Il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260 D.Lgs. 152/2006)


Giovanni De Santis



Giovanni De Santis
Ricercatore di Diritto penale e Professore Aggregato di Diritto penale dell'economia e del lavoro nell'Università degli Studi di Bergamo




1. Premessa: la tutela dell’ambiente nel contesto del diritto penale dell’impresa. L’impresa “criminale” e le c.d. “ecomafie”. Il fenomeno del traffico organizzato di rifiuti

Anche nel contesto di una economia di mercato mondializzata(1), è debole l’idea che sarebbe poco efficace, in mancanza di un diffuso e omogeneo regime repressivo nei diversi ordinamenti statuali, rafforzare l’intervento del legislatore penale a contrasto della criminalità economica, perché, stante la libertà di allocare le attività d’impresa a livello planetario, “i costi della repressione” indurrebbero semplicemente le imprese a spostarsi in spazi deregolamentati(2).
Qualche poco accorto osservatore sarebbe pronto a sostenere che il “vecchio gendarme penalistico” metterebbe in fuga le imprese che investono nel nostro Paese (agitando il fantasma della delocalizzazione) verso altri che, per le ragioni più diverse, sono poco avvezzi alle “raffinatezze della legalità economica”, fatta, in primis, di costosi oneri di protezione per i lavoratori e per l’ambiente.
Il “respiro corto” di questo argomento è evidente, anche perché, non di rado, è il nostro Paese ad essere visto dagli operatori stranieri, magari nostri partner europei, quello le cui carenze, anche solo in termini di law in action, agevolano ciò che da loro risulta più difficile (le violazioni in materia di sicurezza del lavoro e in materia ambientale, in questo senso, appaiono vistosamente distorcenti il principio comunitario della libera concorrenza). Proprio nel settore della criminalità ambientale l’Unione europea si sta attivando attraverso la predisposizione di una Direttiva, al momento allo stadio di proposta datata 9.2.2007, per istituire uno standard comunitario minimo relativo agli elementi costitutivi dei più gravi reati contro l’ambiente, un sistema di responsabilità penale simile per tutte le persone giuridiche e fissando direttamente l’entità delle pene per i reati ambientali particolarmente gravi. Ciò, in particolare, per garantire che questi ultimi vengano trattati secondo modalità simili in tutti gli Stati membri e che i loro autori non approfittino delle differenze che esistono nelle legislazioni nazionali dei singoli ordinamenti.
Del resto, il deterioramento delle condizioni di vita di molte persone (nei luoghi di lavoro e di vita quotidiana) che si sta consumando nella “patria del diritto” ci conduce ad una conclusione netta: del diritto penale proprio non si può fare a meno quando i valori su cui si fonda la nostra convivenza sono messi in discussione.
Nel panorama del diritto penale d’impresa, lo specifico settore della tutela penale dell’ambiente presenta alcune peculiarità. Tra i protagonisti dell’economia illegale, infatti, troviamo, accanto alla impresa lecita che cerca di abbattere illegalmente i propri costi di gestione dei rifiuti (per essere più concorrenziale o anche solo per soddisfare l’avidità dei propri vertici(3)), strutture imprenditoriali integralmente criminali, che nascono, cioè, per realizzare finalità esclusivamente illecite(4).
La realtà, per vero, è fatta, più spesso, di situazioni intermedie e ibride, che vedono il concorso delle due situazioni.
L’espressione “ecomafie” designa, specie nel settore dei rifiuti, proprio quest’intreccio tra una molteplicità di soggetti dotati, alcuni, di uno status legalmente riconosciuto(5) (imprenditori produttori di beni, trasportatori, pubblici amministratori, tecnici di laboratorio… tutti partecipanti a vario titolo alla gestione del ciclo dei rifiuti), con altre figure più opache (faccendieri, mediatori) fino a veri e propri esponenti di organizzazioni geneticamente criminali, specie di tipo mafioso(6), tutte, però, votate al medesimo scopo dell’arricchimento e del profitto (anche, si diceva, sotto forma di abbattimento dei costi).
Le forme più usuali di traffico illecito di rifiuti, come è stato svelato da importanti indagini condotte dalle Forze di Polizia(7), ha evidenziato, come si accennava, la partecipazione di un numero importante di soggetti capaci di predisporre e realizzare lo spostamento di ingenti quantità di rifiuti, normalmente dalle zone di produzione (specie del nord Italia) verso le regioni meridionali, ma anche verso Paesi stranieri. Le persone a vario titolo coinvolte nel fenomeno, si diceva, pur appartenenti a cerchie sociali diverse, non di rado hanno cementato il proprio vincolo su un vantaggio economico comune: i produttori, alla ricerca di canali di smaltimento meno onerosi (talvolta nella piena consapevolezza delle modalità illecite del traffico al quale essi stessi davano origine); oscuri intermediari, capaci di rispondere a questa richiesta di abbattimento dei costi di smaltimento; disponibili trasportatori, vera catena di trasmissione dell’ingranaggio, etc. In più occasioni si è, poi, registrato come il congegno criminoso si giovasse anche di uno specifico apporto “tecnico”, indubbiamente identificabile secondo lo stigma del white collar criminal, di esperti chimici attrezzati, che, attraverso la falsificazione dei certificati di analisi, contribuivano a mutare, solo nominalmente, la natura dei rifiuti che, una volta declassati, venivano destinati, attraverso impianti di stoccaggio, agli impieghi più diversi (finendo, ad esempio, per esser sversati su terreni agricoli, o comunque seppelliti o bruciati come combustibile, o utilizzati come materia prima, etc.).

2. La fattispecie attuale e le prospettive di tutela nazionali e comunitarie. In particolare il disegno di legge governativo sui crimini ambientali e il mutamento di paradigma nella tutela penale dell’ambiente

Abbozzato il dato empirico-criminologico(8), prima di addentrarci nel vivo della vigente disciplina, è utile tracciare, seppur sommariamente, il quadro delle prossime possibili riforme capaci di aumentare l’efficacia dell’attività di contrasto e prevenzione dei crimini ambientali svolta a partire dall’impegno delle Forze di Polizia, e, segnatamente, dal Comando per la Tutela dell’Ambiente dell’Arma dei Carabinieri attraverso le proprie articolazioni operative.
Il 24 aprile 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega recante “disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente(9)”, che dovrebbero allocarsi nel libro secondo del codice penale in un apposito titolo (il VI bis)(10) e che dovrebbero consistere in una serie di delitti dolosi (solo in taluni casi previsti in forma colposa) tra i quali l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l’alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna. Una considerazione a parte deve essere riservata, in questo contesto, alle innovazioni previste per il regime dell’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, che, a dire il vero, potrebbero addirittura comportare un arretramento dell’attuale livello di tutela(11).
Nel complesso, tuttavia, la riforma anticiperebbe l’indirizzo comunitario contenuto nella già citata proposta Direttiva comunitaria(12), che, imponendo agli Stati membri la predisposizione di un quadro sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo, ricalca la Decisione quadro n. 80 del 2003(13) sulla “protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale”, e che contribuirebbe ad allineare l’ordinamento nazionale a quello dei principali Paesi europei(14).
L’approvazione parlamentare dell’iniziativa governativa comporterebbe, nel suo impianto generale, un mutamento di paradigma nella tutela penale dell’ambiente, rispetto a come tradizionalmente è stata praticata nel nostro ordinamento.
Non è la sede per occuparsi di una questione tanto complessa come quella della individuazione del concetto di ambiente(15) quale referente oggettivo dell’incriminazione e della più adatta tecnica redazionale capace di assicurarne in maniera migliore la tutela attesa(16). Basti, in via di massima approssimazione, rammentarne la natura di interesse diffuso (la cui lesione produce, quindi, una vittimizzazione di massa: pochi autori, molte vittime), la cui tutela non può non contemperare interessi a volte contrapposti che non possono essere completamente sacrificati, come quello produttivistico, espressione della libera iniziativa economica (riconosciuta dall’art. 41 cost.). In questo senso l’accezione di ambiente che è stata ritenuta preferibile è quella “antropocentrica” (in contrapposizione a quella c.d. “ecocentrica”), riluttante ad una protezione totalitaria(17).
La difficoltà di concettualizzarne il substrato naturalistico, in termini assoluti o dipendenti dalle esigenze dell’uomo che è parte di esso, ha certamente, in questa prospettiva, contribuito ad evidenziare la stessa crisi dell’idea di bene giuridico(18), a favore di una mera tutela della funzione di protezione svolta dalla P.A.
Da qui la matrice fortemente formalistica delle corrispondenti incriminazioni sino a questo momento previste dal nostro ordinamento, configurate nella forma della contravvenzione di mera inosservanza di regimi autorizzativi amministrativi o, comunque, di mancato rispetto di limiti tabellari (che esprimono il livello di “accettabilità” dell’inquinamento). Insomma, l’incriminazione, nella tradizione del nostro ordinamento, si appunterebbe non tanto sulla tutela dell’ambiente in quanto tale, quanto piuttosto sulla funzione amministrativa di governo del medesimo interesse(19).
L’apparato disciplinare qual è attualmente previsto, configura allora, come è stato sottolineato, un “diritto penale minimo non già per estensione (stante all’opposto, l’elevato numero delle disposizioni penali e dei relativi divieti), ma per incisività punitiva(20)”.
La svolta attesa(21), e rimessa all’approvazione del recente disegno di legge, se non alla necessità di un prossimo adeguamento dell’ordinamento nazionale ad attesi input comunitari, è, dunque, legata alla predisposizione di un apparato repressivo “forte” che recuperi se non quando l’elemento dell’evento di danno, almeno quello del pericolo concreto e la configurazione dell’illecito delittuoso invece di quello contravvenzionale(22).
L’incriminazione dell’evento di danno, o comunque di pericolo concreto, è capace, a ben guardare, di innescare un insidioso paradosso, che altrove ho cercato di evidenziare(23), consistente nel cercare di realizzare il principio di garanzia insito nella ricercata necessaria offensività del fatto di reato(24) attraverso un modello di tutela fondato sul criterio di imputazione causale che (almeno per una parte autorevole della dottrina(25)) apparirebbe, invece, screditato proprio perchè di incerto riscontro processuale. Ciò risulterebbe tanto più esatto, in particolare, rispetto alle ipotesi di causazione complessa, tipiche del settore ambientale. La conseguenza di questa scelta, in altre parole, sarebbe quella di consegnare, inevitabilmente, il governo del processo ai periti, inevitabilmente divisi di fronte alle incertezze della scienza(26).
Ora, è vero che la formula utilizzata nelle nuove fattispecie debitrici dell’accertamento causale, come è stato sottolineato(27), e come già era stato previsto nel Progetto Pagliaro(28) (e, oggi nella nuova bancarotta impropria dell’art. 223 L.F.), è innovativa, riposando non esclusivamente sul cagionare ma anche sul mero contribuire a cagionare (v. l’articolato del disegno di legge delega cit.: art. 452-bis, Inquinamento ambientale, l’art. 452-quater, Disastro ambientale, e l’art. 452-quinquies, Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna), ma è altrettanto vero che, se non si vuole ripiegare sullo schematismo “flessibile” della causalità agevolatrice (che, a ben vedere, conferma, anziché smentire, i rilievi critici mossi rispetto all’utilizzabilità del criterio causale ogni qual volta esso si risolva in un mero accertamento dell’aumento del rischio della conseguenza legata alla condotta, valutato non ex post ma ex ante(29)), il contribuire a cagionare si risolve, stante la regola dell’equivalenza causale, in una evidente tautologia.
Il ricorso al criterio causale di imputazione, in vero, impone come necessaria una sorta di “palingenesi” della causalità giuridica, che, finora, ha visto significativi progressi nelle elaborazioni ermeneutiche della S.C. (per tutte quella patrocinata dalle SS.UU. “Franzese” del 2002 e “Mannino” del 2005(30)).
Tornando più da vicino alla riforma progettata e tralasciando l’analisi puntuale delle singole fattispecie che si propone di introdurre nel codice penale (il nostro studio è dedicato, infatti, alla attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), è doveroso ricordare l’altro ambizioso obiettivo che il legislatore si pone, tanto più perché previsto anche dalla proposta di Direttiva: la improcrastinabile inclusione dei reati ambientali tra i presupposti della responsabilità dell’ente collettivo, come disegnata dal d.lgs. 231 del 2001.
Lo schema di imputazione all’ente dei reati commessi nel proprio interesse o vantaggio è noto(31). Altrettanto nota è la riluttanza del legislatore ad estendere il catalogo dei reati presupposto, tra l’altro, alle più “plastiche” espressioni delle politiche d’impresa criminale (tra le quali spiccano quelle dalle quali nascono i reati ambientali(32)).
Sebbene, ormai, gli indugi sembrino essersi rotti con la recente inclusione (ad opera della L. 123 del 2007) dell’omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro(33).
Così, la formula della c.d. compliance aziendale potrebbe allargare il proprio spettro applicativo anche al settore della criminalità ambientale, intesa, nella specie, come pretesa organizzativa capace di prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e le norme poste dall’ordinamento a tutela dell’ambiente.
Il primo effetto di una simile operazione normativa sarebbe di tipo culturale, rinforzando l’idea che l’impegno per la legalità ambientale debba essere, innanzitutto, il frutto di una organizzazione aziendale per questo fine istituzionalizzata “dall’interno” (e non solo imposta dall’“esterno”).
Tralasciando le ulteriori proposte di riforma contenute nel disegno di legge(34), veniamo all’oggetto della nostra indagine, l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, che pure, come daremo conto, non uscirebbe indenne dall’approvazione del disegno di legge.
Ma procediamo con ordine.

