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Gazzetta Ufficiale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006
Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 21 del 26 gennaio 2007)


Art. 1. Costituzione

1. È costituito il Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attività di emergenza.

Art. 2. Composizione

1. Il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto:
a)  da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
b)  dal capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;
c)  da un rappresentante delle Forze armate;
d)  da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia;
e)  da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f)  da un rappresentante della Croce rossa italiana;
g)  da un rappresentante delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
h)  da un rappresentante delle organizzazioni nazionali di volontariato;
i)  da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
l)  da un rappresentante dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici;
m)  da un rappresentante dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
n)  da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
o)  da un rappresentante dell’ENEA;
p)  da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.
3. In caso di impedimento o di assenza del capo del Dipartimento, il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.
4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Alle riunioni possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, società di servizi, aziende.

Art. 3. Funzionamento

1. Il Comitato di riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato può operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) e p).
2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni e con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Nei casi di urgenza o emergenza la convocazione può essere effettuata anche via fax o telefonicamente.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 4. Abrogazioni

1. I decreti del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 2 marzo 2002 e in data 28 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2002, sono abrogati.


Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315
Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 38 del 15 febbraio 2007)


Art. 1. Riordino del Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è composto da un Presidente e da tre membri.
2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell’albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato.
3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l’applicazione dell’articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell’articolo 3.

Art. 2. Funzioni e compiti

1. Il Comitato, ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell’unità d’indirizzo politico ed amministrativo del Governo;
b) promuove l’utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l’accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
c) elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l’allocazione e l’uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;
d) elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;
e) formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

Art. 3. Durata e relazione di fine mandato

1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull’attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilità dell’organismo e della conseguente eventuale proroga della durata del Comitato, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

Art. 4. Supporto tecnico e banca dati

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato si avvale, altresì, del supporto informativo della banca dati, già costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, accessibile in via telematica e alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

Art. 5. Forme di consultazione

1. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 3, il Comitato svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni e istituisce altre forme di consultazione settoriale.

Art. 6. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


Decreto Legislativo 12 gennaio 2007, n. 11
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 39 del 16 febbraio 2007)


Art. 1. Ambito di applicazione ed autorità nazionale

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005, del Consiglio, del 27 giugno 2005, di seguito denominato: «regolamento», relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
2. L’autorità nazionale incaricata dell’applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo è il Ministero del commercio internazionale.
3. Il Comitato consultivo istituito dall’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, esprime, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel regolamento. In tale caso la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La partecipazione al Comitato consultivo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,indennità o rimborsi spese.

Art. 2. Sanzioni

1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell’allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 15.000 euro a 50.000 euro.
2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell’allegato II del regolamento, è punito con l’arresto fino a due anni o l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell’allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l’esposizione al pubblico in un museo o fornisce l’assistenza tecnica connessa senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 3 del regolamento, è punito con l’ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro.
4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell’allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l’autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni merci oggetto delle operazioni commerciali.
6. L’esportatore o l’importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l’esposizione al pubblico in un museo, elencati nell’allegato II del regolamento, nonché l’esportatore delle merci elencate nell’allegato III del regolamento, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso che:
a) omette di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni;
b) non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;
c) su richiesta dell’autorità competente non effettua la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.
7. L’autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne dà immediata comunicazione all’autorità competente di cui all’articolo 1, comma 2, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.