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  • N. 3/4 - Luglio-Dicembre
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Corte Costituzionale

Protezione civile - Norme della regione Basilicata - Disposizioni per la protezione dei boschi dagli incendi - Previsione dell’organizzazione dell’impiego delle guardie ecologiche volontarie (g.e.v.) unitamente alle forze dell’ordine e di pubblica sicurezza - Ricorso del governo - Violazione del divieto per le regioni di porre unilateralmente a carico di organi ed amministrazioni dello stato compiti ed attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale - Inosservanza dei principi fondamentali della legislazione in materia (legge n. 353 del 2000) - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di «ordinamento e organizzazione dello stato e degli enti pubblici nazionali» - Illegittimità costituzionale parziale.

Corte Costituzionale, sentenza 322 del 2 ottobre/6 ottobre 2006. Presidente e Relatore  Bile.

è costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, lettera h), della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi) - ai sensi del quale la Regione provvede a «organizzare l’impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» - limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza». Infatti, la citata disposizione, ponendosi in contrasto con l’art. 7 della legge n. 353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale) - in base al quale la Regione può avvalersi delle Forze di Polizia dello Stato «in caso di riconosciuta e urgente necessità», previa richiesta «all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze» (comma 3, lettera c) -, viola l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., là dove la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all’attribuzione dei relativi compiti.
Sui limiti della potestà legislativa delle Regioni in materia di «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e, in particolare, sull’inibizione per le Regioni di porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, v. citata sentenza n. 134/2004.
Sul principio in base al quale le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa, v. citata sentenza n. 429/2004.

Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna due norme della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi).
In particolare, le censure riguardano l’art. 3, comma 1, lettera h), che - nel disciplinare i compiti ed i ruoli della Regione nella predisposizione di strutture ed attività per la prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento di incendi - dispone, tra l’altro, che la Regione provvede a «organizzare l’impiego delle guardie ecologiche unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza»; e l’art. 13, secondo cui «La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato […], a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».
Il ricorrente ritiene che entrambe le norme - essendo la disciplina in esame riconducibile alle materie, di competenza concorrente, della «protezione civile», del «governo del territorio» e della «valorizzazione dei beni ambientali» - siano in contrasto: a) con l’art. 7 della legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, secondo cui alle Regioni è dato di avvalersi di risorse e mezzi delle Forze armate e di Polizia dello Stato solo in caso di «riconosciuta ed urgente necessità» e previa specifica richiesta all’autorità statale competente; b) con l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che rimette allo Stato l’intervento nei casi di calamità più gravi; c) con l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Il solo art. 13 è impugnato anche per contrasto con l’art. 118, primo comma, Cost., che consente allo Stato di attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l’unitarietà di esercizio.
2. - Le questioni sono fondate.
Questa Corte ha già affermato - come il ricorrente ricorda - che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale (sentenza n. 134 del 2004). Ed ha sottolineato che - pur non essendo ovviamente escluso «che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio» - tuttavia «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (cfr. anche sentenza n. 429 del 2004).
Orbene, tanto con l’attribuzione alla Regione del compito di provvedere, per le finalità di cui all’art. 1, all’organizzazione dell’impiego delle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza, quanto con l’affidamento della vigilanza sull’applicazione della legge anche a tali Forze (oltre che al Corpo forestale dello Stato), la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all’attribuzione dei relativi compiti, così violando l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
In realtà l’art. 7 della legge n. 353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale) prevede che tale utilizzazione da parte della Regione possa avvenire, per il Corpo forestale dello Stato, «in base ad accordi di programma» (comma 3, lettera a); e, per le Forze di Polizia dello Stato, «in caso di riconosciuta e urgente necessità», previa richiesta «all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze» (comma 3, lettera c).
Ma le due norme regionali impugnate non operano alcun rinvio a tali condizioni. Esse quindi devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime, limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute nell’art. 3, comma 1, lettera h); e alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute nell’art. 13, comma 1.
Beninteso, la decisione non preclude alla Regione di avvalersi (nella lotta contro gli incendi boschivi) di risorse, mezzi e personale degli organi di sicurezza statali, purché nei limiti e con le modalità di cui alla citata legislazione dello Stato.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza»;
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della medesima legge della Regione Basilicata n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».