La politica estera della Difesa in Europa e in Medio-Oriente

T.Col. Oreste Liporace


Oreste Liporace

Tenente Colonnello
Capo ufficio del Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri



1. Generalità

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 contiene la gran parte delle regole relative ai procedimenti di negoziazione e formazione dei trattati, alle cause di nullità, di sospensione e di efficacia. La Convenzione - conclusa fra numerosi Stati, inclusa l’Italia - entrò in vigore il 27 gennaio del 1980: essa contiene norme di diritto consuetudinario, afferma precetti che, nel tempo, sono diventati di diritto consuetudinario e altre norme - principi che sono, in un certo modo, l’espressione giuridica del diritto internazionale futuro.
Nella prassi diplomatica sono state espresse e codificate due forme di stipulazione dei trattati: una solenne, che comporta normalmente la ratifica da parte dell’Autorità statuale di vertice, e una semplificata, dove un Plenipotenziario è legittimato a manifestare la volontà dello Stato: appartengono a questa categoria gli accordi tecnici direttamente vincolanti e altre forme semplificate di accordo che vengono espresse in un quadro normativo di relazioni internazionali stabili e già preventivamente consolidate in particolari settori o aree di interesse(1).
Ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione anche i Memorandum d’intesa - quando hanno come oggetto argomenti di natura essenzialmente politica e nel quadro articolato delle relazioni tra Stati in determinati campi - si presentano generalmente sotto forma di accordi solenni mirati a generare collaborazioni, scambi reciproci e sviluppo di relazioni in settori specifici, nei quali i vari Stati compensano - reciprocamente - le esigenze di conoscenza ovvero di interesse mercantile o industriale(2).
I memorandum - come i “trattati aperti” di cui all’articolo 15 della Convenzione di Vienna -, in particolare, contengono le premesse giuridiche per la successiva composizione delle intese e per lo sviluppo delle relazioni che trovano chiara formalizzazione in esso o in altri accordi che vengono siglati da autorità politiche o tecniche in grado di esprimere la responsabilità statuale(3).
Questo studio sarà preminentemente diretto all’analisi del gruppo di materie oggetto dei memorandum d’intesa conclusi nella XIV Legislatura nell’ambito della politica estera della Difesa. Lo studio risente dei fenomeni sociali e politici avvenuti a cavallo della Legislatura e, in particolare, del cambiamento del quadro generale di sicurezza nazionale ed internazionale, dopo l’attentato terroristico dell’11 settembre 2001 a New York.
La minaccia terroristica, in effetti, ha fatto modificare l’assetto delle relazioni internazionali creando delle crepe nel sistema delle alleanza sia in Europa, sia fra i Paesi Europei e i Paesi Arabi moderati. Con il salto di qualità e di consistenza del terrorismo si è messa in moto una serie di iniziative che conferiscono sempre più caratteristiche di “asimmetria” sia alle relazioni sia ai conflitti: per quanto attiene alla globalizzazione della “minaccia terroristica”, ciò si manifesta nella crescente difficoltà di identificare il “nemico” e sul fronte delle relazioni, invece, tutto si manifesta con il rafforzamento dei legami fra Paesi democratici sul piano dell’intelligence e su quello della cooperazione delle forze.
A nessuno è sfuggito, ma purtroppo in ritardo, che una politica estera di difesa non può prescindere da una serie di iniziative diplomatiche di stabilizzazione delle aree più sensibili e di ricondizionamento istituzionale delle strutture di Paesi dove si annidano i germi del terrorismo. Ciò comporta il superamento di molte realtà nazionali in quanto il nemico è il “terrorismo globale” e contro di esso è necessaria una “reazione globale(4)”.
In definitiva - come vedremo nell’analisi delle relazioni avviate in ambito internazionale, - sono state realizzate coalizioni a geometria variabile in relazione alle esigenze ed alla missione da compiere, attribuendo priorità alle Nazioni Unite, alla NATO ed all’Unione Europea.
Il compito sussidiario di questo studio consiste nell’evidenziare gli sforzi diplomatici avvenuti nella politica di difesa per garantire nuovi collegamenti con i Paesi moderati del Medio-Oriente e consolidare le relazioni con gli altri Paesi dell’Europa.


2. Interessi nazionali ed aree strategiche

Nella XIV Legislatura - continuando la serie di attività previste e condotte nella Legislatura precedente - è stato confermato l’interesse prioritario nei confronti dell’area balcanica sia ai fini del mantenimento della pace sia per facilitare la ricostituzione di strutture statali democratiche sia, infine per la ricostruzione economica di quegli Stati.
Sempre in linea prioritaria l’attenzione è stata rivolta alle vicende dei Paesi arabi moderati.
Altro obiettivo concorrente della politica internazionale è stato quello di realizzare una convergenza di sforzi per l’attuazione di quanto previsto dagli accordi internazionali, cercando di attribuire la priorità a quelli in ambito ONU, NATO ed Unione Europea ad evitare ogni possibile dispersione o dispendiose duplicazioni.

3. Le missioni della politica di difesa

Ogni politica internazionale si deve, innanzitutto, bilanciare con le missioni della Difesa: che significa sicurezza degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione(5), questo al fine di salvaguardare:
- l’integrità del territorio nazionale inteso come piattaforma terrestre, spazio aereo ed acque territoriali;
- la sicurezza e l’integrità delle vie di comunicazione;
- la sicurezza delle aree di sovranità nazionale e dei connazionali all’estero.
In ossequio alle posizioni enunciate, due delle quattro mission della Difesa sono state concettualmente e praticamente preposte per:
- la salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO. Questa missione trova il proprio fondamento negli accordi sottoscritti e ratificati dal Parlamento inerenti alla NATO e nelle enunciazioni del nuovo Concetto Strategico dell’Alleanza Atlantica, firmato a Washington nel 1999;
- la gestione delle crisi internazionali. Partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l’affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell’ambito delle organizzazioni internazionali e/o di accordi bi-multilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi.


