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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Giustizia Militare

Abuso di autorità - Minaccia o ingiuria a inferiore - Elemento soggettivo - Cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato offensivo - Sussistenza del reato.

(C.p.m.p., art. 196)

Corte di cassazione, sez. I, 16 novembre 2006, n. 58. Pres. Fazzioli, Est. e Rel. Santacroce, P.M. Rosin R., imp. Ric. da sent. Corte Mil. App. Roma (rigetta).

Per la sussistenza del reato di abuso di autorità con minaccia o ingiuria a inferiore, previsto dall’art. 196 C.p.m.p., assume preminente rilievo la lesione del rigoroso rapporto gerarchico e disciplinare e del prestigio richiesto dallo specifico status, di talché la cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato offensivo basta a concretizzare il reato, indipendentemente da moventi e finalità particolari.
Lungi dall’integrare gli estremi di un rimprovero espresso in forma vocale e colorita, assumono un significato manifestamente dispregiativo e quindi un’indubbia efficacia lesiva del prestigio dell’inferiore, espressioni verbali sintomatologicamente indicative di una mentalità e di un linguaggio non improntato a correttezza di rapporto con i dipendenti.
Esula ogni finalità correttiva nell’uso di espressioni che, per forma univocamente e manifestamente offensiva, o per la valenza mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalità correttiva o disciplinare (1) (2).

1. Fattispecie relativa all’uso di espressioni come “militari che fanno letteralmente schifo” e “feccia incapace di qualsiasi attività”.
2. Si riporta, parzialmente, la motivazione della Corte: “…sull’effettivo pronunciamento delle espressioni e delle frasi incriminate da parte del ricorrente non è assolutamente lecito dubitare, avuto riguardo alla pluralità di episodi simili in cui l’ufficiale è rimasto coinvolto, tutti connotati da un modo autoritario e insolente di svolgere i compiti di richiamo e di censura a lui spettanti, attraverso la ripetizione pedissequa delle stesse, identiche espressioni aspre e volgari. Nella giurisprudenza di questa Corte poi è pacifica anche la differenziazione che deve farsi, e che la corte militare ha fatto, in ordine alla diversa tipologia delle espressioni usate, in quanto il modo di rivolgersi ad un inferiore assume un valore particolarmente pregnante nelle previsioni incriminatici contenute nel codice penale militare, in cui ha preminente rilievo la lesione del rigoroso rapporto gerarchico e disciplinare e del prestigio richiesto dallo specifico status, talché la cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato offensivo basta a concretare il reato, indipendentemente da moventi e finalità particolari (Cass., sez. 1, 2 marzo 1999, n. 241; e, più di recente, Cass., Sez. 1, 19 marzo 2004, Gulminelli). Lungi dell’integrare gli estremi di un rimprovero espresso in forma vivace e colorita, frasi come quelle pronunciate dal omissis nei confronti dell’ omissis e del omissis (“militari che fanno letteralmente schifo”, “feccia incapace di qualsiasi attività”), hanno un significato manifestamente dispregiativo e quindi un’indubbia efficacia lesiva del prestigio dell’inferiore, apparendo tali espressioni verbali sintomatologicamente indicative di una mentalità e di un linguaggio non improntato a correttezza di rapporti con i dipendenti. Esula, del resto, ogni finalità correttiva, astrattamente configurabile anche nei rapporti di lavoro, nell’uso di espressioni che, per forma univocamente e manifestamente offensiva, o per la valenza mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalità correttiva o disciplinare (Cass., Sez. 5^, 18 aprile 1997, n. 6603, Covre, in Riv. pen., 1997, 923). Tutte le altre doglianze (sulla contraddittorietà delle testimonianze assunte, sulla direzione delle espressioni ingiuriose, ecc.) investono pacificamente il merito della vicenda e, come tali, sono insindacabili in sede di legittimità”.


Appello - Impugnazione del difensore - Termine utile.

(C.p.p., art. 585, secondo comma)

Corte di cassazione, sez. I, 5 dicembre 2006, n. 3642. Pres. Fabbri, Est. Giordano, P.G. Gentile, (concl. conf.), ric. da ord. C.M.A. di Roma (dich. inamm.).

