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Giustizia Amministrativa

Ufficiali - Avanzamento a scelta -Valutazioni discrezionali delleCommissioni superiori di avanzamento- Sindacato del giudice amministrativo- Limiti.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 1° marzo2006, n. 1010 (c.c. 24 gennaio 2006), Pres.Venturini, Est. Poli.

I giudizi espressi dalle commissioni superioridi avanzamento sono caratterizzati da ampiadiscrezionalità. In tale quadro, il giudice nonpuò procedere all’esame comparativo degliufficiali valutati in sede di redazione degliscrutini di avanzamento, o verificare la congruitàdel punteggio attribuito. La discrezionalitàtecnica attribuita alla commissione è sindacabilesolo in presenza di valutazionimacroscopicamente incoerenti o irragionevoli,così da comportare un vizio della funzione.Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesiaberrazioni, in presenza delle quali il viziodella valutazione di merito trasmoda in eccessodi potere per la manifesta irrazionalità dacui traspare il cattivo esercizio del potereamministrativo. Inoltre, l’incoerenza dellavalutazione, la sua abnormità, in contrastocon i precedenti di carriera e la violazionedelle regole di tendenziale uniformità del criteriodi giudizio, debbono emergere dall’esamedella documentazione con assoluta immediatezza(1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:“7. Per consolidata tradizione giurisprudenziale, lacensura di eccesso di potere in senso assoluto, presupponeuna figura di ufficiale con precedenti dicarriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasimenda o attenuazione di rendimento; sicché i sintomidi tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamentequando nella documentazione caratteristica risultiun livello tanto macroscopicamente elevato dei precedentidell’intera carriera dell’ufficiale, da renderea prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato(cfr. ex plurimis e da ultimo, sez. IV, 19 marzo2001, n. 1622).In ogni caso il vizio di eccesso di potere in sensoassoluto non è automaticamente riscontrabile sullabase del mero apprezzamento della eccellenza deiprecedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamentoa scelta comprende una valutazione estesaa numerosi fattori di apprezzamento che non consentedi attribuire al possesso di certi requisiti automaticheaspettative di progressione in carriera (cfr.sez. IV, n. 397 del 10 marzo 1998).Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nellaspecie non ricorre in considerazione del fatto che ilM. ha conseguito giudizi non apicali di superiorealla media nel grado di tenente (2) ed in quello dicapitano (1), il che esclude ex se che possa configurarsil’eccesso di potere in senso assoluto, nonpotendosi dare spazio a quella risalente ed isolatagiurisprudenza che afferma di poter prescinderedall’attribuzione di giudizi non apicali, se riportati inepoca remota ed in gradi subalterni (cfr. sez. IV, n.482 del 1976 e n. 968 del 1977).8. Circa l’eccesso di potere in senso relativo, ravvisatonei confronti dei menzionati parigrado la sezioneosserva quanto segue.L’art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 - neltesto applicabile alla fattispecie in esame - prescriveche la valutazione per l’avanzamento a sceltadegli ufficiali, debba essere effettuata sulla base deiseguenti elementi:a) qualità morali, di carattere e fisiche;b) benemerenze di guerra, comportamento in guerrae qualità professionali dimostrate durante la carriera,specialmente nel grado rivestito, con particolareriguardo all’esercizio del comando o delle attribuzionispecifiche, qualora richiesti dalla presentelegge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestatopresso reparti o in imbarco;c) doti intellettuali e di cultura con particolareriguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.Il sistema della promozione a scelta è caratterizzatonon dalla comparazione fra gli scrutinandi ma dauna valutazione in assoluto per ciascuno di essi,talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento èdeterminata dalla posizione conseguita da ciascunonella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.Tale sistema non può considerarsi in contrasto coni parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialitàed il buon andamento; né può ritenersi che lanorma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionalei procedimenti relativi ai giudizi di avanzamentodegli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanzialeche li governa. Detta disciplina, pur dovendoessere il giudizio espresso in assoluto e non comparativamente,non esclude totalmente il sindacatogiurisdizionale sui risultati della valutazione, ma loconsente, sotto il profilo dell’eccesso di potere insenso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile inbase al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggiattribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi digiudizio (documentazione caratteristica) concretamentepresi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 27 dicembre2004, n. 8207; 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV,30 luglio 2002, n. 4074).In sede di