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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Giustizia Militare

a cura del dott. Giuseppe Scandurra

Affidamento in prova - Condanna inflitta da tribunale militare - Militare in congedo - Competenza del Tribunale militare di sorveglianza - è tale.
(L. 7 maggio 1981, n. 180, art. 4; L. 23 dicembre 1986, n. 897, art. 3)
Corte di cassazione, Sezioni Unite, (C.C.), 27 giugno 2006, sent. n. 21, Pres. Marvulli, Rel. Carmenini, P.M. Rosin R., concl. conf; imp. ric. da ord. T.M. Sorv. (dich. giurisd. T.M. Sorv.).

Sulla richiesta di benefici penitenziari relativamente a pena inflitta da giudice militare deve pronunciarsi il tribunale militare di sorveglianza, anche quando si tratti di soggetto che abbia perduto la qualità di militare (1).

(1) Nell’escludere che, in tale fattispecie, debba pronunciarsi il tribunale di sorveglianza ordinario, le Sezioni Unite hanno confermato la costante giurisprudenza di legittimità che ha sempre affermato il principio secondo cui, intervenuta condanna da parte di un organo della giurisdizione militare, per qualsiasi reato ed indipendentemente dalla circostanza che la pena da espiare sia costituita da reclusione militare o reclusione comune, l’affidamento in prova concedibile al condannato è pur sempre quello “militare”, previsto dalla legge 29 aprile 1983, n. 167 ed avente carattere di specialità rispetto a quello ordinario (cfr., ex plurimis,: Sez. I, 30 giugno 1994, sent. n. 3197; Sez. I, 16 novembre 1994, sent. n. 5459).
L’infondatezza della doglianza concernente il preteso difetto di giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza discende dalla puntuale osservazione fondata sugli artt. 4 L. 7 maggio 1981, n. 180 e 4 L. 29 aprile 1983, n. 167, sostituito dall’art. 3 L. 23 dicembre 1986, n. 897, secondo cui è attribuita al Tribunale militare di sorveglianza la giurisdizione in materia di affidamento in prova del condannato dall’autorità giudiziaria militare, anche in caso di collocamento in congedo, tant’é che l’art. 1 della citata L. n. 167/1983 attribuisce rilevanza a quest’ultima circostanza unicamente sulle modalità di esecuzione della misura alternativa, dovendo l’affidamento disporsi ad un servizio sociale e non ad un comando o ente militare, se il condannato non ha più obblighi di servizio militare.


Tribunale militare di sorveglianza - Ricorribilità per cassazione - Limitazione alle sole violazioni di legge - Esclusione - Ammissibilità per tutti i motivi previsti dall’art. 606 C.p.p.
(C.p.p., art. 666; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 71-ter)
Corte di cassazione, Sezioni Unite, (C.C.), 27 giugno 2006, sent. n. 21, Pres. Marvulli, Rel. Carmenini, P.M. Rosin R., concl. diff.; imp. ric. da ord. T.M. Sorv. (annulla con rinvio).

La ricorribilità per cassazione avverso le ordinanze del tribunale militare di sorveglianza non è limitata alla sola violazione di legge, ma è estesa a tutti i motivi previsti dall’art. 666 C.p.p.
L’art. 236, comma 2, Norme di coordinamento C.p.p. dispone espressamente che nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge. Poiché l’art. 71-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, che limita la ricorribilità per cassazione in subiecta materia alla sola violazione di legge, rientra nel capo II-bis, ne risulta che trova piena applicazione l’art. 666 C.p.p. (1).

(1) La sentenza continua ancora con l’affermare che questa regola deve ritenersi vigente anche per la materia demandata alla cognizione del tribunale militare di sorveglianza. Al riguardo si deve osservare che l’art. 6 della legge 29 aprile 1983, n. 167 (come sostituito dall’art. 4 D.L. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito in L. 23 dicembre 1986, n. 897) contiene il riferimento all’applicazione, per il procedimento di sorveglianza, all’art. 71-ter; ma tale riferimento è precedente all’entrata in vigore del nuovo codice di rito penale e delle norme attuative e di coordinamento (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271) e deve ritenersi travolto dal disposto del citato art. 236, comma 2, Norme coord. C.p.p., anche in virtù del generale rinvio contenuto nell’art. 402 C.p.m.p., dovendosi intendere che il richiamo alle “disposizioni del libro quarto del codice di procedura penale” sia riferito alla disciplina dell’esecuzione come regolata dal codice di rito allo stato vigente e quindi anche alle norme attuative (ciò vale, ad esempio, anche per l’art. 261 C.p.m.p.).
In altre parole si tratta di un rinvio formale (dinamico) e non recettizio (statico), in quanto non si recepisce materialmente una norma specifica, ma si procede all’individuazione della materia come regolata dalla normativa vigente (arg., per altra problematica, ex Cass., SS.UU., 30 maggio 2006, sent. n. 24561).
è, del resto, principio pacifico che la magistratura di sorveglianza deve farsi rientrare nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali e che la legislazione regolante la materia mira ad armonizzare l’esecuzione delle sanzioni penali anche attraverso la giurisdizionalizzazione della materia, il che implica una regolamentazione organica della procedura di sorveglianza.
A rafforzare questa affermazione vi è la constatazione che il tribunale militare di sorveglianza ha costantemente ritenuto applicabile il più volte citato art. 236, comma 2, con la conferma indiretta di questo orientamento da parte di questa Corte di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che anche davanti al tribunale militare di sorveglianza l’omesso avviso al difensore della data di svolgimento dell’udienza camerale “dovuto ex artt. 678 e 666, comma 3, C.p.p., comporta la nullità della procedura” (Cass. Sez. I, C.C., sent. n. 1055 del 2000; v. per altra questione anch’essa indirettamente rilevante, Cass. Sez. I, 12 gennaio 1999, sent. n. 292 e C.C. 19 marzo 1991, sent. n. 1351).