3. Dall’art. 53-bis del Decreto Ronchi all’art. 260 del D.lgs. 152 del 2006

Alla scadenza della XIII legislatura, in extremis, proprio dall’articolato Manna(35) venne “acciuffata”, per vero con una non insignificante variante(36), una fattispecie ritenuta, a ragione, capace di contrastare il fenomeno criminale abbozzato in precedenza: si tratta del delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, aggiunto, come art. 53-bis, dalla legge 23 marzo 2001 n. 93 all’elenco delle incriminazioni allora previste dal decreto Ronchi (d.lgs. n. 22 del 1997).
La nuova fattispecie di reato venne salutata con entusiasmo: si trattava, infatti, della prima ipotesi delittuosa contro l’ambiente prevista nel nostro ordinamento(37). Ma anche con comprensibile delusione: il nuovo delitto, invece di inserirsi in un corpus coerente, e opportunamente collocato nella topografia della nostra legislazione penale, costituiva un frammento incapace, da solo, di rispondere alle complesse esigenze di tutela che l’allora (come l’attuale) quadro normativo-repressivo non riesce a soddisfare.
In ogni modo le Forze di Polizia e l’Autorità giudiziaria vennero dotate di uno strumento che si è rivelato indispensabile per contrastare almeno uno dei fenomeni criminali ambientali più aggressivi: quello, appunto, del traffico illecito organizzato di rifiuti.
La fattispecie, e veniamo all’attualità normativa, infine, senza modifiche, è stata ricollocata nel c.d. T.U. dell’Ambiente, esattamente all’art. 260 del d.lgs. 152 del 2006(38).

4. Gli elementi costitutivi della fattispecie attuale: la “controversa” nozione di rifiuto

Prima di addentrarci nell’analisi della fattispecie vigente, una osservazione preliminare deve essere dedicata all’oggetto materiale dell’incriminazione, e, quindi, alla nozione di rifiuto.
Com’è noto su di essa si sono consumati accesi dibattiti in dottrina, si sono formati orientamenti giurisprudenziali sovente contrastanti e, soprattutto, si è disputato un lungo braccio di ferro tra legislatore nazionale e Unione Europea(39).
In sintesi. L’art. 183, 1, lett. a) del d.lgs. 152, cit. definisce il “rifiuto” come “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta” del T.U. “e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Come è risaputo l’elemento stringente della definizione non è tanto il primo, in quanto l’elenco dell’Allegato ha un valore puramente indicativo, poiché comprende voci residuali capaci di includere qualsiasi sostanza od oggetto, da qualunque attività prodotti(40). L’ampiezza e l’indeterminatezza dell’elencazione la rende, dunque, solo esemplificativa(41). Centrale, nella definizione, è, allora, la condotta del detentore, costruita sulla nozione di “disfarsi”, come ripetutamente ha riconosciuto la Corte europea di giustizia, che ha cercato anche di rendere meno incerti i confini dell’espressione, secondo una chiave di lettura oggettivo-funzionalistica (non dipendente, dunque, dal mero arbitrio del detentore), capace, comunque, di dare spazio alle esigenze di protezione ambientale che il Trattato europeo impone: il senso del disfarsi, infatti, deve essere ricavato dalle finalità della normativa comunitaria che sono la tutela della salute umana e dell’ambiente, secondo i principi di precauzione e di azione preventiva(42).
La più grande frizione rispetto a questa impostazione è stata registrata con riguardo alle sostanze residuali dei cicli di produzione o di consumo suscettibili di riutilizzazione.
Senza voler entrare nel vivo della questione(43), che ci allontanerebbe troppo dall’oggetto della presente ricerca, basti qui ricordare come, sebbene (anche) l’attuale definizione del T.U. ricalchi quella comunitaria, è dal complesso della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 152/06 e, in particolare, dall’insieme delle deroghe ed eccezioni alla nozione di rifiuto che il nuovo T.U. contempla, che derivano le incertezze sui contorni della relativa nozione e che, al contempo, continuano a destare perplessità circa la compatibilità del nuovo assetto disciplinare con il quadro normativo comunitario e, quindi, con la stessa Carta Costituzionale italiana(44).

5. La condotta e i rapporti con le contravvenzioni previste in materia di rifiuti

Ciò premesso, l’art. 260 del T.U. delinea un reato comune (l’autore del reato può essere, cioè, “chiunque(45)”), tratteggiato dal legislatore in forma monosoggettiva e non di concorso necessario: infatti, perché sia configurato il reato di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, sebbene nella pratica, come si è visto, può assumere, di fatto, carattere associativo e di criminalità organizzata(46).
Il delitto, inoltre, risulta essere di mera condotta. La soglia di tutela, quindi, è arretrata al livello del pericolo presunto di lesione e, dunque, perché sussista il reato, non è necessario né l’accertamento di un evento di danno ambientale, né la minaccia all’ambiente, ossia il pericolo concreto di danno(47).
Il fatto descritto dal legislatore, piuttosto, si carica di disvalore rispetto alla vincolata presenza nella condotta di precise connotazioni modali.
Innanzitutto nel doveroso riscontro della presenza di una struttura organizzata che presieda al traffico illecito dei rifiuti.
L’elemento oggettivo della fattispecie, infatti, consiste in una attività di gestione dei rifiuti “organizzata”, cioè con allestimento dei mezzi necessari: nella sostanza, come si diceva, una attività di carattere “imprenditoriale(48)”.
L’allarme sociale rispetto al fenomeno nasce proprio dalla predisposizione e dall’uso, a fini criminali, di una struttura avente, nella sostanza, i caratteri dell’impresa, ossia che disponga continuativamente dei fattori della produzione (capitali, attrezzature e, se del caso, uomini(49)).
Questa considerazione (v. sopra) non implica che il reato sussiste solo se a capo del traffico si pone una impresa “geneticamente” criminale, perché l’apporto organizzativo, come accade nella pratica, in realtà, può esser offerto tanto da imprese costituzionalmente lecite, quanto da organizzazioni criminali che agiscono in forma di impresa, quanto ancora da soggetti non dotati, di per sé, di autonoma organizzazione ma il cui apporto, insieme agli altri, costituisce, nel suo complesso, una organizzazione di mezzi e di attività.
Sia chiarito da subito: l’organizzazione non è punita per la potenziale attitudine criminosa che essa esprime, ma in quanto, e se, strumento effettivo per realizzare la gestione abusiva di rifiuti. Nella fattispecie che analizziamo non è il solo riscontro strutturale della consistenza organizzativa che denota il carattere criminale della condotta, com’è invece nell’art. 416 c.p.(50), per la cui configurazione non è indispensabile la realizzazione effettiva dei delitti programmati. A questo proposito, considerato che i delitti espressi dall’indeterminato programma delittuoso possono esser diversi ma anche della stessa specie (potendo l’indeterminatezza riguardare anche solo il loro numero(51)), l’introduzione a suo tempo dell’art. 53-bis ha aperto la possibilità di contestare il delitto contro l’ordine pubblico in concorso col nuovo delitto ambientale(52) quando l’associazione sia vocata a commettere più delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti(53).
L’altro elemento modale previsto dal legislatore attiene ai profili cronologici della condotta.
La fattispecie che si esamina, infatti, richiede una pluralità di operazioni in continuità storica relativa ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti. L’attività di gestione deve essere caratterizzata, quindi, come ha avuto modo di osservare la S.C., “non dalla episodicità, ma da una pluralità di operazioni e dalla continuità in senso temporale: il traffico illecito ha senso se è caratterizzato da più operazioni e se presenta un elemento temporale adeguato(54)”.
Insomma, il delitto che è stato descritto dal legislatore è di tipo abituale, in quanto il disvalore della condotta è intimamente collegato ad una ripetitività nel tempo senza la quale non sarebbe data la lesione del bene tutelato dalla norma(55).
A questo proposito ci si è domandati quante operazioni debbano essere ripetute perché si abbia abitualità. Almeno due(56), evidentemente, in quanto, se la condotta richiesta deve essere plurisussistente, non rileverà, a questo titolo, l’isolata operazione di gestione(57).
Ma veniamo alle singole operazioni che devono essere reiterate perché sia integrato il reato(58).
La norma fa riferimento alla cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, e, con una formula di chiusura (o comunque), alla gestione di rifiuti.
Il trasporto sarebbe già autonomamente punito a titolo di contravvenzione dall’art. 258 T.U. Nel contesto di quest’ultima norma assumono rilevanza penale oltre al trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, anche la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e l’uso di un certificato falso durante il trasporto (queste ultime due ipotesi indipendentemente dalla natura pericolosa o meno dei rifiuti(59)).
A loro volta le attività di esportazione e importazione sarebbero già incluse nella previsione dell’art. 259(60).
La stessa gestione (che è definita dall’art. 183, 1, lett. d) del T.U. come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”) è, invece, già presa in considerazione dall’art. 256, comma 1 [già art. 51, comma 1 d. Ronchi] che alla rubrica è intitolato “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, ma che è, nella norma, declinata nelle diverse -rispetto alla definizione dell’art. 183 (ma ricordiamo che non è la rubrica ad essere vincolante per l’interprete quanto il testo della disposizione)- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e, si badi, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.
Ci troviamo, allora, in presenza di un reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p.(61).
In questo senso, allora, il legislatore avrebbe già in radice escluso il concorso di reati (salvo quanto diremo avanti): il reato complesso assorbirebbe le condotte di per sé criminose già autonomamente punite ma che costituiscono un elemento costitutivo della fattispecie complessa(62).
Del resto l’art. 260 descrive la fattispecie più “capiente”, in termini di espressione di disvalore (imperniato sul quid pluris espresso dalla abitualità delle condotte e sulla organizzazione che le sostiene), configurando un delitto (invece di una contravvenzione) e prevedendo una pena notevolmente più severa rispetto a quella delle singole contravvenzioni.
La conclusione, però, per quanto obbligata sul piano dei principi, presenta un grave inconveniente, che indebolisce di molto l’efficacia della incriminazione: come non ha mancato di osservare la dottrina(63), l’assorbimento delle contravvenzioni determinerebbe il paradossale effetto di escludere l’obbligatorietà della confisca(64) dei mezzi di trasporto o dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, prevista invece se fossero applicate le singole contravvenzioni meno gravi(65).
Ma la previsione dell’art. 260 va oltre quella delle contravvenzioni che risultano assorbite in essa. Infatti, come si è detto, per un verso, rispetto all’art. 259, l’art. 260 non prevede alcuna specificazione riguardo alla qualità dei rifiuti (ma solo, invece, per quanto riguarda la quantità, come vedremo), per un altro verso, giacché per “gestione” deve intendersi l’attività definita dall’art. 183, 1, lett. d) del T.U., l’art. 260 prevederebbe condotte non menzionate dall’art. 256, 1, come il controllo della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
A ben vedere, però, rimarrebbero estranee alla previsione dell’art. 260 proprio alcune delle più consuete forme di realizzazione del traffico illecito organizzato: il commercio e l’intermediazione. Se la prima, in vero, può risolversi in una cessione-ricezione di rifiuti, l’intermediazione, invece, che non implica necessariamente alcuna disponibilità materiale né giuridica dei rifiuti, sfuggirebbe al dettato della norma.
Occorre, infatti, ricordare che il reato complesso è tale solo con riferimento alla fattispecie astratta, e non alle modalità concrete di realizzazione del fatto (a questa diversa ipotesi parte della dottrina, invece, riserva la denominazione di reato eventualmente complesso come espressione, in concreto, del principio di consunzione(66)).
Si pone, allora, la questione di come reprimere alcune condotte esterne all’organizzazione, che si sono comunque rivelate centrali nell’economia dell’illecito ambientale(67): in particolare, oltre a quella degli intermediari, si consideri quella degli addetti ai laboratori di analisi privati che rilascino certificazioni compiacenti sulla pericolosità dei rifiuti.
L’intermediario, oltre a rispondere (come si è visto), sussistendone i requisiti, della contravvenzione di cui all’art. 256, 1, potrebbe rispondere solo a titolo di concorso nel delitto di cui all’art. 260, in presenza delle condizioni fissate dall’art. 110 c.p. L’intermediario che contribuisce alla realizzazione di una (o più) operazioni risponderà di quest’ultime - che costituiscono autonomo reato ai sensi dell’art. 256, 1 - ma non dell’art. 260 se, quindi, in particolare, non è a conoscenza dell’esistenza dell’organizzazione né ha contribuito comunque alla realizzazione o al mantenimento della stessa.
Similmente chi predisponga un certificato di analisi falso, non essendo questa condotta riconducibile a quella di “trasporto”, né ad altra utilizzata dal legislatore nell’art. 260, risponderà per il titolo autonomo descritto dall’art. 258 ma solo a titolo di concorso nel delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, e sempre in presenza dei requisiti per ritenere una simile condotta riconducibile allo schema dell’art. 110 c.p.
Nel complesso, dunque, la formula utilizzata dal legislatore appare insoddisfacente, né, mi pare, tale limite di redazione possa essere superato, ostando la regola della legalità, considerando sbrigativamente la formula della gestione utilizzata dall’art. 260 di natura omnicomprensiva, riconducendovi qualsiasi operazione attinente il ciclo dei rifiuti(68).
Infatti delle due una: o la formula usata per descrivere la condotta deve essere intesa indipendentemente dalla definizione dell’art. 183, 1, lett. d)(69), e allora si porrebbe un grave limite di indeterminatezza della previsione, oppure, se è a quella definizione che ci dobbiamo rivolgere, come pare doveroso per soddisfare le pressanti esigenze di legalità, allora, indubbiamente, essa appare carente e lacunosa rispetto alle richieste di tutela poste a base dell’incriminazione.
Altro profilo problematico è quello che attiene al requisito di illiceità speciale contenuto nella disposizione: le condotte menzionate devono, infatti, essere “abusive”.
Mi pare che per coerenza con quanto detto sopra, se si ritiene che la previsione dell’art. 256 debba ritenersi assorbita(70) dal reato complesso di cui all’art. 260 T.U., allora sarà la semplice violazione del regime amministrativo previsto per le singole condotte(71) ad integrare l’estremo che si considera. Anche se allora sarebbe più appropriata l’espressione “illegittimamente” che, in effetti, i progetti di riforma, come vedremo, sembrano preferire.
In tal caso è sufficiente che le operazioni di gestione siano realizzate contra ius (violando cioè il regime amministrativo prescritto per il compimento di esse), e, dunque, la mancanza del titolo abilitativo deve ritenersi essere certamente uno degli elementi essenziali della fattispecie delittuosa(72).
Ma non occorre niente di più, e cioè che le attività considerate dalla norma siano, per essere ricondotte all’art. 260, del tutto clandestine(73).
Questo, del resto, è l’orientamento fatto proprio anche dalla S.C., per la quale “sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti (…) qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o (…) palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale(74)”.
Come testimoniato da quest’ultima massima, allora, il profilo dell’abusività-illegittimità investe il giudice penale del potere si verificare la eventuale illegittimità di titoli amministrativi solo apparentemente conformi alla legge.
Altro punto debole della fattispecie riguarda l’aggettivo collegato all’oggetto materiale della condotta: le quantità di rifiuti trafficate devono, infatti, essere “ingenti”.
Al di là di non risolutive considerazioni circa il significato teleologico della aggettivazione(75), il vero problema sul piano del rispetto dei principi è ancora una volta quello della compatibilità della genericità della formula col canone della determinatezza(76).
Comunque la quantità ingente, ai fini di una lettura coerente con i fini di tutela, deve essere riferita al complesso delle operazioni ripetute e non ad ogni singola operazione. La seconda ipotesi, infatti, potrebbe consentire di sottrarre dal campo di applicazione della norma l’artato o meno frazionamento delle operazioni punite(77).


