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Gazzetta Ufficiale

DECRETO 26 LUGLIO 2005, N. 172
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI NORMALE E SPECIALE DEGLI UFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 203 del 1 settembre 2005)

Art. 1. Modifica della dotazione organica del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
1. La dotazione organica del grado di generale di corpo d’armata del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è incrementata di una unità.
Art. 2. Modifica della dotazione organica del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri
1. La dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri,
prevista dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è ridotta di quattro
unità.



DECRETO 22 LUGLIO 2005, N. 181
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO NORMALE DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 59, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2001, N. 69
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 210 del 9 settembre 2005)

Art. 1. 1. Alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, «Organico», i numeri «9», «19», «62» e «323» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
«10», «23», «69» e «305». Conseguentemente, alla medesima Tabella sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla colonna 8, «Promozioni a scelta al grado superiore», le parole «2 o 3 (b)», relative al grado di generale di brigata, e «7», relativa al grado di colonnello, sono sostituite, rispettivamente, da: «3» e «8 o 7 (b)»;
b) la nota (a) è sostituita dalla seguente: «(a) Fino al 2010, 2 promozioni; dal 2011, ciclo di 3 anni: 1 promozione nel 1° e nel 3°, 2 promozioni nel 2°»;
c) la nota (b) è sostituita dalla seguente «(b) Dal 2006, ciclo di 2 anni: 8 promozioni nel 1°, 7 promozioni nel 2°».


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 GIUGNO 2005, N. 183
REGOLAMENTO DI SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 217 del 17 settembre 2005)

Art. 1. Campo di applicazione e deroghe
1. Le attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di seguito definito decreto legislativo, svolte nell’àmbito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attività formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il regolamento si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell’àmbito del Ministero della difesa.
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarità delle attività, alle disposizioni del decreto legislativo, le attività e i luoghi di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia militare, di protezione civile ed addestrative, nonché le attività effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

Art. 2. Organizzazione operativa
1. Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. L’organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente articolo 1 ed alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai princìpi fissati dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell’interno ed il Dipartimento della protezione civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell’incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorità competenti nazionali ed estere le cui modalità e norme d’attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.

Art. 3. Autorizzazioni
1. Per le attività di cui all’articolo 1, il Ministero della difesa è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;
b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l’impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.

Art. 4. Competenze
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività indicate nel decreto legislativo, sono espletate nell’àmbito dell’Amministrazione della difesa.
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 3, sono definite come segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione ed all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nell’àmbito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all’articolo 1;
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla vigilanza per le attività di cui all’articolo 1, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.
3. Le funzioni connesse alle attività di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo, sono espletate nell’àmbito del Ministero della difesa come segue:
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;
b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
c) al CISAM e all’organizzazione della sanità militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attività di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.

Art. 5. Qualificazione del personale
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell’àmbito dell’organizzazione operativa prevista dall’articolo 2 del regolamento.
2. Le attività professionali per l’assolvimento delle funzioni previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo. La formazione professionale e l’abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo. L’abilitazione è rilasciata previo esame di apposite Commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.

Art. 6. Funzioni ispettive
1. Le funzioni ispettive e le relative modalità di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all’articolo 2 del regolamento.

Art. 7. Relazione annuale
1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalità fissate nel decreto ministeriale di cui all’articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all’installazione di impianti ed all’avvio di attività concernenti l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l’ubicazione e gli elementi che consentono l’attività in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.


DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2005, N. 216
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 1997, N. 264, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2004, N. 186.

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 249 del 25 ottobre 2005)

Art. 1. Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva
1. È istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione generale per il personale militare dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonché i compiti di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.
2. Contestualmente all’istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
Art. 2. Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali
1. Sono istituite la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali con compiti, rispettivamente, di cui all’articolo 25 e all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.
2. Contestualmente all’istituzione delle direzioni generali di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
3. Ai fini del presente articolo, per assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa, agli oneri derivanti dall’istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ove si ricorra alla compensazione con tre posti di livello dirigenziale effettivamente coperti, il nuovo incarico può essere attribuito successivamente alla soppressione dei suddetti posti in organico.
Art. 3. Modalità di attuazione
1. Le strutture ordinative e le competenze delle unità dirigenziali nell’àmbito delle direzioni generali di cui agli articoli 1 e 2, sono stabilite con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.


DECRETO 21 SETTEMBRE 2005, N. 235
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CORSO D’ISTITUTO PER I CAPITANI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 266 del 15 novembre 2005)

Art. 1. Attività didattica
1. L’attività didattica del corso d’istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri comprende lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati da docenti nonché, qualora d’interesse, visite d’istruzione presso enti diversi dall’Arma o presso comandi od uffici di altre Forze armate od altre Forze di polizia, italiane e straniere.

