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Corte di Cassazione

Furto - Consumazione - Sottrazione del bene - Passaggio sotto il dominio esclusivo del soggetto agente - Sussistenza del reato.

Cass. pen. sez. 4, sentenza n. 36167 del 12 giugno 2007 (dep. 3/10/2007)

Il reato di furto è consumato nel momento in cui avviene la sottrazione del bene che, a seguito dell’azione delittuosa, passa sotto il dominio esclusivo dell’agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta. Sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un immediato recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva. (1)



(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
“1. A seguito giudizio direttissimo, nelle forme del rito abbreviato, il Tribunale di Ragusa con sentenza in data 20.02.2003 ha condannato T.G. alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 200,00 di multa in ordine ai reati di furto aggravato ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5 in danno di M.M.G., al quale sottraeva un cane razza Rottwailer posto a guardia dello stabilimento industriale dove il T. si era introdotto nottetempo dopo aver scavalcato la recinzione e divelto una finestra dell’edificio, nonché di contravvenzione, per tale comportamento, alla misura della sorveglianza speciale di P.S. di cui al provvedimento n. 55/2000 del Tribunale di Ragusa L. n. 1423 del 1956, ex art. 9.
La Corte di Appello di Catania ha rigettato il gravame dell’imputato circa la qualificazione giuridica del reato come furto consumato e non tentato, osservando che la parte offesa era intervenuta dopo che si era già verificato l’impossessamento del cane da parte dell’imputato, che lo aveva portato fuori del recinto. …Omissis…
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 56 c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) in quanto non era sufficiente la sottrazione della res, ma occorreva per la consumazione del reato l’acquisizione da parte dell’agente della signoria autonoma. …Omissis…
Deduce, inoltre, erronea applicazione dell’art. 59 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5 in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico delle circostanze aggravanti contestate, essendo la relativa valutazione prevista dalla nuova formulazione dell’art. 59 c.p. in base alla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3. Poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva.
La motivazione della Corte di merito circa l’insussistenza dell’ipotesi di furto tentato non è pertanto censurabile in questa sede, avendo in modo logico e coerente ritenuto sussistente a carico dell’imputato il presupposto dell’impossessamento e sottrazione del cane per avere egli condotto l’animale fuori del recinto dove si trovava, ed essersi accinto ad allontanarsi prima di venire fermato per l’imprevisto sopraggiungere della persona offesa.
Ai sensi dell’art. 59 c.p. le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
L’aver divelto una delle finestre di cui l’edificio era dotato e l’aver agito nottetempo costituiscono circostanze aggravanti ex art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5 di natura oggettiva e di immediata percezione, la prima addirittura posta in essere direttamente dall’imputato. Trattasi, pertanto di circostanze indubbiamente da lui conosciute e utilizzate allo scopo di perpetrare il furto del cane, rendendo superflua sul punto una specifica motivazione. La questione non risulta comunque oggetto dei motivi di appello, limitati alla contestazione del furto consumato.
…Omissis… Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende”.

Il reato di furto. Consumazione e tentativo

1. La vicenda processuale.

Il Tribunale di Ragusa, a seguito di giudizio direttissimo nella forma del rito abbreviato, nel corso del 2003, condannava ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p. a cinque mesi di reclusione ed ad una multa di 200 euro l’imputato, reo di aver sottratto alla vittima un cane di razza Rottwailer posto a guardia di uno stabilimento industriale.
Per commettere il delitto, questi si introduceva nottetempo nel complesso “…dopo aver scavalcato la recinzione e divelto una finestra dell’edificio…”(1).
L’imputato provvedeva successivamente a ricorrere in appello avverso il gravame incentrando la di lui difesa sulla qualificazione giuridica del reato asseritamente non consumato, ma semplicemente tentato, in ragione della presunta mai acquisita signoria autonoma sul bene oggetto del reato da parte dell’agente.
Il giudice di secondo grado, sottolineando che “…la parte offesa era intervenuta dopo che si era già verificato l’impossessamento del cane da parte dell’imputato, che lo aveva portato fuori del recinto…” confermava la sentenza di primo grado in merito alla natura consumata e non tentata del furto(2). A lenire il rigore della sentenza la Corte di appello riconosceva la sussistenza delle attenuanti generiche, in primo grado disconosciute, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate e riducendo, pertanto, la condanna.
La difesa, argomentando in modo difforme circa l’individuazione del momento di consumazione del reato, proponeva ricorso innanzi la Corte di Cassazione per “…per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 56 c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) in quanto non era sufficiente la sottrazione della res, ma occorreva per la consumazione del reato l’acquisizione da parte dell’agente della signoria autonoma…” lamentando, tra l’altro, la mancata applicazione della desistenza volontaria ex art. 56 c.p., comma 3 in quanto la condotta si era arrestata impedendo il verificarsi dell’evento(3).
La Corte di Cassazione adita, nel condividere la tesi del giudice di merito avendo questi “…in modo logico e coerente ritenuto sussistente a carico dell’imputato il presupposto dell’impossessamento e sottrazione del cane per avere egli condotto l’animale fuori del recinto dove si trovava, ed essersi accinto ad allontanarsi prima di venire fermato per l’imprevisto sopraggiungere della persona offesa…”, dichiarava inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Momento consumativo del reato di furto.