avanzamento degli ufficiali (specie per igradi più elevati come nel caso di specie), il giudiziooperato dalla commissione superiore è la risultanzadi una valutazione complessiva, nella quale assumonoindivisibile rilievo gli elementi personali e diservizio emersi nei confronti dell’ufficiale, cosicchénon è possibile scindere i singoli elementi per poiassumere che uno di essi, isolatamente considerato,sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo;pertanto la conclusiva valutazione con la qualel’amministrazione ha dato peso e significato allacomplessiva personalità e attività dell’interessatocostituisce apprezzamento di merito non sindacabilein sede giurisdizionale (cfr. C.d.S. sez. IV, 27dicembre 2004, n. 8207; 20 dicembre 2002, n.7241; sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241).La sezione osserva che l’apprezzamento dei titolidei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudiziocomplessivo e inscindibile), non ha specificaautonomia, potendo la mancanza di qualche titoloda parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata,ai fini del giudizio globale, dal possessodei titoli diversi valutati come equivalenti dallaCommissione superiore di avanzamento (cfr. C.d.S.sez. IV, 4236 del 2003; 30 luglio 2002, n. 4074; 11giugno 2002, n. 3251; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397; sez. IV, 24marzo 1997, n. 282; sez. III n. 726\96 cit.).Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendonoprecise limitazioni al sindacato giurisdizionaleesercitabile dal giudice amministrativo.Come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte diCassazione, si deve negare al giudice amministrativoil potere di entrare nel merito delle valutazionidella commissione di avanzamento per gli ufficialidelle forze armate, dovendo il giudizio essere limitatoad una generale verifica della logicità e razionalitàdei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché èescluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamentodegli ufficiali che sono soggetti al sindacatodi legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenzadi rispettare la sottile, ma non di menoprecisa linea che divide il giudizio di legittimità dallavalutazione squisitamente discrezionale demandataistituzionalmente alla commissione superiore diavanzamento (cfr. Cass. S.U. n. 91, 8 gennaio 1997;C.d.S. sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8207; sez. IV,30 luglio 2002, n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.).Con specifico riferimento ai giudizi espressi dallecommissioni superiori di avanzamento, sulla scortadei propri specifici precedenti (cfr. sez. IV, 27 dicembre2004, n. 8207; sez. IV, 20 dicembre 2002, n.7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), la sezioneosserva che è assai ampia la discrezionalità attribuitaalla Commissione superiore, la quale è chiamataad esprimersi su candidati che di solito sonoufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualitàsono definibili solo attraverso sfumate analisi dimerito implicanti la ponderazione non aritmeticadelle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsiattraverso un apprezzamento dei titoli e deirequisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionatodalla meccanica valutazione delle singolerisultanze documentali.Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedereall’esame comparativo degli ufficiali valutati insede di redazione degli scrutini di avanzamento, overificare la congruità del punteggio attribuito, inquanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissioneè sindacabile solo in presenza di valutazionimacroscopicamente incoerenti o irragionevoli,così da comportare un vizio della funzione (cfr. sez.IV, n. 4236 del 2003 cit.).Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioniin presenza delle quali il vizio della valutazionedi merito trasmoda in eccesso di potere per lamanifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo eserciziodel potere amministrativo, «....sì da far ritenereche i punteggi siano frutto di elementari errori ovveroil risultato di criteri impropri, volti al raggiungimentodi finalità estranee a quella della scelta dei soggettipiù idonei alle funzioni del grado superiore daconferire » (in termini sez. IV, 27 dicembre 2004, n.8207; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074).Si badi, infine, che l’incoerenza della valutazione, lasua abnormità, in contrasto con i precedenti di carrierae la violazione delle regole di tendenziale uniformitàdel criterio di giudizio, debbono emergere dall’esamedella documentazione con assoluta immediatezza(cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074).9. Il vizio di eccesso di potere in senso relativo nellaspecie non è pertanto configurabile.Cadono così, in puntuale applicazioni dei principiora esposti, tutte le doglianze sviluppate nel ricorsodi primo grado, accolte dal primo giudice e contrastatedall’appello in trattazione. Deve infatti ribadirsi:a) che il giudice amministrativo non può sostituirsialla commissione di avanzamento nella valutazionedella qualità dei singoli elementi presi in considerazionedall’art. 26 cit.;b) che i titoli vantati da