6. L’elemento soggettivo e il quadro sanzionatorio

Il dolo del reato è arricchito dalla necessità che l’agente persegua il fine dell’ingiusto profitto.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che profitto ingiusto non è solo quello patrimoniale (che può consistere, come del resto accade sovente, non solo nella ricerca di non legittimi ricavi ma anche nell’abbattimento dei costi aziendali(78)).
Infatti si è affermato che esso possa essere costituito anche da “vantaggi di altra natura”. In una occasione la S.C. lo ha ritenuto sussistente in un caso in cui risultava realizzato un risparmio nei costi di produzione e, quindi, un rafforzamento nella posizione apicale all’interno dell’azienda da parte degli imputati(79). Quest’ultima decisione induce ad una riflessione criminologica, perché dimostra come all’interno di certe organizzazioni aziendali, come lucidamente era stato messo in luce proprio da Edwin Sutherland, nella genesi del crimine, in generale, ma in particolare rispetto a quello dei colletti bianchi, hanno grande rilievo “i meccanismi dell’apprendimento e della trasmissione culturale(80)”. L’auspicato superamento, anche in questo settore, del principio societas delinquere non potest (v. sopra) consentirebbe, come è stato efficacemente sottolineato, “di colpire autonomamente quel vischioso e persistente contesto sottoculturale entro il quale la persona fisica, oggi esclusiva destinataria della reazione punitiva, subisce energiche pressioni di adeguamento e obbedienza, pena l’espulsione o il blocco della mobilità verticale(81)”.
Venendo al quadro sanzionatorio, al di là del giusto rigore per il quale si è optato, che giova anche alla effettività della previsione sul piano dei tempi di prescrizione(82), la pena principale è assistita dalla previsione delle pene accessorie di cui agli artt. 28, (Interdizione dai pubblici uffici), 30 (Interdizione da una professione o da un’arte), 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), 32-ter (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione(83)).
Quanto all’aggravante ad effetto speciale riferita ai rifiuti ad alta radioattività, essa ha diviso gli interpreti: è stata infatti condivisa da alcuni(84) e considerata, invece, da altri autori indice di sciatteria redazionale(85).
Venendo, infine, alle clausole previste dall’art. 260, comma 4°, che, come si è fatto cenno, si collocano nell’alveo di un preciso indirizzo di politica criminale facente leva sulla utilità di congegnare meccanismi ripristinatori insieme ad interventi puramente repressivi(86): esse attribuiscono al giudice il potere, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, di ordinare il ripristino dello stato dell’ambiente(87) e di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente(88).

7. La fattispecie nel disegno di legge governativo di riforma

Una considerazione finale la riserverei alle prospettive di riforma che riguardano la fattispecie esaminata.
Stando al disegno di legge governativo attualmente in discussione, la repressione del fenomeno che si è cercato sommariamente di illustrare verrebbe a frazionarsi.
L’art. 452-septies (Traffico illecito di rifiuti) punirebbe, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da diecimila a trentamila euro, chiunque illegittimamente, con una o più operazioni cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti. Se la condotta ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applicherebbe la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da ventimila a cinquantamila euro. Se la condotta ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applicherebbe la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a duecentomila euro. Le pene sarebbero quindi aumentate (di un terzo) se dal fatto derivasse il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria o b) per la flora o per la fauna selvatica. Se dal fatto, invece, derivasse il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, le pene sarebbero aumentate fino alla metà e l’aumento non potrebbero essere, comunque, inferiore ad un terzo.
Sull’aumento della pena legato al pericolo concreto si rimanda ai rilievi già svolti in generale sull’argomento (v. sopra).
Si vuole ora, invece, sottolineare come rispetto alla vigente fattispecie verrebbe meno sia l’inciso “attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”, sia il requisito di dolo specifico, insieme alla sostituzione del requisito di illiceità speciale (illegittimamente invece di abusivamente).
L’ultima modifica, come anticipato, risolverebbe anche definitivamente la questione se ad essere colpite possano essere solo le attività totalmente clandestine o anche solo quelle semplicemente illegittime (in linea con la attuale lettura giurisprudenziale), sebbene, per quanto ho sostenuto, la conclusione pare già doverosa se si ritiene che l’attuale previsione dell’art. 256 risulti assorbita dal reato complesso di cui all’art. 260 T.U. (essendo sufficiente la semplice violazione del regime amministrativo previsto per le singole condotte).
Ad esser descritto diversamente risulta essere l’elenco delle condotte che alternativamente possono integrare la fattispecie (“cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce” al posto di “cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce”). La nuova formula, apprezzabile per corrispondere alle esigenze di autonomia della incriminazione (eliminando la necessità del rinvio alla definizione extrapenale di “gestione”) pare più completa di quella attuale (in particolare per il riferimento al “procurare ad altri”). Ma, per vero, venendo meno il riferimento al carattere organizzato della condotta, non si capisce il senso della nuova incriminazione, se non immaginando la volontà di sostituire con un delitto ciò che ora è punito a titolo di contravvenzione: una semplice attività di gestione di rifiuti non autorizzata, seppur in ingenti quantitativi.
Il mancato riferimento al carattere organizzato della condotta troverebbe, invece, una specifica risposta nell’ipotizzato art. 452-nonies (Delitti ambientali in forma organizzata), volto a prevedere una circostanza aggravante per l’art. 416 c.p. (di un terzo) in relazione allo scopo di commettere taluno dei nuovi delitti ambientali. Se, invece, gli stessi reati fossero commessi “avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell’articolo 416-bis” (cioè “della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”), “ovvero avvalendosi dell’associazione di cui all’articolo 416-bis”, sarebbero quest’ultimi a risultare aggravati (le pene previste per ciascun delitto ambientale sarebbero, infatti, aumentate fino alla metà e l’aumento non potrebbe comunque essere inferiore a un terzo).
A questo proposito l’opzione avanzata è efficacemente criticata(89), perché comporterebbe, rispetto all’art. 416 c.p., un aggravamento irragionevole del trattamento sanzionatorio per l’associazione finalizzata ai delitti ambientali rispetto ad altri vincoli associativi capaci di esprimere più intensi livelli di disvalore (come, ad esempio, “un’associazione di sicari, finalizzata all’esecuzione di omicidi su commissione”, ma anche finalizzata a rapine o altri gravi reati, esclusi quelli per i quali già oggi è previsto un aggravamento di pena) e per l’art. 416-bis una inutile duplicazione dell’aggravamento di pena previsto in dipendenza di un dato fattuale identico: cioè “l’aver agito con metodo mafioso”. Sottacendo il rischio che il declassamento a circostanza comporterebbe in questi casi: cioè la alta probabilità di vedere lo specifico disvalore della fattispecie annullato dal meccanismo del bilanciamento ex art. 69 bis c.p., magari attraverso il riconoscimento delle “attenuanti generiche”.
Nel complesso, insomma, non pare che il legislatore, col progetto di riforma, abbia fatto un gran passo in avanti. Il regime attuale, infatti, pare più congruo a combattere il fenomeno, anche considerato che, come sottolineato(90), stante la disciplina attuale, l’art. 260 ben può concorrere con l’art. 416 c.p.


