Tv e tutela dei minori principi e tendenze in un contesto in trasformazione

Sandro Montanari
Sandro Montanari
Psicologo, psicoterapeuta familiare, dottore di ricerca in scienze della comunicazione. Funzionario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove è impegnato in attività di tutela dei minori. Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Roma. Professore a contratto di Psicologia generale all'Università degli studi “La Sapienza” di Roma, sede di Latina.


1. La tutela dei minori: un valore di recente acquisizione

Diversamente da quanto potrebbe sembrare, i significati del concetto di minore (e quindi il tipo di percezione del minore da parte dell’adulto) sono altamente sensibili ai cambiamenti storici e culturali che, nel tempo, attraversano le diverse società.
Il minore, fino a non molti anni fa, era considerato un “essere” che solamente attraverso il processo educativo diveniva “persona” e, quindi, in quanto tale, portatore di diritti e esigenze proprie che dovevano trovare risposta; egli era inteso più come proprietà degli adulti, i quali provvedevano a forgiarlo sulla base delle loro aspettative e proiezioni, che come individuo le cui facoltà e attitudini devono essere sostenute e stimolate.
La stessa parola “bambino” sembra connettersi etimologicamente alle voci latine bambo (il cui diminutivo è appunto bambino) e babbalaeus, che significano sciocco, semplice. Alcuni la legano al greco bambàlein, balbettare, tartagliare. Analoghe considerazioni possono esprimersi verso “infante”, parola che, derivando da in (non) e fàntem (da fari: aver l’uso della favella), sta a identificare colui che ancora non parla. Anche il termine “minore” appare sottintendere una condizione di minorità umana e, quindi, di incompiutezza e dipendenza dagli adulti. E, infatti, per molti secoli il bambino è stato ritenuto poco più di un animaletto, un essere completamente irrazionale, senza alcuna attività mentale che, seppure riesce a parlare, lo fa senza comprendere quel che dice(1). Alcuni esponenti della filosofia scolastica sostenevano finanche che l’anima non abitasse nel bambino.
Nell’antichità, l’infanticidio era spesso ritualmente compiuto poiché si attribuiva a ciò la capacità di conferire forza ai genitori. In tale prospettiva, erano considerate inattaccabili le mura di Gerico in quanto nelle loro fondamenta erano sepolti il primo e l’ultimo figlio del re. Analoghe metodiche furono usate, fino al xvii secolo, in Europa per irrobustire le dighe. Nell’Europa dell’Ancien Régime, il maltrattamento del minore, da parte dell’adulto, era poi azione diffusa, così come l’abitudine di spaventare i bambini per fini disciplinari. I neonati, specie quelli illegittimi, venivano spesso abbandonati o soppressi alla nascita. I trovatelli venivano allevati come schiavi e, frequentemente, avviati alla prostituzione.
Tale idea del minore quale “oggetto” dei diritti dell’adulto si è così radicata negli anni da pervadere gli ordinamenti giuridici. Per esempio, il code Napoleon (1804) riconosceva al padre il diritto di far arrestare il proprio figlio discolo. Significativa è la constatazione che tale norma sia stata abolita agli inizi del Novecento soprattutto per preservare i genitori da un “tardo e irreparabile rimorso”(2).
Si tenga presente che, in Italia, fino alla metà del secolo scorso, l’adozione era consentita solo a coppie molto anziane, purché prive di prole, al fine di garantire alle stesse assistenza negli anni della vecchiaia. Inoltre, i bambini senza famiglia potevano essere inseriti in un’altra famiglia, attraverso l’istituto dell’affiliazione, con lo scopo di dare forza lavoro alla famiglia rurale.
Negli ultimi trent’anni, attorno a tale concetto, si è avviato, su scala mondiale, un profondo processo di riflessione, con rilevanti ripercussioni anche sul piano sociale e normativo. Infatti, a fronte di diffusi cambiamenti che dalla fine della seconda guerra mondiale hanno attraversato le società e il comune sentire, si è incominciato a riconoscere al minore la titolarità di una serie di diritti, quale quello ad un pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità e ad essere educato allo spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà, introducendo il principio secondo il quale il maggiore interesse del bambino deve prevalere sugli interessi degli adulti. Si è quindi gradualmente elaborato, in varie sedi, uno Statuto dei diritti del minore, teso a riconoscere sia i diritti propri della persona in età minorile, sia gli strumenti posti a tutela degli stessi diritti riconosciuti.
Si è raggiunta la consapevolezza che le peculiari caratteristiche di vulnerabilità, nonché gli specifici bisogni, competenze e potenzialità che contraddistinguono tale fase del ciclo vitale dell’essere umano necessitino dell’adozione di particolari misure a tutela del soggetto in formazione, al fine di garantirgli un ambiente che offra adeguata protezione da stimoli nocivi e sia capace di sostenerlo nel processo di crescita.
Il ruolo centrale rivestito dal bambino nella famiglia contemporanea ha peraltro trovato sostegno in alcuni fenomeni che sono gradualmente apparsi nella società moderna, quali la pianificazione delle nascite (in base alla quale queste ultime sono perlopiù frutto di scelte consapevoli) e la sensibile diminuzione del numero dei componenti la famiglia, che hanno implicato un sempre maggiore investimento affettivo nei figli da parte dei genitori. A questo riguardo appare opportuno ricordare come alla promozione di tali cambiamenti abbia contribuito, intorno agli anni Quaranta, anche la diffusione della penicillina che, riducendo drasticamente la mortalità infantile, ha iniziato a modificare la percezione del bambino da parte degli adulti; questi, infatti, iniziarono a non vederlo più come un essere di cui si poteva, con una qualche ragionevolezza, presumere la sopravvivenza solo dopo il raggiungimento di una certa età(3).
Negli ultimi decenni, è aumentata dunque, pur in modo non lineare e non senza ambiguità e contraddizioni(4), l’attenzione verso il minore. Tale aumento sembra riflettere la nascita della concezione c.d. “puerocentrica(5)”: egli non è più l’oggetto, ma l’autentico soggetto di diritti, non è più un essere in via di definizione, o soltanto l’adulto del futuro, ma una persona che - hic et nunc - partecipa, con le sue specificità, alle dinamiche relazionali di cui è sostanziata l’esperienza intersoggettiva umana.
