Dall’embrione alla morte tutela della vita e diritti dell’uomo

Danilo Riponti

Danilo Riponti
Avvocato in Conegliano (TV), Membro della Commissione Giustizia della Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, nonchè dell'Accademia Medico-giuridica delle Venezie. Cultore di Antropologia Criminale presso l'Università di Trieste.




Il recente caso giudiziario di Eluana Englaro, culminato nella sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007, pronunciata dalla I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha riacceso, se ve ne fosse stato bisogno, il dibattito etico e sociale, oltreché giuridico, sul complesso e delicatissimo tema dei diritti umani e della tutela della vita.
Si tratta, evidentemente, di materia che impone un approccio etico e gnoseologico arduo, che si fonda sui principi fondamentali della bioetica, oltreché su quell’ampio e vario settore di studi filosofici, religiosi e sociali che si interroga su principi d’ordine morale da porsi a guida del comportamento umano e che possono interferire sulla esistenza propria e altrui.
Questo gravoso compito diviene ancor più complesso stante la velocità nella quale siamo chiamati a vivere il quotidiano e ad affrontare delle scelte che possono interferire su soggetti aventi diversi profili religiosi, orientamenti filosofici ed etici, nonché condizionati anche da un substrato economico e politico molto differenziato e marcato.
La difficoltà a metabolizzare i rapidi mutamenti morali e comportamentali sviluppati dalla società contemporanea e dalla globalizzazione costituisce una delle sfide più stimolanti della tutela dei diritti umani.
L’obiettivo di questa breve riflessione è dar voce a più distinti orientamenti di pensiero, alle argomentazioni giuridiche e morali che ne sostengono le scelte di fondo, alle motivazioni religiose e filosofiche su cui si fondano.
Alla dottrina dei Diritti Umani spetta individuare, sulla base delle istanze e delle aspettative dei diversi soggetti, quei principi universali di cui l’intera umanità possa beneficiare, nel più assoluto rispetto di ogni specificità culturale, e conseguentemente delle soluzioni coerenti con la tutela dei diritti dell’uomo inteso sia come individuo sia come persona appartenente alla specie umana, riconoscendo l’importanza prioritaria di assicurare la sua dignità tutelandolo, altresì, da usi impropri della conoscenza e del progresso scientifico.
In proposito la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina”, ratificata dal nostro Paese nel 2001 con la legge 145, costituisce il più importante manifesto della bioetica posto a livello europeo.
Con essa, al fine della salvaguardia della dignità umana, sono stati fissati importanti principi - che non possono essere derogati dagli Stati - in materia di salute, di riservatezza, di tutela del patrimonio genetico da illecite manomissioni e riproduzioni e di ricerca scientifica.
Nel merito l’art. 2 (“Priorità dell’essere umano”) sintetizza lo spirito ed i principi fondamentali che hanno portato alla nascita della Convenzione da parte degli Stati contraenti, sottolineando la centralità dell’uomo in ogni scelta a cui veniamo chiamati sia in termini temporali immediati sia di proiezione della gestione del nostro immediato futuro.
Esso, infatti, recita: “l’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sull’esclusivo interesse della società e della scienza”.
Conseguentemente, sulla base di tali principi vengono quindi trattati temi quali gli obblighi professionali e le regole di condotta, la protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso, i desideri precedentemente espressi, il rispetto della vita privata e il diritto all’informazione, i test genetici e gli interventi sul genoma umano.
Si tratta di discipline continuamente stimolate da eventi di attualità, per i quali forte in questi giorni è il dibattito, non più solo tra gli specialisti della materia, siano essi medici, giuristi o filosofi, ma anche nell’opinione pubblica.
Si tratta dunque di trovare quei “giusti fili del bandolo della matassa” che ci consentano di trovare un equilibrio tra morale e scienza.
L’uomo, per sua natura, è l’unico tra tutti gli organismi viventi ad avere la facoltà di coscienza e controllo della propria condotta e che ha saputo evolversi nel tempo mediante la conoscenza: esso oggi è legato indissolubilmente alla scienza ed alla tecnologia.
Tuttavia la forte spinta propulsiva iniziata negli anni ’70 del secolo scorso ed avente come principio ispiratore la promozione di una migliore qualità della vita ed in base al quale si è voluto giustificare tutta una serie di sperimentazioni, ha scosso in molte occasioni le coscienze degli individui ponendo le basi della bioetica, termine coniato negli Stati Uniti ad opera dell’oncologo Van Renssellaer Potter.
Ci si è posti, cioè, il problema di individuare quale possa essere il limite o la giustificazione per la quale una sperimentazione possa essere ritenuta buona o deprecabile.
In altri termini, che ne è dei valori umani e che ruolo devono avere le autorità competenti ed i cittadini, di fronte all’invasività potenziale di uso spregiudicato del progresso scientifico?
A tal proposito è significativo ricordare le regole contenute nella Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, nella quale l’art. 3 (diritto all’integrità della persona) prevede che nell’ambito della biologia e della medicina devono essere particolarmente rispettati il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone e il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Nell’ordinamento giuridico italiano, la Legge 40 del 19 febbraio 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e in particolare l’articolo 13 (sperimentazione sugli embrioni umani) recita, in riferimento alla tutela dell’embrione umano: “è vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
La ricerca clinica sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non sano disponibili metodologie alternative…”.
Con l’embrione questo processo di elaborazione normativa sulla tutela dei diritti umani si presenta difficile e rischioso: difficile, perché l’embrione è oggetto di analisi scientifica solo da qualche decennio e quindi l’analisi giuridica si trova di fronte ad una realtà che non ha alle spalle una tradizione consolidata.
Il dilemma del giurista consiste allora nella scelta tra due opzioni:
-  soluzione A che chiamiamo metodo dell’innovazione: creare termini, nozioni, regole giuridiche ad hoc, perché dalla tradizione e nel quotidiano non ci sono termini, nozioni e regole già pronte ed adattabili alla nuova realtà;
-  soluzione B che chiamiamo metodo dell’adattamento: ricorrere a finzioni, manipolazioni concettuali, sovrapposizioni spregiudicate o meccaniche per usare quello che si ha già a disposizione.
