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  • N.2 - Aprile-Giugno
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Corte dei Conti

Sentenza tratta dal sito www.corteconti.it (Massime a cura della Redazione)

Amministratori pubblici - Provveditorato opere pubbliche - Costruzione carcere massima sicurezza - Gravi difetti di costruzione - Evasione di detenuti (foro scavato in una cella) - Responsabilità del direttore dei lavori, geometra contabilizzatore e commissione di collaudo - Sussiste - Danno all’immagine - Sussiste.

Corte conti, sez. prima giurisdizionale centrale d’appello, sent. 13 marzo 2008, n. 137 (c.c. 9 ottobre 2007) Pres. David, est. Loreto.

Il danno all’immagine della pubblica amministrazione presuppone l’esplicazione di una condotta del pubblico dipendente che abbia causato la reiterata violazione dei doveri di servizio e abbia comportato una lesione all’immagine dell’ente (Nella fattispecie la scoperta del fatto, il risalto dato allo stesso dalla stampa, i procedimenti giudiziari protrattisi per anni nei confronti degli appellanti hanno determinato, secondo quanto comunemente è percepito, un discredito per l’amministrazione di appartenenza). (1)

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
“fatto
A seguito della evasione, avvenuta nel febbraio 1989, di tre detenuti dal nuovissimo carcere di massima sicurezza di Ancona Montacuto attraverso un foro scavato nel muro della cella mediante arnesi rudimentali, sorse la necessità di verificare la qualità dell’esecuzione del complesso carcerario in relazione al rispetto delle prescrizioni tecniche e costruttive del capitolato d’appalto.
Furono pertanto avviate indagini penali da parte della Procura della Repubblica di Ancona, che presero in considerazione a largo raggio una serie di lavori affidati dal locale Provveditorato alle Opere Pubbliche. Le indagini, iniziate dal carcere di Montacuto, si estesero infatti anche alla casa circondariale di Barcaglione e alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Ancona con procedimenti penali connessi, che vedevano inquisiti i principali responsabili del Provveditorato alle Opere pubbliche di Ancona per reati quali frode nelle pubbliche forniture, truffa ai danni dello Stato e falsificazioni nelle contabilizzazioni, condotte illecite di cui veniva rilevata una sorprendente “ripetitività” nella conduzione dei vari appalti; mentre un ulteriore procedimento penale (n. 885/92 RGNR) veniva avviato, nei confronti di V. M., nella qualità di Direttore dei Lavori e Ingegnere Capo del Provveditorato alla OO.PP. di Ancona, per tangenti percepite dai privati appaltatori in dipendenza della costruzione del carcere di Montacuto e di altre opere pubbliche.
Il Carcere di Montacuto: le sentenze penali
Con riferimento al complesso carcerario di Montacuto, il procedimento penale (n. 2082/90 RGNR) che aveva portato alla emissione della richiesta di rinvio nel giugno 1992 e del decreto di rinvio a giudizio in data 17 luglio 1992, in relazione al quale si era costituito parte civile il Ministero dei Lavori Pubblici finanziatore, si chiudeva in primo grado con la sentenza n. 240/94 emessa dal Tribunale di Ancona il 13 luglio 1994, di condanna - fra l’altro - di M. V., in qualità di Direttore dei lavori ed Ingegnere Capo, di M. R., in qualità di geometra contabilizzatore dei lavori e dei componenti della Commissione di Collaudo P. M., M. C. D. e O. V. Gli imputati venivano ritenuti responsabili di una serie rilevante di difformità nella esecuzione delle opere rispetto a quanto stabilito in contratto, della fornitura di materiali diversi da quelli previsti in progetto (aliud pro alio) e di truffa ai danni del Ministero dei Lavori Pubblici, e con l’ausilio di tre perizie disposte sia dal PM penale che dal GIP in sede di incidente probatorio si accertava che erano stati utilizzati materiali ed eseguite forniture di qualità inferiore rispetto ai costi sostenuti dall’Amministrazione, in quantità ridotte e comunque non conformi ai relativi capitolati e che sussistevano macroscopici e quindi voluti errori nelle contabilizzazioni, a tutto danno della P.A.
In particolare la sentenza penale di condanna n. 240/94 individuava, a carico dei citati funzionari, i seguenti reati commessi durante durante la realizzazione del carcere di Montacuto:
1) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), (in concorso con C. F., titolare della impresa xxxxx  s.p.a.) di cui venivano ritenuti responsabili il Direttore dei Lavori e Ingegnere Capo V. M. ed i componenti della Commissione di collaudo M. P., C. M. e V. O., in quanto venivano accertate realizzazioni di opere e lavorazioni diverse per materiali da quelle indicate nel progetto e nei contratti relativi, con modifiche peggiorative dell’opera e con ingiustificato aggravio per l’Amministrazione, che i componenti della Commissione di collaudo omettevano di rilevare, in particolare con riguardo a:
- murature esterne;
- pannelli sottofinestra;
- murature interne;
- cunicolo tecnologico;
- pavimenti monolitici;
- recinzioni con rete plastificata;
- inferriate;
- massetto pendenze;
- infissi.
2) truffa (art. 640 c.p.) per avere, in concorso tra loro, (il F.), il M. ed il M. (geometra contabilizzatore) posto in essere artifici e raggiri al fine di indurre gli organi di controllo in errore e quindi giustificare o occultare i maggiori esborsi in denaro attraverso la contabilizzazione di materiali diversi da quelli posti in opera (es: contabilizzare le mura come realizzate in mattoni pieni invece che semipieni; predisporre una falsa motivazione nella relazione alla perizia di variante del 13.10.1980; contabilizzare a metro quadrato prezzi di articoli previsti invece a metro lineare; contabilizzare i pavimenti monolitici come aventi spessore di cm. 8 mentre in realtà erano stati realizzati di cm. 4 - 4,5, ecc. );
2 bis) truffa del M. per avere con artifici e raggiri attestato, nelle relazioni e perizie, la congruità dei nuovi prezzi che in realtà erano enormemente superiori a quelli di mercato;
3) falsi ideologici del M. (art. 479 c.p.) che, allo scopo di realizzare o occultare la truffa e la frode nelle forniture in concorso col F. attestava, contrariamente al vero, nei libretti delle misure, nei sommari e nei registri, che erano stati usati mattoni pieni anziché forati; aumentava e diminuiva contrariamente al vero le quantità delle lavorazioni nella perizia di variante; o attestava la pretestuosa necessità di nuove lavorazioni e la completa realizzazione delle stesse, in realtà solo parzialmente eseguite; contabilizzava un diverso peso delle inferriate e attestava falsamente di aver realizzato le inferriate in acciaio al cromo manganese, mentre in realtà erano state realizzate in acciaio tipo 100 CR6, non idoneo alle funzioni da svolgere; attestava falsamente che i pavimenti erano di spessore 8 cm mentre in realtà erano stati costruiti di 4 cm.;
4) falsi ideologici di M. per avere quest’ultimo attestato, nelle varie relazioni di accompagno alle perizie di variante, che i nuovi prezzi erano congrui e conformi a quelli di mercato, mentre in realtà erano enormemente superiori;
5) falsi ideologici di M. e dei componenti la Commissione di collaudo P., M. e O., per avere attestato, contrariamente al vero, nei verbali di visita al cantiere e negli atti finali di collaudo dei vari contratti, la conformità dell’opera ai contratti e progetti approvati.
Il giudizio penale si concludeva in 2° grado con sentenza n. 1903/2000, depositata il 12 febbraio 2001, con cui la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in particolare, disponeva quanto segue:
1) pur avendo accertato la truffa (art. 640 c.p.) e la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) a carico del M., dichiarava tuttavia non doversi procedere nei confronti di quest’ultimo per intervenuta prescrizione;
2) assolveva P. M. e M. C. dal reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. ) per non aver commesso il fatto;
3) confermava la condanna del M. (riducendo la pena a mesi otto di reclusione), del P. e del M. (pena ridotta a mesi 9 di reclusione) per il reato di falso ideologico ai sensi dell’art. 479 c.p., ritenuto strumentale alla realizzazione dei reati di truffa e frode.
Nel processo penale erano emerse anche dichiarazioni accusatorie, acquisite nel giudizio contabile, sulla corruzione del M. nella costruzione del carcere di Montacuto, provate dalle confessioni di T. N., D. e C., di C. F. e del M., e dalle parziali ammissioni dello stesso M., confluite in sede penale nel diverso procedimento n. 885/92 RGNR.
Quanto all’O., la sua posizione veniva stralciata durante il processo di secondo grado e successivamente la Corte di Appello penale di Ancona, con sentenza pronunciata il 18 novembre 2002 (p.p. n. 364/99), lo assolveva dalle imputazioni di frode nelle pubbliche forniture e falso per non aver commesso il fatto.
Con sentenza n. 1739/2002 depositata il giorno 11 marzo 2002 la Corte di Cassazione, Sez. V penale, rigettava i ricorsi proposti dal M., dal P. e dal M. avverso la sentenza di appello, confermando le statuizioni del 1° grado nei limiti in cui non erano state precedentemente travolte dalla sentenza di appello.
Il giudizio di responsabilità
In base al contesto accusatorio che emergeva dalla sentenza di condanna di primo grado n. 240/94 del Tribunale di Ancona, dalla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. che aveva condannato il M. in data 14 ottobre 1992, dalle relazioni peritali, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle ulteriori prove acquisite in sede penale, il Procuratore Regionale della Corte dei conti per le Marche incardinava il relativo giudizio di responsabilità amministrativa con atto di citazione depositato il 23 luglio 1997, con il quale il Requirente, quantificando il danno in base alle relazioni dei consulenti tecnici del P.M., prof. D’Alessio e Prof. Ing. De Grassi, nonché dei periti del GIP, ing. Agostinacchio e ing. Munafò, formulava una richiesta di condanna dei funzionari pubblici già citati per l’importo di Lire 6.954.149.175 a titolo di danno patrimoniale rivalutato al giugno 1997.
A tale importo aggiungeva la somma di Lire 200 milioni determinata ex art. 1226 c.c., a titolo di danno all’immagine, in relazione al discredito che dalla vicenda era derivato al Ministero dei Lavori Pubblici, che si era dimostrato del tutto incapace di realizzare un’opera carceraria che rispondesse alle esigenze di massima sicurezza che caratterizzavano l’edificio di Montacuto; nonché per il disdoro collegato alla ripetitività delle condotte truffaldine e alla corruzione che era stata accertata presso il Provveditorato alle O.O.PP. di Ancona.
