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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Prove (Cod. proc. pen. 1988) - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta - Testimonianza indiretta - Divieto per gli appartenenti alla P.G. - Annotazioni di polizia giudiziaria contenenti la sintesi di dichiarazioni rese oralmente dalle parti offese, che rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni. Procedimenti speciali (Cod. proc. pen. 1988) - Giudizio abbreviato - In genere - Testimonianza indiretta - Divieto per gli appartenenti alla P.G. - Annotazioni di polizia giudiziaria contenenti la sintesi di dichiarazioni rese oralmente dalle parti offese, che rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.

(Nuovo cod.proc.pen., artt. 191, 195 comma 4, 234, 357 e 438)

Sez. 1, sent. 16411 del 2 maggio 2005 (ud.03/03/2005). Pres. Fazzioli, Rel. Cassano, P.M. (conf.), ric. Baldassarre ed altri.

Le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti, tra l’altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall’ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti offese di un delitto, le quali rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità, costituiscono la doverosa documentazione di attività di indagine, in quanto tale riconducibile all’espletamento di compiti istituzionali, ritualmente acquisita al fascicolo del P.M. e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell’ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dato che l’accesso a tale rito - la cui scelta è rimessa all’imputato - attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie.



Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici - Pubblico dipendente - Falsa attestazione di presenza in ufficio - Fattispecie.

(Cod.pen., art. 479)

Sez. 5, sent. 16503 del 3 maggio 2005 (ud.10/11/2004). Pres. Foscarini, Rel. Marasca, P.M. (conf.), ric. Matarelli.

In tema di reati contro la fede pubblica, la falsa attestazione sui fogli di presenza da parte di un dipendente di ente pubblico circa la propria presenza in ufficio integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico. (Ribadendo il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato e ha precisato, relativamente alla dedotta circostanza difensiva che l’allontanamento dal lavoro era finalizzato allo svolgimento di altre funzioni istituzionali, che non può ritenersi sussistere nella specie l’ipotesi del falso innocuo, posto che, indipendentemente da tali altre funzioni, il pubblico dipendente continua a percepire la retribuzione anche durante il periodo di abbandono del servizio).


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Appartenenza ad associazione mafiosa - Reato a forma libera - Figura del mafioso moderno.

(Cod.pen., art. 416 bis)

Sez. 5, sent. 17380 del 6 maggio 2005 (ud.18/01/2005). Pres. Calabrese, Rel. Bruno, P.M. (conf.), ric. Sorce.

La forma libera che caratterizza la fisionomia del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e dunque la mancanza di tipizzazione della relativa condotta, consentono al giudice di merito di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell’appartenenza anche in nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione, rispetto alla classica iconografia del mafioso.


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà Individuale - Violenza sessuale - Violenza di gruppo - Componenti del gruppo non autori materiali degli atti di violenza - Forza intimidatoria del gruppo - Configurabilità del reato.

(Cod.pen., art. 698 octies)

Sez. 3, sent. 17843 del 13 maggio 2005 (ud.23/03/2005). Pres. Vitalone, Rel. Lombardi, P.M. (parz. diff.), ric. P.G. in proc. La Fata ed altri.

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, di cui all’art. 609 octies cod. pen., non è necessaria l’estrinsecazione da parte di tutti i componenti dei comportamenti di cui all’art. 609 bis cod. pen., atteso che devesi tenere conto della forza intimidatoria che la presenza del gruppo esercita sulla vittima dell’abuso sessuale.



Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Concorso con il reato di maltrattamenti - Condizioni - Individuazione.

(Cod.pen., artt. 572 e 609 bis)

Sez. 3, sent. 17843 del 13 maggio 2005 (ud.23/03/2005). Pres. Vitalone, Rel. Lombardi, P.M. (parz. diff.), ric. P.G. in proc. La Fata ed altri.

Il reato di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti allorché la condotta di maltrattamenti sia del tutto autonoma rispetto a quella che ha caratterizzato i rapporti sessuali, non rilevando in proposito il vincolo della continuazione eventualmente ritenuto tra le diverse condotte, mentre il concorso va escluso nell’ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte nel senso che il delitto di maltrattamenti sia stato ravvisato per la mera reiterazione degli atti sessuali.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Elemento soggettivo - Dolo - Nozione.