Approfondimenti
(1) - Per una panoramica sull’ampio dibattito tra “globalisti” e “scettici” e sulle profonde questioni sollevate dalla politica di globalizzazione, D. Held, A. McGrew, Globalismo e antiglobalismo, Bologna, 2003. Un classico sull’argomento è quello del premio Nobel per l’economia J. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Torino, 2002. Dello stesso autore, da ultimo, La globalizzazione che funziona, Torino, 2007, ove si sviluppa una visione della globalizzazione che diviene davvero capace di sviluppare tutte le sue potenzialità solo coniugando il rispetto della democrazia e della giustizia sociale. Tra gli “scettici”, in sintonia con l’idea che la globalizzazione non abbia cancellato il ruolo di regolatore dello Stato-nazione, ma lo abbia semplicemente modificato rispetto a quello ereditato dall’era keynesiana, L. Weiss, The Myth of the Power State, Cambridge, Polity Press, 1998.
(2) - La dottrina penalistica ha ampiamente evidenziato il ruolo della sanzione criminale in questo contesto, all’interno del quale, per vero, spesso al diritto penale viene riconosciuta una troppo “facile popolarità” ed una “generale funzione di palingenesi sociale” attraverso cui realizzare il “risanamento etico della vita economica” (così: Zannotti Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2006, 5, e letteratura ivi citata). Ma è anche vero che le più recenti riforme nel campo del diritto penale economico sembrerebbero andare in una direzione diametralmente opposta: si pensi, per tutte, a quella dei reati societari (d.lgs. n. 61/2002), che, come avvertiva un Maestro, certo non ha contribuito ad affermare un “forte” quadro assiologico di riferimento attraverso il quale “stimolare” un rafforzamento dell’etica degli affari. Si pensi, per tutte, alla vicenda delle soglie quantitative di rilevanza delle condotte di falsificazione dei bilanci (che fissano il limite fino al quale “gli amministratori… possono impunemente rubare e quando, invece, rischiano di passare ufficialmente per ladri”): esse costituirebbero “un modello di traduzione in termini normativi della cultura dell’illegalità” (Crespi, Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze, in Rivista delle società, 2002, 458). Sul punto si legga, da ultimo, la bella analisi di Forti, Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica, quaderno n. 15, Associazione per lo sviluppo di banca e borsa, Ciclo di conferenze e seminari “L’uomo e il denaro”, Milano 6 novembre 2006, 9, riprodotto ora in Aa.Vv., Diritto penale dell’impresa. Materiali per lo studio, a cura di A. Alessandri, Torino, 2007, 46 ss.
(3) - Del degrado etico dell’attuale mondo degli affari (svelato in Italia, in particolare, dagli scandali “Parmalat” e “Cirio”) hanno parlato i maggiori studiosi italiani del diritto penale dell’impresa (vedasi, per tutti: Stella, Il mercato senza etica, in De Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002). Al “crollo dello standard etico del mondo degli affari”, fa riferimento anche Pedrazzi, Prefazione, in Aa.Vv., Il nuovo diritto penale delle società, a cura di A. Alessandri, Milano, 2002, XIX. Il fenomeno non è, come risaputo, solo nazionale: si pensi a quanto accaduto, nei primi anni del nuovo millennio, negli USA (casi “Enron” e “Worldcom”), che, però, ha indotto quell’ordinamento ad una robusta reazione (concretizzatasi nel Sarbanes-Oxley Act del 2002) che in Italia, invece, è mancata (se non nelle forme blande della c.d. legge sul risparmio del 2005).
(4) - Sulla contiguità dei due campi, quello dei reati che si consumano nello svolgimento della attività dell’impresa lecita, e quello dell’impresa criminale (espressione della criminalità organizzata), vedasi, da ultimo, gli spunti offerti da Alessandri, Attività d’impresa e responsabilità penali, in Rigpp, 2005, 534 ss. riprodotto, ora, in Aa.Vv., Diritto penale dell’impresa. Materiali per lo studio, cit., 4 ss. L’autore spiega quali siano i punti di contatto tra i due ambiti, e a quali interessi corrispondano: da una parte “la naturale disponibilità dell’impresa lecita - nella sua forma - ad essere occupata da modelli, politiche, e persone essenzialmente orientate ad obiettivi di natura illecita, che ne trasformano il volto”, dall’altra “la necessità dell’economia criminale di avere teste di ponte nell’economia pulita per ragioni inerenti il commercio giuridico”. Continua l’autore affermando che, in ogni modo, vi è la possibilità “di ricostruire i tratti identificativi dell’impresa lecita, soprattutto sulla base della mancanza” degli indici di “continuità criminosa” e di “progettualità compiutamente illecita”. Altro punto di contatto tra le due realtà tipologiche (impresa costituzionalmente lecita e impresa criminale) è, invero, come osserva sempre l’autore, rappresentata dalle forme di contrasto ai due fenomeni, che vanno sempre più avvicinandosi, soprattutto al fine di colpire il “comune orientamento al profitto”. Si pensi alla storia recente dell’istituto della confisca. Sull’argomento si rimanda, da ultimo, a: Maugeri, La lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti, in Rtdpe, 2007, 487 ss.
(5) - Status riconducibile, non di rado, a quello tratteggiato da Edwin Sutherland (l’inventore della nota espressione white collar crime) di rispettabilità ed elevata condizione sociale: il white-collar criminal, appunto. E. Sutherland, Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale (1983), a cura di G. Forti, Milano, 1987. Per ulteriori riferimenti si rimanda a Forti, L’immane concretezza, Milano, 2000, specialmente 311 ss.
(6) - Sulla nozione penalmente rilevante di partecipazione associativa e per una importante precisazione in tema di c.d. “concorso esterno”, vedasi Cass. SS.UU., 12 luglio 2005, Mannino, in Foro.it, 2006, II, 80 (sul punto più diffusamente oltre).
(7) - Mi riferisco, in particolare, a quelle condotte proprio dai reparti operativi del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente: tra le più note degli ultimi anni quelle intitolate “Re Mida”, “Marco Polo” e “Sacher compost”.
(8) - Per una più completa visione del fenomeno utili riferimenti si rinvengono negli Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse della XIII, XIV e XV legislatura e nella Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, primo semestre 2006 e nello Studio dell’Alto Commissario anticorruzione, I pericoli di condizionamento sulla pubblica amministrazione da parte della criminalità organizzata, 2006, Note sullo stato di sicurezza in Italia, agosto 2006 (Min. Interno). Vedansi anche i Dossier di Legambiente (Rapporto “Ecomafia”) redatti, per ciascun anno, dal 1994-1997 al 2007 (vedasi www.legambiente.it.
(9)   - Per vero al Senato è stato presentato anche un diverso disegno di legge, rubricato “Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente” (comunicato all’organo di Presidenza il 18 aprile 2007) che peraltro condivide le linee guida di quello governativo. Sul punto v.: Muscatiello, Aspettando Godot, in Dpp, 11, 2007, 1528.
(10) - Già l’articolato prodotto dalla Commissione ministeriale costituita nel 1997 e presieduta dal prof. Adelmo Manna prevedeva l’introduzione di un autonomo Titolo VI bis intitolato ai “Delitti contro l’ambiente”, che, “per chiare ragioni di affinità” era stato collocato di seguito ai delitti contro l’incolumità pubblica (Manna, Plantamura, Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?, in Dpp, 2007, 8, 1075; su quest’ultimo progetto, in particolare, si rimanda a: Manna, Realtà e prospettive della tutela penale dell’ambiente in Italia, in Rtdpe, 1998, 867 ss.). Per completezza occorre ricordare come prima il Progetto Pagliaro per un nuovo codice penale (del 1992) e poi anche il Progetto Nordio (prodotto dalla Commissione parlamentare istituita all’apertura della XIV legislatura con lo stesso obiettivo) avesse previsto, in una ipotetica nuova parte speciale (e in una importante posizione), la previsione di reati contro l’ambiente e il patrimonio culturale. La reiterata intenzione di collocare la tutela dell’ambiente nel codice penale conferma il “mito negativo” (così: Palazzo, Per una razionalizzazione della legislazione complementare, in Cp, 2003, 317) che accompagna nel nostro ordinamento la legislazione penale complementare, in rapporto ad una sorta, invece, di aurea perfezione del diritto penale collocato nel codice. Mito innalzato dallo sdegno intellettuale di molti innanzi alla mortificazione del codice, privato della sua posizione di centralità rispetto alla tutela di valori fondanti della convivenza civile e dell’ordine costituzionale, a favore della nascita di sottosistemi speciali costituiti al di fuori di esso.
(11) - Sulla questione si rimanda al paragrafo 7 di questo studio.
(12) - Gli artt. 174 e 175 del Trattato sull’Unione europea elevano, infatti, l’ambiente ad oggetto della politica comunitaria. La tutela dell’ambiente costituisce un vero e proprio “valore” (espressamente menzionato all’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), la cui tutela deve essere assicurata in relazione all’attuazione di tutte le attività delle istituzioni e di tutte le politiche e forme di cooperazione previste dal Trattato, incluse le cd. relazioni esterne dell’Unione europea, nonché la Politica Estera e la Cooperazione giudiziaria in materia penale. Il ruolo delle norme comunitarie nella definizione dello statuto penale dell’ambiente sarà, dunque, sempre più decisivo, testimoniando la sempre maggiore capacità di penetrazione del diritto comunitario in spazi un tempo ritenuti “impermeabili” rispetto ad interventi “esterni”, stante la regola costituzionale della riserva di legge nazionale.
(13) - Sulle vicende travagliate della decisione quadro della UE, n. 80/2003 GAI, come noto annullata nel settembre 2005 dalla Corte di giustizia (e che aveva l’obiettivo di riavvicinare le disposizioni penali interne a ciascun Stato membro, anche mediante l’introduzione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche), da ultimo: Manna, Plantamura, Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?, cit., 8, 1076, al quale si rimanda per ulteriori riferimenti. Peraltro, già nella disciplina del mandato d’arresto europeo, i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili previsti dall’art. 2 della decisione-quadro 2002/584/Gai, per i quali, al fine di ottenere l’immediata consegna del ricercato o condannato da uno Stato membro all’altro, non occorre che il fatto lesivo dell’ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello dell’esecuzione, dalla duplice incriminazione. In ogni modo la proposta di Direttiva è diretta a vincolare gli Stati membri all’adozione di misure penali effettive contro gravi reati ambientali, quali l’emissione illegale delle sostanze pericolose nell’aria, nell’acqua o nel terreno, il trasporto illegale di rifiuti, il commercio illegale di rifiuti pericolosi. La proposta viene di fatto a sostituire la citata decisione quadro sui crimini ambientali.
(14) - Per una ricognizione degli schemi di incriminazione delle condotte lesive del bene ambiente nei principali ordinamenti continentali, si rimanda a: Siracusa, La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Milano, 2007, in particolare 94 ss. Pare utile, in questa sede, ricordare come in Germania i reati contro l’ambiente siano inseriti nel codice penale (§§ 324-330d), secondo modelli diversificati: in parte secondo lo schema di accessorietà dell’incriminazione al precetto amministrativo (con o senza inclusione dell’evento di danno o di pericolo concreto), in parte secondo quello penalistico puro, cioè senza alcun rinvio alla disciplina extrapenale nella descrizione del fatto tipico (così il § 330, che punisce l’avvelenamento dell’acqua, aria e suolo dal quale derivi un pericolo di pregiudizio per la salute pubblica o il pericolo di morte, con un aumento della sanzione se dal fatto consegua la morte di una persona). Anche in Spagna è nel codice penale (tit. XVI del libro II) che troviamo allocate incriminazioni poste a tutela dell’ambiente, secondo un modello misto dove alla violazione delle norme amministrative deve, però, affiancarsi la lesione o la messa in pericolo per l’ambiente. Mentre in Francia troviamo la situazione più simile a quella italiana, con una collocazione, fuori del codice, di fattispecie incriminatici, per lo più contravvenzionali, fortemente ancorate al regime amministrativo.
(15) - Cfr.: Bajno, voce Ambiente (tutela dell’) nel diritto penale, in Digdp, I, 1987, 115 ss. L’autore ricorda come tra i giuristi si tenda a considerare l’ambiente, più che come una realtà unitaria-naturalistica d’insieme, nelle unità costitutive di esso. In questo senso “il termine ambiente indica l’ecosistema naturale, ossia le componenti della biosfera (l’aria, l’acqua e il suolo), che possono essere pregiudicate dalle varie forme di inquinamento (atmosferico, idrico, del suolo, acustico e radioattivo)”. Così: Giunta, Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell’ambiente, in Rtdpe, 2002, 4, 845.
(16) - Per approfondimenti si rinvia a: Giunta, Ideologie punitive, cit., 845 ss.; Bernasconi, Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell’ambiente, ivi, 2003, 1-2; Muscatiello, La tutela penale dell’ambiente e il terzo scacchiere, ivi, 2005, 3, 701 ss.; Siracura, La tutela penale dell’ambiente, cit., passim.
