Nei decenni fedele. La Corte e la Costituzione bilancio e prospettive da un mezzo secolo all'altro

Giovanni Maria Flick
È per me un onore particolare poter ritornare ad una cattedra prestigiosa come questa, che, da circa vent’anni, mi ha dato il privilegio di poter discutere con gli allievi ufficiali dei Carabinieri e di poterlo fare oggi, nel momento in cui la Corte Costituzionale si accinge a celebrare i suoi cinquant’anni di vita: cinquant’anni di fedeltà alla Costituzione, e quindi “nei decenni fedele”, come si dice nel titolo di questa conversazione. Un destino, quello della Corte, che s’intreccia con quello dell’Arma, nei secoli fedele alle istituzioni e adesso alla Costituzione.

E questo onore è viepiù significativo proprio oggi, nel momento in cui - come ricordava dianzi il Comandante Generale - l’Arma è stata colpita da un ennesimo lutto nell’adempimento del dovere, a testimoniare il sacrificio che comporta la fedeltà di essa alle istituzioni. Ci accingiamo a celebrare i cinquant’anni di storia della Corte costituzionale: il 23 aprile di quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario dalla sua prima udienza, che ebbe luogo il 23 aprile 1956. Ricordare un anniversario come questo, non deve essere un’occasione soltanto celebrativa: la riflessione sul passato serve come occasione di riflessione per il futuro, in una sorta di ritorno al futuro, soprattutto quando ci si trova di fronte a una realtà, la Corte Costituzionale, che è una novità dirompente per l’ordinamento italiano in cui è stata introdotta. Come sottolineava Aldo Sandulli, già presidente di essa, la Corte venne istituita con il compito di difendere la democrazia da se stessa, nel contesto di una Costituzione rigida che imponeva la conformazione delle leggi ordinarie al dettato costituzionale e il rispetto di quest’ultimo da parte loro. E, secondo quanto ricordava Piero Calamandrei, la Corte venne introdotta con “lo spirito del rinvio”, che permeò diverse fra le scelte dell’Assemblea costituente: affidando cioè al Parlamento, al legislatore ordinario, il perfezionamento e la concretizzazione di questo organismo, dopo averne delineato i tratti salienti nella Carta costituzionale ed in una legge costituzionale adottata sul filo di lana del traguardo della scadenza dell’Assemblea costituente. Fu un mandato molto fiducioso ed ottimista: il legislatore ordinario impiegò infatti quasi cinque anni per l’elaborazione della legge ordinaria che consentiva alla Corte di cominciare a funzionare. Ed altri tre anni ci vollero, poi, per nominare i primi componenti del collegio dei giudici costituzionali, in relazione ai contrasti insorti fra la maggioranza e l’opposizione: a testimonianza del fatto che i ritardi nell’elezione dei giudici costituzionali da parte del Parlamento, tuttora talvolta rimarchevoli e destinati a protrarsi oltre l’anno, non rappresentano una novità. La Corte nacque dunque in un clima di grande incertezza e di perplessità: era prima di tutto l’incertezza sul carattere soltanto programmatico o anche precettivo della Costituzione; sulla possibilità, o secondo qualcuno addirittura sulla necessità (ed era questo il timore di Calamandrei, ad esempio) di affidare soltanto al Parlamento, alla mediazione del legislatore ordinario, l’attuazione della Costituzione; sulla competenza della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi preesistenti alla Costituzione; in definitiva, sulla legittimazione e sulla capacità di funzionare di una “bizzarria”, come la Corte era stata definita da Palmiro Togliatti, e non solo da lui, in Assemblea costituente. A me sembra che, sin dall’inizio e nei suoi primi cinquanta anni di vita, la Corte costituzionale abbia saputo reagire a questa incertezza; abbia saputo acquisire una chiara e forte consapevolezza della propria identità costituzionale; abbia saputo esercitare saggiamente la propria capacità di autoregolamentarsi; abbia saputo imporsi nel rapporto con l’opinione pubblica e farsi conoscere (penso al ruolo, importante, delle conferenze-stampa annuali della Corte stessa: ruolo insolito per un organismo giurisdizionale tradizionale); sopratutto, abbia saputo realizzare un rapporto di leale collaborazione con gli altri organi costituzionali, e di definizione e rispetto dei reciproci ambiti di competenza con l’autorità giudiziaria; abbia, insomma, saputo trovare una propria identità e legittimazione, consolidando e definendo la propria immagine e il proprio ruolo. Non è certo questa la sede per scendere nella analisi tecnica dei modi attraverso i quali la Corte si è data questa legittimazione ed ha completato il processo della sua istituzione.
