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Giustizia Militare

a cura del dott. Giuseppe Scandurra

Obiezione di coscienza - Abolizione del servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7, comma 1 - L. 14 novembre 2000, n. 331 - L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 1 - Intervenuta condanna per rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio - Cessazione degli effetti penali della condanna.

(Art. 8, comma 2, legge n. 772/1972)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen. (C.C.), 7 marzo 2006, sent. n. 886. Pres. Fazzioli, Rel. Granero, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric. da ord. T.M. Napoli (annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, revoca la sentenza del T.M. Napoli del 7 ottobre 1980, perché il fatto non è più previsto come reato e ne dichiara cessati l’esecuzione e gli effetti penali).

La disciplina dettata dalla legge n. 331/2000 (Norme per l’istituzione del servizio militare professionale) ha inciso sugli elementi fondamentali del servizio militare (1) e sulla ratio dello stesso (2).
La radicalità della modifica determina una evidente soluzione di continuità tra i due sistemi e non appare qualificabile altrimenti che come abrogazione del servizio militare obbligatorio di leva e introduzione di un diverso apparato di difesa caratterizzato dal professionismo e dalla partecipazione su base volontaria (3).
Non contrasta con questa interpretazione del dato normativo la circostanza che l’art. 7, primo comma, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e l’art. 1 L. 23 agosto 2004, n. 226 - nel disciplinare il periodo transitorio tra l’entrata in vigore della legge n. 331/2000 e la sua applicazione a regime - usino, con riferimento al servizio militare e alle relative chiamate, il termine “sospensione”: è, infatti, evidente che la terminologia utilizzata per regolamentare l’iter della riforma (garantendo “la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile”) non può metterne in dubbio o modificarne il contenuto e le caratteristiche (4).

