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Giustizia Militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra Magistrato Militare

Colpevolezza e imputabilità.

(C.p., artt. 42 e 85)

Corte di cassazione, Sez. I, 4 ottobre 2007, n. 3217, Pres. Chieffi, Est. Granero, P.G. Garino, concl. conf.; P.M. mil. ric. da sent. T.M. di La Spezia (annulla con rinvio).

I concetti di imputabilità e di colpevolezza non vanno fra loro confusi, sicchè la valutazione di una depressione psichica può condurre, al limite, ad escludere o scemare la capacità di intendere e di volere, ma non può giungere ad influenzare la coscienza e volontà del fatto (colpevolezza), escludendo il dolo (1).

(1) Nella specie, il giudice di merito avendo ritenuto che i fatti di violenza e di ingiuria analiticamente descritti nel capo di imputazione fossero stati commessi in uno stato depressivo continuato, aveva tratto la conclusione erronea che le condizioni di salute dell’imputato, pur non mettendo in dubbio la capacità di intendere e di volere, avessero certamente influito sulla sua coscienza e volontà, escludendola o comunque scemandola fortemente, tanto da far venire meno l’elemento psicologico dei reati contestati.


Difensore di ufficio.

(C.p.p. art. 97)

Corte di  cassazione, Sez. VII, 22 giugno 2006, n. 11227, Pres. Pioletti, Est. Vancheri, P.G. Garino, concl. conf.; imp. ric. da ord. del T.M. di Sorveglianza di Roma (dich. inamm.).

Attesa l’autonomia del procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), rispetto al procedimento a suo tempo conclusosi con la concessione della misura medesima, deve escludersi che il mandato difensivo, conferito a suo tempo, in relazione a detto procedimento possa conservare la sua efficacia anche nell’ambito del procedimento di revoca (1) (2).

(1) Principio pacifico e costante. Come precedente conforme, v. anche C.Cass., Sez. I, sent. n. 25039 del 9 maggio 2002, ric. Z., Rv. 221591.
(2) Nella specie, il ricorrente ha lamentato che, per la procedura di revoca della misura alternativa, gli era stato nominato un difensore d’ufficio, mentre egli aveva nominato un difensore di fiducia nel procedimento instaurato per l’ammissione al regime della detenzione domiciliare.


Disobbedienza.

(C.p.m.p., art. 173)

Corte di cassazione, Sez. I, 30 marzo 2007, n. 1395, Pres. Silvestri, Est. Vecchio, P.G. Rosin, concl. diff.; P.G. mil. ric. da sent. T.M. di Padova (annulla con rinvio).

Il delitto di disobbedienza, previsto dall’art. 173 C.p.m.p., è reato monoffensivo contro la disciplina militare ed è diretto a tutelare in via esclusiva la lesione di detta disciplina e quindi del vincolo giuridico (1) al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’apparato militare a mezzo dell’osservanza dell’ordine impartito dal superiore gerarchico (2) (3).

(1) In questi sensi, anche C. Cass., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 14760.
(2) Conforme, C. Cass., Sez. I, 12 dicembre 1997, n. 735.
(3) Nella specie, il tribunale di merito aveva espresso un concetto riduttivo del reato di cui all’art. 173 C.p.m.p., limitandolo solo a quegli “ordini la cui inosservanza possa compromettere il buon funzionamento della Forza Armata” ed affermando, inoltre, che la inottemperanza commessa dall’imputato “era inquadrabile a un rapporto interno alla compagnia di appartenenza, che in nessun modo ha posto in pericolo il perseguimento dei fini della Forza Armata o compromesso la realizzazione degli scopi della stessa”.
Nel suo ricorso per cassazione, il procuratore generale militare presso la Sezione distaccata di Verona della Corte Militare di Appello, ha rilevato, invece, che l’oggetto della tutela penale della norma incriminatrice non concerne soltanto “le finalità ultime che legittimano la stessa esistenza delle Forze Armate, bensì anche le concrete e quotidiane articolazioni dei servizi individuali di istituto” e che l’ordine trasgredito dall’imputato atteneva per l’appunto a finalità strumentali di istituto.


Impugnazioni.

(C.p.p., art. 570)

Corte di  cassazione, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 2015, Pres. Sossi, Est. Turone, P.G. Gentile, concl. parz. conf.; P.G. mil. ric. da ord. T.M. di Padova (dich. inamm.).

La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione spetta in via esclusiva, per espressa designazione fatta dal legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al procuratore generale presso la Corte d’appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall’art. 570 C.p.p. nel giudizio di cognizione. Ed invero, l’autonomia funzionale conferita dall’ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito, induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell’organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo (1).