4. Accordi internazionali nel campo della difesa

a. Premessa

Dal 2001 al 2005 il Governo Italiano ha firmato numerosi accordi bilaterali di collaborazione nel settore della Difesa.
Più in generale si può affermare che gli accordi internazionali ratificati riguardano - generalmente - varie aree mondiali dove la collaborazione e la cooperazione sono intese come fattori di stabilizzazione e di condizionamento democratico - istituzionale di molti Stati per l’ingresso in Organizzazioni internazionali o per lo sviluppo di determinate politiche di adeguamento delle strutture militari. In particolare una valutazione complessiva dei settori investiti dalla collaborazione può essere effettuata attraverso l’analisi delle materie oggetto degli accordi firmati in forma solenne o in forma semplificata e il commento delle leggi di ratifica degli accordi internazionali conclusi nel campo della cooperazione nella XIV legislatura.

b. Ratifica di accordi con i Paesi Arabi moderati

Il problema del terrorismo internazionale ha generato la necessità di intraprendere con i Paesi Arabi moderati una serie di iniziative diplomatiche che hanno reso più vicino l’Occidente e l’Europa a quel mondo. Nel 2003 il lavoro diplomatico è iniziato dalle relazioni con l’Egitto e Israele. Con la Legge 19 agosto 2003, n. 249, si è provveduto alla Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell’Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002(6).
La legge richiamata ha prorogato la partecipazione dell’Italia alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO) per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dal 25 marzo 2002. Attualmente, il Governo italiano contribuisce con un contingente navale e svolge un compito essenziale nel garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran, in base al Trattato di pace tra Egitto e Israele.
Anche con la Legge 20 marzo 2003, n. 76, riguardante la Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica araba d’Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998(7). Si è provveduto a realizzare attività bilaterali di carattere addestrativo, scambio di informazioni e di personale, programmi di collaborazione per l’acquisto di equipaggiamenti, iniziative per la promozione della cooperazione industriale, iniziative concordate di ricerca e sviluppo.
Di rilievo per le finalità geostrategiche del nostro Paese è la Legge 31 ottobre 2003, n. 327 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002(8) - l’accordo di collaborazione militare con Gibuti si inserisce negli accordi di cooperazione conclusi dal Ministero della Difesa nell’intento di promuovere l’ammodernamento dello strumento militare e incentivare lo sviluppo dell’industria della difesa. Si evidenzia che la posizione geostrategica di Gibuti è di particolare importanza in quanto:
- rappresenta uno sbocco naturale al mare per tutti i Paesi della Regione del Corno d’Africa;
- è il naturale punto di incontro di tre continenti ed ha il controllo effettivo del traffico marittimo tra il Mar Rosso e l’Oceano.
L’Accordo prevede la cooperazione nei seguenti settori:
- sicurezza e politica di difesa;
- industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti dei materiali;
- cessione gratuita dei materiali non d’armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche;
- questioni legate al peace-keeping e alle operazioni umanitarie e di sminamento;
- rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, formazione e addestramento del personale;
- questioni relative alla polizia militare.
Nel contesto delle relazioni con il mondo Arabo-israeliano non meno importante è l’accordo ratificato con Legge 17 maggio 2005, n. 94 - riguardante l’esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare della difesa, firmato a Parigi il 16 giugno 2003(9).
La collaborazione sancita nell’accordo-quadro di cooperazione nel settore della difesa, concluso tra Italia e Israele, coinvolge, in particolare, i seguenti settori:
- politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;
- interscambio di materiali d’armamento;
- operazioni umanitarie;
- organizzazione delle Forze Armate e gestione del personale;
- formazione e addestramento del personale militare;
- questioni ambientali e controllo dell’inquinamento causato da strutture militari;
- servizi medici militari.
Il Memorandum resterà in vigore per 5 anni e sarà prorogato automaticamente, salvo “denuncia” di una delle due parti.
Sempre per ciò che concerne i Paesi arabi moderati si può citare la Legge 17 maggio 2005, n. 98 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003(10) - dove si da esecuzione all’Accordo in oggetto tra Italia e Algeria, al fine di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze Armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive.
I campi della cooperazione riguardano il settore tecnico-industriale e tecnico-militare.
In particolare, la cooperazione nel settore tecnico-industriale concerne:
- acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari, sistemi d’arma, fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione;
- trasferimento di tecnologie in materia di fabbricazione, riparazione ed ammodernamento di equipaggiamenti di difesa e di armamenti;
- assistenza e partecipazione a studi di ricerca nei settori industriali di pertinenza;
- scambio di informazioni relative all’aggiornamento degli equipaggiamenti e degli armamenti;
- supporto ad iniziative aventi lo scopo di incrementare la cooperazione industriale tra imprese e gli organismi governativi.
La cooperazione nel settore tecnico-militare riguarda:
- formazione di base e specializzata di personale militare;
- partecipazione ad esercitazioni militari congiunte;
- scambi di delegazioni militari;
- scali di unità navali e di aeromobili nei porti e aeroporti dei due Paesi, etc.
Le Parti costituiranno una commissione mista per avviare e coordinare le forme di cooperazione nei settori della formazione e dell’addestramento. Un comitato misto verrà costituito per seguire la cooperazione nei settori tecnico-industriali.
A seguito dell’impegno del nostro Paese in Iraq la Diplomazia Italiana ha intrapreso una serie di relazioni con i Paesi confinanti nell’area così da consolidare le basi di partenza e i corridoi di ingresso nella zona Irachena. Con la Legge 18 luglio 2005, n. 147 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait - si è provveduto a consolidare un accordo di cooperazione nel campo della difesa, iniziato già in Kuwait l’11 dicembre 2003(11).
Il Memorandum tra Italia e Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa è un tipico accordo di collaborazione militare (che non si discosta nei contenuti da analoghe intese in materia), volto a consolidare le capacità difensive dei due Paesi e ad approfondire la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. I campi della cooperazione sono:
- formazione e addestramento del personale militare;
- informatica;
- partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;
- visite ufficiali dei rappresentanti delle due parti;
- politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;
- assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa.
Altro Paese moderato con il quale la politica estera di difesa ha stabilito e consolidato le relazioni esistenti è la Giordania. Con la Legge 10 gennaio 2004, n. 19 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa fatto ad Amman l’11 giugno 2002(12) - si è sviluppata la cooperazione militare che in tempi recenti il Ministero della Difesa ha spesso concluso per ammodernare lo strumento militare. Con la Giordania, l’Italia ha già stabilito intensi legami sul piano politico e commerciale - sono stati stipulati negli ultimi dieci anni 26 accordi. Il settore della difesa rappresenta pertanto un ulteriore settore strategico nel quale appare opportuno consolidare la cooperazione.
I principali campi di cooperazione sono:
- sicurezza e politica di difesa;
- importazione, esportazione e transito di armamenti;
- peace-keeping e operazioni umanitarie;
- formazione e addestramento;
- servizi sanitari militari.
Altro accordo recente, ancora in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è il Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Sultanato dell’Oman nel settore della difesa, fatto a Roma il 22 marzo 2004. Il Memorandum d’intesa con il Sultanato dell’Oman ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze Armate, dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
I campi e le forme della cooperazione individuati nel Memorandum sono i seguenti:
- scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell’addestramento militare e della tecnologia informatica;
- programmi o corsi militari e di istruzione;
- scambio di osservatori in esercitazioni militari;
- scambio di visite ufficiali;
- assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell’altra Parte;
- scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari.
Il Memorandum prevede, tra l’altro, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante.
Molte volte gli accordi con i Paesi Arabi servono ad affermare - dinanzi alla strategia del terrore - gli accordi internazionali sul rispetto dei diritti umani o su altri principi universalmente accettati: è questo il caso dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004(13).
L’Accordo con il Libano, nel riaffermare l’adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze Armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive.
Esso fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e agli impegni internazionali assunti.
L’Accordo individua, altresì, i campi e le varie forme della cooperazione:
- legislazione militare, sicurezza e controllo degli armamenti;
- peace-keeping;
- organizzazione e funzionamento delle Forze Armate, amministrazione e gestione del personale;
- formazione e addestramento del personale militare;
- comunicazione ed informazione nell’ambito delle Forze Armate;
- industrie della Difesa e politica degli approvvigionamenti;
- operazioni di interscambio e transito di materiali d’armamento;
- attività umanitaria e culturale con partecipazione a manifestazioni solenni e culturali;
- personale militare in genere e di unità navali ed aeree;
- questioni ambientali e controllo inquinamento causato dalle strutture militari;
- scienza, storia e sport militare.
Per quanto attiene alle operazioni d’interscambio di materiali d’armamento tra i due Paesi, sono, in particolare, individuate le categorie di materiali oggetto dell’eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso.

