Note sul nuovo regolamento di amministrazione (R.A.D.)

Gen.B. CC Orfeo Bovo

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2006, n°107 - Supplemento Ordinario 117/L - è stato pubblicato il D.P.R. 21 febbraio 2006, n°167 “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa” comunemente indicato come R.A.D.
Il provvedimento abroga le disposizioni contenute nel Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n° 1076 (R.A.U.) e nelle relative Istruzioni Amministrative Contabili (I.A.C.), nonché nel regolamento speciale concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, approvato con D.P.R. 451/90.
La normativa di che trattasi entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.
Il provvedimento, pur non stravolgendo l’impianto amministrativo-contabile delineato dal RAU, tuttavia apporta significative innovazioni, che di seguito verranno considerate con particolare riferimento agli aspetti di interesse dell’Arma dei Carabinieri.
Innanzitutto, nell’ambito del Capo I dedicato alle “disposizioni generali” l’art. 1 prevede alla lettera b che le norme del R.A.D. si applicano all’Arma dei Carabinieri in assenza di altre norme specificatamente riferite all’Arma stessa.
Dalle successive previsioni, emerge che sono state adottate, dal punto di vista nominalistico, definizioni maggiormente aderenti alla mutata realtà ordinativa dell’Arma dei Carabinieri: così, l’art. 2 detta le definizioni, ai fini del regolamento, di:
-  alto comando, cioè i Comandi periferici di vertice di Forza Armata con funzioni logistiche ed amministrative aventi competenza territoriale e con a capo alti Comandanti rivestenti il grado di Ufficiali Generali;
-  centro contrattuale o stipendiale, ossia l’organismo che assolve, ove costituito, a funzioni contrattuali o stipendiali, anche per esigenze di più organismi;
-  direzione di intendenza o centro di intendenza, ovvero l’organismo che può essere costituito, con personale, strutture e mezzi già esistenti, per il supporto delle unità operative, dei contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche;
-  contingente, ossia l’organismo costituito all’occorrenza per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all’estero, che può configurarsi quale ente o distaccamento oppure avvalersi di una direzione o centro di intendenza all’uopo costituiti.
Risultano invece confermate sostanzialmente le precedenti definizioni dettate dal RAU riguardanti il Comandante, gli enti/distaccamenti/reparti, nonché gli organismi di protezione sociale.
L’art. 3 prevede al comma 2 che in relazione a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 31 marzo 2000, n. 78, l’espressione Forma Armata adottata nel R.A.D. comprende anche l’Arma dei Carabinieri.
Il Capo II inserisce “organizzazione amministrativa dell’Ente e del Distaccamento” e conferma sostanzialmente le strutture ed il funzionamento previgente. In tale ambito, l’art. 6, riguardo alle funzioni degli organi deputati alla gestione amministrativa, ridenomina il capo della gestione del denaro in “capo della gestione finanziaria”, ed il capo della gestione dei materiali in “capo della gestione patrimoniale”. Il comma 7 prevede che le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria nonché di capo gestione patrimoniale sono attribuite ad ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
Di particolare interesse è l’osservazione secondo la quale l’articolo 6, comma 1, lettera a), nel disporre che “il capo del servizio amministrativo…. adotta gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna” non sembra consentire che egli possa firmare né la corrispondenza degli uffici dipendenti, come invece attestato dal previgente art. 8 RAU, né quella relativa a contenziosi che possano svilupparsi successivamente alla spesa.
Significative innovazioni sono introdotte nel Capo III, relativo all’accertamento delle “responsabilità amministrative e contabili”: in primo luogo, fermi restando gli adempimenti necessariamente da porre in essere al verificarsi del danno erariale (rapporto a cura di chi lo rileva e trasmissione per via gerarchica al comandante; denuncia del fatto, da parte del comandante stesso, alla competente Procura Regionale presso la Corte dei Conti), l’inchiesta amministrativa è svolta da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo “C”, di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’entità del danno non superi l’importo di 50.000 euro; da una commissione d’inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo “C”, sia di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’entità del danno superi l’importo di 50.000 euro. Per quanto attiene ai poteri propri dell’inquirente o della commissione di inchiesta, non risultano introdotte sostanziali novità. Risulta invece rivisitata completamente (art. 8) la competenza all’emanazione dei provvedimenti decisori, ora demandata al comandante dell’organismo nel caso in cui il danno presunto non superi l’importo di 50.000 euro.
Per importi compresi tra 50.000 e 500.000 euro, autorità competente è il comandante gerarchicamente superiore, mentre per importi superiori a 500.000 euro è l’autorità centrale competente.
Il provvedimento di accertamento delle responsabilità amministrativo-contabili non si attua, stante il disposto dell’art. 7, comma 8, nei casi di inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini; pagamenti indebitamente effettuati; sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali; diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.
