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Gazzetta Ufficiale

LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 46
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 44 del 22 febbraio 2006)

Art. 1. 1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 593 (Casi di appello). 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda». Art. 2. 1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
Art. 3. 1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
Art. 4. 1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606. 3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».
Art. 5. 1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Art. 6. 1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «con il mezzo previsto per il pubblico ministero» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».
Art. 7. 1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello».
Art. 8. 1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2»; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Art. 9. 1. L’articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato. 2. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse. Art. 10. 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. 5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


LEGGE 14 FEBBRAIO 2006, N. 56
MODIFICA DELL’ARTICOLO 295 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI PER LA RICERCA DEL LATITANTE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 50 del 1 marzo 2006)

Art. 1. 1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte».


LEGGE 13 FEBBRAIO 2006, N. 59
MODIFICA ALL’ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI DIRITTO ALL’AUTOTUTELA IN UN PRIVATO DOMICILIO
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 51 del 2 marzo 2006)

Art. 1. Diritto all’autotutela in un privato domicilio. 1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: «Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


LEGGE 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI REATI DI OPINIONE

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 60 del 13 marzo 2006)

Art. 1. 1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 241 (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e unità dello Stato). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».
Art. 2. 1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 270 (Associazioni sovversive). Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
Art. 3. 1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato). Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».
Art. 4. 1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni».
Art. 5. 1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 292 (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
Art. 6. 1. L’articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».
Art. 7. 1. L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».
Art. 8. 1. L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».
Art. 9. 1. All’articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»; b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».
Art. 10. 1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato. 2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «dei delitti contro le confessioni religiose». Art. 11. 1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole:«con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000». 2. All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000». 3. All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»; b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».
Art. 12. 1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.
Art. 13. 1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»; b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».
Art. 14. 1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135».
Art. 15. 1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2006, N. 106
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 66 del 20 marzo 2006)

Art. 1. Attribuzioni del procuratore della Repubblica. 1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge. 2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l’incarico sia rimasto vacante. 4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. 5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio delle funzioni vicarie o della delega. 6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell’ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell’ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica. 7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
Art. 2. Titolarità dell’azione penale. 1. Il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell’azione penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati addetti all’ufficio. La delega può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 2. Con l’atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell’esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato può presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari. 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell’ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4. 2. L’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali. 3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l’assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. 4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell’articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d’urgenza ai sensi dell’articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Art. 4. Impiego della polizia giudiziaria e delle risorse finanziarie e tecnologiche. 1. Per assicurare l’efficienza dell’attività dell’ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l’ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire per l’impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.
Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione. 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. 2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio. 4. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.
Art. 6. Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello. 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale. Art. 7. Abrogazioni e modificazioni. 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; b) l’articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. All’articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «ove non sia stato nominato un vicario».
Art. 8. Decorrenza di efficacia. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2006, N. 109

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 67 del 21 marzo 2006)

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.



DECRETO 7 FEBBRAIO 2006, N. 144
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 84 del 10 aprile 2006)

Regolamento, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 FEBBRAIO 2006, N. 162

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 100 del 2 maggio 2006)

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 184

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 114 del 18 maggio 2006)

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.