Ai sensi dell’art. 585, secondo comma, lett. c) C.p.p., il termine per proporre l’impugnazione decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza. Qualora la sentenza sia stata depositata oltre il termine stabilito dall’art. 544, secondo comma, ed alla cui stregua, quando non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, il termine utile per proporre impugnazione da parte del difensore decorre dalla scadenza di detto termine.

Così motiva la sentenza:
Omissis…..
“Risulta dal chiaro dettato dell’art. 585 comma 2 lett. c) c.p.p. che il termine per proporre impugnazione decorre “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza”.
Quindi, poiché nel caso di specie la sentenza è stata depositata entro il termine stabilito dall’art. 544 comma 2 - secondo cui, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia - era dalla scadenza di detto termine, del cui rispetto era onere del difensore del omissis accertarsi, che si doveva far decorrere, come correttamente ha ritenuto la Corte Militare di Appello, il termine utile per proporre impugnazione da parte del predetto difensore.
Non può affatto indurre a conclusione diversa, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, il mancato coordinamento della disposizione del comma 2 dell’art. 548 c.p.p. con la modifica apportata al comma 2 dell’art. 544, disarmonia alla quale peraltro le Sezioni unite di questa Corte hanno posto riparo con la sentenza 20/4/94, omissis, stabilendo che è necessario, perché cominci a decorrere il termine stabilito per l’impugnazione, fare luogo a comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito anche quando il giudice depositi la sentenza entro il trentesimo ma oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia.
Tale mancato coordinamento non può invero ingenerare alcun equivoco sul momento di decorrenza del termine per impugnare che è individuato con precisione nell’art. 544 comma 2, norma alla quale solo bisogna dunque guardare a tale fine, per cui risulta irrilevante, prima ancora che manifestamente infondata considerando l’interpretazione che ne è stata data con la citata sentenza delle Sezioni unite, la prospettata questione di incostituzionalità dell’art. 548 comma 2”.




Cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

(C.p.m.p. art. 199)

Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1530. Pres. Fabbri, Est. Granero, P.G. Rosin, (concl. conf.), P.M. ric. da sent. T.M. di La Spezia (rigetta).

L’art. 199 C.p.m.p. - nel dettare per le “cause estranee al servizio e alla disciplina militare” le condizioni negative per la sussistenza di un reato di insubordinazione e di abuso di autorità - si riferisce a circostanze o motivazioni di condotte ininfluenti per il regolare adempimento del servizio militare, inteso come prestazione funzionale alla difesa dello Stato. Dalla configurazione dei detti reati contro la disciplina il legislatore esclude la valenza di interessi che non siano riferibili alla Forza Armata (1).

(1) Essendo stato accertato, nella specie, che almeno uno dei due militari coinvolti non si trovava in servizio e che la discussione era avvenuta al di fuori della presenza di altri militari riuniti per servizio, la Corte ha ritenuto che la qualificazione giuridica da attribuire al fatto non poteva che essere quella del reato continuato di ingiuria e minaccia (artt. 226 e 229, comma primo, C.p.m.p.) adottata dal giudice di merito, con la conseguente improcedibilità per mancanza della richiesta di procedimento da parte del comandante di corpo.


Insubordinazione con ingiuria - Questione di legittimità costituzionale - Avvenuta abrogazione dell’oltraggio a pubblico ufficiale - Pretesa disparità di trattamento - Manifesta infondatezza.

(Cost., artt. 3 e 97;
c.p.m.p., art. 189, secondo comma)

Nuove contestazioni - Modifica dell’imputazione - Reato concorrente o circostanze aggravanti - Contestazione successiva all’apertura del dibattimento e antecedente all’istruzione dibattimentale - Validità.

(C.p.p., artt. 516 e 517)

Corte di  cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1533. Pres. Fabbri, Est. Siotto, P.G. Rosin, (concl. conf.), imp. ric. da sentenza C.M.A. di Roma (rigetta).