Durante il giudizio di primo grado la Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche emetteva la sentenza parziale n. 2020/98, resa all’esito della udienza in data 1.10.1998, con cui venivano rigettate le seguenti questioni preliminari e pregiudiziali:
- difetto di giurisdizione della Corte dei conti (eccepito da M. e M., e poi da M. e P.) per essere il presunto danno sofferto da altra Amministrazione rispetto a quella di appartenenza dei convenuti;
- difetto di giurisdizione in relazione al danno non patrimoniale, in quanto la lesione al prestigio per la facile evasione avrebbe interessato l’Amministrazione Penitenziaria e non il Ministero dei Lavori Pubblici (sollevato da P. e M.);
- improcedibilità dell’azione promossa dal P.M. contabile per contestuale costituzione di parte civile nel processo penale della P.A. danneggiata (eccepita da M. e P., poi da M.);
- prescrizione dell’azione di responsabilità del P.M. contabile (eccepita da M., P. e M.);
- richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei vertici del Provveditorato alle OO.PP. delle Marche e degli Organi di controllo (M.).
Avverso tale sentenza parziale solo il M. depositava, in data 13 gennaio 1999, istanza di riserva di appello.
Contestualmente il Collegio disponeva, con ordinanza n. 639 del 1998, la sospensione del giudizio di responsabilità in attesa della definizione del giudizio penale ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante l’identità di fatti di causa.
Riattivato, a seguito di riassunzione in data 5 aprile 2002, il giudizio di responsabilità, si verificava nel frattempo il decesso del geom. R. M., per cui nella udienza del 28.11.2002 il processo veniva sospeso per consentire al P.M. di effettuare gli accertamenti su eventuali eredi.
Successivamente riassunto il giudizio, alla udienza pubblica del 17 giugno 2004 la causa era trattenuta in decisione e il Collegio di primo grado emetteva la sentenza n. 805/2004, con cui veniva pronunciata l’estinzione per decesso nei confronti dei convenuti O. e M., per i quali non sussistevano i presupposti per la chiamata in giudizio degli eredi ai sensi dell’art. 1 della l. n. 20/1994.
Per i convenuti M., P. e M., la Sezione territoriale rideterminava il danno patrimoniale in Euro 1.519.000,00 (equivalenti a Lire 2.941.500.000) stante la mancanza, nell’atto di citazione, della esatta distinzione fra sorte capitale e rivalutazione monetaria. A tale scopo utilizzava la quantificazione del danno risultante dalla perizia Agostinacchio-Munafò, limitandosi ad una valutazione in via equitativa del pubblico nocumento, ex art. 1226 c.c., nei soli casi in cui i predetti periti non avevano quantificato il danno con criterio meramente matematico (per la incidenza, ad esempio, di fattori quali la mancata indicazione dei mq., la minore funzionalità delle strutture, la minore resistenza delle stesse all’usura del tempo o agli atti di vandalismo, ecc.).
Il Collegio di prime cure ha quindi ritenuto che le condotte dei convenuti siano state stigmatizzate dal giudicato penale intervenuto in relazione alla condanna per i reati di falso e che spetti inoltre al giudice contabile la libera e autonoma valutazione delle prove acquisite a dimostrazione della sussistenza del reato di truffa e frode nelle forniture, sullo sfondo della situazione generale di corruzione che era stata ricostruita con i processi penali. Per cui, riconosciuta l’attendibilità delle perizie penali, condannava V. M. al pagamento della somma di Euro 1.619.000,00, di cui Euro 1.519.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 100.000.000 a titolo di danno all’immagine; condannava altresì M. P. e C. D. M., in solido fra loro e con il M., fino alla concorrenza di complessivi Euro 404.750,00 (pari al 25% del danno erariale complessivo) di cui Euro 25.000,00 per il danno non patrimoniale, oltre al pagamento, in solido per tutti, della rivalutazione monetaria dalla data del fatto (verbale di collaudo del 16.9.1987) alla pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali dal deposito della stessa al soddisfo e le spese processuali.


GLI APPELLI DI PARTE


Avverso la citata sentenza tutti hanno proposto appello. Con gravame depositato il 23 gennaio 2004 M. P. e C. M. hanno eccepito:
1) la genericità della motivazione in ordine alle responsabilità ascrivibili ai componenti della Commissione di collaudo, atteso che la sentenza impugnata sostiene e sottolinea la responsabilità a titolo principale del Direttore dei lavori;
2) la mancanza di negligenza nella realizzazione dell’incarico, in quanto la Commissione aveva effettuato otto visite di collaudo e in quella occasione aveva rilevato anche delle disfunzioni; inoltre l’opera era già funzionante da tre anni;
3) il controllo dei materiali e la verifica sulla idoneità degli stessi era di esclusiva competenza del Direttore dei lavori;
4) anche sui prezzi la Commissione non poteva contestarne la consistenza ma doveva verificarne la corrispondenza con i prezzi applicati, che erano stati approvati dal Provveditorato;
5) la mancanza di contestazioni specifiche a loro carico o di particolari omissioni e del nesso di causalità; né poteva rientrare nelle finalità del collaudo, e quindi nei compiti della Commissione collaudatrice, l’accertamento in concreto della idoneità dell’opera e la sua destinazione agli scopi di pubblico interesse;
6) la mancanza dei requisiti e dei presupposti di una responsabilità contabile a loro carico, quindi del dolo o della colpa grave;
7) l’errata quantificazione del danno; il Collegio poi non avrebbe replicato alle contestazioni di cui alla perizia di parte dell’Ing. Antonucci;
8) la prescrizione del credito erariale, in quanto la costituzione di parte civile nel processo penale è avvenuta dopo cinque anni dall’ultimo collaudo, risalente al 16.09.1987;
9) l’insussistenza dei presupposti per una condanna in solido con il M. che, in qualità di Direttore dei lavori, era stato riconosciuto il principale responsabile del danno erariale.
Conclusivamente, gli appellanti P. e M. hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il proscioglimento da qualunque ipotesi di responsabilità; in subordine, l’esclusione di entrambi dal regime di solidarietà.
Identiche doglianze sono state rappresentate, per entrambi, con memoria depositata il 17.04.2007 dall’Avv. Discepolo per l’udienza del giorno 8 maggio 2007.
L’appellante M. P. ha depositato altresì, in data 17 aprile 2007, una procura speciale in favore dell’Avv. Fabio Pisani, affinché ne assumesse la difesa per il presente giudizio, revocando così il precedente mandato.
Dopo tale revoca è stata depositata ulteriore memoria difensiva datata 17 aprile 2007 per l’ing. P., in cui l’Avv. Fabio Pisani ha esposto i seguenti motivi di censura:
- la sentenza impugnata ha recepito acriticamente le risultanze del procedimento penale, invece infondato è l’addebito relativo al mancato accertamento della congruità dei prezzi, in quanto l’appalto si è svolto sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Direttore dei lavori, che risponde - in ragione delle funzioni ricoperte - sia della accettazione dei materiali che della buona e puntuale esecuzione dei lavori e della corrispondenza contrattuale degli stessi;
- anche le imputazioni di errata contabilizzazione vanno ricondotte alla esclusiva responsabilità del geometra contabilizzatore e del Direttore dei lavori, giacchè i collaudatori ne hanno preso visione solo alla presentazione della contabilità finale;
- il P. ha contestato poi l’addebito di mancata verifica della conformità delle opere eseguite alle prescrizioni contrattuali, poiché anch’ esso sarebbe riconducibile alla diretta responsabilità del Direttore dei lavori e la dichiarazione di conformità, rilasciata da quest’ultimo, esclude - a detta dell’appellante - ogni responsabilità dei collaudatori, i quali sono indotti a formare il proprio giudizio non all’esito di diretta rilevazione, bensì su notizie e chiarimenti forniti dai funzionari che hanno avuto la vigilanza e la direzione lavori;
- secondo il P. non può ravvisarsi una sua responsabilità nella vicenda in quanto il collaudo è stato eseguito a distanza di tre anni dalla ultimazione dei lavori, e quindi il carcere era già entrato in funzione;
- il primo giudice, peraltro, non avrebbe fornito argomenti convincenti per dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, per cui mancherebbe il presupposto del vincolo di solidarietà passiva; né sussiste colpa grave, avendo l’appellante confidato in buona fede nella relazione di accompagno al conto finale, redatta e sottoscritta senza rilievi dalla Direzione lavori.
Il P. ha chiesto pertanto l’assoluzione ed in subordine la eliminazione della condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e della solidarietà, con riduzione dell’addebito a carico dell’appellante per la parte di danno riconducibile all’operato degli altri convenuti.