L’art. 624 del codice penale prevede al I comma che “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”.
Nel descrivere la condotta tipica del furto, il legislatore fa riferimento a due differenti segmenti dell’agire delittuoso(4), la sottrazione e l’impossessamento, che, sebbene sul piano temporale si presentino sovente sovrapposti, su quello logico vanno, a ben vedere, necessariamente tenuti distinti.
E tale distinzione è elemento su cui dottrina e giurisprudenza hanno più volte posto l’attenzione nel tentativo di tracciare in termini più precisi la linea di demarcazione tra il furto perfetto e quello solo tentato.
La manualistica classica indica almeno quattro criteri utili per individuare il momento consumativo del reato di furto: quello della “concretatio” alla cui stregua per la consumazione del reato occorre l’impossessamento della cosa altrui; quello dell’“oblatio” che richiede lo spostamento del bene oggetto del fatto di reato in luogo al di fuori della portata del detentore; quello della “illatio” per cui si fa necessario portare la cosa in un posto predeterminato dal ladro; quello della “amotio” che individua il passaggio dal reato tentato a quello perfetto in ragione del mero spostamento della res furtiva dal luogo in cui si trovava originariamente(5).
Nel vigore del codice preunitario, la dottrina, alla luce di un dato letterale che non faceva distinzioni tra sottrazione ed impossessamento, faceva espressamente riferimento al criterio dell’amotio per individuare il momento del commesso delitto, con il risultato ultimo di realizzare la perfetta coincidenza tra le due fasi dell’azione delittuosa. E tale situazione non cambiò neanche in occasione dell’entrata in vigore del codice Rocco che testualmente pur distingueva nella fattispecie del furto il sottrarre dall’impossessarsi.
Oggi il dibattito dottrinale appare sopito laddove si è andata via via consolidando la tesi che preferisce fare riferimento, nel solco della manualistica classica, al momento in cui il bene oggetto di reato viene posto al di fuori della portata del detentore per individuare l’avvenuta consumazione del reato. Diversamente, in giurisprudenza appare ancora viva ed ampiamente dibattuta la problematica in questione; accantonato in maniera unanime il criterio della illatio, che fa riferimento alla necessità di aver effettuato il trasferimento della cosa in un luogo predeterminato dall’autore del furto, da più parti si è richiamato con vigore quello della concretatio ossia della concreta apprensione che comporti la piena signoria sulla cosa altrui che, pertanto, sposta la consumazione ad un momento sicuramente successivo rispetto a quello della mera sottrazione.
La Suprema Corte(6), intervenuta più volte in materia, ha espressamente argomentato che “…il momento consumativo del reato è ravvisabile nel momento dell’apprensione della merce (nel merito trattavasi di furto in supermercato - n.d.a.) che si realizza certamente quando l’agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo (impossessamento - n.d.a.), ma anche prima, allorché la merce venga dall’agente nascosta in tasca o nella borsa, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare…(sottrazione - n.d.a.)” e, nell’ambito dell’esame del caso in cui l’autore del furto aveva riposto il corpo del reato nella sua autovettura parcheggiata nel cortile dell’edificio ove aveva perpetrato il reato, che “…per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione…”.
Si noti come la Cassazione, seppur indirettamente ma sempre in modo energico, evidenzi la marginale importanza, ai fini della determinazione dell’avvenuta consumazione del reato de quo, dell’arco temporale in cui si realizza lo spossessamento(7) che può essere addirittura brevissimo e, dunque, non consentire l’esplicazione della piena signoria sulla cosa altrui (che è sintomatico dell’avvenuto impossessamento da parte del reo).
In tempi ancora più recenti lo stesso Giudice del diritto è intervenuto affermando che “…il reato (di furto - n.d.a.) può dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione è un’autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino all’attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli…”. La Suprema Corte ha, dunque, escluso la configurabilità del tentativo in considerazione del fatto che l’azione di spostamento del bene avviene al fine, effettivamente raggiunto, di sottrarre il bene al suo detentore; il successivo rilevamento, che interviene a seguito di precisa richiesta dell’interessato al centro operativo, ha mera funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore, ma su cui l’agente, a parere di chi scrive, non può avere avuto la piena signoria (stante la localizzabilità satellitare del mezzo).
Nella sentenza in commento la giurisprudenza della Suprema Corte pone, dunque, ordine alle precedenti pronunce facendo espresso riferimento all’amotio (spostamento/sottrazione del bene) quale criterio cardine atto ad individuare in maniera puntuale il momento consumativo del reato. Criterio che sottrae inevitabilmente spazio alla fattispecie meramente tentata a favore di quella consumata, la cui ricorrenza verrà anticipata al momento in cui avviene la sottrazione, ossia al momento in cui il detentore naturale è privato della disponibilità immediata del bene, senza che rilevi giuridicamente in modo autonomo il conseguente impossessamento (che ne è semplicemente diretta ed inevitabile conseguenza) da parte dell’agente.
La Suprema Corte, adottando il detto criterio, nel caso di specie ha, dunque, ritenuto già consumato il delitto di furto, respingendo pertanto il ricorso dell’imputato. A sostegno di tale posizione la Corte medesima con la sentenza in commento ha contestualmente sottolineato l’irrilevanza del fatto che la cosa rubata rimanga nella “…sfera di disponibilità della persona offesa con la possibilità di un pronto recupero della stessa…” nonché del “…criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile…” ed ancora delle “…modalità di custodia e di trasporto della refurtiva…”(8).
In conclusione dottrina e giurisprudenza appaiono ormai decisamente orientate ad individuare nella sottrazione del bene alla disponibilità del legittimo detentore il momento consumativo del reato(9); ciò con il fine ultimo di anticipare il più possibile la tutela del bene interesse giuridico protetto, l’integrità del patrimonio del singolo.
Ed in tale atteggiamento giurisprudenziale non può non rintracciarsi quella esigenza di sicurezza che la cronaca quotidiana, costellata da episodi di c.d. microcriminalità, rende di giorno in giorno più urgente. Proprio in ragione di tale urgenza viene, a parere di chi scrive, sacrificato il parametro dell’acquisizione da parte del reo della signoria autonoma del bene che, a ben vedere, è quello più logicamente deputato a tracciare la linea di demarcazione tra il tentativo di furto ed il delitto consumato; la dinamica temporale dell’azione, che lo stesso legislatore ha articolato in due fasi successive, seppur immediatamente consequenziali nella generalità dei casi, viene, attraverso la sentenza in nota, compressa in ragione della citata esigenza di sicurezza avvertita dalla comunità.
Un ultimo sguardo la pronuncia in commento dedica alle circostanze applicate ed al loro regime di imputazione.
Nel dettaglio all’imputato si contesta la violenza (sulle cose) impiegata per sottrarre il bene mobile al suo detentore. Trattasi di aggravante addebitabile a fronte di un quid pluris di forza fisica rispetto a quella necessaria a realizzare l’amotio consistente nel “vincere la resistenza della cosa che la natura o l’opera dell’uomo ha posto a suo riparo o difesa con l’effetto di determinare il danneggiamento o la trasformazione della cosa medesima”(10).
Quanto all’altra aggravante, l’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la difesa, di cui all’art. 61 n. 5 (v. sub nota n. 1), la Corte ritiene di disporne l’applicazione in virtù del mero operare del ladro in orario notturno.
In merito al coefficiente soggettivo necessario per le circostanze suddette, i Giudici della quarta sezione non hanno dubbi di sorta: attesa la natura delle stesse, “...oggettiva e di immediata percezione…” ed il fatto che sono state “…utilizzate allo scopo di perpetrare il furto del cane…” non potevano non essere conosciute dal ricorrente essendo “…la prima (l’effrazione degli infissi - n.d.a.) addirittura posta in essere direttamente dall’imputato…”.