ciascun candidato sonobilanciabili fra loro e conducono ad un giudizioinscindibile.Pertanto sono inammissibili le censure fondate suuna analisi puntuale delle presunte aporie motivazionalia sostegno dei punti assegnati per ciascunadelle lettere di cui all’art. 26 cit. o peggio, per ciascunadelle qualità prese in considerazioni dallesingole lettere.Sotto tale angolazione è sufficiente notare quantosegue:a) Tutti i parigrado promossi precedevano il M. nellegraduatorie per lo stesso grado relative agli anni1993\1994:il principio di continuità logica delle valutazioni giocaquindi contro l’originario ricorrente.Invero, fermo restando il principio generale dell’autonomiadei giudizi di avanzamento a scelta degliufficiali, il principio di continuità logica delle valutazioniriveste una circoscritta ma non irrilevanteimportanza nell’ambito delle scelte assolutamentediscrezionali affidate alle commissioni di avanzamento,come si evince dall’art. 12 del d. m. n. 571del 1993, che fra gli altri elementi di valutazione haintrodotto la tendenza di carriera, apprezzabile daun lato dal raffronto fra le qualità, attitudini e capacitàrisultanti dalle graduatorie definitive dei concorsiper il reclutamento e dei corsi, con il rendimentodimostrato dall’ufficiale durante il successivo impiego(primo comma); dall’altro, in base all’andamentocomplessivo della progressione di carriera.Quanto al c.d. scavalcamento illegittimo (paventatonei confronti del B. che l’appellato precedeva nellagraduatoria per il grado di colonnello, v. pagina 10del controricorso), la sezione, sulla scorta di specificiprecedenti, deve ribadire che si può ravvisaresolo quando in precedente graduatoria riferita allostesso grado (nella specie di generale di brigata),gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizioneinvertita rispetto al quadro di avanzamentocontestato, senza che nulla sia variato nella documentazionecaratteristica e matricolare relativaall’intervallo di tempo in questione (cfr. da ultimosez. IV, 5 aprile 2005 n. 1516).b) Il B. vanta due encomi nel grado rivestito, dueelogi (di cui uno nel grado), la laurea in ingegneria,e due pubblicazioni rilevanti per l’istituto.c) Il C. ha conseguito due encomi nel grado, il terzogrado di conoscenza della lingua inglese, il primodella lingua francese, ha superato il corso MissileStaff ed il corso di S.M. (scuola di guerra).d) Il Q. ha ottenuto due encomi ed un elogio nelgrado, vanta la conoscenza della lingua inglese, hasuperato il corso di S.M. (scuola di guerra), nonchénumerosi altri corsi non frequentati dall’appellato(corso N.B.C., corso comandante compagnia meccanizzata,corso vettovagliamento).10. In definitiva, come recentemente affermato daquesta sezione (sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 440;n. 7241 del 2002), la mera circostanza che un ufficiale,meritevole non più di altri colleghi non promossidi conseguire il grado superiore, sia statougualmente iscritto nel quadro di avanzamento,non può comportare l’automatica promozione diqualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo, ma noniscritto in quadro, il quale assuma di essere professionalmenteeguale o migliore del collega promosso,tranne che non si tratti del primo o di unofra i primi degli ufficiali collocati in graduatoria(l’appellato è stato collocato a metà circa dellagraduatoria degli idonei), e, tuttavia, non iscritti nelquadro di avanzamento. Diversamente opinando,si darebbe luogo ad una distorta applicazionedella citata normativa, per effetto della quale ilvizio di una promozione darebbe luogo, anziché alsuo annullamento, ad una serie di promozioni,parimenti o anche vieppiù illegittime; con l’assurdorisultato della promozione soprannumeraria di tuttio di parte degli idonei, in insanabile contrasto conla strutturazione necessariamente piramidale dellacarriera militare.”


Sottufficiali - Dispensa dal servizio -Non idoneità agli uffici del grado -Natura non sanzionatoria -Provvedimento ampiamente discrezionale- Legittimità.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 15 febbraio2006, n. 610 (c.c. 31 gennaio 2006), Pres.Salvatore, Est. Poli.

I provvedimenti di dispensa dal servizio delmilitare per inidoneità a ricoprire gli uffici delgrado non hanno natura sanzionatoria.Pertanto, si deve escludere agli stessi l’estensioneautomatica di tutte le garanzie tipichepreviste dalla disciplina legale propria del giudiziodisciplinare.In ogni caso, la dispensa dal servizio per inidoneitào per scarso rendimento, comporta ungiudizio ampiamente discrezionale sulle prestazionie sul comportamento del militare; giudizioche non deve necessariamente riguardarel’intero periodo di servizio, ma può concernerespecificatamente quello espletato nelgrado ricoperto, al fine di accertare se il soggettosia o meno idoneo a disimpegnare colnormale rendimento le relative attribuzioni (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:“7. È da premettere che i provvedimenti di dispensadal servizio del militare per inidoneità a ricoprire gliuffici del grado (previsti dagli artt. 40, l. n. 113 del1954 per gli ufficiali e 33, co. 1, l. n. 599 del 1954per i sottufficiali), nonché per scarso rendimento(previsto