li aveva rimossi per due anni.
2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore ...omissis... che chiede l’annullamento della sentenza impugnata. Premette in fatto che l’imputato aveva installato due videocamere, una sul poggiolo della sua abitazione, «a servire quale videocitofono sulla porta d’ingresso» l’altra, sull’albero, che in realtà non aveva mai funzionato, che trasmettevano immagini sul televisore di casa e che potevano essere registrate.
2.1. Con il primo motivo denunzia quindi violazione degli artt. 615-bis 43 e 47, terzo comma c.p. e 530 c.p.p.. Sostiene:
-che l’avverbio “indebitamente” usato nelle previsione incriminatrice - connotante di antigiuridicità speciale il fatto penalmente rilevante» - va riferito anche all’elemento psicologico del reato e non [solo] alla [contraria] volontà del soggetto captato, essendo (secondo autorevole dottrina e copiosa giurisprudenza di merito) strettamente correlato all’attività di procurarsi notizie [vietate] e comporterebbe la repressione non della registrazione senza consenso ma di quella realizzata mediante insidiosi mezzi tecnici;

-che i Giudici di merito avrebbero errato nel valorizzare esclusivamente l’assenza di consenso delle parti offese (peraltro contestata con successivo motivo), facendone derivare l’esistenza del dolo quasi fosse un automatismo, mentre avrebbero dovuto assolvere l’imputato per carenza della sua volontà cosciente di procurarsi indebitamente immagini vietate, giacché il sistema istallato non era di videosorveglianza continua, ma attivabile a comando, e funzionante perciò nello stesso modo di un videocitofono, e, soprattutto, era stato installato per tutelare la sicurezza dell’area (priva di protezioni e direttamente accessibile dalla strada statale) da intrusioni di terzi, anche nell’interesse degli altri comproprietari (altre soluzioni risultando troppo costose, le persone offese non avendo manifestato la loro opposizione prima del sequestro, le immagini essendo visionabili da loro, l’apparato non consentendo la ripresa al buio né in piena luce, non essendo stata mai effettuata alcuna registrazione).
2.2. Con il secondo motivo denunzia mancanza della motivazione e violazione degli artt. 50 c.p. e 530 c.p.p. in relazione alle risultanze istruttorie.

Sostiene:
- che era perlomeno dubbio che le parti civili non avessero consentito alla videosorveglianza, citando le dichiarazioni rese dall’imputato in sede d’interrogatorio e quelle del teste …omissis… (figlio dell’imputato) che le confermavano e affermando che le dichiarazioni delle parti civili non erano invece credibili e non erano state sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità (il tutto riportando ampi brani delle dichiarazioni citate e commentandole);
- che la videosorveglianza era a disposizione e nel-l’interesse anche dei vicini che potevano in ogni momento controllare cosa stessero inquadrando;
- che il fatto contestato era da ritenete perciò quantomeno scriminato, sotto il profilo putativo, dalla convinzione dell’esistenza del consenso delle persone offese.


Diritto

1. Osserva il Collegio che è pacifico, in fatto, che l’impianto di videosorveglianza installato dal ricorrente era idoneo a riprendere patti comuni antistanti l’ingresso degli edifici di proprietà del ricorrente stesso e delle parti civili nonché in minima parte l’esterno di un balcone e di una sporgenza dell’edificio di proprietà di costoro; che le aree comuni erano di comproprietà dell’imputato e fornivano accesso anche alla sua casa; che si trattava di aree non recintate e non intercluse allo sguardo neppure degli estranei; che parimenti erano visibili dal-l’esterno e dall’area di proprietà comune il balcone e lo sporto incidentalmente ricadenti nell’area di ripresa. Che l’imputato avesse effettuato delle registrazioni delle riprese non è contestato e non risulta dalle sentenze di merito: le registrazioni riversate in atti essendo state effettuate invece proprio dalle parti civili, alle quali era stato dato accesso alla videosorveglianza; la qual cosa dimostra che né il sistema di ripresa né le singole riprese erano in alcun modo loro occultate. L’affermazione di responsabilità è stata motivata dando rilievo preminente, se non esclusivo, alla idoneità dell’apparato a riprendere gli altri comproprietari nell’atto di far uso, «secondo il proprio diritto», della cosa comune.
2. Occorre dunque ricordare che il delitto di illecite interferenze nella vita privata previsto dall’art. 615bis c.p., introdotto nell’ordinamento penale dall’art. 1 della legge 8 aprile 1974, n. 98 richiede un duplice presupposto fattuale, rappresentato:
(a)  dall’indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell’art. 614. c.p., realizzata con le previste apparecchiature;

(b)  dall’attinenza delle notizie od immagini - così indebitamente captate - alla vita privata che si svolga in quei luoghi. Secondo Sez. V n. 35947 del 4 giugno 2001, la ratio della norma incriminatrice è, come risulta anche dalla sua collocazione sistematica, «quella di salvaguardare la libertà domestica assicurando che la sfera ambientale in cui si svolge resti al riparo da qualsiasi intromissione altrui - realizzata mediate l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonori atti a captare notizie o immagini attinenti alla vita privata - che possa attentare alla pace, alla tranquillità ed alla sicurezza di quell’ambito di riservatezza in cui si esplica la personalità».