1. è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 189, secondo comma, c.p.m.p. sollevata con riferimento all’avvenuta abrogazione dell’art. 341 c.p.
La permanenza nell’ordinamento militare della fattispecie criminosa del delitto di insubordinazione con ingiuria non comporta alcuna irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all’omologa fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, già disciplinata dall’art. 341 c.p.
L’oggettività giuridica propria dei reati di insubordinazione è, infatti, del tutto assente nella abrogata previsione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, giacché, per essa, è da considerarsi interesse primario da tutelare, oltre a quello della dignità e dell’onore del “superiore”, anche la tutela dell’integrità del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento della compattezza delle Forze armate e del ruolo assegnato ad esse dalla Carta Costituzionale.
2. La modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 c.p.p. e la contestazione del reato concorrente o della circostanza aggravante di cui all’art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l’apertura del dibattimento e prima dell’istruzione dibattimentale, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari.

Così motiva la sentenza:
Omissis…..
“Il ricorrente ha riproposto con il primo motivo l’eccezione di costituzionalità dell’art. 189 c. 2 c.p.m.p. sottolineando, con ampiezza di argomentazioni e richiami, come la permanenza nell’ordinamento militare della fattispecie criminosa del delitto di insubordinazione con ingiuria comporti una irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all’omologa fattispecie di oltraggio a P.U. disciplinata dall’art. 341 c.p. L’eccezione deve essere dichiarata manifestamente infondata, come già esattamente argomentato dalla Corte Militare, avendo riguardo alla oggettività giuridica propria dei reati di insubordinazione - del tutto assente nella abrogata previsione del delitto di oltraggio a P.U. - per la quale è da considerarsi interesse primario da tutelare, assieme a quello della dignità e dell’onore del “superiore”, la tutela della integrità del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento della compattezza delle Forze Armate e del ruolo assegnato ad esse dalla Carta Costituzionale. Né varrebbe invocare - come opera il motivo, a sostegno della pretesa coincidenza del bene giuridico tutelato da detti reati con quello a suo tempo garantito dall’art. 341 c.p. - l’inerenza di entrambe le previsioni alla esigenza di assicurare il “buon andamento” della P.A. (art. 97 Cost.), perché in tal guisa si ignora la assoluta indispensabilità, a sostegno della disciplina militare, di norme penali di protezione dell’effettività della gerarchia, a differenza dell’Amministrazione civile ove il risultato della efficacia dell’atto amministrativo è certamente perseguibile con gli ordinari strumenti normativi che ben possono prescindere dalla tutela sanzionatoria della posizione personale di chi abbia adottato l’ordine.
Con il secondo motivo, denunziate la violazione degli artt. 335 e 517 c.p.p., il ricorrente ha censurato l’interpretazione della Corte in punto di validità delle contestazioni suppletive richiamando l’orientamento emerso in sede di legittimità dopo la modifica delle norme di interesse a seguito delle pronunzie della Corte Costituzionale e della modifica dell’art. 111 Cost.. La doglianza è infondata, ritenendo il Collegio di dar seguito al persuasivo indirizzo formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 4/1999) e seguito da numerosi pronunziati delle sezioni semplici (cfr.: ex multis Cass., sentenze nn. 49017/04 - 24537/04 - 18660/04 - 31705/03) per il quale la modifica della imputazione di cui all’art. 516 c.p.p. e la contestazione di reato concorrente o circostanza aggravante di cui all’art. 517 c.p.p. ben possono essere effettuate dopo l’apertura del dibattimento e prima dell’istruzione dibattimentale anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari. E di qui la correttezza dell’argomentare della Corte Militare che, aderendo consapevolmente a tele indirizzo, non manca di notare come l’adottata interpretazione sia l’unica in grado di comporre il diritto al completo e tempestivo esercizio della difesa con il principio che impone la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato il formulato giudizio di attendibilità della parte offesa atteso che la sua ricostruzione dei fatti era stata sotto più punti contraddetta dalle deposizioni di altri testi escussi e delle quali la Corte di merito non aveva tenuto doverosamente conto. La censura è del tutto inammissibile, posto che, a fronte delle argomentate considerazioni sulla attendibilità dell’omissis, formulate nella piena consapevolezza delle deposizioni omissis e omissis, essa non denunzia specifiche illogicità delle considerazioni stesse ma soltanto lamenta la non persuasività della conclusiva valutazione, pertanto sottoponendo opinioni irricevibili in questa sede.
Identica sorte merita il quarto motivo con il quale il ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 189 c.p.m.p. perché a suo avviso andava comunque negata la idoneità offensiva delle espressioni che, secondo la parte offesa, sarebbero state a lei indirizzate. Si tratta infatti di una sintetica valutazione di non offensività “nell’ambiente militare” delle frasi profferite che non si scorge come possa avere ingresso in questa sede.
Infine con il quinto motivo (denunziante la violazione degli artt. 189 e 199 c.p.m.p.) il ricorrente ha rilevato che, qualunque fosse stato il tenore dell’alterco, l’imputato doveva essere prosciolto essendo il fatto avvenuto dopo che il servizio era stato completato e per ragioni non attinenti al servizio stesso ed alla disciplina militare. La censura è priva di consistenza, avendo la sentenza impugnata rilevato - con congrua e logica argomentazione - che le espressioni ingiuriose furono pronunciate all’indirizzo dell’omissis in stretta connessione cronologica e causale con gli ordini dal medesimo impartiti, per ragioni di servizio”.