(17) - L’ambiente è un valore “nuovo”, è chiaro, non perché prodotto dalla modernità, ma perché solo la nostra epoca ne ha messo in luce la vulnerabilità da parte dell’uomo. Mai, prima della nostra era, l’uomo ha potuto tanto, in termini di capacità tecnologica e d’impatto sulla propria dimensione “originariamente naturale”. Mai prima della nostra era l’uomo si è posto di fronte a ciò che lo circonda in una prospettiva di crescente estraneizzazione. L’uomo contemporaneo è, nonostante l’enorme tecné acquisita, o, anzi, malgrado essa, paradossalmente, rispetto all’ambiente, sempre meno “padrone” e sempre più “ospite”. In questo senso dovrebbe essere rivista la tradizionale visione antropocentrica della natura profondamente radicata nella cultura giudaico-cristiana: Genesi, 1,27-28. Proteggendo l’ambiente dal degrado l’uomo protegge, in definitiva, se stesso (certo la sfida mossa dall’etica ambientale taccerebbe di cinismo questa conclusione, perché incapace di modificare il tipico atteggiamento dell’uomo occidentale verso l’ambiente naturale e non riscatterebbe l’intrinseca dignità di tutte le cose viventi, indipendentemente dalla loro utilità agli scopi umani). In una chiave puramente utilitaristica preservando le qualità ecologiche e il pregio estetico del pianeta l’uomo preserva le proprie condizioni esistenziali. Che la natura possieda un valore intrinseco piuttosto che strumentale per l’uomo, è certo che le alterazioni ambientali prodotte dai comportamenti umani, in definitiva, danneggiano la collettività e gli individui tutti perché il nostro benessere è strettamente dipendente dalle condizioni dell’ambiente nel quale viviamo. Recisi i legami ancestrali con ciò che lo ha partorito, l’uomo si è scoperto più debole e non più forte. La potenza tecnologica dell’uomo ne ha rivelato la fragilità. L’umanità, attraverso la manipolazione dell’ambiente, si è esposta ad insidie un tempo sconosciute che, tra l’altro, solo il trascorrere del tempo (che l’uomo non può controllare) rivela. Ciò che è “buono” oggi domani potrebbe rivelarsi “cattivo”. L’uomo è, quindi, costretto a tornare all’ambiente e a dedicare ad esso attenzione e cura, anche normativa. Il bene ambiente, insomma, rappresenta, certamente, un valore della vita dell’uomo (v.: Romano, Commentario, 303), con una riconosciuta e oggi espressa dignità costituzionale: in particolare l’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., infatti, affida la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in via esclusiva allo Stato. Quest’ultima norma, nello specifico, parla di “ambiente” in termini generali e onnicomprensivi, non a caso, accostando ad esso la parola “ecosistema”. Pertanto “spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto” (da ultimo, così, C. Cost. sentenza n. 378/2007). E tale disciplina “inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151/1986) ed assoluto (sentenza n. 210/1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore“ (C. Cost. 378 cit.).
(18) - Secondo la liberale teoria del bene giuridico esso costituisce il referente oggettivo dell’incriminazione. Il bene giuridico esprimerebbe una scelta del legislatore su un piano assiologico di meritevolezza della pena in relazione a determinate condotte. Nella categoria dogmatica del bene giuridico si verrebbe a radicare il principio di offensività: non c’è reato senza offesa ad un bene giuridico. L’offesa dovrebbe possedere una dimensione materiale, cioè essere tale da includere una aggressione (sotto forma di messa in pericolo o di lesione) di un bene che si traduca nella realizzazione di un fatto (diritto penale del fatto contra diritto penale dell’autore). In questo senso il bene giuridico attiene alla dimensione oggettiva del reato, perché è nelle note oggettive e storiche del fatto che si rivela la lesione di un dato bene. Ora, in base a questa idea, tutti i reati dovrebbero essere descritti come dei fatti offensivi, sebbene non tutti dovrebbero necessariamente concentrare l’offesa nella produzione di un evento (cioè nel c.d. disvalore di evento, come avviene ad esempio nei reati casualmente orientati), con o senza un riposizionamento del disvalore su eventuali note tipiche della condotta (come succede nei reati di evento a forma vincolata) se non esclusivamente sulla condotta (reati c.d. di mera condotta). Il collegamento tra fatto descritto dalla norma incriminatrice e il bene oggetto di tutela esprime la dimensione offensiva del reato, secondo una scalarità progressiva che va dal pericolo di lesione alla lesione del bene mediante il compimento della condotta tipicizzata. In generale sul tema vedasi: Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983.
(19) - Sulla questione specifica: Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni, in Ridpp, 1997, 1099 ss. Da ultimo, in generale: Cocco, Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico, in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006.
 A questo proposito la dottrina ha messo in luce come dietro la scelta tra un modello di tutela dell’ambiente penalistico puro ed uno politico-amministrativo si annida la spinosa questione della separazione dei poteri e, quindi, del possibile ruolo di “protagonista diretto del giudice nella lotta all’inquinamento”, come controllore della legalità dell’azione amministrativa. Sul punto: Insolera, Modello penalistico puro per la tutela dell’ambiente, in Dpp, 1997, 739. Su quest’incrocio pericoloso per la conservazione degli equilibri tra i poteri dello Stato, v.: Cocco, L’atto amministrativo invalido nelle fattispecie penali, Cagliari, 1996 e più di recente: Gambardella, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano, 2002. In giurisprudenza tende, comunque, a prevalere di recente un orientamento volto a ricercare un oggetto di tutela che emerga anche a dispetto dell’azione amministrativa di tutela dell’ambiente, al quale la norma incriminatrice si rivolgerebbe direttamente, indipendentemente dalla mediazione dell’azione amministrativa. Cioè il giudice penale sarebbe legittimato a valutare direttamente, per accertare il reato (e non per decidere sulla legittimità dell’atto amministrativo) la conformità dell’opera ai parametri di legalità di natura extrapenale cui rimanda l’elemento normativo della fattispecie incriminatrice. L’indirizzo mi pare reclamare chiaramente una più netta emancipazione della disciplina penalistica da quella amministrativa che però, come vedremo, non è immune da insidie, specie quando la lesione dell’ambiente viene affidata al controverso dogma della causalità.
(20) - Giunta, Ideologie punitive, cit., 856. Nel complesso, è stato recentemente ricordato, si tratta comunque di un apparato repressivo che o funziona poco o comunque funziona male (così, da ultimo: Muscatiello, Aspettando Godot, cit., 1521).
(21) - Già preparata, in Italia, prima dalla Commissione Pagliaro, e, come si è detto, poi dalla Commissione Manna e poi dal Progetto Nordio.
(22) - Nel disegno riformista, si legge nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge delega, le contravvenzioni tradizionali non scomparirebbero, ma si affiancherebbero ai nuovi delitti del codice penale. Il rapporto tra le due forme di incriminazione sarà, si legge sempre nella relazione, risolvibile secondo il generale principio dell’assorbimento: “è chiara peraltro la scelta secondo la quale quando il medesimo fatto sarà punito in via contravvenzionale in ragione del pericolo astratto cagionato e come fattispecie delittuosa (come reato di pericolo concreto o di danno), si applicherà solo la seconda disposizione in ragione” si diceva “del principio c.d. di assorbimento”. Più in generale queste considerazioni obbligherebbero a valutare la necessità di razionalizzare su una più larga scala la legislazione penale complementare (nella specie d’impresa). Il tema è tornato prepotentemente di attualità a seguito, da una parte del perdurante tentativo di ri-codificare il nostro diritto penale e, quindi, di immaginare nuovi assetti ai rapporti tra codice e leggi speciali. Dall’altra dall’iniziativa che il legislatore nazionale ha assunto nel frattempo, indipendentemente dalla possibilità di realizzare quell’ambizioso progetto: mi riferisco alla recente proliferazione di testi unici e leggi organiche di riforma (c.d. codici di settore: tra questi il T.U. ambientale, ma ancora, si pensi al T.U. dell’urbanistica, T.U. dei beni culturali, etc., tutti dotati di una autonoma appendice “penalistica”), che hanno significativamente riordinato la legislazione complementare nazionale, e quindi anche molte discipline penali extra-codicem. Un simile intervento d’ordine contro la polverizzazione delle incriminazioni in vero è stato imposto dai “numeri”: da un recente calcolo in Italia risulta che i reati collocati oltre i confini del codice (sarebbero ben 5.500!) si pongono (all’incirca) in un rapporto di 10 a 1 rispetto a quelli che, più o meno stabilmente, albergano al suo interno, e cioè nella rassicurante “cittadella illuministica”. Sul punto si rimanda a: Donini, (a cura di) in Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare, Padova. In particolare i maggiori incrementi, in termini numerici, della legislazione penale complementare si sono avuti negli anni ’50 e ’90 (fonte: ricerca cofinanziata Murst su “La riforma del diritto penale complementare”).
Per quanto concerne il “nuovo codice penale”, negli ultimi 15 anni si sono intensificati i tentativi di darlo alla luce (commissioni Pagliaro, Riz, Grosso, Nordio, Pisapia). La storia della tentata riforma, per vero, è antica (quasi quanto il codice, potremmo dire parafrasando le parole dello Jescheck, Il significato del diritto comparato per la riforma penale, in Ridpp, 1978, 803, per il quale “La riforma penale è vecchia quanto il diritto penale stesso”). Ma, è stato efficacemente scritto, “è dubbio che mai”, in Italia, “sia stata seriamente coltivata l’idea” di sostituire il codice Rocco con uno integralmente nuovo (Dolcini, voce “Codice penale”, in Digdp, II, 284). Questo proposito, abbandonato già nel corso del 1945, quando si era posta la questione di superare una legislazione che si riteneva diretta espressione del regime autoritario appena crollato, sebbene periodicamente ricorrente nella storia parlamentare repubblicana, comunque non ha mai conosciuto grandi fortune. Diversi esiti, invece, ha avuto, in altri ordinamenti europei, il movimento internazionale di riforma, che ha permesso a tanti Paesi a noi vicini di darsi un nuovo codice, corredato, come si è visto, il più delle volte di una parte speciale dedicata all’ambiente.
(23) - Mi si consenta di rimandare a: De Santis, La causalità penale al cospetto della scienza: morte e palingenesi di un dogma, in Aa.Vv., Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici, Padova, 2007.
(24) - Come si legge nella Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge, la configurazione di reati di evento o di pericolo concreto realizzerebbe l’idea di “un codice penale incentrato sul rigoroso rispetto del principio di offensività del reato”.
(25) - Il riferimento è, per tutti, al Maestro recentemente scomparso, F. Stella, (in particolare in Giustizia e modernità, 3a ed., Giuffrè, 2003; ID., I saperi del giudice, Giuffrè, 2004; ID., Il giudice corpuscolariano, Giuffrè, 2005).
(26) - In particolare: Giunta, Ideologie, cit., 860. Suggerisce a questo proposito l’autore che occorrerebbe riferire “le valutazioni di pericolo concreto a condotte già di per sé inosservanti della disciplina amministrativa dell’ambiente, pena la perdita di un importante parametro di illiceità di base, capace di operare anche come criterio di sicura atipicità delle condotte conformi alla disciplina extrapenale”, (ivi).
(27) - Manna, Plantamura, Una svolta, cit., 1077.
(28) - Cfr. art. 102 del Progetto di articolato: “Prevedere il delitto di alterazione dell’ecosistema, consistente nel fatto di chi, effettuando scarichi o immissioni di sostanze o energie ovvero emissione di suoni e rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge, contribuisce a determinare una alterazione della composizione o dello stato fisico dell’ambiente”.