2.1. La fattispecie incriminatrice è stata d’altronde inserita dalla legge n. 98 del 1974 in un contesto che offriva risposta a C. cost. n. 34 del 1973, positivamente disciplinando altresì le intercettazioni telefoniche mediante la contemporanea introduzione dei “nuovi” artt. 226-bis- 226-sexies del c.p.p. del 1930, ed era espressamente richiamata dall’art. 226-quinquies, che sanzionava a pena di nullità assoluta la utilizzazione di intercettazioni ottenute «nei modi di cui all’art. 615-bis». E concordemente la dottrina ha sottolineato come emergesse dai lavori preparatori (in particolare dalla relazione omissis) la «ponderata decisione di legare la nuova fattispecie di reato all’art. 14 della Costituzione e, sotto il profilo della legge ordinaria, all’art. 614 del codice penale» elaborandola quale «prolungamento della fattispecie di violazione di domicilio già sanzionata dall’art. 614 del codice penale». La previsione incriminatrice trova radice dunque nella convinzione, tanto risalente quanto autorevole e condivisa che «privatezza e domicilio sono termini correlativi»: l’inviolabilità del domicilio fungendo da strumento di tutela di una manifestazione specifica della vita privata e solo in relazione a tale manifestazione specifica risultando circoscritta la tutela penale «esclusiva e diretta» riconosciuta dall’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite). È stato così rilevato in dottrina che le notizie ed immagini la cui conoscenza esclusiva è protetta dall’art. 615-bis non possono che essere le medesime la cui conoscenza esclusiva è tutelata in via invece «eventuale», ancorché sempre diretta, dal-l’art. 614 (e 615) c.p., che difende l’indebita intrusione nella vita privata attuata mediante la penetrazione nel domicilio invito domino. Anche per l’integrazione del delitto di cui all’art. 615-bis si è ritenuto necessario perciò «l’uso di apparecchiature in grado di cagionare quella medesima offesa alla vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie e
o immagini da parte di un estraneo che si trovi fisicamente nel domicilio», escludendosi che «la percezione di alcune notizie o immagini mediata dal-l’utilizzo di strumenti di ripresa possa essere sotto-posta a pena laddove la loro percezione diretta è invece lecita».
2.2. Altri autori hanno tutti sostenuto che sarebbe, al contrario, proprio l’uso degli strumenti di ripresa a rendere illecita la attività di osservazione di immagini o notizie all’interno dei luoghi (in genere pertinenze: giardini, cortili, parcheggi, garage; ovvero terrazze, balconi) che rientrano nella nozione di domicilio ma la cui vista è facilmente accessibile dall’esterno. Ed è quanto sostiene una parte della giurisprudenza di questa Corte, allorché afferma, ad esempio, che non può escludersi la sussistenza del reato laddove esista un «diritto di veduta», giacché tale diritto soffre «limiti di natura civilistica (distanze) solo in relazione alle possibilità di nuove aperture» e non può confondersi con un «diritto di documentazione dei fatti di vita privata altrui, non riconosciuto nel nostro ordinamento e concepibile solo con il consenso del-l’avente diritto ovvero in presenza di cause di giustificazione» (sez. 5, n. 8573 del 23 gennaio 2001, Amadei, in Riv. Pen. 2001, 445, di annullamento con rinvio, e la successiva Sez. 1 n. 25666 del 4 aprile 2003, Amadei, citata nella sentenza impugnata; cfr. peraltro C. Cost. n. 349 del 1999, che, proprio con riguardo al bilanciamento tra esigenze di riservatezza e uso normale del diritto di proprietà privata, aveva già affermato che l’acquisto del diritto di veduta in ambiti domiciliari confinanti «giustifica all’evidenza, la compressione dell’altrui diritto alla riservatezza») o quando la videoripresa insista in aree condominiali ad uso e visibilità comune (Sez. 5, n. 16189 del 15 ottobre 2004, M.)
o ancora in situazione in cui l’autore dell’intercettazione abbia egli stesso la disponibilità del domicilio per via del suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima (Sez. 5, n. 39827 del 8 novembre 2006, G.).
2.3. A conforto del precedente indirizzo milita però quanto recentemente affermato in tema di ambito domiciliare e di riservatezza da S.U. n. 26795 del 28 marzo 2006, e da Corte cost. Sentenza n. 149 del 2008. Quest’ultima, in particolare, tornando ad occuparsi delle natura indebita delle riprese di comportamenti non comunicativi ai fini della loro utilizzabilità come prove ha osservato che «l’art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi». «Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto della inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto, ossia [...] come presidio di un’intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa
-attraverso l’uso di strumenti tecnici - anche senza la necessità di una intrusione fisica». Di conseguenza, «affinché scatti la protezione dell’art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l’azione - pur svolgendosi in luoghi di privata dimora - può essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza». Cosa analoga affermava un autorevole Autore, con riferimento all’art. 226-quinquies del codice del 1930 e a proposito dell’espresso richiamo in esso contenuto all’art. 615-bis, sostenendo che inammissibili erano le prove ottenute mediante ripresa “indebita”, quali quelle ottenute mediante spie elettroniche clandestinamente introdotte; ammissibili invece immagini o suoni «captati ab extra ogni qualvolta l’interno sia accessibile (caso classico le riprese negli appartamenti sul cortile): è indiscreto lo home watching, ma non indebito». Si tratta, è evidente, di affermazioni attinenti alla utilizzazione procedurale di videoriprese in tesi illecite; la loro incidenza sull’esegesi dell’art. 615-bis c.p. non può essere tuttavia esclusa dalla circostanza che il codice vigente abbia ripreso il richiamo espresso a detta norma contenuto nell’art. 226quinquies c.p. p. se non altro perché S. U. n. 26795 del 28 marzo 2006, P. è tornata a ribadire l’inammissibilità a norma dell’art. 189 c.p.p. in coerenza con l’art. 190 comma 1, c.p.p. di “prove” basate su una attività che la legge vieta, come il caso appunto di riprese visive di comportamenti non comunicativi avvenuti in ambito domiciliare, che dunque dove risultassero “indebitamente” formate non potrebbero in alcun modo essere acquisite come prova atipica (neppure, per ricordare quell’Autore, se la ripresa sul cortile documentasse il più efferato dei delitti). Non appare perciò giustificata l’oscillazione giurisprudenziale segnalata dalle stesse SU. P., che «tende ad ampliare il concetto di domicilio e di vita privata in funzione della tutela penale di cui agli artt. 614 e 615-bis c. p. mentre tende a circoscriverlo quando l’ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini». V’è anzi, per quanto all’inizio detto e per rispetto non formale del principio di legalità, più d’una ragione per fare applicazione anche nell’interpretazione della norma incriminatrice delle enunciazioni giurisprudenziali secondo cui «deve escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora quanto nel domicilio con riferimento a videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacché per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico, la percettibilità all’esterno dei comportamenti in essi tenuti facendo venir meno le ragioni della tutela domiciliare.