Se adottiamo il metodo B, quello dell’adattamento, l’embrione può essere astrattamente considerato:
-  una cosa, cioè una parte di mondo esterno oggetto di diritti;
-  una persona, cioè un soggetto di diritti;
-  una porzione del corpo anzi l’unione di una porzione del corpo femminile (l’ovulo) con una porzione del corpo maschile (spermatozoo).
La scelta tra le diverse opzioni implica una serie di difficili implicazioni.
Nel primo caso, perché l’embrione non è una cosa in senso proprio, non essendo né inanimato, né autosufficiente, ma soprattutto perché ripugna alla sensibilità dell’uomo considerarlo come tale: all’embrione, con le sue potenzialità di vita, non può non riconoscersi una sacralità, non solo in senso religioso ma anche in senso laico e civico.
Nel secondo caso perché l’equiparazione alla persona comporterebbe l’attribuzione all’embrione di diritti fondamentali, di un nome, e ogni altro diritto riservato dall’ordinamento giuridico alla persona.
Nel terzo caso, perché anche lo statuto del corpo umano è complesso, di incerta definizione, tanto più quando occorra tener conto della duplicità dell’imputazione maschile e femminile.
Con il metodo dell’innovazione, invece, è possibile “inventare” una disciplina ad hoc: nuova definizione di embrione, definizione degli ambiti di applicazione, di quali diritti debbano essergli garantiti, ecc. Tuttavia è necessario relazionare in maniera inscindibile questa scelta con i valori che si ritengono meritevoli di considerazione, con i diversi e altrettanto rilevanti interessi morali e religiosi.
Di conseguenza ne deriva che, a seconda che si voglia assimilare l’embrione o meno alla persona in senso stretto, si avrà una diversa disciplina normativa, fermo restando che non appare a chi scrive in alcun modo dubitabile che l’embrione sia persona sotto ogni profilo.
A livello europeo il comportamento è eterogeneo, con un’esperienza inglese più liberale (la Gran Bretagna è stato il primo paese a legalizzare la clonazione terapeutica) seguita a ruota ma con ritmo accelerato dai paesi del sud-est asiatico per la quale sembra che anche la Cina stia investendo notevoli capitali sulla biotecnologia.
A livello italiano il modello non è basato sui principi di libertà e responsabilità bensì su divieti e limiti che si ritrovano nella citata legge 40 del 19 febbraio 2004 che, per la verità, non è destinata a regolare lo statuto giuridico dell’embrione, bensì a risolvere i problemi “riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”.
L’embrione è in tale prospettiva, e con licenza linguistica che non deve essere fraintesa, un mezzo finalizzato a risolvere questi problemi, ma si tratta evidentemente di una persona e pertanto di un mezzo particolare, perché per poter raggiungere lo scopo che la legge vuole realizzare occorre innanzitutto creare l’embrione, poi trattarlo, e stabilire le modalità di trattamento, ed ancora stabilire chi debba assumere le decisioni inerenti il trattamento ed infine stabilire la sorte degli embrioni non utilizzati. Due anni fa, il 12 giugno 2005, falliva il referendum sulla procreazione assistita. Solo un italiano su quattro si recò a votare. Un’astensione tra le più elevate della nostra storia.
Un recente sondaggio tuttavia ha evidenziato che indipendentemente dal fallimento del referendum del 2005, la maggioranza oggi degli italiani sarebbe favorevole ad una ricerca sugli embrioni (62%): si tratta invero di situazioni in cui l’opinione pubblica pecca sovente di grave disinformazione, fomentata spesso proprio dai sostenitori delle contrapposte tesi di fondo.
Tutto questo rappresenta una svolta epocale, impensabile solo pochi anni fa che pone l’umanità di fronte al difficile problema di decidere quali, tra le pratiche oggi “tecnicamente” possibili, siano anche “eticamente” lecite.
Nel delineare i confini tra attività sperimentali lecite e illecite il legislatore si è lodevolmente ispirato al criterio di fondo del riconoscimento incondizionato anche nei confronti dell’embrione, quale entità vitale destinata a divenire persona umana, dei valori fondamentali dell’uomo in particolare del diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica.
Ma anche nel rapporto medico-paziente, spesso, l’incredibile evoluzione delle tecniche mediche determina un forte sconvolgimento dei rapporti tradizionalmente intercorrenti e la necessità di predisporre una tutela dei diritti del paziente coerente con i diritti dell’uomo: storicamente il rapporto tra medico e paziente, tradizionalmente configurato dal medico di Ippocrate, si basava su un ordine concettuale preciso: il dovere del medico è fare il bene del paziente e il dovere di questi è di accettarlo.
Per ben 24 secoli tale atteggiamento ha dominato il rapporto tra medico e paziente, nella consapevolezza del medico di essere l’interprete unico e autorizzato della malattia e della salute.
Il medico ippocratico (di impostazione paternalista) non prevede il dovere di dare informazioni al paziente; tutt’al più tali informazioni possono servire a rendere la terapia più gradita o a migliorare l’accettazione obbediente del paziente.
Con il passare dei secoli, l’atteggiamento paternalista ha rafforzato il carisma del medico, ma allo stesso tempo ha contribuito alla nascita di un linguaggio sempre più inaccessibile all’uomo comune, che di conseguenza cresce la separazione del rapporto interpersonale tra il medico e il paziente.
Nel 1914 l’ambiente della medicina è stato scosso quando negli Usa venne dibattuto il caso di una donna la quale, colpita da tumore fibromatoso all’addome, aveva dato il suo consenso a una laparotomia esplorativa chiedendo espressamente di non essere operata: cosa però poi avvenuta.
Il giudice Cardozo in una sentenza ormai famosa ha affermato: “Ogni essere umano adulto e sano di mente ha il diritto di decidere su cosa va fatto al suo corpo; e un chirurgo che esegue un intervento senza il consenso del paziente commette un’aggressione e risponde delle conseguenze”.
