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Corte di Cassazione

Reati contro il patrimonio - Delitti - Appropriazione indebita - Fattispecie - Locazione -  Autovettura noleggiata all’estero per recarsi in Italia - Mancata restituzione - Momento consumativo -  “Locus commissi delicti” - Fattispecie in tema di mandato di arresto europeo.
(Cod. pen. artt. 6, e 646; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1 lett. p)
Sez. 6, sentenza n. 39873 del 16 novembre 2006 Cc. (dep. 1/12/2006). (Conf.). (Rigetta, App. Salerno, 21 Giugno 2006).

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario. Ne consegue che deve considerarsi commesso nello Stato il delitto di appropriazione indebita, concretatosi nella mancata restituzione da parte del conduttore di un’autovettura, noleggiata all’estero, dopo averla utilizzata per trasferirsi in Italia. (Fattispecie in tema di mandato di arresto europeo, nella quale la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2005, n. 69, che prevede il divieto della consegna laddove il mandato riguardi reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio).


Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato - Associazioni sovversive - Associazioni con finalità di terrorismo internazionale - Inclusione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU - Rilevanza probatoria - Indicazione - Fattispecie.
(Cod. pen. art. 270 bis; nuovo cod. proc. pen. art. 192; d.lgs. 27 luglio 2005, n. 144, art. 14; l. 31 luglio 2005, n. 155, Cost. pendente)
Sez. 1, sentenza n. 1072 del 11 ottobre 2006 ud. (dep. 17/01/2007). (Diff.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 28 novembre 2005).

In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, l’inclusione di un’organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267, è un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo, ma non può mai assumere, di per sé, valore di prova della finalità di terrorismo svolta dalla associazione stessa, che deve necessariamente formarsi secondo le regole prescritte dalla legge processuale (fattispecie relativa all’associazione  “Ansar Al Islam”).


Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato - Associazioni sovversive -  Art. 270 bis cod. pen. - Associazione con finalità di terrorismo internazionale - Partecipazione - Concorso esterno - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.
(Cod. pen. artt. 110 e 270 bis)
Sez. 1, sentenza n. 1072 del 11 ottobre 2006 ud. (dep. 17/01/2007 ). (Diff.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 28 Novembre 2005).

Anche in relazione alla fattispecie associativa di cui all’art. 270 bis cod. pen. è configurabile il concorso esterno, con la conseguenza che possono essere ricondotte al reato suddetto anche le condotte realizzate da soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto apporto eziologicamente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell’organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, nella consapevolezza delle finalità perseguite dalla associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.


Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato - Associazioni sovversive -  Art. 270 sexies cod. pen. - Condotte con finalità di terrorismo internazionale - Nozione - Azioni condotte nel contesto di conflitti armati e rivolte contro obiettivi militari - Configurabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie relativa ad azioni suicide commesse da  “kamikaze” in conflitti armati.
(Cod. pen. art. 270 comma 6 e 270 bis; d.lgs. 25 luglio 2005, n. 144;  legge 14 gennaio 2003, n. 7; legge 31 luglio 2005, n. 155 Cost. Pendente, Tratt. internaz. 08 dicembre 1999)
Sez. 1, sentenza n. 1072 del 11 ottobre 2006 ud. (dep. 17/01/2007 ). (Diff.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 28 Novembre 2005).

L’art. 270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l’Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito dell’integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l’8 dicembre 1999 e ratificata dall’Italia con la legge 14 gennaio 2003, n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell’incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all’art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all’art. 270 bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d.  “kamikaze” nel contesto di un conflitto armato).


Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato - Associazioni sovversive -  Art. 270 bis cod. pen. - Associazioni con finalità di terrorismo internazionale - Reato di pericolo presunto - Partecipazione - Adesione ideologica - Esclusione.
(Cod. pen. art. 270 bis)
Sez. 1, sentenza n. 1072 del 11 ottobre 2006 ud. (dep. 17/01/2007 ). (Diff.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 28 Novembre 2005).

Il reato di cui all’art. 270 bis cod. pen. è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, che deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l’associazione è istituita.