L’appellante V. M., nel gravame depositato il 10 marzo 2005, avverso la sentenza di primo grado n. 805/04 della Sezione Giur.le Marche e la sentenza parziale n. 2020/98 della medesima Sezione (per quest’ultima il 13.1.1999 aveva formulato riserva di impugnazione) ha eccepito:
- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il danno sarebbe riconducibile a fatti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 20/94, art. 1, 4° comma, commessi ai danni di amministrazione statale (il Ministero della Giustizia) diversa da quella di appartenenza dell’appellante (Ministero dei Lavori Pubblici), per cui ha errato la sentenza n. 2020/1998; né, a parere del M., sarebbe possibile far ricorso al concetto dello Stato come personalità giuridica unitaria;
- la prescrizione del credito erariale, in quanto al caso in esame non sarebbe applicabile il termine di prescrizione decennale, soprattutto per il danno non patrimoniale, e la costituzione di parte civile del Ministero dei LL.PP. sarebbe avvenuta il 14 ottobre 1992, oltre il termine quinquennale rispetto alla data del collaudo finale (16 settembre 1987);
- la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei vertici del Provveditorato alle OO.PP. dell’epoca e di coloro (Direttore Generale p.t. degli Istituti di prevenzione e pena, Componenti del Comitato Tecnico Amministrativo, Provveditori alle OO.PP.) che avevano reso i pareri tecnici consultivi o approvato le perizie di variante, in quanto né la Procura Regionale né il Giudice di prime cure, fuorviati dalla impostazione complessiva della perizia disposta dal GIP, avrebbero considerato che le difformità esecutive erano dovute ad esigenze manifestatesi successivamente alla approvazione del progetto, le quali avevano dato luogo a specifiche richieste di variante della Amministrazione Penitenziaria, Ufficio VIII;
- nel merito, l’appellante fa rilevare che è stato prosciolto per intervenuta prescrizione dai reati di truffa aggravata e di frode nelle pubbliche forniture, quindi a tali reati non è applicabile il disposto dell’art. 651 c.p.p., per cui a tale formula di proscioglimento non può riconoscersi alcuna efficacia “esterna” al giudizio penale, né la condanna penale per falso ideologico potrebbe vincolare il giudice contabile in ordine alla sussistenza del fatto materiale della frode in pubbliche forniture e della truffa;
- non è stata valutata la perizia di parte del prof. Menditto, prodotta già nel giudizio contabile, che evidenzia l’insussistenza di modifiche peggiorative dell’opera; inoltre tali modifiche sarebbero state autorizzate dal Ministero di Grazia e Giustizia e i nuovi prezzi trovavano giustificazione con riferimento alle analisi dei prezzi e dal confronto con i prezziari editi dalla Amm.ne LL.PP.;
- le anomalie contestate sono da ricollegarsi e si giustificano con specifiche richieste del committente Ministero di Grazia e Giustizia, come indicato nelle controdeduzioni all’invito e durante l’ audizione personale;
- la mancanza del dolo, che non può discendere dalla condanna dibattimentale per falso, poiché la valutazione dell’elemento psicologico è rimessa alla libera determinazione del giudice contabile e l’accertamento dell’elemento psicologico del reato non è vincolante nel giudizio civile per il risarcimento e le restituzioni; così come sarebbe anche esclusa la colpa grave per la presenza di pareri e di prescrizioni oltre che di controlli degli organi amministrativi e per il carico di lavoro dell’appellante che gli impediva un controllo sulla contabilizzazione effettuata dal M. Pure errato sarebbe il riferimento alle tangenti, atteso che trattasi di testimonianza de relato e che il procedimento penale di cui si discute non contesta al M. alcun episodio di indebita percezione di denaro;
- anche l’addebito di omesso controllo sulle contabilizzazioni trova una sua giustificazione nella situazione di carico di lavoro gravante sul M. e sulla concorrente responsabilità della Commissione di collaudo;
 - quanto al danno, le statuizioni del giudice penale riguardo al reato di falso non sarebbero vincolanti in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale; anche la perizia espletata dinanzi al GIP e utilizzata per la quantificazione del danno dal giudice contabile non sarebbe idonea a provare il nocumento patrimoniale, atteso che le presunte lavorazioni difformi erano giustificate da necessità tecniche o da richieste o direttive dell’Amministrazione; sicché nessuna delle variazioni adottate era foriera di danno erariale poiché non costituiva conseguenza dannosa di una condotta del convenuto;
- a tal fine, ha insistito per l’assunzione di una nuova C.T.U. e, sempre in via istruttoria, ha richiesto l’acquisizione di “tutti gli atti tecnici, progettuali e contabili, progetti, voti, perizie, decreti, contratti, contabilità e quant’altro necessario in possesso delle Pubbliche Amministrazioni interessate e del giudice penale”;
- in ultimo ha rilevato un errore di calcolo nella quantificazione del danno per la precinta, in quanto la sentenza di primo grado stima il danno in Lire 610.000.000 (pag. 43), indicando a supporto la perizia del GIP, nella quale invece l’asserito maggior costo è pari a Lire 480.831.825;
- insussistenza della solidarietà, in quanto il concorso doloso nella obbligazione risarcitoria non sarebbe stato dimostrato, bensì desunto direttamente dal mero richiamo alle sentenze penali, sul punto non vincolanti; afferma pertanto che il carattere personale della responsabilità e la parziarietà della relativa obbligazione imporrebbero di detrarre dal danno la quota astratta da imputare ai due convenuti deceduti, di cui non sono stati evocati in giudizio gli eredi;
- sul danno all’immagine, l’appellante M. ha eccepito che non è stato esplicitato dal Collegio di prime cure il processo logico sul quale è stata fondata la valutazione equitativa del danno, né è stata fornita dimostrazione delle spese necessarie al ripristino della violazione dell’immagine della P.A.;
- in subordine viene chiesta l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito, in considerazione dei precedenti di carriera del M. e della sostanziale bontà dell’opera realizzata e dei vantaggi economici comunque conseguiti dalle Amministrazioni interessate.
Con memoria degli Avv.ti Sivieri, Correale, Cardenà e Caporossi, depositata il 18 aprile 2007 il M. ha eccepito:
- la mancanza, nel fascicolo di primo grado, di tutti gli atti progettuali e di contabilità dell’appalto in questione, a suo tempo oggetto di disamina tecnica da parte dei consulenti nominati dal GIP presso il Tribunale penale di Ancona, che appaiono indispensabili, a detta della difesa dell’appellante, perché il Collegio abbia più ampia cognizione in ordine ai fatti contestati al M. e affinché la difesa possa replicare più approfonditamente alle affermazioni contenute nell’elaborato tecnico redatto dai consulenti del GIP ingg. Agostinacchio e Munafò. A tal fine, unitamente alla memoria, è stata depositata perizia tecnica di parte dell’ing. Luigi Gaglio, la quale ha replicato in linea tecnica alle affermazioni contenute nella perizia dei consulenti del GIP. Tale perizia è stata prodotta dall’appellante sia per dimostrare l’assoluta assenza di alcun profilo di danno erariale sia per supportare la richiesta di rinnovazione di consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di accertare “la verità fattuale della vicenda”;
- il M. ha altresì negato ogni validità alla perizia del GIP (Agostinacchio e Munafò), che non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni impartite e delle istruzioni ricevute dal Ministero di Grazia e Giustizia e, per il resto, si è riportato a quanto già indicato nell’atto di appello;
- da ultimo, è stata rilevata una asserita duplicazione nella quantificazione del danno da intonaci esterni (Lire 116.000.000), che sarebbe già incluso nel danno quantificato per le mura perimetrali (Lire 500.000.000).
Nelle proprie conclusioni depositate il data 21 aprile 2005 il Procuratore Generale ha contestato l’eccepito difetto di giurisdizione, poiché l’ Amministrazione danneggiata è il Ministero dei LL.PP., cui l’appellante M. era legato da rapporto di impiego; peraltro tale Amministrazione ha finanziato i lavori di realizzazione del carcere e quindi ha subito un pregiudizio diretto dalla vicenda, perché ha sostenuto i maggiori costi derivati dal comportamento illecito degli appellanti.
Quanto al danno non patrimoniale, vale la considerazione che esso lede l’Amministrazione statale unitariamente intesa, poiché la lesione del prestigio dell’Amministrazione è derivata non solo dagli articoli di stampa sulla facile evasione, ma anche dalla gravità del reato di falso accertato con sentenza passata in giudicato e degli altri reati comunque ritenuti sussistenti dal giudice penale, anche se prescritti, che danno la prova della oggettiva incapacità dell’Amministrazione di realizzare un manufatto idoneo alle esigenze per le quali era stato commissionato.
Secondo il Procuratore Generale non può ritenersi compiuta la prescrizione poiché, trattandosi di fatti anteriori al 15 novembre 1993, per essi decorreva un termine decennale, ed esisteva anche una norma espressa in tal senso costituita dall’art. 19 del vecchio Testo Unico degli impiegati civili dello stato, che richiamava il termine di prescrizione ordinario previsto dal codice civile.
 Per il danno non patrimoniale, poiché esso deriva da fatti costituenti reato, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. pure art. 2947 co. 3° c.c.) o dal momento in cui la commissione degli stessi è divenuta certa e quindi è definitiva la lesione del bene immagine, o quanto meno dal rinvio a giudizio penale.
Tempestiva è la costituzione di parte civile dell’Amministrazione in quanto il termine di prescrizione del diritto fatto valere dall’amministrazione è quello decennale, trattandosi di un diritto proprio della P.A. danneggiata.
Secondo il Procuratore Generale l’eccezione di prescrizione è inoltre improponibile in appello per i signori C. D. M. e M. P., non avendo gli stessi appellato la sentenza parziale, né fatto riserva di appello.
In riferimento al nesso eziologico, sussiste piena coincidenza fra la condotta riconosciuta a carico degli appellanti (falso ideologico) accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato e l’esborso di ingenti somme di denaro da parte del Ministero dei LL. PP. per effetto delle false attestazioni contenute nelle relazioni alle perizie di variante, nei libretti delle misure e nei documenti contabili per quanto riguarda il M., nei verbali di visita al cantiere e negli atti finali di collaudo, e con la falsa attestazione della congruità dei prezzi per quanto riguarda la Commissione di collaudo.
Il fatto materiale accertato in sede penale, anche attraverso la perizia del GIP, è consistito quindi nell’aver attestato falsamente, da parte degli appellanti, che i lavori eseguiti ed i prezzi applicati corrispondessero alle prescrizioni contrattuali, ovvero che questi ultimi fossero congrui. Inoltre, rileva il Procuratore Generale, il primo giudice ha effettuato una valutazione autonoma del materiale probatorio acquisito in sede penale ed in particolare delle perizie tecniche.
Infine la dichiarata prescrizione in ordine agli altri reati di truffa e di frode nelle forniture non impedisce la libera valutazione, da parte del giudice contabile, del complesso degli elementi probatori emersi dal processo penale e delle perizie tecniche acquisite in sede penale, tanto più che sia la Corte di Appello che la Cassazione hanno riconosciuto la sussistenza dei fatti costitutivi di tali illeciti penali e la loro commissione da parte del M., pur avendone dichiarato la prescrizione.
Del pari, nessuna influenza poteva avere l’utilizzazione del carcere, per un periodo non lungo, ai fini dell’esatto controllo da parte dei collaudatori, dal momento che ad essi viene contestata la mancata rilevazione della non congruità dei prezzi, dell’uso di materiali diversi ed il mancato controllo sugli errori di contabilizzazione dei lavori.
In relazione all’elemento psicologico, il P.G. ha precisato che trattasi di dolo, poichè il falso ideologico commesso era motivato dall’intento di coprire le irregolarità nella costruzione e di consentire un indebito profitto alle ditte; né, a parere del medesimo Requirente, si ritengono sussistere ulteriori responsabilità nella vicenda che possano giustificare un’integrazione del contraddittorio.
Quanto al danno, il P.G. non ritiene necessaria la rinnovazione di C.T.U., essendo state le questioni tecniche già sceverate in primo grado da ambo le parti.
Con riferimento al danno all’immagine non sussiste, per il P.G., necessità di dimostrare le spese sostenute per il ripristino del bene giuridico leso, mentre la responsabilità solidale dei convenuti discende dal comportamento doloso degli stessi ed impedisce di effettuare scorpori di quote imputabili ai deceduti.
Nella pubblica udienza dell’ 8 maggio 2007 il giudizio è stato rinviato alla data del 9 ottobre 2007 per consentire al difensore del M. di accertare l’eventuale decesso dell’assistito.
Nella odierna udienza di discussione l’Avv. Pisani, per incarico dell’Avv. Discepolo, assente, ha depositato il certificato attestante il decesso dell’appellante C. D. M., avvenuto in data 3 maggio 2006 e ha dichiarato di essere stato verbalmente incaricato dal difensore di quest’ultimo, Avv. Pisani, di chiedere la interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
Dopo aver acquisito il parere del P.M., che non si è associato alla richiesta di interruzione ed ha invece dichiarato che non sussistono, nella specie, i presupposti per riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del M. ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994, il Collegio si è riunito in Camera di consiglio e, dopo breve sospensione, il Presidente ha disposto con ordinanza in data 9 ottobre 2007 la prosecuzione del giudizio.
Hanno preso quindi la parola i difensori dell’ing. M.