Mancanza alla chiamata - Modifiche normative in tema di leva obbligatoria - Abolizione del servizio militare di leva - Esclusione - Modalità di prestazione del servizio - Sono tali.

(C.p.m.p., art. 151, comma 1)

Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1535. Pres. Fabbri, Est. Siotto, P.G. Rosin, (concl. diff.), P.G.M. presso C.M.A. sez. distacc. di Napoli e P.M. presso il T.M. di Bari ric. da sent. T.M. di Bari (rigetta).

Le sopravvenute modifiche normative sul servizio militare di leva non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria, ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (quali: lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, ovvero l’insufficienza del personale di servizio e l’impossibilità di colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato da non più di cinque anni).
Tali modifiche non hanno inciso sull’esistenza del servizio militare obbligatorio (che permane negli ambiti sopra indicati) ma hanno riguardato le disposizioni relative alle modalità di prestazione del servizio militare, articolato prevalentemente su basi professionali e volontarie, ma anche su base obbligatoria, in presenza di determinati presupposti o condizioni.
La consistenza di tale modifiche ha comportato una ridefinizione della norma incriminatrice (in particolare, della sfera dei destinatari degli obblighi e delle sanzioni) con effetto parzialmente abrogativo di tutti quei fatti non riconducibili alla norma incriminatrice, come risulta ora ridisegnata (1).

(1) Sulla base di una motivazione pressoché analoga a quella adottata nella sentenza n. 42399 del 16 novembre 2006 (pubblicata nel n. 1/2008 di questa Rassegna), la Corte di Cassazione ha dedotto che l’imputato, nato nel 1982 e chiamato al servizio di leva con cartolina precetto notificatagli il 27 febbraio 2002, a far data dal 31 ottobre 2005 ed in virtù della norma medio tempore sopravvenuta non poteva più essere punito per l’inottemperanza alla chiamata, sicché rettamente il Tribunale Militare di Bari lo ha assolto perché il fatto non è più previsto come reato”.


Mancanza alla chiamata - Modifiche normative in tema di leva obbligatoria - Abolizione del servizio militare obbligatorio - Esclusione - Incidenza limitata alle modalità di prestazione del servizio - Ridefinizione della norma incriminatrice - Validità - Fattispecie.

(C.p.m.p., art. 151)

Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1535. Pres. Fabbri, Est. Siotto, P.G. Rosin, (concl. diff.), P.G.M. presso C.M.A. sez. distacc. di Napoli e P.M. presso il T.M. di Bari ric. da sent. T.M. di Bari (rigetta).