 
È sufficiente ricordare che, da un lato, essa ha ampliato molto le vie di accesso alla giustizia costituzionale ed il proprio campo di intervento: ad esempio valorizzando la precettività delle norme costituzionali, già con la sua prima fondamentale sentenza, ed affermando con essa la propria competenza a giudicare le leggi antecedenti all’entrata in vigore della Costituzione; allargando la tipologia dei vizi di costituzionalità; affinando e approfondendo sempre di più il proprio giudizio sulla eguaglianza e sulla ragionevolezza delle leggi; ampliando la categoria dei “giudici” legittimati a sollevare questioni di costituzionalità in via incidentale; estendendo l’oggetto del giudizio costituzionale alle norme del “diritto vivente” e non solo alle disposizioni legislative. Da un altro lato, la Corte ha saputo ampliare le proprie tecniche di decisione, sottraendosi all’alternativa secca fra le decisioni di accoglimento e di rigetto, per introdurre una serie di alternative e di soluzioni: dalle sentenzemonito alle sentenze interpretative, a quelle manipolative a quelle additive. In questo cinquantennio la Corte ha saputo avere una presenza effettiva, incisiva, significativa e rilevante nell’ordinamento, attraverso i quattro grandi filoni della sua competenza: il giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi; quello in via principale su di esse, nel rapporto fra lo Stato e le Regioni; il giudizio sui conflitti fra poteri dello Stato e fra quest’ultimo e le Regioni; quello di ammissibilità dei referendum. È interessante notare che, d’altronde, l’equilibrio fra le diverse competenze si è progressivamente spostato. Da una netta prevalenza dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sugli altri, si è pervenuti ad una sostanziale parità fra essi e quelli in via principale o dei conflitti: tanto da far sostenere, a qualcuno, che la Corte si va trasformando da “giudice dei diritti” in “giudice dei conflitti”; mentre altri attribuiscono il fatto più semplicemente all’evoluzione del contesto costituzionale e, soprattutto negli ultimissimi anni, al suo assestamento ed alle riforme. D’altronde, la differenza fra “giudice dei diritti” e “giudice dei conflitti” è più apparente che reale, se si pensa, ad esempio, ai conflitti fra poteri sull’art. 68 Cost. - in tema di irresponsabilità per le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni - che evocano con immediatezza un problema di tutela del diritto all’onore e alla reputazione, da bilanciare con l’esigenza di funzionalità e autonomia del parlamento. Insomma, la vocazione della Corte Costituzionale è stata dall’origine, è e rimane tuttora quella di “giudice dei diritti”, più che quella di “giudice dei poteri”, come si potrebbe pensare avendo riguardo all’accresciuto intervento di essa nei conflitti: una vocazione che presumibilmente verrà ulteriormente avvalorata e sottolineata dal contesto della globalizzazione e dal “bisogno di diritti fondamentali” che esso evoca. Penso invece sia stata una fortuna, per la Corte, aver potuto dismettere la competenza penale che ad essa era stata attribuita in origine per i c.d. reati ministeriali. Dopo una prima, rimasta unica, esperienza di giudizio penale in tale veste, questa competenza - che aveva pressoché paralizzato la Corte, assorbendone pienamente l’impegno nella celebrazione di quel giudizio - è stata abbandonata, lasciando alla Corte soltanto la competenza, anch’essa originaria, ad occuparsi delle ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica. Sarebbe certamente interessante - ma non può essere questa l’occasione per farlo - seguire i grandi filoni decisionali che la Corte ha percorso nei suoi primi cinquanta anni di attività: filoni che dimostrano come essa abbia saputo adempiere alla sua funzione di cooperare in modo determinante alla vita della democrazia costituzionale; una democrazia nella quale - come ricordava il giudice Robert Jackson della Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1943 - “sui diritti fondamentali non si vota”: intendendo con ciò sottrarre alla logica della sola volontà della maggioranza le decisioni e le scelte in tema di diritti fondamentali, di principi fondamentali come quello di eguaglianza, di regole fondamentali della vita politica e pubblica.