(Cod.pen., art. 323)

Sez. 6, sent. 18149 del 16 maggio 2005 (ud.07/04/2005). Pres. Sansone, Rel. Di Virginio, P.M. (conf.), ric. Fabbri ed altro.

Nel delitto di abuso d’ufficio, per la configurabilità dell’elemento soggettivo è richiesto che l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall’agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell’intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l’agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio.


Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Ingiuria - In genere - Provenienza geografica della vittima - Intento di dileggio - Sussistenza del reato.

(Cod.pen., art. 594)

Sez. 5, sent. 19378 del 20 maggio 2005 (ud.05/04/2005). Pres. Marini, Rel. Amato, P.M. (parz. diff.), ric. Sciancalepore.

Integra il reato di ingiuria l’apostrofare la persona offesa con riferimento alla sua nazionalità di origine attraverso la sostantivizzazione dell’aggettivo che tale origine indica (nella specie: “marocchino”), soprattutto laddove lo scherno che l’espressione denota si unisce all’intento della discriminazione razziale.



Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione di tipo mafioso - Programma criminoso composto da un numero determinato di delitti - Concorrente finalità della realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri - Sussistenza del delitto - Diversità dal delitto di associazione per delinquere comune.

(Cod.pen., art. 416 e 416 bis)

Sez. 1, sent. 19713 del 24 maggio 2005 (ud.22/02/2005). Pres. Sossi, Rel. Pepino, P.M. (conf.), ric. Oliva ed altri.

L’associazione per delinquere di tipo mafioso ha tra i suoi fini tipici anche quello, assai generico, della realizzazione di profitti o vantaggi per sé o per altri. Ne consegue che, a differenza della comune associazione per delinquere, il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso sussiste anche quando il programma criminoso si componga di un numero determinato di delitti, purché l’attività associativa sia animata da una o più delle finalità individuate dalla legge e si avvalga del cosiddetto metodo mafioso.


Circolazione stradale - Norme di comportamento - Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di soccorso - Regole di prudenza da tenere - Criteri - Fattispecie.

(Cod.pen., artt. 51 e 589; Cod. strada nuovo, art. 177)

Sez. 4, sent. 19797 del 25 maggio 2005 (ud.03/02/2005). Pres. Olivieri, Rel. Piccialli, P.M. (diff.), ric. Mirenna.

In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo impegnato in servizio urgente di istituto se può derogare - qualora usi congiuntamente i segnalatori di allarme acustici e luminosi - alle regole sulla circolazione, non è tuttavia esonerato dall’adozione delle precauzioni necessarie per rapporto alle condizioni del traffico e della strada, così da non determinare ingiustificati pericoli per i terzi. (La Corte ha ritenuto nella fattispecie colpevole di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo militare che, non avendo adeguato la velocità del mezzo alle cattive condizioni della strada, aveva causato la morte di un commilitone trasportato).


Norme di attuazione, coordinamento e transitorie (Cod. proc. pen. 1988) - Avvertimento alla persona sottoposta a indagini del diritto a farsi assistere dal difensore - Necessità nel caso di sequestro preventivo eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria - Sussistenza.

(Disp.att.nuovo c.p.p., art. 114; Nuovo cod.proc.pen., art. 321 e 356)

Sez. 3, sent. 20168 del 30 maggio 2005 (cc.27/04/2005). Pres. Papaia, Rel. Petti, P.M. (diff.), ric. Fazzio.

Il disposto di cui all’art. 114 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, secondo cui, “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”, trova applicazione anche nel caso di sequestro preventivo eseguito d’iniziativa, in caso di urgenza, dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., nonostante che tale norma non faccia parte di quelle richiamate dal citato art. 356, atteso che tale mancanza è presumibilmente dovuta al solo fatto che il sequestro preventivo era originariamente previsto come atto del giudice, e solo successivamente è stata introdotta, con il D.Lgs. n. 12 del 1991, la possibilità che ad esso procedesse, eccezionalmente, la polizia giudiziaria.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - Tentativo - Possesso di un’arma di fatto non utilizzata - Direzione non equivoca degli atti - Necessità di valutazione del contesto in cui si inserisce il possesso dell’arma - Configurabilità del tentativo.