c. Ratifiche di accordi internazionali - Est Europa

La proiezione diplomatica di un Paese si qualifica anche in termini di adesioni ad una certa politica estera; questo consenso e riscontro nel mondo della diplomazia si configura con la polarizzazione, verso gli intendimenti di politica estera, delle posizioni di Stati che attraversano fasi di sviluppo primordiale in termini democratici; per tutti l’esempio migliore è rappresentato dalle Nazioni appartenenti al disciolto Patto di Varsavia. Per questi Stati l’avvicinamento e il consolidamento delle relazioni, realizzato con la cooperazione e la collaborazione militare, ha rappresentato l’ambito prioritario per facilitare l’ingresso nell’Alleanza Atlantica e nell’Unione Europea. Con la Legge 14 gennaio 2003, n. 8, si è disposta la Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 2 febbraio 1997 - Gazzetta Ufficiale 29//01/2003, n. 23.
Questo accordo di collaborazione militare con la Romania, firmato a Roma il 2 febbraio 1997, assume una fondamentale funzione stabilizzatrice nell’area degli ex Paesi aderenti al Patto di Varsavia. Come vedremo anche per molti altri Stati dell’Est europeo il raccordo su materie di difesa costituisce uno dei pilastri su cui fondare l’ingresso in organizzazioni internazionali La ratifica dell’Accordo citato, in effetti, riveste rilevanza anche in relazione all’ingresso della Romania nella NATO, nonché per il consistente impegno di cooperazione economico-industriale nel campo dei materiali per la Difesa.
In particolare, l’Accordo prevede la cooperazione nei seguenti settori:
- politica militare e di sicurezza;
- controllo degli armamenti e disarmo;
- organizzazione e gestione delle Forze Armate e addestramento del personale;
- sistema finanziario e contabilità delle Forze Armate (assegnazione di fondi di bilancio);
- logistica, con particolare riguardo ai sistemi di approvvigionamento.
Con le stesse modalità il 15 gennaio 2003, il Parlamento perfeziona con la legge n. 11, l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia consolidando lo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, imbastito a Riga il 20 febbraio 1998(14).
Si tratta di un Accordo volto a costruire un sistema stabile di collaborazione militare tra i due Paesi, improntato al confronto e alla cooperazione sui principali aspetti di interesse della Difesa (organizzazione e gestione delle Forze Armate, sicurezza, controllo degli armamenti, industria e politica degli approvvigionamenti). Questa ratifica ha una fondamentale valenza politica. La cooperazione militare con la Lettonia - così come quella con la Lituania - rappresenta, per la parte NATO, un importante contributo italiano al processo di adeguamento delle strutture militari dei Paesi baltici agli standard dell’Alleanza Atlantica e, per altro verso, favorisce il processo di integrazione politica di questi Paesi, nella prospettiva dell’allargamento ad Est sia dell’Unione Europea sia della NATO.
In definitiva, gli accordi citati rappresentano due esempi di ricondizionamento e preparazione dello Stato ad ulteriori processi diplomatici da sanzionare con altrettanti accordi soprattutto in riferimento all’adesione all’Alleanza Atlantica.
Le fasi di stabilizzazione e di ricerca della pace sono invece da riscontrare nella Legge 20 marzo 2003, n. 75, che contiene le premesse per la Ratifica e per l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia (Accordo siglato ad Ancona il 19 maggio 2000) dove alla cooperazione nel settore della difesa si dà un significato di garanzia per la pace e la stabilità delle regioni del sud-est europeo, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. I rapporti tra Italia e Croazia assumono, inoltre, una particolare valenza strategica nel settore della collaborazione tra le rispettive forze navali, volta a realizzare un più efficace contrasto delle attività illegali che coinvolgono l’Adriatico come piattaforma di transito. Questo è anche l’esempio classico di un Memorandum che - di natura essenzialmente politica - prevede l’interesse comune di attività di controllo reciproco del territorio e di mutua assistenza nei confronti di rischi quali l’immigrazione clandestina; negli anni 2005 - 2006 altri accordi, in forma solenne e in forma semplificata, sono stati siglati con Paesi del Nord-Africa per combattere il crimine internazionale responsabile dei vertiginosi traffici di esseri umani e dell’immigrazione clandestina.
L’Accordo individua tra le principali aree di cooperazione:
- l’attuazione delle delibere dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e l’adempimento delle missioni di mantenimento della pace dell’ONU;
- la preparazione e attuazione congiunta di programmi di addestramento e di esercitazioni militari; l’instaurazione di una cooperazione e coordinamento costanti tra le forze navali.
Sempre per l’Est europeo assume particolare rilevanza la Legge 20 marzo 2003, n. 78, concernente la Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l’11 luglio 1995(15). L’Accordo di collaborazione militare con la Bulgaria trova specifico fondamento nell’art. 6 del Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione del 1992, che promuove la cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa.
La realizzazione degli obiettivi fissati nell’Accordo assume peraltro una valenza importante in relazione al fatto che la Bulgaria, dal 1997, ha intrapreso ufficialmente il processo di integrazione alla NATO. Anche in virtù di tale circostanza, i rapporti bilaterali tra l’Italia e la Bulgaria in materia di difesa si sono recentemente intensificati, concretizzandosi, tra l’altro, nella recente firma di un accordo tecnico per l’istituzione di una rappresentanza militare italiana presso lo Stato Maggiore della Marina bulgara. La collaborazione sancita dall’Accordo coinvolge in particolare i seguenti aspetti:
- rapporti tra le Forze Armate e la società;
- attività militare-economica, militare-tecnica e militare-scientifica;
- scambi di informazioni nel settore addestramento e istruzione, stage;
- elaborazione congiunta di programmi e realizzazione di attività addestrative;
- scambi di esperienze e attività nel settore dei materiali per la difesa;
- scambi di visite ufficiali e di lavoro dei Ministri della Difesa e di personalità di alto rango.
Questo è uno dei casi per i quali l’accordo tecnico successivo - senza le procedure in forma solenne - consolida le relazioni già previste nell’accordo principale e le sviluppa in settori particolarmente interessanti e specifici che possono essere gestiti esclusivamente con un intervento tecnico.