3. Trasponendo tali approdi alla fattispecie in esame, risulta dunque evidente come in essa l’imputato abbia fatto uso del suo diritto di osservare quanto accadeva in zone comuni non protette alla vista (né sua né di estranei). La ripresa di quanto avveniva nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro la volontà dei condomini, non era d’altro canto effettuata né clandestinamente né fraudolentemente, non era in altri termini neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui potevano credere di non essere osservati. La ripresa delle aree comuni non può di conseguenza ritenersi in alcun modo invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell’art. 615-bis c.p., giacché la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse (ma entrambe le sentenze di merito sono sul punto estremamente generiche) che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese.
3.1.  V’è la circostanza che l’impianto consentiva anche la ripresa, dall’esterno, di limitate zone di proprietà esclusiva: parte di un balcone, di un davanzale. Nulla di specifico dicono però le sentenze di merito sulle effettiva esistenza di riprese realizzate grazie alla capacità intrusiva delle videocamere ed aventi effettivamente ad oggetto momenti della vita privata che si svolgevano all’interno del domicilio e che sarebbero stati preclusi alla vista naturale (è appena il caso di ricordare, richiamando Sez. 5, n. 30875 del 6 luglio 2005, C., che il reato in esame punisce chi “si procura” indebitamente notizie e immagini, a differenza ad esempio di quello previsto dall’art. 617-bis c.p. che si perfeziona con la semplice installazione di un impianto idoneo). In relazione a tale specifico aspetto, l’unico che attiene alla esistenza di una condotta riconducibile a quella punita dall’art. 615-bis c.p., la sentenza impugnata dovrebbe dunque essere annullata con rinvio.

4. Può tuttavia ritenersi assodato che non era certamente volontà dell’imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l’impianto solo per ragioni di sicurezza esterne, riprendere anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all’interno della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito evidenziando che l’angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l’imputato aveva fornito ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere (in realtà di una non si è neppure sicuri che avesse mai funzionato) mediante i televisori all’interno delle loro case. Sicché può concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l’elemento soggettivo del reato. La qual cosa comporta che debba darsi prevalenza all’annullamento senza rinvio, per tale causa, della sentenza impugnata. Per questi motivi annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Tutela della riservatezza e norma penale


Preliminarmente all’esame della vicenda processuale e delle implicazioni giurisprudenziali e dottrinali delle decisioni assunte dalla Suprema Corte, giova brevemente cennare a quel concetto di riservatezza invocato più volte dalle parti civili e richiamato in via incidentale nelle motivazioni con cui è stata argomentata la sentenza in commento. Originariamente il concetto di privacy si traduceva (nella sua accezione difensiva) nella capacità di una persona (o di un gruppo di persone) di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri, inclusi organizzazioni ed enti (sempre che il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle). Negli ultimi decenni il termine privacy, inizialmente riferito alla sfera della vita privata, “...ha subito un’evoluzione estensiva, arrivando ad indicare il diritto al controllo sui propri dati personali...”(1). Controllo che, ad oggi, diventa elemento essenziale, ma difficilmente realizzabile, in ragione delle tecnologie di comunicazione e di informazione che hanno demoltiplicato gli attacchi alla riservatezza del cittadino, intesa come concetto onnicomprensivo, e reso necessari decisi interventi normativi da parte del Legislatore. Anteriormente all’entrata in vigore della prima legge organica di tutela delle informazioni personali la sfera privata godeva, comunque, di una seppur frammentaria e parziale tutela pena-le attraverso le norme relative a domicilio e segreti(2). La volontà del legislatore dell’epoca di assicurare una particolare tutela, quale quella offerta dalla natura penale, evidenzia la speciale dignità attribuita già da tempo alla materia.
A riguardo si vedano gli artt. 614 - 615 c.p., che danno piena attuazione all’art. 14 Cost.(3), garantendo l’inviolabilità del domicilio, quale sfera materiale sottratta alle intromissioni altrui; gli artt. 615 ter, quater, quinquies c.p., strumenti di tutela specifica contro il fenomeno della criminalità informatica posti a garanzia della “riservatezza informatica” e del c.d. “domicilio informatico”; l’art. 615-bis c.p. che prevede la fattispecie di reato di interferenze illecite nella vita privata delineando due diverse modalità di violazione della riservatezza: al primo comma viene, di fatto, sanzionata, l’attività diretta a procurarsi, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di cui all’art. 614 c.p.; nel secondo comma viene sanzionato, andando ben oltre la semplice raccolta di informazioni, il comportamento ad essa successivo, cioè il delitto di diffusione o rivelazione delle notizie o immagini ottenute nei modi suindicati. Ed ancora gli artt. 616 - 623 bis c.p., relativi alla inviolabilità dei segreti, che tutelano la corrispondenza, le comunicazioni o conversazioni telegrafiche e telefoniche od attuate con altri mezzi, i documenti segreti, il segreto professionale, scientifico o industriale e l’art. 621 c.p. che prevede il reato di rivelazione di documenti segreti. Altre norme attinenti alla tutela della riservatezza sono l’art. 684 c.p., che punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale(4) ed, infine, l’art. 734-bis c.p. che sanziona con la pena dell’arresto chiunque “...divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso...” nei casi dei delitti, semplici e aggravati, di violenza sessuale di cui agli artt. 609 ss. c.p. L’art. 615-bis c.p., oggetto della sentenza in commento, trova la sua ratio nella necessità di salvaguardare in ogni individuo una certa sfera di riservatezza(5). Esigenza di cui in via indiretta e frammentaria si era fatto già carico il Legislatore Costituzionale attraverso alcune disposizioni tra le quali vedasi gli artt. 13, 15, 27, comma 2, 29 e 21, nelle quali è possibile ravvisare unicamente manifestazioni di singoli aspetti di quella riservatezza costituzionalmente rilevante che, ad oggi, trova la propria collocazione tra i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). La riconosciuta dignità costituzionale del diritto alla privacy, imposta dal progresso tecnologico e dalla evoluzione della società, ha consentito successivamente al legislatore di forgiare una nuova fattispecie incriminatrice da inserire nel codice penale: il delitto di interferenze illecite nella vita privata, appunto, di cui all’art. 615-bis c.p.(6).
La nuova ipotesi di reato, introdotta con la Legge 8 aprile 1974 (Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni) è collocata nel Libro II, Titolo XII “Dei Delitti contro la persona”, tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio, dopo le classiche figure della violazione di domicilio ex artt. 614(7) e 615 c.p. Tale norma, “...auspicata e considerata come una sorta di baluardo per proteggere il nuovo bene giuridico della riservatezza...”(8), a suo tempo ha rappresentato elemento di novità sotto il profilo politico-criminale ma nella applicazione pratica non ha sortito gli effetti auspica-ti come dimostrano, dati alla mano, i pochi arresti effettuati nel tempo e gli esiti quasi sempre assolutori. Proprio la struttura stessa della fattispecie crea, secondo parte della dottrina, dubbi circa la riconducibilità alla riservatezza del bene dalla stessa tutelato; la collocazione sistematica tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio unitamente alle indicazioni emerse nel corso dei lavori preparatori del testo di legge(9) ed alla formulazione del testo normativo, che riconduceva le condotte delittuose (di indiscrezione - n.d.a.) quasi esclusivamente all’ambiente domestico, alimentano, infatti, tali dubbi. Ed è proprio il riferimento da parte del-l’art. 615-bis c.p. ai luoghi di cui alla fattispecie della violazione del domicilio a far ritenere preferibile individuare il bene protetto dalla norma de qua alla sola privatezza di quanto avviene all’interno delle mura domestiche portando, per converso, ad escludere dalla sfera applicativa della medesima la captazione di discorsi confidenziali o di immagini in un luogo pubblico(10).
Come si vedrà più approfonditamente, proprio detto orientamento è stato ripreso con convinzione dalla Suprema Corte nella sentenza in commento. Con la Legge n. 675/96 il Legislatore è intervenuto, al fine di disciplinare in modo organico la materia della riservatezza, dettando un provvedimento che attraverso disposizioni di carattere amministrativo, civile e penale(11) ha inteso accordare la più ampia tutela al diritto al controllo esclusivo dei propri dati personali. Attualmente nel nostro Ordinamento giuridico è in vigore il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, che ha abrogato la citata Legge del 1996, rappresentando un notevole cambio di prospettiva nella definizione concettuale del diritto alla privacy che cessa, oggi, di avere rilevanza limitatamente alla sola esigenza che nessuno invada il “nostro mondo privato” (visione c.d. statica) per assurgere a diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità (visione c.d. dinamica). Da una definizione statica si è, dunque, passati ad una dinamica elaborata in riferimento alla potestà di “autodeterminazione e sovranità su di sé” (Stefano Rodotà) od al vero e proprio “diritto ad essere io” (Giuseppe Fortunato), riconoscendo al singolo il ruolo di parte attiva e non passiva di un sistema in evoluzione. Ciò ha comportato necessariamente l’avvio di un procedimento di rimodulazione del rapporto cittadino-istituzioni-società, declinato attraverso una presenza reale, caratterizzata dal bisogno dell’esserci, nel rispetto reciproco delle proprie libertà.

