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Giustizia Militare

a cura del Dott. Giuseppe Scandurra Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

Ordinanza di archiviazione - Impugnazione - Limiti - Ricorso per cassazione - Casi di ammissibilità.

(art. 409, comma 6, C.p.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., (C.C.), 24 febbraio 2006, n. 742. Pres. Mocali, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da ord. G.I.P. T.M. Palermo (dich. inammissib.).

L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409, sesto comma, C.p.p., che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, quinto comma, stesso codice, legittima il ricorso per cassazione soltanto nei casi in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà previste dalla legge e cioè l’intervento in camera di consiglio (1).

(1) Si tratta di una interpretazione giurisprudenziale pacifica ed ampiamente consolidata. Inoltre, anche le numerose questioni di legittimità costituzionale della suddetta disposizione sono state ripetutamente ritenute manifestamente infondate (cfr. Cass., Sez. Un., 9 giugno 1995, sent. n. 24; Sez. VI, 20 settembre 1991, sent. n. 3018 e 26 ottobre 1995, sent. n. 3896).


Provvedimento di archiviazione - Regole poste a garanzia del contraddittorio - Inosservanza - Ammissibilità del ricorso per cassazione.

(art. 409, comma 6, C.p.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., (C.C.), 24 febbraio 2006, n. 742. Pres. Mocali, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da ord. G.I.P. T.M. Palermo (dich. inammissib.).

è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (1).
In sostanza, poiché il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e neppure le considerazioni in base alle quali il P.M. abbia richiesto l’archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’azione penale (2) (3).

(1) La sentenza cita, quali precedenti conformi: C. Cass., Sez. VI, 23 ottobre 1992, sent. n. 3774 e 26 giugno 1994, sent. n. 2918.
(2) Negli stessi termini, C. Cass., Sez. VI, 28 settembre 1999, sent. n. 3016.
(3) Ciò comporta - prosegue la sentenza - la immediata inammissibilità di tutti i profili di ricorso prospettati - nella specie - dalla difesa del ricorrente, per quanto attinente a pretesi difetti di valutazione o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi della persona offesa esposte negli scritti difensivi e nell’atto di opposizione, ovvero a violazione di disposizioni legislative o di interpretazioni giurisprudenziali in tema di diffamazione, ingiuria a inferiore e deterioramento di cose mobili militari, e ciò in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato nel comma 1 dell’art. 568 C.p.p.


Provvedimento abnorme - Nozione - Ipotesi ravvisabili.

(art. 409 C.p.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., (C.C.), 24 febbraio 2006, n. 742. Pres. Mocali, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da ord. G.I.P. T.M. Palermo (dich. inammissib.).

L’atto può essere considerato “abnorme” soltanto quando esso si pone, per la sua stranezza o per la singolarità, al di fuori dell’ordinamento. Tale categoria può dirsi sussistente quando l’atto sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o di inutilizzabilità, non sia altrimenti impugnabile e non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile.


Archiviazione - Ordinanza del G.I.P. - Ordine al P.M. per espletamento di nuove indagini - Contestuale fissazione di nuove udienze di rinvio - Provvedimento abnorme - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità.

(art. 409 C.p.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., (C.C.), 24 febbraio 2006, n. 742. Pres. Mocali, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da ord. G.I.P. T.M. Palermo (dich. inammissib.).

In materia di archiviazione, va considerata abnorme e quindi ricorribile per cassazione l’ordinanza del GIP che, all’esito dell’udienza camerale, fissata sulla opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato al P.M. l’espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l’ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni del P.M. circa l’idoneità degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa (1).

(1) La sentenza cita, quale precedente conforme: C. Cass., SS.UU., 31 maggio 2005, sent. n. 22909.


Imputato assistito da due difensori - Omesso avviso di celebrazione dell’udienza ad uno solo dei difensori - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Quando ricorre.

(art. 178, lett. c), C.p.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 431. Pres. Fazzioli, Rel. Riggio, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A. Roma (rigetta).

Qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data di celebrazione dell’udienza deve essere dato ad entrambi; l’omesso avviso ad uno solo dei due dà luogo ad una nullità di ordine generale, incidendo sull’assistenza dell’imputato nel processo (art. 178, lett. c), C.p.p.), che si qualifica, tuttavia, come a regime intermedio, sicché è sanata se non viene dedotta nel termine stabilito dall’art. 180 C.p.p.


Testimonianza - Generale capacità di testimoniare - Casi di incompatibilità - Quando sussistono.

(art. 197 C.p.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 431. Pres. Fazzioli, Rel. Riggio, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A. Roma (rigetta).

L’art. 197 C.p.p., sulla incompatibilità con l’ufficio di testimone, è norma di stretta interpretazione, in quanto derogativa del principio della generale capacità di testimoniare, enunciato dall’art. 196, primo comma, C.p.p. e, quindi, l’incompatibilità con l’ufficio di testimone non può estendersi oltre i casi espressamente previsti.


Testimonianza - Persone che hanno assunto successivamente la qualità di imputati o indagati - Dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 210 C.p.p. - Valutazione delle dichiarazioni.

(art. 197 C.p.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 431. Pres. Fazzioli, Rel. Riggio, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A. Roma (rigetta).

Le testimonianze di persone che solo successivamente abbiano assunto la qualità di imputati o di indagati per il medesimo reato o in un procedimento connesso possono essere valutate quali dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 210 C.p.p., a nulla rilevando la mancata assistenza all’esame di un difensore, in quanto trattasi di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante e alla cui osservanza l’imputato, che ha dedotto con l’impugnazione la violazione dell’art. 197 C.p.p., non ha interesse (1).

(1) La sentenza cita, come precedente conforme, Cass., Sez. I, 11 aprile 1994, n. 5189.


Peculato militare - Presupposti - Truffa - Distinzione.

(C.p.m.p., artt. 215 e 234, commi 1 e 2, n. 1)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 433. Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. parz. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A Roma (annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione).

La differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa va ravvisata nel fatto che nel peculato il possesso è un antecedente della condotta e che gli artifici, i raggiri o la falsa documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono per occultarlo; ricorre, viceversa, la truffa qualora la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista, in vista della successiva condotta appropriativa.


Peculato militare - Presupposti - Possesso o disponibilità della cosa mobile - Necessità - Truffa aggravata - Distinzione.

(C.p.m.p., artt. 215 e 234, commi 1 e 2, n. 1)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 433. Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. parz. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A Roma (annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione).

Il reato di peculato presuppone che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui pone in essere la condotta appropriativa, abbia già, in via esclusiva o congiuntamente ad altri, un potere materiale (possesso) o giuridico (disponibilità) sulla cosa mobile altrui, onde il discrimine tra peculato e truffa (aggravata ex art. 61, n. 9, C.p.) deve essere individuato nella strumentalità dei comportamenti fraudolenti rispetto al conseguimento del potere suddetto, tipica della seconda e incompatibile col primo, nel quale artifici, raggiri o falsità tendono necessariamente a un risultato ulteriore e diverso, come, ad esempio, l’occultamento della commissione dell’illecito ovvero la realizzazione dei passaggi utili a pervenire, dalla disponibilità giuridica, all’apprensione materiale della cosa (1).

(1) In applicazione di tali principi - si legge nella sentenza - appare palese l’errore di diritto in cui è incorsa la Corte militare che, nell’attribuire alla condotta dell’imputato il nomen iuris del peculato, non ha tenuto presente che, alla stregua della ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, né il ricorrente né i suoi complici avevano la disponibilità materiale o giuridica delle somme che hanno formato oggetto dell’azione appropriativa e che il possesso del denaro destinato al pagamento degli emolumenti è stato dagli stessi conseguito soltanto a seguito degli artifici o raggiri, consistenti nel fare figurare presenze di personale superiori a quelle reali: soltanto per mezzo di tali condotte fraudolente, che hanno indotto in errore le autorità competenti ad autorizzare e ad erogare somme maggiori di quelle effettivamente occorrenti, l’imputato e i suoi complici hanno potuto ottenere il possesso del denaro costituito da dette differenze che sono state oggetto di appropriazione. Deve trarsene la conseguenza che manca il presupposto obiettivo della condotta di peculato militare di cui all’art. 215 C.p.m.p., identificabile nel possesso di denaro o di altra cosa mobile per ragione dell’ufficio o del servizio, essendo chiaro che nel caso di specie il conseguimento della disponibilità delle somme oggetto di appropriazione è stato il risultato degli artifici e raggiri riconducibili nella figura della truffa militare aggravata di cui all’art. 234, commi 1 e 2, n, 1, C.p.m.p.


Militari - Appartenenti all’Arma dei carabinieri - Sono tali. Condotte fraudolente - Pregiudizio patrimoniale - Riferibilità all’Amministrazione militare - è tale.

(art. 234 C.p.m.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 423. Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A, Sez. Dist. Napoli (annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione della sentenza al T.M. Napoli per gli incombenti di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 46/2006).

Alla stregua della disciplina del R.D. 14 giugno 1934, n. 1169, l’Arma dei carabinieri fa parte integrante delle Forze armate dello Stato, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 e il pregiudizio patrimoniale conseguente alle condotte fraudolente degli appartenenti a detta Arma è riferibile all’Amministrazione militare.


Giurisdizione - Reato militare - Concorso di militari e di estranei alle Forze armate - Sussistenza della giurisdizione militare per i militari.