Spostando l’interesse verso gli Stati del disciolto Impero Sovietico - sempre in riferimento alla ricomposizione democratica - assume particolare rilievo l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999(16).
La legge è volta a ratificare l’Accordo di cooperazione nel settore della difesa stipulato tra il Governo italiano e il Governo dell’Uzbekistan. La collaborazione sancita nell’Accordo coinvolge, in particolare, la politica della difesa e di sicurezza, dell’interscambio e transito dei materiali d’armamento, la comunicazione e informazione nell’ambito delle Forze Armate, lo scambio di visite ufficiali e di personale militare, la partecipazione ad operazioni militari nello spirito del Programma del “Partenariato per la Pace”.
Altro importante esempio di accordo siglato per consolidare gli effetti di stabilizzazione nell’Est Europeo e il Memorandum d’intesa concluso con la Finlandia. Anche se si tratta di un Paese che non apparteneva al Gruppo integrato dei Paesi Socialisti, era nota l’influenza (la conoscenza e l’organizzazione) delle Forze armate finlandesi - ancorché neutrali - su quelle sovietiche e su quelle occidentali. Ecco dimostrate le ragioni della particolare rilevanza della Legge 3 novembre 2003, n. 334 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel settore dei materiali della difesa, fatto a Helsinki il 24 aprile 1998(17). La legge in titolo è volta a ratificare l’Accordo con la Finlandia inteso a favorire l’intensificazione della cooperazione nel campo dei materiali di difesa. La Finlandia rappresenta un Paese che, dopo la dissoluzione del blocco dell’Est, ha progressivamente modificato lo stretto neutralismo adottato a partire dal secondo dopoguerra, attraverso scelte come l’ingresso nell’Unione Europea e la partecipazione al Consiglio di Cooperazione della NATO e alle attività del Programma NATO del “Partenariato per la pace”. Dal punto di vista strutturale, l’Accordo si compone di un preambolo e di nove sezioni. Le finalità dell’intesa possono essere così sintetizzate:
- potenziamento delle capacità difensive di entrambi i Paesi;
- ottimizzazione dell’uso delle risorse finanziarie destinate a tali scopi;
- promozione della cooperazione industriale in questo specifico settore;
- favorire la standardizzazione e l’interoperabilità, anche ai fini della partecipazione a missioni internazionali.
È, inoltre, precisato che le parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l’acquisizione e il supporto logistico nel settore dei materiali per la difesa, nel pieno rispetto della normativa nazionale e dei vincoli internazionali alla cui osservanza è tenuta ciascuna parte.
Analogo caso dell’Uzbekistan si presenta con la Legge 27 luglio 2004, n. 216 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa - fatto a Roma il 15 maggio 1997(18). L’Accordo in oggetto ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze Armate, nella convinzione che questa contribuirà ad un reciproco avvicinamento nelle problematiche militari in conformità alle leggi in vigore nei rispettivi Paesi.
La cooperazione interessa i seguenti settori:
- difesa e sicurezza;
- struttura di comando delle Forze Armate e controllo istituzionale;
- logistica e amministrazione del personale sia militare sia civile;
- addestramento, istruzione con partecipazione ai corsi presso scuole militari, attività informativa, legislazione nelle Forze Armate;
- manifestazioni culturali e sportive, queste ultime in ambito di Consiglio internazionale dello sport militare;
- storia militare;
- scambi di visite ufficiali a livello di Ministero della Difesa e Forze Armate, di personale militare in genere, di unità ed osservatori.
Il caso emblematico che raccoglie anche tutti gli esempi ora presentati si ha con la Legge 31 luglio 2005, n. 160 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004(19).
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell’ambito dell’accordo raggiunto al vertice del G8, tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis (Canada) - si tratta, peraltro, dello stesso G8 che porterà alla costituzione del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) dell’Arma dei Carabinieri, come centro di eccellenza per formare gli operatori di pace provenienti dalle aree depresse del Mondo e impiegati in aree destabilizzate a causa di conflitti interni o internazionali - sulla Global Partnership contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa, hanno convenuto di collaborare nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Tale accordo, maturato in ragione degli ottimi rapporti esistenti tra i due Paesi, si fonda sulla considerazione dell’importanza della cooperazione internazionale diretta all’aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché della necessità di tutelare l’incolumità fisica del personale e della popolazione e l’ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive.
A tal fine l’Italia ha messo a disposizione della Federazione russa alcune risorse finanziarie per la realizzazione di progetti nei seguenti campi:
- smantellamento di sommergibili nucleari, di navi con impianti ad energia nucleare e di navi per la manutenzione nucleare;
- trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
- creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;
- bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;
- creazione e mantenimento di un’infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.
Inoltre, la federazione russa ha contribuito ai corsi di formazione del CoESPU con la disponibilità di due istruttori dal 4 al 16 dicembre 2007.
Successivo al Memorandum con la Croazia, ma con la stessa finalità di stabilizzazione successiva al conflitto del Kosovo, si deve citare la Legge 9 dicembre 2005, n. 276 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro nel settore della difesa, firmato a Roma il 19 novembre 2003(20). L’Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive.
I campi in cui si svilupperà la cooperazione possono essere così individuati:
- sicurezza e politica di difesa;
- scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
- mantenimento della pace e operazioni umanitarie;
- organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;
- formazione e addestramento, etc.
La cooperazione si svilupperà attraverso incontri tra i Ministri della Difesa, scambi di osservatori, visite di navi, aerei e altre strutture militari, scambio di informazioni e pubblicazioni didattiche, scambio di attività sportive.