(1) In senso conforme C. Cass., Sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1119, ric. Ve., Id. 13 giugno 2003 n. 30168, ric. Vi.


Istigazione di militari a disobbedire.

(C.p.m.p., art. 213; C.p. art. 266)

Corte di  cassazione, Sez. I, 30 marzo 2007, n. 502, Pres. Silvestri, Est. Gironi, P.G. Rosin, concl. diff.; P.M. ric. da sent. T.M. di Napoli (rigetta).

L’istigazione di militari a disobbedire alle leggi di cui all’art. 213 C.p.m.p., in relazione all’art. 266 C.p., non è configurabile in caso di istigazione rivolta ad un solo militare, avendo il legislatore sia nella rubrica che nel testo del citato art. 213 usato il plurale “militari” ed essendo tale lettura della norma resa plausibile anche dalla collocazione del delitto di cui all’art. 266 C.p., richiamato dall’art. 213 C.p.m.p., tra i reati contro la personalità internazionale dello Stato, la cui lesione può ragionevolmente avvenire solo se l’istigazione sia rivolta ad una pluralità di soggetti (1).

(1) Il ricorso per violazione di legge proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione si fondava sull’opposto assunto che anche l’istigazione rivolta ad un solo militare integra la fattispecie incriminatrice, rispondendo l’impiego del plurale ad un “criterio particolare di tecnicismo linguistico” e dipendendo la rilevanza della lesione al bene protetto dalla norma dall’oggetto dell’istigazione piuttosto che dal numero dei suoi destinatari.
Nel decidere su tale ricorso, la Corte ha rilevato che “l’argomento decisivo a sostegno della tesi fatta propria dalla sentenza impugnata si trae dal raffronto tra la formulazione della norma incriminatrice in questione, che sancisce la punibilità dei fatti di istigazione “verso militari”, e quella del precedente articolo 212 che, inserito nel medesimo capo, relativo ai reati di istigazione a delinquere, sanziona la condotta del militare che istiga “uno o più militari a commettere un reato militare”; non può, invero, ritenersi casuale che, nel medesimo corpus normativo, il legislatore abbia, nel formulare due distinte previsioni incriminatici in stretta successione tra loro, usato espressioni diverse, nella prima specificando che la condotta istigatrice può indifferentemente riguardare un singolo od una pluralità di destinatari e nella seconda impiegando lo stesso termine unicamente al plurale; né l’efficacia persuasiva di tale argomento può essere sminuita dal rilievo che la giurisprudenza e la dottrina relativi all’art. 266 c.p., richiamato dall’art. 213 c.p.m.p., facciano registrare adesioni all’ordinamento per cui le condotte di istigazione contemplate dal citato art. 266 sono punibili anche se indirizzate ad un solo militare, essendo il rinvio compiuto dall’art. 213 alla norma del codice penale relativo alla sola individuazione delle condotte vietate e non anche a quella dei destinatari dell’istigazione od apologia, che la previsione del codice penale militare autonomamente identifica ricorrendo alla locuzione “verso militari”, in chiara distonia rispetto alla locuzione “uno o più militari” appena prima usata dallo stesso legislatore nel già menzionato art. 212”.


Notificazioni.

(C.p.p., art. 656, co. 5)

Corte di  cassazione, Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 3003, Pres. Fazzioli, Est. Urban, P.G. Gentile, parz. conf.; imp. ric. da ord. T.M. di Napoli (annulla parzialmente con rinvio).

Poiché il nuovo codice di procedura penale ha realizzato, in attuazione della direttiva n. 105 della legge-delega, la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria, il diritto di impugnazione riservato in via autonoma al difensore ai sensi dell’art. 571, comma terzo, C.p.p. compete al difensore di ufficio a suo tempo designato dal giudice o dal pubblico ministero che va considerato titolare dell’ufficio di difesa anche al momento del deposito del provvedimento impugnabile, pur se, in costanza di una delle situazioni previste dal quarto comma dell’art. 97 C.p.p., egli sia stato momentaneamente sostituito. Tuttavia, per l’esigenza di non costringere la sostituzione del difensore di ufficio in limiti temporali aprioristicamente determinati o di correlarla a cadenze o a momenti processuali prestabiliti e per l’impossibilità di pretendere dal difensore “sostituito” comunicazioni circa le cause ed i tempi di durata dell’impedimento, può ritenersi utilmente proposta l’impugnazione da parte del difensore “sostituto” che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia preso l’iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore “sostituito”; tale intervento, che di per sé costituisce un’innegabile forma di garanzia per l’imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce tuttavia effetti vincolanti per il difensore titolare dell’ufficio, al quale va coerentemente riconosciuto il diritto, se ancora nei termini, di proporre l’impugnazione, così superando quanto fatto in sua vece (1).
Deve essere, di conseguenza, ritenuta fondata la censura riguardante la mancata notifica dell’ordine di esecuzione al difensore di fiducia originariamente nominato, ai sensi dell’art. 656 comma 5, C.p.p.