Le modifiche in tema di leva obbligatoria, in ragione delle leggi succedutesi in materia (art. 1, comma 6, L. 331/2000, sulla istituzione del servizio militare professionale; art. 7, comma 1, D. Lgs. 215/2001, “come sostituito dall’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226”, di sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a far data dal 1° gennaio 2005; art. 12, D.L. 115/2005, per il quale la cessazione dal servizio poteva essere anticipata al 1° luglio 2005) non hanno inciso, per un verso, sull’esistenza del servizio militare obbligatorio, ma hanno riguardato le disposizioni relative alle modalità di prestazione del servizio militare, oggi articolato prevalentemente su base professionale e volontaria, ma anche su base obbligatoria, in presenza di determinati presupposti o condizioni.
La consistenza di tali modifiche hanno comportato, per altro verso, una ridefinizione della norma incriminatrice (in particolare della sfera dei destinatari degli obblighi e delle sanzioni), con effetto parzialmente abrogativo di tutti quei fatti non riconducibili alla predetta norma, come oggi ridisegnata.
Ne consegue che, in caso di condotte ancora sub iudice riconducibili alla norma incriminatrice pre modifica, ma non già alla fattispecie incriminatrice quale ridisegnata dalle difforme norme integratrici del precetto penale, tali condotte devono andare esenti da pena, ciò imponendo il principio per il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”, chiaramente teso ad evitare l’operatività di una normativa anteriore, parzialmente sconfessata nel suo più ampio ambito e nella sua maggiore incisività dalla nuova normativa, non più rispondente in toto al sentimento sociale (1) (2).

(1) - Ulteriori conferme di un principio ormai consolidato.
(2) - Nel caso in specie, trattavasi di un soggetto, nato nel 1982 e chiamato al servizio di leva con cartolina precetto notificatagli il 27 febbraio 2002, a far data dal 31 ottobre 2005: in virtù della norma medio tempore sopravvenuta, non poteva più essere punito per l’inottemperanza alla chiamata e pertanto rettamente è intervenuta sentenza di assoluzione, poiché il fatto non è più previsto come reato.


Servizio militare professionale - Normativa vigente - Abrogazione implicita della precedente normativa - Esclusione.

(d.P.R. 14 febbraio 1964 , n. 237;
L. 24 dicembre 1986, n. 958;
L. 14 novembre 2000, n. 331)

Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1531. Pres. Fabbri, Est. Culot, P.G. Rosin, (concl. diff.), P.G.M. presso C.M.A. sez. distacc. di Napoli ric. da sent. T.M. di Bari (rigetta).

La normativa attuale sulla istituzione del servizio militare professionale, contenuta nella legge 14 novembre 2000, n. 331, non ha comportato l’abrogazione implicita del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernenti le modalità di prestazione del servizio militare di leva obbligatorio (1) (2).