d. Ratifica di accordi internazionali con i Paesi Europei

Non meno importanti, nella logica delle Alleanze da proiettare nei teatri d’intervento contro il terrorismo, sono gli accordi che si concludono con i Paesi appartenenti all’Unione Europea o ad altre organizzazioni internazionali universalmente riconosciute. Passiamo alla analisi delle materie oggetto dei memorandum per capire come si consolidano le intese e come si possono ridurre gli atriti diplomatici con i Paesi non allineati. Con la Legge 17 giugno 2003, n. 148. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185(21), si ha un primo segnale di riavvicinamento alla politica estera atlantica da parte di quei Paesi che avevano sempre manifestato forti perplessità circa il dirigismo degli Usa nella politica estera Occidentale che culminerà nella mancata adesione di Francia e Germania alla coalition of Willings.
L’Accordo richiamato è volto a facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea della difesa stabilendo un comune quadro giuridico - normativo al fine di accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell’industria per la difesa e, nel contempo, di concorrere a definire l’identità europea nel campo della sicurezza e della difesa. L’obiettivo è quello di tutelare il consolidamento delle capacità tecnologiche e industriali europee.
Sulla scorta delle relazioni in tema di materiale per la difesa si deve inoltre citare la Legge 19 agosto 2003, n. 245 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia - sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997(22).
L’Accordo di cooperazione con la Svezia nel campo dei materiali per la difesa consente all’Italia di instaurare un quadro di collaborazione militare con un Paese dotato di un elevato livello tecnologico nel settore interessato.
L’Accordo mira, in particolare, a potenziare le capacità difensive delle parti contraenti, ad ottimizzare le risorse finanziarie destinate a tale scopo, a sviluppare la cooperazione industriale nel settore e a favorire la standardizzazione e l’interoperabilità al fine della partecipazione alle missioni di pace.
Gli ambiti prioritari della cooperazione sono quelli della ricerca, dello sviluppo, dell’acquisizione e del supporto logistico dei materiali per la difesa.
Ci sono poi accordi di carattere prettamente operativo: il tipico esempio si ha con la Legge 19 agosto 2003, n. 251 - Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna - recante lo Statuto di “EUROFOR”, fatto a Roma il 5 luglio 2000(23).
Il provvedimento ha ad oggetto la ratifica e l’esecuzione dell’atto costitutivo dell’Euroforza Operativa Rapida (EUROFOR), siglato a Roma il 5 luglio 2000, tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo, che istituisce una forza multinazionale europea a dispiegamento rapido. L’EUROFOR trova origine nella dichiarazione adottata a Lisbona dai Ministri degli Esteri e della Difesa dei Paesi aderenti che, nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune, hanno previsto tale nucleo operativo (aperto all’adesione degli altri Paesi membri dell’Unione dell’Europa Occidentale) al fine di assicurare la partecipazione a missioni umanitarie o di evacuazione, di mantenimento o di ristabilimento della pace. La Forza non è costituita in via permanente né sono definite in anticipo la composizione e le dimensioni effettive. Il dispositivo, infatti, viene opportunamente fissato di volta in volta con l’impiego mirato delle unità, rese disponibili dai quattro Paesi, che meglio rispondano alle singole esigenze. Il coordinamento politico e militare ed il foro decisionale per l’impiego delle forze è assicurato da un Comitato interministeriale di alto livello, del quale sono membri i Ministri degli Affari Esteri e della Difesa dei Paesi aderenti. Per evidenti ragioni di operatività, tuttavia, sin dal 1997 è in vita stabilmente a Firenze una struttura di Comando permanente, al cui vertice viene assegnato da ciascun partner un comandante a rotazione.
Ci sono poi accordi specifici per la definizione di particolari aspetti tecnico - operativi: ad esempio, si può citare la Legge 24 ottobre 2003, n. 321 concernente la ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa (con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001(24) tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, concluso per stabilire la bandiera dell’unità per ricerche costiere della NATO. La legge richiamata ha ratificato l’Accordo con il quale si è data attuazione alla politica concordata riguardante l’unità di Ricerche Costiere Subacquee di SACLANT (definita «la nave») acquisita con fondi comuni della NATO. In particolare, regola la gestione, l’amministrazione e l’operatività della nave nel periodo in cui manterrà la nazionalità italiana con bandiera italiana.
In tema di armamento si può invece citare la Legge 28 aprile 2004, n. 131 - Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento all’articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001(25).
Con l’emendamento in titolo è stato perseguito il fine umanitario di estendere la tutela prevista dalla Convenzione richiamata, alle situazioni di crisi derivanti da conflitti armati che non rivestono carattere internazionale, ossia alle situazioni di crisi derivanti da conflitti interni e guerre civili che provocano un sempre più elevato bilancio di vittime, militari e civili. L’emendamento non si applica alle situazioni di tensione interna che non abbiano carattere di conflitto armato.
Lasciata l’Europa e i paesi dell’area araba si possono citare due casi di memorandum con uno Stato dell’estremo oriente e con un Paese europeo neutrale.
Con la Legge 29 dicembre 2004, n. 322 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della Difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia, si stabiliscono i criteri di una cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell’industria per la difesa (in Jakarta il 18 febbraio 1997(26). La legge in titolo ratifica l’Accordo firmato a Jakarta il 18 febbraio 1997 dai Ministri della Difesa italiano e indonesiano, al fine di favorire, attraverso la cooperazione tra i due Paesi, il consolidamento delle rispettive capacità difensive ed il loro sviluppo industriale nello specifico settore degli armamenti. La collaborazione concerne i campi tecnico-industriale e dell’industria per la difesa, con particolare riguardo al settore degli impianti e della logistica.
L’altro esempio citato si può esemplificare con la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze Armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004(27).
L’Accordo con la Confederazione svizzera ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze Armate.
I settori nei quali avverrà la cooperazione sono i seguenti:
- addestramento e formazione militare in generale per personale e unità di tutte le Forze Armate;
- scambio di personale; esercitazioni congiunte; scambio di esperienze e sviluppo di modelli di istruzione e di programmi di addestramento militari;
- addestramento alle operazioni di sostegno alla pace; addestramento di personale per l’esecuzione di trattati internazionali sul disarmo ed il controllo degli armamenti;
- informazione sull’organizzazione delle Forze Armate, sulla struttura e sull’equipaggiamento di unità militari, sulla gestione del personale;
- questioni di polizia militare; servizio medico militare; addestramento delle Forze aeree; attività sportive militari.
La cooperazione verrà sviluppata con incontri dei Ministri della Difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati. Sono inoltre previsti scambi di esperienze teoriche e pratiche; organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte; partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; contatti tra corrispondenti istituzioni militari; scambi di vedute, consultazioni, riunioni e partecipazione in seminari, conferenze, corsi; visite a navi militari, basi aeree e altre strutture; scambio di informazioni e pubblicazioni di formazione e tattica militare; attività sportive.


5. Conclusioni

Dopo l’attacco terroristico del 11 settembre, dobbiamo registrare un profondo ripensamento delle relazioni internazionali su scala planetaria ed un nuovo impulso alle analisi geostrategiche: temi che, fino a pochi anni or sono, sembravano abbandonati. Contestualmente, è cresciuto l’interesse sulle tematiche della difesa-nazionale, europea ed atlantica.
L’Occidente, con tutti i suoi travagli, i suoi errori, le sue colpe e le sue contraddizioni, insegna che non esiste civiltà dove l’individuo viene schiacciato, la libertà conculcata, il diritto calpestato, dove i valori morali sono imposti con la violenza, con la menzogna, con la costrizione. La forza dell’Occidente sta nella ripulsa dell’unilateralismo, nella consapevolezza dei limiti umani, nella convinzione che esiste un solo modo di progredire, e cioè capire con umiltà dove abbiamo sbagliato.
La caduta del Muro di Berlino, la successiva dissoluzione dell’Unione Sovietica e la fine del confronto Est-Ovest hanno posto fine all’equilibrio del terrore ed all’incubo dell’olocausto nucleare. Ma, paradossalmente, la fine di quell’equilibrio ha anche allontanato la capacità di controllo delle superpotenze sulle crisi locali. Il mondo si è riscoperto multipolare ma dai suoi “centri motori” Stati Uniti, Unione Sovietica, Europa, Giappone e Cina, è assente, quale soggetto unitario, l’interlocutore islamico. L’Islamismo è una realtà complessa, storicamente caratterizzata da notevole conflittualità, dove il confine fra la politica e la religione non è netto come nel mondo occidentale. Anzi, spesso questo confine è assente.
Venendo ai temi più vicini alla Difesa, si è così passati - per utilizzare un lessico proprio degli analisti strategici - da una situazione caratterizzata da un tipo di minaccia di enorme vastità, ma con scarsissima probabilità di occorrenza - come in fondo è stato il confronto nucleare - ad un’altra situazione caratterizzata da più minacce di entità più ridotta, ma con ben più elevate probabilità di occorrenza: ed è questo il terrorismo.
Di questa nuova situazione era consapevole l’Italia come l’intero mondo occidentale: con l’11 Settembre - lo dobbiamo ammettere - non abbiamo scoperto nulla di essenzialmente nuovo. Basta rileggere le pagine conclusive dell’indagine conoscitiva della Camera dei Deputati “Evoluzione dei problemi della sicurezza e ridefinizione del modello nazionale di difesa” del 1991, per rendersi conto di quanto, anni or sono, fosse elevata la percezione delle nuove minacce e della possibilità di una crescita qualitativa del terrorismo con l’acquisizione e l’utilizzo di armi di distruzione di massa e di vettori missilistici.
Cosa è stato fatto, da allora ad oggi, per dare risposte adeguate alle nuove minacce? è stato fatto molto, e molto stiamo ancora facendo, considerando la natura e l’ampiezza degli eventi che ci siamo trovati a fronteggiare.
Politicamente sono mutati i “confini” dell’identità occidentale.
L’Occidente, inteso come comunità di valori civili, sta accogliendo - meglio sarebbe dire “riaccogliendo”- popoli e nazioni che gli furono strappati.
Inoltre, vengono sviluppate politiche adatte a consolidare le nuove democrazie dell’Europa centrale ed orientale. L’allargamento dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione Europea sono fatti storici che “sanano” il vulnus inflitto alla civiltà europea dalla cortina di ferro.
Infine, abbiamo avuto la trasformazione dell’Alleanza Atlantica e l’avvio di politiche comuni di difesa e sicurezza anche in ambito europeo.
L’Alleanza Atlantica cambia di dimensione e muta ragion d’essere. Essa si è trasformata da sistema di difesa “esclusivo”, ossia orientato contro un potenziale nemico, in sistema di difesa “inclusivo”, ossia destinato ad ampliare il numero degli attori per far fronte a minacce dai contorni meno definiti: guerre etniche, instabilità, conflitti a bassa intensità. E qui possiamo considerare un altro fattore, ovvero la nuova politica della Federazione russa. Senza entrare nella questione, già sollevata da Voltaire, se la Russia sia o non sia Europa, dobbiamo constatare che l’avvicinamento della Russia alla comunità di valori incarnata dall’alleanza atlantica è già una realtà.