Viene poi in rilievo la parte relativa alla “attività negoziale della Difesa” contenuta nel Capo IV: orbene, per quanto attiene all’attività ad evidenza pubblica, la normativa in rassegna recepisce i principi contenuti del D.Lgs.163/2006 statuendo che la stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti è effettuata presso i centri di responsabilità dai dirigenti militari o civili preposti all’attività contrattuale, mentre presso gli organismi provvisti di autonomia amministrativa sono incaricati della stipulazione i capi del servizio amministrativo o gli agenti che espletano le relative funzioni.
Per quanto attiene ai servizi in economia la disciplina appare improntata ai principi contenuti nel D.P.R. 384/2001 e relativo Decreto applicativo in ambito Difesa (D.M. 16 marzo 2006). La ratio della disciplina generale, come noto, è quella di consentire il ricorso alle spese in economia - fermo restando il limite di valore di 130.000 euro (IVA esclusa) derogato per talune categorie di beni nel caso della Difesa - esclusivamente per oggetti ed esigenze previamente individuati dalle singole Amministrazioni, in relazione alle rispettive specifiche caratteristiche.
Di una certa rilevanza è il disposto del comma 6, dell’art. 14, a norma del quale il ricorso alla procedura in economia, per ciascuna delle spese, è disposto con atto del titolare del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali è adottata la procedura stessa. La norma, benché preordinata a giustificare il ricorso ad una procedura avente natura residuale rispetto alle altre procedure di acquisizione di beni e servizi e dunque ammissibile esclusivamente in presenza di determinati presupposti fattuali, sembra superare lo stesso disposto del D.P.R. 384/01 che, com’è noto, non richiede l’attestazione delle ragioni che conducono al ricorso alla procedura in economia.
Deve poi rimarcarsi come l’art. 16 reintroduca l’istituto dell’alienazione in economia, precedentemente contenuto nell’art. 10 D.P.R. 939/83 e venuto meno per effetto dell’abrogazione del Regolamento testé citato da parte del D.P.R. 170/2005. L’istituto appare comunque assai snellito rispetto al passato: ad esempio, è ammessa in secondo esperimento, l’aggiudicazione all’unica offerta, anche ove questa consista nel solo sgombero dei materiali a titolo non oneroso. Ancora, è ammesso che, nel caso di infruttuosità delle trattative negoziali, l’alienazione del materiale abbia luogo subito a titolo oneroso, senza necessariamente coinvolgere, come nel sistema delineato dal R.A.U., le Direzioni Generali e/o gli Organismi Logistici centrali competenti.
Per quanto attiene alle transazioni, infine, esse sono approvate ed impegnate direttamente dagli organi di grado dirigenziale preposti ai comandi, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza, anche se non dirigenti, previa richiesta del parere dell’Avvocatura dello Stato per importi superiori a 30.000 Euro.
Per importi superiori a 100.000 euro sono competenti i centri di responsabilità.
Il Capo V del provvedimento concerne la “amministrazione del personale”. In tale Capo si osserva l’introduzione di nuove figure giuridiche mai conosciute precedentemente; viene ad esempio, introdotto il concetto di “forza potenziale”, con essa intendendosi il personale militare e civile non più in servizio per aspettativa, o in quanto sospeso dall’impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado, il personale militare in ausiliaria o in riserva e il personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni.
Per quanto attiene al Capo VI, che regola i “servizi di carattere generale” merita l’attenzione l’articolo 26, comma 2, che, quanto agli interventi di protezione sociale, sembra nuovamente conferire priorità al sistema della gestione diretta, rovesciando così l’ordine di priorità dettato dall’art. 2 del Decreto Interministeriale (Difesa-Tesoro) 31 dicembre 1998, n° 521.
Il Capo VII, relativo alla “programmazione finanziaria e gestione dei fondi” contiene disposizioni concernenti la previsione del fabbisogno finanziario e l’assegnazione di fondi agli organi dell’amministrazione Difesa. Di ciò si occupa in particolare l’art. 32, che regolamenta puntualmente il relativo procedimento, attestando che gli organismi amministrativi formulano la previsione dei fabbisogni, che passano poi al vaglio dell’organo programmatore di livello intermedio, che a sua volta dà luogo alle decisioni dell’organo programmatore di vertice di forza armata o interforze. Il procedimento di programmazione finanziaria e gestione dei fondi, delineato altresì dai successivi artt. 33-35, risulta in linea con le normative vigenti che regolano il bilancio dello Stato (su tutte, L. 94/97 e D.Lgs. 279/97), avuto riguardo alla sostanziale identità ormai concretatasi tra centri di responsabilità amministrativa e organi programmatori.
