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  • N.3 - Luglio-Settembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Omessa adozione del piano di sicurezza - Previsto dall’art. 9 D.Lgs. n. 494 del 1996 - Sanzione applicabile - Individuazione.

(D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, artt. 4 e 89;
D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, art. 9)

Sez. 3, sent. n. 2848 del 7 dicembre 2006 ud. (dep. 25/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Rieti, 8 febbraio 2005).

In materia di tutela dei lavoratori, la sanzione applicabile in caso di omessa adozione del piano esecutivo di sicurezza, previsto dall’art. 9, comma primo lett. c) bis, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, va individuata in quella prevista per l’art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e contenuta nell’art. 89 dello stesso decreto n. 626, stante il rinvio che lo stesso art. 9 del D.Lgs. n. 494 opera al citato art. 4 D.Lgs. n. 626.


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Intercettazioni ambientali - Abitacolo di un’autovettura - Luogo di privata dimora - Configurabilità - Esclusione - Ragione.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 266, 267 e 271;
Cod. Pen. art. 614)

Sez. 6, sent. n. 4125 del 17 ottobre 2006 ud. (dep. 01/02/2007)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, App. Milano, 29 Novembre 2004)

Ai fini dell’ammissibilità di intercettazioni tra presenti, l’abitacolo di un’autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di oggetti da un luogo a un altro e in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, giacché in esso non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento soggettivo (psicologico): dolo - Concorso nel reato - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 110, 379, 629 e 648)

Sez. 1, sent. n. 2802 del 18 dicembre 2006 cc. (dep. 25/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Catania, 26 luglio 2006)

Configura il concorso di persone nel reato di estorsione aggravata, e non invece il reato di favoreggiamento reale o ricettazione, la condotta di colui che, pur non partecipando ad una associazione di tipo mafioso, si adoperi affinché, da parte degli associati, sia proseguita l’attività estorsiva iniziata dal proprio padre, capo del clan mafioso, in stato di detenzione, sull’assunto che quei proventi illeciti, non più pervenuti dopo l’arresto del padre, siano comunque dovuti come introiti appartenenti alla famiglia.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - In genere - Coazione all’acquisto di droga in quantità superiore a quella richiesta - Sussistenza.

(Cod. Pen. art. 629)

Sez. 6, sent. n. 4137 del 7 dicembre 2006 ud. (dep. 1/02/2007)
(Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Potenza, 21 Aprile 2004)

Integra il delitto di estorsione il fatto di colui che costringe taluno, con minacce dirette a lui e alla sua famiglia, ad acquistare un quantitativo di stupefacente superiore a quello richiesto.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico - Artificiosa rappresentazione, da parte dei dipendenti di un ente pubblico, delle loro normali prestazioni lavorative come finalizzate alla realizzazione di uno speciale progetto - Obiettivo - Indebito conseguimento dei relativi compensi aggiuntivi - Configurabilità del reato - Sussistenza.

(Cod. Pen. art. 640)

Sez. 2, sent. n. 9786 del 21 febbraio 2007 cc. (dep. 8/03/2007
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Taranto, 20 Luglio 2006)

È configurabile il reato di truffa aggravata ex art. 640, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., a carico di dipendenti di un ente pubblico i quali, facendo artificiosamente figurare le loro normali prestazioni lavorative come rientranti invece nell’ambito di un progetto-obiettivo specificamente finalizzato al miglioramento dei servizi, ottengano la indebita corresponsione dei compensi aggiuntivi previsti per la realizzazione di detto progetto.



Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Reclutamento - Elemento oggettivo - Attività di ricerca e ingaggio di prostitute - Sufficienza - Esercizio del meretricio - Necessità - Esclusione.

(Legge 20 febbraio 1958 n. 75 artt. 3 quater e art. 4 septies)

Sez. 6, sent. n. 4137 del 7 dicembre 2006 ud. (dep. 1/02/2007)
(Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Potenza, 21 Aprile 2004)

Il delitto di reclutamento di prostitute si esaurisce e si consuma concreta nell’attività di ricerca di persone da ingaggiare e in quella di persuasione delle medesime a recarsi in un determinato luogo per l’esercizio della prostituzione, a nulla rilevando, a tale fine, che a siffatta attività sia seguito l’effettivo esercizio della prostituzione.


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - In genere - Arresti domiciliari - Allontanamento dal luogo degli arresti dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e prima della notificazione dell’ordine di carcerazione - Configurabilità del reato - Fondamento.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 300, 303 e 656;
Cod. Pen. art. 385)

Sez. 6, sent. n. 1364 del 11 ottobre 2006 ud. (dep. 19/01/2007)
(Conf.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 20 gennaio 2005)

Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in tale situazione l’agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell’ordine di esecuzione della pena definitiva; né il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen.


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Calunnia - In genere - Elemento oggettivo - Indicazione di modalità della vicenda diverse da quelle del fatto realmente accaduto - Rilevanza - Indicazione.