(29) - Sul punto: Canestrai, Cornacchia, De Simone, Manuale di diritto penale, parte generale, Bologna, 2007, 722. Il tema è notoriamente complesso e non esauribile, ovviamente, in una fugace annotazione. In massima sintesi: il nostro codice, nella scelta per una tipizzazione unitaria della fattispecie concorsuale, ha affidato (questi furono gli intendimenti dei compilatori) al criterio causale il ruolo di determinare la condotta di partecipazione rilevante. Ma è risaputo anche che “il meccanismo concettuale di tipizzazione affidato alla causalità, elaborato per operare in ambito monosoggettivo, entra in crisi quando deve definire la soglia di rilevanza concorsuale” (Insolera, Causalità e reati plurisoggettivi, in Ridpp, 2007, 570). Ciò per due ragioni: perché non è facile identificare in questo contesto il secondo termine del rapporto causale e perché “la formula della condicio sine qua non, che nell’accertamento del nesso eziologico conduce a risultati troppo estesi, tanto da richiedere dei criteri di delimitazione della rilevanza causale, si rivelerebbe inidonea a ricomprendere talune condotte di partecipazione ritenute sicuramente rilevanti, ma in effetti non condizionanti la realizzazione concorsuale” (Grasso, in Romano, Grasso, Commentario sistematico del codice penale, II, Milano, 2005, 160) (negli stessi termini Insolera, ult. cit., 562-563: l’utilizzo del paradigma causale nell’ambito dell’illecito plurisoggettivo, e in particolare della csqn “gioca un ruolo diverso rispetto al problema dell’imputazione dell’evento”, sostituendosi all’obiezione del regresso indefinito quello della eccessiva limitatezza). Il riferimento è ai casi di scuola del palo rimasto inattivo o del complice maldestro o che ha fornito lo strumento inutilizzato. Questa constatazione dovrebbe indurre a rinunciare al paradigma causale e, “con esso, ad una funzione di garanzia, non foss’altro, assicurata dalla sua indiscussa sedimentazione epistemologica __________________
 anche nel campo delle scienze giuridiche?” (si chiede Insolera, ult. cit., 570). A questo proposito è fin troppo noto che, nel contesto dell’illecito plurisoggettivo, si sia proposto di far ricorso “ad una diversa nozione di causalità” (agevolatrice o di rinforzo) o, addirittura, di rinunciare alla causalità optando direttamente per il criterio dell’aumento del rischio, verificato ex ante (sul punto: Grasso, cit., e letteratura ivi riportata). Ora, al di là delle ipotesi nelle quali non è certo il ricorso al modello causale ad identificare la rilevanza concorsuale del contributo, quanto, invece, la diretta riconducibilità al modello legale (casi di attività di partecipazione tipica), anche rispetto alle ipotesi di contributo atipico, senza considerare la problematica identificazione del secondo termine della relazione causale, deve seguirsi quell’orientamento che nega l’esistenza di “un effettivo spazio applicativo per la nozione di causalità agevolatrice o di rinforzo” (per tutti: Grasso, ult. cit., 163 ss.) “che sussisterebbe in tutte le situazioni in cui la condotta del compartecipe, pur non apparendo condizionante in senso proprio, ha tuttavia contribuito alla realizzazione del risultato facilitando la realizzazione dell’evento, accrescendo la certezza della sua attuazione, conferendo allo sviluppo del fatto un grado superiore di forza attiva” (così: Grasso, cit., 166, in corsivo la citazione di Class, Die Kausalitaet der Beihilfe, in Fest Stock, 1966, 126). Al di là dell’argomento testuale ricavabile dall’art. 114 c.p. sul contributo di minima importanza “come contributo non necessario” (Insolera, ult. cit., 566), in realtà, i casi che la teoria della causalità agevolatrice pretenderebbe di poter risolvere (chiave invece di trapano; benzina invece di petrolio) possono esserlo già ricorrendo alla formula condizionalistica, quando solo si identifichi correttamente l’accadimento-fatto tipico di reato in senso non astratto ma concreto anche in termini temporali (un fatto anticipato nel tempo grazie all’intervento di una qualche ulteriore condotta è un fatto diverso di quello che si avrebbe avuto se quella condotta non si fosse verificata: sul punto mi si consenta un rinvio a: De Santis, Gli effetti del tempo nel reato, Milano, 2006) e trascurando i fattori causali solo ipotetici (sul punto, amplius: Grasso, cit., 166 ss.). La causalità è un criterio, in questa sede, di tipizzazione e non di imputazione di eventi naturalistici, ma sempre radicato ex post, cioè nel passato degli avvenimenti accaduti, che si risolve nella ricerca a ritroso di una condizione necessaria dell’evento, non surrogabile con formule prognostiche di idoneità del contributo ad aumentare, ex ante, le probabilità di realizzazione di un accadimento. Il nostro ordinamento (si pensi al caso del complice maldestro o della chiave rimasta inutilizzata), come ci ricorda la dottrina, non prevede, del resto, il mero tentativo di partecipazione (per tutti: Marinucci, Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2006, 359), (v. anche a questo proposito la nota successiva e il richiamo a quanto affermato dalle SS.UU. 12 luglio 2005, Mannino, cit.).
(30) - Cass., Ss.Uu., 10.7.2002, Franzese, in Cass. pen., 2002, 3643; ivi, 2003, 1175, e in Riv. pen., 2002, 885. In dottrina, Blaiotta, Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli, in Dir. pen. e proc., 2003, 50; Di Martino, Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento, in Cass. pen., 2002, 3643; Massa, Le Sezioni Unite davanti a “nuvole e orologi”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 767. Sulla decisione mi si consenta, in particolare, di rinviare a: De Santis, Gli effetti del tempo nel reato, Milano, 2006, passim, e, soprattutto, a ID., La causalità penale al cospetto della scienza: morte e palingenesi di un dogma, in Aa.Vv., Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici, cit. Sull’argomento vedasi anche: Masera, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale, Milano, 2007. Sul piano specifico, cui si è fatto cenno a proposito del ruolo del criterio casuale nell’illecito plurisoggettivo, si rammenti come la citata SS.UU. 12 luglio 2005, Mannino, abbia, sotto questo profilo, offerto un importante chiarimento intorno al tema della tipizzazione del contributo punibile a titolo di concorso eventuale. La S.C., prendendo posizione sulla configurabilità dell’autonoma fattispecie di concorso “eventuale” o “esterno” nei reati associativi, ha precisato anche quali debbano essere “i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato”. Quindi, “che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi (arg. ex art. 115 cod. pen., circa la non punibilità del mero tentativo di concorso, nelle forme dell’accordo per commettere un reato e dell’istigazione accolta a commettere un reato, non seguite però dalla commissione dello stesso)”. Inoltre, per quel che più ci importa, “che il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale”…“abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condizione necessaria - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso”. Sotto questo aspetto le SS.UU. del 2005 hanno puntualizzato che, dipendendo l’identificazione del contributo penalmente rilevante da un accertamento causale, “non sia affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell’evento lesivo. L’opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in contrasto con il principio di tipicità e con l’affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso”. In ogni modo per riempire di contenuto la formula vuota della csnq, sempre a detta delle SS.UU. del 2005, occorrerebbe rifarsi al criterio della “certezza processuale”, così come definito dalle Ss.Uu. “Franzese” del 2002.
(31) - Per tutti, nella manualistica, per un quadro di sintesi: Canestrari, Cornacchia e De Simone, ult. cit., 297, a cui si rinvia per i riferimenti alla vasta letteratura formatasi sulla materia. Da ultimo, per un affascinante affresco ricostruttivo degli aspetti storici e dogmatici della responsabilità degli enti: Marinucci, La responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Ridpp, 2007, 445.
(32) - Per vero un molto timido ed estremamente incerto passo in questa direzione è già stato compiuto dal legislatore con il D.Lgs. 152 del 2006, attraverso la previsione contenuta all’art. 192, comma 4, per il quale, qualora la responsabilità per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica “ai sensi e per gli effetti del comma 3” sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Quest’ultima previsione, per vero, appare per molti versi oscura. Il comma 3, infatti, dispone che l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee sono puniti ai sensi degli artt. 255 e 256. Più esattamente l’art. 255 punisce con una sanzione amministrativa il fatto se commesso da “privati”, l’art. 256, 2, punisce lo stesso fatto a titolo di contravvenzione se commesso da titolari di imprese e da responsabili di enti. Sempre l’art. 192 (comma 3) dispone che, salva l’applicazione delle sanzioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali  di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
 Orbene la disposizione del 4° comma, come si diceva, fa esplicito riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231 del 2001, ma al contempo richiama anche la categoria della “solidarietà”, che nulla ha a che vedere con lo schema di quest’ultimo decreto”. Inoltre la disposizione prende in considerazione solo il fatto commesso da amministratori o rappresentanti di persona giuridica, con una formula, quindi diversa da quella usata dall’art. 256, 2 (che parla invece di titolari di imprese e di responsabili di enti). In ogni modo l’estensione di responsabilità alla sola persona giuridica e non anche all’ente che ne sia privo dovrebbe avvenire, verosimilmente, secondo lo schema di imputazione dell’art. 6 d.lgs. 231/2001 (reato commesso da soggetti apicali). La norma in questione però non indica la misura della sanzione (pecuniaria, non essendo espressamente disposta una sanzione interdittiva, come richiesto dall’art. 13 d.lgs. 231/2001). Resterebbe, a questo punto, da valutare il senso del riferimento fatto alla categoria della solidarietà, del tutto inconferente rispetto allo schema del d. 231 (che configura una responsabilità diretta ed autonoma dell’ente rispetto a quella della persona fisica autrice del reato). Si potrebbe pensare, allora (in dottrina così: Arena, Cassano, La responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, 2007, 37 ss.), che il legislatore abbia semplicemente voluto riproporre lo schema già delineato dall’art. 6, 3 L. 689/81, e, quindi, aver previsto una obbligazione in solido della persona giuridica per il pagamento dell’ammenda con l’autore del fatto (ricordiamo che, diversamente, l’art. 197 c.p. non prevede una obbligazione solidale ma sussidiaria in caso di insolvibilità del condannato). Al di là della plausibilità di quest’ultima ricostruzione, per vero eccessivamente forzata, resta un “pasticciato” riferimento ad un modello di responsabilizzazione dell’ente che meriterà ben altro utilizzo in futuro per questo settore.
(33) - V. il nuovo art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che recita:
 “1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.
(34) - Tra le quali spicca l’intensificazione, per numero e qualità, delle clausole e dei meccanismi premiali, volti a garantire, attraverso l’incentivazione di condotte ripristinatorie post factum, la realizzazione, sebbene postuma, degli interessi di tutela posti dall’incriminazione. A questo proposito deve segnalarsi come il campo del diritto penale ambientale costituisca un vero e proprio laboratorio. L’idea, infatti, di un diritto penale positivo, che non annienta i valori,  come quello della libertà, se non come minaccia, ma diviene strumento per ri-stabilirli, infatti, è già stata molto praticata in questo settore, andando anche oltre alla prospettiva della non punibilità come incentivo al ripristino ambientale, per sanzionare penalmente direttamente obblighi di legge (oppure imposti dalla P.A.). È il caso del vecchio art. 51-bis e oggi dell’art. 257 T.U. ambientale dove il procedimento di bonifica è promosso attraverso la minaccia della pena (Norma peraltro già nella versione dell’art. 51-bis densa di tortuosità e, quindi, di difficile lettura sul piano penalistico. Si rimanda, sul punto, per tutti a: Micheletti, Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, in Aa.Vv., a cura di F. Giunta, Padova, 2007, 329 ss.).
(35) - Vedi nota 8. Sulla vicenda ora: Manna, Plantamura, Una svolta, cit., 1075.
(36) - Con l’aggiunta, cioè, dell’inciso “attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”.
(37) - Per tutti vedansi le considerazioni svolte da Amendola, Gestione dei rifiuti e normativa penale, Milano, 2003, 429 ss.
(38) - Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è stato, infatti, espressamente abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i), meglio conosciuto come Testo unico in materia ambientale. Attualmente la materia dei rifiuti risulta regolata dalle norme contenute nella parte 4^ del Testo unico (artt. 177 ss.), le quali, peraltro, si pongono in linea di continuità con le disposizioni del citato D.Lgs. n. 22 del 1997. Per comodità del lettore riportiamo il testo dell’art. 260 cit.:
 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.
 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
(39) - Per un quadro complessivo sulla questione, mi sia permesso rinviare il lettore a: De Santis, La nozione di rifiuto nel diritto penale e il controllo di legittimità costituzionale delle norme nazionali “di favore” in contrasto con quelle comunitarie non autoapplicative, (di prossima pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza italiana). Sul punto specifico già: Giunta, Incertezza del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio di determinatezza. A proposito della nozione penalmente rilevante di “rifiuto”, in Studium Iuris, 2007, 1212 ss.
(40) - In particolare l’All. A, Q16 recita: “Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate”.