«L’interesse del minore è quindi da concepire come un interesse relazionale»(6), nella misura in cui - in un’ottica sistemica - si pone in rapporto con quello dell’ambiente, ovvero i genitori, la famiglia e la società nelle sue espressioni. Il minore «ha già una sua identità e notevoli potenzialità positive, che devono essere sviluppate e non compresse nell’ambito della vita comunitaria»(7). Se la funzione educativa e socializzativa compete innanzitutto alla famiglia, essa deve comunque essere supportata dalle altre agenzie socioeducative - tra le quali è certamente da annoverare il medium radiotelevisivo(8) - e dalla collettività che hanno il diritto/dovere di sostenere i processi di maturazione e di differenziazione che investono il minore e i suoi sistemi di appartenenza.
È altresì da rilevare che la questione più importante in materia di diritto di famiglia è ora rappresentata proprio dalla necessità di garantire il pieno e equilibrato sviluppo psicofisico del figlio, a prescindere dal tipo di rapporto esistente tra i genitori (matrimonio, convivenza, regime di separazione, ecc.)(9). Su tale necessità è per esempio basata la recente riforma della normativa italiana in materia di separazione dei “genitori” (legge n. 54/06). Essa stabilisce il principio della bigenitorialità nei confronti dei figli minori e sottolinea le responsabilità sia della madre, sia del padre circa la cura, l’educazione e l’istruzione della prole, anche dopo la separazione. Viene cioè «progressivamente abbandonato dall’ordinamento il terreno dei doveri verso la famiglia nascenti dal matrimonio, per inoltrarsi in quello della piena libertà di scelta individuale, il cui limite massimo irrinunciabile è costituito dalla persistenza delle obbligazioni nei confronti dei figli»(10).
Negli anni si è dunque andata acquisendo la consapevolezza, che permea le nuove norme in materia di tutela dei diritti dei minori, che i genitori, devono essere agevolati nello svolgimento dei loro compiti inerenti alla crescita dei figli. In tale prospettiva, è utile evidenziare che lo sviluppo dell’essere vivente può essere visto come un ininterrotto gioco relazionale, costituito da aperture e da chiusure all’ambiente.
«Aprendosi […] riceve stimoli, nutrimento materiale, affettivo, cognitivo, e chiudendosi si raccoglie nella sua autonomia, con gli stimoli ricevuti costruisce la propria individualità biologica e psichica, di corpo e di mente»(11).
In questo gioco gli adulti sono investiti di una grande responsabilità, che è quella di poter realizzare attorno, per e con il minore quell’ambiente in grado di rispondere ai diversi bisogni evolutivi che gli appartengono; per esempio, i bisogni di essere rassicurato e protetto, ma anche di essere stimolato ad esprimere le proprie potenzialità e idiosincrasie. L’esercizio della potestà, piuttosto che diritto dell’adulto, diviene così funzione che deve essere svolta nel rispetto delle «capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» (art. 147 c.c.).
La tutela del minore, quindi, non coincide e non si esaurisce nel mero appagamento del bisogno di protezione dagli stimoli nocivi. Accanto a tale protezione, l’adulto deve anche provvedere ad alimentare quelle condizioni necessarie alla promozione delle capacità del minore medesimo. È, per esempio, in questo senso che va letto il concetto di “madre sufficientemente buona” coniato da Winnicott, con il quale l’autore mette in evidenza quanto sia necessario, per uno sviluppo armonioso, che il minore entri in rapporto con un ambiente capace di fargli sperimentare anche quelle piccole frustrazioni e disillusioni quotidiane che gli consentono di poter fare esperienze e crescere emotivamente.

2. Il rapporto tra i minori e la televisione

È interessante rilevare come, negli ultimi anni, nonostante la capillare diffusione di Internet e di altri media, il tempo medio trascorso giornalmente di fronte alla televisione dai cittadini dell’ue non appaia mostrare contrazioni. Secondo quanto riportato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 dicembre 2003(12), nel 2002 esso si è attestato tra i centocinquantatre minuti/giorno circa dell’Austria ed i duecentosessantadue minuti/giorno circa della Spagna. In Europa il mezzo televisivo sembra ancora costituire il comune denominatore degli stili di fruizione mediale(13), tenuto peraltro conto che ormai in quasi tutte le case dell’ue è presente almeno un apparecchio televisivo(14). Inoltre, altre rilevazioni(15) mettono in evidenza come i bambini europei tendano, con sempre maggiore frequenza, a guardare la televisione senza alcuna supervisione. Infine, recenti studi della Commissione delle Comunità europee(16) hanno confermato la crescita del mercato televisivo in Europa, anche a fronte delle nuove opportunità commerciali connesse con l’introduzione della televisione digitale terrestre.
Per quanto concerne la realtà italiana - che peraltro sembra detenere il primato europeo di consumo televisivo da parte dei bambini(17) - i dati che emergono da studi svolti al riguardo appaiono in gran parte confermare le tendenze sopraevidenziate. Una recente indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione dei minori italiani della fascia di età compresa tra i 5 e i 13 anni ha rilevato come il guardare la televisione rappresenti la principale occupazione del tempo libero(18).
La medesima indagine ha inoltre osservato un aumento del tempo televisivo dedicato dai minori tra i 5 e i 13 anni ai canali satellitari, passato dal 9% del 2003 al 15% del 2005. Un altro studio, pur descrivendo l’emergenza di nuovi modelli di consumo mediale da parte dei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, appare comunque confermare la televisione quale medium più amato dai minori(19).
Ulteriori ricerche, su scala nazionale, hanno mostrato come al crescere dell’età corrisponda un progressivo arricchimento del menù dei consumi audiovisivi del minore, sempre più aperto a una tastiera multimediale, anche se la televisione rimane, comunque, il mezzo dominante(20). L’indagine multiscopo realizzata dall’Istat nel 2005 ha peraltro messo in evidenza come in Italia il bene tecnologico più diffuso sia proprio la televisione, presente nel 95,5% delle famiglie(21). In linea con tali risultati, una ricerca, condotta su un campione di soggetti italiani dagli 11 ai 14 anni di età, ha constatato che più del 65% dei soggetti maschi ha il televisore in camera propria(22).