Nell’ambito del medesimo Capo VII, l’art. 37, rubricato “Custodia e verifica dei fondi”, per la propria stessa formulazione sembra escludere, al comma 1, la possibilità che vi siano organismi a cassa unica. è infatti previsto che gli organismi provvisti di autonomia amministrativa siano dotati sia di cassa di riserva, sia di cassa corrente, all’interno della quale, al termine della giornata lavorativa, l’ammontare dei fondi custoditi non può superare il limite di 10.000 euro (£. 2.400.000 secondo il disposto, attualmente vigente, dell’art. 193 RAU). è poi interessante rilevare, all’interno del medesimo art. 37, come il comma 4 attesti esplicitamente la possibilità che gli organismi siano dotati, alternativamente, di conto corrente postale ovvero conto corrente bancario, possibilità, quest’ultima, precedentemente ammessa esclusivamente per i Reparti schierati fuori area.
Di sicuro interesse, avuto riguardo alle peculiarità dell’impiego dei Reparti fuori area, è altresì il disposto dell’art. 38, co. 2, che consente che le operazioni di pagamento, eseguite dai contingenti all’estero, ovvero dalle direzioni o dai centri di intendenza dei contingenti stessi, possano essere corredate, nel caso in cui non sia possibile ottenere idonea documentazione giustificativa da porre a corredo degli ordini di pagamento, da una nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure da un verbale redatto dal responsabile dell’attività e vistato dal comandante del contingente, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza. Analoga previsione è contenuta nel successivo art. 39, in ordine ai pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri, nei casi eccezionali in cui il creditore non sia riconoscibile, perchè sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non sia in grado di rilasciare quietanza.
Le restanti operazioni di cassa ed i connessi adempimenti contabili non presentano sostanziali modifiche rispetto al previgente assetto.
Neppure per quanto concerne il Capo VIII “contabilizzazione delle entrate e delle spese” si sono rilevate sostanziali modifiche rispetto al previgente assetto.
In ordine al Capo IX “gestione dei materiali”, non si ravvisano corpose novelle rispetto alle procedure delineate nelle preesistenti normative; corre però l’obbligo di rilevare che l’art. 49, co. 3 consente che possano sussistere, nell’ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.
In ordine alla classificazione dei materiali, è da rilevare che i materiali, in relazione all’efficienza o alla rispondenza all’impiego, sono ora distinti in:
1) materiali impiegabili;
2) materiali di facile consumo;
3) materiali fuori uso, cioè non più efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile, e quelli che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche;
4) materiali fuori servizio, ossia i materiali non più rispondenti ad esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche od economiche, ancorché efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare. Può rilevarsi che detta ultima categoria corrisponde al preesistente fuori uso per cause tecniche: il procedimento è tuttavia notevolmente snellito, avuto riguardo al fatto che non è più richiesto l’intervento della D.G. competente, poiché il procedimento inizia su impulso degli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali e si conclude con la dismissione o la radiazione dei materiali da parte dell’autorità logistica centrale.
I Capi X e XI disciplinano le attività, rispettivamente, delle “Direzioni di Amministrazione” e delle “Direzioni di Commissariato”.
Deve rilevarsi, quale elemento di interesse, in relazione agli ordinamenti di forza armata, la possibilità dell’istituzione, nel caso della Direzione di Amministrazione, di uffici o sezioni staccate.
Per quanto attiene al Capo XII (artt. 68-71), che disciplina gli “organismi particolari” non si formulano osservazioni sostanziali: esso infatti si occupa degli istituti di formazione, delle Accademie e degli istituti penitenziari militari, non apportando alcuna innovazione sostanziale, ma formando invece un corpus di contenuto sostanzialmente ricognitivo rispetto alle normative già esistenti. Deve rimarcarsi comunque che sembra essere stata tralasciata la disciplina delle Scuole sottufficiali e truppa, alle quali dovranno essere applicate, ove compatibili, le norme contenute nell’art. 70 circa le Accademie.
Il Capo XIII (artt. 72-77) concerne la “gestione degli animali” e contiene le norme riguardanti l’allevamento e l’acquisto (art. 72), la vendita o la cessione gratuita (art. 74), nonché lo svolgimento dell’attività ippica militare (art. 75).
Il Capo XIV (artt. 78-80) riguarda il “servizio delle ispezioni” e non introduce modifiche sostanziali al previgente assetto: tuttavia, l’art. 80, al comma 1 prevede che l’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative trasmetta le relazioni ispettive al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, mentre il comma 3 prescrive che il Ministero della Difesa, per particolari esigenze, possa chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate a fenomeni gestionali.
L’art. 81, che costituisce, da solo, il Capo XV, prescrive che l’Amministrazione Difesa si doti di un sistema di “contabilità analitica” al fine di verificare i costi delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.
Da ultimo, il Capo XVI, costituito dall’art. 82, detta l’abrogazione delle norme citate nella premessa delle presenti note e, nel disporre affinché il Regolamento entri in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede che entro la medesima data siano emanate, con decreto del Ministro della Difesa, le istruzioni di natura tecnico-applicativa per l’attuazione del Regolamento medesimo.
A questo proposito, è il caso di partecipare che il gruppo di lavoro, incaricato della predisposizione delle menzionate Istruzioni, ha pressoché ultimato il proprio compito.