(41) - In dottrina, ad esempio: Nitti, Diritto penale dell’ambiente, in Aa.Vv., Bari, 2006, 190. In giurisprudenza Cass., Sez. III, 2003, Agogliati: le “categorie di rifiuti di cui all’articolo 6 decreto legislativo 22/1997 hanno valore puramente indicativo”. Ancora, con riferimento alla direttiva del 2006, Cass., Sez. III, Ordinanza n. 1414 del 14 dicembre 2005 in C.E.D. Cass., 232603: “L’elenco delle categorie, di cui all’allegato A, è un elenco aperto, perché la prima categoria (Q1) comprende tutti i residui di produzione o di consumo in appresso non specificati, e la sedicesima (Q16) qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle altre categorie”.
(42) - C. Giust. Palin Granit Oy, punto 23, cit.: “(…) Ne consegue che la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo” (v. già sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, Arco Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475, punti 36-40). Da ultimo Corte di Giustizia, Sez. II, 10 maggio 2007, causa C-252/05: (Punto 27) “l’espressione disfarsi non va interpretato solo alla luce delle finalità della direttiva 75/442, vale a dire, la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti, bensì anche alla luce dell’art. 174, n. 2, CE, a termini del quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (…). Pertanto, il termine “disfarsi” non può essere interpretato restrittivamente”.
(43) - Per chi fosse interessato, mi permetto ancora di rinviare a: De Santis, La nozione di rifiuto nel diritto penale e il controllo di legittimità costituzionale delle norme nazionali “di favore” in contrasto con quelle comunitarie non autoapplicative, cit.
(44) - Il vulnus contro l’ordinamento comunitario è, infatti, anche vulnus costituzionale per la violazione degli artt. 11 (laddove questo stabilisce che lo Stato italiano deve osservare la limitazione di sovranità derivante dalla sua partecipazione a ordinamenti internazionali, quale quello della Comunità Europea) e 117 (che nel suo primo comma impone allo Stato di esercitare la sua potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario) della nostra Carta Fondamentale. Da ultimo sull’argomento vedansi le acute considerazioni di Giunta, Incertezza del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio di determinatezza, cit. Proprio per superare eventuali contrasti con il diritto comunitario il legislatore nazionale è intervenuto col D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. lgs. 152/06, in particolare introducendo criteri più restrittivi per i sottoprodotti (“nuovo” art. 183, 1, lett. p) e per le materie prime secondarie (“nuovo” art. 181 bis).
(45) - In giurisprudenza, in questo senso, da ultimo, Cass. Sez. 3 , n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 03/02/2006), in C.E.D. Cass. 233292, Samarati. In dottrina Giampietro, Prime note sulle nuove “disposizioni in campo ambientale”, in Ambiente, 2001, 405 ss.; L. Ramacci, Delitto di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”: nuovi chiarimenti dalla Corte di Cassazione, in Riv. Pen., 2006; contra Bernasconi, Guerra, in Aa.Vv., Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, a cura di F. Giunta, Padova, 2007, 416.
(46) - Così, sempre in giurisprudenza, Cass. Sez. 3 , n. 4503, Samarati, cit.
(47) - Per tutte, in giurisprudenza: Cass. Sez. III sent. 45598 del 16-12-2005 (C.c. 26 ottobre 2005) Pres. De Maio Est. Tardino Ric. Saretto, in www.lexambiente.it, per la quale “Non è, cioè, che solo se si realizza un certo perturbamento ambientale, con un conseguente rischio per la pubblica incolumità, si obiettivizza la ratio della fattispecie di cui all’art. 53-bis; anzi questo modo d’intendere la richiamata normativa non è esatto: perchè l’esaustività di una condotta illecita, da cui una ragionevole presunzione di pericolo ambientale controllabile con una sanzione accessoria di ripristino dello stato ambientale, è nel fatto della gestione abusiva di un quantitativo ingente di rifiuti per scopi d’ingiusto profitto”.
(48) - Così, testualmente, in giurisprudenza: Cass. Sez. 3 , n. 4503, Samarati, cit.
(49) - Sul punto vedasi: Bernasconi, Guerra, in Aa.Vv., Codice commentato, cit., a cura di F. Giunta, Padova, 2007, 417.
(50) - Rammentiamo, per completezza, peraltro, come mentre i requisiti dell’associazione (che è descritta letteralmente come l’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, e non contravvenzioni), che la distinguono, inoltre, dal semplice concorso, tradizionalmente sono individuati nella stabilità di un vincolo associativo fra almeno tre persone e l’indeterminatezza del programma criminoso, c’è, invece, disputa intorno a quello, ulteriore, della presenza di una adeguata, agli scopi criminosi, organizzazione di persone e mezzi (per tutti Fiandaca, Musco, Diritto penale, parte speciale, I, Bologna, 2002, 466). La dottrina giunge a considerare quest’ultimo elemento strutturalmente necessario (v.: Insolera, L’associazione per delinquere, Padova, 1983), valorizzando l’argomento della necessaria offensività della condotta rispetto al bene che si intende tutelare (id est l’ordine pubblico).
(51) - Fiandaca, Musco, ult. cit., 467.
(52) - Opzione, invece, come vedremo, preclusa rispetto alle mere contravvenzioni.
(53) - Così v.: Amendola, Gestione, cit., 434.
(54) - Così, letteralmente, ancora: Cass. Sez. 3, n. 4503, Samarati, cit.
(55) - Il termine prescrizionale dovrà allora ritenersi decorrente, non diversamente dal reato permanente, “dal giorno dell’ultima condotta tenuta (la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza”), e competente sarà il giudice, sempre in considerazione del rilievo autonomo della durata, del  “luogo del compimento della serie minima di rilevanza”, ai sensi dell’art. 8, 3 c.p.p. (Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 347). Sul punto, da ultimo: Tribunale di Verona, Ufficio del Gip, ordinanza del 26 novembre 2007 che ha ritenuto competente il giudice della località nella quale si era compiuto il c.d. “giro bolla”.
(56) - Bernasconi, Guerra, in Aa.Vv., Codice commentato, cit., a cura di F. Giunta, Padova, 2007, 419.
(57) - Da ultimo: Cass. Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007 (dep. 16/07/2007 ) in C.E.D. Cass. 236907, Costa.
(58) - Ciascuna condotta “rappresenta una possibilità (= un’alternativa) di commissione del reato” nel senso che, se anche si realizzano più condotte, il reato resta unico (Romano, Commentario, cit., 684): si tratta cioè di una norma mista alternativa. Quanto poi ai limiti di rilevanza della realizzazione di ciascuna condotta a distanza di tempo, si è detto che è lo stesso schema del reato abituale a non permetterci di prescindere da una indagine sul contesto cronologico, che non potrà non essere inteso come un periodo di consumazione. Su questi profili mi si consenta il rinvio a: De Santis, Gli effetti del tempo nel reato, cit.
(59) - Ricordiamo che l’art. 258, comma 4° del T.U. determina la pena per queste condotte attraverso un rinvio all’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”). Il rinvio ha fatto nascere il dubbio relativo alla natura di atto pubblico o di scrittura privata del formulario di identificazione. L’opinione dominante è però nel senso che il rinvio all’art. 483 debba intendersi effettuato solo quoad poenam: peraltro “il rinvio alla pena di cui all’art. 483 qualifica la  condotta come delittuosa - in quanto punita con la reclusione - con ogni conseguenza di teoria generale sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato” (così, seppur con riferimento all’art. 52 del d. Ronchi: Pietrini, in Aa.Vv., Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di F. Palazzo e C.E. Paliero, Paodva, 2003, 151). La dottrina non ha mancato di evidenziare la diversa natura giuridica del certificato di analisi di rifiuti. Si è osservato, infatti, (Bernasconi, Codice commentato, cit.), che quest’ultimo debba “provenire da un soggetto esercente una professione che lo abiliti al rilascio” e, pertanto, la falsità e l’uso del certificato falso rileverebbe, indipendentemente dalla previsione dell’art. 258, rispettivamente ai sensi dell’art, 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) e 489 c.p. (Uso di atto falso). Rispetto a queste due ultime disposizioni, allora, l’art. 258 T.U. si pone in un rapporto di specialità (così: Fiminani, Acque, rifiuti e tutela penale, Milano, 2000, 517) e l’art. 260, prevedendo come proprio elemento costitutivo il trasporto illecito di rifiuti, a sua volta escluderebbe l’applicabilità dei reati di falso.
(60) - L’art. 259, intitolato “Traffico illecito di rifiuti”, si riferisce al solo trasporto transfrontaliero di rifiuti, e punisce, a titolo di contravvenzione, il traffico illecito come definito nel Reg. 1013/2006 (che ha abrogato e sostituito il Reg. 259/1993) o chi effettua una spedizione di rifiuti, specificati nello stesso Regolamento, in violazione delle prescrizioni ivi contenute. Ebbene, relativamente alla esportazione e importazione di rifiuti, l’art. 260 assorbe la previsione dell’art. 259, giacché “l’ipotesi di traffico illecito di cui all’art. 259 può integrare un elemento costitutivo della fattispecie complessa delineato dall’art. 260” (così: Bernasconi, Guerra, cit., 429).
(61) - Come spiega la dottrina il reato complesso “è dato dalla fusione o unificazione legislativa di (almeno) due reati, effettuata con una valutazione che dà origine ad una fattispecie astratta unitaria ed autonoma” (Romano, Commentario, I, cit., 793). Il senso di questa figura è quello “di evitare che  l’interprete sia indotto ad applicare il regime del concorso di reati laddove il legislatore ha proceduto ad una unificazione normativa di fatti che integrerebbero autonome fattispecie di reato” (Canestrari, Cornacchia, De Simone, Manuale, cit., 771, infatti, nei casi in cui il legislatore ha optato per questa figura si applicherà esclusivamente la disposizione che prevede il reato complesso).
(62) - Per le condotte già sanzionate in via amministrativa si perverrebbe allo stesso risultato in virtù del principio di specialità, di cui l’art. 84 è a ben vedere espressione. Ricordiamo, infatti, che il rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo è disciplinato dall’art. 9 della L. 689/81, per il quale “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.
(63) - Bernasconi, Guerra, op. cit., 422.
(64) - Mentre è consentita, nella costanza dei presupposti di cui all’art. 240 c.p., la confisca facoltativa. Per quanto riguarda, poi, il regime dei sequestri è stato ritenuto dalla S.C. che è legittimo il sequestro dell’intera azienda allorché vi siano i richiesti indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali sia, per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la consumazione del reato, né osta a ciò il fatto che l’azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali (Cass. Sez. 3 n. 47918 del 16/12/2003 in C.E.D. Cass. 226896, Rosafio).
(65) - La confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, infatti, è prevista solo dall’art. 259 per il reato di traffico illecito; al trasporto illecito di cui agli articoli 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e all’art. 258, comma 4 - il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti; predisposizione di un certificato di  analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi; uso di un certificato falso durante il trasporto (ai sensi dell’art. 259, comma 2°, infatti, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto). La confisca obbligatoria dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva è prevista, invece, dall’art. 256, 3 per il reato di Realizzazione e gestione di discarica abusiva, che è la contravvenzione più grave tra quelle previste in materia di rifiuti.
(66) - Peraltro, essendo la figura del reato eventualmente complesso sconosciuta al linguaggio del codice penale, molto incerti ne appaiono i profili identificativi. Mentre una parte della dottrina spiega che “essendo un caso di fusione o unificazione legislativa di (almeno) due reati, decisiva per l’esistenza di un reato complesso è sempre la descrizione legale”, e, quindi, sarebbe possibile parlare di reato eventualmente complesso, ma solo nel senso che un reato possa comparire “nella proposizione normativa della fattispecie complessa come eventuale elemento costitutivo o eventuale circostanza aggravante di un altro reato” (così: Romano, Commentario, cit., 794-795). Più radicalmente, allora, la stessa espressione reato eventualmente complesso sarebbe fuorviante e andrebbe semplicemente considerata, in mancanza di una astratta previsione normativa unificatrice, una semplice ipotesi di concorso di reati (v.: Padovani, Diritto penale, Milano, 2002, 357 e Canestrari, Cornacchia, De Simone, Manuale, cit., 772). Diversamente, invece, intendono la categoria altri autori. Così, ad esempio, Marinucci, Dolcini, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 2006, 391, per i quali la figura del reato complesso, quale espressione del principio di consunzione, potrebbe fare anche a meno di una figura astratta di reato (che contempli, cioè, anche solo come eventuale, la compresenza di determinati elementi costitutivi o circostanze aggravanti), ben potendosi configurare un’ipotesi di reato eventualmente complesso quando “la commissione di un reato sia in concreto strettamente funzionale alla commissione di un altro e più grave reato”. In questo caso vi sarà concorso di reati solo quando i due fatti “siamo espressione di attività indipendenti e distinte” (ID., ult. cit., 392). Questi ultimi autori, peraltro, sono ben consci delle incertezze che potrebbe produrre l’uso di quest’ultima categoria, tanto più in quanto il nostro ordinamento contempla la circostanza aggravante comune del nesso teleologico (art. 61, n. 2 c.p.) rispetto al caso di un reato commesso allo scopo di eseguirne un altro, “con la conseguenza che il giudice, quando escluda la sussistenza di un reato eventualmente complesso (cioè escluda la consunzione del reato-mezzo nel reato scopo) ravvisando un concorso di reati, dovrà ritenere il reato-mezzo aggravato ex art. 61 n. 2. c.p.” (in questi termini ID., ult. cit., ivi).