A testimonianza del ruolo che la Corte Costituzionale ha saputo conquistarsi nei suoi primi cinquanta anni di attività, stanno le pronunzie di essa sia in difesa della Costituzione, sia attraverso la proposizione attiva dei valori di quest’ultima: sempre peraltro in una logica di self-restraint rigorosamente costituzionale e scevra di scelte in senso stretto politico. Basta pensare, ad esempio, alla cura posta dalla Corte nel rispetto del principio fondamentale della riserva di legge, in materia penale; al rifiuto, da parte della Corte stessa, di pervenire a sentenze eccessivamente creative o manipolative, che troppo spesso venivano e vengono ad essa richieste; alla cautela con cui la Corte ha saputo utilizzare il parametro dell’articolo 3 della Costituzione, censurando le leggi solo nel caso in cui esse presentassero un vizio di manifesta irragionevolezza, senza sconfinare in un giudizio sul merito di tali leggi. La logica del self-restraint della Corte, sempre attuata con senso della misura, sembra essere stata la risposta migliore, in questi cinquanta anni, al timore ed alla diffidenza di chi, come Palmiro Togliatti, in Assemblea costituente esponeva perplessità sull’istituzione della Corte, ritenendo difficile comprendere una sovraordinazione di giudici, per quanto “illustri”, al Parlamento e al sistema della democrazia; e di chi talora ancora oggi manifesta quella diffidenza. D’altronde, proprio questo self-restraint è la miglior risposta anche alle accuse talora rivolte alla Corte, di una sua “politicizzazione” impropria. Come ha recentemente osservato Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Corte, quest’ultima ha una funzione “politica ma al tempo stesso non appartiene alla politica”: - è “giudice della politica (cioè della legittimità delle scelte legislative)”, ma non “collegio politico”; - è dentro la politica, anzi ne è uno dei fattori decisivi, se per politica si intende l’attività finalizzata alla convivenza… è non-politico, se per politica si intende competizione fra parti per l’assunzione e la gestione del potere; - e v’è da augurarsi che la Corte anche per il futuro, così come ha saputo fare per il passato, tenga sempre fede a questa linea, che corrisponde alla sua natura e identità. Se - come dicevo dianzi - non è possibile ripercorrere in questa sede i grandi filoni decisionali che la Corte ha sviluppato nel suo primo cinquantennio di vita, è tuttavia opportuno riflettere brevemente su alcuni spunti salienti e qualificanti di quel cammino: spunti che - in coerenza alla mia formazione culturale di penalista prima e ora di giudice costituzionale - vorrei ricollegare in particolare al diritto penale sostanziale, al processo penale, ai principi di eguaglianza e di solidarietà. Se si guarda alle tematiche delle decisioni in materia penale sostanziale, nel cinquantennio decorso, l’iter seguito dalla Corte potrebbe in certo senso essere definito altalenante: ciò che probabilmente è dovuto soprattutto al fatto che, particolarmente nella materia penale, è assai significativo il criterio di incidentalità, secondo cui l’intervento e il giudizio della Corte stessa sono condizionati alla previa delibazione di un altro giudice, il quale può investire la Corte di una questione solo se ne ravvisa la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel suo processo. Certamente, in passato, per lungo tempo - anche alla luce della “diffidenza” verso la Corte, cui accennavo dianzi - vi era molta resistenza a sottoporre ad essa questioni di costituzionalità.