L’Avv. Claudia Carderà ha precisato che la condanna penale per il suo assistito è intervenuta solo per il falso ideologico, mentre non sussiste pronuncia nel merito per i reati di frode e truffa, per i quali è intervenuta prescrizione. Secondo il patrono di parte appellante il collegio di primo grado non avrebbe compiuto una autonoma valutazione dei fatti, ma si sarebbe limitato ad individuare il danno sulla base di quanto indicato dai periti del GIP, senza considerare i contratti aggiuntivi, le prescrizioni dell’Ufficio VIII del Ministero di Grazia e Giustizia e senza valutare quanto stabilito nelle perizie di parte, per cui ha insistito per l’acquisizione della documentazione contabile su cui si sono basati i periti e per una rinnovazione della C.T.U.
L’Avvocato prof. Giulio Correale, nel riportarsi agli atti scritti, ha insistito in particolare, con riferimento al danno all’immagine, sulla necessità della prova delle spese sostenute per il ripristino del prestigio dell’Amministrazione, leso dalla condotta illecita dell’appellante, conformemente ad alcune decisioni delle sezioni di appello (sez. I n. 258/2006 e 220/2004; Sez. appello Sicilia, n. 248/2003) le cui massime ha depositato in copia in udienza.
L’Avv. Pisani per l’appellante M. P. ha rilevato che la condanna di primo grado ha recepito le risultanze del processo penale, ma si tratterebbe in realtà di addebiti infondati, in quanto l’accertamento della congruità dei prezzi e della conformità dei materiali utilizzati a quelli previsti in contratto, nonché il controllo della contabilizzazione spettava al Direttore dei Lavori.
Ha chiesto pertanto l’assoluzione dell’assistito e, in subordine, la riduzione della entità del danno cui il P. era stato condannato in solido con il M., in considerazione del decesso di quest’ultimo.
Il Pubblico Ministero di udienza, nella persona del dott. Tommaso Cottone, si è riportato a quanto già diffusamente illustrato nelle conclusioni scritte in merito all’eccepito difetto di giurisdizione, alla intervenuta prescrizione, alla sussistenza del nesso di causalità fra condotta illecita ed evento dannoso e all’elemento soggettivo.
Riguardo alla richiesta di ulteriore perizia avanzata dagli appellanti, il Pubblico Ministero ha espresso il proprio dissenso, trattandosi di richiesta del tutto infondata poiché sui fatti materiali produttivi di danno erariale si è ormai formato il giudicato; inoltre sia la sentenza penale di appello che la pronuncia della Corte di Cassazione hanno dato atto della sussistenza dei fatti illeciti di frode e truffa, per cui è da escludersi la necessità di ulteriori acquisizioni tecniche o perizie.
Quanto al comportamento dei collaudatori, ha precisato che la Commissione di collaudo è un collegio perfetto per cui tutti i membri sono parimenti responsabili di aver contravvenuto, nella specie, alla precipua finalità di accertare la correttezza della esecuzione dell’opera, che non c’è stata.
Si è infine opposto alla richiesta di riduzione del danno a seguito del decesso del M., poichè non consentita dal regime di solidarietà applicabile al caso di specie.
Ritenuto in diritto
Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto si tratta di appelli proposti avverso la medesima sentenza.
Estinzione del giudizio per il deceduto M. - Come già anticipato nella esposizione in fatto, durante l’udienza pubblica del 9 ottobre 2007 è stato depositato, su iniziativa del difensore, il certificato attestante il decesso di C. D. M. La giurisprudenza della Corte dei conti è concorde nel ritenere che non si debba disporre l’interruzione del giudizio se sopravviene la morte del convenuto in assenza di un suo illecito arricchimento, per cui in tali casi il processo prosegue nei confronti soltanto degli altri convenuti. In altri termini vige la regola generale secondo cui il diritto al risarcimento viene meno e la reintegrazione patrimoniale non si consegue nel caso di morte del responsabile che non abbia arrecato all’Amministrazione un danno qualificato dal corrispondente proprio arricchimento (Sez. Riun., 18 aprile 1996, n. 22/A).
Nei confronti degli eredi, infatti, ai sensi delle norme vigenti e in particolare dell’art. 1 comma 1° della legge n. 20/1994 la responsabilità si estende soltanto nei casi di illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Qualora questa situazione non ricorra, gli eredi non sono legittimati passivamente nel giudizio contabile (Corte dei conti, Sez. Riun., 21 ottobre 1997, n. 74; Sez. I, 4 dicembre 1995, n. 31/A).
Nel caso di specie si rileva che la morte dell’appellante M. è sopraggiunta nel corso del giudizio di appello e il Pubblico Ministero di udienza non si è associato alla richiesta di interruzione avanzata dal difensore, precisando che non sussistono i presupposti di indebito arricchimento che giustifichino una chiamata in giudizio degli eredi ai sensi dell’art. 1 della l. n. 20/1994; pertanto il Collegio dispone l’estinzione del giudizio relativamente alla posizione dell’appellante C. D. M.
Il difetto di giurisdizione - Passando all’esame delle questioni pregiudiziali, va innanzitutto affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ appellante M.
Si rammenta che la questione, nell’ambito del giudizio di cui si controverte, è stata rigettata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche con sentenza parziale n. 2020/98, depositata il 29 dicembre 1998 avverso la quale solo V. M. ha formulato riserva di appello.
Si osserva poi che la problematica sollevata dal M., circa un possibile danno arrecato ad Amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza - differenziando fra Ministero dei Lavori Pubblici e Ministero di Grazia e Giustizia - non trova ingresso nella fattispecie all’esame, poiché il pregiudizio patrimoniale è stato arrecato, in realtà, al Ministero dei Lavori Pubblici che, in qualità di soggetto pubblico finanziatore dell’appalto de quo (ex legge n. 1133/1971), ha sopportato l’onere economico collegato all’aggravio di costi e all’impiego di materiali non corrispondenti a quelli indicati in progetto e per questa ragione si è costituito parte civile nel procedimento penale. Nei confronti di tale Amministrazione il M. era legato, all’epoca dei fatti, da rapporto di servizio, in quanto svolgeva funzioni di Ingegnere Capo presso il Provveditorato alla OO.PP. - Servizio Operativo di Ancona. Per di più, l’appellante ricopriva anche il ruolo di Direttore dei Lavori, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel riconoscere la sussistenza del rapporto di servizio fra l’Amministrazione committente ed il Direttore dei lavori che, esercitando funzioni o potestà normalmente spettanti a quest’ultima, si inserisce stabilmente e continuativamente nella organizzazione amministrativa della P.A.. (Cass. S.U., 5.4.1993, n. 4060; 11.4.1994, n. 3358; Corte conti, Sez. Riunite, 4.01.1993 n. 817; Sez Giur.le Veneto, 8.4.2002, n. 126; 27.6.2001, n. 1141; Sez. Giur.le Marche, 7.11.2006, n. 803)
Nel rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal M. questo giudice condivide pienamente le argomentazioni della sentenza appellata in merito al concetto di Stato unitariamente inteso, quale persona giuridica unitaria ed unico centro di attribuzione in relazione alla personalità, che prescinde da qualsiasi distinzione fra le diverse Amministrazioni dello Stato: osservazioni che il Collegio non ritiene di disattendere e da cui non ha, pertanto, motivo di discostarsi.
Quanto all’eccepito difetto di giurisdizione con riferimento al danno non patrimoniale, si deve precisare che il pregiudizio all’immagine investe soprattutto il Ministero dei Lavori Pubblici, per l’ incapacità dimostrata dalla struttura nella costruzione di un complesso carcerario dotato delle necessarie caratteristiche di massima sicurezza, a causa delle condotte illecite di propri funzionari o di soggetti comunque legati ad essa da rapporto di servizio. In secondo luogo, è sempre e comunque il Ministero dei Lavori pubblici a subire un grave discredito per la situazione di generalizzata corruttela che è venuta alla luce con le indagini (si confronti la motivazione della sentenza penale di appello e la sentenza parziale della Sezione marchigiana), che ha trovato ulteriore ma non esclusiva modalità di manifestazione negli accordi tangentizi oggetto di paralleli processi penali, accordi rivelati dalle confessioni dei privati imprenditori e dalle ammissioni degli indagati (M. e M.) versate agli atti dal requirente contabile.
Da ultimo, in ordine al paventato difetto di giurisdizione è appena il caso di menzionare la ormai copiosa giurisprudenza che, per l’esigenza di assicurare un risarcimento ai diritti fondamentali della persona, ha esteso la nozione di danno non patrimoniale a tutte le ipotesi di pregiudizio arrecato ad “interessi non economici aventi rilevanza sociale”, con particolare riguardo alle lesioni di diritti fondamentali dell’uomo e degli altri soggetti giuridici, che la Cassazione ha devoluto alla giurisdizione del giudice contabile (Cass., SS.UU., 25 giugno 1997, n. 5668; n. 12041 del 1997; n. 744 del 1999; n. 98 del 2000; n. 179 del 2001; n. 10730 del 2003).
Con orientamento consolidato la Cassazione ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione non solo quando “si assuma sussistente il danno erariale, ma anche quando sussista il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dell’Amministrazione” (Cass. Sez. Un., n. 98/2000) che, com’è noto, può non comportare una lesione del patrimonio inteso in senso economico, ma solo del patrimonio in senso ampio, comprensivo dei c.d. diritti della personalità.
La prescrizione - Tutti e tre gli appellanti hanno eccepito la prescrizione dell’azione del P.M. contabile per avvenuto decorso del relativo termine; in particolare la difesa del M. ha precisato che il termine prescrizionale da applicare nella specie è quello quinquennale e non decennale e che la costituzione di parte civile del Ministero dei Lavori Pubblici nel processo penale appare tardiva in quanto avvenuta nel corso della prima udienza dibattimentale del giorno 14 ottobre 1992, allorquando il termine quinquennale era ampiamente spirato in relazione a tutti i fatti oggetto dell’imputazione nel processo penale.
Con riferimento alla posizione del P., analoga a quella del deceduto M., si osserva che, come già avvenuto per il difetto di giurisdizione, anche l’eccezione di prescrizione è stata rigettata dalla Sezione di primo grado con la sentenza parziale n. 2020/1998. Pertanto l’eccezione avrebbe dovuto essere riproposta con l’impugnazione della citata sentenza parziale; ma né il P. né il M. hanno formulato riserva di appello e neppure hanno impugnato tale sentenza; sicchè l’ eccezione non può essere sollevata in questa sede, per intervenuto giudicato.