Recenti ricerche mostrano come stia gradualmente crescendo la quota di popolazione italiana con diete mediatiche più evolute e sofisticate, anche se permane una significativa fetta di popolazione, che si attesta a valori superiori al 40%, ancorata a diete incentrate quasi esclusivamente sull’utilizzo della Tv tradizionale.
È utile mettere in rilievo che tale parte di popolazione è rappresentata dagli utenti che presentano il livello di istruzione più basso(23). Alla luce dei dati citati, pur tenendo conto che l’appeal del mezzo televisivo sembra scendere per i minori più grandi di età(24), sono da condividere le riflessioni di McQuail(25) tese a sottolineare quanto sia lontano il “superamento” dei mass media. Questi, infatti, mostrano di saper ben convivere ed evolvere insieme ai nuovi media interattivi. Infine, è da sottolineare che l’incessante progresso tecnologico e la rivoluzione digitale cui stiamo assistendo stanno comportando un significativo sviluppo dell’offerta in termini quantitativi e qualitativi dei servizi televisivi(26) e una proliferazione di canali e di piattaforme di trasmissione(27).
Se pur nell’ambito di uno scenario profondamente cambiato e in via di veloce trasformazione, la televisione tende comunque a rimanere tra le fonti più importanti di informazione e di svago nella società europea, continuando a rappresentare il mass media per eccellenza.
La tutela dei minori nel settore delle comunicazioni, anche e soprattutto con riferimento al sistema televisivo, rappresenta, dunque, uno dei valori primari da difendere; valore che si sta ponendo sempre più al centro del dibattito politico e scientifico, costituendo un nodo cruciale nell’ambito della regolamentazione dei media.

3. La regolamentazione di settore: lo scenario internazionale e quello europeo

A fronte delle peculiarità e delle vulnerabilità che caratterizzano l’età evolutiva dell’essere umano, il legislatore ha nel tempo realizzato una disciplina specifica e differenziata per la tutela del minore, sotto vari profili.
Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, è da sottolineare come le disposizioni vigenti nei singoli Stati membri si inseriscano nell’intelaiatura rappresentata dai principi-guida comunitari. In tal senso, le direttive europee in materia hanno fornito un quadro adeguato e flessibile attorno al quale i singoli Stati membri hanno sviluppato le normative nazionali di settore.
Nell’ambito della cornice contestuale appena tratteggiata e con specifico riferimento alla realtà europea, è da tener presente che - come peraltro è ribadito nella Relazione redatta dalla Commissione delle Comunità europee il 6 gennaio 2003(28) - in ciascuno Stato membro la regolamentazione inerente al settore televisivo è a tutt’oggi molto più rigorosa e articolata di quella relativa agli altri mezzi di comunicazione.
Relativamente al tema inerente al rapporto tra televisione e minori, in Europa e, più in generale, nel contesto internazionale si è assistito, negli ultimi decenni, all’avvicendamento di orientamenti e tendenze diverse.
In linea di massima, si può affermare che gli anni Settanta e Ottanta sono stati caratterizzati da una graduale liberalizzazione dell’etere che ha comportato la nascita della televisione commerciale.
La moltiplicazione esponenziale delle emittenti a carattere nazionale e locale, in taluni contesti, quale quello italiano, avvenuta peraltro in un quadro di pressoché totale mancanza di efficaci leggi di sistema (c.d. deregulation), ha progressivamente posto l’opinione pubblica, la ricerca scientifica e le istituzioni di fronte a sempre più numerosi interrogativi e problemi, anche in ordine ai potenziali effetti dei mass media sul pubblico minorenne.
La crescente e capillare diffusione del mezzo televisivo, le peculiarità ad esso intrinseche, connesse sia ai contenuti veicolati, sia al medium in sé, e l’esteso utilizzo di tale elettrodomestico da parte della popolazione rappresentano alcune considerazioni che hanno portato ad avviare e intensificare i processi di riflessione sul rapporto tra la televisione e i soggetti in età evolutiva, volti a prendere in considerazione l’incidenza del mezzo televisivo sullo sviluppo della personalità minorile.
Si rammentano, per esempio, i numerosi studi effettuati allo scopo di individuare il tipo di relazione esistente tra la rappresentazione mediale della violenza e taluni atteggiamenti e comportamenti dei minori, ivi compresi quelli espressione di aggressività e di devianza minorile.
È per tali motivazioni che, in ambito sia internazionale sia europeo, a partire dalla metà degli anni Ottanta, si è fatta sempre più pressante l’esigenza di addivenire a sistemi regolamentari organici e specifici, che tenessero conto anche della necessità di tutelare fasce di utenti più deboli. Si è quindi gradualmente assistito ad una proliferazione di interventi sia normativi, sia di autoregolamentazione, questi ultimi attuati dalle stesse imprese televisive.
Il significativo cambiamento di approccio al problema ha avuto inevitabili riflessi nelle singole realtà nazionali, all’interno delle quali, pur nell’ambito delle rispettive specificità, sono sorte iniziative di vario tipo, che hanno portato alla sperimentazione di diverse forme di tutela e di sensibilizzazione degli attori in gioco (utenti, agenzie socioeducative, ecc.) anche attraverso la divulgazione delle c.d. “buone prassi”, tese a stimolare una maggiore conoscenza del mezzo televisivo per favorirne un utilizzo più consapevole.
Bisogna, infine, considerare che l’intero settore audiovisivo sta attualmente subendo profonde modificazioni alla luce dei repentini sviluppi della ricerca scientifico-tecnologica. Si pensi all’introduzione delle tecnologie digitali e di Internet che sta comportando un incremento, impensabile fino a pochi decenni fa, delle fonti di informazione e di conoscenza, ma anche di potenziale pericolo, cui può accedere l’individuo dell’epoca attuale.
La consequenziale trasformazione nelle modalità di comunicazione deve (e dovrà) essere necessariamente accompagnata da un continuo processo di riflessione etica e di adeguamento della regolamentazione di settore, nell’intento di coniugare il progresso tecnologico con il rispetto dei diritti e della dignità dell’essere umano.
È comunque dagli anni Ottanta che lo scenario internazionale si è maggiormente aperto a una serie di cambiamenti, frutto di lunghi processi di riflessione avviati sulle questioni sopra accennate. In quegli anni viene stipulata la Convenzione onu sui Diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989)(29). Tale Convenzione - nel sancire il principio secondo il quale «l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»(30) (art. 3, par. 1) - tratteggia in modo sistematico uno statuto dei diritti del minore e afferma il diritto del soggetto in età evolutiva ad un armonioso e completo sviluppo della sua personalità e ad essere educato nello spirito degli ideali proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà.
Con l’articolo 17 della medesima Convenzione, gli Stati membri si impegnano a riconoscere l’importanza della funzione esercitata dai mass media e a vigilare affinché il fanciullo possa accedere ad informazioni ed a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale; a tal fine, gli Stati membri si impegnano, tra l’altro, a favorire l’elaborazione di appropriati codici di condotta allo scopo proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere. A questo proposito, è opportuno segnalare come le Linee guida adottate da settanta paesi alla prima Conferenza mondiale internazionale consultiva sul giornalismo e i diritti dei bambini (Recife, 2 maggio 1998), promosse recentemente dalla Federazione Internazionale Giornalisti, nel disporre la diffusione della conoscenza della Convenzione onu, forniscano indicazioni e limiti in ordine alla programmazione e pubblicazione di informazioni o di immagini che possano ledere la privacy dei minori o arrecare loro danno. Anche la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e dagli altri Stati membri della Convenzione culturale europea, rappresenta un atto estremamente importante. Tale Convenzione si pone l’obiettivo di facilitare la trasmissione transfrontaliera e la trasmissione di servizi di programmi televisivi tra le parti.
L’articolo 7 in particolare stabilisce che tutti gli elementi dei servizi di programmi televisivi, dal punto di vista sia del contenuto sia della presentazione, debbano rispettare la dignità della persona ed i diritti fondamentali dell’uomo e non debbano essere contrari alla decenza e tanto meno contenere pornografia, mettere in risalto la violenza oppure essere suscettibili di incitare all’odio razzista. Inoltre, gli elementi dei servizi di programmi che possono pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere trasmessi quando l’orario di trasmissione e di ricezione li rende suscettibili di essere guardati dagli stessi.
Il Canada è i tra i paesi che, in ambito internazionale, ha mosso i primi passi nel settore, distinguendosi per le iniziative poste in essere a tutela dei minori nel sistema dei mass media, tese soprattutto a limitare i contenuti violenti nella programmazione televisiva. È da segnalare come il tema sia stato affrontato anche dagli Stati Uniti, che - sulla scia tracciata dal Canada - ha focalizzato l’attenzione sul tema del controllo parentale, stabilendo per i produttori l’obbligo di inserire negli apparecchi televisivi il V-chip, dispositivo elettronico mediante il quale l’utente (genitore) può escludere la ricezione di programmi televisivi contenenti scene di violenza di particolare intensità(31).
All’interno delle coordinate internazionali pattizie e dei quadri giuridici sopra tratteggiati viene ad inserirsi la disciplina comunitaria; a questo proposito, molto significative sono le direttive europee(32) emanate in materia di tutela dei minori nel settore delle comunicazioni. Di estrema importanza è la Direttiva “Televisione senza frontiere” 89/552/cee del Consiglio, del 3 ottobre 1989, sull’esercizio delle attività televisive - in seguito modificata dalla Direttiva 97/36/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 - che rappresenta il principale strumento legislativo comunitario relativo ai servizi dei media audiovisivi.
La Direttiva si pone l’obiettivo di assicurare la libera circolazione dei servizi di telediffusione tra gli Stati membri, permettendo l’accesso, per coloro che risiedono nella Comunità, a tutti i programmi della ue resi possibili dalle tecnologie di ritrasmissione via cavo e via satellite. Nel contempo, la Direttiva contempera tale obiettivo con la necessità di garantire l’esercizio di altri fondamentali diritti, tra i quali la tutela dei consumatori e la protezione dei minori.
Con riferimento alla tutela dei minori, la Direttiva affronta la tematica focalizzando l’attenzione sulla pubblicità e sui programmi televisivi in genere.
Per quanto concerne la pubblicità, la Direttiva prevede norme relative al contenuto e alla presentazione dei messaggi pubblicitari (art. 10, 12, 13, 14, 15 e 16). Nello specifico, l’articolo 15 prescrive che la pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche non devono rivolgersi espressamente ai minorenni, né presentare minorenni intenti a consumare tali bevande.
Ai sensi del successivo articolo 16, la pubblicità televisiva non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Pertanto non deve esortarli direttamente ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità o a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi; inoltre, non deve sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone e non deve mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose. La Direttiva, infine, prevede delle norme relative alla quantità di pubblicità trasmessa (limiti quotidiani e orari, art. 18), al numero e alle modalità delle interruzioni pubblicitarie (art. 11), definendo peraltro i limiti di inserimento degli spot nei programmi rivolti ai minori.
Relativamente ai programmi televisivi, gli articoli 22 e 22 bis della Direttiva definiscono i principi che gli Stati membri devono rispettare al fine di garantire la protezione dei minori e dell’ordine pubblico. Il comma 1 dell’articolo 22 prescrive che gli Stati membri adottino le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Accanto a tale garanzia generale e assoluta, la Direttiva ne affianca un’altra, relativa e condizionata, che si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni(33).
Il comma 2, infatti, introduce l’applicazione da parte degli Stati membri di misure appropriate e di meccanismi allo scopo di assicurare la protezione dei minori, vietando la trasmissione anche degli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.
Il comma 3 dispone che, qualora questi ultimi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri li facciano precedere da un’avvertenza acustica ovvero li identifichino mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione. Inoltre, gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 22 bis, si impegnano a far sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. Per i programmi che presentano tale ultimo tipo di contenuti, analogamente a quelli di cui all’articolo 22 comma 1, vige il divieto assoluto di trasmissione.
In altri termini, il legislatore comunitario ha inteso individuare due tipologie di programmi: quelli gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni che sono vietati tout court, e quelli nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni che, invece, a determinate condizioni, possono essere trasmessi, sulla base dell’ipotesi che il minorenne sia escluso dalla visione degli stessi.
È opportuno sottolineare che, in tale ambito, la Commissione europea effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, indagini sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tali studi implicano, tra l’altro, l’esame dell’opportunità di:
-  prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;
-  predisporre adeguati sistemi di classificazione dei contenuti televisivi;
-  incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;
-  tener conto dell’esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell’opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni (art. 22 bis).
Sotto il profilo sanzionatorio è, infine, interessante rilevare che l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della Direttiva permette agli Stati membri, attraverso una procedura speciale, di adottare provvedimenti contro le emittenti soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro che violino in misura manifesta, seria e grave l’articolo 22 e/o l’articolo 22 bis della Direttiva, e attivare meccanismi di interdizione delle trasmissioni transfrontaliere lesive dei minori.
È da tener presente che, negli ultimi tempi, è emersa la necessità di una revisione della Direttiva al fine di tener conto degli sviluppi dei mercati e delle tecnologie, tra i quali è da annoverare la rilevante trasformazione derivante dall’introduzione delle reti televisive digitali terrestri. A tal riguardo, la Commissione europea ha realizzato, nel 2003 e nel 2005, due tornate di consultazioni pubbliche, all’esito delle quali ha redatto, nel dicembre 2005, una Proposta di Direttiva(34), attualmente in corso d’esame da parte del Parlamento europeo.
Tra le novità contenute in tale proposta appare significativa la differenziazione introdotta tra le regole, più rigorose, da applicare alle trasmissioni televisive e ad altri servizi di media audiovisivi lineari, quali i palinsesti tv tradizionali, e quelle, meno restrittive, riguardanti i servizi di media audiovisivi non lineari, oggetto di specifiche richieste dei singoli utenti(35). In essa è inoltre ribadito il principio della neutralità tecnologica, in base al quale l’applicazione delle regole non è più connessa con il mezzo di diffusione utilizzato, ma con la natura del servizio proposto.
Altra importante iniziativa posta in essere dalla Commissione europea è la pubblicazione del Libro Verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione(36), con il quale si è inteso esaminare e approfondire le strategie che l’Unione Europea può mettere in atto per garantire la tutela dei minori anche in ambito televisivo.

4. Il recepimento dei principi-guida nei sistemi normativi dei singoli Stati membri: orientamenti e prospettive

Come si è avuto modo di notare, se per la pubblicità le indicazioni fornite dalla Direttiva appaiono relativamente puntuali e circostanziate e, quindi, suscettibili di essere recepite dai singoli ordinamenti nazionali con altrettanta chiarezza, lo stesso non può dirsi per le disposizioni relative alla programmazione televisiva in generale. Queste ultime sembrano render conto della maggiore complessità della materia, peraltro individuando due distinte previsioni, rispettivamente connesse a limitazioni differenti, e lasciando abbastanza aperta la questione della valutazione e del riconoscimento dei contenuti dei programmi che possano, nell’un caso, nuocere e, nell’altro, nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni. Di particolare interesse sono, inoltre, i riferimenti, contenuti nella Direttiva, alla scelta dell’ora di trasmissione e agli accorgimenti tecnici, tesi ad escludere che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi, e ai sistemi acustico-visivi volti a segnalare le criticità dei programmi trasmessi in chiaro, alla luce della particolare sensibilità del pubblico minorenne. Tali riferimenti appaiono riflettere la necessità di affiancare alle responsabilità sociali dell’emittente le responsabilità educative della famiglia al fine di garantire il pieno perseguimento del valore della tutela dei minori(37).
Storicamente, il rimando all’orario di trasmissione ha contribuito ad agevolare l’adozione, in taluni Stati membri, del cosiddetto modello del watershed (spartiacque), teso a delimitare fasce orarie differenziate, per esempio l’una dedicata ad una visione familiare e l’altra prettamente rivolta ad un pubblico adulto(38).
Il richiamo ai sistemi acustico-visivi ha, invece, stimolato la nascita del cosiddetto modello della segnaletica, in base al quale un sistema acustico e iconografico codificato avverte gli spettatori circa l’età consigliata per la visione dei programmi in onda, previamente classificati in relazione ai contenuti problematici presentati (rating)(39). Se il primo modello appare perlopiù chiamare in causa la responsabilità dell’emittente, che decide quali programmi mandare in onda prima e dopo un determinato orario, il secondo sembra maggiormente sollecitare la responsabilità del nucleo familiare circa l’opportunità di far visionare al minore contenuti “etichettati” in un certo modo.
Bisogna anche dire che, nel tempo, tali modelli - ciascuno dei quali si è declinato, con proprie peculiarità, nell’ambito di specifiche realtà nazionali europee - sembrano essere entrati in una fase di reciproca interazione e convergere verso un modello integrato, all’interno del quale ambedue agiscono sinergicamente(40).
In sintonia con tale linea di tendenza, sono da citare le sempre più numerose iniziative, poste in essere da Stati membri, tese a sensibilizzare le famiglie sugli aspetti connessi con il rapporto tra minori e televisione(41).
Recenti ricognizioni internazionali(42) hanno messo in evidenza come i quadri normativi degli Stati membri in materia di tutela dei minori risentano di differenze di cultura e di sensibilità al problema(43). Comunque, pur tenuto conto delle singole diversità locali, i sistemi di tutela di vari Stati membri non sembrano basarsi esclusivamente o sulla regolamentazione d’iniziativa del legislatore o su forme di autoregolamentazione volontariamente poste in essere dalle emittenti, ma tendono a coinvolgere entrambe le modalità attuative citate, ciascuna peraltro associata a specifiche forme di controllo.
Si sta sempre più entrando in una prospettiva di co-regolamentazione, all’interno della quale viene promossa la formazione di canali di comunicazione tra tutte le parti interessate (autorità pubbliche, emittenti e agenzie socio-educative) ciascuna delle quali è chiamata ad assumersi precipue responsabilità e a giocare determinati ruoli, nell’intento di garantire una reale ed efficace tutela dei minori.
È inoltre opportuno sottolineare come il tratto unificante che accomuna gran parte delle leggi in questo settore sia di segno negativo: cioè queste appaiono prescrivere divieti e limiti tesi a conciliare la libertà di comunicazione e di espressione e il diritto di essere informati con il rispetto della personalità del minore, ancora in formazione. Tali leggi sembrano dunque l’espressione della volontà del legislatore di proteggere il minore, protezione volta ad evitare che questi assista a scene che possano nuocere al suo sviluppo psichico e morale.