Così motiva la sentenza:
……..omissis…….
“1. La normativa attuale (L. 14 novembre 2000, n. 331) prevede che le forze armate siano organizzate su base obbligatoria e su base professionale (art. 1, 7° co.). La stessa legge aggiunge che il reclutamento su base obbligatoria - come avveniva in passato - è tuttora consentito in due casi:
 a) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Cost.;
 b) oppure quando, sopravvenendo una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, sia necessario un aumento della consistenza numerica delle forze armate, non essendo possibile colmare questo gap di organico mediante il richiamo in servizio del personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni (art. 2, 1° co.). In questa ipotesi, “il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri” (art. 7, 3° co., d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215).
La semplice lettura dell’ipotesi sub b) induce questo collegio a ritenere che erroneamente si sia parlato di abrogazione implicita del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e della L. 24 dicembre 1986, n. 958 concernenti le modalità di prestazione del servizio militare di leva obbligatorio (in forza del disposto dell’art. 15 delle preleggi), essendo le nuove disposizioni contenute nella legge 331/00 assolutamente incompatibili con la precedente normativa e regolando la nuova legge l’intera materia (così Cass. I, 24 gennaio 2006, n. 7628, posta alla base della sentenza impugnata).
L’art. 7, 3° co., del d.lgs. 215/01, come si è visto, prevede infatti che l’eventuale ripristino del servizio avvenga con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ossia con un atto che non ha né natura, né forza di legge. Ora, se si afferma che la leva è stata abolita, si deve coerentemente riconoscere che la sua riattivazione, comportando per il cittadino l’imposizione di una nuova prestazione personale, debba necessariamente essere imposta per legge (art. 23 della Cost., secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge). Di più: se si sostiene che il reato di mancanza alla chiamata è stato abolito, per reintrodurre lo stesso reato non sarebbe sufficiente neanche il semplice ripristino della leva, ma occorrerebbe emanare in aggiunta un’apposita legge che reintroduca questo reato, perché in caso contrario si violerebbe un altro precetto costituzionale: quello dell’art. 25, 2° co., della Costituzione il quale prevede che i reati possono essere previsti solo con legge dello Stato.
In ogni caso, aderendo alla tesi dell’abrogazione, si dovrebbe concludere coerentemente per l’incostituzionalità dell’art. 7, 3° co., del d. lgs. 215/01 (nella parte in cui prevede il ripristino del servizio militare non con atto avente forza di legge), per patente violazione dell’art. 23 della Costituzione.
Ritiene, invece, il collegio che debba optarsi per un’interpretazione costituzionalmente compatibile, e ben si può abbandonare la tesi abolizionista della leva anche alla luce della stessa lettera usata dal legislatore, il quale parla espressamente non già di abrogazione, ma di semplice sospensione (sempre art. 7, 1° co., d. lgs. 215/01).
Appare anche azzardato sostenere che il legislatore sia incorso in un’“imprecisione terminologica”, quando ha parlato di sospensione. Come ha ben evidenziato in udienza il P.G. militare, se il legislatore usa una determinata parola, fino a prova contraria si deve presumere che lo faccia a ragion veduta, conoscendone dunque il significato, non essendo possibile ignorare il dato testuale. E anche in passato, del resto, il legislatore ha fatto intendere che ben conosceva la differenza fra sospensione e abrogazione: basti pensare al caso della vaccinazione contro il vaiolo, imposta come obbligatoria dal T.U. leggi sanitarie (art. 266 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) entro il primo anno di vita, dapprima sospesa nel 1977 (vedasi l. 323/77 e 356/77) e poi definitivamente abrogata con dl 26 giugno 1981, n. 334, conv. in legge 6 agosto 1981, n. 457.
Si deve pertanto concludere nel senso che il legislatore non ha inteso espellere definitivamente dall’ordinamento il servizio militare di leva, ma ha previsto semplicemente che la sospensione dal 1 gennaio 2007 (anticipata poi al 1 gennaio 2005 con la l. 226/04) sta a indicare la cessazione temporanea dell’obbligo di prestazione, con possibilità di ripristino nei due casi sopra menzionati.
Il primo punto fermo, dunque, è che non si è in presenza di un’abrogazione totale, e ciò basta per escludere ogni vizio di incostituzionalità rispetto all’art. 52 della Carta fondamentale.