Approfondimenti

(1) -A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, I reati contro la persona, Tomo II, Reati contro l’onore e la libertà individuale a cura di M. PAPA, UTET Giuridica, 2006.
(2) -Contenenti precise indicazioni di natura spaziale, strumentale e di modalità della condotta.
(3) -Art. 14 Cost. - Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
(4) -Trattasi di articolo che tutela la riservatezza dell’imputato, in raccordo all’art. 27 della Costituzione, relativo alla presunzione di non colpevolezza, coinvolgendo però, in maniera più diretta, onore e reputazione del soggetto.
(5) -Sulla linea di quel “right to be left alone” già da tempo noto alla dottrina statunitense.
(6) -Art. 615-bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata): “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
(7) -Di cui l’art. 615 bis c.p. costituisce un prolungamento riferendosi alle ingerenze non fisiche, ma realizzate a distanza attraverso l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora.
(8) -G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, Volume II, Tomo, I, Delitti contro la persona, Zanichelli, 2006.
(9) -In particolare dalla relazione Martinazzoli ove si evidenziava l’opportunità di non incidere troppo sulla libertà di informazione.
(10) -F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte speciale, Cedam, 2005.
(11) -La scelta di censurare penalmente la violazione di alcune delle disposizioni della legge medesima è stata criticata da parte della dottrina per la controtendenza dell’ordinamento alla depenalizzazione degli illeciti di lieve entità. Ma la scelta effettuata dal legislatore del tempo era necessaria in riferimento alla esigenza di rendere pienamente operativo quel principio di effettività, il quale, oltre che cogente nell’ordinamento interno, è pienamente operativo a livello internazionale e comunitario.


Segue - La tutela della riservatezza nei rapporti condominiali: la problematica della videosorveglianza
 
La disciplina sulla riservatezza (oggi protezione dei dati personali - n.d.a.) ha carattere di norma generale. Trova, dunque, piena applicazione anche relativamente ai rapporti condominiali, come peraltro rilevato dal Garante in diverse occasioni e confermato da numerose decisioni dei tribunali di merito. Un aspetto particolare e delicato che, in riferimento alla pronuncia della Suprema Corte in commento, merita ulteriore approfondimento è quello della videosorveglianza. Questo argomento è stato oggetto di trattazione da parte del Garante in due occasioni: nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e nella Relazione(12) per l’anno 2004 sullo stato di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali. In entrambi i documenti l’Autorità Garante è intervenuta con argomentazioni con-similari che di seguito succintamente si riportano.

Il provvedimento sulla videosorveglianza

Il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004(13) pertiene tutti gli aspetti della videosorveglianza prendendo in considerazione anche le questioni che interessano quella in ambito condominiale. La prima parte del provvedimento definisce i principi generali della materia (principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità), dettando di seguito gli adempimenti necessari per garantire il rispetto della legge(14), le prescrizioni e le sanzioni.
Ai fini di quanto rileva in questa sede, ossia i rapporti condominiali, il provvedimento prevede quanto segue. Premesso che i privati possono trattare i dati personali solo se vi è il preventivo consenso espresso dall’interessato(15), in caso di loro impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di raccogliere lecitamente il consenso può risultare in concreto fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalità di funzionamento dei sistemi di rilevazione, che riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non è agevole e talvolta non è neppure possibile contattare prima del trattamento(16). In questi casi il provvedimento delinea un presupposto alternativo di liceità definendo il c.d. principio di bilanciamento degli interessi che consente di individuare i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso. In riferimento alla registrazione delle immagini il provvedimento stabilisce, dunque, che, in presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio, tali registrazioni sono consentite a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. A proposito, invece, della sorveglianza senza registrazione il provvedimento stabilisce espressamente che nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne a edifici e immobili(17) il trattamento dei dati è legittimo a condizione che venga effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale dell’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti.
In riferimento ai videocitofoni il provvedimento stabilisce, inoltre, che la loro esistenza deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente rilevabile, nei casi in cui non sono utilizzati per fini esclusivamente personali(18). In tale ambito il Garante è intervenuto in diverse occasioni precisando come sia assolutamente necessaria una adeguata informativa anche nel caso di telecamere, collocate pure nell’interno di un edificio (come nei pianerottoli, nei corridoi e nelle scale), che si attivano, sia pure per un tempo limitato, riprendendo le persone fino all’ingresso negli appartamenti. Per quanto riguarda le riprese nelle aree comuni, oggetto della sentenza in commento, l’installazione degli strumenti di ripresa, se effettuata nei pressi di immobili privati ed all’interno di edifici in condominio e nelle loro pertinenze (come posti auto o box), benché non sia soggetta al Codice nel caso in cui i dati non vengano comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l’adozione di cautele a tutela di terzi(19) al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. In tal senso, ha ricordato il Garante “...l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (come cortili, pianerottoli, scale
o garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini...”. L’Autorità precitata ha, dunque, evidenziato come le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali debbano trovare applicazione anche in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione, da studi professionali e da società o da enti noprofit.