È d’altro canto da evidenziare come altre disposizioni sembrino invece accomunate da un tratto unificante di segno positivo. Infatti al loro interno, oltre alla dimensione legata alla protezione, è presente l’esigenza di promuovere lo sviluppo del minore, per esempio attraverso la realizzazione di una programmazione televisiva mirata ai bambini tesa sia a tener conto dei loro bisogni evolutivi, sia a far esprimere al meglio le loro attitudini e capacità.
In altri termini, è come se, nell’ambito del rapporto tra i minori e i mezzi di comunicazione, il legislatore abbia valutato l’ipotesi di considerare il minore un soggetto “debole”, e dunque bisognoso di protezione, ma nel contempo portatore di specifiche competenze ed esigenze, anche connesse con la sfera della libera manifestazione del proprio pensiero (espressione del diritto di comunicare e di ricevere informazioni). Tale ipotesi, che appare informare le norme in materia di tutela dei minori vigenti in gran parte degli Stati membri, è in linea con i principi, tratti dalla pedagogia e dalla psicologia, che intravedono nel bilanciamento dinamico tra istanze apparentemente opposte, quali sostegno e autodeterminazione, protezione e autonomia, base sicura e esplorazione, dipendenza e differenziazione quella dialettica costruttiva necessaria nei processi formativi dei minori, improntata ad una visione unitaria e complessa degli stessi.
Da rilevare, infine, che, con il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, stanno sempre più entrando in interazione reciproca i settori della radiotelevisione, dell’editoria, delle telecomunicazioni e dell’informatica. Il processo di convergenza in atto tra i vari settori e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (radio, televisione, telefono, computer, ecc.) e la transnazionalità delle emergenti forme di comunicazione(44) implicano la necessità di far fronte a fenomeni nuovi e di armonizzare quanto più possibile la normativa in ambito internazionale, considerato che un approccio locale al problema non è ormai più sufficiente a render conto della complessità e dell’assenza di confini che caratterizzano la comunicazione nel villaggio globale. Ciò sta stimolando processi di riflessione volti alla modifica dell’architettura normativa e alla costruzione di un nuovo diritto, il diritto della convergenza. Quest’ultimo, improntato al principio di neutralità tecnologica, sta gradualmente pervenendo ad un’unica disciplina sui servizi di media audiovisivi, indipendentemente dal mezzo tramite il quale gli stessi sono trasmessi. Con riferimento alla materia della tutela dei minori, appare prospettarsi, se pur con i dovuti distinguo connessi prevalentemente con la natura del servizio offerto (lineare o non lineare), l’estensione dell’applicabilità della disciplina normativa e regolamentare di settore anche ai palinsesti trasmessi attraverso le emergenti piattaforme tecnologiche.


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(1) - Da questo punto di vista, si tenga per esempio presente che solamente a partire dalla seconda metà del Novecento si è avviato, nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva, quel processo di “rivoluzione copernicana” che ha gradualmente comportato il passaggio dalla visione del neonato come tabula rasa al modello che considera l’essere umano un organismo competente fin dalla nascita, dotato di specifiche capacità e tendenze proprie (cfr.: Montanari, 1995).
(2) - Pacifici Mazzoni E., Istituzioni di diritto civile italiano, vol. vii, Cammelli, Firenze 1924.
(3) - Per esempio, in Italia, nel 1901, la mortalità infantile si attestava intorno al 166 per mille (con punte del 192 per mille in Lombardia), mentre oggi non arriva all’8 per mille (cfr.: Andreoli, 2000). È comprensibile come un alto tasso di mortalità infantile fosse uno dei fattori che incideva sulla relazione adulto-minore, caratterizzata anche da un certo sottoinvestimento affettivo da parte dell’adulto.
(4) - Si pensi, per esempio, ai minori vittime di violenza, alla pedofilia via Internet, al turismo sessuale a danno di minori, al mercato delle adozioni internazionali illegali, ecc. Relativamente ad altri aspetti, si confrontino quelle ipotesi tese ad intravedere proprio nella televisione uno dei fattori che sembra negli ultimi tempi alimentare un processo di trasformazione, se non di scomparsa dell’infanzia (Postman, 1982). Nello specifico, la televisione, sottoponendo contemporaneamente tutte le persone, a prescindere dall’età e dalla condizione sociale, agli stessi tipi di stimoli e informazioni, fa sì che i minori, fin da tenera età, assorbano valori, linguaggi, contenuti del mondo degli adulti (veicolati, appunto, dalla televisione). Gli adulti, dunque, vengono di fatto espropriati della funzione di controllo dell’accesso al sapere, funzione a loro attribuita soprattutto dall’introduzione, nel Cinquecento, della stampa. La lettura del libro - al contrario della visione della televisione - è infatti possibile solo in presenza di specifiche competenze alfabetiche ed è con facilità soggetta a interventi limitativi o censori da parte degli adulti, laddove questi non ritengano adatti certi contenuti allo sviluppo psichico e morale del minore. L’introduzione della televisione contribuisce ad allentare tale forma di controllo e sembra trasformare il minore in uno spettatore “bambino-adulto”. Questi - anche in virtù della facilità di accesso al mezzo televisivo, della massiccia quantità dell’offerta televisiva che, dalla fine degli anni Settanta, con l’avvento della neotelevisione, caratterizza il sistema televisivo italiano misto, nonché di una certa politica perseguita dalle emittenti, orientata perlopiù ad una logica di mercato - assiste a una gran numero di programmi non specificamente rivolti a un pubblico in età minorile, dilatando i consumi televisivi in tutte le fasce orarie e per tutti i generi televisivi. Ciò, per l’autore, appare stimolare forme di adultizzazione precoce e, quindi, processi di trasformazione di ruoli sociali. Molto significativo è, al riguardo, l’avvio di alcune iniziative tese a promuovere maggiore autoconsapevolezza nei comportamenti di consumo, mediante la sperimentazione di diete (Menduni, 1996).