(1) “Abolendolo in toto in tempo di pace e prevedendolo solo, e in termini eventuali, in caso di guerra o situazioni assimilate e, subordinatamente, alla insufficienza quantitativa del personale militare professionale”.
(2) “Ritenuta maggiore idoneità ad assicurare la difesa militare dello Stato da parte di forze armate formate da professionisti, rispetto al coinvolgimento di tutti i cittadini dotati dei necessari requisiti”.
(3) “Con possibilità di integrazione su base obbligatoria solo in via eventuale e residuale e in caso di guerra - o ipotesi assimilate - alle condizioni stabilite dalla legge”.
(4) Per una migliore conoscenza delle diverse problematiche trattate dalla Corte di cassazione, si riporta la motivazione della sentenza, da cui è stata tratta anche la massima che segue:
“Il ricorso proposto dal difensore del condannato censura l’ordinanza del tribunale militare di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, che ha rigettato l’istanza dell’interessato tesa ad ottenere la revoca della condanna irrogatagli con sentenza 7 ottobre 1980 per il reato di cui all’articolo 8 , comma 2, della legge 772/1972.
Il problema che si pone, pertanto, anche in sede esecutiva, è quello inerente alla intervenuta, o meno, abolizione del reato di cui all’articolo 8, comma 2, della legge citata.
Questa Corte ha già affrontato la questione in sede di cognizione, con sentenza del 24 gennaio 2006, imp. B., sentenza che il Collegio interamente condivide e fa propria, riportandola integralmente, senza alcuna possibilità di aggiunte o precisazioni, a fronte di un’analisi esaustiva di tutti gli elementi di valutazione.
1. - La legge n. 331/2000, come noto, prevede: c1) che «le forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge» (art. 1, comma 7); c2) che il «reclutamento su base obbligatoria» è consentito solo: ?) «qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione o una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle forze armate»; ?) subordinatamente alla circostanza che «il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni» (art. 2, comma 1, lett. f). In tale ultima ipotesi «il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri» (art. 7, comma 3, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215).
Per disciplinare il reclutamento nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge e il funzionamento a regime del nuovo sistema in essa previsto nonché per regolamentare «la graduale sostituzione (...) dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa» (art. 3, comma 1, legge n. 331) è stato emanato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 il cui art. 7, primo comma, dispone che «il servizio militare di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005» e «fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985». Tale iter è stato, poi, modificato con legge 23 agosto 2004, n. 226 il cui art. 1 prevede che «le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005» e che «fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva (...) i soggetti nati entro il 1985». Per effetto di tale complesso normativo l’ultimo contingente per il servizio militare obbligatorio è stato chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 ed ha terminato il servizio il 31 ottobre 2005, data in cui la «istituzione del servizio militare professionale» è andata a regime.
2. - Così definito il nuovo quadro normativo (e le relative tappe di realizzazione) si pone il problema degli effetti della sua entrata in vigore con il sistema preesistente.
Un dato è pacifico: le disposizioni del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237 e della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (e successive modifiche) concernenti le modalità di prestazione del servizio militare obbligatorio di leva sono abrogate ai sensi dell’art. 15, seconda parte, delle disposizioni sulla legge in generale, essendo le nuove disposizioni contenute nella legge n. 331/2000 incompatibili con le precedenti e regolando la nuova legge l’intera materia già disciplinata da quella anteriore. A tale conclusione non osta - non essendovi alcuna incompatibilità logica - la circostanza che l’abrogazione si sia verificata gradualmente (art. 3, comma 1, legge n. 331) secondo un iter dettato da appositi decreti legislativi (e leggi modificative) conclusosi definitivamente solo il 31 ottobre 2005. Né vi osta il disposto dell’art. 3, lett. h, n. 2, della legge 331 che anzi, prevedendo l’adozione di un decreto legislativo per «indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge», dà espressamente atto che l’abrogazione delle norme incompatibili o estranee al nuovo sistema si è ormai verificata e si limita a prevedere - come di regola accade nella emanazione di testi unici in materie complesse - una (opportuna) opera di chiarificazione finalizzata ad evitare incertezze e contrasti.
Più delicata è la questione del complesso normativo colpito dalla abrogazione de qua. In particolare, è discusso in dottrina (ed anche nella giurisprudenza di questa Corte) se detta abrogazione investa solo le disposizioni in tema di modalità di prestazione ovvero la stessa esistenza del servizio militare obbligatorio (a cominciare dall’art. 1, comma 3, della legge n. 958/1986, nella parte in cui prevede che «sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini»). La risposta, nonostante alcune imprecisioni terminologiche contenute nella legge citata e nella produzione normativa che vi ha dato attuazione è quella più radicale. Il criterio distintivo tra modifica di un istituto giuridico e sua abrogazione tacita sta infatti - come noto - nella esistenza o meno di una continuità normativa tra la nuova disciplina e quella precedente (ovvero nel permanere o meno di identità degli elementi costitutivi fondamentali delle due fattispecie e dell’interesse tutelato). Orbene, nel caso di specie, la disciplina dettata dalla legge n. 331/2000 ha inciso sugli elementi fondamentali del servizio militare (abolendolo in toto in tempo di pace e prevedendolo solo, e in termini eventuali, in caso di guerra o situazioni assimilate e, subordinatamente, alla insufficienza quantitativa del personale militare professionale) e sulla ratio dello stesso (ritenuta maggiore idoneità ad assicurare la difesa militare dello Stato di forze armate formate da professionisti, rispetto al coinvolgimento di tutti i cittadini dotati dei necessari requisiti). La radicalità della modifica determina una evidente soluzione di continuità tra i due sistemi e non appare qualificabile altrimenti che come abrogazione del servizio militare obbligatorio di leva e introduzione di un diverso apparato di difesa caratterizzato dal professionismo e dalla partecipazione su base volontaria [con possibilità di integrazione su base obbligatoria solo in via eventuale e residuale e in caso di guerra (o ipotesi assimilate) alle condizioni stabilite dalla legge]. Né contrasta con questa interpretazione del dato normativo la circostanza che l’art. 7, primo comma, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e l’art. 1 L. 23 agosto 2004, n. 226 - nel disciplinare il periodo transitorio tra l’entrata in vigore della legge n. 331/2000 e la sua applicazione a regime - usino, con riferimento al servizio militare e alle relative chiamate, il termine «sospensione»: è, infatti, evidente che la terminologia utilizzata per regolamentare l’iter della riforma (garantendo «la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile») non può metterne in dubbio o modificarne il contenuto e le caratteristiche.
3. - Resta, a questo punto, da affrontare la questione degli effetti dell’abrogazione del servizio militare obbligatorio sulle violazioni, anteriormente commesse, delle norme penali che sanzionano, in vario modo, il rifiuto di prestarlo. In altri termini occorre verificare se trovi o meno applicazione, nella specie, il comma secondo dell’art. 2 codice penale, secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato».
Il dato di partenza è noto: «l’istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato e conseguentemente, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2 codice penale, si deve tenere conto anche di quelle fonti normative che, pur non comprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto» (così per tutte, Cass., Sez. 3^, 1° febbraio - 10 marzo 2005, riv. n. 231228 e Cass., Sez. 3^, 12 marzo - 14 maggio 2002, riv. n. 221943). Ciò posto, è di tutta evidenza che la normativa in tema di leva obbligatoria è decisiva per individuare il contenuto e i limiti della fattispecie delittuosa di rifiuto della prestazione del servizio militare.
La conseguenza è obbligata: l’abolizione del servizio militare obbligatorio (a seguito dell’introduzione di forze armate esclusivamente professionali, realizzata dall’art. 1, sesto comma, legge 14 novembre 2000, n. 331) abroga il delitto di rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva e determina - in forza dell’art. 2, secondo comma, codice penale - la non punibilità della condotta di chi, in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo ovvero la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta [cfr., in senso conforme, Cass., Sez. 1^, 10 febbraio - 31 marzo 2005, procuratore generale in proc. C., riv. n. 231763, nonché Cass., Sez. 1^, 6 maggio - 24 giugno 2005, riv. n. 231763 e, con riferimento ad ipotesi affini, Sez. 3^, 4 febbraio - 27 marzo 2003, riv. n. 224243, secondo cui «sussiste abolitio criminis del reato di contrabbando doganale (art. 282 dPR n. 43 del 1973) consistente nell’omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sull’alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale Yugoslavia in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario n. 2007 del 2000 che ha sottratto tale merce ai diritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del precetto penale e, in quanto tali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 codice penale» e Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2002 - 16 gennaio 2003, riv. n. 223341, secondo cui «non integra il reato di esercizio abusivo di una professione la condotta del praticante avvocato, abilitato al patrocinio, il quale abbia assunto la difesa di un minore nell’udienza di convalida dell’arresto tenuta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni, in quanto, nei limiti in cui tale attività difensionale è consentita dalla norma sopravvenuta di cui all’art. 7 legge 16 dicembre1999, n. 47, la modifica della norma extrapenale si riflette sulla struttura stessa del precetto penale ed opera, dunque, il principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2, cpv. codice penale)»]”.