L’installazione di questi impianti è ammissibile, ha proseguito il Garante, solo ed esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni da concrete situazioni di pericolo; la valutazione della proporzionalità, in riferimento al principio di bilanciamento degli interessi, deve essere effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione di dati, in rapporto ad altre misure già adottate, o da adottare, come i comuni sistemi di allarme, la blindatura delle porte, i cancelli automatici e simili.
La Relazione del Garante per il 2004

Il cap. 13 della Relazione in epigrafe è di interesse ai fini della presente nota giacché prende brevemente in considerazione gli edifici condominiali e le multiproprietà. In relazione alla videosorveglianza la Relazione evidenziava che, con riguardo al frequente impiego di sistemi di videosorveglianza negli edifici condominiali, già il precitato provvedimento 29 aprile 2004 aveva compiutamente preso in esame l’uso dei videocitofoni (come si è appena segnalato nel punto precedente) che “...deve essere reso noto attraverso una informativa agevolmente rilevabile...”. Più approfonditamente in riferimento alla installazione su iniziativa di singoli condomini di vere e proprie telecamere all’interno di edifici in condominio e delle loro pertinenze la Relazione rammentava come il Garante avesse già da tempo precisato che l’impiego di tali sistemi richiede comunque il rispetto di prescrizioni poste a tutela dei terzi facendo espresso riferimento al concetto di angolo delle riprese (di cui vedasi il punto che precede - n.d.a.) escludendo, giova ribadirlo per lo stridente contrasto con quanto nella sentenza in commento, ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree comuni, anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
La Relazione segnalava, infine, un caso (preso in esame nel corso del 2004 - n.d.a.) particolarmente delicato ed affine alla problematica affrontata successivamente dalla Suprema Corte riguardante l’installazione da parte di un condominio di un impianto di videosorveglianza finalizzato a garantire la sicurezza dei condomini a seguito di un grave delitto verificatosi in uno stabile vicino; in quel caso il Garante ha ritenuto trovassero applicazione le prescrizioni ed i principi richiamati nel provvedimento del 29 aprile 2004, invitando pertanto l’amministrazione del condominio a fornire un riscontro dettagliato su finalità e proporzionalità del trattamento, tempi di conservazione delle immagini registrate e sull’eventuale designazione del responsabile dell’impianto come «responsabile»
o «incaricato» del trattamento delle immagini, il quale potrebbe accedere ai dati solo attenendosi comunque alle istruzioni impartite dal condominio. L’impianto normativo generale in materia di riservatezza, definito attraverso le precitate norme di legge, i relativi provvedimenti attuativi, le interpretazioni normative e le raccomandazioni fornite dall’Autorità Garante, appare, a parere di chi scrive, ancora oggi, abbisognevole di interventi correttivi; ed in tal senso un concreto contributo non può non venire dalla giurisprudenza di merito che, con la sua indubbia portata innovativa, è chiamata a svolgere il non agevole compito di attualizzare siffatto impianto, come dimostra, tra l’altro, la sentenza in commento.


La vicenda processuale

La Corte di Appello di Trento, intervenuta a pronunciarsi circa le decisioni assunte dal Tribunale di Rovereto, ha confermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 615-bis c.p. (reato commesso dal 10 ottobre 2003 fino al sequestro avvenuto in data 31 maggio 2005) per aver installato sul balcone della propria abitazione due telecamere, con le quali si sarebbe procurato indebitamente delle immagini riguardanti non solo il vialetto di ingresso comune dell’edificio condominiale, ma anche la vita privata di altro condomino (costituitosi parte civile) e della sua famiglia, riprendendo le predette telecamere una piccola parte del poggiolo e dello sporto di proprietà esclusiva della parte civile. Condannava, pertanto, l’imputato, con la recidiva generica, alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti civili. La Cassazione, chiamata a valutare se l’installazione di un impianto di videosorveglianza effettuata a cura del ricorrente (essenzialmente per motivi di sicurezza) nella propria abitazione sita in un condominio(20), fosse idonea ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata degli altri condomini giacché diretta a riprendere le parti comuni condominiali oltre ad una piccola porzione del balcone di proprietà esclusiva di un condomino, ha ribaltato le pronunce dei due precedenti giudizi di merito, annullando senza rinvio la sentenza oggetto di impugnazione “perché il fatto non costituisce reato”. A parere della Suprema Corte, e contrariamente a quanto ritenuto in materia dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’imputato, attraverso le dette telecamere, aveva semplicemente fatto uso del proprio diritto di osservare quanto accadeva nelle zone di uso comune non protette alla vista di estranei. Tali riprese, peraltro, non erano state effettuate né clandestinamente, né fraudolentemente, id est, le stesse non erano in alcun modo idonee a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui i medesimi potevano ritenere di non essere osservati. Ne deriva, secondo gli ermellini, che
“...la ripresa delle aree comuni non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell’art. 615 bis c.p. giacché la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive, è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inopinatamente realizzate e, perciò, riprese...”. La Corte conclude segnalando come l’assoluta carenza della volontà del ricorrente di riprendere immagini riguardanti la vita privata dei condomini svolgentesi in ambito domiciliare protetto faccia venire meno l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 615-bis c.p. (dolo generico). Tale assunto è comprovato, prosegue la Corte, dal fatto che l’imputato (come risulta dalle stesse pronunce di merito) aveva installato le video-camere solo per motivi di sicurezza esterna e non certo per riprendere la vita privata dei vicini di casa, nonché (e soprattutto) dal fatto che il ricorrente aveva sempre consentito a tutti i vicini di controllare sui propri televisori quanto visualizzato dalle telecamere installate.