(art. 234 C.p.m.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 11 aprile 2006, sent. n. 423. Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M. Rosin R., concl. conf.; imp. ric. da sent. C.M.A, Sez. Dist. Napoli (annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione della sentenza al T.M. Napoli per gli incombenti di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 46/2006).

Nell’ipotesi in cui nel reato militare concorrano civili insieme con militari, le sfere di giurisdizione rimangono separate, nonostante la connessione tra i procedimenti, sicché il giudice militare mantiene integra nei confronti dei concorrenti militari la propria giurisdizione e quello ordinario nei confronti dei concorrenti civili (1).

(1) La sentenza ricorda che le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, pronunciandosi in tal senso con sent. n. 18 del 25 ottobre 2005, hanno superato un precedente contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della Cassazione stessa.
A tale riguardo, si ricorda che già prima della pronuncia delle Sezioni Unite l’orientamento della Cassazione era favorevole all’opinione che il codice di rito vigente avesse modificato radicalmente la disciplina della connessione tra reati di competenza del giudice ordinario e reati di competenza del giudice militare, quasi capovolgendola.
L’art. 264 del codice penale militare di pace (quale risultava a seguito dell’art. 8 L. 23 marzo 1956, n. 167) disciplinava, infatti, il rapporto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare (regolato in precedenza dall’art. 49, terzo comma, C.p.p. del 1930, nel senso che per tutti i reati connessi la competenza apparteneva al giudice speciale) e fissava per tutti i casi di connessione determinati in tale articolo la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Innovando questa disciplina, l’art. 13, secondo comma, dell’attuale codice di procedura penale ha stabilito, invece, che “Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare .... In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario”.
Anche dalla dottrina, la nuova disposizione è stata ritenuta idonea a regolare interamente la materia, con l’effetto di abrogare, a norma dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, quella precedente scaturente dall’art. 264 C.p.m.p.
In questo stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. I, 23 novembre 1995, n. 1556; 8 gennaio 1996, n. 24; 15 dicembre 1999, n. 1142).
Come nota la stessa sentenza delle Sezioni Unite, sono, però, successivamente, emersi nella giurisprudenza della Corte di cassazione orientamenti diversi, resi espliciti da Sez. I, (C.C.), 21 aprile 2004, n. 1953, che, decidendo su un conflitto negativo fra giudice ordinario e giudice militare, è pervenuta alla conclusione che la giurisdizione fosse di pertinenza del giudice ordinario, nella considerazione che l’art. 264 C.p.m.p. e l’art. 13, secondo comma, C.p.p. “disciplinano fattispecie non del tutto omogenee”.
Ancora più definita, anche per la consistenza degli argomenti esposti, Sez. I, (C.C.), 20 gennaio 2005, n. 232 secondo cui “il comma 2 dell’art. 13 non ha affatto abrogato l’art. 264 C.p.m.p.”.
Tale nuovo orientamento è stato anche ribadito nella sentenza Sez. I, (C.C.), 3 marzo 2005, n. 1012 in cui è stato anche osservato che il problema dell’abrogazione, totale o parziale, dell’art. 264 non ha decisiva influenza sulla questione nel caso di concorso di civili e di militari nello stesso delitto militare, per la precisa ragione che l’attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione rispetto a tutti i concorrenti “discende direttamente dall’art. 103, comma 3, della Carta fondamentale”; giudizi definiti dalle Sezioni Unite privi di base normativa, “dato che il legislatore con l’art. 13, comma 2, C.p.p. ha esercitato correttamente il proprio potere, e che non può farsi riferimento al terzo comma dell’art. 103 Cost. per ampliare la giurisdizione del giudice ordinario superando la previsione della norma processuale, tenuto anche conto dei limiti in cui il sistema processuale tende a privilegiare la riunione dei procedimenti e della particolare idoneità del giudice militare a conoscere dei reati militari”.
Dai lavori preparatori del codice, osservano ancora le Sezioni Unite, emerge chiaramente l’intenzione del legislatore di abrogare l’art. 264 C.p.m.p. e la convinzione di averne determinato l’abrogazione, dal momento che con l’art. 13, secondo comma, C.p.p. si era provveduto a regolare l’intera materia. Significativa sotto questo aspetto è la vicenda dell’art. 210 delle norme di attuazione del codice di rito, nonché il tenore della rubrica dell’art. 13 (“Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali”), la sua collocazione e il contenuto dei suoi due commi, “che fanno emergere una simmetria con l’art. 49 C.p.p. del 1930, sostituito dall’art. 264 C.p.m.p., per la parte relativa alla connessione fra procedimenti di competenza del giudice militare e procedimenti di competenza del giudice ordinario”.