Per la prima volta la legge americana afferma il diritto del paziente all’autodeterminazione e si viene ad individuare il concetto di Consenso informato, che nel 1990 viene delineato anche dalla Corte d’assise di Firenze, che ha condannato un medico che praticò un intervento chirurgico demolitivo ad una paziente senza chiederle il consenso: “Senza preventivamente darne notizia alla paziente o ai suoi familiari, che non erano stati interpellati in proposito, né minimamente informati delle entità e dei concreti rischi del più grave atto operatorio che veniva eseguito, e non avendo comunque ricevuto alcuna forma di consenso a intraprendere un trattamento chirurgico di portata così devastante”.
Il consenso informato è un diritto personalissimo della persona che si fonda sugli artt. 2, 13, 32 della Costituzione, per cui “ogni trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il suo consenso libero e informato” (art. 5 Conv. Oviedo).
Postula un rapporto reale e non solo apparente o cartaceo tra medico e paziente: il medico deve chiarire la natura dell’intervento medico e chirurgico, la sua portata ed estensione, i risultati conseguibili, i rischi e le possibili conseguenze negative, la possibilità di ottenere risultati identici o simili mediante altri tipi di intervento e loro rischi.
Il paziente deve poter valutare ogni rischio o alternativa e aderire in modo effettivo e partecipato all’intervento.
Il rapporto tra i due deve rigettare il vetusto criterio paternalistico, in favore della cd. alleanza terapeutica, che fonde il potere-dovere del medico di curare con l’autodeterminazione del malato, che non è più un mero “paziente” passivo.
Il tema della responsabilità per assenza o insufficienza del consenso informato va tenuto nettamente distinto da quello inerente la responsabilità per colpa medica professionale, in quanto attiene in senso stretto alla libera determinazione del malato in relazione alle scelte terapeutiche da concordare col medico. Va inoltre operata una distinzione ove l’esito del trattamento sia fausto o infausto:
a. nel primo caso, non vi è alcuna lesione all’integrità fisica, quindi la responsabilità attinge alla violazione della libertà morale di autodeterminazione del paziente, e può integrare, ma solo in caso di espresso dissenso e sempre che non sussistano i presupposti della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), l’ipotesi di reato di violenza privata (art. 610 c.p.);
b. diversa e molto più complessa la situazione di esito infausto, perché oltre alla lesione della libertà morale, resa lesa anche l’integrità fisica del paziente.
La giurisprudenza è passata da posizioni di estremo rigore, in cui ha configurato addirittura l’omicidio preterintenzionale (cass. 21 aprile 1992, Massimo), ad altre intermedie in cui ha ipotizzato l’omicidio colposo, escludendo quello preterintenzionale per carenza del dolo intenzionale dello stesso (il medico, anche quando interviene senza consenso, non vuole ledere l’integrità del paziente, tutt’altro). Per tutte, cfr. Cass. 9 marzo 2001, Barese.
Di recente si è affermata una giurisprudenza particolarmente mite (Cass. 29 maggio 2002, Volterrani), per cui l’intervento chirurgico esente da colpa non è mai inquadrabile nella fattispecie ex 582 c.p., e l’attività medica, anche fuori dai casi ex art. 54 c.p., è scriminata da uno stato di necessità istituzionalizzato e insito nell’alto interesse sociale per la collettività; con la conseguenza che, al di fuori dei casi di espresso dissenso (in cui è ipotizzabile la violenza privata), la semplice mancanza di consenso è penalmente irrilevante e quindi il c.i. è di fatto enormemente svalutato.
Esplicitamente la sentenza critica una enfatizzazione ritenuta eccessiva del consenso informato ma determina una estromissione non condivisibile da ogni potere decisionale circa la propria salute, su un malinteso presupposto della indisponibilità di beni quali la vita o l’integrità fisica.
Inoltre va evidenziato, circostanza sfuggita alla Corte, come solo attraverso il consenso informato passa dal medico al paziente il rischio di un esito infausto non addebitabile a colpa professionale.
In tal modo, tuttavia, forse senza volerlo, la Corte costituisce a carico del medico un dovere di intervento che si risolve in una vera e propria posizione di garanzia, rilevante sotto il profilo causale, anche a norma dell’art. 40 c.p.v., c.p.
Il problema di fondo consiste nell’individuare un equilibrio tra la libertà di autodeterminazione del paziente in relazione alle scelte inerenti alla propria salute e interesse sociale all’attività medica, bilanciamento che diviene addirittura problematico in certi casi di dissenso espresso: se il medico infatti lo disattende, e interviene per tentare di salvare la vita del paziente, è sempre applicabile la scriminante di cui all’art. 54 c.p.? E se invece lo rispetta, il principio di autodeterminazione del paziente prevale sulla posizione di garanzia e quindi sul dovere di intervenire, pena la penale responsabilità ex art. 40 co. 2 c.p.? Quid iuris per le problematiche di astensione terapeutica, se da ciò dovesse conseguire la morte del paziente?
La morte è un l’evento che pone termine alla vita dell’Uomo e gli incute profondo timore, un timore ancestrale legato alla fine di una esperienza e al mistero di ogni dimensione o considerazione “oltre la vita”; è stata da sempre al centro delle preoccupazioni degli uomini assumendo significati diversi nella storia e nelle diverse civiltà.
La paura della morte è universale e la nostra società, razionalista e prevalentemente incentrata su valori materialistici, ne ha fatto un tabù per molti sino ad ora insuperabile. Esiste una vera e propria tendenza a rimuovere la morte, perciò essa tende a venire confinata dietro le quinte della vita collettiva, isolando i morenti stessi. Oggi, siamo in grado, in molti casi, di attenuare il dolore fisico, ma non di partecipare alla morte in termini di solidarietà collettiva.
La stessa religione cristiana, che vede nella morte il traguardo e il premio per chi ha conformato la propria vita ai valori cristiani, non ha nella generalità dei casi fugato la grande apprensione per questo momento cruciale, finale dell’esperienza vitale, e ciò anche in relazione alla morte di persone congiunte o comunque legate da vincoli affettivi.
