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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Giustizia Militare

Mancanza alla chiamata - Legge istitutiva del servizio militare professionale - Abolitio del reato di assenza dal servizio - Esclusione.

 (Legge 14 novembre 2000, n. 331, artt. 3 e 7;
C.p.m.p., art. 151)

C. Cass., Sez. I, 27.02.2007, n. 896, Pres. Santacroce, Est. Corradini, P.G. Gentile, concl. conf. (1); P.M. ric. da ordin. Trib. mil. Torino (rigetta).

In conseguenza della normativa che ha istituito il servizio militare professionale (legge n. 331 del 2000) e disciplinato la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (art. 3, comma 1) non si è realizzata alcuna ipotesi di abolitio criminis del reato di mancanza alla chiamata p. e p. dall’art. 151 C.p.m.p. (2) (3).

(1) Il P.G. militare, pur ritenendo che il ricorso andasse rigettato, aveva chiesto in via principale che la questione venisse rimessa alle Sezioni Unite, stante il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
La Corte, andando in contrario avviso rispetto a quanto chiesto dal P.G., ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite “poiché vi è ormai un orientamento consolidato, anche fra i giudici militari di merito, salvo limitate eccezioni, che ha sanato le iniziali oscillazioni del tutto fisiologiche in presenza di una novità legislativa non accompagnata da norme transitorie”.
(2) Fattispecie caratterizzata da un ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il Trib. militare di Torino, avverso l’ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, aveva respinto la richiesta di revoca di una precedente sentenza di condanna definitiva, inflitta per il reato di mancanza alla chiamata.
Il P.M. di merito aveva dedotto, infatti, nel suo atto di ricorso che si trattava di una ipotesi di abolitio criminis ed aveva chiesto, perciò, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Un eventuale accoglimento della tesi del P.M. avrebbe potuto comportare, di riflesso, la revoca di tutte le sentenze di condanna irrevocabili inflitte, nel tempo, per il reato di mancanza alla chiamata.
(3) Per una puntuale e precisa determinazione della questione e per un riferimento specifico ai diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla tematica in parola, si riporta la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, interamente adesiva alla risoluzione adottata dal Tribunale militare. “Viene in discussione nel caso in esame la sussistenza o meno della abolitio criminis in conseguenza della normativa che ha istituito il servizio militare professionale (legge n. 331 del 2000) e disciplinato la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (art. 3 comma 1 della legge citata) con riferimento, in particolare, all’art. 7 di tale ultima legge che dispone la “sospensione” del servizio di leva, statuendo, al primo comma, che il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2007 (termine poi anticipato al 2005) con contestuale previsione che “fino al 31.12.2006 le esigenze delle forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro 1985” e, nel contempo, al comma terzo, la disciplina dello strumento (D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) attraverso cui è ripristinato il servizio di leva nei casi previsti dall’art. 2 comma 1 lettera f) della legge 14.11.2000 n. 331 (personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni qualora sia deliberato lo stato di guerra ovvero qualora una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate).
Su tale punto si sono formati inizialmente diversi orientamenti giurisprudenziali, che possono riassumersi, nei loro estremi, in quello che ha tratto da tali disposizioni il convincimento che già la normativa che aveva abolito il servizio militare obbligatorio, sia pure con decorrenza procrastinata al 31.12.2006, avesse attuato una sostanziale abolizione del reato di rifiuto del servizio militare di leva previsto, operando come legge extrapenale espressamente richiamata con gli effetti di cui all’art. 2 Cod. Pen., non potendo il soggetto già chiamato in passato alla leva militare obbligatoria essere punito per un fatto che ora non costituirebbe più reato in virtù della disposizione integrativa della legge penale che avrebbe di fatto “abolito” la leva obbligatoria, nonostante la espressione di minore effetto “sospensione” usata dal legislatore, e, nell’altro, ugualmente estremo, per cui la nuova normativa avrebbe fatto venire meno per il futuro il presupposto del reato ma non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle condotte criminose poste in essere prima della sospensione del servizio militare di leva, con la conseguenza che i reati connessi al rifiuto del servizio militare di leva non verrebbero meno, nemmeno per il futuro, non esistendo una norma integrativa del precetto penale che abbia abolito l’obbligo della leva, soltanto “sospeso” per espressa volontà del legislatore.
Con una giurisprudenza che si è ormai sostanzialmente consolidata questa Corte, dopo alcune oscillazioni, ha ritenuto che, proprio con riguardo al reato di mancanza alla chiamata di cui all’art. 151 c.p.m.p., che viene in considerazione nel caso in esame, le innovazioni legislative di cui alla legge 14.11.2000 n. 331 e successive integrazioni quanto alla data di sospensione della chiamata obbligatoria alla leva (art. 25 della legge 23 agosto 2004 n. 226 e art. 12 del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115) non abbiano abolito il servizio di leva militare obbligatoria, bensì ne abbiano limitato la operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, con la conseguenza di avere determinato la modificazione del contenuto del precetto penale che, in base alla normativa vigente, non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle disposizioni di leggi precedenti (v. per tutte Cass. sez. 1 n. 546 del 2006, Brusaferri).
è stata in sostanza ritenuta la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, C.P. a norma del quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”. E da tale soluzione si è tratta pure la conseguenza che sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14.11.2000 n. 331, con riferimento all’art. 52, comma 2, della Costituzione, poiché il servizio di leva obbligatoria non è stato abolito, bensì la nuova normativa ha fatto soltanto venire meno l’obbligo di rispondere alla chiamata di leva per classi per i giovani nati successivamente al 1985, se non nel caso in cui venga ripristinato, per eventi eccezionali (guerra ecc.), il reclutamento su base obbligatoria, con riflessi peraltro anche per i giovani nati precedentemente e che non avevano risposto alla chiamata, applicandosi anche in tal caso la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
A tale orientamento ritiene di adeguarsi questo Collegio; per cui, essendo già intervenuta nel caso in esame sentenza irrevocabile, la applicazione del comma 4 dell’art. 2 del C.P. (e non anche del comma 2 come ritenuto con la precedente sentenza di questa Corte n. 12316 del 1005, Caruso) comporta che non possa farsi luogo all’istituto della revoca della sentenza per abolizione del reato. Del resto le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che deve applicarsi il comma 3 (oggi 4) e non il comma 2 dell’art. 2 del C.P. in presenza di successioni di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima della entrata in vigore delle nuove norme, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose (v. Cass. Sez. Un. 26 marzo 2003, Giordano, R.V. 224605).
Il ricorso del Pubblico Ministero Militare deve essere pertanto respinto perché infondato”.