2. è noto che, in base al d. lgs. 14 febbraio 1964, n. 237, erano soggetti alla leva militare, cioè al potere dello Stato di chiamare al servizio militare, tutti i maschi, cittadini italiani.
La soggezione al servizio militare seguiva un iter complesso: il sindaco compilava le liste di leva nel mese di gennaio dell’anno in cui gli appartenenti alle rispettive classi compivano 18 anni. Alle operazioni di leva - cioè all’arruolamento - provvedevano poi i consigli di leva, dopo una verifica delle liste (che potevano essere integrate o ridotte), e dopo un esame della posizione giuridica e dell’idoneità fisica di ogni singolo soggetto. Chi non si sottoponeva senza giustificato motivo all’esame già commetteva reato, e solo la cancellazione dalle liste, oppure la riforma o la dispensa (cioè tutti provvedimenti espressi e specifici della P.A.) escludevano il soggetto dalla soggezione al servizio militare, che aveva inizio con l’arruolamento. Dopo l’arruolamento si faceva luogo alla chiamata, e l’obbligo di leva diventava attuale solo con l’ordine di servizio sotto le armi. Prima dell’ordine, la potestà dello Stato non era ancora esercitata e il cittadino aveva solo un dovere generico di obbedienza a ciò che poi la P.A. gli avrebbe ordinato di fare in seguito. Solo dopo l’esercizio della potestà, l’obbligo di leva diventava attuale e sorgeva l’obbligo specifico per il cittadino di un dovere di prestazione.
L’art. 3 della l. 14 novembre 2000, n. 331 ha previsto la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva col servizio volontario.
L’art. 7, 1° co., del d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (modificato poi dall’art. 1 della l. 23 agosto 2004, n. 226, che ha anticipato i tempi a decorrere dal 1 gennaio 2005) ha stabilito che la chiamata per lo svolgimento del servizio di leva è sospesa a decorrere dal “1 gennaio 2005”. L’art. 7, 1° co., del d. l.gs. 8 maggio 2001 ha però anche aggiunto che, fino al momento in cui il nuovo servizio su base volontaria entrerà a regime, le esigenze militari saranno “soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985”.
Va allora tenuto presente che la sospensione per legge del servizio militare determina non già l’abrogazione, ma solo un temporaneo “congelamento” della normativa di contorno integratrice delle fattispecie penali poste a tutela della prestazione del servizio militare.
Quindi anche il reato di cui all’art. 151 c.p.m.p. - al pari degli altri reati (rifiuto di competenza del giudice ordinario, assenza dal servizio di competenza del giudice militare) - rivivrà automaticamente nel caso in cui il servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini venisse ripristinato.
Quindi, se sospensione significa che in un futuro la disciplina dormiente (per quel che ci interessa il precetto penale) può riprendere vigore qualora si verifichino le situazioni di guerra o di emergenza internazionale, vuol dire che le attuali modalità di svolgimento del servizio militare (cioè le attuali norme integratrici del precetto penale) sono meramente temporanee: ieri il servizio militare era obbligatorio e si svolgeva con determinate modalità; oggi non è più obbligatorio e si svolge con diverse modalità; domani potrà tornare obbligatorio e svolgersi con nuove o anche con le vecchie modalità.
Deve dunque domandarsi in che modo influiscono le diverse modalità in materia di servizio militare.
3. Resta assodato che non potendo più nessun giovane, nato dal 1986 in avanti, essere chiamato al servizio di leva a partire dal 1 gennaio 2005 (salvo il caso in cui venga ripristinato il servizio obbligatorio per eventi eccezionali), da tale data non sarebbe più possibile esercitare l’azione penale per violazione dell’art. 151 c.p.m.p. nei confronti di chi, erroneamente, fosse stato chiamato alle armi con un atto amministrativo d’imperio; e se erroneamente tale azione fosse stata comunque iniziata, l’imputato dovrebbe essere mandato assolto perché il fatto non costituisce reato, perdurando la sospensione.
Certamente l’obbligo del servizio militare è venuto poi meno non solo per i giovani maschi nati dal 1986 in avanti, ma anche per i soggetti che vi erano assoggettati fino al 31 dicembre 2005: la norma che non assoggetta più nessuno al servizio militare obbligatorio deve necessariamente valere per tutti. Opera cioè per tutti una vera e propria abolitio criminis.
Ma il nodo da risolvere è riuscire a chiarire quale trattamento devono ricevere oggi i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