Quanto al M., se è pur vero che egli è l’unico ad aver proposto riserva di appello avverso la sentenza parziale, tuttavia non risulta, dagli atti e memorie del giudizio di primo grado, che all’epoca il M. avesse espressamente sollevato eccezione di prescrizione; quindi tale eccezione, se effettivamente proposta per la prima volta con il gravame, contrasterebbe con il divieto, di cui all’art. 345 c.p.c., di formulare nuove eccezioni in appello che non siano rilevabili d’ufficio. Poiché però la sentenza di primo grado ne fa menzione (p.22) si ritiene, per completezza, di precisare comunque che l’eccezione è da respingere, in ciò confermando le motivazioni della sentenza parziale n. 2020/’98, secondo cui il termine da applicare nella specie è quello decennale ai sensi degli artt. 252 disp. Att. c.c. e 3, 1° comma lett. c) del D.L. n. 543/96 conv. in L. n. 639/96, anche in aderenza alla interpretazione costituzionale (ord. n. 268/92) che ha precisato che il nuovo termine quinquennale non può decorrere anteriormente all’entrata in vigore della legge che lo prevede.
Ma l’eccezione di prescrizione è da respingersi anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di danno occulto.
Questo organo giudicante rileva infatti che nella specie si è in presenza di fatti dolosi, come tali ritenuti naturalmente occulti, cioè volti a sottrarre alla consapevolezza e conoscenza altrui il reale stato delle cose, e pertanto per essi la prescrizione comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, della legge n. 20/1994, dalla data della scoperta del fatto dannoso occultato. In ragione dell’intenzionale occultamento della situazione lesiva per l’Erario da parte degli appellanti il dies a quo della prescrizione, per l’esercizio del diritto risarcitorio dell’Amministrazione danneggiata e per la parallela azione di responsabilità del Procuratore Regionale, va ricondotto al momento in cui si verifica la scoperta del fatto lesivo intenzionalmente occultato.
Non deve trascurarsi, cioè, che in ipotesi dolosa, quale quella all’esame, la prescrizione decorre dal momento della reale conoscibilità dei fatti, e sul punto la giurisprudenza è ormai costante e condivisa da questo Collegio, cosicché la data che più correttamente deve prendersi a riferimento quale dies a quo della prescrizione deve individuarsi con la data di rinvio a giudizio, che nella specie è il 16 luglio 1992, data in cui i fatti, dopo le indagini penali e l’incidente probatorio del GIP, hanno assunto i requisiti della obiettiva conoscibilità sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo e si sono concretamente delineate l’entità del danno erariale e le condotte penalmente rilevanti a carico degli imputati, suscettibili di valutazione anche ai fini del giudizio di responsabilità (Sez. Lazio, n. 642/2000 e n. 715/2000).
Ciò trova puntuale conferma normativa nell’art. 2935 c.c., in base al quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale per il danno all’immagine, è pur vero che i primi articoli di stampa sulla vicenda risalgono al febbraio 1989; tuttavia anche per il danno al prestigio dell’Amministrazione appare più prudente attendere che il fatto penalmente rilevante che ha dato origine al clamor fori formi oggetto, quanto meno, di decreto di rinvio a giudizio, poiché spesso una iniziativa anticipata del Procuratore Regionale rischia di non sortire utili effetti se, come a volte accade, il presunto responsabile coinvolto nelle indagini penali non venga poi neppure rinviato a giudizio.
Per tali considerazioni reputa questo Giudicante che anche per il danno all’immagine il dies a quo del termine prescrizionale vada ancorato ad un evento certo che conferisca, per così dire, il crisma della attendibilità alla impostazione accusatoria e che, nella fattispecie, è il rinvio a giudizio del 16 luglio 1992.
Trattandosi in entrambi i casi di fatti anteriori al 15 novembre 1993, gli stessi rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 1, comma 2 ter, della L. n. 20/1994, come introdotto dalla L. n. 639/1996, secondo cui l’eventuale prescrizione si sarebbe prodotta al compiersi del decennio e comunque entro il 31 dicembre 1998.
Quindi l’atto di citazione, depositato il 23 luglio 1997, è ampiamente tempestivo.
In ogni caso l’indicato termine prescrizionale è stato interrotto sia dalla costituzione di parte civile dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici nel processo penale, avvenuta in data 14 ottobre 1992, sia dalla notifica degli inviti a dedurre, in data 21 novembre 1995.
Peraltro i vari atti interruttivi (che, nella specie, appaiono comunque superflui) si sono succeduti sempre addirittura prima del decorso del quinquennio, sicchè l’atto di citazione deve considerarsi tempestivo anche ove volesse sostenersi (per assurdo) che il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale.
Quanto alla paventata improcedibilità dell’azione da parte del P.M. contabile per effetto della intervenuta costituzione di parte civile della P.A., la più recente giurisprudenza - condivisa da questo Collegio - ha sostenuto che la costituzione dell’Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche se in riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non esclude l’interesse del P.M. ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità, diversi restando comunque gli oggetti degli illeciti penali e degli illeciti amministrativo- contabili, le situazioni giuridiche soggettive tutelate, la natura giuridica delle due azioni, dispositiva quella civile e pubblica, indisponibile ed irretrattabile quella amministrativa (Corte conti, Sez. I Centrale, 15 marzo 2002, n. 95/A; 18 febbraio 2002, n. 48/A; 16 giugno 2003, n. 210/A).
E così pure si è affermato che la condanna, in sede penale, al quantum debeatur non preclude il giudizio della Corte dei conti qualora siano ravvisabili profili di maggior danno (Corte dei conti, sez. I, 2 marzo 2004, n. 74); che la preclusione all’esercizio dell’azione del P.M. contabile può intervenire solo in presenza di integrale ed effettivo ristoro del danno (Corte dei conti, Sez. I Centr., 14 novembre 2000, n. 331/A; 22 gennaio 2002, n. 16; 2 ottobre 2002, n. 336; 30 settembre 2003, n. 324; Sez. III 19 febbraio 1999 n. 32); che non sussiste bis in idem se il Procuratore Regionale agisce per un danno eccedente quanto già ottenuto dall’Amministrazione a seguito della costituzione di parte civile in sede penale, salvo a tener conto in sede esecutiva delle somme versate a titolo risarcitorio (Corte dei conti, sez. I, 2 marzo 2004, n. 74); fino alla pronuncia del Giudice delle leggi che ha affermato la piena autonomia delle due azioni, suggerendo il ricorso allo strumento interpretativo dell’art. 538 comma 2, c.p.p. per risolvere il problema di raccordo fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, così limitando la competenza del giudice penale alla sola condanna generica laddove per la liquidazione sia prevista la competenza del giudice contabile (Corte Cost. 13 luglio 2007 n. 272).
Integrazione del contraddittorio - L’appellante M. ha formulato, in appello, richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei vertici del Provveditorato Regionale alle OO.PP., del Direttore degli istituti di Prevenzione e Pena, dei componenti del C.T.A. ecc. che avrebbero espresso pareri o approvato le varianti nella esecuzione dell’opera.
L’eccezione, che non sembra essere stata formulata in primo grado, non merita accoglimento, in quanto il quadro di responsabilità che emerge dagli atti versati in giudizio appare ormai acclarato con sentenza definitiva, e così pure le modalità con cui le attività dolose e produttive di danno erariale sono state realizzate. Il Collegio non ritiene, pertanto, sussistenti ulteriori responsabilità nella vicenda in questione che possano giustificare una integrazione del contraddittorio, sia perché il danno è derivato da comportamenti illeciti posti in essere dagli appellanti nella fase esecutiva dei lavori che non hanno riguardato né la fase di progettazione né quella di controllo degli atti da parte degli organi superiori; sia perché costoro non erano in condizione di conoscere la reale consistenza dell’ opera, dal momento che gli atti amministrativi venivano falsificati. Occorre inoltre sottolineare che i pareri ed i controlli amministrativi non hanno avuto efficienza causale sul danno né giustificano l’illecito comportamento degli appellanti, né vi fui mai avallo dell’Amministrazione sulle specifiche contestazioni in esame.
Richiesta di acquisizioni istruttorie - Venendo al merito della controversia, occorre inizialmente esaminare, per rigettarle tutte, le richieste istruttorie avanzate dalle difese degli appellanti.
Per quanto riguarda le istanze di esibizione formulate dall’appellante M., riguardanti “tutti gli atti tecnici, progettuali e contabili, progetti, voti, perizie, decreti, contratti, contabilità e quant’altro in possesso delle Amministrazioni interessate”, asseritamente idonei a consentire una più corretta quantificazione del danno erariale, si osserva che le richieste si presentano assolutamente generiche, e quindi sono inammissibili in quanto in contrasto con l’art. 94 disp. att. c.p.c., a mente del quale tali istanze devono contenere la specifica indicazione del documento o della cosa di cui si chiede l’esibizione; in ogni caso, tali istanze non possono avere ingresso in questa sede perché non sollevate in primo grado.
Del pari va respinta, perché assolutamente generica, la richiesta di acquisizione di “tutti gli atti progettuali e di contabilità” valutati dai periti del GIP durante la stesura della relazione; si tratta peraltro di richiesta formulata dal M. nella successiva memoria del 18 aprile 2007, che non è stata dedotta in primo grado e che si presenta inammissibile in quanto introduce un nuovo tema di indagine e implica la valutazione di fatti e circostanze prima non dedotti.
Richiesta di nuova c.t.u. - Non appare indispensabile, ai fini della presente decisione, l’ acquisizione di ulteriore consulenza tecnica di ufficio, rilevando il Collegio che sono già state versate agli atti di causa le numerose perizie espletate nel corso del giudizio penale e quelle depositate dalle parti; che sia il Pubblico Ministero in citazione che il collegio di prime cure hanno tenuto conto, per la quantificazione del danno erariale, della perizia degli ingg. Agostinacchio e Munafò richiesta dal Gip in sede penale, la cui attendibilità e coerenza è stata ripetutamente confermata nei vari gradi del giudizio penale; che tale perizia, assunta con le particolari garanzie dell’incidente probatorio ( e quindi in contraddittorio fra le parti), è stata autonomamente valutata in sede contabile per la quantificazione dei fatti dannosi da parte dei primi giudici, i quali hanno determinato il danno operando una valutazione equitativa solo nelle limitate ipotesi in cui il pregiudizio erariale, pur ontologicamente certo, non era stato quantificato dai periti con criteri matematici.
Pertanto ogni aspetto controverso appare abbondantemente sceverato, dal momento che sia la parte pubblica che le parti private hanno potuto rappresentare, in primo grado, la questione dal punto di vista tecnico al giudice e formulare le proprie controdeduzioni.
Si deve poi considerare che sui fatti materiali produttivi di danno (e cioè i falsi, le difformi contabilizzazioni, la realizzazione di opere non conformi alle previsioni di contratto, ecc.) si è ormai formato il giudicato, sicchè superflue appaiono nuove acquisizioni peritali, non ultima la perizia dell’Ing. Gaglio allegata dalla difesa del M. alla memoria depositata in appello il 18 aprile 2007; per cui la causa si presenta, anche sotto tale profilo, ormai matura per la decisione.
