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Corte Costituzionale

Forze armate - Ufficiale - Cessazione a domanda dal servizio permanente effettivo - Riammissione in servizio - Mancata previsione normativa - Ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto - Manifesta infondatezza.
Corte Costituzionale, ord. 16 - 25 novembre 2005, n. 430, Pres. Marini, Rel. Maddalena.

La mancata previsione normativa della possibilità di riammissione in servizio dell’ufficiale delle Forze armate, collocato in congedo a seguito di domanda di cessazione dal servizio permanente, rinviene la propria ratio nel particolare status giuridico di quest’ultimo, per il quale il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento e di formazione professionale, in connessione con i compiti che la Repubblica assegna alle Forze armate. Tanto premesso, deve escludersi che la norma denunciata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto - altresì - conto che al legislatore ordinario spetta un’ampia discrezionalità nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere degli ufficiali e che non è consentito al controllo di costituzionalità di travalicare nel merito le opzioni legislative. Inoltre, la riammissione in servizio di colui che abbia cessato di far parte, in seguito a sua domanda, di un’amministrazione, non costituisce un istituto caratterizzante l’impiego pubblico in tutte le sue diverse articolazioni (1).

(1) Si legge quanto appresso in ordinanza: “Ritenuto che con ordinanza del 12 maggio 2004 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Amministrazione della difesa aveva respinto l’istanza di riammissione in servizio di un ex tenente dell’Esercito, cessato a domanda dal servizio permanente effettivo - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), nella parte in cui non prevede che l’Amministrazione della difesa possa riassumere in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo; - che il remittente osserva che l’art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), là dove disciplina l’istituto della riammissione in servizio dei dipendenti civili dello Stato, non trova applicazione nei confronti dei militari; - che, ad avviso del Tribunale remittente, la mancanza di una normativa disciplinante la riammissione in servizio dell’ufficiale volontariamente congedatosi dalle Forze armate rinviene la sua ratio nel radicamento in convinzioni storicamente risalenti, che valorizzavano le motivazioni morali ed ideali dell’ingresso nella carriera direttiva militare come scelta definitiva di vita; ma, mutato tale scenario culturale ed innovato profondamente l’assetto ordinamentale dell’istituzione in forza di una molteplicità di interventi legislativi successivi (fra i quali il giudice a quo annovera l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificato ed integrato dal decreto- legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126), la volontarietà della scelta dell’interessato (di congedarsi dalle Forze armate) non giustificherebbe più il divieto di riammissione in servizio; - che, ad avviso del remittente, l’art. 43, secondo comma, della legge n. 113 del 1954, fondandosi su una presunzione di assoluta irreversibilità della situazione nascente dal congedamento, su base volontaria, dell’ufficiale, sarebbe priva di razionalità, in quanto, ingiustificatamente, priverebbe l’Amministrazione della difesa della possibilità di valutare, in sintonia col prevalente interesse pubblico affidato alla sua tutela, se riammettere o meno in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo; - che la norma denunciata contrasterebbe anche con il principio di buon andamento (art. 97 della Costituzione), perchè non consentirebbe la riammissione in servizio neppure nei casi in cui quest’ultima sia suscettibile di soddisfare esigenze permanenti ed istituzionali della pubblica amministrazione; che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza della questione; - che la difesa erariale esclude che la riammissione in servizio del pubblico dipendente, disciplinata dall’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, sia espressione di un principio generale dei rapporti di pubblico impiego, applicabile, in quanto tale, anche ai rapporti di impiego degli ufficiali dell’Esercito, e ritiene che non sarebbe possibile estendere a tali ufficiali le disposizioni in materia di riammissione in servizio previste per gli ufficiali della Guardia di finanza (art. 39 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) e per il personale non direttivo e non dirigenziale della Guardia di finanza (art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) e dell’Arma dei Carabinieri (art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198), tanto più che queste norme speciali subordinano la riammissione in servizio del personale militare a varie condizioni; - che, data l’ampiezza delle possibili opzioni normative atte a disciplinare compiutamente l’intera materia della riammissione in servizio degli ufficiali dell’Esercito, il vuoto legislativo individuato dal giudice a quo non potrebbe essere colmato da un intervento additivo della Corte costituzionale, ma soltanto da quello del legislatore ordinario, l’unico a godere di un tale potere discrezionale nella scelta delle soluzioni adottabili; - che, secondo la difesa erariale, la ratio della mancata previsione della riammissione in servizio non sarebbe superata a seguito dei mutamenti culturali sopravvenuti: proprio in base alle recenti riforme, infatti, lo strumento militare, oltre al compito prioritario della difesa dello Stato, ha altresì quello di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza mediante la partecipazione a missioni anche multinazionali (come prevedono l’art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e l’art. 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464), il che dimostrerebbe come alla base della scelta di intraprendere la carriera militare vi sarebbero ancora particolari motivazioni ideali; - che, inoltre, la mancata previsione della possibilità di riassumere l’ufficiale dimessosi si giustificherebbe in considerazione del processo di riduzione degli organici delle Forze armate, previsto dall’art. 3 della legge n. 331 del 2000, la quale contempla il transito del personale in esubero nei ruoli di altre amministrazioni. Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), nella parte in cui - disciplinando la cessazione volontaria dell’ufficiale dal servizio permanente - non prevede che l’Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo, ed è posta in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, ritenendosi contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello di buon andamento l’assoluta irreversibilità della situazione nascente dalla volontaria cessazione dal servizio; - che la normativa sul rapporto di impiego degli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente, nel regolare la cessazione dal servizio permanente a domanda dell’interessato, ignora del tutto l’istituto della riammissione in servizio, nel senso che non detta un’autonoma disciplina né contiene, in proposito, norme di rinvio a quella vigente per il personale civile dello Stato, e questo silenzio del legislatore viene non implausibilmente inteso dal giudice remittente come disconoscimento dei presupposti essenziali perché possa disporsi la ricostituzione del rapporto d’impiego con l’ufficiale che sia cessato dal servizio a domanda; - che la mancata previsione di questa possibilità rinviene la propria ratio nel particolare status dell’ufficiale in servizio permanente, per il quale il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento e di formazione professionale, in connessione con i compiti che la Repubblica assegna alle Forze armate (la difesa dello Stato; l’operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte; il concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni; il soccorso in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza: art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331); - che - premesso che non è consentito al controllo di costituzionalità di travalicare nel merito delle opzioni legislative (sentenza n. 5 del 2000) - deve escludersi che la norma denunciata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto che al legislatore ordinario spetta un’ampia discrezionalità nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere degli ufficiali, e che la riammissione in servizio di colui che abbia cessato di far parte, in seguito a sua domanda, di un’amministrazione, non costituisce un istituto caratterizzante l’impiego pubblico in tutte le sue diverse articolazioni; - che, del resto, questa Corte (ordinanza n. 10 del 2002) ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui preclude la riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda, osservando che la norma, riflettendo la peculiarità di status dei magistrati, è disposizione speciale che non si presta ad essere messa in utile raffronto con norme generali; - che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi, la Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.”

Ordinanza tratta dal sito www.cortecostituzionale.it
(massima a cura della Redazione)