Nel Medioevo vi era una certa familiarità con la morte, una forma di accettazione, di ordine naturale. Dal XVIII secolo l’uomo la drammatizza, la vorrebbe dominare, ne esalta la dimensione luttuosa rimarcando la propria attenzione sul culto dei cimiteri e le tombe.
Nel tempo emergono due atteggiamenti di portata generale:
-  il primo con cui la morte diventa un evento eticamente quasi neutro, né buono né cattivo;
-  il secondo ne esalta la negatività.
Conseguentemente anche il significato di eutanasia muta nel tempo. Nell’antichità con il termine eutanasia ci si riferiva ad una morte dolce e tranquilla, un filosofico concetto più che strettamente medico.
Con l’epoca moderna all’eutanasia viene affidato il significato attuale, con cui si indica l’intervento del medico che aiuta il paziente morente a evitare sofferenze e a morire quindi nel modo migliore.
L’eutanasia può essere definita, in senso lato, come qualsiasi atto (compiuto da medici o da altri) avente come fine quello di accelerare o di causare la morte di una persona. Questo atto riunisce in realtà una grande molteplicità di situazioni spesso molto diverse tra loro: si propone di porre termine a una situazione di sofferenza tanto fisica quanto psichica che il malato ritiene non sia più tollerabile, senza la possibilità che un atto medico possa, anche temporaneamente, offrire sollievo.
Può essere estremamente utile un approccio classificatorio: mentre l’eutanasia attiva si manifesta mediane un’azione positiva e diretta, da considerasi sempre illecita, il termine eutanasia passiva viene utilizzato per indicare la morte del malato determinata, o meglio di fatto accelerata, dall’astensione del medico di compiere degli interventi che potrebbero prolungare la vita del malato: un esempio, potrebbe essere rappresentato dall’astensione dal trattare con terapia antibiotica un malato di demenza di Alzheimer, oppure, un neonato gravemente deforme, con breve aspettativa di vita, colpito da polmonite.
In realtà, in tali casi, sarebbe preferibile parlare di “astensione terapeutica”.
L’eutanasia può essere poi volontaria, cioè fondata sul pieno consenso del malato, ovvero non volontaria, per i casi in cui lo stesso non sia in grado di esprimere un valido consenso a causa delle patologie da cui è affetto, e quindi in qualche modo presunta. Evidentemente i casi di eutanasia passiva non consensuale pongono inevitabilmente complesse indagini interpretative, ed è questo l’ambito in cui si è posto il recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla pronuncia sulla vicenda Englaro.
Tuttavia, è necessario distinguere tra l’eutanasia e il suicidio assistito.
Ciò che li accomuna è solamente il desiderio di porre fine alla propria vita. Ma, mentre nel suicidio assistito, chi matura tale desiderio di morte, per motivi psicologici o fisici, lo porta a termine da solo, all’eutanasia si ricorre quando il malato non ha la forza fisica o psicologica di farlo da solo, generalmente nei casi di malattia terminale.
Il suicidio assistito, invece, altro non è che l’atto mediante il quale un malato si procura una rapida morte grazie all’assistenza del medico: questi prescrive i farmaci necessari al suicidio su esplicita richiesta del suo paziente e lo consiglia riguardo alle modalità di assunzione.
In tal caso viene a mancare l’atto diretto del medico che somministra i farmaci al malato.
Dunque, il problema non è tanto se sia lecito o meno troncare volontariamente la vita, dilemma per il quale appare certa la risposta negativa, ma se sia lecito, sotto un profilo giuridico, che il medico assista il malato nel suicidio o ne concorra a cagionare la morte con un atto deliberato, sulla base della sua manifestazione certa di volontà.
Si rilevano prese di posizioni contrarie all’eutanasia e al suicidio assistito, basate su solidi argomenti giuridici, poiché l’ordinamento e la giurisprudenza in vigore nella maggior parte dei Paesi considera tali atti come dei veri e propri omicidi e li considera perseguibili penalmente in quanto reati, sovente prevedendo fattispecie specifiche analoghe a quella dell’omicidio del consenziente prevista dall’art. 579 del codice penale italiano. Tuttavia, si deve tener conto che i rapidi progressi delle tecniche di rianimazione e delle terapie intensive, consentono di mantenere in vita, anche per lunghi periodi di tempo, individui che hanno subito gravi lesioni celebrali, senza alcuna prospettiva di guarigione o attenuazione del dolore, ma con cieco accanimento terapeutico. Essi dipendono totalmente dalle macchine per la respirazione e da sonde gastriche per la nutrizione. Molto spesso le funzioni celebrali sono, in queste persone, totalmente e irreversibilmente distrutte e non esiste alcuna prospettiva di un seppur minimo recupero.
Si parla allora, di “stato vegetativo persistente”, ma si tratta di un concetto, a giudizio degli anestesisti-rianimatori, purtroppo non univocamente accertabile per carenza di parametrici medici definiti (esistenti invece per l’accertamento della morte cerebrale) e protocolli di riferimento consequenziali. Le decisioni richieste ai medici curanti riguardano in questi casi, la sospensione delle tecniche rianimatorie: in pratica, il paziente viene su sua richiesta “lasciato morire”, talora con ausilio di una terapia che determini assenza di dolore.
Il tema dell’eutanasia è fortemente dibattuto negli ultimi decenni.
Nel 1974 fu pubblicato un “Manifesto”, per chiedere la decriminalizzazione dell’eutanasia, nella rivista “The Humanist”, da parte di tre premi nobel, Jacques Monod, Linus Pauling e Sir Gorge Thompson, basato sulla considerazione che la sofferenza è inutile, ed è immorale tollerarla, accettarla o imporla.
Successivamente, nel 1984, fu pubblicato da alcuni medici francesi, un altro “Manifesto”, nel quale si affermava che il “rispetto della vita umana ed al rispetto della vita vada aggiunto quello per le condizioni della morte che comprende una migliore qualità della vita terminale e della morte stessa”.
A queste posizioni a favore dell’eutanasia si contrappongono quelle contrarie, come quelle di molte chiese, tra cui fortissima è la voce della Chiesa cattolica.
