Nomine nel complemento dei Brigadieri Capo e degli Appuntati scelti

1. Cenni storici

Le guerre europee dell’800, con il rilevante sviluppo che vi ebbero gli eserciti mobilitati, hanno dimostrato che gli effettivi di pace non potevano essere il nocciolo vitale intorno al quale si raccoglie e cementa in guerra tutta la parte migliore ed efficiente della Nazione in armi. Il completamento delle unità esistenti, la costituzione di unità da configurarsi, il continuo incessante bisogno di incrementare i Reparti, impongono agli Stati moderni di preparare in tempo di pace un’ingente quantità di ufficiali che possa consentire all’atto della mobilitazione di far fronte a tutte le necessità prima in indicate.
Pertanto, sin dal 1916 fu istituzionalizzata la figura di “ufficiale di complemento” destinato ad alimentare i “Reparti complementari”. Questi Ufficiali rappresentavano il nucleo principale dei Quadri in congedo e sono quelli che, unitamente a quelli in spe, inquadravano le unità in zona di operazioni. Tutti gli eserciti hanno avuto categorie di ufficiali corrispondenti a quella dei nostri quadri di complemento. Tutt’oggi anche la categoria del complemento (sono inseriti anche gli appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti) costituisce la grande riserva delle Forze Armate in caso di mobilitazione e per il completamento di Comandi ed enti territoriali che sono chiamati a continuare a funzionare ininterrottamente con maggiore intensità.

2. Le funzioni

Allo stato, la categoria del complemento rappresenta l’espressione di pace per ufficiali/ruoli non direttivi e non dirigenti ai quali il grado è conferito unicamente sul fondamento del generale vincolo di soggezione che impone al cittadino di fornire determinate prestazioni militari allo Stato; prestazioni che sotto un aspetto puramente giuridico costituiscono anche un diritto del cittadino stesso. Al riguardo, occorre evidenziare che il rapporto del grado, anche nelle varie posizioni di congedo, resta ed opera indipendentemente dalla effettiva prestazione delle attività che ne costituiscono l’oggetto, dà luogo a concrete manifestazioni anche nella posizione di congedo illimitato. Manifestazioni però che, essendo carente la concreta prestazione di servizio, sono circoscritte a quelle strettamente inerenti al possesso del grado, nonché alle altre indispensabili per l’eventuale attuazione.
I citati richiami temporanei d’autorità sono disposti con atto amministrativo del Capo dello Stato (D.P.R.), mentre quelli con il previo consenso dell’interessato sono disposti con decreto ministeriale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale concerto non è necessario qualora il richiamo è disposto per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio. Il richiamato in servizio è impiegato in incarichi compatibili con l’età e le condizioni fisiche.
Specificatamente la categoria del complemento, come prima accennato, è destinata a completare i quadri di ciascuna Forza armata e comprende, oltre quelli nominati in tale categoria, anche quelli che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o rafferma sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni di legge.
Il sottufficiale(1) di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino al compimento del 64° anno di età(2).
Gli obblighi a carico sono quelli di prestare il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento; di quella prestazione/obbligo di tenere fede al giuramento prestato, soggezione al potere disciplinare dello Stato, obbligo di rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo, come disposto dal co. 2, art. 46 della L. n. 599/1954.

3. La disciplina giuridica

La L. n. 599/1954(3), che ha disegnato lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate, distingue fra quelli in congedo la categoria di “sottufficiali di complemento”, oltre a quelli dell’ausiliaria e della riserva. Tutti quelli in congedo non sono ovviamente vincolati da alcun rapporto di impiego con la P.A., ma sono soggetti solo ad alcuni obblighi residuali e prima sintetizzati; chiaramente qualora si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e regolamenti vigenti, in quanto gli sono applicabili. Il personale di queste categorie può essere richiamato in servizio temporaneo d’autorità, nei casi tassativamente previsti dalla legge e, può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre tali casi per qualsiasi evenienza:
-  rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;
-  frequentare i corsi di addestramento previsti;
-  rispondere alle chiamate di controllo.
Mentre, in tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorché abbia superato l’età prevista è costantemente a disposizione del Governo per essere, all’occorrenza, richiamato in servizio.
Al compimento del 64° anno di età il militare cessa di appartenere alla categoria del complemento ed è collocato in congedo assoluto, posizione che può raggiungere anche prima qualora sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
L’art. 43 del D. Lgs. n. 198/1995(4), meglio noto come “decreto sul riordino dei ruoli”, ha esteso la possibilità della nomina nel complemento anche per gli Appuntati Scelti(5) ed i Brigadieri Capo che ne fanno esplicita richiesta all’atto del loro collocamento in congedo per limiti di età e cessati a domanda, successivamente al 1° settembre 1995. Hanno titolo a tale nomina coloro i quali (App. Sc. / Brig. Ca.):
-  domandano, con istanza da presentarsi prima del reale collocamento in congedo, di ottenere il beneficio;
-  abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto;
-  non abbiano riportato condanne o siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall’impiego;
-  siano stati giudicati, dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento, “idonei”;
-  siano nella posizione della riserva(6);
-  siano nella posizione dell’ausiliaria e producano dichiarazione di rinuncia all’ausiliaria e al beneficio economico ad essa connesso;
-  non abbiano compiuto il 60° anno di età;
-  non siano stati collocati in congedo assoluto per permanente inidoneità al servizio militare.
Tali requisiti sono tassativamente stabiliti dalla ministeriale della Difesa (applicativa del citato art. 43) che li ritiene, sulla base della prassi sinora registrata, tassativi per accedere alla nomina nel complemento.