Il reato di interferenze illecite nella vita privata nella decisione della corte

La sentenza oggi in commento ripropone la problematica della compatibilità degli impianti di videosorveglianza (nel caso di specie installati all’interno di un edificio condominiale per ragioni di sicurezza) con le esigenze di riservatezza dei singoli, con particolare riferimento ai casi in cui l’utilizzo di siffatta tecnologia possa essere tale da integrare l’ipotesi delittuosa di interferenze illecite nella vita privata ai sensi dell’art. 615-bis c.p. che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza(21), nel fare testuale riferimento al contenuto della fattispecie di violazione del domicilio, appare posto a tutela del bene giuridico della sola privacy di quanto avviene all’interno delle mura domestiche con esclusione, per contro, dalla sfera applicativa della medesima norma la captazione di discorsi confidenziali o di immagini in un luogo pubblico. L’art. 615-bis c.p. prevede due distinte fattispecie: l’indiscrezione e la divulgazione dei dati e delle informazioni captate illecitamente. L’indiscrezione domiciliare è prevista dal primo comma e consiste nel procacciamento di notizie e/o di immagini riguardanti la vita privata, vale a dire destinati a rimanere nel dominio esclusivo della persona in quanto svolgentesi nella medesima sfera protetta dal delitto di violazione del domicilio: l’abitazione, la privata dimora e le appartenenze di essa. Tale procacciamento deve, a termini di legge, avvenire mediante l’utilizzo di “strumenti di ripresa visiva o sonora”, cioè attraverso telecamere, teleobiettivi, registratori, microspie (in sintesi strumenti capaci di captare suoni o riprodurre immagini n.d.a.) ed essere realizzato “indebitamente”. Sul significato da attribuire a questo avverbio la dottrina oscilla tra le posizioni di quanti ravvisano in esso un semplice richiamo alla necessità dell’assenza di scriminanti generali e quelle di coloro i quali lo riconducono più semplicemente ad una ipotesi di antigiuridicità speciale(22). Il secondo comma della norma in argomento, andando oltre, sanziona la condotta di chi divulga informazioni ottenute secondo i modi e nei limiti anche spaziali delineati dal primo comma. Più precisamente, la condotta di divulgazione deve essere di “rivelazione”, ossia il portare un qualcosa a conoscenza di soggetti determinati, e/o di “diffusione”, ossia il comunicare ad un numero indeterminato di destinatari, ed avvenire attraverso l’uso di qualsiasi “mezzo di informazione al pubblico”.
Elemento psicologico richiesto, affinché si integri la fattispecie del reato de quo, è quello del dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di procacciarsi indebitamente le notizie e le immagini, con le modalità e nei luoghi descritti dalla norma, e nel comunicarli con i mezzi indicati nel II comma dell’art. 615-bis c.p. La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in materia, ha colto l’occasione per approfondire i tratti essenziali dell’elemento soggettivo del reato di interferenze illecite nella vita privata, nonché per circoscrivere le ipotesi di captazioni penalmente rilevanti, integrando di fatto quanto in materia più volte raccomandato dal Garante. Premette la Suprema Corte che è da ritenersi incontestabile che l’impianto di videosorveglianza installato dal ricorrente “...fosse idoneo a riprendere parti comuni del condominio, erano prive di recinzione e non intercluse allo sguardo degli estranei, così come risultavano visibili dal-l’esterno e dall’area di proprietà comune, nonché, seppure in minima parte, l’esterno di un balcone e di una sporgenza dell’edificio di proprietà esclusiva delle parti civili...”. Parimenti incontestabile è il fatto che tutti i condomini (comprese, quindi, le parti civili) avevano facoltà di accedere alle registrazioni, con la conseguenza che né il sistema di ripresa, né le singole videoriprese potevano ritenersi in alcun modo sconosciute ai medesimi. Elemento (erroneamente - n.d.a.) fondante l’affermazione di responsabilità dell’imputato è, dunque, secondo il Giudice di merito, l’idoneità dell’apparato a riprendere gli altri comproprietari nell’atto di fare uso della res communis. Secondo la dottrina tradizionale, osserva la Corte, la ratio dell’art. 615-bis c.p. poggia nella autorevole e consolidata convinzione per la quale “privatezza e domicilio sono termini correlativi”; le notizie e le immagini la cui cognizione è tutelata nell’art. 615-bis c.p., non possono che essere le stesse la cui conoscenza esclusiva è tutelata dal-l’art. 614 c.p., che, come è noto, protegge l’indebita intrusione nella vita privata realizzata attraverso la penetrazione nel domicilio altrui.