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Obiezione di coscienza - Abolizione del servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7, comma 1 - L. 14 novembre 2000, n. 331 - L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 1 - Rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio - Punibilità - Esclusione.

(Art. 8, comma 2, legge n. 772/1972)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen. (C.C.), 7 marzo 2006, sent. n. 886. Pres. Fazzioli, Rel. Granero, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric. da ord. T.M. Napoli (annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, revoca la sentenza del T.M. Napoli del 7 ottobre 1980, perché il fatto non è più previsto come reato e ne dichiara cessati l’esecuzione e gli effetti penali).

L’abolizione del servizio militare obbligatorio realizzata, con l’introduzione di forze armate esclusivamente professionali, dall’art. 1, sesto comma, L. 14 novembre 2000, n. 331 abroga il delitto di rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva e determina, in forza dell’art. 2, secondo comma, C.p., la non punibilità della condotta di chi, in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo, nonché la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta (1) (2).

(1) In senso conforme, Sez. 1^, 10 febbraio 2005, riv. n. 231721, nonché 6 maggio 2005, riv. n. 231763 e, con riferimento ad ipotesi affini, Sez. 3^, 4 febbraio 2003, riv. n. 224243, nonché Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2002, riv. n. 223341.
(2) V. massima che segue.

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Mancanza alla chiamata - Sospensione del servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7 - L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 1, comma 6 - Norme integratrici del precetto penale - Applicabilità della legge più favorevole.