Invero, alcuni osservatori delineano uno scenario in cui l’Europa sarebbe marginalizzata in funzione di nuovi legami politico - militari fondati su un asse USA - Russia nel contesto di una dimensione asiatica della sicurezza. Che Stati Uniti e Russia trovino più intensi motivi di cooperazione e maturino una fiducia reciproca, deve rallegrarci. Tuttavia, tali sviluppi non mutano le relazioni consolidate, e cioè che fra Nordamerica ed Europa esiste un’alleanza politica e militare fondata meno sulla convenienza che sulla comunanza di valori. Intorno a questa alleanza e a questi valori possono formarsi più ampie aggregazioni e addirittura determinarsi il consolidamento definitivo della democrazia in aree dove erano prevalsi altri regimi.
E l’Europa? Non esiste dicotomia fra Europa e Alleanza Atlantica, tra Unione Europea e Stati Uniti. La Dimensione Europea di Sicurezza e Difesa - altro pilastro della nostra sicurezza collettiva - ci vede impegnati per il conseguimento degli obiettivi di Helsinki, che costituiscono un vero e proprio scopo strategico per l’Unione Europea.
Dobbiamo riconoscere, però, che l’Unione Europea fatica a darsi una fisionomia internazionale e a definire univocamente la sua posizione nel mondo. Non si possono certo dimenticare le diverse e talvolta opposte opinioni sul futuro istituzionale dell’Unione Europea, della Commissione, del Parlamento, del Consiglio dei Ministri, del Rappresentante europeo per le politiche di sicurezza e difesa. Le basi della costruzione europea sono state poste, ma l’edificio attende il completamento.
Oltre mezzo secolo ha richiesto l’integrazione monetaria ed economica. L’integrazione militare, intrapresa da pochi anni, avrà un futuro più agevole e potrà essere perfezionata solo se non si contrapporrà all’alleanza che ci lega agli Stati Uniti e al Canada. L’Unione Europea non nasce per contrapporsi all’America. L’Europa unita di nazioni democratiche, non quella posticciamente assemblata dalle armate napoleoniche o hitleriane, poggia sulla volontà del Vecchio Continente di stringersi come le più giovani democrazie nordamericane, superando i nazionalismi del passato con un afflato di fratellanza, memore dello spirito americano.
L’America ha difeso la nostra libertà e noi, fianco a fianco di questa America abbiamo difeso la libertà dell’Europa. Fianco a fianco degli americani abbiamo difeso la libertà nei Balcani, fra Bosnia, Albania e Kosovo.
è pertanto doveroso quanto retorico domandarsi se sarebbe stata incisiva l’azione europea nei Balcani, senza la presenza degli Stati Uniti? La risposta impone una seria riflessione sulla necessità di considerare gli ambiti della cooperazione come propedeutici e interdipendenti, finalizzati soprattutto alla stabilizzazione democratica dell’intero globo. La cooperazione militare è un settore fondamentale di questo più ampio campo della cooperazione internazionale.
é chiaro che le materie di interesse della cooperazione internazionale sono diverse e portano l’ambito della stessa a spaziare dalla ricerca tecnologica allo sviluppo, dai programmi di produzione allo scambio di tecnologie: quella militare, in particolare, per ben sessanta Memorandum d’intesa entrati in vigore negli anni dal 2001 al 2005, abbraccia le linee vitali dell’economia e delle istituzioni, consentendo di esportare e conoscere ambiti Statuali di difficile apprezzamento, che hanno, peraltro, consentito un ulteriore sviluppo delle relazioni internazionali in aree di crisi.
Si tratta, in definitiva, di un ampio spettro di contatti attraverso il quale definire la politica di difesa di un Paese e delle Alleanze internazionali, che sono - in termini di stabilizzazione e ricondizionamento - interdipendenti alle rispettive politiche estere. La forma dei trattati, solenne o semplificata - come abbiamo già avuto modo di considerare - è propedeutica alle relazioni tecniche che, in tutti i casi, per l’ambito della cooperazione in tema di difesa, devono essere intensificate per lo sviluppo delle Forze armate e per il completamento delle esperienze internazionali che a loro volta, costituiscono un pilastro fondamentale della politica estera.
Una politica estera di difesa equilibrata - nel rispetto delle Alleanze storiche - si esprime principalmente nelle scelte autonome di stabilizzare aree investite da fenomeni eccezionali e nel sostegno alle politiche di sviluppo democratico di Nazioni dove si registrano fenomeni rivoluzionari o politiche di contrasto alla pacifica convivenza fra i popoli.