Art. 2. Modalità di ammissione
1. Sono ammessi alla frequenza del corso d’istituto:
a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi dell’articolo 21, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.

Art. 3. Rinvio della frequenza del corso
1. Per gli ufficiali ammessi al corso d’istituto può essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermità o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.
2. Escluso il caso di perdurante comprovata infermità, gli ufficiali per i quali sia stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.

Art. 4. Modalità di svolgimento
1. Le date di inizio e di termine del corso d’istituto sono stabilite annualmente dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri che provvede, altresì, ad approvare la pianificazione didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il Comandante generale si avvale dell’Ufficio addestramento e regolamenti del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Il corso può essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso la scuola ufficiali carabinieri, ed in fasi per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.
4. Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti, in relazione al numero, in più sessioni didattiche. Per ogni sessione didattica è designato un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore con il compito di seguire le attività addestrative, favorendo l’apprendimento individuale e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale.
5. Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l’approfondimento di problematiche di carattere tecnico-professionale.
6. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso è accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza, prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie debbono essere articolate in almeno sette moduli didattici.
A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza viene effettuata la valutazione complessiva del profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c). La valutazione, che costituisce il voto di ammissione all’esame finale, è espressa in trentesimi e frazione millesimale ed è definita dalla media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che debbono essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista dall’ordinamento didattico del corso.
7. L’esame finale consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalità di valutazione e di espressione del punteggio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.
8. Agli ufficiali frequentatori del corso d’istituto sono comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso e nell’esame finale, nonché il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito.
9. La graduatoria finale è approvata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri ed è pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 5. Commissione di esame
1. La commissione esaminatrice per la prova orale, nominata annualmente dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, è composta:
a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri, presidente;
b) dal comandante del reparto corsi della scuola ufficiali carabinieri, vice presidente;
c) da ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri o insegnanti civili, docenti presso la scuola ufficiali carabinieri o esperti nelle materie di esame, in qualità di membri effettivi per ciascuna delle discipline oggetto di insegnamento, in numero non superiore a undici.
2. Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri in qualità di membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.
3. In caso di impedimento del presidente o del vice presidente della commissione esaminatrice, la sostituzione è disposta con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
4. L’ufficiale dell’Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di segretario.

Art. 6. Votazioni finali
1. Il voto dell’esame finale, espresso in trentesimi e frazione millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all’andamento complessivo dell’esame, tenendo conto delle conoscenze e delle capacità acquisite nonché delle potenzialità espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del voto dell’esame finale e del voto conseguito nella valutazione complessiva del profitto di cui all’articolo 4, comma 6, costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.
2. Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il più anziano in ruolo.
3. L’ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non può frequentare altro analogo corso.
4. La mancata presentazione all’esame finale può essere giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermità o documentata causa di forza maggiore.
5. Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali.
6. L’ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta all’esame, viene considerato come un frequentatore che non abbia superato il corso d’istituto.
7. Qualora, per il perdurare dei motivi giustificativi, l’ufficiale non riesca a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi potrà effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall’ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Nel caso in cui l’ufficiale non riesca a sostenere l’esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo stesso sarà ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.

Art. 7. Dimissioni dal corso
1. È dimesso dal corso l’ufficiale frequentatore che sia rimasto assente per più di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica.
2. L’ufficiale dimesso è ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l’articolo 3, comma 2.

Art. 8. Ammissioni particolari
1. Al corso d’istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere.
2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente decreto per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facoltà di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attività didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attività didattiche alternative.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA 19 APRILE 2005, N. 170
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 201 del 30 agosto 2005)

Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell’articolo 3, comma 7-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 LUGLIO 2005
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 210 del 9 settembre 2005)

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa.


DECRETO LEGISLATIVO 8 SETTEMBRE 2005, N. 200
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 226 del 28 settembre 2005)

Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell’articolo 2 della Legge 27 luglio 2004, n. 186.


DECRETO LEGISLATIVO 8 SETTEMBRE 2005, N. 201
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 226 del 28 settembre 2005)

Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell’area tecnicoindustriale del Ministero della difesa, a norma dell’articolo 2 della Legge 27 luglio 2004, n. 186.


DECRETO 13 MAGGIO 2005, N. 138
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 166 del 19 luglio 2005)

Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone
sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione.


LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 luglio 2005)

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico.


LEGGE 31 LUGLIO 2005, N. 157
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 185 del 10 agosto 2005)

Conversione in legge del Decreto-Legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.


LEGGE 31 LUGLIO 2005, N. 158
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 185 del 10 agosto 2005)

Conversione in legge del Decreto-Legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.


DECRETO 20 SETTEMBRE 2005, N. 249
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 283 del 5 dicembre 2005)

Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo.


LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N. 251
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 285 del 7 dicembre 2005)

Modifiche al codice penale e alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.