(Art. 151 C.p.m.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 2 maggio 2006, sent. n. 546. Pres. Fazzioli, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric. da sent. C.M.A. Roma (annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).

L’intervenuta sospensione del servizio militare di leva, disposta con l’art. 7 D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, ha ridisegnato la fattispecie penale del delitto di rifiuto della relativa prestazione, eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata. Ne consegue che tale disposizione, così come l’art. 1, comma sesto, L. 14 novembre 2000, n. 331, secondo cui “Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale” secondo quanto previsto dalla stessa legge, devono essere considerati norme integratrici del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da essi disciplinate, trova applicazione l’art. 2, comma quarto, C.p., sulla legge più favorevole al reo (1).
La sospensione del servizio di leva comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, essendo obbligato a tale servizio, ha rifiutato di prestarlo (2).

(1) La Corte di cassazione, nello stabilire l’applicabilità dell’art. 2, comma quarto (e non già comma secondo) C.p. e nel ritenere che le innovazioni legislative non abbiano abolito il servizio di leva obbligatorio, ma ne abbiano limitata l’operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, ha modificato il precedente orientamento già espresso con la decisione avanti massimata e con le altre decisioni indicate in nota alla stessa.
(2) Ciò non significa, ovviamente, che la norma incriminatrice di cui all’art. 151 C.p.m.p. (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare) sia stata abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell’ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (art. 1 L. n. 226 del 2004).

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Mancanza alla chiamata - Sospensione del servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7, comma 1 - L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 3, comma 1 - L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 1 - Normativa transitoria - Sono tali.

(Art. 151 C.p.m.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 2 maggio 2006, sent. n. 546. Pres. Fazzioli, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric. da sent. C.M.A Roma (annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).

In applicazione della normativa transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma primo, legge n. 31 del 2000, 7, comma primo, D.Lgs. n. 215 del 2001 e 1 della legge n. 226 del 2004, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare di leva è rimasto obbligatorio solo sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell’ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004. Essendo ormai decorso anche tale ultimo termine, il fatto di mancanza alla chiamata concretamente contestato per una chiamata alle armi fissata per il 7 novembre 1995 non è più previsto dalla legge come reato, in virtù del venir meno della predetta norma integratrice del precetto penale.

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Servizio militare obbligatorio - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 - Eliminazione del servizio militare obbligatorio - Esclusione.

(Art. 151 C.p.m.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 2 maggio 2006, sent. n. 546. Pres. Fazzioli, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric. da sent. C.M.A Roma (annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).

La nuova normativa introdotta dall’art. 7 D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, nonché dall’art. 1, comma sesto, L. 14 novembre 2000, n. 331 non ha comportato la totale e generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio, dal momento che, anzi, esso continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (art. 2 L. n. 331 del 2000) (1).

(1) Ne discende, secondo quanto precisato dalla stessa Corte, il richiamo in materia di successione di leggi penali, al comma quarto dell’art. 2 C.p., secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Del resto, le Sezioni Unite Penali (26 marzo 2003, sent. n. 7), in relazione a quei fatti, commessi prima dell’entrata in vigore di nuove norme, non riconducibili alle nuove fattispecie criminose, avevano già chiarito che deve applicarsi il terzo comma (ora quarto, a seguito dell’aggiunta di un altro comma operata dall’art. 14 L. 24 febbraio 2006, n. 83) e non il secondo comma dell’art. 2 C.p., in presenza di successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo.

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Mancanza alla chiamata - Sospensione del servizio militare di leva - D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7 - Norme penali sul rifiuto del servizio militare obbligatorio - Abrogazione - Esclusione Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(Art. 151 C.p.m.p.)

Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 2 maggio 2006, sent. n. 546. Pres. Fazzioli, Rel. Turone, P.M. Gentile, concl. diff.; imp. ric. da sent. C.M.A Roma (dich. manif. infond. la questione di legittimità costituz. e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 in relazione all’art. 52 Cost., in quanto esso non può essere interpretato nel senso di una generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio, né nel senso di un’intervenuta abrogazione dell’art. 151 C.p.m.p., ma soltanto nel senso, appunto, dell’intervenuto venir meno di una norma integratrice del precetto penale, attinente a una determinata categoria di soggetti.