(5) - Anche a fronte delle ambiguità e delle contraddizioni sopraccennate, il termine può acquisire accezioni diverse, in taluni casi negative. Si pensi, per esempio, a quegli aspetti di ripiegamento narcisistico che sembrano caratterizzare alcune modalità di rapporto tra adulto e minore, laddove su quest’ultimo vengano riversati i desideri e le aspirazioni proprie dell’adulto. Si pensi inoltre agli stereotipi della figura del bambino, in genere diffusi dalla televisione (Calabrese, 2005). Tali stereotipi, che appaiono in relazione a processi proiettivi di luoghi comuni messi in atto dagli adulti, riflettono una percezione eccessivamente semplificata e distorta dei soggetti in età minorile, tesa peraltro a scotomizzarne le molteplici ricchezze interiori e capacità.
(6) - Comitato Nazionale per la Bioetica, Bioetica con l’infanzia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma 1994.
(7) - Moro A.C., I diritti di cittadinanza delle persone di minore età, Minori giustizia, 2005: 1, 142-152.
(8) - Si consideri che l’utilizzo della televisione rappresenta uno dei comportamenti più diffusi tra i giovani e che, secondo alcune statistiche, gran parte dei minori segue la televisione dalle due alle quattro ore al giorno, «dedicando ad essa un tempo superiore a quello impiegato nelle attività scolastiche, sportive o relazionali (mille ore di televisione all’anno contro ottocento ore di scuola)» (Risoluzione n. 7-00138 Capitelli ed altri presentata in Commissione parlamentare per l’infanzia in materia di rapporto Tv e minori il 3 luglio 2002).
(9) - A tali principi sembra, per esempio, ispirarsi il Regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, approvato dal Consiglio giustizia e affari interni dell’Unione europea. Tale strumento normativo comunitario è in vigore dal primo agosto 2004 ed è pienamente applicabile dal primo marzo 2005.
(10) - Magno G., Protezione, tutela, esercizio dei diritti del minore, Relazione presentata al Seminario della Scuola di Formazione del Personale della Giustizia Minorile, Associazione Nazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, Roma 23 settembre 2005.
(11) - Comitato Nazionale per la Bioetica, Bioetica con l’infanzia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma, 1994, pag. 79.
(12) - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva”, com (2003) 784 definitivo.
(13) - Censis, Media e minori nel mondo. Scenari internazionali, sfide per il futuro. Dossier, 7 febbraio 2002.
(14) - Osservatorio europeo dell’audiovisivo, 2003, vol. i.
(15) - Terza Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardante l’attuazione della Direttiva 89/552/cee “Televisione senza frontiere”, com (2001) 9 definitivo.
(16) - Quinta Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull’attuazione della Direttiva 89/552/cee “Televisione senza frontiere”, com (2006) 49 definitivo.
(17) - Carminati G., L’ospite e l’invasore: la televisione nell’epoca della globalizzazione. In:  Greco G. (a cura di), Mediamorfosi. Conversazioni su comunicazione e società, Rubbettino, Catanzaro 2000.
(18) - Doxa, Junior 2005. Indagine sui comportamenti dei ragazzi tra i 5 e i 13 anni. Sintesi finale. Committenti: De Agostini Editore, Disney Publishing Worldwide, Fila - Fabbrica italiana Lapis ed Affini, Gruner und Jahr/Mondadori, MPG/Ferrero, MTV/Nickelodeon, Telecom Italia, The Walt Disney Television Italia, Vodafone. Roma, Edizione primavera 2005.
(19) - Censis, Rapporto sull’uso dei media da parte dei minori, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Roma, 2002b.
(20) - Sabbadini L., Bambini, mass media e nuove tecnologie, in Cittadini in crescita, 3/03, Atti della Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza, Collodi, 18-20 novembre 2002, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto degli Innocenti, Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze, 2003.
(21) - Istat, Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: disponibilità nelle famiglie e utilizzo degli individui, Famiglia e Società, 27 dicembre 2005.
(22) - Salvioli G.P., Media e adolescenti, Relazione presentata al Seminario di studio “Tv e minori: medici e psicologi a confronto”, Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, 23 settembre 2005.
(23) - Censis, 39° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2005, Franco Angeli, Roma, 2005. A conferma di tale dato si confrontino i risultati dell’indagine multiscopo Istat (2005), già citata. Questi mostrano come le famiglie con capofamiglia con licenza elementare o nessun titolo presentino un livello di possesso di beni tecnologici più basso di quello presentato dalle famiglie con capofamiglia laureato. Significativo è però rilevare che, rispetto a queste ultime, le famiglie con capofamiglia con licenza elementare o nessun titolo possiedono, in misura maggiore, l’apparecchio televisivo. Ciò evidenzia come in Italia il digital divide sia un fenomeno a tutt’oggi presente che sostanzialmente riflette la distribuzione dei gradi di istruzione mostrata dagli utenti dei media.
(24) - Morcellini M., La Tv fa bene ai bambini, Meltemi, Roma 2000. Perdita di appeal che è anche da attribuire ai profondi cambiamenti che investono l’età adolescenziale, caratterizzata, tra l’altro, da un’alta “mobilità intersistemica” che porterebbe il soggetto a orientarsi verso appartenenze diverse, per esempio investendo energie e tempo nel sistema dei pari, al di fuori dell’ambiente domestico (Montanari, 1999). In età adolescenziale peraltro cambiano sensibilmente gli atteggiamenti nei confronti della televisione; tale cambiamento appare riflettere l’acquisizione - da parte dell’adolescente - di una maggiore consapevolezza, capacità di selezione e di lettura critica dei testi televisivi. Ciò sembra suggerire che al di sotto di questa fascia di età gli effetti della Tv possano assumere una portata superiore, considerazione di cui gli organi di vigilanza dovrebbero tener conto nel lavoro di analisi e valutazione dei filmati. Bisogna comunque considerare che, secondo quanto emerge dalle indagini realizzate annualmente dalla Società Italiana di Pediatria su scala nazionale, il “consumo televisivo” da parte dei minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni sta continuando ad aumentare (Saggese, 2006). Secondo queste rilevazioni la percentuale di minori di questa età che guarda più di tre ore di Tv al giorno è salita dal 19% del 1997 al 31% del 2005. Parallelamente sembra scesa la percentuale di chi guarda la Tv meno di un’ora al giorno, passando dal 25% del 1997 al 13% nel 2005.
(25) - McQuail D., 1983, trad. it., Sociologia dei media, il Mulino, Bologna 1996.