4. La procedura valutativa

L’art. 33 della L. n. 212/1983 prevede espressamente che la Co.V.A. è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadieri di complemento; tale procedura è estesa ovviamente pure per la nomina a maresciallo di complemento.
In particolare, la Co.V.A. esprime il rituale giudizio di avanzamento, sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun aspirante alla nomina a Vice Brigadiere/Maresciallo di complemento(7). Il giudizio di idoneità per la nomina nel complemento passa attraverso una procedura valutativa (analogamente a quanto praticato per l’avanzamento nel ruolo d’onore) meno rigorosa di quella adottata per il personale in costanza di servizio. Comunque tale procedura comporta pur sempre un giudizio di piena idoneità sulla base del curriculum vitae dello scrutinando. In tale quadro, il giudizio di avanzamento degli aspiranti alla nomina non si riduce ad un mero riscontro dell’inesistenza di circostanze negative o di elementi impeditivi, ma integra la valutazione di una vera e propria positiva idoneità dello scrutinando a rivestire il grado superiore, da ispirare, come prima indicato, a parametri di minore rigore rispetto a quelli relativi a promozioni nei ruoli in servizio attivo, ma da non vanificare in mera formalità, né da ridurre ad automatismo, il procedimento di avanzamento. In merito, non è stata rinvenuta una significativa giurisprudenza per interpretare la particolare normativa. L’adozione del relativo decreto di promozione è di competenza del Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) per i Marescialli, mentre è del Vice Comandante Generale dell’Arma (ai sensi della determinazione dell’11 novembre 1994) per i Vice Brigadieri.

Col. CC Francesco Bonfiglio



Approfondimenti


(1) - Ai sensi dell’art. 53, co. 3, del D. lgs. n. 198/1995 e s.m.i., le norme di legge e di regolamento in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale “sottufficiali” si approvano, per quanto compatibili ai ruoli “ispettori” e “sovrintendenti”.
(2) - L’art. 44, 1 co., della L. n. 212/1983 e s.m.i. prevede che al 64° anno di età i sottufficiali sono collocati nella riserva od in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica.
(3) - Ha sostituito il previdente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Decreto n. 1514 del 15 settembre 1934.
(4) - L’art. 16 della L. n. 397/1968 prevedeva già la nomina a vice brigadiere di complemento degli appuntati scelti e dei carabinieri in possesso di determinati requisiti. La norma è stata abrogata dall’art. 45 del D. Lgs. n. 198/1995.
(5) - Sino al 1995 era prevista la possibilità della nomina nel complemento per i carabinieri scelti e carabinieri art. 16 della L. n. 397/1968, abrogato dall’art. 45, D. Lgs. n. 198/1995.
(6) - Nella categoria sono inseriti tutti i sottufficiali che cessano dal servizio permanente.
(7) - Attualmente le istanze pervengono, dai Cdi di Corpo, direttamente alla Co.V.A. con la documentazione personale. L’istanza è sempre corredata dai pareri della linea gerarchica, che non sono espressamente previsti (in caso di discordanza potrebbero essere oggetto di un possibile contenzioso) in quanto, sulla base della disposizione di legge sull’avanzamento, la Co.V.A. deve valutare lo scrutinando esclusivamente sulla base della documentazione personale (documentazione caratteristica e matricolare), senza lasciarsi condizionare da altri elementi.