Con la evidente conseguenza che, affinché si realizzi il reato di interferenze illecite nella vita privata è necessario “l’uso di apparecchiature in grado di cagionare quella medesima offesa alla vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie o immagini da parte di un estraneo che si trovi fisicamente nel domicilio” escludendosi, pertanto, che “la percezione di alcune notizie o immagini mediata dall’utilizzo di strumenti di ripresa possa essere sottoposta a pena laddove la loro percezione diretta sia invece lecita”(23). La Suprema Corte di Cassazione, per completezza di indagine, rimanda poi a quanto sostenuto in materia di domicilio e riservatezza in altre pronunce(24) segnalando che “...sulla nozione di domicilio, a norma dell’art. 14 Cost. così come su quella di privata dimora, a norma del-l’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 615-bis c.p., sulle interferenze illecite nella vita privata, e dall’art. 266 c.p.p., comma 2, sulle intercettazioni ambientali), non vi sono nella giurisprudenza e nella dottrina indicazioni univoche...”(25). In sintesi in alcune decisioni si fa riferimento prevalentemente al concetto di utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (ad es. il riposo, l’alimentazione, lo studio, l’attività professionale, lo svago) connesso con quello di tempo, ossia di un rapporto duraturo e consolidato tra luogo e persona, mentre in altre pronunce si pone l’accento sul carattere esclusivo (lo ius excludendi alios) e sulla difesa della privacy. Tale doppio metro valutativo è dovuto all’alternanza della giurisprudenza che tende ad ampliare il concetto di domicilio in funzione della tutela penale degli artt. 614 e 615-bis c.p., mentre tende a circoscriverlo quando l’ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini. La Corte Costituzionale, dal canto suo, nella pronuncia citata in nota, è intervenuta a tutelare il domicilio inteso “...come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo, e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi”. La Suprema Corte evidenzia che “...nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell’inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia (…) come presidio di una intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa - attraverso l’uso di strumenti tecnici - anche senza la necessità di un’intrusione fisica...”. Ne deriva che ove una determinata azione, che pur si svolge in luoghi di privata dimora, possa essere liberamente osservata da terzi senza ricorrere a “particolari accorgimenti”, così come nel caso di un balcone che si affacci sulla pubblica via, il titolare del domicilio non potrà invocare alcuna pretesa alla privacy. La Cassazione, in definitiva, a conclusione del lungo excursus di precedenti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla delicata materia del domicilio e della riservatezza, fa proprio l’indirizzo secondo il quale nel-l’ipotesi di videoriprese concernenti immagini
o comportamenti avvenuti in luoghi di pertinenza dell’abitazione di determinati soggetti, ma non protetti dalla vista degli estranei, non può ritenersi ipotizzabile una intrusione nella privata dimora e/o nel domicilio. Ciò in quanto, l’assenza di qualsivoglia protezione dallo sguardo altrui, colloca tali spazi nell’alveo dei
c.d. “luoghi esposti al pubblico”, i quali, in virtù della percepibilità all’esterno dei comportamente ivi tenuti, fa venire meno le ragioni della tutela domiciliare e, quindi, la configurabilità del delitto di cui all’art. 615-bis c.p.
Nel caso di specie appare, poi, evidente la totale assenza in capo al ricorrente della volontà di captare momenti della vita intima dei condomini, essendo le telecamere installate unicamente per ragioni di sicurezza. A riprova di ciò, del resto, stava il fatto che (come evidenziato dalle stesse pronunce di merito) le telecamere erano state orientate in modo tale da consentire solo una visuale marginale di piccole parti di uno sporto e di un balcone, e, soprattutto che il ricorrente aveva consentito a tutti i condomini la possibilità di controllare sui propri televisori quanto ripreso dalle videocamere stesse. Sulla base di tali considerazioni, quindi, nel ravvisare la mancanza dell’elemento soggettivo (costituito dal dolo generico) del reato di interferenze illecite nella vita privata, la Suprema Corte conclude optando per un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione, a parere di chi scrive, appare condivisibile stante il conclamato difetto dell’elemento soggettivo (consistente nella volontà cosciente di procurarsi indebitamente immagini vietate), chiaramente enucleabile dal comportamento tenuto dal medesimo e dalla sua disponibilità a rendere note a tutti i vicini le immagini riprese dalle telecamere installate precipuamente per ragioni di sicurezza. Come altrettanto condivisibile è la esclusione della configurabilità del delitto di cui all’art. 615-bis c.p. per il caso di videoriprese concernenti aree condominiali comuni (contrariamente a quanto asserito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali - n.d.a.), frutto di una interpretazione della fattispecie criminosa de qua sicuramente più aderente alle istanze di sicurezza di cui sono sempre più spesso latori i privati cittadini. A riguardo rileva, come più volte ricordato, quel principio di bilanciamento degli interessi che rende lecito l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza ove sia comprovata l’effettività del pericolo che ne ha reso necessaria l’installazione.

Approfondimenti

(12) - Presentata dal Garante nel febbraio 2005.
(13) - Che costituisce aggiornamento ed integrazione del precedente provvedimento 29 novembre 2000, c.d. ”decalogo”.
(14) - Succintamente: informativa, prescrizioni specifiche, soggetti preposti e misure di sicurezza, durata dell’eventuale conservazione dei dati, documentazione delle scelte, diritti degli interessati e dei soggetti pubblici.
(15) - Ovvero per uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso secondo gli artt. 23 e 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
(16) - Trattasi dei casi in cui non sia possibile ottenere un esplicito consenso libero, espresso e documentato.
(17) - Come quelle perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza.
(18) - Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali.
(19) - Ai sensi del cit. art. 5, comma 3, del Codice.
(20) - Impianto costituito, più precisamente, da due video-camere, di cui una posizionata sul poggiolo della propria abitazione che doveva servire quale videocitofono; l’altra posizionata su un albero.
(21) - Cass., sez. V, n. 22602 del 14 maggio 2008; Cass., Sez., sez. II n. 5591 del 10 novembre 2006.
(22) - L. DELPINO, Diritto penale, Parte Speciale, Edizioni giuridiche Simone, 2008.
(23) - F. CARINGELLA, R. GAROFOLI, R. GIOVAGNOLI, Rassegna Penale, Percorsi, Giuffrè, 2006.
(24) - S.S.U.U. della Suprema Corte, sentenza   n. 26795 del 28 marzo 2006, Prisco, nonché sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2008.
(25) - Dubitandosi finanche che ci sia coincidenza tra l’ambito della garanzia costituzionale e quello della tutela penale.

Cap. CC Luigi Aquino