Questione di legittimità costituzionale - Legge 14 novembre 2000, n. 331 - Riferimento all’art. 52 Costituzione - Manifesta infondatezza.

(Cost., art. 52;
Legge 14 novembre 2000, n. 331)

C. Cass., Sez. I, 27.02.2007, n. 836, Pres. Santacroce, Est. Corradini, P.G. Gentile, concl. conf., P.M. ric. da ordin. Trib. mil. Torino (rigetta).

è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 novembre 2000, n. 331, con riferimento all’art. 52, comma 2, della Costituzione, poiché il servizio di leva obbligatorio non è stato abolito, ma è venuto soltanto meno l’obbligo di rispondere alla chiamata di leva, per classi, per i giovani nati successivamente all’anno 1985, se non nel caso in cui il reclutamento su base obbligatoria venga ripristinato per eventi eccezionali, con riflessi anche per i giovani nati precedentemente e che non hanno risposto alla chiamata. Anche in tal caso si dovrà applicare la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (1).

(1) V. la massima precedente, tratta dalla medesima sentenza.




Rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza - Sospensione del servizio militare di leva - Sopravvenuta esclusione del reato - Esclusione - Rapporto fra nuova e previgente disciplina - Condanna per rifiuto del servizio militare di leva - Successione di leggi penali - Applicabilità dell’art. 2, quarto comma, C.p.

(L. 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2;
D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215;
C.p., art. 2, comma 4)

C. Cass., Sez. I, 16.11.2006, n. 42399 Pres. Fazzioli, Rel. Siotto, P.M. Di Popolo, Concl. Conf., condannato ric. c. ordin. Gip Tribunale di Bolzano (rigetta).