(1) Principio già affermato da C.Cass., SS.UU., 11 novembre 1994, ric. N., conforme anche C.Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2005, ric. E.


Procedimento di riesame del sequestro.

(C.p.p., art. 324)

Corte di cassazione, Sez. I, 30 marzo 2007, n. 1407, Pres. Silvestri, Est. Gironi, P.G. Rosin, concl. Conf.; imp. ric. da ord. T.M. di Napoli (annulla con rinvio).

Nel procedimento di riesame previsto dall’art. 324 C.p.p., il termine dilatorio di cui al comma 6, deve essere inteso nel senso che tra l’avviso ed il giorno dell’udienza devono intercorrere tre interi giorni liberi a garanzia del diritto di difesa, con conseguente esclusione dal computo sia del giorno dell’eseguita notifica dell’avviso che di quello dell’udienza (1).

(1) La stessa sentenza richiama, come precedente conforme, C.Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2002, ric. M.


Ricusazione.

(C.p.p., art. 34)

Corte di cassazione, Sez. I, 28 settembre 2006, n. 2721, Pres. Fabbri, Est. Silvestri, P.G. Garino, concl. parz. conf.; imp. ric. da ord. C.M.A. Sez. distaccata di Napoli (rigetta).

Non può rappresentare idoneo motivo di incompatibilità, e non giustifica, quindi, la ricusazione, l’asserita propensione dei giudici a ribadire criteri di valutazione probatoria seguiti in altri processi, connotati da situazioni fondate su identici elementi di fatto, data l’insussistenza di un pregiudicante esame della specifica posizione dei ricusanti (1).

(1) Nella specie, il difensore degli imputati aveva proposto il ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 36 e 37, in relazione all’art. 34 C.p.p., sul rilievo che, in relazione alla genesi investigativa dei fatti oggetto delle imputazioni e alle specifiche vicende processuali di primo grado e di appello, era senz’altro configurabile l’incompatibilità al giudizio dei giudici ricusati per la ragione che costoro avevano già pronunciato la colpevolezza di altri militari, chiamati a rispondere del medesimo reato sulla base di identici elementi di fatto e degli stessi requisiti e condizioni, onde sussiste un pre-giudizio nella formazione e nella valutazione della prova a detrimento del principio di imparzialità del giudice.
I ricorrenti avevano dedotto eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 34 C.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Come nota la stessa sentenza ora massimata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma primo, C.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o sia concorso a pronunciare una precedente sentenza nei riguardi di altri soggetti, basando il suo convincimento sugli stessi elementi di prova acquisiti a norma degli artt. 238, comma primo e 238-bis C.p.p., è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 8 maggio 2000, ric. C., rv. 216896), allorché risulti che la posizione dell’imputato medesimo non sia stata in quella sede presa in esame, neanche incidentalmente, giacchè in tale eventualità non sussiste il presupposto della possibile anticipazione di giudizio, e quindi dell’incompatibilità del giudice.
Peraltro, il giudice delle leggi ha già dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione, osservando che, con la sentenza n. 371 del 1996, si è affermato che il principio costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato e che l’incompatibilità del giudice non può essere, pertanto, estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute valutazioni in ordine alla responsabilità penale di un altro coimputato rimasto formalmente estraneo al processo: di talché l’avere in una precedente sentenza valutato una prova nei confronti di un imputato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilità penale degli ulteriori concorrenti nel reato rimasti estranei al processo (C.Cost., 12 aprile 1999, n. 135).


Sospensione condizionale della pena.

(C.p., art. 163; C.p.p., artt. 671, co. 1, e 673)

Corte di  cassazione, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 2015, Pres. Sossi, Est. Turone, P.G. Gentile, concl. parz. Conf.; P.G. mil. ric. da ord. T.M. di Padova (dich. inamm.).

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell’esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell’art. 671, primo comma, C.p.p., ma anche nel caso di revoca di una o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, C.p. e 673 C.p.p., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall’art. 163 C.p., e ciò sia per l’identità di ratio tra la situazione in esame e quella dell’art. 671 del codice di rito, sia perché l’applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra i possibili “provvedimenti conseguenti” alla revoca di sentenza di condanna per abolitio criminis.
Pertanto non può certamente sostenersi che il provvedimento impugnato appartenga alla categoria degli atti abnormi, dato che non si può dire che esso “per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale”, secondo la definizione che di “atto abnorme” ha dato la giurisprudenza di legittimità.