Né può imputarsi al Collegio di primo grado di non aver tenuto conto delle perizie di parte, poiché tali elaborati, secondo pacifica giurisprudenza, costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e - come nel caso di specie - conformi al parere del C.T.U.; né è tenuto a motivare espressamente l’eventuale diniego di rinnovo di consulenza tecnica d’ufficio quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti (Cass. Lav., 6.05.2002, n. 6432; Sez. III, 25.11.2003, n. 17906).
Per tali considerazioni si ritiene che non meriti accoglimento la richiesta di rinnovazione di consulenza tecnica in appello.
La responsabilità degli appellanti - La difesa del M., nell’avanzare richiesta di riforma della sentenza impugnata, ha eccepito la mancanza di dolo nel comportamento dell’appellante, sostenendo che nei suoi riguardi non può ritenersi determinante la condanna penale dibattimentale per il reato di falso, mentre in relazione ai reati di frode nelle pubbliche forniture e di truffa egli ha rilevato l’intervenuto proscioglimento in sede penale per maturata prescrizione.
L’eccezione non ha pregio.
Il processo penale e le prove acquisite nel corso del presente giudizio hanno dimostrato che gli appellanti contribuirono in maniera determinante alla realizzazione di una struttura carceraria che presentava numerose difformità rispetto ai lavori previsti in contratto.
è stato contestato in primo grado agli odierni ricorrenti di aver causato un notevole indebito esborso di somme all’Amministrazione statale, attraverso la falsa attestazione, in varie relazioni a perizie di variante, nei libretti delle misure, nei sommari, nei registri, negli altri atti contabili (per quanto riguarda il M.), nei verbali di visita al cantiere e negli atti finali di collaudo (per quanto riguarda, oltre il M., i componenti della Commissione di collaudo) della corrispondenza sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo dei lavori con quelli previsti; attraverso la falsa attestazione della congruità dei prezzi, in realtà enormemente superiori a quelli di mercato, e la falsa dichiarazione di conformità delle modalità di calcolo degli stessi.
Come correttamente rilevato dai primi giudici, la responsabilità di M. e di P. (nonché M.) per il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.) risulta definitivamente acclarata in sede penale, e confermata, nei termini di cui si dirà, nei tre gradi di giudizio. La motivazione della sentenza della Corte di appello penale ha infatti precisato, per quanto concerne i reati di falso, che “è emerso dalla espletata perizia che i prezzi esposti nelle varie relazioni ….erano stati considerati falsamente congrui e conformi a quelli di mercato, mentre in effetti erano enormemente superiori….ed investono diffusamente tutte le lavorazioni (ad. es: formazione di tracce +400%; verniciatura tubi +650%; fissaggio mensole +354%; compenso ferro nervato +250%)…. Tutto ciò aveva portato alla lievitazione dei costi dell’opera in modo enorme con grave danno della pubblica Amministrazione ed è evidente che tali false attestazioni erano necessarie, sotto un profilo logico, al fine di consentire alla ditta contraente un margine adeguato per poter pagare quanto illegittimamente gli veniva richiesto dagli infedeli pubblici funzionari”.
Tale impianto accusatorio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, che ha precisato, quanto all’elemento materiale del falso, che la valutazione del collegio era stata fatta mediante un raffronto fra il materiale impiegato e quello previsto non soltanto nel contratto originario, ma anche nelle successive varianti ed era stata riscontrata la falsità dell’asserita corrispondenza: tale precisazione, afferendo ai fatti materiali sui quali si è formato il giudicato penale vincolante per questo giudice, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., toglie pregio alla doglianza del M., secondo cui i periti non avrebbero valutato, nel calcolo del danno, le modifiche delle lavorazioni intervenute a seguito di autorizzazioni ministeriali tradottesi in successive varianti.
Di fronte al giudicato penale dibattimentale la sussistenza dei fatti materiali sopra descritti, e quindi la condotta penalmente rilevante degli appellanti e la commissione degli stessi fatti da parte dei ricorrenti fanno stato anche nel giudizio amministrativo per le responsabilità finanziarie, come dispone l’art. 651 c.p.p.
Le difformità nella esecuzione dell’opera, poi, risultano incontestabilmente acclarate dalle perizie assunte durante il procedimento penale, fra cui quella degli ingg. D’Alessio e De Grassi, e la perizia dell’ing. Agostinacchio e dell’ing. Munafò, espletata su richiesta del GIP. Quest’ultima, in particolare, ha rilevato:
- che sussiste una difformità sostanziale tra i materiali che dovevano essere forniti secondo il contratto e quelli realmente posti in opera, nonostante tutte le varianti che nel tempo sono state apportate al contratto: anche sotto tale profilo, quindi, è da respingere la doglianza del M., che invece sostiene che non sarebbero state prese in considerazione dai periti le modifiche oggetto di successive varianti;
- che sussistevano difformità nella realizzazione dell’opera rispetto alle previsioni contrattuali in relazione al cunicolo tecnologico, al riempimento del piano interrato, alle murature in mattoni pieni superiori a una testa, ai pannelli in cemento armato per sotto-finestre, ai serramenti e alle inferriate;
- che, nello specifico, le murature perimetrali dovevano essere effettuate con mattoni pieni ad una testa, mentre in realtà vennero utilizzati mattoni forati doppio UNI, con conseguente minore sicurezza in caso di eventuali tentativi di evasione e minore isolamento termico e acustico, oltre all’evidente fornitura di aliud pro alio; il cunicolo tecnologico doveva essere costruito in cemento armato, (come previsto anche dal contratto aggiuntivo del 19.3.1981) ma nella realtà è stato costruito con mattoni doppio UNI; i pannelli sottofinestra dovevano essere in cemento armato, mentre in effetti sono stati realizzati in blocchi forati; le inferriate, per le quali era previsto l’utilizzo di acciaio al cromo manganese, con requisiti di altissima sicurezza in termini di durezza, sono state invece realizzate in acciaio tipo 100 CR6, che si è rivelato inidoneo all’uso cui è stato destinato proprio perché più fragile di quello richiesto; anche gli infissi, previsti in contratto in ferro, furono poi forniti in alluminio.
Il Collegio condivide le osservazioni del giudice di primo grado in merito alla piena attendibilità della perizia Agostinacchio-Munafò (utilizzata per la determinazione del danno), confermata durante tutto lo svolgimento del processo penale, come rileva la sentenza della Corte di Appello n. 1903/2000, la quale ribadisce che tale perizia “si presenta immune da vizi logici e segue un iter argomentativo degno di essere condiviso per la conformità a dati fattuali ed emergenti da valutazioni concrete e prassi basate su pregresse esperienze costruttive, né valgono a contrastare la stessa le argomentazioni delle varie consulenze di parte, laddove nessun elemento fattuale nuovo esse apportano…”
Contrariamente a quanto sostenuto dal M., la circostanza che nei suoi confronti, anche a causa della valutazione delle attenuanti, sia stata dichiarata la prescrizione per le imputazioni di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.) non impedisce al giudice contabile di utilizzare comunque le fonti di prova e tutto il materiale probatorio emersi in sede penale, allo scopo di raggiungere il libero convincimento in ordine alla sussistenza del danno ed alla conseguente responsabilità degli appellanti, anche se per i suddetti reati non si è giunti ad una pronuncia vincolante per il giudizio di responsabilità amministrativa.
Quanto premesso trova altresì conferma nella considerazione, di non poco momento, che nella specie il giudice penale non si è limitato a dichiarare l’intervenuta prescrizione dei suddetti reati, ma ha affermato la sussistenza dei fatti costitutivi di tali illeciti penali e la loro commissione da parte dell’ing. M.
I passaggi argomentativi della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1903/2000 non lasciano adito a dubbi, con riferimento alla frode nelle pubbliche forniture e alla conseguente truffa: “Invero dalla perizia espletata emerge in modo chiaro ed evidente quanto precisato nei vari capi di imputazione….da tale perizia emerge in modo chiaro come sussiste una difformità sostanziale tra i materiali che dovevano essere forniti secondo il contratto…sono sufficienti tali difformità sostanziali per evidenziare la sussistenza del reato di cui all’art. 356 c.p. sia sotto il profilo della consegna dell’aliud pro alio sia sotto il profilo delle difformità qualitative intrinseche del materiale posto in opera….di tale reato debbono indubbiamente rispondere sia il M. che il F. è evidente che sussisteva un pieno accordo criminoso tra i primi due imputati, il M. quale ingegnere capo del Provveditorato alle OO.PP. e Direttore dei lavori ed il secondo quale legale rappresentante della Ditta omissis, accordo che doveva necessariamente esistere altrimenti le difformità riscontrate non potevano essere poste in essere”.
Tale impianto accusatorio non è stato travolto dalla sentenza di Cassazione (n. 1739/2001), che ha invece confermato che il reato di falso era stato commesso dai pubblici funzionari odierni appellanti in quanto “reato strumentalmente necessario per la truffa e la frode nelle pubbliche forniture, di cui il M. è stato ritenuto motivatamente responsabile unitamente al F., benché, anche per la concessione delle attenuanti generiche, ne sia stata dichiarata l’estinzione per prescrizione”.
Per analoghe considerazioni non possono trovare accoglimento le doglianze dell’appellante P., miranti a negare la sussistenza di dolo o di colpa grave o di qualunque tipo di negligenza o omissione nello svolgimento del proprio incarico, e tendenti ad addossare l’esclusiva responsabilità delle condotte illecite al Direttore dei Lavori M.
Anche nei riguardi dei Componenti tecnici della Commissione di collaudo (P. e M.) non può non riconoscersi che le sentenze penali ne confermano con valore di giudicato la responsabilità per i reati di falso di cui al capo F) della rubrica, unitamente al M. Per la Corte di appello penale tale reato “è pienamente provato, sussistendo la prova certa che il verbale di collaudo attesta circostanze false. Falsa è infatti l’attestazione (verbale di collaudo del 16.09.1987) che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali e che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto; che i criteri esecutivi adottati si possono ritenere accettabili ed infine che esiste corrispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nei libretti delle misure e nel registro di contabilità riassunto nello stato finale. Tutto falso, poiché è stato utilizzato materiale diverso da quello di cui ai vari contratti, sia perché i prezzi erano stati volutamente gonfiati; tutto falso perché tale verbale doveva coprire le irregolarità commesse nella costruzione dell’opera”.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 1739/2001, nel confermare la citata linea argomentativa, specifica che per il P. ed il M. l’assoluzione dalla frode è intervenuta “solo per la mancanza di prova di un accordo preventivo o posto in essere nella immediatezza dei fatti, ma ciò non toglie che al momento in cui fu commesso il falso fosse consapevolmente voluto, perché necessario per coprire l’illecito e integrante una sorta di favoreggiamento”.