dall’art. 33, co. 2, l. n. 599 del 1954, unicamenteper i sottufficiali), sulla falsariga di quantoprevisto dall’art. 129, t.u. imp. civ. St. non hannonatura sanzionatoria, dovendo, pertanto, escludersil’estensione automatica di tutte le garanzie tipichepreviste dalla disciplina legale propria del giudiziodisciplinare (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. St.,sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7276; sez. IV, 5 settembre2003, n. 4972).Né può affermarsi che la natura giuridica di tali provvedimentisia mutata dopo la sentenza della Cortecostituzionale 14 aprile 1995, n. 126, che in fattispeciedi dispensa per incapacità non ancora governatadalla l. n. 241 del 1990, ha dichiarato l’incostituzionalitàdell’art. 33 l. n. 559 cit. (confrontandolo con iltertium comparationis individuato nell’art. 129 cit.),nella parte in cui non prevede che al sottufficiale propostoper la dispensa dal servizio sia assegnato untermine per presentare le proprie osservazioni e siadata la possibilità di essere sentito personalmente(cfr. Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7276;sez. IV, 5 settembre 2003 , n. 4972).Pertanto, solo in caso di dispensa dal servizio permanenteeffettivo per scarso rendimento di un sottufficiale,l’amministrazione deve garantire all’interessato,nel rispetto dell’archetipo costituito dall’art.129, co. 2, cit. - espressione di un principio generaleestensibile al settore militare cfr. sez. IV, 26 luglio2004, n. 5310; 17 dicembre 2003, n. 8313 - la conoscenzadei fatti specifici mediante apposita contestazione;l’ammonimento formale a migliorare il rendimento;un periodo di esperimento. Mentre le ulteriorigaranzie previste dalla l. n. 241 del 1990, fracui l’assegnazione di un termine per la presentazionedelle proprie osservazioni (circostanza questache si è verificata nel caso di specie), nonché il dirittodi accedere agli atti e di estrarne copia si estendonoad entrambe le ipotesi di dispensa (cfr. Cons.St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7276; sez. IV, 20novembre 1998 n. 1614). Tale diversità di garanzieprocedimentali si spiega agevolmente in considerazionedel fatto che la declaratoria di inidoneità allefunzioni del grado si fonda esclusivamente sull’analisidell’incapacità soggettiva risultante dall’interadocumentazione caratteristica e matricolare delmilitare (dunque su una base rigorosamente oggettivae temporalmente predeterminata), mentre ladispensa per scarso rendimento trova la sua ragiond’essere in un calo delle prestazioni che potrebbenon avere nulla a che fare con le intrinseche capacitàdel militare, essere temporalmente limitato edettato da situazioni contingenti o influenzato dagiudizi maggiormente soggettivi della linea gerarchica.In ogni caso la dispensa (o la declaratoria di inidoneitàagli uffici del grado) dal servizio per inidoneitào per scarso rendimento, comporta un giudizioampiamente discrezionale sulle prestazioni e sulcomportamento del militare, giudizio che non devenecessariamente riguardare l’intero periodo di servizio,ma può concernere specificatamente quelloespletato nel grado ricoperto, al fine di accertare seil soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare colnormale rendimento le relative attribuzioni (cfr.Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7276; sez.IV, 16 giugno 1986 n. 413).Gli episodi della vita professionale presi in considerazioneai fini della adozione del provvedimento didispensa non sono esclusivamente apprezzabilinell’ottica disciplinare, ben potendo esprimere ildisvalore morale, attitudinale e la scarsa qualitàdelle prestazioni lavorative rese durante l’espletamentodel servizio (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 dicembre2005, n. 7276; sez. IV, 5 settembre 2003 n.4972).8. Ciò premesso in diritto, prima di scendere all’esamedelle singole censure, la sezione rileva che nelcaso di specie l’amministrazione ha attivato non unprocedimento di dispensa per scarso rendimento,bensì per incapacità alle attribuzioni del grado, rettodall’art. 33, co. 1, l.n. 599 cit.A causa della devoluzione dell’intero thema decidendumdel giudizio di prime cure, si possonovagliare tutte le censure colà sollevate come espostenel controricorso del M., prescindendo percomodità dalla tassomia propria delle questioni.8.1. Il primo mezzo (accolto dall’impugnata sentenzae riprodotto da pagina 7 a pagina 9 del controricorso)è infondato in diritto, perché venendo in considerazioneuna dichiarazione di inidoneità alle attribuzionidel grado, non era necessario un atto specificodi contestazione del calo di rendimento; in fatto, perché comunque il sottufficiale ben conosceva lapesante situazione professionale e disciplinare incui versava, assodata la puntuale comunicazionedelle singole sanzioni irrogate e dei singoli documenticaratteristici.8.2. Con il secondo mezzo (pagine da 9 a 12) silamenta la violazione dell’art. 10 delle disposizionidi massima del personale C.E.M.M. sotto il profiloche la Divisione 4° di Maripers. non avrebbe motivatocirca le ragioni di non concedere un periodo diesperimento del sottufficiale presso una destinazionediversa.La tesi non ha pregio perché dalla lettura