Il 26 giugno 1980 viene pubblicata la Dichiarazione sull’eutanasia della Sacra Congregazione, ove è affermata la sacralità della vita, ed è ribadito che “nessuno può autorizzare l’uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato incurabile o agonizzante”.
“Nessuno inoltre, può permettere questo gesto omicida, per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo”.
Il 28 novembre 2000, il Parlamento dell’Aja, ha approvato con 104 voti a favore e 40 contrari, una legge sull’aiuto alla morte, con la quale viene legalizzato completamente il ricorso al sostegno medico per consentire al malato di porre fine in modo assistito e indolore alla propria vita.
Le condizioni richieste per poter domandare la morte di Stato sono: un dolore insopportabile e l’assenza di speranze di guarigione.
Tutto questo in Olanda è possibile dal 2001 quando è stata approvata una legge ad hoc, infatti, per la legge olandese, il dolore insopportabile non è inteso solo nel senso fisico, come nel caso di un malato di cancro giunto alla fase terminale, ma anche nel senso di un dolore psicologico, come quello di un paziente che ha appreso di essere allo stato iniziale del morbo di Alzheimer.
La scelta olandese lascia stupiti e amareggiati: infatti, il “via libera” definitivo alla legalizzazione dell’eutanasia è in aperto contrasto con diversi documenti etici internazionali e con il messaggio della Chiesa Cattolica.
La Dichiarazione di Ginevra del 1948, siglata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), impegna infatti, il medico a mantenere il “massimo rispetto per la vita umana dal momento del concepimento”. Il rispetto della vita e della persona umana costituisce la verità dell’etica medica, fedele alla tradizione ippocratica e rinforzata dalla tradizione cristiana.
Tuttavia, si può capire che, al giorno d’oggi, il rispetto per la vita non è più condiviso dalla collettività come un valore universale e fondamentale, ma è vissuto come un valore subordinato ad altri parametri, ad esempio, alla qualità della vita e al rispetto delle volontà del malato. Una vita sana e felice merita di essere vissuta, una vita segnata dalla sofferenza e distrutta dalla malattia, assolutamente irreversibile, ha perso il suo valore e il paziente deve decidere se vivere o morire, se lottare o arrendersi. Il problema forse fondamentale sta nel Valore che si attribuisce alla Vita, seppur limitata e contrastata da dolore e malattia, che può sussistere certamente, quantomeno ove viga lo stato di coscienza.
Negli ultimi tempi tuttavia si è, come s’è detto, sviluppata l’idea che il malato costituisca una parte attiva nella relazione terapeutica col medico, acquistando consapevolezza su ciò che deve subire e responsabilità sottoscrivendo un documento legale liberatorio. La Hemlock Society ha favorito la diffusione delle “advance directives” cioè dei documenti riportanti i desideri di un individuo, circa le cure mediche; la forma più nota è il “living will”, un documento nel quale l’individuo indica le cure che vuole o non vuole ricevere, nel caso in cui si venisse a trovare in una situazione di malattia terminale.
Il recente caso “Piergiorgio Welby” ha scosso le coscienze anche dei più distratti ed ha suscitato in noi, oltre all’ovvio sentimento di dolore, la richiesta di conoscere se il diritto alla vita e quindi alla cura possa convertirsi nel suo contrario, in “accanimento terapeutico” che diviene causa di diverse e insondabili sofferenze ovvero, fino a che limite la lotta alla morte possa causare nuovi dolori.
In relazione al caso Welby martellante è diventata la domanda se esiste o meno un diritto a essere lasciati morire in pace, ove il paziente non riesca a rinvenire alcun valore nel protrarsi di una situazione terminale ed irreversibile.
Che cosa avrebbero dovuto fare i medici di fronte alla richiesta di Piergiorgio Welby? Ci si domanda: Aveva o non aveva il diritto di pretendere che i medici disconnettessero il respiratore che lo teneva in vita?
Sicuramente uno dei principali problemi è che, nell’attualità, il progresso della tecnologia medica ci impone decisioni che non eravamo obbligati a prendere qualche tempo fa. La sospensione o la mancata somministrazione di terapie di prolungamento della vita sono un normale esercizio dell’attività medica e non equivalgono all’eutanasia o al suicidio medico assistito.
In quest’ambito viene in evidenza il concetto di futilità medica.
Per futilità si intende una terapia che non è in grado di portare un cambiamento fisiologico, ma anche una terapia che non è in grado di portare miglioramenti alla qualità della vita.
Il ricorso al criterio della futilità del trattamento è usato frequentemente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Alla futilità si ricorre generalmente quando il medico e i familiari concordano di non utilizzare più una particolare terapia soprattutto quando si tratta di un supporto artificiale di mantenimento in vita.
In molti casi, il ricorso a questo criterio è stato utilizzato come difesa contro l’accusa di omicidio o di terapie di mantenimento in vita.
In molti casi la terapia del mantenimento in vita viene continuata contro la volontà del paziente, in circostanze talmente gravi da far pensare che si stia negando al malato una morte dignitosa, prolungandogli una sofferenza ormai insostenibile.
Piergiorgio Welby aveva il diritto di chiedere l’interruzione della respirazione assistita, ma si tratta di un diritto costituzionale non tutelato dall’ordinamento giuridico con una legge ordinaria, che non prevede alcuna legge specifica sul punto, ed è quindi dipendente dalla sensibilità del medico.
Il divieto di accanimento terapeutico esiste, è un principio solidamente basato su principi costituzionali di tutela della dignità della persona (artt. 2 e 32 Cost.), ma sul piano dell’attuazione pratica del corrispondente diritto del paziente ad esigere e a pretendere che sia cessata una determinata attività medica di mantenimento in vita, lascia il posto all’interpretazione soggettiva e alla discrezionalità e non è regolata dal diritto mediante una legge specifica.