Sentenza di condanna in grado di appello - Annullamento senza rinvio - Estinzione del reato per prescrizione - Inappellabilità.
(L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 2 e 4)
Corte di cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 423, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A, Sez. Dist. Napoli (annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione della sentenza al T.M. Napoli per gli incombenti di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 46/2006).

La disciplina transitoria risultante dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 10 L. 20 febbraio 2006, n. 46, recante modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, deve essere applicata anche nell’ipotesi in cui sia annullata senza rinvio una sentenza di condanna in grado di appello, perché il reato è estinto per prescrizione (1) (2).

(1) La conclusione interpretativa - si legge nella sentenza - è avvalorata dal tenore letterale del quarto comma dell’art. 10, dato che esso esplicitamente consente di rilevare l’inammissibilità sopravvenuta dell’appello in ogni caso di pronuncia di annullamento, senza distinguere tra annullamento con rinvio o senza rinvio e con l’unica eccezione della caducazione di punti della sentenza di secondo grado riguardanti la pena o l’applicazione di una misura di sicurezza. Deve trarsene il corollario che, poiché le norme di diritto intertemporale sono di stretta interpretazione, resta preclusa la possibilità di restringere il chiaro significato emergente dal testo della disposizione mediante l’esclusione dei casi di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
Il risultato ermeneutico fondato sull’inequivoca lettera della norma trova convincente conferma nell’interpretazione logica e sistematica della stessa, dalla quale possono trarsi precisi e univoci argomenti nel senso che il legislatore, ammettendo, entro determinati limiti, la dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta dell’appello anche nel giudizio di cassazione, ha inteso privilegiare la soluzione relativa al proscioglimento nel merito, contenuta nella sentenza di primo grado, rispetto a quella applicativa della causa di estinzione del reato, conformemente al canone generale del favor rei che permea l’intero ordinamento. Da questo stesso principio, peraltro, traspare la ragione per cui non ricorrono gli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al quarto comma dell’art. 10 nei casi di annullamento senza rinvio della sentenza di appello per la verificata esistenza di lacune e di illogicità manifeste del ragionamento probatorio così radicali da impedire, nel giudizio di rinvio, una conclusione diversa dall’assoluzione con ampia formula liberatoria (cfr. Cass., SS.UU, 30 ottobre 2003, sent. n. 20).
(2) Si ricorda che le modificazioni legislative relative all’inappellabilità delle sentenze di assoluzione introdotte dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007, nella parte in cui, sostituendo con l’art. 1 l’art. 593 C.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la prova è decisiva, e nella parte in cui, con l’art. 10, comma 2, cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.


Sentenza di proscioglimento - Inappellabilità - Deroga al principio penale del tempus regit actum - è tale.
(L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 2 e 4)
Corte di cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 423, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A, Sez. Dist. Napoli (annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione della sentenza al T.M. Napoli per gli incombenti di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 46/2006).

Le disposizioni transitorie introdotte dall’art. 10, secondo comma, L. 20 febbraio 2006, n. 46, e secondo cui “l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento ... prima dell’entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile”, rappresentano una evidente deroga al principio generale “tempus regit actum”, che governa la successione nel tempo delle leggi processuali (1).

(1) In assenza della regola speciale, il principio generale del tempus regit actum avrebbe comportato la verifica dell’ammissibilità dell’appello precedentemente proposto in base alla disciplina vigente nella data in cui è stata presentata l’impugnazione, determinandone, perciò, l’insensibilità alle successive modificazioni legislative relative all’inappellabilità delle sentenze di assoluzione, introdotte dalla legge n. 46 del 2006.
Pertanto, la norma di cui al secondo comma dell’art. 10, capovolgendo il canone generale di diritto intertemporale operante in materia processuale, ha dato origine ad una causa legale di inammissibilità sopravvenuta degli appelli già proposti rilevabile in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado ancora in corso.