(67) - Non per niente prese in specifica considerazione dal disegno di legge parlamentare n. 1508, cit. rif. in Muscatiello, Aspettando, cit., 1528.
(68) - Così, invece, Cass.  Sez. 3 , n. 28685 del 04/05/2006 (dep. 09/08/2006 ), in C.E.D. Cass. 234931, Buttone. Il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 53-bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, introdotto dalla legge n. 93 del 2001 (ed attualmente sostituito dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006), riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di “gestione” di cui all’art. 6, comma primo, lett. d) del citato D.Lgs. n. 22 (sostituito dall’art. 183, lett. d), del D.Lgs. n. 152 del 2006), né limitato ai casi in cui l’attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni. Addirittura parla espressamente di non tassatività delle condotte, come emergerebbe dall’uso dell’avverbio “comunque” (Cass. Samarati, cit.).
(69) - In questo senso, in giurisprudenza, Cass. Sez. III, n. 40827 del 10112005 (ud. 6 ottobre 2005), Carretta, con riferimento alla disciplina già contenuta nel d. Ronchi, per cui le condotte sanzionate dall’articolo 53-bis del D.Lv. 22 del 1997 si riferiscono a qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) che sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia, sicché esse non posso intendersi ristrette alla definizione di gestione di cui all’articolo 6.
(70) - Anche se non interamente: si ricordi quanto detto a proposito dell’intermediazione.
(71) - Che sono descritte in termini formali. Sul punto la giurisprudenza è esplicita. In particolare per quanto concerne l’art. 256, 1.
(72) - Allora la mancanza del titolo abilitativo costituisce uno degli elementi essenziali non solo della contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata prevista dall’art. 256, 1, ma altresì del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, di cui all’art. 260.
(73) - Così, invece, Prati, Il nuovo reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica, in Ambiente, 627, 2001). Ovviamente se già la condotta illegittima può essere punita, a fortiori lo saranno quelle totalmente clandestine.
(74) - Nella fattispecie le condotte incriminate si svolgevano secondo il cosiddetto sistema del “giro bolla” e cioè i rifiuti, in quantità ingenti, venivano declassificati mediante documenti falsi e fatti confluire in stabilimenti privi dei requisiti necessari mentre le relative autorizzazioni venivano acquisite sulla base di falsità documentali, inidonee rispetto alla natura dei rifiuti effettivamente ricevuti (Cass. Sez. 5 , n. 40330 del 11/10/2006 (dep. 07/12/2006) in C.E.D. Cass. 236294, Pellini). In ogni caso in tema di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, di cui all’art. 53-bis del decreto n. 22 del 1997, la condotta abusiva dallo stesso prevista comprende oltre a quella effettuata senza alcuna autorizzazione e quella avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con le quali sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, al punto da non potere essere ricondotte al titolo abilitativi (Cass. Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005 (dep. 10/11/2005 ) in C.E.D. Cass. 232350, Fradella).
(75) - L’ingente quantità dell’oggetto materiale della medesima, utile a ricordare che la norma incriminatrice è posta anche a tutela della pubblica incolumità (Cass. Sez. 4 , n. 28158 del 02/07/2007 (dep. 16/07/2007 ) in C.E.D. Cass. 236907, Costa).
(76) - Insiste sul punto Vergine, A proposito dell’art. 53 bis d.lg. 22 del 2997, in Rtdpe, 2001, 1029 e, da ultimo, ID., Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori, in Aa.Vv., Commento al Testo Unico ambientale, a cura di F. Giampietro, Milano, 195. Parlano di “palese violazione del principio di determinatezza”, Bernasconi, Guerra, in Aa.Vv., Codice commentato, cit., 423, a cui si rinvia per un’approfondita analisi del tema. Una questione di legittimità costituzionale dell’art. 53-bis sotto per carenza di determinatezza della formula “ingenti quantitativi di rifiuti” (ma anche con riferimento alle espressioni dell’“ingiusto profitto”, e di “abusivamente”) è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con ordinanza del 24 giugno 2004 e dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale (ord. 271 del 6 luglio 2006). Ad ausilio interpretativo della formula, comunque, la dottrina (L. Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, Padova, 2007, 359) ricorda come sia di riferimento la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento all’art. 80 d.p.r. 309/90 in tema di stupefacenti che ricorre al medesimo aggettivo.
(77) - In effetti la S.C. ha precisato che il termine “ingente” deve riferirsi all’attività abusiva nel suo complesso, ovvero al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che considerate singolarmente potrebbero anche essere qualificate quali modeste (Cass. Sez. 3, n. 40827 del 06/10/2005 (dep. 10/11/2005 ) in C.E.D. Cass., Carretta).
(78) - In giurisprudenza così Cass. Sez. 4 , n. 28158 del 02/07/2007 (dep. 16/07/2007 ) in C.E.D. Cass. 236907, Costa: “è arduo contestare che non agisca a fini di profitto il soggetto in posizione apicale che commetta un reato che assicura un’immediata riduzione di costi all’ente”.
(79) - Cass. Sez. 3 , n. 40828 del 06/10/2005 (dep. 10/11/2005 ) in C.E.D. Cass., Fradella, cit.
(80) - Forti, Percorsi di legalità, cit., 73
(81) - Forti, ult. cit., 83.
(82) - Si consideri, poi, che la natura delittuosa del reato e il livello sanzionatorio consentono, nella fase delle indagini preliminari, di procedere alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e all’applicazione di tutte le misure cautelari personali. Inoltre la misura della pena detentiva superiore nel massimo a tre anni consente anche l’arresto facoltativo in flagranza.
(83) - Mentre, come è stato osservato in dottrina Bernasconi, Guerra, cit., 430 “del tutto oscuro” appare il riferimento alle limitazione dell’art. 33 che si riferisce ai reati colposi. Ma anche Prati, Il nuovo reato, cit., 628.
(84) - Bernasconi, Guerra, cit., 430, come testimonianza della volontà del legislatore di attribuire alla fattispecie “una portata più generale e non circoscritta alle condotte di illecita gestione previste” oggi nel T.U.
(85) - In particolare sul punto: Vergine, A proposito dell’art. 53-bis, cit., e ID., Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori, in Aa.Vv., Commento al Testo Unico ambientale, a cura di F. Giampietro, Milano, 195, che si domanda come sia possibile “prevedere un’aggravante, collegata al “tipo” di rifiuti oggetto della condotta, di una fattispecie base che, per espresso disposto della medesima legge, non può avere ad oggetto quei rifiuti?”.
(86) - Le più recenti riforme legislative del diritto penale economico (per tutte si pensi a quella impostata da ultimo dalla L. n. 123 del 2007) hanno confermato tendenze già da tempo in atto in particolare circa l’efficace utilizzo della categoria della (non) punibilità come fattore propulsore di condotte post-factum sattisfattive delle esigenze di tutela connesse all’incriminazione: una specialissima applicazione di questo paradigma risale al meccanismo di estinzione delle contravvenzioni di settore di cui al d.lgs. 758 del 1994 che l’attuale disegno di legge delega rilancia anche per il settore ambientale.
(87) - Difficile è comprendere cosa debba intendersi con questa formula (rif. in Ramacci, Diritto penale, cit., 361). Cfr. con la previsione del dpr 380/2001 (t.u. edilizia), art. 31, comma 9: Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita (potere di ordinare la demolizione del manufatto abusivo). Ma rimane aperta la questione sulla natura giuridica di questa misura (pena accessoria o natura amministrativa). Per approfondimenti vedasi: Bernasconi, Guerra, cit., 431.
(88) - Questa possibilità è ricorrente nel quadro della tutela penale in materia di rifiuti, conformementeall’indirizzo di politica criminale favorevole ad implementare le clausole di favor reparationis (v. sopra). Già in due ipotesi oltre a questa (all’art. 257, 3 e all’art. 255, 3) infatti è previsto che il giudice possa subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo. Ma solo in questo caso l’obbligo che deve essere adempiuto è descritto in termini tanto sfuggenti (cioè “l’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”. Mentre negli altri due casi menzionati il contenuto dell’obbligo è certamente più stringente: nel primo alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale; nel secondo all’esecuzione di quanto previsto nella ordinanza con la quale il Sindaco dispone la rimozione, l’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed al ripristino dello stato dei luoghi nei quali questi siano stati abbandonati). Nella specie, dunque, si pone la difficoltà di individuazione con esattezza la tipologia degli adempimenti che possono essere richiesti.
 Com’è noto, peraltro, sarebbe già la generale previsione dell’art. 165, 1 a consentire al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate dallo stesso giudice nella sentenza di condanna (nel caso di seconda concessione l’art. 165, 2 dispone che la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente). Sullo specifico utilizzo di questo istituto nel settore ambientale (in particolare alle violazioni urbanistiche, relativamente alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale alla demolizione del manufatto abusivo, si rimanda a L. Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, cit., 98). In giurisprudenza vedasi la nota decisione Cass. Sez. 3^, n. 35501 del 30.5.2003, Spadetto, in C.E.D. 225881. Applica l’orientamento fissato da quest’ultima decisione, da ultimo,  Sez. 3 , n. 13456 del 30/11/2006 (dep. 02/04/2007 ) in C.E.D., Gritti e altro, stabilendo che in tema di reati per la gestione dei rifiuti, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito può essere disposta sia ex art. 51-bis D.Lgs. n. 22 del 1997, nel caso in cui la condanna sia avvenuta per avere cagionato l’inquinamento del sito, ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, ex art. 17 del citato decreto n. 22, oggi sost. dall’art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia ai sensi del principio generale di cui all’art. 165 cod. pen., secondo il quale il detto beneficio può essere subordinato alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato: in questo senso la decisione Spadetto aveva stabilito che il ricorso all’istituto generale dell’art. 165 è escluso solo quando una legge speciale preveda una disciplina con esso incompatibile non già quando preveda, come nella specie, una disciplina semplicemente “specializzante” rispetto a quella dell’art. 165.
 Un’interessante pronuncia, resa sempre nell’ambito del diritto penale dell’impresa, che dimostra la versatilità dell’istituto è Cass. Sez. 3 , n. 25111 del 13/02/2007 (dep. 02/07/2007 ) in C.E.D. Cass., De Risi, resa nei confronti di soggetto condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assicurative operate sulle retribuzioni dei dipendenti di una società di cui egli era legale rappresentante. Ebbene la S.C. ha deciso non solo che “la subordinazione del beneficio al versamento dei contributi omessi, da una parte, è indubbiamente consentita dall’art. 165 c.p.” ma anche che tale subordinazione “non diventa illegittima solo perché l’obbligo del versamento dei contributi compete in via generale alla società e non all’amministratore. Se è vero che nei confronti dell’istituto previdenziale il soggetto  obbligato al versamento dei contributi per i dipendenti è la società, è altrettanto vero che responsabile penale per il reato di omesso versamento dei medesimi contributi è l’amministratore, sicché il giudice penale, nel condannarlo col beneficio della sospensione condizionale della pena, può, a norma del menzionato art. 165, subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, tra le quali rientra appunto il versamento dei contributi omessi”. Sull’istituto e sulle sue possibili evoluzioni: Palazzo, Bartoli, Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale, Torino, 2007.
(89) - Manna, Plantamura, Una svolta, cit., 1079.
(90) - Vedi sopra nota 46.