(Cod. Pen. art. 368)

Sez. 6, sent. n. 2805 del 20 novembre 2006 ud. (dep. 25/01/2007)
(Conf.)
(Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 12 maggio 2003)

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un reato diverso per titolo e più grave. Questa condizione non si realizza allorché la diversità, non incidendo sull’essenza del fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. (Fattispecie nella quale l’agente aveva falsamente riferito, nel denunciare un oltraggio effettivamente subito, di essere stato minacciato e la Corte ha stabilito che i profili di falsità accertati non costituivano un’effettiva, diversa gravità del fatto realmente accaduto e denunciato).



Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo (materiale) - Imposizione ad un minore di un regime di vita degradato e mortificante - Accattonaggio - Sussistenza.

(Cod. Pen. art. 572)

Sez. 6, sent. n. 3419 del 9 novembre 2006 ud. (dep. 30/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Torino, 20 giugno 2005)

Configura il delitto di maltrattamenti previsto dall’art. 572 cod. pen. la condotta di chi, avuto in consegna un minore allo scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, consente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere piccoli oggetti e chiedere l’elemosina, appropriandosi poi del ricavato e disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto: si tratta infatti di una condotta lesiva dell’integrità fisica e morale del minore, idonea a determinare una situazione di sofferenza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia l’affidamento.


Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica - Appalti pubblici - Falsa attestazione del direttore dei lavori sul loro stato di avanzamento - Sussistenza del reato.

(Cod. Pen. art. 479)

Sez. 5, sent. n. 7638 del 17 gennaio 2007 ud. (dep. 23/02/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Salerno, 15 Aprile 2005)

In tema di appalti pubblici, integra il delitto di falso ideologico previsto dall’art. 479 cod. pen. l’attestazione, totalmente o parzialmente non veritiera, redatta dal direttore dei lavori circa il loro stato di avanzamento, per conto della committenza pubblica.


Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Ingiuria - In genere - Espressione “lei si crede un padreterno” rivolta ad un pubblico ufficiale - Carattere ingiurioso - Sussistenza - Fondamento.

(Cod. Pen. art. 594)

Sez. 5, sent. n. 3233 del 25 settembre 2006 ud. (dep. 29/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. L’Aquila, 12 Ottobre 2005)

Costituisce ingiuria l’espressione “lei si crede un padreterno” rivolta ad un pubblico ufficiale con riferimento a comportamenti da lui posti in essere in tale sua qualità, atteso che detta espressione vale ad attribuire al pubblico ufficiale, tenuto, come tale, al costante rispetto delle norme che regolano l’adempimento delle sue funzioni, una condotta prevaricatrice e, pertanto, riprovevole.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio - Necessità di individuare il comportamenti illecito - Esclusione - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 319)

Sez. 6, sent. n. 2818 del 2 ottobre 2006 cc. (dep. 25/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Genova, 22 maggio 2006)

Per la configurabilità del reato di corruzione propria non occorre individuare esattamente l’atto contrario ai doveri d’ufficio, oggetto dell’accordo illecito, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al “genus” previsto. (Fattispecie in cui in sede cautelare era stato ravvisato il reato di corruzione nella condotta di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di “disponibilità” nell’esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un colonnello della Guardia di Finanza).


Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Mezzo fraudolento - Impossessamento di cosa ottenuta con un pretesto in momentanea consegna - Furto aggravato da mezzo fraudolento - Configurabilità - Sussistenza.

(Cod. Pen. artt. 624, 625 n. 2 e 640)

Sez. 5, sent. n. 10211 del 15 febbraio 2007 ud. (dep. 9/03/2007)
(Parz. Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 23 Gennaio 2006)

È qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell’impossessarsi di un oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo detentore, il quale sia rimasto presente, in attesa della restituzione.



Reato - Reato continuato - In genere - Tossicodipendente - Considerazione del suo “status” - Condizioni.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 1;
Legge 21 febbraio 2006 n. 49 art. 4)

Sez. 1, sent. n. 7190 del 14 febbraio 2007 cc. (dep. 21/02/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Venezia, 11 Luglio 2006)

In tema di reato continuato, l’art. 671, comma primo, come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, prevede che il giudice dell’esecuzione debba considerare anche lo stato di tossicodipendenza. L’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale “status” può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. (Fattispecie in cui si è ritenuta la continuazione tra una serie di reati eterogenei commessi in un arco temporale ristretto, programmati allo scopo di ottenere giornalmente la dose di stupefacente e di saldare un debito maturato nei confronti dello spacciatore, reati che pur potendo configurare una scelta di vita non escludevano l’unitarietà del disegno criminoso).


Sanità pubblica - In genere - Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Inottemperanza - Reato di cui all’art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Soggetto proprietario dell’area - Responsabilità.

(D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 artt. 192 co. 3 e art. 255 co. 3)

Sez. 3, sent. n. 2853 del 12 dicembre 2006 ud. (dep. 25/01/2007)
(Conf.)
(Rigetta, App. Bologna, 7 aprile 2005)

In tema di smaltimento dei rifiuti, la mancata ottemperanza dell’ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’art. 14, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora sostituito dall’art. 192, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell’area ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, integra il reato di cui all’art. 50, comma secondo del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, ora sostituito dall’art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, senza che possa avere rilevanza il fatto che l’accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell’intimazione.

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione
(massime a cura dell’Ufficio Massimario)