(Cod.pen., artt. 56 e 628)

Sez. 2, sent. 21955 del 9 giugno 2005. Pres. Rizzo, Rel. Laudari, P.M. (parz. diff.), ric. Granillo.

Può integrare il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l’univocità della condotta va apprezzata, senza tenere conto della distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l’apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell’essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il mero possesso di armi, di fatto non utilizzate, costituiva atto univoco di tentativo di rapina aggravata, tenuto conto del contesto dell’azione, ed in particolare del buono stato delle armi, peraltro entrambe dotate di proiettili, e del fatto che una di esse era già predisposta all’immediato uso mediante l’inserimento di un colpo in canna).


Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione per delinquere di tipo mafioso - Affiliazione o attribuzione di una qualifica all’interno dell’associazione - Possibilità, in ragione dello specifico contesto criminale, di valenza probatoria in ordine alla concreta assunzione di compiti.

(Cod.pen., art. 416 bis)

Sez. 2, sent. 21956 del 9 giugno 2005 (ud.16/03/2005). Pres. Rizzo, Rel. Carmenini, P.M. (conf.), ric. Laraspata ed altri.

L’accettazione di un ruolo all’interno di un’organizzazione criminale di tipo mafioso, mediante affiliazione o acquisizione di una qualifica specifica, può costituire una prova significativa dell’assunzione concreta di compiti e di svolgimento di attività per le finalità associative, dal momento che impegna ad un’adesione senza riserve, consente l’accesso a notizie molto riservate con l’obbligo assoluto del segreto, implica una costante sottoposizione a regole, la cui violazione è sanzionata in genere con l’eliminazione fisica.


Armi - Gas e aggressivi chimici - Bomboletta con gas paralizzante - Porto illegale.

(L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1, 2 e 3; L. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 10 e 12; L. 10 aprile 1975, n. 110 art. 1)

Sez. 1, sent. 27435 del 22 luglio 2005 (cc.15/06/2005). Pres. Fabbri, Rel. Vancheri, P.M. (conf.), ric. P.M. in proc. Ionut ed altro.

Le bombolette contenenti gas paralizzante vanno considerate aggressivi chimici e rientrano nella disciplina prevista in materia di porto e detenzione di aggressivi chimici.


Stupefacenti - In genere - Operazioni di polizia - Poteri investigativi concessi alla polizia giudiziaria - Controlli ed ispezioni - Accertamenti radiografici volti alla ricerca di sostanze stupefacenti - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 103)

Sez. 6, sent. 33988 del 22 settembre 2005 (cc.11/07/2005). Pres. Sansone, Rel. De Roberto, P.M. (conf.), ric. Hombang.

In materia di stupefacenti, mentre l’ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, hanno un ambito più ampio, essendo finalizzati anche ad attività di carattere preventivo ed essendo del resto subordinati solo alla sussistenza del “fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope”. In questa prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria, dopo l’esito negativo di una perquisizione personale, sussistendo il fondato motivo che il soggetto detenga all’interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, lo sottoponga, previa autorizzazione del P.M., ad esame radiologico, trattandosi di attività diretta non soltanto all’accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l’avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi fatti espellere in ospedale, sotto il controllo del medico, mediante la somministrazione di lassativi), ma anche alla tutela del diritto alla salute del soggetto.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - In genere - Convivenza more uxorio - Sottrazione di beni personali - Furto - Sussistenza.

(Cod.pen., art. 624)

Sez. 5, sent. 34339 del 26 settembre 2005 (ud.08/06/2005), Pres. Calabrese, Rel. Fumo, P.M. (conf.), ric. Bassino.

In tema di reati contro il patrimonio, deve ritenersi integrato il reato di furto nel caso di sottrazione da parte del convivente di beni che per loro natura, come gli oggetti preziosi, non possono essere oggetto di detenzione comune, in quanto la convivenza more uxorio non fa venir meno il loro carattere personale e il connotato di disponibilità autonoma da parte dell’originario detentore.

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (massime a cura dell’Ufficio Massimario)