La sospensione del servizio militare di leva, attuata con la normativa di cui al D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, non ha eliminato il servizio obbligatorio di leva, con abrogazione della fattispecie penale di rifiuto del servizio militare, in quanto sussiste ancora l’interesse al regolare reclutamento, finalizzato a far conseguire la necessaria istruzione militare, in modo che, ove particolari situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la Patria.
Poiché permane il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, il rapporto tra nuova e previgente disciplina deve essere inquadrato nell’ambito del quarto comma - e non del comma 2 - dell’art. 2 c.p., senza alcuna influenza della modifica legislativa sulle statuizioni passate in giudicato (1).

(1) Così motiva la sentenza: “Le modifiche normative in tema di leva obbligatoria, seppure certamente significative, non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (quali: lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, ovvero l’insufficienza del personale di servizio e impossibilità di colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato da non più di cinque anni).
Di tale quiescente e minor ambito dell’istituto deve naturalmente tenersi conto nella valutazione di condotte pregresse ancor sub iudice e riconducibili al reato di cui si discute secondo la normativa pre - modifica. Precisato infatti che la disciplina sul reclutamento militare è recepita nella norma incriminatrice de qua, contribuendo ad integrarne il precetto, deve osservarsi: da un lato, come le introdotte modifiche non abbiano inciso sull’esistenza del servizio militare obbligatorio (che permane negli ambiti sopra indicati), ma abbiano riguardato le disposizioni relative alle modalità di prestazione del servizio militare, oggi articolato prevalentemente su base professionale e volontaria, ma anche su base obbligatoria in presenza di determinati presupposti o condizioni; dall’altro lato, come la consistenza delle modifiche abbia comportato una ridefinizione della norma incriminatrice (in particolare della sfera dei destinatari degli obblighi e delle sanzioni), con effetto parzialmente abrogativo di tutti quei fatti che non siano riconducibili alla stessa come oggi ridisegnata. Ne consegue che, in caso di condotte ancora sub iudice  riconducibili alla norma incriminatrice pre - modifica ma non già alla fattispecie incriminatrice quale ridisegnata dalle difformi norme integratici del precetto penale, tali condotte devono andare esenti da pena, ciò imponendolo il principio per il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile” (cfr. Cass. Sentenze n. 16228/2006 e n. 24270/2006), chiaramente teso ad evitare l’operatività di una normativa anteriore, parzialmente sconfessata nel suo più ampio ambito e nella sua maggiore incisività dalla nuova normativa, non più rispondente in toto al sentimento sociale.
Ma, proprio perché le modifiche legislative introdotte in materia non hanno abrogato in toto il servizio obbligatorio di leva e non hanno comportato la eliminazione della fattispecie penale di cui si discute, permanendo tuttora il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, non può farsi corretto riferimento, in caso di sentenza passata in giudicato che su tale reato abbia statuito, al disposto di cui all’art. 2 c.p., comma 2; continua, infatti, a sussistere l’interesse al regolare reclutamento, tutelato anche dal reato de quo, finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della necessaria istruzione militare, affinché, ove particolari situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere (anche prestando il servizio militare, che rimane obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge) il dovere di difendere la Patria, solennemente sancito dall’art. 52 Cost. Da ciò consegue che il rapporto tra nuova e previgente disciplina in materia di servizio militare obbligatorio deve essere inquadrato nell’ambito del quarto - e non del comma 2 del citato art. 2 c.p. (cfr. Cass. Sentenze n. 16228/2006 e n. 24270/2006 già menzionate) e che, pertanto, il succedersi delle normative in questione non esplica alcuna influenza in relazione alle statuizioni passate in giudicato”.


Sentenza - Motivazione - Mancanza o contraddittorietà - Sindacato della Corte di Cassazione - è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo - Verifica dell’adeguatezza delle argomentazioni - Esclusione.

 (C.p.p., art. 606)

C. Cass., Sez. I, 20.12.2006, n. 1532, Pres. Fabbri, Est. Culot, P.G. Rosin, concl. diff.; P.M. ric. da sent. T.M. di Napoli (dich. inammissibile).

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo di una decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della sentenza impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (1).

(1) La stessa sentenza richiama, a conforto delle sue affermazioni, la decisione n. 6402, emessa dalle Sezioni Unite il 30 aprile - 2 luglio 1997, ric. Dessimone.

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare