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Gazzetta Ufficiale

D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213
Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri
(in grassetto vengono riportate le modifiche apportate dal D.P.R. 11 luglio 2006, n. 255)

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 1. Generalità

1.  I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti.
2.  Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata o grado corrispondente.
3. I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al presente regolamento.
4.  Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 2. Competenza

1.  Idocumenti caratteristici sono compilati dall’autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
2.  L’intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall’effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.
3.  I documenti carratteristici del personale militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio nell’ambito del Corpo della Guardia di Finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono, ancorché appartenenti al citato Corpo.
4.  Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d’ufficio la dichirazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello F, con la relativa motivazione.
5.  L’autorità che regge iterinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell’ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici.
6.  L’autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l’eventuale dissenso dal giudizio espresso dall’autorità inferiore.

Art. 3. Casi di esclusione della competenza

1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:
a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
b) il superiore sospeso dall’impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione;
c) il superiore privato del comando, dell’incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto ad inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l’adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero;
d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudizio dell’autorità che ha ordinato l’inchiesta, essere comunque interessato all’esito del procedimento;
e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, abbia minore anzianità assoluta o relativa.
2.  La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche ad inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore vengono addotte sanzioni disciplinari di stato.
3.  Per l’Esercito la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, è un ufficiale in servizio di stato magiore.
4.  Per i militari alle dipendenze delle autorità indicate nel presente articolo, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorità di cui al comma 1 dell’articolo 2.

Art. 4. Compilazione dei documenti caratteristici

1.  I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall’articolo 5, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) cessazione del servizio del giudicando;
b) fine del servizio del giudicando o del compilatore;
b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore;
b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;
b-quater) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell’articolo 3, comma 1;
c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;
d) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;
e) sospensione dall’impiego del giudicando;
f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato;
g) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi;
h) promozione al grado di generale di corpo d’armata o grado corrispondente;
h-bis) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze Armate e dell’Arma dei Carainieri.
2.  Nei documenti caratteristici è indicato con precisione il periodo di tempo a cui è riferito il giudizio.

Art. 5. Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati

1.  Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici:
a) la scheda valutativa, che si conclude con l’espressione del giudizio finale e l’attribuzione di una delle qualifiche previste dall’articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 165, per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;
b) il rapporto informativo, che si conclude con l’espressione del giudizio finale, per valutare:
1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni ed inferiore a centottanta giorni;
2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni;
3) [i servizi di durata non inferiore a sessanta giorni presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori è un’autorità civile del Ministero della Difesa];
4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato Maggiore della Difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza Armata o dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con direttive che fissino modalità e termini.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2), qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione può essere estesa anche alle qualità non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.
3.  Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera b), numero 4, si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l’incarico assolto ed il relativo periodo di tempo.
4.  Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità, viene compilato un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio.
5.  Il documento caratteristico completo del foglio di comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso nel rapporto informativo, è tempestivamente notificato all’interessato, che lo firma apponendovi la data.

Art. 6. Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale

1.  Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all’autorità dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:
a) frequenza di corsi di istruzione di durata inferiore a 60 giorni;
b) servizio prestato alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati;
c) servizio prestato verso autorità non appartenenti ad enti del Ministero della Difesa, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 3;
d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendenze di autorità militare diversa;
e) partecipazione ad operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;
f) per i militari dell’Arma dei Carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell’autorità con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale;
g) dipendenze in linea tecnica diretta:
1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l’Esercito;
2) da un ufficiale dei corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina;
3) da un ufficiale delle specialità del ruolo tecnico-logistico per l’Arma dei Carabinieri;
2.  Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello G, sono riferiti a tutte le qualità del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).
3.  Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.

Art. 7. Procedimenti penali e disciplinari

1.  I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari.
2.  Per i militari sospesi dall’impiego, all’atto del collocamento in tale posizione, è compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non contiene alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l’adozione del provvedimento di sospensione.
3.  Al termine della sopensione dall’impiego, è redatta, a cura dell’autorità da cui il militare dipende, la dichirazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, dalla quale risulta il periodo di tempo in cui il militare è rimasto in forza assente.

Art. 8. Accesso alla documentazione caratteristica

1.  Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitazioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2.  Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della Difesa è tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l’originale.
3.  Le autorità centrali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della Difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni.

Art. 9. Disposizioni in tempo di guerra

1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto di seguito stabilito:
a) il rapporto informativo è compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni;
b) la conservazione della documentazione caratteristica è disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Art. 9-bis. Custodia

1.  Idocumenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:
a) un esemplare, presso la Direzione generale per il personale militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale;
b) un esemplare, presso il comando del corpo o autorità corrispondente, per gli ufficiali e presso il comando di reparto, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale.
2.  Per gli ufficiali dell’Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze e per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell’Esercito, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3.  I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.


Capo II - Documenti caratteristici degli ufficiali

Art. 10. Modelli dei documenti caratteristici

1.  I documenti caratteristici degli ufficiali sono i seguenti:
a) scheda valutativa:
1)  modello A, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti;
2)  modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;
b) rapporto informativo:
1)  modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti;
2)  modello B, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;
c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli A e B.
2.  I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche per gli ufficiali del congedo in servizio temporaneo, compatibilmente con la posizione di stato.

Art. 11. Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici

1.  Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene più di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorità civile con qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l’autorità competente riveste grado superiore a generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente.
2.  Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di generale di corpo d’armata o grado corrispondente o di un’autorità civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.
3.  Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di forza armata e il Segretario generale della difesa intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell’avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa.
4.  Il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell’avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.
5.  Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.
5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.

Art. 12. Custodia

[1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:
a) un esemplare presso la direzione generale competente;
b) un esemplare presso il comando del corpo, o autorità corrispondente, presso cui il giudicando presta servizio, salvo diversa disposizione di Forza armata o del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
2.  Per gli ufficiali dell’Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze ovvero di scuola di guerra, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell’esercito, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto.
3.  I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali].

Capo III - Documenti caratteristici del personale militare non direttivo

Art. 13. Ruolo marescialli e ruoli corrispondenti

1.  I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, o ruoli corrispondenti, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello C;
b) rapporto informativo: modello C, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello C.
2.  Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3.  I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l’impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
4.  Non si procede a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un’autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell’Arma dei carabinieri non si procede a seconda revisione anche nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini disciplinari.
5.  Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici degli ufficiali, compatibilmente con la diversa posizione di stato.

Art. 14. Ruolo sergenti e ruoli corrispondenti

1.  I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo sergenti, o ruolo corrispondente, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello D;
b) rapporto informativo: modello D, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello D.
2.  Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3.  I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l’impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
4.  Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, ovvero un’autorità civile con qualifica di dirigente.
5.  Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, compatibilmente con la diversa posizione di stato.

Art. 15. Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, ruolo degli appuntati e carabinieri, volontari di truppa vincolati da ferme

1.  I documenti caratteristici dei volontari di truppa in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri, nonché dei volontari di truppa vincolati da ferme, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello E;
b) rapporto informativo: modello E, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato nel modello E.
2.  Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3.  Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.
4.  Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma è redatta la scheda valutativa modello E.
5.  Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati è riportato nei fogli matricolari e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare.

Capo IV- Disposizioni finali

Art. 16. Decorrenza e abrogazione

1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° novembre 2002.
2.  Dalla stessa data di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, è abrogato.


Decreto Legislativo 6 ottobre 2006, n.275
Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 258 del 6 novembre 2006)


Art. 1. Inserimento dell’articolo 5-bis nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1.  Dopo l’articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all’articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2.  La Commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull’attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese».

Art. 2. Inserimento nel decreto legislativo n. 215 del 2001 degli articoli 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies, 11-novies e 11-decies

1.  Dopo l’articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-quater (Autorità che sovrintende alla leva). - 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:
a)  la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331;
b)  le residue attività amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2.  Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.
3.  Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell’Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.
Art. 11-quinquies (Cancellazione della nota di renitenza). - 1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell’Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell’Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). - 1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2.  Le modalità di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Art. 11-septies (Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria). - 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, su istanza degli interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l’accertamento dell’idoneità al servizio militare incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonchè ai dispensati a seguito dell’accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
2. All’estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). - 1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva è ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva). - 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2.  Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall’interessato entro il quarantacinquesimo anno di età.
3.  Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all’articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette ad annullamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4.  I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione generale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-decies (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). - 1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione».

Art. 3. Modificazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

1.  All’articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonchè dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili».

Art. 4. Modificazione dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

1.  All’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località viciniore, a pernottare presso il citato domicilio».

Art. 5. Sostituzione del comma 7, dell’articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

1.  Il comma 7 dell’articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell’anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l’attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno».

Art. 6. Modificazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

1.  All’articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera: «a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell’alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull’opportunità di procrastinare 1’adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
a)  assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonchè presso imprese o organizzazioni private;
b)  gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1)  la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2)  la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3)  la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio»;
c)  dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione»;
d)  al comma 7, dopo le parole: «trasmette alla Direzione generale per il personale militare» sono inserite le seguenti: «per il tramite dell’alto comando sovraordinato».
Art. 7. Inserimento dell’articolo 15-ter nel decreto legislativo n. 215 del 2001

1.  Dopo l’articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 15-ter (Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi).
1.  In relazione a quanto previsto dall’articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare.
2.  I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento in qualità di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso».

Art. 8. Modificazioni dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

1.  All’articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata»;
b)  al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata»;
c)  al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissat.».

Art. 9. Sostituzione dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modficazioni

1.  L’allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, previsto dall’articolo 14-quater, comma 2, dello stesso decreto legislativo, è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

Art. 10. Disposizioni finali

1.  Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.  L’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è abrogato.


Legge 27 ottobre 2006, n. 277
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 261 del 9 novembre 2006)


Art. 1.Istituzione e compiti

1.  È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis del codice penale nonchè sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:
a)  verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonchè degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;
b)  verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;
c)  verificare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all’applicazione del regime carcerario di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
d)  accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria;
e)  accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonchè ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;
f)  accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;
g)  verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonchè l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
h)  verificare l’impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei principi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;
i)  verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;
l)  verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonchè al controllo del territorio;
m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonchè ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2.  La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonchè alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
3.  La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6, comma 1.

Art. 2. Composizione e presidenza della Commissione

1.  La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.
2.  La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
3.  Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
4.  L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5.  Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3. Audizioni a testimonianza

1.  Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2.  Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
3.  È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
4.  Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4. Richiesta di atti e documenti

1.  La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2.  La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3.  La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4.  L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5.  Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6.  La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5. Obbligo del segreto

1.  I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.
2.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6. Organizzazione interna

1.  L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2.  Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3.  La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4.  Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5.  Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l’anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.
6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7. Entrata in vigore

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


L. 20-11-2006 n. 281
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -  N. 271 del 21 novembre 2006)


Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259

All’articolo 1, comma 1, i capoversi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.
3.  Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.
4.  Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.
5.  Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.
6.  Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonchè delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti».

All’articolo 2, comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «comma 2» sono soppresse.

L’art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
2.  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.».
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. A titolo di riparazione può essere richiesta all’autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.
2.  L’azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
3.  L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.
4.  Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1».


Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 282
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 273 del 23 novembre 2006)

Regolamento recante modifica all’articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.


Legge 10 novembre 2006, n. 280
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 266 del 15 novembre 2006)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 282
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 273 del 23 novembre 2006)

Regolamento recante modifica all’articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.


Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 274 del 24 novembre 2006)

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.