Il dibattito politico e mediatico dopo la morte di Piergiorgio Welby ha approfondito i concetti di eutanasia e di accanimento terapeutico, sottolineando l’attacco che veniva in questo modo fatto verso quella che è la “sacralità della vita”. Tuttavia, è stato lasciata in ombra l’esistenza del diritto fondamentale di ciascun individuo a non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà e tale diritto richiamava Piergiorgio Welby; quel diritto che è sancito all’interno della nostra Carta Costituzionale dall’art. 32, che fa salve le sole ipotesi in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge e, comunque, sempre entro quelli che sono i limiti propri del rispetto della persona umana.
Tale diritto viene implicitamente riconosciuto anche a livello internazionale, dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, nonché dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani.
All’accoglimento della richiesta di Piergiorgio Welby, tuttavia, non sono mancate obiezioni:
-  la prima, sostenuta da una parte minoritaria della dottrina giuridica e sicuramente anche la più radicale, è quella che sottolinea che tale diritto fondamentale troverebbe il limite delle superiori esigenze di salvaguardare la vita umana, concepita quale valore supremo dal nostro ordinamento. Secondo una tale considerazione, ciascuno possiede la libertà di poter rifiutare ogni trattamento medico, ma questo a condizione che non si tratti di un trattamento di sostegno vitale, ossia di un trattamento necessario per la sopravvivenza, tutto questo perché si ritiene debba prevalere la tutela della vita;
-  la seconda, possiede un maggior consenso a livello interno e internazionale; infatti, sulla base della stessa, il diritto fondamentale a rifiutare il trattamento medico vale quale regola anche in riferimento a quei trattamenti di sostegno vitale, i quali non potranno dunque essere sottoposti con la forza a un soggetto dissenziente.
Tale questione è stata ampiamente discussa, in Italia e all’estero, in relazione al rifiuto dei testimoni di Geova a trattamenti emotrasfusionali; la conclusione a cui ormai si è giunti, consiste nella necessità di rispettare la volontà contraria del paziente, anche quando il rifiuto esponga quest’ultimo ad una morte certa.
In riferimento alla seconda posizione, che sottolinea la liceità del rifiuto di un trattamento medico, nel caso di Piergiorgio Welby, la sua richiesta, altro non è stata che quella di un aiuto a morire attraverso lo spegnimento del respiratore e con la somministrazione di farmaci sedativi.
Non suscita alcuno stupore, dunque, la richiesta da parte di Welby di poter esercitare il suo diritto fondamentale di rifiutare la prosecuzione del trattamento di sostegno respiratorio che lo teneva in vita e il suo sacrosanto diritto a terapie palliative.
Infatti, in questa prospettiva, è anzi la stessa prosecuzione del trattamento nonostante il dissenso del paziente che configura una lesione del suo diritto fondamentale ex artt. 13 e 32, comma 2, della Carta Costituzionale.
È da ritenersi dunque, sotto un profilo strettamente giuridico e non sotto un profilo etico, che i medici curanti di Welby avrebbero dovuto senz’altro rispettare la sua volontà e, quindi, interrompere il trattamento di sostegno respiratorio in atto; trattamento che - in presenza di un esplicito dissenso da parte di un paziente pienamente capace di formare e di esprimere la propria decisione - comportava ormai, una continua e ingiustificata lesione del suo diritto fondamentale ex artt. 13 e 32 comma 2 della Costituzione.
Tuttavia recenti casi giudiziari, che ipotizzano comunque una responsabilità del medico, ben lasciano comprendere la terribile problematicità della materia.
A oggi, la quasi totalità degli ordinamenti (ad eccezione di Belgio e Olanda) considera penalmente rilevante ogni forma di eutanasia attiva riconducendola alla fattispecie dell’omicidio o ancora meglio, alla fattispecie dell’omicidio del consenziente o di istigazione al suicidio.
È stato con il recente caso di Pretty, deciso dalla House of Lords britannica e poi dalla Corte europea di Strasburgo, che è stata confermata, anche a livello sopranazionale, l’inesistenza di un vero e proprio “diritto a morire”.
Nel caso Welby il nostro paese si è fortemente diviso tra i favorevoli all’eutanasia e i contrari a questa pratica, considerata omicida.
Non si deve dimenticare però la lettera che Piergiorgio Welby ha inviato il 21 settembre al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la quale recitava: “quando un malato terminale decide di rinunciare agli affetti, alle amicizie, alla vita e chiede di mettere fine ad una sopravvivenza crudelmente biologica, io credo che questa sua volontà debba essere rispettata e accolta… La mia richiesta è di poter ottenere l’eutanasia. Vorrei che anche ai cittadini italiani fosse data la stessa opportunità che è concessa ai cittadini svizzeri, belgi, olandesi”.
La sua richiesta ha aperto un ampio confronto politico sull’eutanasia.
A tal proposito, era stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria che, pur riconoscendo la valenza di indiscusso principio dell’ordinamento della libertà di autodeterminazione del paziente, aveva concluso per l’inammissibilità, allo stato della disciplina normativa, dell’istanza avanzata, attraverso la quale si sollecitava l’adozione dell’“ordine di immediato distacco, da parte del medico curante, del ventilatore artificiale che assicurava la respirazione assistita al Signor Welby”.
La lettura del sofferto provvedimento del Tribunale di Roma, datato 15 dicembre 2006, evidenzia come lo snodo fondamentale della decisione sia rappresentata dal rilievo della persistente e innegabile compresenza all’interno del nostro sistema giuridico, accanto alla regola dell’autonomia e della libertà del volere del paziente, del principio dell’indisponibilità del bene della vita, capace di disporsi quale limite insuperabile rispetto all’esercizio ed all’attuazione di quella libertà.
È sulla base di tali premesse che nell’ordinanza si perviene alla conclusione secondo cui nel nostro ordinamento, sino ad un eventuale mutamento normativo (che viene dal giudice auspicato), la tutela indefettibile, assicurata al bene vita e garantita dall’opera del medico, non consenta che, pur al fine di assecondare la volontà del paziente, si accolgano istanze che comportino la rinuncia a prestazioni curative cui consegua il sacrificio della vita del paziente stesso.