complessivadell’art. 10 cit. si evince che l’esperimento ed ilpreventivo ammonimento sono ricollegabili, nellasostanza, alle ipotesi di dispensa per scarso rendimentocome del resto imposto dalla normativa primariadianzi richiamata.8.3. Con il terzo mezzo (pagine 12 – 13), si lamentala mancanza di una puntuale indicazione dell’incapacitàe dello scarso rendimento, nonché l’insufficienzadi un unico episodio negativo a fondare ilprovvedimento di dispensa.La prospettazione è immediatamente smentita dallerisultanze documentali caratteristiche ben note almilitare.8.4. Con il quarto mezzo (pagine 13 - 15), si eccepiscela mancanza di motivazione del provvedimentoimpugnato.La doglianza è smentita sulla scorta della semplicelettura degli atti del procedimento e della documentazionecaratteristica.8.5. Con il quinto mezzo (pagine 15 - 18), si eccepisce,nell’ipotesi che al provvedimento impugnatosia riconosciuta la natura giuridica di dispensa perscarso rendimento, il mancato rispetto delle garanzieprocedimentali previste dall’art. 129 cit., e, insubordine, l’incostituzionalità dell’art. 33, l. n. 599se ritenuto incompatibile con il recepimento di taligaranzie.Tale motivo è irrilevante atteso che il provvedimentoimpugnato non possiede la paventata natura giuridica.8.6. Con il sesto mezzo (pagine 18 – 26) si aggrediscela proposta di dispensa: per violazione del giàmenzionato art. 10 delle disposizioni di massima,per insufficienza del periodo di osservazione delmilitare da parte del comandante, per la abnormemole di lavoro cui sarebbe stato sottoposto, per ibuoni risultati conseguiti nel corso di I.G.P. conclusoil 15 luglio 1995; viene nuovamente dedotta l’incostituzionalitàdell’art. 33 cit.Anche tali doglianze sono palesemente infondate inconsiderazione della autentica natura del procedimentoattivato dal comandante (non di dispensa perscarso rendimento); inoltre non risulta minimamenteprovata l’affermazione sulla esorbitanza dei carichidi lavoro, mentre è certamente arbitraria la pretesadi considerare insufficiente un periodo diosservazione di quattro mesi, specie in relazionealla banalità delle funzioni assegnate al militare(sorvegliare il lavagamelle).Nessuna rilevanza rivestono l’asserito buon risultatoconseguito all’esito del corso I.G.P. (nonché larelativa documentazione caratteristica redatta dopoil 15 luglio 1995 data di conclusione del corsomedesimo), perché trattasi:a) di elementi successivi alla proposta di dispensaed alla formulazione del parere;b) di elementi bilanciabili con gli schiaccianti precedentinegativi;c) perché il giudizio finale del rapporto informativodi riferimento mette ancora in luce le mende caratterialidel soggetto.8.7. Ictu oculi infondata è la censura (pagina 26), didifetto di motivazione della nota del 2 maggio 1995recante la comunicazione di inizio del procedimento.Tale avviso, infatti, anche nel sistema della l. n.241 del 1990, non deve essere motivato.8.8. Con l’ottavo mezzo (pagine 26 – 30) si lamentanuovamente il difetto di motivazione e la carenteindicazione di fatti specifici della nota del 22 maggio1995.Per tutte le ragioni dianzi esposte ed a cui si rinvia ilmezzo è infondato.8.9. Con il nono mezzo (pagine 30 – 32) si affermal’invalidità del verbale di audizione del militare perchéanche in tale sede non sarebbero state esternatele motivazioni poste a base del procedimento.La censura è infondata perché l’audizione aveval’unico scopo di acquisire il punto di vista del militare,che si è difeso nel merito, mostrando di conoscere(come ovvio nel caso di specie) le ragioni delsuo deferimento; inoltre la motivazione del provvedimentoconclusivo di un procedimento complesso,si trae, in linea generale, dall’insieme degli atti chelo compongono che non devono essere singolarmentemotivati in modo autonomo.8.10. Con il decimo mezzo (pagine 33 – 37), siattacca il parere reso dalla apposita commissionedi valutazione.Tutti i profili di illegittimità per incompletezza, incongruitàe genericità sono privi di pregio alla luce dellerisultanze documentali e inammissibili perchè tendonoad impingere il merito del giudizio formulatodall’organo tecnico.La commissione, per altro, non ha affatto mutato iltitolo del provvedimento di dispensa passando dall’ipotesidi cui al primo comma dell’art. 33 a quelladi cui al secondo comma.8.11. Con l’undicesimo mezzo (pagine da 37 a 38)si aggredisce il provvedimento finale perché nonavrebbe dato contezza della mancata concessionedel periodo di esperimento e per essersi contraddittoriamentediscostato dalla proposta.Il mezzo è totalmente infondato alla luce delle illustraterisultanze documentali.8.12. Con il dodicesimo mezzo (pagine 38 – 42) sireiterano, contro tutti gli atti costitutivi del procedimento,le già disattese censure imperniate sulmutamento del titolo, sulla mancanza della previaammonizione e del periodo di esperimento, sull’illegittimitàcostituzionale dell’art. 33 cit.”

Personale militare – Cessazione dalservizio – Riforma per inidoneità alservizio militare – Valutazione discrezionaledell’amministrazione –Legittimità.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 16 maggio2006, n. 2771 (c.c. 28 marzo 2006), Pres.Venturini, Est. Poli.