(26) - La trasmissione digitale presenta una superiore qualità dei suoni e delle immagini; inoltre consente l’accesso a una serie di servizi di tipo interattivo.
(27) - Per esempio la distribuzione dei contenuti audiovisivi agli utenti può avvenire tramite le piattaforme: terrestre (fisso e in mobilità), cavo e fibra ottica, rete di telecomunicazione (rame e tecnologie xdsl), satellitare.
(28) - Quarta Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni in applicazione della Direttiva 89/552/cee “Televisione senza frontiere”, com (2002) 778 definitivo.
(29) - Si rammenta incidentalmente che, a livello mondiale, la tutela dell’infanzia è anche contemplata nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dalla Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. In tale Dichiarazione, comunque, non si affronta direttamente il tema dei mass media e si afferma che il fanciullo debba essere educato «in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà». Da menzionare inoltre la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata nel 1924 dalla Società delle Nazioni, che elencava, se pur sommariamente, alcuni fondamentali diritti dei minori. Il 20 novembre 1959 l’Assemblea generale adottò una nuova Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Tali Dichiarazioni di principio consentirono di creare quell’humus nel quale affondano le radici le Convenzioni (tra le quali, appunto, la Convenzione onu sui Diritti del fanciullo del 1989), stipulate tra Stati che, diversamente dalle Dichiarazioni, assumono valore di norme giuridiche vincolanti.
(30) - Medesimo principio è ribadito dell’art. 24, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 e nel preambolo e nell’art. 1 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77. Si tenga altresì presente che, ai sensi dell’art. 1-3 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004, la tutela dei diritti dei minori costituisce uno degli obiettivi dell’Unione europea.
(31) - Il dispositivo V-chip non sembra tecnicamente realizzabile in Europa; inoltre, a fronte del graduale passaggio dalla tecnica di trasmissione analogica a quella digitale, tale dispositivo sta diventando obsoleto in quanto la tecnologia digitale consente l’utilizzo di sistemi di filtraggio e di blocco dei programmi non desiderati molto più affidabili (Terza Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardante l’attuazione della Direttiva 89/552/cee “tsf”, com/2001/00009 definitivo, pubblicata a fine anno 2000). Si tenga presente che la Commissione europea ha indicato il 2012 quale data di cessazione definitiva (switch off) delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica e, quindi, di passaggio a quelle in tecnica digitale.
(32) - Si rammenta che lo strumento giuridico rappresentato dalla direttiva «vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi» (art. 249, co. 3 del Trattato ce).
(33) - In questo caso non si usa l’espressione gravemente e non vengono indicati particolari tipi di contenuti.
(34) - Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 89/552/cee del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisiva, Bruxelles, 13 dicembre 2005, com (2005) 646 definitivo.
(35) - Quali il video on demand che, a differenza dei servizi lineari, fornisce programmi nel momento scelto dall’utente.
(36) - Com (96) 483 definitivo.
(37) - Si ricorda che il riferimento alla fascia oraria di trasmissione è anche contenuto nella Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, ratificata in Italia con legge 5 Ottobre 1991, n. 327 che, tra l’altro stabilisce che «gli elementi dei servizi di programmi che sono suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato l’orario di trasmissione e di ricezione» (art. 7).
(38) - Si confrontino, per esempio, gli strumenti del watershed applicati in Gran Bretagna, Germania e Svezia (Aroldi, 2003; 2006a).
(39) - Si confrontino, per esempio, gli strumenti della segnaletica applicati in Francia e Olanda (Aroldi, 2003; 2006). Sempre più urgente è in tal senso l’attivazione di un processo di riflessione sui criteri di classificazione, anche al fine di addivenire - nello stesso ambito comunitario - a un sistema comune di simboli descrittivi che aiuti i telespettatori a valutare i contenuti dei programmi (cfr. la Quarta relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in applicazione alla Direttiva 89/552/cee “Televisione senza frontiere”, com (2002) 778 definitivo del 6 gennaio 2003 e il Secondo Rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativo all’applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana, com (2003) 776 definitivo del 12 dicembre 2003). Con specifico riferimento alla realtà italiana, degno di attenzione è il documento, approvato nella seduta del 13 dicembre 2005 dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, che propone, alle emittenti televisive, alcune indicazioni orientative riguardanti la segnaletica e gli avvertimenti da applicare ai programmi televisivi, ai fini della tutela dei minori.
(40) - Si confrontino, per esempio, gli strumenti del watershed e della segnaletica applicati in Spagna, Finlandia, Irlanda, Portogallo (Aroldi, 2003; 2006). Anche in Italia, con la stipulazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori sottoscritto il 29 novembre 2002 e con il suo recepimento all’interno della legge n. 112/04, il modello della segnaletica si è, di fatto, affiancato al modello del watershed, già previsto dalla normativa nazionale.
(41) - È quanto, per esempio, è accaduto o sta accadendo in Danimarca, Francia, Svezia, Regno Unito, Italia, Spagna, Paesi Bassi (Vinke, 2006).
(42) - Secondo rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all’applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana, com (2003) 776 definitivo; cfr. inoltre: Aroldi, 2003, 2006.
(43) - Per un approfondimento sul quadro normativo italiano in materia di tutela dei minori nel settore televisivo, si rimanda a Montanari, in stampa.
(44) - Secondo Fileni (2000) la stessa definizione di personal computer non appare più render conto dei cambiamenti tecnologici nel campo della comunicazione informatizzata, ivi comprese quelle relative alle interconnessioni dello strumento con la rete telematica. Sembra dunque più consono denominarlo personal communicator, termine che rispecchia meglio le nuove applicazioni multimediali del mezzo che stanno avvenendo nell’ambito di tale processo di convergenza, e che mette in primo piano le sue funzioni di comunicazione con l’esterno. In quest’ottica, è inoltre opportuno rammentare le recente introduzione di taluni servizi digitali di televisione interattiva, peraltro sostenuta in sede di Commissione europea (Comunicazione della Commissione sull’interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva, del 30 luglio 2004, com (2004) 541). La transizione al digitale televisivo via etere terrestre, attualmente in corso, sta infatti offrendo all’utente maggiori possibilità di accesso a servizi in una prospettiva di interattività. In Italia, tale transizione dal regime analogico a quello digitale è delineata dalla legge n. 66/2001 e dalle sue successive modificazioni.