Piergiorgio Welby aveva il diritto di chiedere l’interruzione della respirazione assistita, ma si tratta di un diritto non specificamente tutelato dal nostro ordinamento giuridico, e il giudice del Tribunale di Roma con la sua sentenza ha specificato che la sua attuazione dipende dalla sensibilità del medico.
A quanto emerge dai primi resoconti stampa, nel caso di specie l’anestesista che ha disconnesso il respiratore di Welby, in qualità di nuovo medico curante scelto dal paziente, si è limitato a praticare quella sola terapia consentita dal paziente, cioè di interrompere la terapia di sostegno respiratorio, da lui rifiutata, ponendo così fine alla lesione del suo diritto fondamentale.
Da questa lettura deriva che a chiunque, è consentito rifiutare le cure che lo stato della sua patologia potrebbe richiedere, anche se il diniego dovesse portarlo, inevitabilmente, alla morte (molteplici, nel corso degli anni, sono stati in proposito i casi non sanzionati dalla legge: rifiuto di amputazioni, trasfusioni e quant’altro).
Fermo restando il rispetto nei confronti di ogni uomo, e soprattutto della sua coscienza, non si ritiene accettabile che in uno Stato civile possa accadere che il “caso” regoli la sorte di un malato terminale, per cui una materia così delicata sia rimessa alla determinazione individuale e non invece a rigorosi precetti di legge.
Ci appare pacifica, nel nostro ordinamento, l’esistenza di un diritto individuale a rifiutare le cure, sancito dall’art. 32 della Costituzione e lo stesso si deve estendere anche ai trattamenti di sostegno vitale, poiché le norme che sembrerebbero contraddire un tale assunto sono leggi ordinarie e quindi fonti certamente subordinate (per es. art. 5 c.c., art. 579 c.p.). Su tale premessa, si è autorevolmente espressa la sentenza 21748/2007 più volte citata, che ha richiamato peraltro un costante orientamento del Supremo Collegio.
Esiste quello che potrebbe definirsi diritto a esser lasciati morire in pace, a dispetto di ogni forma di accanimento terapeutico, che Giovanni Paolo II ha sintetizzato nella frase: “Lasciatemi ritornare alla casa del Padre”.
Ci si trova quindi di fronte ad un dualismo valutativo: sul piano più strettamente etico, uno degli argomenti che ricorrono più spesso nelle argomentazioni contrarie all’eutanasia è certamente quello che si richiama alla “sacralità della vita”: per l’etica religiosa la vita è data all’uomo dal Creatore che è il solo a poterne disporre e non è lecito alla creatura intervenire attivamente per abbreviare, anche di poco, la sua durata, perché il tempo stesso della vita non appartiene all’uomo ma a Dio. Ma va chiarito che l’adesione incondizionata a una tale posizione imporrebbe di modificare molte norme, alcune di rango costituzionale, presenti nell’ordinamento giuridico nazionale.
A fronte di queste argomentazioni però, si pone il principio generale, forse complesso da conciliare ma non antagonista al principio in precedenza espresso, di dover tutelare il diritto del malato anche quindi di poter decidere di sospendere ogni accanimento terapeutico ponendo così termine a un’esistenza divenuta intollerabile e senza alcuna speranza, e che senza una persistente e agghiacciante somministrazione forzata di terapie si sarebbe già naturalmente spenta.
Il malato chiede perciò al medico di esercitare le sue conoscenze non più per mantenerlo in vita, ma per non ostacolare un destino ineludibile e lasciarlo passare rapidamente e in maniera indolore alla morte. Sulla opportunità e liceità della terapia del dolore, specie se effettivamente voluta dal paziente, c’è un generale accordo: il problema rilevante invece sta sulla considerazione se in questo aiuto possono essere visti contenuti attivi, o meramente omissivi. Cos’è l’interruzione di un trattamento di respirazione artificiale: un’omissione di terapia e un’azione attiva, che si articola nella pressione di un pulsante?
A nostro modo di vedere è omissione di una terapia che il paziente, in base allo status quo dell’ordinamento giuridico italiano, può legittimamente rifiutare. Il che non significa assolutamente affermare che ciò sia eticamente corretto, ma appare per contro legittimo sul piano normativo. Come pure, una volta che il paziente a seguito di ciò divenga incosciente, non vi è un obbligo giuridico di rianimarlo, esercitando un accanimento che il paziente aveva appena manifestato di rifiutare, disprezzandone ipocritamente la scelta e la stessa dignità umana.
Con il giuramento di Ippocrate non si tiene in adeguato conto dei desideri del malato. Il concetto di autonomia individuale, di capacità di decisione del malato, è stato introdotto nell’ultimo secolo, con il progredire delle libertà individuali. Le libertà individuali, inoltre, non cessano affatto per il mero rilievo che un soggetto è malato, pur essendo la malattia un evento condizionante, specie nel caso in cui il malato abbia manifestato, allorquando ne aveva la possibilità, la volontà di non subire accanimento terapeutico.
In tal senso si è recentemente espressa la più volte citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, prima sezione civile, del 16 ottobre 2007, n. 21748, nel caso di Eluana Englaro, che ha destato eccezionale clamore nei media per quanto, come ripetutamente affermato dalla Corte, la pronuncia debba ritenersi inserita in una giurisprudenza già consolidata nel Supremo Collegio, che ha fissato un principio di diritto certo discutibile sul piano etico, ma ineccepibile sotto il profilo dello status quo giuridico, per cui: “ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
a. quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
b. sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.
L’unico punto che può essere messo in discussione su un tale impianto normativo e interpretativo inerisce l’accertamento della effettiva volontà del paziente: può essere ricostruito attraverso elementi di prova di varia natura o deve essere formalizzato un atto solenne, che abbia le caratteristiche e le garanzie di un vero e proprio atto testamentario, una sorta di testamento biologico?
Del tutto diverso il caso di molte situazioni nelle quali il medico non si trova di fronte a vere e proprie malattie gravemente invalidanti o a sintomi fisici intollerabili, ma che ugualmente possono determinare in una persona il nascere e il consolidarsi della convinzione che la sua vita sia esaurita e non vi sia alcuna ragione di prolungarla ulteriormente.