Cap. CC Luigi Aquino



Approfondimenti

(1) - Da qui l’applicazione delle aggravanti di cui alle fattispecie ex art. 625 c.p. (circostanze aggravanti il reato di furto) sub punto 2 (che ricorre “…se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento…”) ed ex art. 61 c.p. (circostanze aggravanti comuni), n. 5 (che ricorre nel “…l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa…”).
(2) - V. anche Cass., Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 21757.
(3) - Art. 56 c.p. (delitto tentato) - Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica (comma I).
(4) - R. Garofoli, Manuale di diritto penale - Parte speciale II, Giuffrè, 2006, 258 ss.
(5) - T. Padovani, Diritto penale, Giuffrè, 2006, 265 ss.
(6) - Cass., Sez. V, 26 ottobre 1998, n. 11235 e Cass., Sez. IV, 7 aprile 2004, n. 22588.
(7) - Cass., Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31461.
(8) - Cass., sez. IV, 15 marzo 1995, n. 4743.
(9) - Chiari autori come Antolisei da tempo evidenziano varie lacune di questo tipo di interpretazione, proponendo visioni più coerenti, ovvero il perfezionamento del reato che si consuma con l’impossessamento del bene già sottratto, poiché non sempre i due momenti coincidono, con il risultato di ampliare la portata d’applicazione all’aspetto del tentato furto.
(10) - Cass., Sez. IV, sentenza 22 giugno 1953, n. 4135.


Resistenza a pubblico ufficiale - Non fermarsi all’Alt delle Forze di Polizia - Fuga in condizioni di pericolo - Sussistenza del reato.

Cass. Pen., sez. 2, sentenza n. 35826 del 1° ottobre 2007

La condotta di chi non si ferma all’alt intimato dalle Forze di Polizia concretizza una situazione di generale pericolo (es. la fuga ad alta velocità in ambienti ad alta densità abitativa) che determina una minaccia indiretta atta ad ostacolare la regolare esplicazione della pubblica funzione e, pertanto, integra la fattispecie del reato di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).



Fuga posta in essere da chi non si ferma all’alt dei Carabinieri e sua rilevanza penale

1. La vicenda processuale.

In data 2005 il Gip del Tribunale di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di L.F., in ordine al reato di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) perché il fatto non sussiste, disattendendo in tal modo la richiesta di emissione di decreto penale formulata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Questi, successivamente, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, ricorreva alla Corte d’Appello di Palermo la quale, con ordinanza del 17/11/2006, qualificata correttamente l’impugnazione come ricorso per Cassazione, trasmetteva gli atti per competenza alla Suprema Corte.
L’addebito mosso all’imputato era di non avere ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, “…all’alt intimatogli dai Carabinieri con paletta d’ordinanza e di essersi dato a precipitosa fuga ad altissima velocità per le strette strade del centro storico, ponendo così in pericolo l’incolumità dei militari e dei terzi utenti della strada…”.
Il giudice di primo grado, nell’evidenziare che il delitto di resistenza a p.u. si sarebbe concretizzato “…ove l’imputato per forzare il posto di blocco avesse diretto il veicolo contro i Carabinieri che intendevano fermarlo…”, riteneva insussistente la fattispecie del reato in argomento non avendo di fatto l’imputato posto in essere alcuna “…attività minacciosa o violenta all’indirizzo dei militari operanti per opporsi a costoro mentre compivano un atto dell’ufficio…”.
Il PM nel ricorrere avverso la decisione del Gip del Tribunale di Palermo evidenziava che nella fattispecie di cui al cit. art. 337 c.p. non è richiesto che la violenza o la minaccia siano necessariamente dirette contro il pubblico ufficiale ma più semplicemente che siano esercitate con il fine ultimo di ostacolare o frustrare l’esplicazione della pubblica funzione.
La Suprema Corte, avallando tale interpretazione formulata dal PM ricorrente, ha sottolineato che ogni comportamento idoneo ad impedire l’esercizio di un dovere d’ufficio manifesta, sotto il profilo psicologico dell’azione, la volontà di “…opporre una forza di resistenza positiva all’attività del pubblico ufficiale…”.
Con riferimento all’elemento materiale della fuga la Corte di Cassazione medesima ha, inoltre, affermato che laddove, come nel caso di specie, il soggetto si sottrae alla Pubblica Autorità con modalità tali da manifestare il chiaro proposito d’interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio, viene ad integrarsi la fattispecie del reato di resistenza a p.u. .
L.G., prosegue la Corte medesima, non fermandosi all’alt intimatogli, ha avuto modo di darsi successivamente alla fuga percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico di Palermo, frequentate da molta gente, “…determinando così una situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una minaccia indiretta che ostacolò la regolare esplicazione della pubblica funzione…”.
Con tali motivazioni, dunque, la Suprema Corte provvedeva ad annullare la sentenza impugnata disponendo il rinvio degli atti per un nuovo esame al Tribunale di Palermo.