3.a. In mancanza di precise norme transitorie la giurisprudenza deve supplire, e fra le due tesi di cui si è detto all’inizio (sub b) e sub c), una volta esclusa la tesi sub a)), ritiene questo collegio di dover aderire all’indirizzo intermedio, che comporta l’applicazione del disposto dell’art. 2, 4° co., c.p. (vedi, da ultimo Cass. 11 aprile - 22 giugno 2006, n. 21823 - ric. Gabriele; Cass. 18 maggio - 13 luglio 2006, n. 24270 - ric. Lampedone), secondo cui la sospensione del servizio militare di leva non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, con conseguente mancata abolizione totale del reato di cui all’art. 151 c.p.m.p., ma con applicazione della norma più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
3.b. Come hanno chiarito le sezioni unite (Cass. Sez. U., 26 marzo - 16 giugno 2003, n. 25887 - ric. Giordano), perché non vi sia totale abolizione del reato previsto dalla disposizione formalmente sostituita (oppure abrogata con la contestuale introduzione di una nuova disposizione collegata alla prima) occorre che la fattispecie prevista dalla legge successiva sia punibile anche in base alla legge precedente: ciò appunto è quanto è avvenuto nel caso di specie, perché - come si è visto - l’art. 151 c.p.m.p. tornerà a sanzionare coloro che non si presenteranno in caso di ripristino di chiamata per eventi eccezionali, senza che il legislatore debba prevedere con nuova legge quel reato.
Ma va anche aggiunto che la norma successiva può considerarsi speciale rispetto alla norma precedente, il che - sempre secondo le sezioni unite (Cass. 25887/03 cit.) - comporta un’abolizione parziale; il che, a sua volta, comporta l’applicazione del disposto dell’art. 2, 4° co., c.p. e non l’applicazione del disposto dell’art. 2, 2° co., c.p..
Il fenomeno della c.d. specialità si ravvisa quando ad una fattispecie generale subentra una fattispecie di portata più ristretta che include in più un elemento specializzante, col risultato che la classe di fatti che presentano tale elemento continuano ad essere incriminati, mentre la classe di fatti che non lo presentano non costituiscono più reato. Come è stato argutamente spiegato in dottrina, la fattispecie originaria viene “tagliata in due” e per una parte sopravvive alla modifica normativa con gli effetti di cui all’art. 2, 4° co., c.p., mentre per l’altra risulta abrogata per gli effetti di cui all’art. 2, 2° co., c.p..
Nel caso che ci occupa, l’elemento specializzante è dato dall’eccezionalità (limitata ai casi di guerra e di grave crisi internazionale) del ripristino del servizio obbligatorio, per cui il reato di cui all’art. 151 c.p.m.p. sopravvive solo in presenza di siffatte situazioni critiche, mentre resta abrogato qualora il legislatore intendesse ripristinare una leva popolare tout court. Non corrisponde al vero che nessuna diversa prescrizione della fattispecie risulti approntata dalla nuova normativa - come ha sostenuto il P.G. militare in udienza - e che l’unica differenza consista nella diversa frequenza (oggi occasionale, in passato annuale) dell’obbligatorietà del servizio. In realtà, la fattispecie attuale presuppone anche l’urgenza ed il pericolo per lo Stato.
La secca affermazione per cui “sospensione” equivale ad “abolizione” contiene dunque una intuizione, perché effettivamente il termine è stato usato forse impropriamente, nel senso che sospensione significa normalmente una mera parentesi, tolta la quale tutto ritorna come prima. Nel caso di specie, invece, la sospensione è in parte definitiva, perché la parentesi potrà essere tolta soltanto nei due casi eccezionali sopra menzionati, il che sta a significare che, all’infuori di quelli, c’è stata una vera e propria abrogazione.
3.c. L’applicazione del quarto comma, in presenza di una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del più volte citato d. lgs. n. 215/2001, comporta il rigetto del ricorso del P.G. militare, perché effettivamente il fatto contestato al omissis non è più previsto dalla legge come reato.
Tale soluzione, del resto, appare consona al principio secondo il quale la sanzione penale deve rimanere nell’ordinamento l’extrema ratio, e l’abrogazione parziale svuota di contenuto penalmente rilevante una condotta il cui asserito disvalore - come correttamente indicato nell’impugnata sentenza - non viene più percepito nell’attuale situazione socio-culturale (mentre questo disvalore è tuttora percepito dalla collettività nel momento in cui lo Stato si trova in pericolo)”.

(1) - Negli stessi termini, C. Cass., sent. n. 1517, 19 dicembre 2006.
(2) - In senso conforme, anche C. Cass., 16 novembre 2006, n. 42399; 27 febbraio 2007, n. 896.

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare