Corte Suprema di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (massime a cura dell’Ufficio Massimario)

Acque - Tutela dall’inquinamento - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs n. 152 del 2006 - Allevamenti zootecnici - Reflui - Natura di reflui industriali - Assimilabilità alle acque reflue domestiche - Condizioni.

(D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 101)

Sez. 3, sent. n. 33896 del 9 giugno 2006 ud. (dep. 9/10/2006). (Parz. Diff.) (Rigetta, Gip Trib. Viterbo, 11 Febbraio 2005).

In tema di reflui provenienti da un insediamento zootecnico, anche dopo la entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la applicabilità del regime giuridico stabilito per le acque domestiche in considerazione del limitato impatto ambientale, è subordinata al dato che l’allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra e che questa sia in grado di smaltire, nell’ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni, dovendosi diversamente ribadire la natura di reflui industriali.


Armi - Materie esplodenti - Nozione di cui all’art. 678 cod. pen. - Differenza con esplosivi - Requisito della micidialità - Materiali pirici - Configurabilità della violazione di cui all’art. 10 Legge n. 497 del 1974 - Condizioni.

(Cod. Pen., art. 678; legge 14 ottobre 1974, n. 497 art. 10)

Sez. 1, sent. n. 38064 del 6 novembre 2006 ud. (dep. 20/11/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Taranto, 19 dicembre 2005).

Nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio, vanno invece annoverate nella categoria degli “esplosivi” - la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all’art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo. Quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all’illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità.


Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Installazione di insegne pubblicitarie - Reato di cui all’art. 30 legge n. 394 del 1991 - Configurabilità - Fondamento.

(Legge 6 dicembre 1991 n. 394 artt. 6, 11 e 30; D. Lgs. 12 gennaio 2004 n. 42)

Sez. 3, sent. n. 34415 del 11 luglio 2006 ud. (dep. 13/10/2006). (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. Pesaro, 20 giugno 2005).

La installazione di una insegna pubblicitaria in un area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 configura, in difetto dell’autorizzazione dell’Ente parco, il reato di cui all’art. 30 della citata legge n. 394, diversamente da quanto previsto dagli artt. 153 e 168 del D.Lgs. 12 gennaio 2004 n. 42 (cosiddetto codice Urbani) per la installazione, in assenza di autorizzazione da parte dell’autorità proposta alla tutela del vincolo, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in relazione alle quali si configura un semplice illecito amministrativo, attesa la piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica, della normativa sulle aree protette, che non ha per oggetto la sola tutela del paesaggio, ma quella più ampia dei valori ambientali complessivi dell’ecosistema.


Circolazione stradale (nuovo codice) - Regolamento di esecuzione e di attuazione - Norme di comportamento - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Soltanto attraverso l’uso dell’etilometro - Necessità - Esclusione - Attraverso altri mezzi - Possibilità.

(Cod. strada art. 186; D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 art. 379)

Sez. 4, sent. n. 38438 del 27 giugno 2006 ud. (dep. 22/11/2006). (Conf.) (Annulla con rinvio, Giud.pace Almenno San Salvatore, 10 Novembre 2005).

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una “prova legale”, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza come l’alterazione della deambulazione, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso, così come può anche disattendere l’esito fornito dall’”etilometro”, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.


Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Facoltativo - Circostanze del fatto - Inottemperanza da parte dello straniero all’ordine di lasciare il Paese - Motivo addotto.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 381, 385, 391; D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 14 com. 5 n. 3)

Sez. 1, sent. n. 37023 del 26 ottobre 2006 Cc. (dep. 09/11/2006). (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. Frosinone, 12 settembre 2005).

In tema di arresto facoltativo in flagranza, con riferimento all’ipotesi di reato relativa all’inottemperanza da parte dello straniero all’ordine di lasciare il territorio dello Stato, la circostanza dedotta dal prevenuto circa l’impossibilità di adempiere all’ordine per mancanza di denaro e di documenti non può costituire legittima giustificazione. (Sulla base del principio la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il Tribunale non aveva convalidato l’arresto eseguito ai sensi dell’art. 381 del codice di rito).


Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Documentazione dell’attività - Annotazione dell’attività relativa ai rilievi dattiloscopici - Acquisibilità nel fascicolo del PM - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Sussistenza - Redazione contestuale del verbale dei rilievi dattiloscopici - Obbligatorietà - Esclusione.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 354, 357 co. 2, 373 e 442)

Sez. 1, sent. n. 34022 del 6 ottobre 2006 ud. (dep. 11/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 20 Dicembre 2005).

L’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell’individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all’atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. (In applicazione di questo principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell’immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi).


Lavoro - Prevenzione infortuni - In genere - Art. 181 D.P.R. n. 547 del 1955 - Ambito di applicazione.

(D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 art. 181)

Sez. 4, sent. n. 33578 del 10 maggio 2006 ud. (dep. 06/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Venezia, 24 marzo 2005).

In tema di infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all’art. 181 del D.P.R. n. 547 del 1955 - che riguarda le operazioni di sollevamento di carichi che possano cadere o subire spostamento e oscillazioni - attiene ad un reato di pericolo: ne consegue che la norma deve ritenersi violata anche nel caso in cui il carico, come nella fattispecie, cada non durante il materiale spostamento da luogo a luogo, ma successivamente, a causa della sua precaria e colpevole insufficiente assicurazione.


Prove - Disposizioni generali - Prove non disciplinate dalla legge - Riprese video eseguite dalla pubblica via del piazzale di accesso e dell’ingresso di edificio sede di attività commerciale - Legittimità - Ragione.

(Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 189 e190)

Sez. 1, sent. n. 37530 del 25 ottobre 2006 Cc. (dep. 14/11/2006). (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Lib. Napoli, 6 Aprile 2006).

Sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all’esterno dell’edificio stesso, non configurando esse un’indebita intrusione né nell’altrui privata dimora, né nell’altrui domicilio, nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con il luogo in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione di misura cautelare personale)


Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Strappo (scippo) - Rapina - Elementi differenziali.

(Cod. Pen. artt. 624 bis, e 628)

Sez. 2, sent. n. 34206 del 3 ottobre 2006 ud. (dep. 12/10/2006). (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 25 ottobre 2005).

È configurabile il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la “res” è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l’agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - In genere - Furto in abitazione e furto con strappo - Nuova formulazione ad opera della legge n. 128 del 2001 - Figura autonoma di reato rispetto a quella di furto semplice - Sussistenza.

(Cod. Pen. artt. 624, 624 bis, 625 n. 1; legge 26 marzo 2001 n. 128 art. 2)

Sez. 4, sent. n. 36606 del 19 settembre 2006 ud. (dep. 4/11/2006). (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Asti, 5 Novembre 2002).

Il delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione o con strappo) costituisce figura autonoma di reato rispetto a quella di furto semplice di cui all’art. 624 stesso codice e non ipotesi aggravata di quest’ultimo. (Fattispecie concernente il furto di un’autovettura avvenuto nel cortile adiacente l’abitazione del proprietario di essa, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto non corretto il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche concesse al colpevole con la ritenuta circostanza aggravante del furto in abitazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio). V. Corte cost., 24 aprile 2003 n. 137.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Insolvenza fraudolenta - Elemento oggettivo (materiale) - Silenzio serbato sullo stato di insolvenza al momento di assunzione dell’obbligazione - Rilevanza - Condizioni.

(Cod. Pen. art. 641)

Sez. 2, sent. n. 34192 del 11 luglio 2006 ud. (dep. 12/10/2006). (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. L’Aquila, 9 dicembre 2005).

Ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. (Nell’occasione, la Corte ha chiarito che la prova di quest’ultima può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti).


Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - In genere - Elementi costitutivi - Minaccia - Nozione - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 628)

Sez. 7, Ordinanza n. 35619 del 12 luglio 2006 Cc. (dep. 24/10/2006). (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Torino, 17 Ottobre 2005).

Per la configurabilità del reato di rapina (art. 628 cod. pen.), ad integrare l’elemento della minaccia è sufficiente qualsiasi comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di rapina in un caso in cui gli agenti, allo scopo di impossessarsi del danaro custodito in un ufficio postale, vi si erano introdotti sfondando un lucernaio e calandosi quindi con irruenza all’interno, sì da indurre alla fuga, con tale condotta spavalda e dal preciso significato intimidatorio, gl’impiegati presenti).


Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere - Riciclaggio - Differenza dalla ricettazione - Condotta - Elemento oggettivo - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 648 e 648 bis)

Sez. 2, sent. n. 36779 del 18 ottobre 2005 Cc. (dep. 7/11/2006). (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Messina, 17 marzo 2005).

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l’acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione è un’attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall’uno all’altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall’accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l’elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri).


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Atto sessuale - Nozione - Offensività - Pericolo per la libertà di autodeterminazione della vittima nella sua sfera sessuale - Soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente - Necessità - Esclusione.

(Cod. Pen. art. 609 bis)

Sez. 3, sent. n. 33464 del 15 giugno 2006 ud. (dep. 05/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 26 novembre 2003).

In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609 bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Condotta inequivocabile idonea a ledere la libera autodeterminazione sessuale della vittima - Tentativo - Configurabilità - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 56, 609 bis, e 629)

Sez. 3, sent. n. 34128 del 23 maggio 2006 ud. (dep. 12/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Napoli, 7 aprile 2004).

È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.
(Nella specie si è ritenuto che configurasse atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale, e non quello di estorsione, la trasmissione di una missiva contenente la minaccia alla sua destinataria di diffusione di un fotomontaggio della sua figura in pose oscene in riviste pornografiche qualora essa non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in atteggiamenti osceni e l’avesse, poi, depositata in luogo previamente indicato).


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito - Elemento oggettivo - Promessa di danaro - Sufficienza - Omessa richiesta o dazione - Irrilevanza - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 56 e 346)

Sez. 6, sent. n. 34440 del 26 giugno 2006 ud. (dep. 13/10/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 21 Giugno 2004).

Ai fini della sussistenza del reato di millantato credito, è sufficiente il conseguimento da parte del millantatore della promessa di denaro o di altra utilità per la propria attività di intermediario, mentre è irrilevante che tale corrispettivo non sia stato più richiesto e versato.
(Fattispecie nella quale è stata esclusa la configurabilità della desistenza attiva in relazione alla condotta di un commercialista che aveva ottenuto da alcuni clienti la promessa di una somma di danaro - di seguito non più sollecitata né versata - a titolo di indebito compenso per l’accoglimento di una pratica di finanziamento pubblico, della quale aveva garantito il buon esito grazie alla conoscenza di un funzionario regionale)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - In genere - Atto d’ufficio o comportamento oggetto del mercimonio - Riconducibilità alla competenza o sfera di influenza dell’ufficio del soggetto agente - Necessità - Conseguenze.

(Cod. Pen. artt. 318, 319 e 319 ter)

Sez. 6, sent. n. 33435 del 4 maggio 2006 ud. (dep. 5/10/2006). (Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 23 maggio 2005).

Il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati “propri funzionali” perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest’ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l’intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell’accordo illecito non comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio - Atto emesso nell’esercizio di potere discrezionale - Ritenuta legittimità nelle sedi di giurisdizione amministrativa - Incidenza sulla configurabilità del reato - Esclusione.

(Cod. Pen. art. 319)

Sez. 6, sent. n. 38698 del 26 settembre 2006 ud. (dep. 22/11/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 30 Giugno 2004).

Ai fini della qualificazione dell’esercizio del potere discrezionale del pubblico ufficiale come “atto contrario ai doveri di ufficio” e della sussistenza del delitto di corruzione propria, non assume rilievo discriminante la circostanza che gli atti concretamente posti in essere abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, essendo tale positivo scrutinio un risultato particolare e contingente connesso alle particolari modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo e non potendo esso valere ad escludere l’illiceità penale della condotta.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere - Abuso di ufficio - Requisiti - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 323)

Sez. 6, sent. n. 35381 del 27 giugno 2006 Cc. (dep. 23/10/2006). (Diff.). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Milano, 9 febbraio 2006).

Ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.) è necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta. (Nella fattispecie, relativa all’attività di ricerca svolta da un medico per conto di una società privata attraverso l’uso delle strutture ospedaliere ma senza la previa autorizzazione dell’azienda sanitaria, la Corte ha ritenuto che il comportamento illegittimo del medico, in quanto posto in essere in contrasto con la norma regolamentare, abbia prodotto un ingiusto vantaggio, ma solo nei limiti della percentuale del compenso che il soggetto avrebbe dovuto versare all’ente ospedaliero).


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere - Atto di ufficio - Nozione.

(Cod. Pen. artt. 318, 319, 323 e 328)

Sez. 6, sent. n. 38698 del 26 settembre 2006 ud. (dep. 22/11/2006). (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 30 Giugno 2004).

In tema di delitti contro la P.A., la nozione di “atto di ufficio” comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all’incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l’emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere - Illecita percezione di contributi rientranti tra le erogazioni pubbliche di natura assistenziale (reddito minimo di inserimento) - Configurabilità del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Sussistenza.

(Cod. Pen. art. 316 ter)

Sez. 6, sent. n. 34437 del 12 giugno 2006 ud. (dep. 13/10/2006). (Parz. Diff.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Catanzaro, 21 Aprile 2005).

È configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) nella condotta dell’agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione di indennità di natura assistenziale (nella specie, il trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237, c.d. “reddito minimo di inserimento”).


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Elementi costitutivi - Organizzazione complessa ed articolata - Necessità - Esclusione - Associazione con modesto organigramma - Vincolo continuativo - Necessità - Struttura con predisposizione di mezzi necessari alla realizzazione dello scopo - Sufficienza.

(Cod. Pen. art. 416)

Sez. 1, sent. n. 34043 del 22 settembre 2006 Cc. (dep. 11/10/2006). (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 7 aprile 2006).

Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; nelle associazioni con un modesto organigramma è però indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti. (Fattispecie relativa ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento in danno di società finanziarie).


Sanità pubblica - In genere - Gestione dei rifiuti - Residui da demolizione edilizia - Natura di materia prima secondaria - Esclusione - Natura di rifiuti - Fondamento.

(D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 artt. 181 e art. 183)

Sez. 3, sent. n. 33882 del 15 giugno 2006 Cc. (dep. 09/10/2006). (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. lib. Modena, 24 Maggio 2005).

I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l’art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il materiale in questione non può neppure essere qualificato quale materia prima secondaria in mancanza del D.M. di attuazione previsto dall’art. 181, comma sesto, del citato D.Lgs n. 152 del 2006).



Sicurezza pubblica - Stranieri - Procurato ingresso illecito di stranieri in Stato estero - Transito temporaneo dello straniero attraverso il territorio dello Stato - Configurabilità del reato - Durata dell’ingresso e destinazione finale del trasferimento - Irrilevanza - Fattispecie: valutazione in sede di convalida di arresto.


(D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 12)

Sez. 1, sent. n. 34053 del 6 ottobre 2006 Cc. (dep. 11/10/2006). (Conf.) (Annulla con rinvio, Gip Trib. Tolmezzo, 28 novembre 2005).

La disposizione di cui all’art. 12 comma primo D.Lgs. n. 286 del 1998, che criminalizza le condotte di agevolazione dirette a procurare l’ingresso illegale dall’Italia in un Paese confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l’ingresso illegale in un altro Stato, senza che possa assumere rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale del trasferimento dello straniero. (Nel caso di specie la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice non aveva convalidato l’arresto, senza correttamente valutare il fumus commissi delicti alla luce del citato principio).



Stupefacenti - Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti - Locali ove si svolge l’attività criminosa - Legittimità - Condizioni.


(D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 79; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321)

Sez. 4, sent. n. 37993 del 21 giugno 2006 Cc. (dep. 20/11/2006). (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. lib. Prato, 30 dicembre 2005).

Nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 79 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) è legittimo il sequestro preventivo dei locali ove si svolge l’attività criminosa a condizione che emerga dalla motivazione del provvedimento cautelare il presupposto relativo all’utilizzazione non episodica o occasionale dei locali medesimi, bensì abituale e protratta nel tempo.