2. Il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

L’art. 337 del codice penale prevede che “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Il bene-interesse tutelato da tale autonoma fattispecie incriminatrice è la libertà di azione dei pubblici poteri nella fase di esecuzione delle decisioni già adottate. Quest’ultimo si completa ed integra, nella fattispecie de qua, con il bene-interesse relativo alla necessità di garantire la sicurezza e la libertà di azione dei pubblici funzionari contro le altrui azioni violente.
Il delitto di resistenza a p.u. è reato comune (chiunque può, infatti, essere il soggetto attivo del delitto di resistenza) ed istantaneo(1) (che si consuma nel momento in cui viene realizzata la minaccia od esercitata la violenza).
Elementi essenziali della condotta delittuosa sono la violenza e la minaccia; la resistenza diviene rilevante esclusivamente allorquando l’azione del soggetto privato si estrinsechi in una qualsiasi azione intimidatoria o aggressiva, idonea a condizionare l’esatta volontà del pubblico ufficiale, intralciandone o precludendone l’opera.
Per integrare tale reato è, dunque, necessaria una condotta materiale attiva ossia un’azione di per sé idonea ad impedire, intralciare ed a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto d’ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è determinante, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa, che l’atto di ufficio possa comunque essere eseguito dall’aggredito.
In relazione all’azione violenta ovvero alla minaccia, devesi evidenziare che esse, per integrare la fattispecie di reato in argomento, devono essere usate durante il compimento dell’atto di ufficio, per impedirlo; ove, invece, precedano il compimento dell’atto del pubblico ufficiale si versa nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale).
Tra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e quello di violenza o minaccia (art. 336 c.p.) ricorre un’unica altra fondamentale differenza, fra le molteplici analogie (di cui più avanti perché rilevanti per il presente approfondimento) che si sostanzia nel diverso finalismo dell’azione violenta o minacciosa; nel primo caso, ferma restando la libertà di determinazione del soggetto passivo, l’azione è diretta ad impedire il compimento dell’atto doveroso mentre nel secondo caso essa mira a coartare la volontà del pubblico ufficiale affinché compia un’azione od una omissione contrarie ai doveri del suo ufficio(2).
“Violenza” e “minaccia” sono elementi genericamente indicati nella legislazione penale come mezzi per commettere una pluralità di reati, talora come elementi costitutivi di essi (artt. 336, 337, 609 bis, 610, 628, 629 c.p.), talaltra come circostanza aggravante di autonome ipotesi di reato (artt. 341, 385, 393 c.p.).
In merito la dottrina e della giurisprudenza hanno recentemente avuto modo di affermare che, contrariamente ad ogni apparenza lessicale, trattasi di un binomio inscindibile di una vera e propria endiadi, poiché in effetti non fa riferimento a concetti ontologicamente distinti, e perciò scindibili, ma di due diverse manifestazioni di uno stesso fenomeno: la violenza intesa come elemento idoneo a coartare l’altrui volontà, elemento che può assumere la forma di violenza fisica o di violenza psichica (o morale che si sostanzia, dunque, nella minaccia).
La minaccia, di cui parla l’articolo 337 c.p., può essere costituita da qualsiasi mezzo idoneo ad opporsi all’atto di ufficio (o di servizio) che si sta compiendo ed è integrata anche nel caso che si manifesti in modo indiretto (cioè all’indirizzo di soggetto diverso dal P.U. o i.p.s.) purché la pubblica funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata.
In sostanza, ciò che conta è che la minaccia e la violenza siano idonee a turbare l’esercizio della funzione pubblica.
La stessa Corte di Cassazione(3), a suo tempo, fece sua la tesi secondo la quale “…la violenza e la minaccia dell’agente è idonea ad integrare l’elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale sia che si estrinsechi sulla cosa, sia che si estrinsechi nei confronti di persona diversa dal pubblico ufficiale, sia che si estrinsechi sulla persona dell’agente medesimo come mezzo diretto a coartare la volontà del pubblico ufficiale…” (es. la minaccia di suicidio).
In epoca più recente il giudice di legittimità si è nuovamente pronunciato a riguardo(4) affermando che “…per la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p. - n.d.a.) è necessario che la condotta costituisca un impedimento concreto per l’esercizio del pubblico ufficio, con sviamento delle finalità previste normativamente, ovvero di turbamento del buon andamento, frustando in particolare la continuità dell’attività della pubblica amministrazione…”. Alla luce di tale tesi, il cui elemento portante è l’offensività oggettiva della condotta criminosa, la violenza o la minaccia possono integrare detta condotta anche se esercitate su persona diversa dal pubblico ufficiale, potendo essere dirette anche su cose o sulla stessa persona dell’agente.
Da ultimo, devesi segnalare che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per il caso di violenza, assorbe soltanto quel minimo che si concreta nelle percosse e non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. Proprio in questa ultima ipotesi l’ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, è in grado di concorrere con quello di resistenza.
Soggetto passivo del reato in argomento deve essere, come anticipato, necessariamente un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio. A questi si possono aggiungere, come soggetti passivi, tutti coloro i quali, eventualmente, prestino assistenza al pubblico ufficiale od i.p.s.(5).

3. Il dolo - cenni.

Per dolo si intende la consapevolezza e la volontà di commettere un reato. Il dolo è elemento soggettivo ed essenziale del reato: soggettivo giacché riguarda uno stato psicologico ed essenziale in quanto è necessario al fine di qualificare correttamente ciascuna ipotesi di reato.
Nel reato di resistenza a p.u. l’elemento psicologico richiesto per integrare la fattispecie penale è il dolo c.d. “specifico” che si sostanzia in una finalità ulteriore che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico, che devono sussistere affinché si integri la fattispecie di reato, ma che non è necessario che si realizzi per aversi il reato.
Nel caso di specie è richiesto il dolo specifico poiché il soggetto attivo del reato si prefigge lo scopo di impedire che l’agente pubblico esegua l’atto del proprio ufficio o servizio (art. 337 c.p. “…opporsi…, …mentre compie un atto di ufficio o di servizio…”). Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l’elemento psicologico consiste, infatti, nella coscienza e volontà di precludere al pubblico ufficiale, attraverso una condotta minacciosa e violenta, l’atto d’ufficio ritenuto pregiudizievole per i propri interessi.
In sostanza, in tale fattispecie delittuosa il dolo specifico si concretizza nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, di talché il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione.
E proprio per il fatto che nei reati a dolo specifico l’oggetto del dolo risulta ben più ampio di quello nei reati a dolo generico, si determina che esso ricomprende sia il fatto concreto, corrispondente a quello descritto dalla norma incriminatrice, sia l’evento, che l’agente deve perseguire come scopo ma la cui realizzazione è, come detto, irrilevante per la consumazione del reato.