Le considerazioni che precedono inducono questo organo giudicante a confermare il verdetto di piena responsabilità degli appellanti già pronunciato in primo grado, e a condividere le considerazioni sulla natura dolosa dell’elemento soggettivo, che del resto discende inevitabilmente dalle condotte di reato o comunque penalmente rilevanti realizzate dai ricorrenti. I fatti materiali acclarati in sede penale fanno stato nel giudizio di responsabilità e dimostrano che le falsificazioni contabili si sono effettivamente verificate, che i prezzi dichiarati congrui erano in realtà enormemente gonfiati, che le difformità delle opere rispetto al capitolato si sono realizzate, che i verbali di collaudo attestavano una corrispondenza di materiali e di lavorazioni che non trovava riscontro nei progetti e nei contratti. Inoltre le risultanze delle perizie espletate hanno confermato che, indubbiamente, si è verificata una difformità fra il previsto e l’eseguito, che in molti casi è stato fornito un aliud pro alio, e che di tali evidenti difformità è mancato qualunque tipo di riscontro da parte dei collaudatori con corrispondente ingente danno per l’Amministrazione finanziatrice.
Trattandosi di materiali o lavori diversi da quelli previsti, ovvero addirittura non effettuati, nessuna influenza poteva avere, ai fini di un esatto controllo, l’utilizzazione del carcere o una presunta scarsa manutenzione dello stesso.
Né può disconoscersi, come anticipato dal primo giudice, la sapiente regia del M., che rivestendo il doppio ruolo di direttore dei lavori e di ingegnere capo interloquiva in via elusiva con l’appaltatore, aveva la speciale responsabilità del controllo di tutte le forniture e dei materiali usati, della buona e puntuale esecuzione del lavori e attestava la congruità dei prezzi applicati e la conformità delle esecuzioni ai progetti approvati e alle prescrizioni contrattuali.
Non meno rilevante, anzi indispensabile, l’apporto illecito dei componenti della Commissione di collaudo, fra cui il P., che attestando falsamente la conformità al contratto dei riscontri periodici in cantiere, la congruità dei prezzi, la regolare contabilizzazione e la corrispondenza al pattuito di quanto eseguito nel verbale di collaudo finale (i rilievi dagli stessi effettuati hanno sempre riguardato aspetti marginali) hanno permesso che l’intera operazione fosse condotta a termine, con corrispondente danno erariale.
Il tutto, naturalmente, in un contesto di corruttela che ha avuto in M. un attivo protagonista, interessato vivamente a richiedere tangenti al titolare della ditta appaltatrice, come è emerso dagli interrogatori, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite e dalle stesse ammissioni del M. (cfr. sentenza Trib. Ancona n. 252/96 del 24.09.1996, in atti) e dagli altri atti del processo per tangenti versati in giudizio dal Procuratore Regionale; come, del resto, è confermato dalle sentenze penali (Corte di appello n. 1903/2000 e Cassazione n. 1739/1002) che citano episodi di corruzione del M. ricollegati alla realizzazione del carcere di Montacuto pur non avendo gli stessi formato oggetto di specifica impugnazione in quel processo.
Quanto premesso induce il Collegio a ritenere pienamente sussistente il nesso di causalità fra le illecite condotte innanzi descritte ed il danno erariale cagionato, e pertanto a respingere anche l’eccezione di genericità della motivazione della sentenza appellata, formulata, in ordine alle proprie personali responsabilità, dai componenti della Commissione di Collaudo, atteso che, se è vero che il primo giudice riconosce al M. il ruolo, assolutamente condiviso, di protagonista principale nell’attività illecita di cui è causa, tuttavia non omette di precisare e di indicare l’apporto, parimenti determinante, delle falsificazioni commesse dal P. e dal M., in un’ottica generale in cui, come spiegato dai giudici penali, il reato di falso aveva valenza strumentale per la realizzazione dei reati di truffa e di frode nelle forniture ed era motivato dall’intento di coprire le irregolarità poste in essere nella costruzione dell’opera.
Il danno patrimoniale - Se, dunque, la responsabilità amministrativa degli appellanti emerge dalle sentenze di condanna penali, circa l’an e il quantum del danno patrimoniale è da dire che il Collegio di primo grado ha tenuto conto, come il P.M. in citazione, della relazione dei periti del GIP, ingg. Agostinacchio e Munafò, ricorrendo in modo ragionevole alla valutazione equitativa nelle ipotesi in cui i periti non avevano potuto quantificare con criterio matematico un danno che, comunque, è stato dimostrato come certo.
Ulteriore doglianza degli appellanti, sotto tale aspetto, è che il Collegio di prime cure non avrebbe valutato la relazione dei periti di parte, prof. Menditto e Ing. Antonucci, ma avendo tale organo giudicante accolto, motivatamente, le considerazioni dei periti del GIP - la cui attendibilità è stata innanzi illustrata - non era necessario replicare, analiticamente, alle considerazioni del consulente delle parti private, come già si è precisato innanzi nel paragrafo riguardante la richiesta di nuova C.T.U.
L’errore di calcolo nel danno da precinta - La difesa del M. ha lamentato (appello pag. 63) un errore di calcolo che si sarebbe verificato nella quantificazione del danno per la precinta, riportato nella sentenza appellata. è stato osservato che la sentenza stima tale danno in Lire 610.000.000 (pag. 43), indicando a supporto la perizia Agostinacchio-Munafò (pag. 96), nella quale invece tale maggior costo viene quantificato in Lire 480.831.825.
Il Collegio riconosce che, effettivamente, l’indicazione dell’importo di 610 milioni di lire è frutto di un errore di calcolo del primo giudice, poiché sia la perizia del GIP (p. 96) sia l’atto di citazione (p. 22) quantificano il maggior danno collegato alla realizzazione della precinta in Lire 480.831.825. Occorre pertanto procedere alla correzione di tale errore di calcolo sottraendo, dal danno totale complessivo indicato a pagina 43 della sentenza di primo grado (Lire 2.941.500.000), la differenza fra i due importi sopra indicati (L. 610.000.000 - L. 480.831.825 = Lire 129.168.175), ottenendo così il nuovo totale di Lire (L. 2.941.500.000 - L. 129.168.175) = L. 2.812.331.825, pari ad Euro 1.452.448,00. La correzione dell’ errore materiale andrà a ridurre corrispondentemente anche le quote di danno attribuite ai responsabili.
L’asserito errore di calcolo per le mura perimetrali esterne - Non costituisce, invece, errore materiale o duplicazione di danno quello che la difesa del M. segnala - peraltro non con l’atto di appello, ma nella successiva memoria depositata il 18 aprile 2007 (pag. 13) - con riferimento agli intonaci esterni.
Si tratta di un importo (Lire 116.000.000) che è stato in realtà, correttamente calcolato dai periti, e quindi dai primi giudici, quale sovrapprezzo non giustificato per aver applicato, sugli “intonaci esterni” in cemento armato, un intonaco e un successivo rivestimento con finitura in granigliato di marmo, inizialmente non previsto, con un aggravio di costo pari a L. 17.000 al mq., per un totale di L. 116.000.000, mentre originariamente la finitura esterna era prevista a faccia vista (cfr. perizia Agostinacchio-Munafò, pag. 94, punto H e sentenza, pag. 42).
Contrariamente a quanto afferma la difesa del M., non presenta duplicazione di costo o errore materiale il calcolo del danno (valutato equitativamente L. 500 milioni) derivante dall’aver realizzato le “mura perimetrali esterne”, invece che con mattoni pieni, con mattoni forati doppio UNI rifiniti con listelli di cotto applicati su intonaco a cemento (sentenza n. 805/2002, pag. 42). Si deve chiarire a tal proposito che avere quantificato tale danno, equitativamente, in Lire 500.000.000 (piuttosto che in Lire 346.195.400 come indicato a pag. 7 e segg. dell’atto di citazione) è da imputarsi non ad una duplicazione del costo degli intonaci, come afferma l’appellante, bensì alla circostanza che il Collegio di prime cure - come chiaramente emerge dalla motivazione della sentenza, pag. 42 - ha attribuito una valutazione economica anche al pregiudizio derivante dalla conseguente “minore resistenza ad atti di effrazione” e dal “minore isolamento termico ed acustico” che la modifica dei rivestimenti esterni aveva comportato.
Non a caso, peraltro, la perizia Agostinacchio-Munafò tiene nettamente distinte la quantificazione del danno derivante da “mura perimetrali esterne” (pag. 84, punto D) da quella derivante dagli “intonaci esterni”, non previsti in contratto e applicati alle strutture esterne in cemento armato diverse dalle pareti perimetrali (pag. 94, punto H).
Il danno non patrimoniale o di immagine - Per quel che concerne le contestazioni sul danno all’immagine subito dall’Amministrazione di appartenenza, si premette che la natura di questo tipo di danno consente di prescindere sia dalla reale effettuazione di spese per il ripristino del bene immateriale leso o dalla loro programmazione (Sez. Lazio, n. 1723 del 11.4.2001; n. 3945 del 5.11.2001) sia dall’analitica dimostrazione dei costi sopportati o sopportabili per la reintegrazione del bene leso, essendo sufficiente fornire anche solo un principio di prova (Sez. II centr., n. 338/2000) e ben potendo il prudente apprezzamento del giudice fondarsi su circostanze ed elementi disparati (Sez. II, n. 130 del 17.4.2002).
Tale tipo di danno presuppone l’esplicazione di una condotta che abbia causato la reiterata violazione dei doveri di servizio e abbia comportato una lesione all’immagine dell’ente. Nella fattispecie la scoperta del fatto, il risalto dato allo stesso dalla stampa, i procedimenti giudiziari protrattisi per anni nei confronti degli appellanti hanno determinato, secondo quanto comunemente è percepito, un discredito per l’amministrazione di appartenenza.
Quanto all’affermata necessaria dimostrazione di specifiche spese dirette al ripristino del bene giuridico leso, si osserva che pur non essendo mancata, in passato, una giurisprudenza della Corte dei conti che ha ritenuto “necessaria la specifica dimostrazione di spese per il ripristino del bene immateriale dell’Amministrazione”, quella più recente, oramai consolidata, non ritiene necessaria la suddetta dimostrazione, in maniera più coerente con quanto sostenuto dalla Suprema Corte e dalla stessa giurisprudenza civile di merito che, nel caso di danno all’immagine subito da persone giuridiche, distingue il danno evento, costituito dalla lesione all’immagine ed alla reputazione, dalle conseguenze patrimoniali negative che, eventualmente, ne sono conseguite.
Per tali ragioni va respinto anche il motivo di appello relativo alla necessità di prova delle spese sostenute, in quanto la lesione della reputazione degli enti pubblici è considerata autonomamente indennizzabile, indipendentemente dagli effetti patrimoniali negativi che ne derivano, risarcibili eventualmente ad altro titolo (Corte dei conti, Sez. riun. n. 10/2003/QM del 12/3/2003; Sez. I n. 82 del 2000; n. 56 del 2003 e n. 94 del 2007; Sez. II n. 298 del 2000; n. 80 del 2003 e n. 27 del 2004; Sez. III n. 242 del 2000 e n. 279 2001;Sez. Lombardia n. 1954 e n. 1696 del 2002, Sez. Lazio n. 2464 del 2002).
