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Gazzetta Ufficiale

Decreto 7 aprile 2008, n. 104
 Regolamento previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini».
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 133 del 9 giugno 2008)

Art. 1. Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi

1. Per le finalità di prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le parti e gli accessori d’arma, le armi di cui all’articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le materie, le sostanze, gli agenti patogeni ed i precursori atti alla composizione o fabbricazione di esplosivi e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni o di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche, le tecnologie e gli strumenti specificamente progettati per la produzione dei materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, oltre alle materie di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi i poteri già attribuiti dalle norme vigenti, esercitano i controlli di cui all’ articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d’ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui mezzi comunque utilizzati per l’esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa indicata:
a) raccolta e detenzione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
b) fabbricazione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse; iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali d’armamento - articolo 28 del T.U.L.P.S., e articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
c) importazioni ed esportazioni, definitive o temporanee, di materiali d’armamento, di armi da guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9, comma 5, e 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d) fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia - articolo 28 del T.U.L.P.S.;
e) prestazione di servizi per la manutenzione di materiali d’armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
f) trasformazione o adattamento di mezzi o materiali per uso civile che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale a fini bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
g) attività sottoposte a licenza globale di progetto - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
h) transito di materiali d’armamento - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
i) transito o introduzione nel territorio dello Stato dei materiali d’armamento per i quali si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e articolo 28 del T.U.L.P.S.;
j) fabbricazione di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 12, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
k) importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
l) collezione di armi artistiche, rare o antiche - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
m) esercizio dell’industria di riparazione delle armi - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
n) locazione e comodato di armi - articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
o) fabbricazione ed importazione di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e articolo 31 del T.U.L.P.S.;
p) esportazione di armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
q) vendita per corrispondenza di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
r) fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di dinamite e altri prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.;
s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche e altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.;
t) impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52 del T.U.L.P.S.;
u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti esplodenti di qualsiasi specie - articolo 54, commi 1 e 3, del T.U.L.P.S.;
v) introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro dell’Unione europea, di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
w) trasferimento di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell’Unione europea - articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
x) esercizio dell’attività di fochino - articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
y) esportazione di beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
z) trasferimento di beni a duplice uso all’interno dell’Unione europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
aa) attività sottoposte ad autorizzazione in materia di armi chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496;
bb) commercio di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in quanto contenenti tali materie - articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo ed importazione ed esportazione di tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
dd) trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati dall’ordinamento - articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ee) impiego di isotopi radioattivi - articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
ff) impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti da parte di impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori adibiti ad attività comportanti a qualsiasi titolo la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti detto materiale - articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
gg) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A - articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
hh) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B - articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi - articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell’Unione europea o ad essi destinati, importazione ed esportazione dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati e loro transito sul territorio nazionale - articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ll) costruzione o, comunque, costituzione ed esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell’ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
mm) esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all’articolo 7, lettera g), e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all’articolo 7, lettera b), del decreto legislativo n. 230/1995 - articolo 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
nn) impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
oo) gestione di impianti con reattore di ricerca - articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
pp) esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell’energia nucleare a scopi industriali, impianti per il trattamento e l’utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive - articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
qq) deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
rr) disattivazione di un impianto nucleare - articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi restando i poteri già attribuiti dalle norme vigenti, esercitano, altresì, i controlli di cui all’articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attività di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra attività di tiro da esercitarsi in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico e privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonché alle attività di cui all’articolo 99 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed a quelle ad esse complementari, o svolte dagli organismi notificati in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
3. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia di merci pericolose nei termini previsti dall’articolo 193 del codice della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, nonché da altre norme speciali di settore.

Art. 2. Prevenzione dei delitti di riciclaggio

1. Per le finalità della prevenzione dei delitti di riciclaggio, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli di cui all’articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle competenze definite dalla normativa vigente, nei locali destinati all’esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa indicata:
a) recupero di crediti per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione;
c) commercio di cose antiche, se svolto in medie o in grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) esercizio di case d’asta o gallerie d’arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
e) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento - articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.;
g) gestione di case da gioco - articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
h) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonché fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
i) mediazione creditizia - articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
j) agenzia in attività finanziaria - articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Restano ferme le competenze rimesse dall’ordinamento al Corpo della Guardia di Finanza ed all’Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 3. Prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita

1. Per le finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego di beni di provenienza illecita, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all’articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati all’esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa a fianco indicata:
a) noleggio di veicoli - articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481;
b) demolizione di veicoli - articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) esercizio delle scommesse - articolo 88 del T.U.L.P.S.;
d) conduzione di esercizi pubblici o di circoli privati autorizzati allo svolgimento - articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.;
e) commercio di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, se effettuato in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
f) fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smaltimento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali, ferma restando la tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza - articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
g) esercizio di agenzia di affari per pubblici incanti - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
h) esercizio di agenzia di affari per l’attività di sensale o per la ricerca di merci per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 205 del relativo regolamento di esecuzione;
i) esercizio di agenzia di affari per il prestito su pegno - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
j) esercizio di agenzia di affari per esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
k) esercizio di agenzia di affari relativa alla compravendita di beni mobili registrati o di altri beni anche usati di valore superiore a 300 euro - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
l) commercio di beni mobili registrati, anche usati, di valore superiore a 300 euro, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
m) televendite - articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
n) vendite per televisione per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
o) commercio di cose antiche e usate, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
p) esercizio di case d’asta o gallerie d’arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
q) commercio, ivi comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento - articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
r) fabbricazione, mediazione e commercio, ivi comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.;
s) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonché fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
t) custodia e trasporto di danaro contante o di titoli o di valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 4. Effettuazione dei controlli

1. I controlli di cui all’articolo 16 del T.U.L.P.S. sono esercitati, con le modalità ivi previste, nei luoghi e nei mezzi comunque utilizzati per l’esercizio o svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2 e 3 e limitatamente ad esse, dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza secondo le competenze per materia definite dalla legge o dalle direttive del Ministro dell’interno che individuano i comparti di specialità di ciascuna Forza di polizia e con l’osservanza delle direttive tecniche impartite. Queste ultime possono prevedere che i controlli degli ufficiali di pubblica sicurezza vengano effettuati, previ appositi accordi di collaborazione con le Amministrazioni o Enti interessati, con l’ausilio di personale esperto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Ente per le nuove tecnologie energia e ambiente (ENEA), dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché degli appartenenti ai ruoli dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica militare o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, siano in possesso di specifiche competenze sanitarie e tecniche.
2. Qualora le attività di cui agli articoli precedenti siano svolte attraverso reti di comunicazioni elettroniche, i controlli di cui all’articolo 16 del T.U.L.P.S. sono estesi ai locali utilizzati per la trasmissione ed a quelli ove è detenuto il materiale da immettere in rete.
3. Restano ferme le attività ispettive e di vigilanza previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e le altre attività che la legge rimette agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria.

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