4. Aggravanti, scriminanti, concorso tra reati.

L’art. 339 c.p. prevede al comma 2, per il delitto in esame, talune circostanze aggravanti(6) che si applicano quando la violenza o la minaccia sono commesse:
- da più di cinque persone riunite e mediante uso di armi, anche solo da parte di una di esse;
- da più di dieci persone riunite, in tal caso anche senza uso di armi(7).
L’art. 4 del decreto Legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 dispone, per contro, che non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 e 339, comma 2, c.p. quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato(8) abbia dato causa al reato preveduto nell’articolo 337 c.p. eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni.
La scriminante di che trattasi, già presente nel codice Zanardelli del 1889, non era stata prevista nel successivo codice penale Rocco con l’evidente intento, superiore e più importante per il legislatore fascista, di tutelare in ogni caso l’autorità pubblica. Successivamente, con il ripristino della legalità democratica, l’istituto della reazione legittima ad atti arbitrari di un pubblico ufficiale fu reinserito nuovamente con la precisa finalità di garantire la libertà dei privati contro gli eccessi dei pubblici funzionari(9). Il legislatore, pertanto, ha ritenuto, con il citato decreto legislativo luogotenenziale, iniqua la punizione di tutte quelle condotte che costituiscono una naturale reazione psicologica ad atti arbitrari, caratterizzati da vessazione, sopruso, prevaricazione e prepotenza, posti in essere da coloro i quali, invece, dovrebbero tutelare la legalità più di ogni altra persona.
Tale causa di non punibilità presuppone, dunque, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non soltanto l’oggettiva illegittimità dell’atto (viziato da incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma quel quid pluris, identificabile nell’atteggiamento del pubblico ufficiale che compie l’atto, caratterizzato da capriccio, malanimo, dispetto, sopruso, ostilità, derisione, prepotenza.
In ultima sintesi, la scriminante prevista dall’articolo 4 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 ricorre quando il fatto delittuoso sia causato da un comportamento arbitrario del p.u. che ecceda i limiti e le finalità del potere attribuitogli nel pubblico interesse.
In tema di concorso di reati si segnala, come anticipato in precedenza, che risponde congiuntamente del reato di lesioni personali e di quello di resistenza a p.u. colui il quale percuota con pugni e calci un rappresentante delle Forze dell’Ordine, per opporsi al fatto che questi eserciti le di lui funzioni. Ciò in quanto il reato di resistenza contempla la punibilità della condotta violenta atta ad impedire l’esercizio di potestà pubbliche; l’esito della condotta medesima, laddove comporta l’insorgere di lesioni in danno del soggetto passivo del reato, integra la relativa fattispecie delittuosa (es. reato di lesioni personali - art. 582 c.p.).
In tema di concorso con altri reati si può aggiungere che, anche il reato di evasione aggravata e quello di resistenza a pubblico ufficiale, possono risultare compatibili tra di loro, nonostante anche in questo caso siano diversi i beni giuridici tutelati dalle norme che li prevedono. Ben può, a parere di chi scrive, ipotizzarsi un concorso materiale(10) tra questi due delitti, giacché la violenza o minaccia indirizzata verso il pubblico ufficiale è caratterizzata dalla qualità del soggetto passivo contro cui è rivolta l’azione violenta o intimidatrice e dalla finalità di tutela della pubblica amministrazione. Al contrario, invece, il reato di evasione, anche nell’ipotesi del tentativo, non può assorbire come aggravante quello di resistenza a pubblico ufficiale, che tutela un differente bene giuridico.
In riferimento ai rapporti con gli altri reati, è ammissibile, inoltre, il concorso tra i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Può, inoltre. sussistere l’ipotesi di concorso formale(11) fra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di tentato omicidio.

5. Conclusioni.

L’affinità ontologica fra i reati di violenza a p.u. e resistenza a p.u., da tempo colta dalla giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato la distinzione fra i predetti(12) nel fatto che “…nel primo delitto la violenza o la minaccia precedono l’inizio dell’atto del pubblico ufficiale e sono compiute con lo scopo di opporsi ad esso, nel secondo l’agente tende ad attuare lo stesso fine allorché l’atto sia già iniziato…”, si concretizza nell’identità del dinamismo psichico dell’agente nonché nella omogeneità dei fini che egli intende perseguire con la sua condotta (sia nel reato di resistenza che nel reato di violenza a p.u. - n.d.a.) ed è elemento da cui muovere per trarre le conclusioni del presente approfondimento.
Già in diverse occasioni, infatti, la Corte di Cassazione con diverse pronunzie(13) è intervenuta affermando, con sostanziale identità di accenti, che “…ad integrare il reato di cui all’art. 336 c.p. non è necessaria una minaccia diretta e personale, essendo sufficiente l’uso di una qualsiasi coazione, anche morale, od anche una minaccia indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del soggetto passivo…”, compiendo successivamente(14) un ulteriore passo nell’affermare che “…nella previsione dell’art. 336 c.p. la minaccia non necessariamente deve essere diretta potendo essere anche solo indiretta…”.
In virtù del precitato accostamento tra le due fattispecie di reato, la giurisprudenza ha ritenuto anche il reato di resistenza a p.u. configurabile allorché la violenza, anche sotto forma di intimidazione psichica, o la minaccia siano poste in essere contro soggetti diversi dal pubblico ufficiale, nel caso di specie nei confronti di soggetti diversi dai carabinieri che si erano posti all’inseguimento del reo dopo che questi non aveva rispettato l’alt intimatogli. Prosegue ancora la giurisprudenza(15) argomentando circa l’offensività oggettiva della condotta criminosa, che la violenza o la minaccia possono integrare detta condotta anche laddove siano “…dirette anche su cose o sulla stessa persona dell’agente…”
Ad avviso della Suprema Corte il requisito fondamentale che viene in considerazione è quello della “idoneità” della violenza o della minaccia che, in relazione alla ratio ed alla struttura della disposizione, si qualifica in funzione di “…una potenzialità intimidatoria della prospettazione…”; dunque, l’idoneità ad intimidire ed a costringere, deve essere verificata in relazione alla singola fattispecie, non essendo il problema suscettibile di essere risolto in un modo generale ed astratto.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza del giudice di legittimità, non occorre che la violenza o minaccia abbiano realizzato l’effetto voluto di impedire al p.u. di portare a termine il compimento dell’atto d’ufficio o di ottenerne un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero la omissione di un atto doveroso, ma è sufficiente che abbiano turbato la di lui attività.
Esaminare i fatti nel concreto vuol dire fare riferimento all’individuo medio della categoria sociale cui il soggetto offeso appartiene. L’indagine in concreto dovrà necessariamente svolgersi nell’ambito delle seguenti coordinate: coefficiente di gravità del male prospettato, apparenza di serietà ed eseguibilità della forma, del tempo, del luogo e delle modalità dell’azione, personalità del soggetto attivo e suoi eventuali precedenti penali, condizioni psicologiche del soggetto passivo.
La verifica suddetta della idoneità della violenza o minaccia, una volta che possa dirsi risolta in senso positivo l’indagine sulla serietà della minaccia almeno in ordine all’importanza del bene minacciato (vita o quantomeno incolumità) ed alla probabilità di esecuzione del fatto dannoso prospettato, trova il suo fulcro nella personalità del soggetto passivo (lo stato quale garante del corretto funzionamento della pubblica funzione e, in secondo luogo il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), cioè nella sua capacità (il riferimento riguarda ovviamente i soggetti passivi umani) di percepire la minaccia e di valutarne l’entità (idoneità a coartare fisicamente/moralmente il p.u. e a condizionarne la libertà di agire nell’adempimento dei fini istituzionali)(16).
Relativamente al caso di specie, se è vero che, in astratto, la fuga può non trascendere i limiti del comportamento passivo e, quindi, non integrare il delitto di resistenza, è vero anche che sicuramente lo integra laddove la stessa si estrinsechi con modalità tali da significare in concreto un pericolo per la pubblica incolumità (il percorrere ad alta velocità le strette vie di un centro storico, frequentate da molta gente) che palesa il chiaro proposito d’interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio (in quanto chiamato ad operare al fine di far cessare la situazione di pericolo imminente).
In conclusione attraverso la sentenza in commento la Suprema Corte, con un intervento che a parere di chi scrive appare equilibrato e rispettoso dei principi costituzionali fondamentali, ha cristallizzato il principio secondo il quale la materialità del delitto di resistenza viene integrata anche dalla violenza c.d. impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente nell’esplicazione della funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola; solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o minaccia, rimane al di fuori della fattispecie incriminatrice.

Cap. CC Luigi Aquino






Approfondimenti

(1) - Si ha reato istantaneo quando la condotta con la quale si viola la norma (e quindi si produce l’offesa al bene o valore tutelato dalla norma penale incriminatrice) si compie in un solo momento, in una sola frazione di tempo, come accade ad esempio per il reato contravenzionale di spari in luogo pubblico.
(2) - Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2003, n. 48541.
(3) - Cass., Sez. IV, 30 aprile 1979, in Cass. Pen. 1981, pag. 223; nel caso di specie il reato è stato ritenuto sussistente nel comportamento di un imputato che aveva minacciato di tagliarsi i polsi e di procurarsi gravi lesioni ove non fosse stato lasciato libero.
(4) - Cass., Sez. VI, 31 agosto 1994, in Mass. Uff. CED 1995, 199524.
(5) - Sotto il profilo della qualifica soggettiva è indispensabile fare riferimento alle figure delineate negli articoli 357 e 358 c.p., così come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.
(6) - In presenza delle quali la competenza per il reato de quo si trasferisce al Tribunale collegiale in base all’articolo 33 bis c.p.p. ed il fermo di polizia, ex art. 384 c.p.p., è consentito.
(7) - Cass., Sez. IV, 15 giugno 1989/11 novembre 1989, n. 15546; ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più di dieci persone non rileva che alcune di esse siano rimaste non identificate.
(8) - L’autore dell’eccesso contro il quale si reagisce deve essere identificato, come detto, in relazione alle figure delineate nei cit. artt. 357 e 358 c.p., così come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.
(9) - V. Cass., Sez. VI, 21 giugno-27 ottobre 2006, n. 36009; “…l’atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l’effetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all’articolo 337 c.p. ciò ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 288/44…”.
(10) - Il concorso materiale, o reale, si ha nel caso in cui l’agente ha commesso più reati con più azioni od omissioni e può essere omogeneo se è stata violata più volte la stessa norma penale oppure eterogeneo se sono state violate norme diverse. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, è previsto il cumulo materiale delle pene temperato, così come risulta dagli artt. 71 e ss. c.p.
(11) - Il concorso formale, o ideale, si ha quando il soggetto agente ha posto in essere più reati con una sola azione od omissione. Con la riforma del D.L. n. 99 del 1974, per il caso di concorso formale si è passati dal cumulo materiale delle pene a quello giuridico consistente, secondo l’art. 81 c.p., comma 1, nell’aumento sino al triplo per la violazione più grave.
(12) - Cass., Sez. VI, 13 dicembre 1975, n. 131500.
(13) - Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1979, n. 140908; Cass., Sez. I, 20 gennaio 1987, n. 174850.
(14) - Cass., Sez. I, 9 maggio 1987, n. 175921; minaccia di suicidio dell’agente al fine di contrastare la libertà di azione del pubblico ufficiale.
(15) - Cass., Sez. VI, 31 agosto 1994, cit.
(16) - La soluzione del problema postula l’accertamento dell’attitudine della prospettazione di un male diretto alla persona a determinare un certo comportamento del p.u. o, quantomeno, ad influire sullo stesso, ingenerando una condizione di disagio.





CODICE PENALE

Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - In genere - Soggetto agli arresti domiciliari - Divieto di allontanamento dalla propria abitazione - Nozione di abitazione agli effetti dell’art. 385 cod. pen. - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 385; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284)

Sez. 6, sent. n. 3212 del 18 dicembre 2007 cc. (dep. 21/01/2008) (Parz. Diff.) (Annulla senza rinvio, Trib. Brindisi, 6 Aprile 2007)

In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui l’imputato, all’atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento).


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Partecipazione - Responsabilità per i reati fine programmati - Condizioni - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 416; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) Sez. 6, sent. n. 3194 del 15 novembre 2007 c.c. (dep. 21/01/2008) (Conf.) (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 10 Aprile 2007)

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell’ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all’organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d’ambiente”. (Fattispecie in tema di associazione dedita al traffico di stupefacenti).


Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Obblighi verso funzionari ufficiali e agenti - Inottemperanza all’invito di fermarsi - Configurabilità del reato di cui all’art. 650 cod. pen. - Esclusione - Illecito amministrativo previsto dall’art. 192 C.d.s. - Sussistenza.

(Cod. Pen. art. 650, (Cod. Strada art. 192), Legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 9)

Sez. 1, sent. n. 3943 del 15 gennaio 2008 ud.
(dep. 24/01/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Prato, 29 Novembre 2006)

L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma primo, C.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 cod. pen., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - In genere - Intermediario che agisca per la restituzione di refurtiva - Concorso nel delitto di estorsione - Condizioni.

(Cod. Pen. artt. 110 e 629)

Sez. 6, sent. n. 1705 del 20 novembre 2007 ud.
(dep. 14/01/2008)
(Parz. Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 4 Luglio 2005)

Non risponde di estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, si metta in contatto con gli autori del reato per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo.


Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - In danno di più familiari conviventi - Unità o pluralità di reati - Pluralità di reati.

(Cod. Pen. artt. 81 co. 1 e 2,  570 co. 1 e 2;
Legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 90)

Sez. Un., sent. n. 8413 del 20 dicembre 2007 ud.
(dep. 26/02/2008)
(Diff.)
(Rigetta, App. Trieste, 20 Aprile 2006)

La condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.


Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In certificati - Commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità - Documentazione prodotta a corredo di domanda di concessione edilizia o permesso di costruire - Dolosa alterazione dei calcoli volumetrici, pur in presenza di corretta indicazione delle misure nelle tavole planimetriche - Configurabilità del reato - Sussistenza.

(Cod. Pen. art. 481)

Sez. 5, sent. n. 3146 del 7 dicembre 2007 ud.
(dep. 21/01/2008)
(Conf.)
(Annulla ai soli effetti civili, App. Cagliari, 27 novembre 2006)

È configurabile il reato di cui all’art. 481 cod. pen. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) a carico del tecnico qualificato il quale, incaricato di predisporre la documentazione da presentare, come poi avvenuto, a corredo di una domanda di concessione edilizia (ora permesso di costruire), pur avendo indicato, nelle tavole planimetriche, misure corrispondenti alla realtà, abbia però scientemente alterato i calcoli volumetrici, sì da far risultare, contrariamente al vero, la compatibilità dell’opera progettata con il limite della volumetria assentibile.



Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Elemento oggettivo (materiale) - Soggetto in stato di arresti domiciliari - Autorizzazione a raggiungere senza scorta il luogo indicato per la restrizione - Mancato raggiungimento del luogo - Configurabilità del reato - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 385;
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 97 bis)

Sez. 6, sent. n. 309 del 26 novembre 2007 ud.
(dep. 7/01/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Savona, 11 Novembre 2005)

Integra il delitto di evasione, e non una mera inosservanza del provvedimento cautelare, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari. (Fattispecie nella quale l’imputato era stato autorizzato a raggiungere il domicilio di arresto con mezzi propri e senza scorta, dandone avviso agli organi di P.G. competenti per il controllo).


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - In genere - Nozione di proprietario - Rilevanza ai fini della realizzazione del reato di cui all’art. 388, comma terzo, cod. pen. - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 388 co. 3)

Sez. 6, sent. n. 4058 del 9 gennaio 2008 ud.
(dep. 25/01/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Bologna, 2 Marzo 2007)

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 388, comma terzo, cod. pen., la nozione di proprietario adottata dalla norma penale è più ampia di quella assunta in sede civilistica, includendo ogni persona contro la quale è eseguito il pignoramento o presso la quale sono rinvenute le cose mobili e che abbia, pertanto, salva prova contraria, l’oggettiva disponibilità delle cose sottoposte al vincolo pignoratizio. (Fattispecie in cui l’imputato risultava essere proprietario dei beni staggiti reperiti presso la sua abitazione ed affidati alla sua custodia).


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi) - In genere - Tentativo - Configurabilità - Sussistenza.

(Cod. Pen. artt. 56, 392 e 393)

Sez. 5, sent. n. 4456 del 19 dicembre 2007 ud.
(dep. 29/01/2008)
(Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Brescia, 26 aprile 2006)

Il delitto di ragion fattasi, in quanto delitto ad evento, la cui realizzazione presuppone il raggiungimento dello scopo perseguito dall’agente, ammette la configurabilità del tentativo.



Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Ingiuria - In genere - Scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica - Uso dell’espressione “persona compromessa ed invischiata” con rifiuto di indicarne le ragioni - Configurabilità della scriminante - Esclusione.

(Cod. Pen. Abrog. artt. 51 e 594)

Sez. 5, sent. n. 3126 del 27 novembre 2007 ud.
(dep. 21/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib.min. Parma, 2 febbraio 2006)

Non può ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica l’ingiuria riconoscibile nella qualificazione di “persona compromessa e invischiata” attribuita, nel corso di una seduta della giunta di una comunità montana, da un componente di tale organo al segretario generale, quando l’autore del fatto, richiesto, nel medesimo contesto, di indicare le ragioni del suddetto giudizio (espresso, tra l’altro, nei confronti di soggetto investito di funzioni amministrative, prive di particolari connotazioni di natura politica), abbia rifiutato di farlo.


Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Ingiuria - In genere - Scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica - Uso delle espressioni “buffone” e “ridicolo” - Esclusione della scriminante - Condizioni.

(Cod. Pen. artt. 51 e 594)

Sez. 5, sent. n. 4129 del 29 novembre 2007 ud.
(dep. 28/01/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib.Rieti,sez.dis. Poggio Mirteto, 3 marzo 2005)

Non può escludersi la sussistenza della scriminante dell’esercizio di critica politica nel caso in cui un cittadino, nel corso di una pubblica assemblea avente ad oggetto temi dibattuti di interesse amministrativo locale, si sia rivolto al sindaco (al quale, nel medesimo contesto, era stato rivolto l’invito a dimettersi), con le espressioni ingiuriose “buffone” e “ridicolo”, quando non risulti con assoluta certezza che l’autore del fatto abbia inteso riferirsi alla persona in sé e non al suo comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente degl’interessi della comunità di cui fa parte.


Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Provocazione - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 594 e 599)

Sez. 5, sent. n. 3131 del 27 novembre 2007 ud.
(dep. 21/01/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Torino, 10 maggio 2007)

Deve riconoscersi la scriminante della provocazione prevista dall’art. 599, comma secondo, cod. pen. nel caso di una insegnante la quale, a fronte dell’ingiustificata accusa, rivoltale dalla madre di un’alunna, di usare un metodo d’insegnamento “hitleriano”, aveva replicato dicendo alla donna che ella insegnava alla figlia a mentire.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Carattere residuale dell’incriminazione a seguito della L. 16 luglio 1997, n. 234 - Concorso con i reati di minaccia e lesioni aggravati - Esclusione.

(Cod. Pen. artt. 15, 61 co. 1 n. 9, 323, 582 e 612)

Sez. 6, sent. n. 2974 del 13 dicembre 2007 ud.
(dep. 18/01/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Genova, 30 Maggio 2005)

In tema di abuso di ufficio, atteso il carattere residuale del reato previsto dall’art. 323 cod. pen., deve escludersi, in applicazione della regola della specialità prevista dall’art. 15 cod. pen., il concorso formale di tale reato con quelli, più gravi, di minaccia e lesioni, aggravati entrambi ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Messa in circolazione abusiva - Configurabilità del reato - Sussistenza - Rapporto con la violazione amministrativa di cui all’art. 213 c.d.s. - Concorso formale - Sussistenza.

(Cod. Pen. artt. 81 e 334;
Cod. Strada Nuovo art. 213 co. 4)

Sez. 6, sent. n. 2163 del 28 novembre 2007 ud.
(dep. 15/01/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 6 Ottobre 2006)

La abusiva messa in circolazione da parte del custode e del proprietario di un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integra oltre l’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma quarto c.d.s., anche la condotta punita dall’art. 334 cod. pen., in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene stesso (conf. Sez. VI, 28 novembre 2007, dep. 15 gennaio 2008, nn. 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, non massimate).




Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Veicolo sottoposto a fermo amministrativo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

(Cod. Pen. art. 334; Decreto Legisl. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 213 e 214)
Sez. 6, sent. n. 2162 del 28 novembre 2007 ud.
(dep. 15/01/2008)
(Diff.)
(Rigetta, Trib. Napoli, 6 Ottobre 2006)

Non sussiste il reato di cui all’art. 334 cod. pen. qualora la condotta di sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in “malam partem”, esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo.


Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio - Esercente attività professionale di soccorso stradale e di depositario di autoveicoli - Qualità di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 314 e 358)

Sez. 6, sent. n. 310 del 5 dicembre 2007 ud.
(dep. 7/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Reggio Calabria, 27 Settembre 2005)

Agli effetti di cui all’art. 358 cod. pen., riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’esercente un’attività professionale di soccorso stradale e di depositario di autoveicoli a seguito di incidenti. (Fattispecie in cui l’imputato risultava essersi appropriato di un motoveicolo affidatogli in custodia dalla Polizia a seguito di un incidente stradale).


Reati contro l’incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare persone - Impianto autorizzato alle emissioni in atmosfera - Molestie olfattive - Reato - Configurabilità - Ragioni.

(Cod. Pen. art. 674;
Decreto Legisl. 3/4/2006, n. 152)

Sez. 3, sent. n. 2475 del 9 ottobre 2007 ud.
(dep. 17/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Crema, 21 Ottobre 2005)

È configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale tollerabilità”, previsto dall’art. 844 cod. civ. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Evento - Contenuto - Relazione eziologica con la condotta - Necessità.

(Cod. Pen. artt. 110 e 416 bis)

Sez. 6, sent. n. 542 del 10 maggio 2007 ud.
(dep. 8/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 25 Febbraio 2006)

Nella fattispecie di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso l’evento del reato è integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante e lo stesso deve essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente, la cui verifica è praticabile soltanto in virtù di un accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza di tale condotta nella vita e nell’operatività del sodalizio criminoso.



Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Reato permanente.

(Cod. Pen. artt. 110 e 416 bis)

Sez. 6, sent. n. 542 del 10 maggio 2007 ud.
(dep. 8/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 25 Febbraio 2006)

La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso ha natura di reato permanente al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio.





Reato - Cause di giustificazione - Uso legittimo delle armi - Condizioni - Fattispecie in tema di eccesso colposo.

(Cod. Pen. artt. 53 e 55)

Sez. 4, sent. n. 854 del 15 novembre 2007 Ud.
(dep. 10/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 1 dicembre 2006)

Perché possa riconoscersi la scriminante dell’uso legittimo delle armi, quale prevista dall’art. 53 cod. pen., occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l’uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità. Ove risultino soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a carico dell’agente il rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di eccesso colposo, nei confronti di un agente di polizia il quale, in ora notturna ed in zona poco frequentata, a fronte del gesto di un soggetto che aveva estratto e puntato contro la pattuglia di cui detto agente faceva parte una pistola, rimanendo quindi fermo in tale atteggiamento, con un ginocchio a terra, nel mezzo della strada, aveva esploso contro costui, dopo essersi portato a distanza di sicurezza, al riparo dell’autovettura di servizio, i cui fari abbagliavano l’antagonista, alcuni colpi di pistola che ne avevano cagionato la morte).

CODICE PROCEDURA PENALE


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme - Divieto di utilizzazione di informazioni confidenziali - Indicazione da parte del confidente del numero di telefono dell’indagato - Inutilizzabilità - Esclusione.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 203 e 267)

Sez. 4, sent. n. 108 del 16 novembre 2007 c.c.
(dep. 4/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Bologna, 8 Giugno 2007)

In tema di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, il divieto di utilizzazione di informazioni confidenziali è espressamente limitato alla valutazione dei gravi indizi di reato e non opera qualora la fonte anonima si limiti a riferire agli inquirenti il numero dell’utenza utilizzata dall’indagato già autonomamente attinto da gravi indizi di reità per il reato oggetto del procedimento.


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere - Divieto di utilizzazione stabilito dall’art. 271, comma secondo, proc. pen. - Segreto professionale - Esclusione del divieto - Condizioni - Fattispecie.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 200 co. 1, 256 e  271 co. 2)

Sez. 6, sent. n. 2951 del 20 settembre 2007 c.c.
(dep. 18/01/2008)
(Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Salerno, 29 novembre 2006)

In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall’art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all’attività professionale svolta dalle persone indicate nell’art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata.
(Fattispecie in cui il divieto è stato escluso, stante l’accertamento della non pertinenza dell’oggetto delle conversazioni intercettate all’attività professionale di psicologo esercitata dall’indagato).


LEGGI SPECIALI


Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Applicabilità nei confronti di persona detenuta - Ammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 artt. 3 e 7)

Sez. Un, sent. n. 10281 del 25 ottobre 2007 c.c.
(dep. 6/03/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Bari, 4 Maggio 2006)

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, sicché, dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l’eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena.


Sport - Turbative nelle manifestazioni agonistiche - Arresto ritardato o in flagranza differita “ex lege” n. 401 del 189 - Rissa aggravata - Ammissibilità.

(Legge 13 dicembre 1989, nn. 401 e 401 art. 8 bis co. 1;
Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 380 e 381;
Cod. Pen. art. 588 co. 2)

Sez. 3, sent. n. 1215 del 15 novembre 2007 c.c.
(dep. 11/01/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Lamezia Terme, 8 Maggio 2007)

In tema di turbative nelle manifestazioni agonistiche, il reato di rissa aggravata (art. 588, comma secondo, cod. pen.) rientra tra quei reati per i quali è consentito dall’art. 8, comma primo ter, L. 13 dicembre 1989, n. 401, il cosiddetto arresto ritardato o in flagranza differita o prolungata.


Stupefacenti - Detenzione - Riforma introdotta dalla L. 49 del 2006 - Detenzione di sostanze diverse - Unico reato - Sussistenza.

(Legge 21 febbraio 2006, n. 49;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 14 e 73)

Sez. 6, sent. n. 1735 del 20 dicembre 2007 c.c.
(dep. 14/01/2008)
(Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Bologna, 28 Febbraio 2007)

A seguito della riforma dell’art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto un’unica tabella di sostanze stupefacenti, la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti diverse (nella specie, cocaina ed hashish) integra un unico reato.





Stupefacenti - In genere - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Stabile acquirente della sostanza - Partecipazione all’associazione - Condizioni - Fattispecie.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

Sez. 6, sent. n. 1174 del 19 novembre 2007 c.c.
(dep. 10/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Milano, 13 Giugno 2007)

Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico, perchè agevola lo svolgimento dell’attività criminosa dell’associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell’organizzazione, con la coscienza e volontà dell’autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento. (Fattispecie nella quale l’imputato, oltre ad essere stabile acquirente di grossi quantitativi di cocaina importati da un gruppo di trafficanti a livello internazionale, seguiva costantemente le varie fasi del trasporto ed intratteneva rapporti confidenziali con personaggi di vertice dell’associazione).