Il giudizio che le commissioni mediche militarisono chiamate ad esprimere sull’arruolamentoo la permanenza in servizio è espressionedi una particolare discrezionalità tecnica cheattiene al merito dell’azione amministrativa,talché i provvedimenti che ne costituisconoespressione non sono sindacabili dal giudiceamministrativo, se non per quanto attiene allasussistenza dei presupposti posti alla basedella valutazione, la logicità della valutazionestessa e la congruenza delle conclusioni trattedall’amministrazione (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:“6.2. In generale i giudizi medico-tecnico-discrezionalidegli organi collegiali sullo stato di salute deidipendenti pubblici, nel procedimento di dispensadal servizio per inidoneità sopravvenuta, prevalgonosulle perizie mediche di parte. Queste infatti nonpossono farsi carico delle imprescindibili esigenzedella pubblica amministrazione.Il giudizio tecnico discrezionale espresso dallaCommissione medica in ordine alla sopravvenutainidoneità al servizio del dipendente pubblico permotivi di salute non è contestabile neppure sotto ilprofilo del difetto di motivazione poiché l’accertamentoche ne è alla base, può essere contestatosolo dal medico di fiducia dal quale l’interessato sisia fatto assistere durante la visita medico collegiale(cfr. Cons. St., sez. IV, 10 febbraio 2000 n. 715relativa a militare dell’Arma collocato in congedoassoluto; sez. VI, 4 luglio 1994 n. 1129).Il giudizio che le commissioni mediche militari sonochiamate ad esprimere sull’arruolamento o la permanenzain servizio è espressione di una particolarediscrezionalità tecnica che attiene al merito dell’azioneamministrativa, talché i provvedimenti chene costituiscono espressione non sono sindacabilidal giudice amministrativo, se non per quanto attienealla sussistenza dei presupposti posti alla basedella valutazione, la logicità della valutazione stessae la congruenza delle conclusioni tratte dall’amministrazione.Anche a voler seguire la diversa tesi che ammetteun sindacato giurisdizionale sugli apprezzamentitecnici dell’amministrazione in base non al merocontrollo formale ed estrinseco dell’iter logico seguitodall’autorità amministrativa, bensì in base allaverifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecnichesotto il profilo della loro correttezza quanto acriterio tecnico ed a procedimento applicativo, l’esitodel giudizio non muta.Infatti il giudizio di inidoneità al servizio si concretain una valutazione necessariamente relativa, nellaquale la capacità psico-fisica del soggetto è misuratacon specifico riferimento alla natura e alla gravositàdelle mansioni proprie della qualifica riconosciutaal soggetto e non assume connotazioni dicarattere generale ed astratto.In tale contesto le conclusioni del medico privatonon possono inficiare il “giudizio globale” espressodalle commissioni mediche militari sulla base didiverse valutazioni e con finalità differenti (cfr. in terminied ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 1 ottobre2004 n. 6405).Con riferimento alla motivazione è sufficiente dareconto di quella giurisprudenza amministrativa chequalifica i provvedimenti che negano la costituzionedel rapporto di servizio o risolvono il rapporto diimpiego per inidoneità fisica del dipendente, come dinatura autoritativa e vincolata: sotto tale angolazionesi è ripetutamente affermato che i giudizi medicimilitari tecnico-discrezionali, prevalgono sulle periziemediche di parte, stante l’incapacità di questeultime di farsi carico delle esigenze dell’amministrazione(cfr. fra le tante sez. IV, n. 6405 del 2004 cit.).Tale interpretazione – ovviamente – è confermatarispetto all’amministrazione militare: la necessità delconfronto medico legale è utile ed indispensabile perla stessa amministrazione, nel momento in cui viene espletato l’accertamento sanitario, poiché la successivaevoluzione del quadro clinico del dipendentepotrebbe spostare in avanti, in maniera non corretta,il giudizio sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione,in contrasto con il principio di ordine logico(e giuridico) che esige che la legittimità del provvedimentoamministrativo venga valutata in baseallo stato di fatto e di diritto esistente al momentodell’adozione del provvedimento stesso (cfr. ex plurimissez. IV, 10 febbraio 2000 n. 715 cit.).In conclusione può affermarsi, in sintonia con il consolidatoindirizzo di questo Consiglio (cfr. sez. IV, 1ottobre 2004 n. 6394), che:- i requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa tecnicadi settore, devono essere posseduti dai candidatial reclutamento nelle Forze armate unicamenteal momento in cui vengono sottoposti a visita medicacollegiale giacché la legittimità dei provvedimentiamministrativi deve essere apprezzata avuto riguardoallo stato di fatto e di diritto presente al momentodell’adozione dei provvedimenti stessi;- l’idoneità psico fisica richiesta per l’arruolamentonon consiste nella mera assenza di patologie implicantidisturbi funzionali, ma richiede una particolareprestanza fisica e psicologica - ragionevolmente esigibileproprio in relazione alle caratteristiche particolaridi impiego operativo degli appartenenti alleForze armate - che ben può essere impedita ancheda alterazioni organiche di carattere non patologico;ed il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandatoad un apprezzamento tecnico discrezionale dispettanza esclusiva dell’amministrazione militare;- la normativa tecnica di settore - di fonte regolamentareo derivata - è vincolante per le commissioniincaricate di accertare i requisiti di idoneità degliaspiranti al reclutamento e per essere confutata insede giurisdizionale deve essere espressamenteimpugnata a pena di inammissibilità del ricorso propostoavverso il giudizio medico legale negativo chead essa si conforma;- in quanto espressione di discrezionalità tecnicoamministrativa, le scelte medico legali ivi contenutesfuggono al sindacato del giudice amministrativo.Nel particolare caso di specie, come si evince linearmentedalla ricostruzione in fatto dianzi operata,risulta per tabulas che l’organismo sanitario incaricatodell’accertamento definitivo si è espressamenteconformato al menzionato art. 15, lett. b), dell’elencoallegato al d.P.R. n. 1008 che prevedeesplicitamente quale causa di inidoneità al serviziomilitare non solo le patologie in atto del miocardio,pericardio e dell’endocardio, ma anche i loro esiti.Non vi è alcuna necessità, pertanto, di disporre unaverificazione ad opera dell’amministrazione militaresanitaria e tanto meno di conferire un incarico di c.t.u.”.