Con riferimento, poi, all’entità del danno addebitato ai ricorrenti, reputa questo Giudicante che, ai fini della sua determinazione la Corte Territoriale abbia fatto pertinente e corretto uso del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 cod. civile; di modo che vanno respinte le doglianze di quella difesa afferenti alla carenza probatoria in ordine al quantum debeatur.
Invero, anche in virtù dei principi espressi dalla sentenza n. 10/QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte, ai fini della quantificazione si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino già sostenute, a quelle ancora da sostenere. Il danno esistenziale è infatti pregiudizio che si proietta nel futuro e, pertanto, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi che sarà onere del danneggiato fornire e la relativa liquidazione non potrà che avvenire in via equitativa. In quest’ultimo caso tale valutazione, ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi su prove, anche presuntive od indiziarie, tra cui le conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo dell’immagine.
Sussiste poi la possibilità di ricorrere, per la quantificazione del danno, a parametri diversi da quelli desumibili dalle spese, sostenute o da sostenere, per il ripristino dell’immagine. In via generale, i parametri da utilizzare in concreto per la quantificazione vanno rimessi alla valutazione che, nella propria discrezionalità, ciascun giudice saprà trarre dalle singole fattispecie (Sez. I Centrale, 11 luglio 2007, n. 194).
Nel caso di specie il Collegio reputa che il riferimento all’onere finanziario ed ai costi aggiuntivi approntati e da approntare dall’Amministrazione per il ripristino del prestigio leso, nonché per correggere gli effetti distorsivi e la diminuzione di potenzialità organizzativa ed operativa indotta dall’operato illecito dei convenuti, appare del tutto sufficiente a soddisfare l’onere probatorio imposto dal menzionato art. 1226 c.c.
Sussistono poi nella fattispecie, come già rappresentato dalla Procura Generale, tutti gli elementi sintomatici elaborati dalla giurisprudenza contabile, per l’individuazione del danno in discussione; sia quelli oggettivi legati alla gravità del fatto ed alla risonanza dello stesso all’esterno ed all’interno dell’Amministrazione, che quelli soggettivi, connessi alle delicate funzioni svolte dagli appellanti.
Pertanto, avendo l’attore pubblico fornito la prova dell’an della lesione all’immagine dell’ente pubblico, il quantum (Euro 100.000,00) è stato correttamente determinato, in via equitativa, dal primo giudice.
La solidarietà - La responsabilità solidale degli appellanti è conseguente, ai sensi dell’art. 1, comma 1 quinquies della legge n. 20 del 1994, al comportamento doloso degli stessi, che emerge dagli atti dell’inchiesta penale, dalle ammissioni, avvenute in tale sede, oltre che dalle stesse sentenze penali, per alcuni aspetti vincolanti per questo organo giudicante, per altri liberamente valutate, che confermano i fatti dannosi e dunque costituiscono elementi idonei a fondare la responsabilità degli appellanti.
Il carattere doloso del comportamento di questi ultimi e la reiterazione delle loro condotte illecite preclude al Collegio di accedere alla richiesta dei medesimi, di contenimento dell’addebito mediante applicazione del potere riduttivo, che presuppone una responsabilità ripartita e non solidale; si osserva comunque che il Giudice di prime cure ha tenuto conto del diverso apporto causale al danno avuto dai componenti della Commissione di collaudo, limitando la loro condanna in solido fino alla concorrenza del 25% del danno totale.
Pertanto non merita accoglimento l’istanza di ripartizione del danno fra tutti i responsabili in luogo della solidarietà e la conseguente richiesta di riduzione dell’addebito.
Le quote di danno dei convenuti deceduti - Va del pari rigettata la richiesta, formulata da tutti gli appellanti, di ridurre il danno complessivamente addebitabile scorporando da esso le quote ascrivibili ai convenuti deceduti.
Al riguardo la sentenza di primo grado ha precisato che nella specie “…nessuna quota può essere considerata “persa” per l’Erario, in quanto non ricorre nella presente fattispecie l’ipotesi della ripartibilità del danno, che è invece applicabile nel casi di concorso soggettivo colposo. ... A proposito del vincolo solidale, si tenga presente che, in base all’art. 1313 cod.civ., persino in caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori… la sua parte di debito è ripartita per contributo fra tutti i condebitori.
Inoltre, a mente dell’art. 1, comma 1 quinquies della legge n. 20 del 1994, la responsabilità contabile è solidale nel caso di illecito arricchimento dei concorrenti ovvero nel caso in cui abbiano agito con dolo, di talché anche in caso di impossibilità di azione nei confronti di uno dei responsabili, la quota imputabile allo stesso graverà per l’intero sugli altri convenuti obbligati solidalmente.
Tale tesi non configge con il principio, pure enunciato dalla prefata legge, della personalità della responsabilità su cui si verte (art. 1 comma 1 quater), atteso che trattasi l’uno del criterio di imputazione del danno, l’altro di modalità di adempimento dell’obbligazione (solidale o parziaria) ai sensi dell’art. 1299 e segg. del codice civile”.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla citata motivazione, che trova conferma nella giurisprudenza di questa medesima Sezione (Sez. I Centrale, 6 febbraio 2007, n. 1) la quale ha elaborato analoghe considerazioni.
La nozione della solidarietà discende dall’art. 1292 c.c. dove al comma 1° si precisa che “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità”.
Analogamente, l’art. 2055 comma 1° del c.c. stabilisce che “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
Ciò premesso, va rilevato che la norma di cui all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 stabilisce che, in caso di fatto dannoso cagionato da più persone, solo i concorrenti che abbiano agito con dolo o abbiano conseguito un illecito arricchimento sono responsabili solidalmente, poiché in tali casi vi è un comportamento riprovevole degli autori dell’illecito che esclude la configurabilità di elementi per la riduzione dell’addebito, né sono ipotizzabili vantaggi per l’Amministrazione o la collettività.
Ebbene, tale norma non prevede affatto, per il caso di decesso di un debitore in solido, benefici a favore dei corresponsabili in via solidale, la cui posizione di obbligati all’intera prestazione permane invariata, non essendo contemplata alcuna riduzione del debito in conseguenza del venir meno di uno dei debitori per decesso: diversamente non vi sarebbe solidarietà. Tanto più che si porrebbe in contrasto con l’art. 97 della Costituzione una interpretazione del problema che consentisse di esonerare l’autore di un comportamento doloso da una quota del risarcimento. Vero è che ciò comporta che “la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori”, ma ciò rientra perfettamente nella logica dell’istituto della solidarietà, essendo tale risultato espressamente contemplato dall’art. 1299 del codice civile, sia pure in relazione all’ipotesi dell’insolvenza.
In conclusione, la richiesta di riduzione dell’addebito per sopravvenuto decesso di uno dei responsabili in solido va respinta.
La correzione dell’errore materiale - In conseguenza del rilevato errore materiale nella quantificazione del danno collegato alla costruzione della precinta, si apportano alla sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche, n. 805/04 depositata il 15 settembre 2004 le seguenti correzioni:
1) a pag. 43, rigo 13, l’importo “Lire 610.000.000” deve intendersi corretto in “Lire 480.831.825”;
2) a pag. 43, rigo 14, l’importo “Lire 2.431.500.000” deve intendersi corretto in “Lire 2.302.331.825”;
3) a pag. 43, rigo 20, l’importo “Lire 2.941.500.000” deve intendersi corretto in “Lire 2.812.331.825”;
4) a pag. 43, rigo 20 e 21, l’importo “Euro 1.519.000,00” deve intendersi corretto in “Euro 1.452.448,00”;
5) a pag. 48, rigo 22 e 23, l’importo “Euro 1.519.000,00” deve intendersi corretto in “Euro 1.452.448,00”;
6) a pag. 48, rigo 23, l’importo “Euro 1.619.000,00” deve intendersi corretto in “Euro 1.552.448,00”;
7) a pag. 49, rigo 17, l’importo “Euro 1.619.000,00” deve intendersi corretto in “Euro 1.552.448,00”;
8) a pag. 49, rigo 2, la frase “sino alla concorrenza di complessivi Euro 404.750,00 (379.750,00 per il danno patrimoniale e 25.000,00 per quello non patrimoniale)” deve intendersi corretta in “sino alla concorrenza di complessivi Euro 388.112,00 (363.112,00 per il danno patrimoniale e 25.000,00 per quello non patrimoniale)”;
9) a pag. 49, rigo 20, l’importo “Euro 404.750,00” deve intendersi corretto in “Euro 388.112,00”.
In conclusione, gli appelli proposti vanno rigettati, e per effetto delle apportate correzioni dell’errore materiale, il danno erariale complessivo va rideterminato in Euro 1.552.448,00, di cui Euro 100.000,00 a titolo di ristoro del danno all’immagine, mentre vanno confermati, in condanna, i diversi apporti causali al danno che sono stati indicati nella sentenza di primo grado (25% del danno totale per P.).
Gli appellanti V. M. e M. P. vanno inoltre condannati, in solido tra loro, al pagamento della rivalutazione monetaria dalla data del fatto (verbale di collaudo del 16.09.1987) alla pubblicazione della sentenza, e degli interessi legali dal deposito della presente sentenza all’effettivo soddisfo, oltre alle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione reietta:
- dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti dell’appellante C. D. M.;
- corregge l’errore materiale indicato a pag. 42 e segg. nella sentenza n. 805/04 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche in data 17.04.2004 - 15.09.2004, relativo a errata indicazione del danno collegato a modifiche esecutive alla c.d. precinta, valutato Lire 610.000.000 invece che Lire 480.831.825, e per l’effetto ridetermina il danno apportando alla citata sentenza n. 805/04 le correzioni indicate in motivazione;
- rigetta per il resto gli appelli proposti da P. M. e M. V. nei confronti della sentenza n. 805/04 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche in data 17.04.2004 - 15.09.2004 e, quanto al M., anche avverso la sentenza parziale n. 2020/98 emessa dalla medesima Sezione il 1°.10.1998-21.12.1998).
E, per l’effetto, condanna:
a) - M. V. al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di Euro 1.552.448,00, di cui Euro 1.452.448,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 100.000,00 a titolo di danno all’immagine;
b) - P. M. al pagamento, in solido con il predetto, fino alla concorrenza di complessivi Euro 388.112,00 (di cui Euro 363.112,00 per il danno patrimoniale e 25.000,00 per quello non patrimoniale);
c) - condanna inoltre i predetti V. M. e M. P., in solido tra loro, al pagamento della rivalutazione monetaria dalla data del fatto (verbale di collaudo del 16.09.1987) alla pubblicazione della sentenza, e degli interessi legali dal deposito della presente sentenza all’effettivo soddisfo;
d) - conferma la condanna in solido sia delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 2.292,41, sia delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi 700,40 +2.292,41 = 2.992,81 (duemilanovecentonovantadue/81).