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  • N.4 - Ottobre-Dicembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Sentenze
Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma - Ricezione da parte di un ufficiale (e non agente) di polizia giudiziaria - Previsione come condizione di validità dell’atto - Esclusione - Fattispecie

Caccia - Agenti di vigilanza - Guardie volontarie - Potere di procedere al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione - Fondamento

Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Facoltativo - Convalida - Valutazione del giudici - Parametri - Limiti

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto - Cose pertinenti al reato - Nozione - Fattispecie

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Minaccia di esercitare un diritto - Realizzata con particolare forza intimidatoria e con sistematica pervicacia - Estorsione - Sussistenza

Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere - Riciclaggio - Autovettura di provenienza delittuosa - Smontaggio e vendita di pezzi non muniti di codici identificativi - Sussistenza

Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Omessa denuncia di reato - Da parte del pubblico ufficiale - Obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al P.M. - Tempestività nell’assolvimento - Criteri di valutazione - Fattispecie

Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - In genere - Provvedimento di reintegrazione del compossesso della casa coniugale - Elusione realizzata dall’altro coniuge mediante la chiusura a chiave d’alcune camere dell’abitazione - Reato di cui all’art. 388 cod. pen. - Configurabilità

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Sfruttamento - Luogo del commesso reato - Individuazione - Fattispecie

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Minaccia di non assunzione prospettata al lavoratore che si rifiuti, all’atto della stipula del contratto, di non sottoscrivere una lettera di dimissioni priva di data e di decorrenza - Configurabilità del reato - Sussistenza

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere - Rilevanza penale dell’atto - Condizioni - Fattispecie

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Indebito uso del telefono d’ufficio - Peculato, e non peculato d’uso - Configurabilità - Condizioni

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Uso momentaneo di autovettura di ufficio - Mancata compromissione della funzionalità dell’amministrazione - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie

Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Molestia o disturbo alle persone - Condotta petulante - Idoneità a disturbare e molestare - Fattispecie

Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere - Disturbo delle occupazioni e del riposo - Abuso di strumenti vocali - Sussistenza




Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma - Ricezione da parte di un ufficiale (e non agente) di polizia giudiziaria - Previsione come condizione di validità dell’atto - Esclusione - Fattispecie.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333 e 337)

Sez. 5, sentenza n. 15797 del 14 marzo 2007 (dep. 19/4/2007).
(Parz. Diff.).
(Annulla con rinvio, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 Febbraio 2006).


La ricezione dell’atto di querela da parte di un ufficiale (e non di un agente) di polizia giudiziaria è prevista dal combinato disposto degli artt. 333 e 337 cod. proc. pen. non quale condizione di validità dell’atto medesimo ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria e poi trasmessa alla procura della Repubblica da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del comma quarto del citato art. 337 cod. proc. pen.).


Caccia - Agenti di vigilanza - Guardie volontarie - Potere di procedere al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione - Fondamento.
(Legge 11 febbraio 1992 n. 157 artt. 27, 28, e 30)

Sez. 3, sentenza n. 15074 del 27 febbraio 2007 cc. (dep. 13/4/2007).
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Brescia, 20 novembre 2006).

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la conseguenza che alle stesse non è consentito di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, che spetta, ex art. 28 della citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.



Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Facoltativo - Convalida - Valutazione del giudici - Parametri - Limiti.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 381 e 391)

Sez. 4, sentenza n. 14474 del 22 febbraio 2007 cc. (dep. 6/4/2007).
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Brindisi, 18 luglio 2005).


Nel giudizio di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria non può essere limitato al riscontro dell’osservanza dei requisiti formali dell’arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l’arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto.


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto - Cose pertinenti al reato - Nozione - Fattispecie.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253)
Sez. 2, sentenza n. 12929 del 13 marzo 2007 cc. (dep. 29/3/2007).
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Enna, 24 Maggio 2006).


In tema di sequestro probatorio, rientrano nella nozione di “cose pertinenti al reato” non solo quelle con un’intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per il quale si procede, ma anche quelle indirettamente legate al reato e però necessarie all’accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la legittimità del sequestro, come cosa pertinente al reato, di un indumento intimo dell’indagato - un paio di mutande -, che serviva per l’estrapolazione di tracce di DNA a scopo comparativo con i reperti).




Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Minaccia di esercitare un diritto - Realizzata con particolare forza intimidatoria e con sistematica pervicacia - Estorsione - Sussistenza.
(Cod. Pen. artt. 393, e 629)

Sez. 2, sentenza n. 14440 del 15 febbraio 2007 (dep. 5/4/2007).
(Conf.)
(Rigetta, App. Milano, 1 giugno 2004).

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con una tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere - Riciclaggio - Autovettura di provenienza delittuosa - Smontaggio e vendita di pezzi non muniti di codici identificativi - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 648 bis)

Sez. 2, sentenza n. 15092 del 2 aprile 2007 cc. (dep. 13/4/2007).
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Nola, 14 Luglio 2006).

Integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della provenienza del bene.



Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Omessa denuncia di reato - Da parte del pubblico ufficiale - Obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al P.M. - Tempestività nell’assolvimento - Criteri di valutazione - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 361; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347)

Sez. 6, sentenza n. 18457 del 19 marzo 2007. (dep. 15/5/2007).
(Conf.)
(Rigetta, App. Genova, 12 aprile 2005).

Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell’obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione “senza ritardo” o all’avverbio “immediatamente”, usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell’art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro. (Nella specie, relativa a denuncia per ipotesi di tentato omicidio, che andava comunicata immediatamente, la Corte ha ritenuto sussistere il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, per avere gli addetti al competente commissariato di polizia, informati oralmente dei fatti dal posto di polizia presso un ospedale, trattenuto la denuncia per oltre un mese, quantunque più volte sollecitati, inoltrandola al P.M. solo dopo che la vittima aveva provveduto a presentarne altra direttamente agli uffici di Procura).



Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - In genere - Provvedimento di reintegrazione del compossesso della casa coniugale - Elusione realizzata dall’altro coniuge mediante la chiusura a chiave d’alcune camere dell’abitazione - Reato di cui all’art. 388 cod. pen. - Configurabilità.
(Cod. Pen. art. 388)


Sez. 6, sentenza n. 16562 del 2 aprile 2007 (dep. 24/4/2007).
(Conf.).

(Annulla senza rinvio, App. Cagliari, 28 febbraio 2006).
Integra il reato di cui all’art. 388 cod. pen. l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che ordini la reintegrazione dell’altro coniuge nel compossesso dell’abitazione coniugale, consistita nell’aver, con azione commissiva, chiuso a chiave le porte blindate interne dell’appartamento, impedendo così la libera disponibilità dell’immobile.


Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Sfruttamento - Luogo del commesso reato - Individuazione - Fattispecie.
(Legge 20 febbraio 1958 n. 75 art. 3)


Sez. 1, sentenza n. 14868 del 27 marzo 2007 cc. (dep. 13/4/2007).
(Conf.)
(Dichiara competenza).

Il delitto di sfruttamento della prostituzione si consuma nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente si avvantaggi dell’attività compiuta dalla vittima, non in quello nel quale quest’ultima si sia prostituita. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza).


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Minaccia di non assunzione prospettata al lavoratore che si rifiuti, all’atto della stipula del contratto, di non sottoscrivere una lettera di dimissioni priva di data e di decorrenza - Configurabilità del reato - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 610)


Sez. 5, sentenza n. 17444 del 15 marzo 2007 (dep. 8/5/2007).
(Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 6 marzo 2006).


Integra il reato di violenza privata la condotta di un imprenditore che costringa alcuni lavoratori a sottoscrivere, al momento della loro assunzione, una lettera di dimissioni per motivi personali, priva di data, con la implicita minaccia di non procedere alla loro assunzione qualora non avessero firmato la lettera.



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere - Rilevanza penale dell’atto - Condizioni - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 328)


Sez. 4, sentenza n. 19358 del 6 marzo 2007 (dep. 18/5/2007).
(Parz. Diff.).
(Annulla in parte con rinvio, App. Trento, 11 gennaio 2006).

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio, non basta che l’atto rientri in una delle categorie tipiche indicate dalla norma né che sussistano le previste condizioni di urgenza, ma occorre che l’atto sia dovuto, e dunque non rientri nell’ambito della discrezionalità del pubblico ufficiale. (Nella fattispecie, concernente gli interventi che gli amministratori di un ospedale avrebbero dovuto eseguire per evitare il diffondersi di un’infezione, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio sul presupposto del carattere intrinsecamente discrezionale dell’attività tecnica rifiutata).



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Indebito uso del telefono d’ufficio - Peculato, e non peculato d’uso - Configurabilità - Condizioni.
(Cod. Pen. artt. 358 e 314 com. 1 e 2)

Sez. 6, sentenza n. 21335 del 26 febbraio 2007 (dep. 31/5/2007).
(Conf.).
(Rigetta, App. Palermo, 22 Febbraio 2006).

Integra gli estremi del peculato, e non del peculato d’uso, la condotta del soggetto incaricato di pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per chiamate a linee telefoniche a contenuto erotico, a nulla rilevando che egli abbia successivamente rimborsato l’ente di appartenenza delle relative spese.



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Uso momentaneo di autovettura di ufficio - Mancata compromissione della funzionalità dell’amministrazione - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 314 com. 2)

Sez. 6, sentenza n. 10233 del 10 gennaio 2007 (dep. 9/3/2007).
(Conf.).
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 14 novembre 2005).

Non è configurabile il reato di peculato nell’uso momentaneo di un’autovettura di ufficio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato di peculato d’uso nell’occasionale utilizzazione per scopi personali da parte di un carabiniere dell’autovettura di ufficio).




Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Molestia o disturbo alle persone - Condotta petulante - Idoneità a disturbare e molestare - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 660)

Sez. 1, sentenza n. 19438 del 23 aprile 2007 (dep. 18/5/2007).
(Conf.).
(Dichiara inammiss., Trib.Belluno, s.d. Pieve Di Cadore,14 aprile 2006).


Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza. (Nel caso di specie l’imputato, ex fidanzato della persona offesa, le aveva rivolto frasi ed atteggiamenti di corteggiamento per ore, intrattenendosi alla presenza di altri avventori all’interno del locale pubblico dove la stessa lavorava come cameriera, nonostante le espresse e ripetute rimostranze della vittima).


Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere - Disturbo delle occupazioni e del riposo - Abuso di strumenti vocali - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 659 com. 1)

Sez. 1, sentenza n. 10296 del 2 febbraio 2007 (dep. 9/3/2007).
(Conf.).
(Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 17 Settembre 2004).


È integrato il reato previsto dall’art. 659, comma primo, cod. pen., nel caso in cui gli imputati abusino degli strumenti vocali, eccedenti la normale tollerabilità, consistenti in esercitazioni di canto, impedendo lo studio di ragazzi in età scolare ed in genere il riposo delle persone, nonostante le segnalazioni, le denunce, la sentenza interdittiva del giudice di pace e la diffida inviata dall’amministratore dello stabile.