Consentitemi un breve ricordo di esperienza personale, come uditore giudiziario, all’inizio del mio lavoro nel campo del diritto: è il ricordo di un forte impegno per motivare in modo approfondito e complesso - per decisione e richiesta del collegio giudiziario con cui collaboravo - ordinanze che definivano manifestamente infondata una questione di costituzionalità: mentre proprio l’impegno motivazionale richiesto dimostrava con evidenza non essere quest’ultima così manifestamente infondata, da non doverla rimettere al giudizio della Corte. Ora, la situazione si è rovesciata ed è certamente venuta meno quella resistenza di molti giudici ad investire la Corte delle questioni di costituzionalità; anzi, troppo spesso a quest’ultima vengono sottoposte questioni che, in realtà, invece di sollevare problemi di costituzionalità, richiedono un inammissibile avallo all’interpretazione. In brevissima sintesi, si può dire che nell’ambito penalistico la Corte ha saputo passare da una difesa dei valori costituzionali, rispetto a un quadro normativo preesistente, che era figlio di logiche, di culture e di scelte contrarie alla Costituzione, o quanto meno superate, a una linea di costruzione evolutiva del sistema penale. Essa si è resa interprete delle esigenze di ammodernamento degli istituti e dei precetti del sistema penale, in modo da esprimere il significato di residualità che oggi l’ordinamento penale ha o dovrebbe avere nel nuovo assetto costituzionale. Penso, in questa linea, a tutte le sentenze con cui la Corte ha delineato l’offensività come requisito dei reati; a quelle con cui la Corte ha censurato il valore solo formale del reato, come disobbedienza, per esaltarne invece la funzione di strumento di difesa sociale rispetto all’aggressione di beni primari; a quelle - e sono molto numerose anch’esse - con cui la Corte ha ribadito il principio di eguaglianza in materia di fattispecie penali e di disciplina delle sanzioni. Penso, ancora, all’esaltazione che la giurisprudenza della Corte ha fatto delle personalità della responsabilità penale in tutte le sue molteplici implicazioni: dalla eliminazione degli automatismi in tema di valutazione del giudice sulla pena, alla valorizzazione del principio di colpevolezza. Un cammino altrettanto impegnativo la Corte ha percorso in materia di processo penale. Se possibile, in questa materia gli interventi di essa sono ancora più figli delle specifiche contingenze da cui vennero occasionati; e vi è uno iato evidente tra le sentenze che la Corte ha reso sul codice “Rocco”, vigente fino al 1989, e quelle sul codice “Vassalli”, soprattutto nei primi anni ’90. Nella prima fase la Corte, di fronte alle tante novelle che avevano modificato e stravolto nel corso del tempo il modello originario del codice di procedura del 1930, in una prospettiva statica, si è preoccupata essenzialmente di adattare i singoli istituti ai precetti costituzionali, secondo una linea tendenziale di conservazione. Si disse che la Corte contribuì a passare da un sistema fortemente inquisitorio, a un sistema di garantismo inquisitorio. Nella seconda fase, a partire dal 1990, la Corte ha avuto un approccio nuovo e diverso ai temi del processo penale: innanzitutto a causa del gran numero di questioni sottopostele. Per lungo tempo, la materia della procedura penale è stata largamente prevalente nelle decisioni della Corte: e questo, forse, perché venivano sollevate molte questioni per insofferenza verso il nuovo modello di codice, per le difficoltà interpretative che esso proponeva, per la necessità di individuare il ruolo dei nuovi soggetti processuali. In sostanza, la Corte è stata chiamata a compiti tendenzialmente non suoi: quello di interpretare la legge ordinaria; quello di dare moniti al legislatore; quello di fungere, in qualche modo, da “paralegislatore”, con delle sentenze di tipo additivo e ricostruttivo; infine, il ruolo di mediatore fra contrapposte esigenze tutte importanti, come, ad esempio quella della difesa del contraddittorio da un lato e quella della cosiddetta conservazione del sapere processuale dall’altro lato.
 
A fronte di un compito così difficile ed articolato, come quello che la Corte ha svolto per il processo penale a partire dal 1990, è difficile anche trovare un filo rosso con cui legare percorsi tanto variegati. Forse, quel filo rosso può essere individuato nella particolare attenzione che la Corte ha dedicato, nei quindici anni di vigenza del nuovo codice di procedura penale, più ai protagonisti del processo, che alle dinamiche singole coinvolte dai vari quesiti. Questa attenzione si è tradotta e concretizzata, fra l’altro, nella ricostruzione dell’identità del giudice e dei suoi valori di imparzialità e di indipendenza, come ad esempio testimoniano tutte le sentenze che la Corte ha reso in materia di incompatibilità; nella sottolineatura del ruolo centrale del difensore nel processo, dell’effettività della difesa, della sua presenza in ogni stato e grado del processo, della difesa dei soggetti economicamente in difficoltà; infine, nella ricostruzione a tutto tondo dei diritti e garanzie processuali dell’imputato e delle altre parti private. Più in generale, con riferimento ai principi di eguaglianza e di solidarietà, la giurisprudenza dei primi cinquant’anni della Corte è stata fondamentale sia per i singoli interventi di essa in materia di tutela dei diritti, sia per l’effetto di orientamento che essa ha avuto nei confronti del legislatore, perché approntasse già a livello normativo garanzie ai diritti fondamentali. Penso soprattutto all’utilizzo del parametro dell’articolo 3 della Costituzione: nella dialettica tra la Corte e il legislatore, i principi affermati dalla Corte hanno contribuito a delineare un ordinamento in cui i diritti fondamentali ricevono tutela. Penso, in particolare, al tema delle azioni positive che il legislatore deve attuare ai sensi dell’articolo 3 secondo comma della Costituzione, anche in deroga al generale e formale principio di uguaglianza, per garantire pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico, a categorie di persone socialmente svantaggiate: quelle riconducibili ai divieti di discriminazione dell’articolo 3, primo comma. E penso al connesso principio di solidarietà proposto dall’articolo 2 della Costituzione, definito dalla Corte come principio fondante dell’ordinamento giuridico. È tipico delle costituzioni europee del dopoguerra - e quindi anche della nostra - l’ampliamento dell’area dei diritti inviolabili; ma, soprattutto, è tipica di esse l’attenzione alla effettività di tali diritti, perché non basta proclamarli, ma occorre garantirne la effettività e giustiziabilità. Questo impianto poggia soprattutto sul principio pluralistico contenuto nell’articolo 2 della Costituzione, e sul principio di eguaglianza sostanziale previsto dall’articolo 3, secondo comma, di essa, che si risolvono nel diritto alla diversità, e nella necessità di protezione della diversità. È un programma, quello delineato dalla nostra Costituzione, di tutela dei soggetti più deboli, attraverso la liberazione dal bisogno e l’eliminazione delle disuguaglianze, per assicurare quelle chanches di libertà e di effettivo godimento dei diritti che si riconnettono alla effettività di essi. E ciò vale soprattutto per i cosiddetti diritti sociali, cioè quei diritti che richiedono, da parte del legislatore, non soltanto un riconoscimento formale, ma delle pronunzie e degli interventi a carattere additivo, di cui spesso la Corte si è fatta carico.
 
A me sembra che, a partire dalla prima sentenza - quella del 14 giugno 1956 - in cui si è affermato testualmente che anche le norme programmatiche della Costituzione possono fungere da parametri di costituzionalità, la Corte ha voluto manifestare il suo intento di garantire il controllo a tutto il piano costituzionale, di garantire giustiziabilità a tutto il programma costituzionale. La Corte si è fatta giudice dei diritti, più che giudice dei poteri; ed in quest’analisi ha valorizzato la solidarietà in modo del tutto particolare. Ricordo, a questo proposito, un’espressione significativa di Francesco Paolo Casavola, già presidente della Corte, nella conferenza-stampa dopo la sentenza numero 240 del 1994 sul minimo pensionistico: la affermazione, con parole impegnative, del dovere della più rigorosa salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino, tra i quali è primo quello di togliersi la fame. Nel cinquantennio passato, la Corte, attraverso la reinterpretazione dell’eguaglianza sostanziale a garanzia del contenuto minimo essenziale dei diritti, quando sono in giuoco valori fondanti e costituzionali, si è occupata ampiamente dei diritti sociali. Da un lato, la giurisprudenza costituzionale ha fornito contributi sui diritti sociali, considerando in maniera unitaria questi diritti coi diritti di libertà, come strumenti per l’eguaglianza sostanziale; così da eliminare la contrapposizione tra libertà e uguaglianza, che sono due facce della stessa realtà e della condizione umana, e sono entrambe essenziali. Da un altro lato, la Corte si è concentrata sulla tutela dei soggetti deboli, raccogliendo la domanda di uguaglianza di essi rivolta al legislatore, senza però straripare dalle sue competenze, perché si è riservata un ruolo di controllo a che non vi siano trattamenti irragionevoli e differenziati: cioè eguaglianza davanti alla legge, eguaglianza nella legge e assenza di irragionevolezza. *** Il giudizio sul cinquantennio passato della Corte sembra quindi poter essere positivo, e riflette il suo sforzo - coronato, credo, da successo - di realizzarsi compiutamente nell’ottica nazionale e statuale. Ora, per il prossimo cinquantennio - o forse per un arco di tempo più breve, se è vero (come è vero) che la globalizzazione ha concentrato largamente il tempo e i processi di evoluzione - mi sembra che la Corte sia di fronte ad un compito altrettanto impegnativo, orientato anche nell’ottica sovranazionale, e che risente immediatamente delle dimensioni della globalizzazione in cui vanno immersi. La Corte dovrà cioè farsi carico anch’essa del ridimensionamento del potere e della sovranità statuale nel contesto della globalizzazione; e ciò proprio nel momento in cui - di fronte all’irrompere della globalizzazione nell’economia, nell’informazione, ora anche nella violenza di ogni tipo e forma e nel terrorismo - più forte si sente l’esigenza di una affermazione dei diritti fondamentali e di una globalizzazione delle regole: per evitare che la globalizzazione si risolva soltanto nel predominio del più forte e della sua legge, e per recuperare o garantire la dimensione dell’uomo e il contesto di uno sviluppo sostenibile.

D’altronde, la globalizzazione - come è noto - induce a valorizzare sempre di più una prospettiva sovranazionale che si colloca ad un livello intermedio fra quella statale e nazionale, divenuta troppo riduttiva e locale, e quella universale e planetaria, ancora troppo ampia: una prospettiva quale è per noi quella europea, cui abbiamo guardato sino ad ora e continuiamo a guardare con attenzione e speranza per il nostro sviluppo, nonostante le recenti sue battute di arresto ed il pessimismo che può scaturire da queste ultime. Ciò vuol dire che, in questa prospettiva, già ora si registrano e sempre più si registreranno in futuro forme di cessione di sovranità dal livello nazionale a quello sovranazionale (quello, per l’Europa, comunitario): con una serie di problemi, di cui la Corte costituzionale ha già iniziato a farsi carico e sempre più dovrà evidentemente farsi carico. Sono problemi legati in particolare alla molteplicità di previsioni in tema di diritti fondamentali, fra il livello nazionale e quello comunitario; legati alla coesistenza fra gli ordinamenti di questi due livelli; legati al rapporto, conseguente, che dovrà venirsi ad instaurare fra le giurisdizioni costituzionali nazionali e gli organi di giustizia sovranazionale, come la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell’uomo. Sino ad ora, nel suo primo cinquantennio di vita, la Corte costituzionale ha saputo seguire con attenzione il processo di integrazione europea: un processo, anch’esso sviluppatosi nel suo primo cinquantennio come un processo di “armonia fra diversi” (secondo la definizione proposta da Valerio Onida, già presidente della Corte), in una logica dualista, in cui la nostra Corte ha sempre guardato e guarda all’affermazione del diritto comunitario - attraverso la sua immediata applicazione nel nostro ordinamento ed in luogo di esso, che si ritrae - rimanendovi peraltro estranea; riservandosi, tuttavia, la garanzia e l’affermazione dei cosiddetti contro-limiti, nell’ipotesi (altamente improbabile) in cui il diritto comunitario dovesse trovarsi in contrasto con i principi fondamentali e irrinunciabili del nostro ordinamento. Questa posizione della Corte, di “vigile estraneità” ha retto fin ad oggi, ma richiederà forse di essere rimeditata: da un lato, nel momento in cui l’esigenza del rispetto e dell’applicazione dell’ordinamento comunitario da parte di quello interno si fa sempre più forte, alla stregua dell’affermazione del nuovo articolo 117 della Costituzione, più incisiva di quella dell’art. 11 che fin ad ora ha trovato applicazione in quest’ambito; e, da un altro lato, nel momento in cui i diritti fondamentali - terreno elettivo e prioritario di intervento per i compiti di un giudice costituzionale - assumono sempre maggior rilievo nell’ordinamento comunitario e non sono più limitati come in passato ad una logica di funzionalità per il mercato, secondo quanto testimoniano la loro proclamazione con la Carta di Nizza nel 2000 e l’inserimento di quest’ultima nel progetto di Trattato costituzionale europeo. L’estraneità alla dimensione comunitaria, per quanto “vigile”, potrebbe cioè risolversi nella autoemarginazione della Corte stessa dal dibattito sulla tutela dei diritti fondamentali, oggi cruciale anche e soprattutto sotto l’aspetto comunitario e sotto quello della globalizzazione. Presumibilmente, occorrerà dunque affrontare il tema del rapporto fra le Corti costituzionali nazionali e le Corti sopranazionali - occupandosi entrambe a regime e a pieno titolo di diritti fondamentali - in termini che non si risolvano né in una reciproca estraneità, né al contrario in una “subordinazione” e in una “regionalizzazione” delle prime rispetto alle seconde, ma in un dialogo costruttivo di reciproco rispetto ed arricchimento. Accanto alla prospettiva sovranazionale, è poi altrettanto importante per la Corte oggi la prospettiva - simmetrica alla prima - di carattere locale. Il c.d. “svuotamento” dello Stato non solo verso l’alto e la dimensione sovranazionale, ma anche e contestualmente verso il basso e la dimensione locale, segna certamente un recupero e un rafforzamento delle autonomie locali: un recupero evidente e sottolineato dalla riforma della Carta costituzionale, nel 2001, nonché dalla ulteriore recente modifica di essa in attesa di referendum.

Accanto all’impegno nell’ottica sovranazionale, è dunque del pari evidente il compito che attende la Corte, quale garante della Costituzione, nella duplice e convergente prospettiva del rispetto delle autonomie locali e dell’unità nazionale, riproponendo su scala locale la logica dell’unità nella diversità, che è egualmente fondante nella scala sovranazionale europea: e ciò viepiù in un contesto in cui, per i diritti fondamentali, si valorizza sempre di più l’importanza della loro proiezione locale e “glocale”. Soprattutto per quanto concerne i diritti sociali, il profilo dell’effettività di essi si coglie e si realizza essenzialmente nella realtà locale; e, d’altronde, è sempre più significativo, ai tempi della globalizzazione e del disorientamento che ne deriva, per l’individuo e per il gruppo, il tema dell’identità locale che si traduce in una sorta di “diritto al territorio” dell’uno e dell’altro. Il discorso dei diritti fondamentali, nella logica e nel contesto della globalizzazione, pone certamente alla Corte costituzionale nuove sfide e nuovi traguardi ed obiettivi. Essa, nei suoi primi cinquanta anni di vita ha avuto il compito di delineare e di definire una serie numerosa di diritti fondamentali: penso ad esempio al diritto al nome, all’identità personale, ai vari diritti di libertà, ai diritti nella e della famiglia, al diritto al lavoro e ai diritti nel lavoro, e così via; penso all’attenzione che la Corte ha dedicato non solo all’ampliamento dell’area dei diritti, ma anche alla loro effettività, ed alla indivisibilità fra diritti di libertà e diritti sociali; penso al legame riconosciuto tra libertà ed eguaglianza soprattutto sostanziale, ed al valore attribuito al principio di solidarietà, come fondante dell’ordinamento giuridico al pari di quello di eguaglianza. In quest’ambito, la Corte ha iniziato ad affrontare il tema dei cosiddetti diritti di terza o quarta generazione, non espliciti nella Carta costituzionale, che assumeranno sempre più rilievo con l’evoluzione della tecnologia nel contesto della globalizzazione: penso, ad esempio, ai diritti riferiti all’ambiente, alla bioetica, alla privacy, per richiamare i più discussi e significativi. Ma, anche rispetto ai diritti di stampo più classico e tradizionale, il contesto della globalizzazione apre nuovi interrogativi e prospettive: il tema della tutela dei soggetti deboli, quello della tutela delle minoranze, e delle diversità, quello dei diritti di gruppo, assumono certamente un rilievo nuovo e pregnante, se vengono riferiti, ad esempio, alla realtà sempre più cruciale e diffusa della immigrazione.
 
Ed è agevole cogliere la complessità dei problemi che si porranno - anche per il compito della Corte costituzionale - per il rispetto del pluralismo, per il diritto alla diversità, per la coesistenza fra quest’ultima e la convivenza e condivisione di valori comuni fondamentali, rispetto alle nuove realtà dell’immigrazione, della multietnicità e del multiculturalismo. Problemi nuovi, o meglio nuove prospettazioni di problemi consolidati si pongono e sempre più si porranno anche in tante altre tematiche, al pari di quelle dell’immigrazione, nel contesto della globalizzazione: basta pensare all’informazione globale; al mercato, alla concorrenza, alla finanza globale; alla criminalità organizzata e anch’essa ormai globale; sino ad arrivare al terrorismo globale, che è purtroppo ormai una realtà, e forse una fra le realtà più preoccupanti dell’apertura di questo terzo millennio. Proprio il riferimento al terrorismo globale, ed agli interrogativi da esso evocati, mi sembra significativo per chiudere questa breve riflessione sul passaggio della nostra Corte costituzionale da un mezzo secolo ad un altro, e sulle prospettive del suo imminente futuro affacciate sull’“esterno”, dopo un breve passato di consolidamento all’“interno”. Ricordavo all’inizio di questa riflessione il compito di ogni Corte costituzionale: la difesa della democrazia da se stessa. È un compito viepiù attuale ed essenziale, e forse ancor più significativo, in un contesto nel quale le logiche dell’emergenza, della difesa dell’identità, della reazione di fronte alle sfida e alla minaccia del terrorismo, potrebbero spingere la democrazia verso soluzioni, magari emergenziali, in cui essa sia tentata di sacrificare o di attenuare, al di là del bilanciamento consentito, il rispetto della persona e di se stessa.

Si tratta di logiche evocate sempre più frequentemente, di fronte alle quali è necessaria ed auspicabile una risposta ferma del giudice costituzionale - così come si è verificato in esempi recenti, in altri ordinamenti vicini a noi: penso all’avvertimento di Aharon Barak, Presidente della Corte suprema israeliana, “noi giudici delle moderne democrazie siamo chiamati a proteggere la democrazia sia dal terrorismo, sia dai mezzi illeciti che lo Stato intende utilizzare per combatterlo” - per assicurare appunto quel rispetto e quella difesa della democrazia stessa, che qualcuno vorrebbe invece perseguire negandone l’essenza. Sono queste, concludendo, le ragioni per cui mi sembra giusto formulare l’augurio, e prima ancora l’affermazione, di una Corte nei decenni fedele alla Costituzione, anche nell’evoluzione e nell’adattamento di essa alle nuove prospettive della globalizzazione. È un augurio comune all’Arma dei Carabinieri, ed alla sua fedeltà alla Costituzione - nei secoli fedele - pur nell’evoluzione delle sue tecnologie e dei suoi obiettivi di impegno: in una prospettiva ormai sopranazionale anche per l’Arma, che è stata pochi giorni orsono ricordata in quest’aula dal Comandante Generale, e che vede l’Arma sempre più presente e pronta alla difesa dei valori di pace e dignità umana, anche attraverso il contributo e la testimonianza come quelli offerti a Nassirya da essa. E, come l’Arma, anche la Corte può e deve trasformarsi e restare se stessa, riaffermando la propria identità e la propria fedeltà alla Costituzione, nel nuovo contesto in cui essa si trova ad operare.


(*) - Conferenza tenuta nell’Aula Magna della Scuola Ufficiali dei Carabinieri - Roma, 30 gennaio 2006.
(**) - Giudice della Corte Costituzionale.