In tali frequenti casi, il problema è aiutare il soggetto alla percezione del Valore della Vita.
Si pensi in particolare alla situazione di alcune persone anziane le quali presentano gravi e multiple limitazioni delle facoltà fisiche e psichiche, accompagnate dalla sensazione di essere “di peso” ai familiari. In queste circostanze, un’eventuale richiesta di eutanasia ha da essere valutata in modo fermamente e totalmente negativo, oltreché con estrema cautela, anche perché spesso nasconde sintomi di depressione, curabili sia farmacologicamente, sia con un supporto psicologico. Spesso purtroppo il messaggio che martella queste persone è che alla fine esse farebbero meglio a mettersi da parte, ma ciò non autorizza in alcun modo a introdurre pratiche a sfondo eutanasico. Il progresso allunga la vita, ma la società contemporanea, materialista ed edonista, dice loro che vivono troppo a lungo; così, spesso nei confronti degli anziani ammalati si assiste ad una vera e propria negazione del diritto alle cure.
Non viene cioè considerato il loro valore fondamentale quali persone e la risorsa che rappresentano per la società.
È fondamentale quindi rispettare la volontà del paziente, ma è altrettanto necessario che la stessa sia manifestata in modo chiaro, certo, autonomo e scevro da componenti psicopatologiche.
In Italia il testamento biologico non ha valore giuridico, previsto e statuito dal diritto positivo quale espressione di volontà ma è preso in considerazione attraverso un passaggio che è anche e soprattutto deontologico; secondo Comitato nazionale per la bioetica (CNB), è un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato”.
È necessario comprendere che si transita da un approccio meramente etico ad uno giuridico, basato su norme costituzionali, affinché si possa garantire il rispetto del diritto di ogni cittadino a decidere in autonomia il proprio futuro, anche in caso vi sia l’impossibilità e incapacità di esprimere la propria volontà.
Si tratta cioè di rafforzare l’autonomia individuale ed il consenso informato nelle scelte mediche o terapeutiche, anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 1 e 3) ed alla Convenzione sui diritti dell’Uomo e la biomedicina (artt. 5, 6 e 9) che danno maggior rilievo al diritto del cittadino ed al rispetto delle sue decisioni.
È necessario instaurare un dibattito che sia utile alla formazione di personalità consapevoli, non solo sulla possibilità di decidere sul proprio futuro di vita ma anche sul tema del consenso informato alle terapie mediche, di cui il testamento biologico è un’estensione prevista per tutti i casi in cui il paziente perderà la possibilità di esprimere le proprie volontà.
Questo dibattito deve necessariamente riguardare anche il mondo dei giovani perché, non dimentichiamo, buona parte dei casi in cui non è possibile esprimere la propria volontà riguarda proprio persone giovani che si trovano inferme e talvolta prive di coscienza a causa di gravi danni cerebrali da traumi avvenuti a causa di incidenti stradali.
Allo stato attuale della legislazione italiana, quando vi è una perdita irreversibile della coscienza, non vi è altra soluzione giuridica che tenere in considerazione le direttive anticipate espresse, secondo quando dispongono la Convenzione Europea di bioetica (art. 9) ed il Nuovo Codice medico di deontologia medica del 16 dicembre 2006: “(art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate - Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato)”.
È vero però che né l’una né l’altra attribuiscono un valore definitivamente vincolante alla direttiva anticipata.
Ecco che allora diventa importante rendere giuridicamente vincolante il Testamento biologico, in applicazione della convenzione di Oviedo (l. 145/2001), in base alla quale, in tema di testamento biologico, si è statuito che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione”.
Il problema fondamentale che si pone, in relazione alla manifestazione di volontà anticipata in cui si sostanzia il testamento biologico, chiamato nei paesi anglosassoni living will, consiste nel modo in cui una persona può porsi di fronte alla conclusione naturale della propria vita, riaffermando il principio dell’autodeterminazione e del consenso informato, da esprimersi anticipatamente per il caso in cui un danno cerebrale impedisca la sua consapevole espressione.
Problemi di natura ulteriore sono connessi con le forme e con la chiarezza espositiva con cui tale atto si manifesta e con il lasso di tempo intercorrente tra la manifestazione di volontà e la situazione di concreta applicazione delle direttive in esso contenute, su cui influiscono due variabili fondamentali, legate alla persistenza effettiva della volontà manifestata e all’evoluzione scientifica delle possibili terapie.
Le dichiarazioni anticipate non determinano affatto l’ammissibilità incondizionata dell’eutanasia giacché allo stato della legislazione non si può lecitamente chiedere, nel nostro ordinamento giuridico, l’azione attiva di terzi al fine di porre fine alla vita, che equivale ad una condotta omicidiaria: oggetto di tali dichiarazioni è invece la manifestazione di indicazioni da parte del malato, senza alcuna necessaria implicazione eutanasica, da utilizzarsi quando lo stesso non è in grado di farle valere, tra le quali, per es., il rifiuto dell’accanimento terapeutico e di trattamenti medici mediante i quali la medicina può prolungare artificialmente la vita dell’uomo.
In tale ottica, il testamento biologico costituisce esercizio di un diritto rientrante nell’articolo 32 della Costituzione, che ribadisce l’autonomia individuale e il consenso informato nelle scelte mediche o terapeutiche, riaffermato oggi dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea agli articoli II 61 e 63 (artt. 1 e 3 della Carta di Nizza), nonché dalla Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la bio-medicina, agli articoli 5, 6 e 9.
Ciò posto e riaffermato, appare assolutamente evidente l’impossibilità di prescindere, in ogni scelta afferente alla salute, dalla volontà del paziente, che dovrà essere rispettata sia nel caso in cui sia tesa ad ottenere un trattamento terapeutico, sia nel caso in cui sia finalizzata a rifiutare ogni cura.
Il che non intacca in alcun modo la sacralità (e non solo in senso strettamente religioso) della vita e il rispetto che tale sacralità impone anche sotto un profilo etico, oltre che giuridico.