Approfondimenti
(1) - Corso di Diritto Internazionale, Cedam, Padova, vol. I, pagg. 313, 1955.
(2) - A. Cassese, I lineamenti, Diritto Internazionale, vol. I, pag. 183, 2003.
(3) - Si pensi a tal riguardo allo scambio di note.
(4) - P. Di Muccio de Quattro, I cinque anni del Ministro Antonio Martino alla Difesa - Resoconto dell’attività svolta nella XIV Legislatura (2001-2006), 1° ed., Servizio Grafica e fototecnica dell’Aeronautica Militare, Roma, 2006.
(5) - Cfr., a tal riguardo: P. Di Muccio de Quattro, op. cit., pag. 245.
(6) - Gazzetta Ufficiale, 8/09/2003, n. 208.
(7) - Gazzetta Ufficiale, 18/04/2003, n. 91, supplemento ordinario.
(8) - Gazzetta Ufficiale, 25/11/2003, n. 274.
(9) - Gazzetta Ufficiale, 7/06/2005, n. 130.
(10) - Gazzetta Ufficiale, 13/06/2005, n. 135.
(11) - Gazzetta Ufficiale, 29/07/2005, n. 175.
(12) - Gazzetta Ufficiale, 30/01/2004, n. 24.
(13) - Approvato definitivamente, in attesa di pubblicazione.
(14) - Gazzetta Ufficiale, 4/02/2003, n. 28.
(15) - Gazzetta Ufficiale, 18/04/2003, n. 91, supplemento ordinario.
(16) - Legge 24 ottobre 2003, n. 324, Gazzetta Ufficiale, 22/11/2003, n. 72.
(17) - Gazzetta Ufficiale, 28/11/2003, n. 277.
(18) - Gazzetta Ufficiale, 19/08/2004, n. 194.
(19) - Gazzetta Ufficiale, 13/08/2005, n. 188.
(20) - Gazzetta Ufficiale, 4/01/2006, n. 3.
(21) - Gazzetta Ufficiale, 26/06/2003, n. 146.
(22) - Gazzetta Ufficiale, 3/09/2003, n. 204.
(23) - Gazzetta Ufficiale, 9/09/2003, n. 209.
(24) - Gazzetta Ufficiale, 21/11/2003, n. 271.
(25) - Gazzetta Ufficiale, 25/05/2004, n. 121.
(26) - Gazzetta Ufficiale, 20/01/2005, n. 15.
(27) - D.d.L. di ratifica è stato approvato definitivamente, e la legge è in attesa di pubblicazione.