Trasferimento - Indennità di trasferimento- Corresponsione in relazioneal grado.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 14 febbraio2006, n. 607 (c.c. 18 novembre 2005), Pres.Saltelli, Est. De Felice.

L’indennità di trasferimento va sempre riferita,ai fini della sua eventuale corresponsione, allaqualifica o al grado rivestiti al momento in cuiviene effettuato realmente il trasferimento (1).(1) Si legge quanto appresso in sentenza:“La decorrenza retroattiva delle promozioni non haeffetto ai fini della corresponsione di emolumenti dicarattere eventuale che devono essere corrisposti infunzione del grado (nella specie quella conferita alpersonale delle forze armate, giusta il combinatodisposto degli artt. 1, L. n. 100 del 1987 e 4 L. n. 836del 1973). Pertanto la indennità di trasferimento vasempre riferita, ai fini della sua eventuale corresponsione,alla qualifica o al grado rivestiti al momento incui viene effettuato realmente il trasferimento (in talsenso, Consiglio di Stato, IV, 22 marzo 2005, n. 1225).Se è vero che il provvedimento di promozione algrado superiore ha efficacia retroattiva rispetto almomento del suo effettivo perfezionamento in relazionealla determinazione dello stato giuridico delmilitare e del conseguente trattamento retributivo,tale retroattività trova un limite di carattere formalenell’art. 4 L. n. 836/1973, che vieta la corresponsionedi emolumenti di natura eventuale (quale è quello dimissione o trasferimento) quando questi siano esplicitamenteprevisti per il grado superiore conseguentealla promozione con effetto retroattivo. Pertanto, laindennità de qua va sempre riferita, ai fini della suaeventuale corresponsione, all’effettivo grado rivestitoal momento in cui viene effettuato il trasferimento.Ciò è confermato anche dall’esistenza dell’obbligodell’accasermamento per l’interessato al momentodel trasferimento, con la conseguenza che, in presenzadel suddetto obbligo, viene a mancare unodei presupposti, rectius, delle ragioni su cui riposala indennità di trasferimento, e cioè di compensaredel peso economico di un trasferimento”.

Prima assegnazione di sede - Sceltadella sede - Autolimitazioni dell’amministrazione- Assegnazione a sede diversa da quella richiesta - Obbligo dimotivazione.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 24 febbraio2006, n. 813 (c.c. 21 febbraio 2006), Pres.Salvatore, Est. Poli.

La prima assegnazione di una sede integra inastratto il concetto di ordine militare - purdistinguendosi dal trasferimento perché non èpossibile configurare lo spostamento da unasede all’altra di servizio mancando quella aquo. L’assegnazione del militare alla fine delcorso addestrativo o formativo, non può ritenersirientrare nel novero dei normali trasferimenti- intesi quali ordini - allorquando l’amministrazione,autovincolandosi, abbia procedimentalizzatola propria azione dando corso,nella sostanza, ad una vera e propria selezioneconcorsuale (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:“6.1. E’ pacifico nella giurisprudenza di questoConsiglio che gli ordini militari siano sottratti alla disciplinadella l. n. 241 del 1990 e che il provvedimento ditrasferimento d’autorità del militare rientri nel genusdegli ordini (cfr. ex plurimis e da ultimo, sez. IV, 12aprile 2005 n. 1896/ord.; sez. IV, 5 luglio 2002 nn.3693 e 3694; sez. IV, 20 marzo 2001 n. 1677, cui sirinvia a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000).Le conclusioni cui è giunta la tesi dominante appaionoancor più condivisibili dopo l’entrata in vigore:a) della l. 14 novembre 2000 n. 331 - norme perl’istituzione del servizio militare professionale - il cuiart. 1, co. 2, 3 e 4, ha precisato che l’ordinamento el’attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11e 52 della costituzione ed alla legge, sono strumentalial compito primario della difesa dello stato e direalizzare la pace e la sicurezza in conformità alleregole del diritto internazionale ed alle determinazionidelle organizzazioni internazionali delle qualil’Italia fa parte;b) del d.P.R. 8 agosto 2002 - approvazione dei pianiannuali 2002 ed autorizzazione alle assunzioni concernentile Forze armate, i Corpi di polizia ed ilCorpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art.19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - che haattuato l’art. 19 cit. contemplando la riallocazione delpersonale militare esclusivamente in compiti tecnico- operativi, affidando i compiti strumentali o non propriamenteistituzionali a personale di altre amministrazionipubbliche ovvero a imprese di servizi.Le disposizioni illustrate infatti, anche alla luce dellaratio della riforma complessiva delle Forze armate,esaltano la necessaria piena operatività di questeultime, richiesta dall’adempimento degli obblighiinternazionali - consuetudinari e pattizi - assuntidall’Italia, affidando al personale militare solo compititecnico - operativi, che richiedono l’utilizzosapiente dello strumento gerarchico e della suamassima espressione provvedimentale rappresentatadall’ordine, senza che si possa escludere, artificiosamente,il settore dei trasferimenti d’autorità.Si pensi a quanto sancito dall’art. 9, c.p.m.g. comenovellato dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6 - conversionein legge, con modificazioni, del d.l. 1 dicembre2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazionedi personale militare all’operazione multinazionaledenominata «Enduring Freedom».Modifiche al codice penale militare di guerra, approvatocon R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 - in ordine aicompiti assegnati ai corpi di spedizione all’estero edai reparti di comando, controllo e supporto cherimangono nel territorio nazionale ovvero di stanzain altri paesi.Il provvedimento che assegna i singoli militari aireparti tributari di funzioni di supporto, al pari dell’attodi assegnazione di tali funzioni, ha sicuramentenatura di ordine, è legato a scopi bellici di vitaleimportanza nazionale ed internazionale, può assumerele più diverse forme (essendo implicitamentecontenuto nella mera comunicazione di destinazionealle funzioni in parola) e non necessita di istruttoriaex lege.La presenza di personale incardinato stabilmente(in quanto assegnato a sede propria) in reparti confunzioni di comando, controllo e supporto, dimostrache non tutte le problematiche possono risolversicon il ricorso all’istituto della missione (utilizzatoordinariamente per l’invio di personale all’estero);talora è indispensabile ricorrere ad un trasferimentod’autorità (che in quanto afferente a modalità di prestazionedel servizio è un ordine militare), verso ilquale sarebbe impensabile garantire l’applicazionedegli istituti portanti della l. n. 241 del 1990 (partecipazione,motivazione, responsabile del procedimento).In definitiva negli ordinamenti militari la gerarchia èuna formula organizzativa essenziale che non solonon sembra incompatibile con la democrazia, mapare necessaria per poterla meglio garantire.6.2. Ciò premesso, se è indubitabile che anche laprima assegnazione di una sede integra in astratto ilconcetto di ordine militare - pur distinguendosi daltrasferimento perché non è possibile configurare lospostamento da una sede all’altra di servizio mancandoquella a quo - è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che l’assegnazionedel militare alla fine del corso addestrativo o formativo,non può ritenersi rientrare nel novero dei normalitrasferimenti - intesi quali ordini - allorquando, comenel caso di specie, l’amministrazione, autovincolandosi,abbia procedimentalizzato la propria azionedando corso, nella sostanza, ad una vera e propriaselezione concorsuale (cfr. ex plurimis sez. IV, 28maggio 2002 n. 2197/ord.; sez. IV, 30 ottobre 2001n. 5852/ord.; sez. IV, 7 novembre 2000 n. 5966).In questi casi non vi è ragione di escludere le garanzieprocedimentali sancite dalla l. n. 241 del 1990 e,segnatamente, quella della motivazione.6.3. Nella vicenda in esame, tale obbligo di motivazioneassumeva una particolare pregnanza perchéil militare aveva invocato espressamente il beneficiosancito dall’art. 6, u.c., l. n. 382 del 1978 secondocui “…i militari di leva o richiamati, che sianoeletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale,dovranno, compatibilmente con le esigenze diservizio, essere destinati ad una sede che consentaloro l’espletamento delle particolari funzioni cuisono stati eletti ed avere a disposizione il tempo chesi renda a ciò necessario”.Assodata l’applicabilità della norma in questioneanche al personale in servizio di complementosostitutivo di quello di leva (come nel caso di specie)stante l’eadem ratio, la sezione evidenzia chel’ambito della motivazione del diniego del beneficio- che comunque non attribuisce un autentico dirittosoggettivo, condizionato com’è alle effettive esigenzedi Forza armata - assume una decisiva importanzaspecie alla luce della norma sancita dall’art. 17,l. n. 382 cit. che vieta qualsiasi discriminazione politicao ideologica nell’assegnazione di sedi, attribuzionedi incarichi o trasferimenti del personale militare.Come più volte affermato da questa sezione (cfr.sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2641 del2000 cit.; sez. IV, 30 novembre 1999 n. 2268/ord.),in un’ottica di necessario bilanciamento fra valoricostituzionali parimenti importanti, l’art. 17 cit., haprevisto l’illiceità del trasferimento c.d. discriminatoriofondato su ragioni ideologiche o politiche ocomunque vessatorie.Ma è da ritenere che anche quelle di origine razziale,religiosa, etnica, linguistica ovvero fondate sull’appartenenzasessuale, determinino l’illiceità deltrasferimento o dell’assegnazione di sede; tanto inforza delle speciali disposizioni legislative che miranoa reprimere tali forme di aggressione a valorifondamentali della persona e che per il principio dinon contraddizione insito nell’ordinamento giuridico,devono essere rispettate da tutti gli apparatipubblici (si pensi a mo’ d’esempio agli artt. 43 e 44,d.lgs. n. 286 del 1998, all’art. 3, d.lgs. n. 216 del2003, alle azioni andiscriminatorie a tutela delledonne divisate dalla l. n. 903 del 1977, dalla l. n.125 del 1991 nonché dal d.lgs. n. 196 del 2000 cheassumono una particolare importanza all’indomanidell’ingresso del personale femminile nelle FF.AA.ex d.lgs. n. 24 del 2000).Con particolare riguardo all’ordinamento militaresovviene l’art. 1, l. 14 novembre 2000 n. 331 che neimpone la conformazione alla costituzione ed allalegge”.